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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2008 35.2007.53

6. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,339 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Determinazione diritto rendita invalidità per gerente di ristorante. Diritto negato secondo perizia economica che ha dimostrato che il deterioramento dei risultati d'esercizio intervenuto dopo infortunio, non é imputabile a conseguenze di quest'ultimo. Rinvio atti per determinazione IMI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.53   mm

Lugano 6 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 aprile 2007 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 19 maggio 2000, RI 1 - all’epoca gerente dell’Osteria «__________» di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasto coinvolto, in sella alla propria motocicletta, in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa di questo evento, egli ha riportato una lussazione distale dell’ulna sinistra con distacco del processo stiloideo, una ferita lacero-contusa al gomito sinistro, nonché contusioni alla zona pretibiale destra e sinistra, alla testa e al torace (doc. 9).

                                         Per completezza, va inoltre precisato che l’assicurato gestiva pure una ricevitoria per conto della ditta __________ di __________, attività accessoria assicurata presso la __________.

                                         L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità (anche per l’attività di gestione di una ricevitoria, in virtù dell’art. 99 cpv. 1 OAINF) e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con sentenza 35.2004.10 del 27 febbraio 2006, questo Tribunale, facendo capo alle risultanze della perizia giudiziaria, ha dapprima riconosciuto la responsabilità dell’assicuratore LAINF anche in relazione al danno localizzato alla spalla sinistra (doc. 198, consid. 2.2.6. - 2.2.8.).

                                         D’altra parte, esso ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a decorrere dal 1° ottobre 2002, ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non ci si sarebbe potuti attendere un notevole miglioramento dello stato di salute infortunistico (doc. 198, consid. 2.3.3.).

                                         Inoltre, la CO 1 è stata condannata a corrispondere indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 35% durante il periodo 9 giugno 2001-30 settembre 2002 (doc. 198, consid. 2.4.3.).

                                         Infine, la causa è stata retrocessa all’assicuratore infortuni affinché definisse il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità + indennità per menomazione all’integrità) a contare dal 1° ottobre 2002, considerando anche i disturbi localizzati alla spalla sinistra (doc. 198, consid. 2.5.).

                                         Il giudizio citato è cresciuto in giudicato incontestato.

                               1.3.   Riprendendo l’istruttoria, la CO 1 ha, nell’ordine, ordinato una perizia economica e una perizia medica, affidandone l’esecuzione, rispettivamente, al Dr. rer. pol. __________ (doc. 226) e al dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 257).

                               1.4.   Con decisione formale del 13 marzo 2007, l’amministrazione, per quanto riguarda la spalla sinistra, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro assicurato a far tempo, al più tardi, dalla fine del mese di agosto 2000, data in cui RI 1 è reputato avere raggiunto lo status quo sine (doc. 260, p. 3).

                                         Tenuto conto unicamente di quelle che sarebbero le sequele dell’infortunio del 19 maggio 2000, la CO 1 ha d’altro canto riconosciuto all’assicurato un’IMI dell’8% (doc. 260, p. 3).

                                         Infine, all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita di invalidità in quanto la perizia economica avrebbe dimostrato che egli non subì alcuna perdita di guadagno in relazione di causalità con il danno alla salute infortunistico (doc. 260, p. 4).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 263), l’amministrazione, in data 16 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 264).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 16 maggio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato ad assumere il danno alla spalla sinistra e, quindi, a versare una rendita di invalidità ed un’IMI, nella misura del 30/35%.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere che la decisione impugnata - “arbitraria ed inaccettabile” - si troverebbe, citiamo: “… in aperto contrasto con quanto emerso dagli atti istruttori dell’inc. 35.2004.10 del TCA, in particolare con quanto evidenziato dalle perizie mediche ordinate dal Tribunale ed in forza delle quali l’Autorità era giunta alle proprie conclusioni, ovvero l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento infortunistico del 19 maggio 2000 ed i disturbi alla spalla sinistra.” (doc. I, p. 4).

                                         Per quanto attiene al diritto alla rendita di invalidità, egli pretende di avere patito, a causa del danno alla salute insorto in occasione dell’infortunio del 19 maggio 2000, una “notevole perdita di guadagno”, così come attestato dalla fiduciaria Alba, dalle dichiarazioni di imposta e dalla documentazione contabile dell’esercizio pubblico.

                                         A proposito della perizia economica, definito “documento di parte”, RI 1 ne contesta il contenuto, ritenendo che, qualora non fosse divenuto inabile al lavoro, egli, citiamo: “… avrebbe potuto continuare la propria attività di cuoco-ristoratore conseguendo, (…), buoni ricavi. Per far fronte a tale inabilità lavorativa dovette ricorrere giocoforza a manodopera esterna, con conseguente perdita di profitto.” (doc. I, p. 5).

                                         Infine, il ricorrente censura l’entità dell’IMI riconosciutagli dall’assicuratore e, in proposito, fa valere che, citiamo: “il danno medico teorico deve essere rapportato a tutto l’arto lesionato e si attesta, come sancito dalle perizie giudiziarie, intorno al 30-35%.” (doc. I, p. 6).

                               1.6.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Con la propria pronunzia del 27 febbraio 2006, questa Corte - facendo proprie le conclusioni contenute nella perizia giudiziaria elaborata dal dott. __________, rispettivamente, nelle pregresse certificazioni del chirurgo ortopedico dott. __________, autore degli interventi artroscopici del 20 aprile 1994 e 8 ottobre 2001 -, ha ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato alla spalla sinistra e l’evento infortunistico del maggio 2000. La preesistenza di un danno a livello del tendine del muscolo sovraspinato, non escludeva peraltro la responsabilità dell’assicuratore LAINF, e ciò in conformità alla giurisprudenza federale sulla causalità parziale (doc. 198, consid. 2.2.6.).

                                         Inoltre, in quell'occasione, il TCA aveva precisato che la soluzione sarebbe stata la medesima anche valutando la fattispecie dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         In effetti, assodato che RI 1 era portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (lett. f: “lacerazioni di tendini”), questo Tribunale aveva stabilito che il trauma patito in occasione dell’infortunio del 19 maggio 2000 aveva, perlomeno, reso manifesto (“slatentizzato”) il preteso preesistente danno alla salute.

                                         Infine, riguardo all’affermazione del dott. __________ secondo cui, dimostrando che l’evento del 19 maggio 2000 aveva comportato soltanto una traumatizzazione di alterazioni degenerative preesistenti, la CO 1 avrebbe potuto prevalersi del raggiungimento dello status quo sine, questa Corte aveva segnalato quanto segue, citiamo: “… in una sentenza del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3, il TFA ha stabilito che ammettere, nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo sine, significherebbe eludere questa disposizione. Del resto, ci si ritroverebbe di nuovo confrontati, immediatamente dopo avere riconosciuto l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.” (doc. 198, consid. 2.2.8.).

                                         Tenuto conto di quanto precede, dato per accertato l’obbligo della CO 1 di assumere il danno alla spalla sinistra, il TCA aveva quindi rinviato la causa a quest’ultima allo scopo di ridefinire, citiamo: “… il diritto alle prestazioni di lunga durata, tenendo conto anche dei disturbi localizzati alla spalla sinistra.” (cfr. dispositivo della STCA del 27.2.2006 - il corsivo è del redattore).

                                         Dalla decisione formale del 13 marzo 2007 emerge che, basandosi sulle conclusioni contenute nel referto peritale 26 febbraio 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno alla spalla sinistra trascorsi al massimo tre mesi dall’evento infortunistico (quindi, al più tardi, dalla fine del mese di agosto 2000), ritenendo che da tale data RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo sine (doc. 260, p. 3).

                                         Nella perizia appena citata, il medico di fiducia della CO 1 ha sostenuto che i reperti a livello del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra, evidenziati dall’artro-RMN del 16 novembre 2000 e dalla videoregistrazione dell’intervento artroscopico dell’8 ottobre 2001, sarebbero di natura prettamente degenerativa, imputabili a, citiamo: “… fenomeni cicatriziali grossolani nello spazio sottoacromiale ed a fenomeni di attrito cronico della parte superiore di questo tendine contro la neoborsa sottoacromiale, ispessita ed irregolare formatasi negli anni seguenti la borsectomia ed il débridement di questo tendine effettuati nel 1994.” (doc. 257, p. 11).

                                         A suo avviso, si potrebbe tutt’al più ammettere che il sinistro del maggio 2000 ha peggiorato transitoriamente il preesistente stato morboso e che lo status quo sine è stato raggiunto al più tardi verso la fine del mese di agosto 2000 (doc. 257, p. 12: “Si può tutt’al più ammettere che all’occasione della caduta del 19.05.00 le alterazioni degenerative preesistenti della cuffia dei rotatori e cicatriziali dello spazio sottoacromiale riconducibili alla borsectomia effettuata nel 1994 sono state traumatizzate per una durata limitata nel tempo.” - il corsivo è del redattore).

                                         Infine, il dott. __________ ha formulato alcune critiche nei riguardi dell’apprezzamento contenuto nella perizia giudiziaria 12 luglio 2005 del dott. __________ (doc. 257, p. 12ss.), analoghe peraltro a quelle che egli aveva già sollevato nel suo rapporto del 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 168, p. 7ss.).

                                         Dal referto 26 febbraio 2007 del dott. __________ si evince che egli si è riferito alle considerazioni espresse dal Prof. dott. __________, spec. FMH in radiologia, a cui nel frattempo era stata sottoposta la pregressa documentazione radiologica.

                                         Il citato radiologo ha avuto modo di esaminare le immagini afferenti alla RMN del 18 marzo 1994, nonché quelle relative alla artro-RMN del 16 novembre 2000 (cfr. doc. 258, p. 1).

                                         Dopo avere evidenziato la qualità non ottimale della documentazione messagli a disposizione, il dott. __________ ha dichiarato che le alterazioni oggettivate a livello del tendine del muscolo sovraspinato sono quelle che vengono abitualmente osservate in alterazioni degenerative presso soggetti adulti di età media o avanzata.

                                         D’altro canto, egli ha sottolineato la difficoltà di valutare la rilevanza del trauma patito e, in questo senso, ha affermato di non poter escludere che le lesioni degenerative preesistenti siano state aggravate dall’infortunio (doc. 258, p. 3: “Dans la mesure où une rupture n’est pas franche en 1994 comme en 2000, il est difficile d’évaluer l’importance du traumatisme. Cependant, il est possible que les traumatismes aient aggravés des lésions dégéneratives pré-existantes. Déterminer avec rigueur ce degré de probabilité me paraît personnellement très difficile.”).

                                         Nella misura in cui pretende che la causalità naturale con l’evento traumatico assicurato si sarebbe estinta, al più tardi, alla fine del mese di agosto 2000, il dott. __________ (e di riflesso l’amministrazione) mette in dubbio la fondatezza del giudizio 27 febbraio 2006 di questo Tribunale, ignorando che quest’ultimo ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata, in ragione della sua mancata impugnazione davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha fatto valere di avere proceduto a rivalutare l’aspetto eziologico del danno alla spalla sinistra, “visto anche e soprattutto, che la sentenza precedente era stata circoscritta al 30 settembre 2002, …”.

                                         Inoltre, citiamo: “nulla impediva (anzi: tutto imponeva) un simile passo alla CO 1, alla quale neppure può essere rimproverato di non aver impugnato al Tribunale federale delle assicurazioni la precedente sentenza, anche e soprattutto a dipendenza della limitazione temporale fissata con detta sentenza!” (doc. VII, p. 13s.).

                                         Il TCA non condivide la tesi dell’assicuratore.

                                         In effetti, la data del 30 settembre 2002 rappresenta il momento a partire dal quale si è estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, non perché è venuto meno il nesso di causalità naturale con il sinistro assicurato, ma poiché, da quella data in poi, le condizioni di salute dell’insorgente apparivano stabilizzate, donde l’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         Non a caso la causa è stata retrocessa all’amministrazione con l’ordine di ridefinire il diritto alle prestazioni di lunga durata, tenendo conto anche del danno alla spalla sinistra.

                               2.3.   La sentenza 27 febbraio 2006 avrebbe eventualmente potuto essere rimessa in discussione tramite la presentazione di una domanda di revisione.

                                         Secondo l’art. 14 lett. a LPTCA, infatti, la revisione di una sentenza del TCA è ammissibile se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         La giurisprudenza ha più volte precisato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che già facevano parte di quella fattispecie, ma che non erano stati allegati poiché ancora non erano noti, malgrado tutta la diligenza, possono essere considerati fatti nuovi.

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere importanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Le prove devono servire a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificano la revisione, sia dei fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in un nuovo rapporto medico siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi (DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

                                         Nel caso di specie, tuttavia, appare chiaro che la perizia del dott. __________ (così come del resto quella del Prof. __________) non comprova né adduce fatti già esistenti al momento della procedura precedente, ma che non erano noti e non hanno potuto essere fatti valere, che avrebbero potuto giustificare una revisione, bensì apprezza in modo differente circostanze già note, negando cioè l'esistenza di un nesso di causalità naturale, riconosciuto invece da altri esperti.

                               2.4.   In conclusione, nella misura in cui vi si pretende che l’obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla sinistra sarebbe sussistito soltanto sino alla fine del mese di agosto 2000 (cfr. doc. 264, consid. 3.1), la decisione su opposizione del 16 aprile 2007 non può trovare conferma in questa sede.

                                         Tale conclusione è rilevante per quanto riguarda la determinazione dell’indennità per menomazione all’integrità, in quanto, con la decisione formale del 13 marzo 2007, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato un’indennità dell’8% riferita ai soli postumi localizzati al polso sinistro, fatta astrazione dal danno alla spalla sinistra (doc. 260, p. 3: “Alla luce di quanto sopra, decade ogni diritto all’indennizzazione del danno residuo a livello della spalla sinistra. L’indennità per menomazione dell’integrità riconducibile in modo esclusivo all’evento infortunistico del 19 maggio 2000 è giustificata limitatamente al danno al polso, che fu quantificato dal perito dr. med. __________ in misura dell’8%.” - il corsivo è del redattore).

                                         Da questo profilo, la causa deve quindi essere nuovamente rinviata alla CO 1 affinché valuti l’IMI spettante a RI 1, prendendo in considerazione tutti i disturbi che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro del maggio 2000 (compresi dunque quelli localizzati alla spalla sinistra).

                                         Sempre in questo contesto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, dopo avere sommato le percentuali corrispondenti a ciascun danno, occorre ancora esaminare in maniera globale se il risultato è corretto e proporzionato, raffrontandolo con altre menomazioni previste nell’Allegato 3 all’OAINF (cfr. RAMI 1998 U 296, p. 235 consid. 2a; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2. edizione, n. 237).

                                         Il diritto dell’insorgente alla rendita di invalidità, deve essere invece negato all'assicurato, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono.

                               2.5.   Diritto alla rendita di invalidità

                            2.5.1.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                            2.5.2.   Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

                                         Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare, detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei redditi da paragonare sia escluso.

                                         La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico, risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b).

                                         Infine, secondo la giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969, p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205).

                            2.5.3.   Dalle tavole processuali risulta che la decisione della CO 1 di negare a RI 1 il diritto alla rendita di invalidità è stata presa sulla base delle risultanze di una perizia economica (cfr. doc. 260, p. 4: “L’esito dell’attenta valutazione dell’andamento aziendale negli anni 1999-2002 ha permesso di concludere che gli effetti dell’infortunio del 19 maggio 2000 non assunsero alcun ruolo pregiudizievole; né gli elevati costi del personale (v. anni 2000-2002), né tantomeno le spese diverse sostenute sono/erano riconducibili all’infortunio. L’andamento aziendale sfavorevole registrato negli anni 2001-2002 era da attribuire alla situazione congiunturale regressiva del settore gastronomico.”).

                                         La perizia in questione, datata 23 agosto 2006, è stata eseguita dal Dr. rer. pol. __________ di __________.

                                         Dal relativo rapporto si evince che l’esperto ha proceduto all’analisi della documentazione contabile dell’Osteria «__________» di __________, afferente agli anni dal 1999 al 2002, nonché delle dichiarazioni di imposta dei coniugi __________ (cfr. doc. 226, p. 2).

                                         In base alla tabella rappresentata a pagina 3, l’utile d’esercizio - senza considerare le indennità giornaliere d’infortunio percepite dall’assicurato -, ha effettivamente subito una netta contrazione negli anni successivi all’infortunio del 19 maggio 2000.

                                         In effetti, se nel 1999 si elevava a fr. 68'350, esso si è ridotto a fr. 47'519 nel 2000 e a fr. 29'310 nel 2001. Il 2002 si è chiuso addirittura con una perdita pari a fr. 5'977.

                                         Per quanto riguarda l’evoluzione della cifra d’affari, nel 1999 essa era di fr. 245'412, nel 2000 è aumentata a fr. 258'451, mentre negli anni 2001 e 2002 è ridotta, rispettivamente, a fr. 214'081 e fr. 187'425.

                                         Nel commentare l’evoluzione del risultato d’esercizio, __________, a proposito della diminuzione di circa fr. 20'000 intervenuta tra il 1999 e il 2000 (fr. 68'350 vs. fr. 47'519), ha rilevato che fr. 15'000 sono da addebitare a un aumento della voce “Altri costi” e il resto a un aumento delle uscite per “salari” e “oneri sociali”.

                                         Relativamente agli anni 2001 e 2002, egli ha sostenuto che i rispettivi risultati sono da imputare alla massiccia riduzione della cifra d’affari (doc. 226, p. 7).

                                         In merito alla crescita degli “Altri costi”, secondo l’esperto interpellato dall’amministrazione, essa non è conseguenza dell’infortunio occorso all’insorgente.

                                         In effetti, nel 2000, essa è da imputare a un aumento delle voci “Manutenzioni e riparazioni” (+ fr. 8'000) e “Costi energia” (+ fr. 7'000).

                                         Nel 2001, è stata introdotta la voce “Ammortamenti”, ciò che ha provocato un peggioramento del risultato d’esercizio di fr. 20'000.

                                         Nel 2002, gli “Altri costi” si sono trovati a un livello inferiore rispetto a quello del 1999 (fr. 57'443 vs. fr. 59'255), ciò che è da imputare alla circostanza che sono stati contabilizzati ammortamenti per soli fr. 3'500 (cfr. doc. 226, p. 6).

                                         L’analisi dell’evoluzione dei costi per “Salari e stipendi” figura a pagina 4 del rapporto peritale.

                                         Secondo __________, nel 1999, quindi prima del sinistro, quale dipendente figurava unicamente RI 1 che percepiva un salario pari a fr. 1’500/mese. In realtà, accanto a quest’ultimo, vi era pure __________ (cfr. doc. 97).

                                         Nel 2000, sono stati assunti altri due lavoratori (__________ e __________; in realtà, il primo figurava già nell’organico dell’anno precedente). In proposito, __________ ha sottolineato che la loro assunzione è avvenuta prima dell’infortunio e che, posteriormente a quest’ultimo, essi hanno continuato a lavorare con lo stesso pensum. Il rapporto di lavoro con __________ si è interrotto alla fine del mese di luglio 2000 e non è stato sostituito.

                                         Per quanto riguarda l’anno 2001, per i mesi da maggio a agosto, sulle schede dei salari non figura alcun dipendente, malgrado che il ricorrente fosse stato dichiarato inabile al lavoro in misura del 75% sino all’8 giugno 2001.

                                         Infine, nel 2002, quale salariata per l’intero anno figura soltanto la moglie dell’assicurato, __________. __________ ha lavorato da gennaio sino a luglio, quando è stato sostituito da __________ (cfr. doc. 226, p. 4).

                                         A proposito dell’andamento generale del settore della ristorazione, dal grafico figurante a pagina 9 del rapporto (fonte: __________/__________) si evince che, nel 2003, ben il 73.2% degli esercizi, con cifra d’affari sino a fr. 550'000 e contabilizzazione di interessi su capitale proprio e retribuzione dell’imprenditore, si trovava in perdita.

                                         In assenza di contabilizzazione di interessi su capitale proprio e retribuzione dell’imprenditore, la percentuale di esercizi in perdita si elevava comunque al 15.4%.

                                         Rispondendo ai quesiti postigli dall’amministrazione, il dr. __________ ha segnatamente affermato che, con grande verosimiglianza, la forte diminuzione della cifra d’affari a partire dal 2001 si sarebbe prodotta anche senza l’infortunio del maggio 2000. In effetti, a suo avviso, dalla circostanza che nell’anno dell’infortunio la cifra d’affari è persino lievemente aumentata rispetto all’anno precedente, se ne deve dedurre che la riduzione registrata negli anni 2001 e 2002 non è imputabile all’evento assicurato ma alla cattiva situazione congiunturale del settore della ristorazione.

                                         D’altro canto, il deterioramento dell’utile d’esercizio va ricondotto alla contrazione della cifra d’affari e all’introduzione di nuovi costi (doc. 226, p. 10 e 11).

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 contesta le conclusioni a cui è pervenuto il perito __________ e fa valere che, citiamo: “… il dato oggettivo e documentabile è che unicamente i problemi di salute del RI 1 - conseguenti all’infortunio del 19 maggio 2000 hanno influito negativamente sulla sua attività e sull’andamento dell’esercizio pubblico. (…). Per far fronte a tale inabilità lavorativa dovette ricorrere giocoforza a manodopera esterna, con conseguente perdita di profitto.” (doc. I, p. 5).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che il dr. __________ sia pervenuto a delle conclusioni logiche, ben motivate, frutto di un’analisi, approfondita, della documentazione contabile e fiscale dell’esercizio pubblico in questione, oltre che della situazione congiunturale del settore della ristorazione, e perciò senz’altro condivisibili.

                                         Per questa ragione, il TCA è dell’avviso che esse possano servire validamente da fondamento al presente giudizio.

                                         D’altro canto, le obiezioni sollevate da RI 1 non appaiono suscettibili di minare la forza probatoria del rapporto __________.

                                         Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che a fondamento della perizia in questione vi è proprio la documentazione richiamata in sede di ricorso.

                                         D’altra parte, all’attestazione 11 maggio 2001 della __________ (doc. Z) non può essere riconosciuto valore probatorio, in quanto la conclusione che vi è contenuta (“…; a partire da giugno, i problemi di salute del Signor RI 1 hanno influito in modo estremamente negativo sui risultati.”) appare sprovvista di ogni motivazione.

                                         Anche l’affermazione ricorsuale secondo cui la riduzione dei profitti sarebbe da addebitare all’assunzione di nuova manodopera al fine di compensare il minore rendimento garantito da RI 1, non trova conferma nella documentazione agli atti.

                                         In effetti, antecedentemente all’infortunio, nel 1999, alle dipendenze dell’Osteria «__________» vi erano RI 1 e __________, il primo a tempo parziale, il secondo a tempo pieno (cfr. doc. 96 e 97).

                                         Nel 2000, l’anno dell’infortunio, i dipendenti sono diventati tre: __________ (a tempo pieno, sino al mese di luglio), __________ e __________, entrambi a tempo parziale.

                                         Va comunque precisato che il rapporto di lavoro con __________ ha avuto inizio già nel mese di febbraio, quindi ben prima del noto sinistro (doc. 93-95), di modo che non si può sostenere che la sua assunzione sarebbe stata determinata da quest’ultimo evento.

                                         Nel 2001, __________ ha lavorato, sempre a tempo parziale, da gennaio ad aprile (doc. 92), __________ nel solo mese di gennaio (doc. 91), __________ da settembre a dicembre a tempo parziale (doc. 90) e __________, sempre a tempo parziale, nei mesi di novembre e dicembre (doc. 89).

                                         Infine, nel 2002, da gennaio a dicembre, ha lavorato, a tempo parziale, la sola moglie dell’assicurato (doc. 87). __________ è rimasto alle dipendenze dell’esercizio pubblico (a tempo parziale) sino al mese di luglio (doc. 86), quando gli è subentrata __________ (per il periodo agosto-novembre; doc. 88).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere che sebbene i risultati d’esercizio dell’Osteria «__________» si siano effettivamente deteriorati posteriormente all’infortunio del maggio 2000 (l’esercizio 2002 si è concluso addirittura con una perdita), in base alle conclusioni contenute nella perizia economica del Dr. __________, ciò non è addebitabile alle conseguenze del sinistro assicurato e, dunque, neppure di competenza dell’assicuratore LAINF resistente.

                                         Pertanto, nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, la decisione su opposizione del 16 aprile 2007 merita di essere tutelata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata nella                        misura in cui la CO 1 ha negato l’eziologia                       traumatica ai disturbi localizzati alla spalla sinistra a far tempo                   dall’agosto 2000 e, d’altra parte, ha assegnato all’assicurato                                         un’IMI dell’8%.

                                         §§ La causa è retrocessa alla CO 1 affinché            determini l’IMI spettante all’assicurato, tenuto conto di tutti i                     postumi infortunistici (danno alla spalla sinistra compreso).

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.53 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2008 35.2007.53 — Swissrulings