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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2007 35.2007.41

20. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,306 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Assicurata batte gomito dx contro macchinario con diagnosi di epicondilite radiale dx. Estensione dei dolori a tutto arto dx, spalla e rachide cervicale. Rinvio della causa a amministrazione per disporre perizia pluridisciplinare.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.41   mm/td

Lugano 20 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro    

la decisione su opposizione del 15 marzo 2007 emanata da  

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 30 agosto 2006, la __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che la propria dipendente, RI 1, nei primi giorni del mese di giugno 2006, aveva battuto il gomito destro contro un macchinario (doc. 2).

                                         Il medico curante dell’assicurata, dott. __________ ha posto la diagnosi di epicondilite radiale a destra (doc. 4), diagnosi condivisa dal chirurgo della mano, dott. __________ (doc. 5).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 20 dicembre 2006, ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi accusati a livello dell’arto superiore destro (doc. 27).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 33 e 40), l’Istituto assicuratore, in data 15 marzo 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 44).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 10 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni, argomentando:

"  Ribadiamo nel presente ricorso come la CO 1 neghi il nesso causale essenzialmente solo a seguito del lasso di tempo trascorso tra l'infortunio e l'inizio dell'inabilità al lavoro. Abbiamo avuto modo di evidenziare in entrata il perché la nostra rapppresentata non ha subito annunciato un'inabilità al lavoro.

Determinante però, per ritenere data l'esistenza del nesso causale, è il parere degli specialisti che hanno visitato la nostra rappresentata:

Il Dr. __________, nel suo scritto al Dr. __________ del 12.12.2006; il Dr. __________, nel suo scritto al Dr. __________ del 22.1.2007 e, ultimamente, il Dr. __________ del servizio di neurologia dell'__________ di __________, nel rapporto al medico curante del 6 marzo 2007.

Quest'ultimo specialista scrive in particolare:

"Rimane la questione fondamentale legata alla responsabilità della CO 1 in questa vicenda. A essere logici, come accennato dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico diretto tra l'infortunio subito dalla p. e l'apparizione dei dolori dapprima molto più focalizzati, ora diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di causa-effetto (anche se parzialmente indiretto) tra l'infortunio e i disturbi attuali della signora D."

                                         (doc. I)

                               1.4.   In data 24 aprile 2007, la ricorrente ha versato agli atti una certificazione, datata 16 aprile 2007, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (doc. III + allegato).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se i disturbi oggetto dell’annuncio d’infortunio del 30 agosto 2006, costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio occorso all’assicurata all’inizio del mese di giugno 2006, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Dalle tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi accusati da RI 1 all’arto superiore destro, é stata presa fondandosi sul parere 9 marzo 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 43).

                                         In effetti, in quella sede, il medico di circondario ha sostenuto che i disturbi in questione non si troverebbero in una relazione di causalità naturale con il sinistro avvenuto all'inizio del mese di giugno 2006:

"  L'assicurata il 30.8.2006 ha annunciato in ditta un infortunio-bagatella del 28.8.2006 (recte 2.6.2006) ossia una contusione del gomito contro una macchina.

L'assicurata figura quale operaia la prima volta inabile al lavoro in occasione di una prima visita medica, del 29.8.2006, quando viene descritto un "quadro clinico di una chiara epicondilite radiale a destra in seguito ad un trauma contusivo in giugno 2006".

Per quanto riguarda il lato oggettivo non è stata riscontrata alcuna lesione traumatica, segnatamente nessun residuo di ematoma, nessuna ferita, nessun segno di contusione e a quanto pare non è stato effettuato nessun esame strumentale (come radiografie ecc. ..).

In base alla documentazione medica, l'assicurata tuttora, anche a distanza di 9 mesi (!) figura sempre inabile al lavoro, ossia al 100% per l'evento fatto valere a inizio giugno 2006.

Indubbiamente in base alla documentazione medica finora prodotta mancano tutti i requisiti per adempiere i criteri di una epicondilite post-traumatica.

Innanzitutto un'epicondilite traumatica richiede dei segni di ovvia contusione o ematoma e soprattutto impotenza funzionale tale da dover interrompere il lavoro già in fase iniziale e obbligare l'assicurata a consultare il medico.

In assenza di un'interruzione del lavoro per dei mesi, in assenza di segni lesivi strutturali post-traumatici e in presenza di un decorso prolungato invalidante per oltre mezz'anno, non è possibile stabilire un nesso causale fra la patologia attuale e l'evento iniziale, fatto valere dalla signora RI 1.

Le considerazioni del dott. __________, in sostanza si riducono all'ammissione di un nesso causale temporale, rispettivamente infine si basa sul principio "post hoc, ergo propter hoc", massima non applicabile nella scienza medica.

Anche l'ulteriore decorso, descritto dal dott. __________, rispettivamente cervico-brachialgia a destra è indicativo per un'epicondilite sui generis o secondaria.

Con questo combacia il fatto che il dott. __________ il 22.1.2007 ha dovuto addirittura constatare che "la situazione sembra sia completamente cambiata".

Da tutta la documentazione medica in nostro possesso, anche da quella prodotta dopo il 14.12.2006 non emergono nuovi fattori medici oggettivi, atti a cambiare il contenuto della decisione del 20.12.2006."

                                         (doc. 43)

                                         Dagli atti emerge pure che, in data 29 agosto 2006, l’assicurata si è recata dal suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha riscontrato, citiamo: “… un quadro clinico di una chiara epicondilite radiale a destra …”.

                                         Egli ha inoltre riferito che, durante le vacanze, vi era stata una regressione dei disturbi, riacutizzatisi però al momento della ripresa lavorativa (il 21 agosto 2006; cfr. doc. 4).

                                         Il 25 settembre 2006, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l’Ospedale __________ di __________, nonché medico consulente presso l’Ospedale __________ di __________.

                                         In quell’occasione, lo specialista appena citato ha confermato la diagnosi di epicondilite radiale a destra in fase acuta (“dolore all’epicondilo, dolore alla messa sotto tensione dei corpi muscolari ECRL/ECRB”) e ha attestato una completa inabilità lavorativa per ulteriori quattro settimane (doc. 5 e 6).

                                         Nel corso del mese di dicembre 2006, il dott. __________, confrontato a dei persistenti disturbi resistenti alle terapie poste in atto, ha disposto una consultazione da parte del dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia della mano, allo scopo di ottenere una “seconda opinione”.

                                         Nel relativo referto, indirizzato appunto al dott. __________, è contenuta l’affermazione seguente, citiamo: “A complicare il quadro clinico vi è il fatto che la CO 1 rifiuta di considerare l’evento come post-infortunistico e questo, a mio avviso, sbagliando in quanto vi è una chiara relazione quanto meno temporale tra la forte contusione e l’apparizione del disturbo.” (doc. 36).

                                         In data 22 gennaio 2007 ha avuto luogo il consulto specialistico da parte del dott. __________ (doc. 37), il quale ha fatto stato di un quadro clinico diverso rispetto a quello iniziale, caratterizzato da una, citiamo: “… cervicobrachialgia a destra estremamente importante anche se con grande probabilità accentuata da un abbassamento della soglia del dolore.” e ha formulato la diagnosi di, citiamo: “cervicobrachialgia a destra scatenata da una contusione dell’epicondilo radiale a destra.”.

                                         Il dott. __________ ha quindi escluso l’opzione chirurgica (“In questa situazione l’unica cosa di cui sono sicuro è che un intervento chirurgico al gomito destro è controindicato.”), raccomandando invece l’esecuzione di una valutazione reumatologica (“Dal mio punto di vista vedrei di far visitare la Signora RI 1 da un reumatologo per poter meglio quantificare il danno e proporre delle terapie più sistemiche e prettamente conservative.”).

                                         Il 5 marzo 2007, l'assicurata è stata visitata dal dott. __________, Capo-Servizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.

                                         In quell’occasione, il neurologo appena citato ha riferito che l’assicurata denunciava, citiamo: “… la persistenza insistente di dolori quotidiani che coinvolgono soprattutto l’estremità distale del braccio e della mano destra ma con sviluppo anche prossimale (nella regione del moncone della spalla, laterocervicale, craniale; coinvolgimento pettorale e ascellare): Ella percepisce per altro un intorpidimento disposto al lato prevalentemente palmare delle D I-IV, sintomatologia che insorge di giorno e di notte (con ugual frequenza).”

                                         Il dott. __________ ha quindi espresso le seguenti considerazioni:

"  Si tratta quindi di un’indagine completata da un’elettroneurografia abbastanza estesa che permette di rilevare il buon funzionamento del sistema nervoso periferico destinato all’arto superiore destro (segmento radicolo-plessuale e terminali del plesso brachiale).

Nel frattempo è possibile una s. irritativa discreta del n. mediano destro non tale (vedi anche gli elementi clinici) da giustificare misure chirurgiche decompressive. Insisterei piuttosto, come ho riferito del resto anche alla p., con misura di tipo conservativo se necessario attorniando maggiormente la p. (farmaco-terapie misure psicoterapiche …).

Cercherei infatti di resistere alla tendenza appellativa della p. nei confronti di eventuali (altri) esami (non realizzerei ad esempio una risonanza magnetica data l’assenza di ricadute pratiche evidenti anche se alcune anomalie dovessero essere dimostrate).

Rimane la questione fondamentale legata alla responsabilità della CO 1 in questa vicenda. A essere logici, come accennato dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico diretto tra l’infortunio subito dalla p. e l’apparizione dei dolori dapprima molto più focalizzati ora diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di causa-effetto (anche se parzialmente indiretto) tra l’infortunio subito e i disturbi attuali della signora __________.”

                                         (doc. A 3)

                                         In corso di causa, l’assicurata ha versato agli atti una certificazione, datata 16 aprile 2007, del chirurgo della mano dott. __________, il quale ha così preso posizione riguardo al contenuto del referto 9 marzo 2007 del dott. __________:

"  Per prima cosa non so dove la CO 1 abbia preso la definizione di epicondilite post-traumatica definendola come citato nella lettera da lei inviatami il 12.04.07.

Come prima osservazione faccio presente che una contusione al gomito non deve necessariamente provocare un immediato ematoma e soprattutto un’immediata impotenza funzionale. Si sa che spesso e volentieri le contusioni e le distorsioni a caldo sono ancora discretamente indolenti per poi passare ad una fase di dolenzia in un secondo momento.

La mia seconda osservazione è poi la “cervicobrachialgia” che in questo caso non la vedo come primaria ma bensì secondaria all’epicondilite radiale subentrata dopo la contusione del 02.06.06 dell’epicondilo radiale.”

                                         (doc. B)

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Agli atti figurano, da un canto, le certificazioni dei sanitari che, in diversa veste, si sono occupati del caso della ricorrente, ossia i dottori __________, medico curante, __________ e __________, entrambi chirurghi della mano, nonché __________, neurologo e, d'altro canto, il rapporto 9 marzo 2007 del dott. __________, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene, tutto ben considerato, che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la vertenza sub judice, di modo che un approfondimento specialistico si rivela indispensabile.

                                         Da un canto, all’apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell’CO 1, in base al quale l’eziologia traumatica andrebbe negata sostanzialmente in ragione del tempo trascorso tra il sinistro e la consultazione del medico, rispettivamente, l’interruzione del lavoro, non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, e ciò alla luce delle obiezioni espresse dal dott. __________, chirurgo della mano e, perciò, specialista proprio nella materia che qui interessa, nel suo referto del 16 aprile 2007 (cfr. doc. B).

                                         D’altro canto, nemmeno le certificazioni dei medici curanti di RI 1 possono costituire una valida base per derimere la presente lite.

                                         In effetti, tanto il dott. __________ (doc. 36: “A complicare il quadro clinico vi è il fatto che la CO 1 rifiuta di considerare l’evento come post-infortunistico e questo, a mio avviso, sbagliando in quanto vi è una chiara relazione quanto meno temporale tra la forte contusione e l’apparizione del disturbo.” – il corsivo è del redattore), che il dott. __________ (doc. A 3: “A essere logici, come accennato dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico diretto tra l’infortunio subito dalla p. e l’apparizione dei dolori dapprima molto più focalizzati ora diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di causa-effetto (anche se parzialmente indiretto) tra l’infortunio subito e i disturbi attuali della signora __________.”), si sono sì pronunciati a favore dell’esistenza di un legame causale tra l’evento infortunistico del giugno 2006 e i disturbi denunciati dall’assicurata, considerando tuttavia semplicemente il fatto che quest’ultimi sono insorti in coincidenza temporale con l’infortunio.

                                         In proposito, va però segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 48).

                                         In questo contesto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nel decorso post-infortunistico, si è assistito a una diffusione dei disturbi, all’inizio localizzati al gomito destro direttamente interessato dalla contusione, in seguito però estesisi a tutto l’arto superiore destro, sino a raggiungere addirittura il rachide cervicale (significativo, in merito, é il doc. A 3, in cui il neurologo dott. __________ ha riferito di avere reperito, in occasione della consultazione del 5 marzo 2007, “… almeno una cinquantina di punti dolenti alla digitopressione delle inserzioni muscolari e dei tessuti molli in generale nella regione toraco-brachiale (e cranica) destra.” – il corsivo è del redattore).

                               2.9.   In esito alle considerazioni che precedono, la causa va dunque rinviata all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione di una nuova valutazione specialistica, che dovrà verosimilmente essere di natura pluridisciplinare (vista la particolare evoluzione avuta dal caso), e in seguito si pronunci sul diritto a prestazioni di RI 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    La causa è rinviata all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando 2.9. e renda una nuova                                         decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 300 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.41 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2007 35.2007.41 — Swissrulings