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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2007 35.2007.39

5. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,913 Wörter·~50 min·5

Zusammenfassung

Colpito alla testa da un mattone 2/06.Rifiuto prestazioni da 2/07. Cefalee e vertigini non oggettivabili.Non applicazione giurisprudenza relativa ai traumi cranio-cerebrale(riportato solo trauma cranico semplice).Causalità naturale negata.Per ev.disturbi psichici difetta nesso di casualità adeguata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.39   rs

Lugano 5 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2007 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 16 febbraio 2006 RI 1 - dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava spianando del materiale nella benna, è stato colpito alla testa da un mattone caduto dall’isolazione dove era appoggiato (cfr. doc. 1, 2).

                                         Egli ha riportato una ferita lacero-contusa al capo (cfr. doc. 43).

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 12 gennaio 2007, ha posto termine al versamento delle prestazioni assicurative a decorrere dal 1° febbraio 2007, ritenendo estinto il nesso di causalità tra i disturbi ancora accusati dall’assicurato e l’infortunio del febbraio 2006 (doc. 72).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 83), l’CO 1, il 23 febbraio 2007, ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 26 marzo 2007, RI 1, patrocinato dall’avv. __________, dello studio legale RA 1, ha chiesto il ripristino della corresponsione delle indennità giornaliere al 100% con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2007, l’assegnazione di una rendita per invalidità di grado pari al 100%, nonché di un’indennità per menomazione dell’integrità, oltre all’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

                                         A sostegno delle pretese ricorsuali l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha addotto che dagli atti medici presenti nel’incarto, segnatamente da quelli allestiti dai Dr. med. __________, __________ e __________, __________, __________ e __________, risulterebbe che il sinistro del febbraio 2006 è la causa diretta della cefalea gravativa continua e della sensazione vertiginosa di cui soffre.

                                         Per quanto riguarda il rapporto medico discordante del Dr. med. __________, a mente del ricorrente, lo stesso non può avere pieno valore probatorio, poiché, da un lato, la valutazione del suo caso è stata effettuata sulla sola base degli atti, senza averlo visitato, dall’altro, il parere è stato rilasciato dopo tre mesi dall’ultimo referto medico all’inserto, e meglio quello dell’11 settembre 2006 dei Dr. med. __________ e __________.

                                         L’assicurato ha, inoltre, contestato la conclusione dell’CO 1 secondo cui i disturbi accusati non sono in relazione di casualità con l’infortunio in questione, in quanto sarebbe inesistente un danno alla salute organico, richiamandosi alla giurisprudenza inerente alle lesioni del tipo “colpo di frusta”. Egli ha precisato che, manifestando i disturbi tipici di tale lesione, va ammesso un nesso causale tra il sinistro del febbraio 2006 e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa.

                                         L’insorgente ha poi obiettato quanto asserito dall’assicuratore LAINF resistente in merito all’evoluzione positiva del trauma subito.

                                         Per quanto attiene alla classificazione del sinistro, egli ritiene che si tratti di un infortunio grave che poteva avere risvolti fatali, per cui la percossa dovuta alla caduta di un mattone da un’altezza di tre metri va considerata causa adeguata della cefalea e delle vertigini. L’assicurato ha però specificato che, nella denegata ipotesi in cui non si volesse classificare l’evento traumatico come grave, esso deve rientrare almeno nella categoria di grado medio sottogruppo medio grave. Quali criteri giustificanti il nesso di causalità adeguato ha indicato essere adempiuti la durata eccezionalmente lunga della cura (oltre 13 mesi), i disturbi somatici e il grado (100%), nonché la durata (13 mesi) dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Secondo l’assicurato l’adeguatezza del nesso causale va riconosciuta visto che è sufficiente che uno solo dei criteri sia realizzato, ragione per cui a torto l’CO 1 ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2007.

                                         Egli ha pure rilevato che nessuna perizia psichiatrica sia stata effettuata, nonostante sia stata auspicata dalla Dr. med. __________ e dallo stesso Dr. med. __________ e che di conseguenza l’CO 1 non aveva i necessari elementi per determinare se al medesimo dovevano essere sospese le prestazioni assicurative.

                                         Infine l’assicurato ha evidenziato che non è stato raggiunto né lo status quo ante, né lo status quo sine, in quanto, da una parte, il suo stato di salute non è per nulla il medesimo di quello antecedente all’infortunio. Dall’altra, secondo l’evoluzione ordinaria tale stato di salute (cefalea, vertigini, depressione, disturbi visivi, ecc.) non sarebbe mai subentrato senza l’infortunio del febbraio 2006 (cfr. doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   L’avv. __________, con scritto pervenuto al TCA il 16 maggio 2007, ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione e il preavviso favorevole del Municipio di __________ (cfr.doc. V; Q-Z).

                               1.6.   Il 6 giugno 2007 il patrocinatore dell’assicurato ha inviato un rapporto medico del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________ e un certificato del Dr. med. __________, accompagnati da alcune sue osservazioni in merito (cfr. doc. VII: Z1-2).

                               1.7.   L’avv. RA 2 ha preso posizione al riguardo il 21 giugno 2007 (cfr. doc. IX).

                               1.8.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. X).

                               1.9.   Pendente causa questa Corte ha invitato il ricorrente, tramite l’avv. __________, a trasmettere il più recente certificato di salario rilasciatogli dalla __________ impresa di costruzioni, da cui emergesse l’importo di indennità giornaliere percepite (cfr. doc. XI).

                                         Il patrocinatore dell’assicurato ha dato seguito alla menzionata richiesta il 20 agosto 2007 (cfr. doc. XII + bis).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2007.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, il 16 febbraio 2006, mentre l’assicurato stava spianando del materiale nella benna, un mattone appoggiato sopra a dell’isolazione gli è caduto sulla testa (cfr. doc. 1, 2).

                                         Il ricorrente si è immediatamente recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, dove i sanitari hanno riscontrato una ferita lacero contusa al capo, la quale è stata suturata. Egli non è stato ospedalizzato (cfr. doc. 43).

                                         A causa della cefalea persistente e della sensazione di vertigini, il 21 marzo 2006 l’insorgente si è sottoposto a una visita presso il Servizio __________ di neurologia dell’Ospedale __________ di __________.

                                         La TAC cerebrale è risultata nella norma (cfr. doc. 28).

                                         I Dr. med. __________, primario di neurologia, e __________, medico assitente di neurologia, hanno rilevato tensione e sofferenza nel viso del paziente, ma nessun deficit sensorio-motorio ai quattro arti, né ai nervi cranici, non atassia, non rigor. Gli stessi hanno precisato che la sensazione vertiginosa nei passaggi posturali era più verosimilmente in relazione a variazione pressoria e che il dolore all’ascella sinistra discendente fino alle ultime due dita della mano sinistra rappresentava una distribuzione lungo il territorio C8 (cfr. doc. 14).

                                         Il 6 aprile 2006 ha avuto luogo una visita medica __________.

                                         Il Dr. med. __________, dopo aver preso atto che l’assicurato lamentava ancora dolori di testa, ha diagnosticato una cefalea di tipo muscolo-tensivo e uno stato da contusione al capo con ferita lacero-contusa suturata il 16 febbraio 2006 (cfr. doc. 15).

                                         Il consulto neurologico presso i Dr. med. __________ e __________ del 13 aprile 2006 non ha messo in luce alcun nistagmo, né oscillazioni di Romberg, bensì unicamente un viso teso e sofferente. La prova di Unterberger è stata del resto ben eseguita, non rigor e alcun disturbo di forza e sensibilità agli arti (cfr. doc. 21).

                                         L’8 giugno 2006 i Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________ di neurologia hanno valutato nuovamente lo stato di salute dell’assicurato. Essi, al riguardo, hanno indicato che il medesimo, ad eccezione di una certa tensione e sofferenze, nonché rallentamento globale, non presentava franchi segni di disequilibrio, né altri deficit neurologici. I sanitari hanno pure evidenziato che, benché la cefalea persistesse da febbraio 2006, gli accertamenti di laboratorio e strumentali erano nella norma. Essi hanno poi posto in rilievo il ricorso pluriquotidiano dell’insorgente a un AINS, ciò che poteva favorire la persistenza della cefalea, e hanno consigliato il suo ricovero per un approfondimento clinico (cfr. doc. 31).

                                         Il ricorrentCO 1, dal Dr. med. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale.

                                         Dal relativo rapporto emerge, da una parte, che l’assicurato ha lamentato persistenti cefalee, episodi di vertigini, nonché un tinnito (è comunque stato specificato che il paziente aveva già avuto brevi episodi di fischio simile, quando praticava la caccia, per alcune dopo aver sparato probabilmente senza protezione), dall’altra, che non era presente alcuna evidenza per un importante danno vestibolare-periferico e che il paziente ha dato l’impressione di essere un poco rallentato, forse anche a causa della medicazione con antidepressivi, e piuttosto timoroso. L’esame vestibolare non ha potuto essere approfondito con una calorica principalmente per il fatto che il paziente continuava a tenere gli occhi chiusi con gli occhiali di Fenzel, cosa che avrebbe impedito una buona valutazione. Per quanto attiene al tinnito, lo specialista ha evitato di proporre un tentativo terapeutico anche perché il disturbo non era in primo piano (cfr. doc. 34).

                                         Dal 19 al 28 luglio 2006 l’assicurato è stato degente presso il Sevizio __________ di neurologia all’Ospedale __________ di __________, come consigliato dai Dr. med. __________ e __________.

                                         Dal referto d’uscita, sottoscritto dai Dr. med. __________, capo servizio di neurologia, e __________, medico assistente di neurologia, risulta che l’insorgente presentava una cefalea oppressiva, poco pulsatile, senza aurea associata, a localizzazione mutevole, sviluppatasi nell’arco di quegli ultimi mesi e che la stessa era insorta dopo un trauma contusivo al capo, ma che le caratteristiche della sintomatologia a quel momento erano tipiche per cefalea medicamentosa. I medici hanno poi segnalato che successivamente alla sospensione di qualsiasi farmaco antalgico hanno continuato unicamente con il Tryptizol, associato a delle infusioni e delle benzodiazepine e che dopo qualche giorno con progressione dei dolori, questi ultimi hanno mostrato una regressione che ha permesso di dimettere il paziente (cfr. doc. 48).

                                         I Dr. med. __________ e __________, dopo aver nuovamente visitato l’assicurato l’11 settembre 2006 e riscontrato un viso teso, un’andatura curva, movimenti lenti, Romberg e Unterberger molto incerti con tendenza a oscillare nelle diverse direzioni, fine tremore nelle mani e lieve asimmetria della rima labiale senza un franco deficit del facciale, forse preesistente, hanno indicato di ritenere indispensabile una valutazione e presa a carico psichiatrica essendo certo un sovraccarico psichico, verosimilmente nell’ambito di uno stato depressivo (cfr. doc. 59).

                                         L’11 dicembre 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, del servizio medico di __________ dell’CO 1, ha concluso che:

"  (…) Bei einem Kopfanprall ohne Bewusstseinsverlust und posttaumatische Amnesie ist eine sehr gute Prognose der Kopfschmerzen zu erwarten. Entgegengesetzt zu dieser guten Prognose kam es unter einem Analgetikaübergebrauch zu einem protrahierten Heilverlauf mit fortbestehenden Kopfschmerzen. Eine Unfallkausalität dieser Kopfschmerzen ist nicht gegeben, vielmehr muss die Diagnose Kopfschmerzen bei Analgetikaübergebrauch (ICHD-II 8.2.3) gestellt werden. Nach einem stationärem Medikamentenentzug im Juli 2006 kam es nur vorübergehend zu einer Besserung der Kopfschmerzen. Am 11.09.2006 habe der Versicherte wieder über mehr Kopfschmerzen geklagt. Das Risiko, dass Versicherte wieder übermässig Analgetika vor dem Hintergrund einer Schmerzverarbeitungsstörung konsumiert bleibt bestehen und muss differentialdiagnostisch für die zuletzt beklagten Kopfschmerzen sehr wahrscheinlich in Betracht gezogen werden. Aus neurologischer Sicht ist eine psychiatrische Beurteilung und gegebenenfalls psychotherapeutische Behandlung indiziert.“ (Doc. 66)

                                         Al riguardo si impone rilevare immediatamente l’infondatezza della censura sollevata dalla parte ricorrente in merito al fatto che il Dr. med. __________ ha fornito la propria valutazione senza visitare personalmente l’assicurato (cfr.doc. I).

                                         Infatti l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95), contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I).

                                         Il ricorrente, tramite il suo patrocinatore, nel mese di giugno 2007 ha trasmesso a questa Corte, in primo luogo, un rapporto del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________, spec., FMH in neurologia, il quale ha visitato l’assicurato il 23 marzo e il 12 aprile 2007.

                                         Dallo stesso si evince, in particolare, che l’esame neurologico ha mostrato una sindrome cerebellare statica, senza ulteriori segni centrali, e che un’origine medicamentosa della sintomatologia vertiginosa era probabile in ragione dell’importante dose di Tryptizol assunta, nonché alle alte dosi di Voltaren assunte ogni giorno. Inoltre è stato ricordato un possibile sovraccarico psicogeno, come pure che l’esame RM cerebrale ha mostrato solo lievi segni di gliosi aspecifica, non in relazione con la sintomatologia accusata a quel momento, che le usuali indagini effettuate non hanno dimostrato un’eventuale ipermosisteinemia e che i parametri infiammatori si erano rivelati normali. Anche il tracciato encefalografico è risultato normale senza segni di encefalopatia aggravante (cfr. doc. Z1).

                                         In secondo luogo, un certificato del 18 maggio 2007 del Dr. med. __________ in cui è stato attestato che l’assicurato non ha più potuto riprendere il suo lavoro a motivo di contusione alla testa con ferita lacerocontusa al capo e conseguenti disturbi di vertigini e cefalee che non sono più passati, nonché susseguente stato depressivo e psicosi (cfr. doc. Z2).

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie i referti medici del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________ e del 18 maggio 2007 del Dr. med. __________ sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

                                         Tuttavia quanto riscontrato dagli specialisti può permettere di acclarare lo stato di salute dell’assicurato e l’eziologia dei disturbi, che peraltro non sono sostanzialmente cambiati rispetto al periodo antecedente al febbraio 2007.

                                         Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

                               2.8.   In materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         Per negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico (cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).

                                         Nel caso in esame, questa Corte, alla luce dell’abbondante documentazione medica riassunta al precedente considerando (cfr. in particolare doc. 28: referto della TAC cerebrale; doc. 31: rapporto del 20 giugno 2006 del Servizio __________ di neurologia che ha posto in rilievo “accertamenti di laboratorio e strumentali nella norma; doc. 34: valutazione del 19 giugno 2006 del Dr. med. __________, il quale ha indicato che nessuna evidenza per un importante danno vestibolare-periferico; doc. Z2: rapporto del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________ da cui risulta che l’esame RM cerebrale ha mostrato solo lievi segni di gliosi aspecifica, non in relazione con la sintomatologia accusata, che le usuali indagini effettuate non hanno dimostrato un’eventuale ipermosisteinemia, che i parametri infiammatori, in particolare gli anticorpi anticardiolipina e antiBeta 2 glicoproteina e gli anticorpi Lupus anticoagulans, erano normali, come pure il tracciato encefalografico) constata che la sintomatologia accusata dal ricorrente, principalmente cefalee persistenti e vertigini, non ha potuto essere spiegata con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica.

                               2.9.   Un’eccezione alla regola appena esposta ed esaminata (cfr. consid. 2.8.) è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale e in materia di traumi cerebrali.

                                         Nel caso presente, visto che l’assicurato ha certamente lamentato cefalee persistenti e vertigini e che il Dr. med. __________ nell’aprile 2006 ha pure menzionato disturbi di nausea e perdita di equilibrio (cfr. doc. 18), prima di poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi menzionati, all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del febbraio 2006, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale (ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali).

                                         Al proposito è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la citata sentenza del 4 febbraio 1991 nella causa S., pubblicata in DTF 117 V 359segg. e RAMI 1991 U 121 pag. 95 segg., e costantemente applicata (cfr. STFA del 13 febraio 2006 nella causa A., U 462/04) l'Alta Corte si è scostata dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo, quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” (disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità ecc.) non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         In una recente sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007 consid. 5.2., il TFA ha precisato che la commozione cerebrale si definisce come la perdita di conoscenza di breve durata senza deficit neurologici, mentre che la contusio cerebri consiste in uno stato caratterizzato da deficit neurologici con o senza perdita di conoscenza.

                                         In ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue (mild traumatic brain injury).

                                         Sotto questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente, decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.

                                         Secondo autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio, disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel, Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische Begutachtung, Zurigo 2005, p. 164-166).

                                         Nella presente fattispecie, i sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, dove il ricorrente si è recato dopo il sinistro, quale presunta diagnosi hanno soltanto indicato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto (cfr. doc. 43).

                                         I Dr. med. __________, primario di neurologia del Servizio __________ di neurologia, e __________, medico assistente di neurologia, nei rapporti del 22 marzo 2006 e del 20 giugno 2006, hanno precisato che la cefalea persistente con sensazione vertiginosa si è verificata dopo trauma cranico non commotivo (cfr. doc. 14, 31).

                                         Il Dr. med. __________, poi, nell’aprile 2007 ha menzionato un trauma cranico minore (cfr.doc. Z1).

                                         Il Dr. med. __________, FMH in chirurgia, dal canto suo, sul certificato del 18 maggio 2007 ha unicamente indicato “contusione testa con ferita lacero contusa” (cfr. doc. Z2). Egli non ha al contrario fatto riferimento alcuno a una contusione cerebrale.

                                         La TAC cerebrale effettuata il 21 marzo 2006 è peraltro risultata nella norma (cfr. doc. 28).

                                         Inoltre dalle carte processuali non risulta che l’assicurato, in concomitanza con il sinistro del febbraio 2006, abbia perso conoscenza o abbia presentato una certa amnesia.

                                         In particolare i medici del Servizio __________ di neurologia hanno attestato, nel mese di marzo 2006, che non vi è stata perdita di coscienza (cfr. doc. 14).

                                         Quanto emerge dal rapporto dell’aprile 2007 del Dr. med. __________, secondo cui in occasione del sinistro non vi è stata una sicura perdita di conoscenza, forse per pochi secondi (cfr. doc. Z1), non risulta poi attendibile, ove solo si pensi al comune dato d’esperienza secondo cui il ricordo di un fatto tende ad affievolirsi con il trascorrere del tempo (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa INSAI c/ C., U 37/05, consid. 4.2.).

                                         Al riguardo è, inoltre, utile rilevare che l’indicazione resa in un secondo tempo in concreto dopo più di un anno dall’evento traumatico del febbraio 2006 - che si sofferma per la prima volta su dettagli, la cui importanza non poteva sfuggire all’interessato in occasione delle precedenti visite mediche, suscita legittime perplessità sulla sua fedefacenza (cfr. STFA del 24 gennaio 2007 nella causa M., U 397/05, consid. 4.1.).

                                         Alla luce di quanto precede, secondo il TCA l'assicurato, in occasione dell'infortunio del febbraio 2006, e più precisamente della caduta sulla sua testa di un mattone, ha verosimilmente riportato tutt’al più un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello).

                                         A tale proposito è utile notare che il 16 febbraio 2006 l’assicurato è stato dimesso immediatamente dopo la visita presso il Pronto Soccorso (cfr. doc. 43).

                                         Qualora l'insorgente avesse, invece, presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in questo senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48, consid. 2.12.).

                                         E’ vero che il Dr. med. __________, FMH in chirurgia sul certificato del 18 maggio 2007 ha indicato “contusione testa con ferita lacero contusa” (cfr. doc. Z2). Tuttavia egli non ha fatto riferimento alcuno a una contusione cerebrale.

                                         Inoltre giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Pertanto quanto attestato dal medico curante non è di una portata tale da sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.

                             2.10.   In caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

                                         Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

                                         Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

                                         In una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta".

                                         In una sentenza del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, il TFA, nel caso di un assicurato che è stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché accusasse almeno parzialmente i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli sia rimasto vittima di un colpo di frusta o di un trauma cranio cerebrale di sufficiente gravità secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in quanto gli è stata diagnosticata solamente una commotio cerebri, per cui un lieve trauma cranio-cerebrale, e non è stata registrata alcuna sicura perdita di conoscenza o amnesia retrograda.

                                         Alla luce della giurisprudenza citata sopra, in concreto, visto che l’assicurato non ha comunque subito neppure una commotio cerebri (rispettivamente una lesione traumatica cerebrale tenue), occorre concludere che non ha riportato un trauma cranio-cerebrale ai sensi della giurisprudenza federale.

                                         Il quesito della causalità, a prescindere dalla questione di sapere se la sintomatologia lamentata dall’assicurato sia sufficiente o meno per concludere che egli ha presentato il quadro tipico dei disturbi di una lesione del tipo trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, va pertanto risolto secondo le regole ordinarie, anziché in applicazione della prassi specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", estesa anche ai traumi cranio-cerebrali, e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

                                         In simili circostanze, non è pertanto necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Inoltre per quanto attiene, in particolare, alla valutazione neuropsicologica suggerita dal Dr. med. __________ nel mese di aprile 2007 (cfr. doc. Z1; VII), giova sottolineare, in primo luogo, che comunque l’assicurato non ha fatto menzione di problemi di natura neuropsicologica.

                                         In secondo luogo, che la giurisprudenza federale ha stabilito che, secondo le attuali conoscenze, la neuropsicologia non è di per sé stessa in grado di valutare in modo decisivo la questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere significativi nel quadro dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA del 9 gennaio 2001 nella causa R., U 148/00, consid. 2 c/cc).

                                         Infine, in considerazione di quanto esposto sopra, anche nel caso in cui il ricorrente presentasse eventuali disturbi neuropsicologici, l’esistenza di un nesso causale naturale con l’infortunio andrebbe negata, siccome difetta un sostrato organico (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

                             2.11.   I medici che si sono occupati del caso del ricorrente hanno accennato a problemi psichici di cui è affetto quest’ultimo (cfr. doc. 31, 59, Z1, Z2).

                                         Questa Corte constata che agli atti non figurano certificati medici specialistici attestanti di quale patologia psichica specifica si tratta.

                                         Ad ogni modo, il TCA può esimersi dall’indagare più approfonditamente tale questione, come pure la casualità naturale.

                                         In effetti anche nel caso in cui l’esistenza di tali disturbi e il nesso causale naturale dovessero essere accertati, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.9.; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).

                                         Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzi tutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.

                                         A causa del sinistro del febbraio 2006, l’assicurato ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e tutt’al più un trauma cranico semplice (cfr. doc. 43; consid. 2.9.).

                                         Per quanto concerne la dinamica dell’evento traumatico, occorre evidenziare che nell’annuncio di infortunio non è stata indicata l’altezza da cui è caduto il mattone (cfr. doc. 1, 2).

                                         Dal rapporto del 22 marzo 2006 dei Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________ di neurologia si evince, per contro, che l’altezza era di circa tre metri (cfr. doc. 14).

                                         Tale altezza risulta anche dal referto del Dr. med. __________ (cfr.doc. Z1) ed è stata ribadita nell’atto ricorsuale (cfr.doc. I).

                                         Tenendo in considerazione le lesioni riportate e che il mattone è caduto sulla testa dell’assicurato da un’altezza di tre metri, l'infortunio occorso all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di grado medio tutt’al all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha proceduto a un’identica classificazione in una sentenza, del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, già citata (cfr. consid. 2.10.), concernente il caso di un assicurato che era stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, riportando unicamente una commotio cerebri.

                                         In un’ulteriore sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04 il TFA ha confermato la classificazione operata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Argovia, che aveva qualificato nella categoria media l’infortunio relativo a un assicurato che, a seguito della caduta sul capo di una piattaforma in legno del peso di 20 kg, ha subito una commotio cerebri, una contusio capitis, una ferita lacero contusa e un colpo di frusta.

                                         D'altro canto, la stessa nostra Massima Istanza, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il sinistro, concernente un’assicurata che si era vista rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, l’aveva colpita ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

                                         Il Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

                                         In una sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due criteri di rilievo.

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         L’infortunio occorso all’insorgente, al quale è caduto sul capo un mattone non risulta drammatico, né spettacolare.

                                         Al riguardo è utile rilevare che in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006, già citata, il TFA è giunto alla medesima conclusione nel caso di un assicurato al quale è caduta sulla testa una piattaforma in legno di 20 kg e che ha subito una commotio cerebri, una contusio capitis, una ferita lacero contusa e un colpo di frusta.

                                         Quelle riportate dal ricorrente - ferita lacero contusa al capo e un trauma cranico semplice - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA U 462/04 del 13 febbraio 2006 consid. 2.4.2.; STFA U 416/01del 28 agosto 2002 consid. 5b; STCA 35.2005.67 del 22 marzo 2006 consid. 2.13.; STCA 35.2002.6 del 16 giugno 2003 inc. consid. 2.11.).

                                         Questa Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         A questo proposito dalle tavole processuali emerge che, dopo il ricovero del luglio 2006, il trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti (cfr. doc. 59; Z1).

                                         È qui inoltre utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha comunque negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.

                                         Relativamente al criterio dei dolori somatici persistenti, va ribadito che il ricorrente ha dichiarato di accusare principalmente cefalee persistenti e vertigini.

                                         In ogni caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in casu, sia realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente intenso.

                                         La sua sola presenza non basta perciò per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA U 208/00 dell’11 gennaio 2001).

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 16 febbraio 2006 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato.

                                         In siffatte condizioni, dovendo negare l’esistenza del nesso causale adeguato con l’infortunio del febbraio 2006, non è data la responsabilità dell'Istituto assicuratore in relazione alla problematica psichica accusata dal ricorrente.

                             2.12.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. V).

                          2.12.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti.  In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

                                         Secondo il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                          2.12.2.   Per valutare se un assicurato si trova o meno in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         Dalle carte processuali si evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di due figli maggiorenni, __________ nata l’8 agosto 1984 e __________ nato il 6 gennaio 1987 (cfr. doc. R).

                                         Il figlio __________ abita tuttora con i genitori a __________ ed è apprendista, mentre __________ è domiciliata a __________ (cfr. doc. R; banca dati MOVPOP).

                                         Nei confronti dei due figli, essendo ormai maggiorenni, non esiste più alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 277 CCS).

                                         __________ risulta peraltro a carico dell’assistenza sociale (cfr. doc. R).

                                         Il reddito della famiglia dell’assicurato è costituito delle indennità giornaliere a causa di malattia percepite dallo stesso ammontanti a fr. 3'730.-- al mese (cfr. doc. U, XII, XIIbis) e dello stipendio conseguito da sua moglie di circa fr. 4’000.-- netti mensili (cfr. doc. T).

                                         Con un reddito di circa fr. 7'730.-- l’assicurato deve far fronte a fr. 1’550.-- quale importo base mensile per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

                                         Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 1’100.-- al mese (cfr. doc. Z).

                                         Vanno altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei coniugi __________, che per il 2007, ammonta a circa fr. 483.-- mensili (cfr. doc. V), nonché le imposte, stimate globalmente a circa fr. 400.--  al mese (cfr. doc. S).

                                         Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3'533.--.

                                         In casu, anche applicando all’importo base mensile il massimo di supplemento (25%), e partendo quindi da un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere considerato indigente.

                                         Infatti l’assicurato presenta un’eccedenza di fr. 3’809.50 al mese (fr. 7'730.-- - fr. 1'937.50 - fr. 1'100.-- - fr. 483.-- - fr. 400.--), ovvero di fr. 45'714.-all’anno.

                                         In tali circostanze, non potendo essere ammessa l’indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2007.39 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2007 35.2007.39 — Swissrulings