Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2007 35.2007.35

20. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,147 Wörter·~31 min·6

Zusammenfassung

Riduzione prestazioni 50%: l'assicurato ha provocato la rissa a cui ha partecipato attivamente e da cui è scaturito l'infortunio subito. L'assicurato poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.35   DC/sc

Lugano 20 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2007 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 6 febbraio 2007 la CO 1 ha confermato la decisione del 28 agosto 2006 (cfr. Doc. 132) con la quale, sulla base degli art. 39 LAINF e 49 cpv. 2 OAINF, ha ridotto del 50 % le prestazioni in contanti spettanti a RI 1, a seguito di un evento accaduto il 28 luglio 2002.

                                         L'amministrazione si è in particolare così espressa:

"  (...)

Tenuto conto della documentazione citata, in particolare delle dichiarazioni rilasciate delle parti e dei testimoni della vicenda, risulta dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che in occasione dell'evento del 28.07.02 presso l'__________ di __________, l'assicurato, senza ulteriore motivo che quello di segnalare il proprio personale disappunto nei confronti della condotta di vita della sua ex­convivente, è entrato nel bar del locale in cui la coppia mangiava, si è avvicinato al loro tavolo ed ha quindi rimarcato (con tono evidentemente poco amichevole) nei confronti di __________ "che i soldi finiscono" e nei confronti del __________ "che per quanto riguarda la droga se la sarebbe vista con lui".

Già solo con questo atteggiamento inutilmente provocatorio e offensivo (in particolare per quello che riguarda l'addebito relativo al consumo e/o spaccio di "droga") manifestato in pubblico, l'assicurato ha dimostrato di prendere in considerazione il rischio di creare una situazione nella quale si possa giungere alle vie di fatto. Ciò a prescindere da eventuali ingiurie o insulti formulate poi concretamente nei confronti della coppia. Tale conclusione vale a maggior ragione, se si tiene conto delle relazioni interpersonali tra le parti, già altamente compromesse prima dell'evento stesso. Infine non va dimenticato come tra i due contraenti già in (almeno) una precedente occasione la disputa era culminata in "vie di fatto" che hanno richiesto l'intervento della polizia.

La tesi appena espressa viene suffragata anche dalle stesse dichiarazioni dell'assicurato, il quale per propria ammissione ha interpretato il "cenno" del __________ di avvicinarsi al tavolo come l'avvisaglia dell'inizio di una lite ("Ho immaginato che voleva iniziare una lite all'interno del bar..."; verbale d'interrogatorio del 07.10.02, p. 2). Tale "interpretazione" si spiega (solo) nel contesto citato.

Resta da aggiungere, che in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dai presenti, in particolare dallo stesso assicurato e dal testimone __________, non risulta provato nemmeno un atteggiamento puramente passivo dell'interessato nel corso della seguente colluttazione: lo stesso RI 1 dichiara infatti: "...poco dopo siamo venuti alle mani. Ci siamo avvinghiati e siamo caduti per terra, io ero sotto: non sono riuscito a colpirlo coi pugni o altro mi trovavo chiaramente in posizione sottomessa. Lui ne approfittata per colpirmi al volto e al corpo (...). Dopo la zuffa ci siamo pure insultati" (vedi verbale d'interrogatorio del 07.10.02, p. 2). Anche il testimone __________ ha del resto confermato il 15.03.03 di aver visto i due contraenti che dopo essere usciti "...si picchiavano" (vedi sentenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del 10.01.06, consid. 2.1, p. 6-7).

In sostanza risulta quindi dimostrata, secondo il criterio richiesto nell'ambito delle assicurazioni sociali, una partecipazione da parte dell'assicurato ad una "rissa o baruffa" ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF in occasione dell'evento del 28.07.02. Ai sensi della menzionata norma infatti l'assicurato ha partecipato alla rissa del 28.07.02 sia come parte attiva (anche se soccombente) dello scambio di colpi, che in qualità di parte coinvolta in una baruffa, che ha preso parte in precedenza alle discussioni o allo scambio di parole implicanti il rischio accresciuto che si possa giungere alle vie di fatto.

Visto l'esito della vertenza, non risulta necessario chiarire ulteriormente, se l'evento del 28.07.02 rappresenta anche un pericolo "cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente" (art. 49 cpv. 2 lett. b OAINF) oppure se sono dati gli estremi per ammettere una "negligenza grave" ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINE

A titolo conclusivo va ribadito che la presente decisione, proprio in considerazione delle già menzionate diverse premesse legali vigenti nell'ambito penale e delle assicurazioni sociali (vedi Sentenza TFA U 97/05 del 17.11.06, consid. 5.1 ss.), non contrasta con le decisioni delle autorità competenti nell'ambito penale, le quali non hanno potuto apparentemente ravvisare alcuna infrazione o responsabilità penale da parte dell'assicurato. Per lo stesso motivo, del resto, non risulta decisivo nel caso concreto neanche il fatto che __________ sia infine - dopo due precedenti decreti di "non luogo a procedere" contestati dall'opponente (vedi consid. b - d della Sentenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del 10.01.06) - stato condannato ad una multa di CHF 400.-- in relazione ai fatti oggetto della presente vertenza. (...)" (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che vengano riconosciute le prestazioni in contanti, senza alcuna riduzione e rileva:

"  (...)

È pacifico che il ricorrente è stato vittima di un'aggressione sfociata in una condanna penale a carico del Signor __________.

Quest'ultimo, si legge nella relativa sentenza dell'Autorità penale del 15 marzo 2006 cresciuta in giudicato (cfr. DA 1089/2006), è stato infatti ritenuto colpevole di lesioni semplici per avere in data 28 luglio 2002 all'esterno dell'Albergo __________ di __________ dapprima colpito con uno schiaffo, in seguito spintonato con la conseguenza di farlo cadere a terra e successivamente colpito con dei pugni

RI 1.

È altrettanto chiaro che in siffatta sentenza (e in alcun'altra) al cospetto del Signor RI 1 non si è potuto ravvisare, per ineluttabile mancanza di riscontri oggettivi, alcuna infrazione e/o responsabilità e conseguentemente alcuna sua provocazione, segnatamente partecipazione ad una rissa o baruffa (che richiede dal profilo penale l'intervento non solo di due ma di più persone, ndr.), vie di fatto, minacce, ingiurie, calunnia, o qualsivoglia altro reato lesivo della personalità o integrità fisica dell'aggressore.

Non sussiste in altri termini alcuna provocazione da parte del ricorrente, né di fatto né tantomeno provata, atta a corroborare la tesi della controparte.

(...)

2. Oltretutto, fino a prova del contrario e per quanto di conoscenza del ricorrente, il Signor __________ non può neppure essere considerato persona più pericolosa di altre o addirittura straordinariamente pericolosa per l'integrità altrui.

Nel presente caso non v'è pertanto alcun atto temerario ai sensi di legge (art. 39 LAINF e 49 cpv. 2 OAINF), tanto meno accertato in una sentenza giudiziaria definitiva (civile o penale) e neppure alcuna provocazione comprovatamente rilevante ai fini della mancata attribuzione dell'indennità integrale.

Avvallare la tesi di controparte significa abbassare oltremodo la soglia degli eventi temerari da quelli comunemente riscontrabili nella vita di tutti i giorni, ove è frequente assistere a diverbi e scambi di vedute, sia in luoghi pubblici sia altrove. A sentire le motivazioni della controparte ogni persona che la pensi diversamente da un'altra deve quindi, nel corso della discussione e anche dopo questa (come nel presente caso visto che il ricorrente si era già allontanato, dimostrando il suo disinteresse a continuare il dialogo), prendere in considerazione l'eventualità di essere aggredita e subire gravi danni alla salute e all'integrità fisica.

Ciò è inammissibile. Quantunque si possa ritenere esservi dello scadimento e del degrado nella nostra società, sarebbe grave giustificare simili aggressioni, mandandole esenti dal pieno risarcimento delle lesioni arrecate alle vittime.

Per i motivi dianzi addotti, si postula il pieno versamento delle indennità LAINF a beneficio del Signor RI 1." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 28 marzo 2007 la CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

Nel suo ricorso del 09.03.07 (all. 37) il ricorrente sostiene, in sostanza, che avallare la tesi della controparte significherebbe "abbassare oltremodo la soglia degli eventi temerari da quelli comunemente riscontrabili nella vita di tutti giorni". Viene inoltre sottolineato il fatto che il ricorrente al momento dei fatti "si era già allontanato, dimostrando il suo disinteresse a continuare il dialogo". A mente del ricorrente, la decisione della parte convenuta di ridurre le prestazioni di indennità giornaliera implicherebbe una inammissibile "giustificazione dell'aggressione" mandando la stessa "esente dal pieno risarcimento delle lesioni arrecate alla vittima". In proposito va segnalato quanto segue:

La fattispecie documentata agli atti (cfr. consid. 2.4 e 2.5 della decisione su opposizione e ali. P27 - P30) è ben lungi dal rappresentare una situazione come quella descritta e sostenuta dal ricorrente. Palesemente non siamo infatti confrontati, nel caso concreto, con un comune e casuale "diverbio o scambio di vedute riscontrabile nella vita di tutti i giorni". Nel presente contesto, e con riferimento ai fatti del 28.07.02 e agli eventi che hanno preceduto la rissa all'__________ di __________, appare fuori luogo anche parlare di una "discussione" tra le parti e di un allontanamento del ricorrente a dimostrazione del proprio disinteresse a continuare il "dialogo". Gli atti e le dichiarazioni delle parti confermano infatti in modo chiaro e inequivocabile, non solo i pessimi rapporti sussistenti da mesi tra i partecipanti alla rissa, RI 1 e __________. Essi documentano un vero e proprio "perseguimento" e continui "pedinamenti" da parte del ricorrente nei confronti della sua ex compagna, __________. Nota è inoltre anche (almeno) una precedente colluttazione tra i due contraenti (vedi a riguardo, all. P27).

Gli atti della procedura penale e le dichiarazioni rilasciate dai presenti permettono inoltre di concludere che all'origine della rissa del 28.07.02 vi è stata una palese e immotivata provocazione (se non anche delle ingiurie, minacce o insulti) da parte del ricorrente nei confronti di __________ e __________ (ali. P27, P29 e P30). In tali circostanze non appare convincente e condivisibile la tesi ricorsuale, secondo la quale l'allontanamento del ricorrente andrebbe considerato come la dimostrazione di un "disinteresse a continuare il dialogo". L'atteggiamento citato non può venire considerato, nel presente contesto, neppure come un atto che pone fine ad una fase antecedente la rissa o zuffa. Sussiste infatti un chiaro legame causale e temporale tra la "provocazione" del ricorrente e la seguente lite e baruffa, nell'ambito della quale lo stesso è poi stato ferito. Una lite o baruffa può del resto venire considerata conclusa, dal profilo giuridico, solo quando tutti i partecipanti hanno desistito in modo riconoscibile per tutti da azioni litigiose, a parole o per fatti, in modo da escludere la ripresa delle ostilità alla prima occasione (Sentenza TFA U 325/05 del 05.01.06, consid. 1.2 e 1.3). Ciò non è il caso quando, come nel caso in oggetto, immediatamente dopo una provocazione o un diverbio a parole segue uno scambio di colpi o una zuffa.

Infine va nuovamente sottolineato anche in questa sede (vedi a riguardo consid. 2.5 della decisione su opposizione), che viste le dichiarazioni rilasciate dai presenti, in particolare dallo stesso assicurato e dal testimone __________, non risulta provato nemmeno un atteggiamento puramente passivo dell'interessato nel corso della colluttazione (all. P27 e P30). In diritto va aggiunto, che il TFA, come già segnalato nella decisione su opposizione, ha precisato nella Sentenza TFA U 360/04 del 03.03.05, consid, 1.1, che una "rissa o baruffa" ai sensi della disposizione menzionata, applicabile nell'ambito LAINF, richiede, contrariamente alla norma penale e alla tesi postulata dal ricorrente (vedi cfr. B.1 del ricorso), la presenza di due soli contraenti. Tale premessa è chiaramente adempiuta nel caso concreto.

Per quello che concerne, infine, la presunta "giustificazione dell'aggressione" e il mancato "risarcimento totale del danno dovuto alle lesioni subite dalla vittima" va rammentato il contesto specifico della presente vertenza: nel caso concreto la parte convenuta non interviene in qualità di assicuratore responsabilità civile del signor __________. Essa non deve pertanto "rispondere", direttamente o indirettamente, per gli atti illeciti di quest'ultimo. Nella misura in cui si censura il mancato "risarcimento del danno" subito, va fatto presente che il ricorrente può far valere i propri interessi direttamente contro il responsabile del danno sulla scorta del diritto civile (art. 41 ss. CO).

La decisione dell'assicuratore LAINF di ridurre le prestazioni in denaro, non implica nemmeno una "giustificazione" dell'aggressione: in primo luogo va precisato che tale aspetto già di principio non è di competenza della parte convenuta. Tale quesito va chiarito, se del caso, in sede penale e/o civile, cosa che in parte è già avvenuta (all. P28 - P31). Nella presente causa si tratta infatti "unicamente" di stabilire se sono date le premesse legali per ridurre le prestazioni di indennità giornaliera secondo la LAINF per un infortunio non professionale. Lo scopo perseguito dalle norme di diritto sociale applicate nella fattispecie (art. 39 LAINF e 49 OAINF) è di carattere prevalentemente o esclusivamente "preventivo". Non si tratta in ogni caso di una sanzione di natura "punitiva". Le disposizioni citate sono inoltre il risultato di una decisione normativa che prende in considerazione due interessi contrapposti: se da un lato vi è, infatti, il legittimo e giustificato interesse dell'assicurato a che le conseguenze finanziarie di un rischio (nel caso concreto: infortunio) vengano assunte dalla comunità degli assicurati risp. dalla collettività (principio dell'assicurazione sociale), non va dimenticato, dall'altro, che anche la solidarietà collettiva ha dei limiti. In particolare va rilevato che anche una comunità sociale deve poter richiedere dal singolo un comportamento responsabile. Il limite della responsabilità solidale viene superato nel caso in cui un comportamento "irresponsabile" del singolo è tale da implicare, oggettivamente, un rischio accresciuto o fuori dal comune, che un evento lesivo o dannoso si manifesti. Comportamenti di questo tipo, implicanti un elevato rischio di danno, sono oggetto delle norme applicate nel caso specifico ("pericoli straordinari" e "atti temerari"). Tali rischi "vanno situati al di fuori della cerchia dei rischi a carico della comunità solidale". Si tratta, infatti, di comportamenti "non solidali" ascrivibili alla sfera della responsabilità individuale e non di "pericoli comuni" di competenza della responsabilità collettiva (vedi a riguardo: A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Diss. Friborgo 1993, p. 341-344).

Proprio per questo motivo la parte convenuta ritiene giustificata la decisione di ridurre le prestazioni di indennità giornaliera a seguito dell'evento in oggetto: la lite del 28.07.02 e l'inabilità lavorativa del ricorrente che ne è conseguita sono infatti direttamente riconducibili a un comportamento "non solidale" e "irresponsabile" dell'assicurato, implicante un rischio accresciuto di infortunio. In sostanza siamo quindi confrontati con la manifestazione di un rischio che non rientra più nella cerchia dei pericoli coperti della responsabilità collettiva, bensì che è ascrivibile ad un atto "irresponsabile" individuale."

(Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 21 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ai primi tre capoversi, prevede che:

"  1Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crime o un delitto, le prestazioni pecunarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

2Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo un crimine o un delitto.

3Sempre che assicurazioni sociali con carattere di indennità per perdita di guadagno non prevedano prestazioni pecuniarie per congiunti, può essere ridotta al massimo la metà delle prestazioni pecuniarie di cui al capoverso 1. Per l'altra metà è fatta salva la riduzione di cui al capoverso 2."

                                         Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA "sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA".

                                         All'art. 39 LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti, in deroga all'art. 21 cpv. 1-3 LPGA, il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali.

                                         I pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49 OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la loro riduzione.

                                         Sono, in virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero (lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett. b).

                                         Il cpv. 2 dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:

                                         a.   partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;

                                         b.   pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;

                                         c.   partecipazioni a disordini.

                               2.3.   Per rissa o baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10 marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).

                                         Si tratta dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale esige la partecipazione di almeno tre persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF 107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa G., U 11/01, consid. l c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151 ss. ).

Vi è partecipazione a rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a; STFA del 10 marzo 2000 succitata). Poco importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 270).

                                         Decisiva è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI 1991 U 120, p. 85).

                                         È da un punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 264).

                                         Un assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.

                                         Nessuna riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).

                                         A proposito dell'art. 49 cpv. 2 OAINF J.M. Frésard / M. Moser-Szeless ("L'assurance accidents obligatoire" in SBVR. Soziale Sicherheit. 2a edizione. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2007 pag. 937) sottolineano che:

"  La notion de participation è un rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à un dispute. Peu importe que l'assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'art. 49 al. 2 OLAA. Cette circonstance peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de la réduction: celui-ci reste de toute façon de 50% au moins. (ATF 132 V 27 consid. 1.2, non publié, à propos d'une dispute qui dégénère et se termine par une chute d'un balcon)

La grave provocation peut consister en des paroles, des gestes cou encore des actes. Il est en outre nécessaire que, selon l'expérience générale de la vie, elle soit propre à entraîner une réaction de violence. Elle implique en outre une certaine immédiateté dans la réaction provoquée. (RAMA 1996 n° U 255, p. 211; un délai de deux mois ne satisfait plus à l'exigence d'immédiateté)."

                               2.4.   La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto, esista un nesso di causalità.

                                         Per valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).

                                         A questo proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).

                                         In una sentenza U 325/05 del 5 gennaio 2006 il TFA ha in particolare ricordato che:

"  Nach der Rechtsprechung ist der Tatbestand des Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht nur bei der Teilnahme an einer eigentlichen tätlichen Auseinandersetzung gegeben. Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das objektiv gesehen bereits das Risiko einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen oder solche nach sich zu ziehen. Nicht notwendig ist, dass der Versicherte selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben.

Entscheidend ist allein, ob die versicherte Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen musste (RKUV 2005 Nr. U 553 S. 311 [U 360/04], 1991 Nr. U 120 S. 89 Erw. 3b mit Hinweisen). Der Tatbestand der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV ist weiter gefasst als der Straftatbestand der Beteiligung an einem Raufhandel gemäss Art. 133 StGB (RKUV 1991 Nr. U 120 S. 90 Erw. 3c mit

Hinweis; vgl. auch BGE 107 V 235 Erw. 2a).

1.2 Eine Leistungskürzung nach Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV setzt voraus, dass zwischen dem als Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei zu qualifizierenden Verhalten und dem Unfall ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang besteht (SVR 1995 UV Nr. 29 S. 86 Erw. 2d mit Hinweisen).

Die Beurteilung der Adäquanz im Besonderen hat retrospektiv zu erfolgen. Es ist zu fragen, ob und inwiefern die objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallende Handlung als eine wesentliche Ursache des Unfalles erscheint. Dies ist dann zu bejahen, wenn die spezifischen Gefahren des allenfalls zu sanktionierenden Verhaltens des Versicherten sich beim Unfallereignis konkret ausgewirkt haben und nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet sind, einen Unfall von der Art des eingetretenen herbeizuführen. Dabei ist auch ein gewisser zeitlicher Konnex

notwendig (RKUV 1995 Nr. U 214 S. 88 Erw. 6a; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Diss. Freiburg 1993, S. 278 ff.).

Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Handlung, welche zur Kürzung oder Verweigerung der Leistungen führt, lediglich eine Teilursache des Unfalles im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges ist (RKUV a.a.O.). Zu denken ist

hier im Besonderen an Fälle, in welchen die versicherte Person im Zeitpunkt der objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallenden Handlung in einem angetrunkenen Zustand war. Hier gilt, dass eine alkoholbedingt verminderte Zurechnungsfähigkeit oder sogar Zurechnungsunfähigkeit nur ganz ausnahmsweise anzunehmen ist (vgl. BGE 107 IV 5 Erw. 1a; vgl. auch Alexandra Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., S. 228 unten). Eine wegen Alkoholkonsums verminderte Zurechnungsfähigkeit schliesst sodann die Anwendung des grundsätzlich verschuldensunabhängig konzipierten Tatbestandes der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht aus (in diesem Sinne auch Rumo-Jungo [Rechtsprechung ...] a.a.O.). Eine verminderte Zurechnungsfähigkeit kann nur, aber immerhin bei der Bemessung der Kürzung, welche mindestens 50 % beträgt, berücksichtigt werden.

1.3 Im Weitern kann der Tatbestand der Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV zeitlich nicht als beendet gelten, solange nicht alle daran Beteiligten klar erkennbar mit dem verbal oder handgreiflich ausgefochtenen Streit aufgehört haben und nicht mit einer Fortsetzung bei nächster Gelegenheit gerechnet werden muss (vgl. EVGE 1964 S. 74 ff. Erw. 2). Sodann wohnt jeder tätlichen Auseinandersetzung das Risiko inne, verletzt zu werden. In diesem Zusammenhang kann nicht gesagt werden, es

entspreche nicht dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein bereits verletzter oder sogar wehrloser Beteiligter (vgl. zu diesem Begriff RKUV 1991 Nr. U 120 S. 92 Erw. 5b) weiter geschlagen und ihm nachgesetzt wird. Ebenso ist nur natürlich und nachvollziehbar, wenn in einer solchen Situation zu entkommen versucht wird, um weitere, allenfalls sogar tödliche Verletzungen zu verhindern. Trotzdem muss bei Verwirklichung

einer damit verbundenen, voraussehbaren Unfallgefahr die vorausgehende Auseinandersetzung als eine hiefür adäquate Ursache betrachtet werden (RKUV 1996 Nr. U 250 S. 181 und das in Erw. 3b dieses Entscheids erwähnte nicht veröffentlichte Urteil F. vom 2. August 1978 [U 42/77] e contrario)."

                                         In un'altra sentenza U 360/04 del 3 marzo 2005, a proposito di una rissa scoppiata tra un assicurato e l'ex marito della sua convivente di allora ed altre due persone, l'Alta Corte ha confermato la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti ed ha rilevato:

"  Die ohnehin bereits spannungsgeladene Situation wurde durch das von gegenseitigen Beschimpfungen begleitete Telefongespräch zwischen dem Versicherten und H.________ zusätzlich verschärft. Trotz dieser ungünstigen Vorzeichen und im Wissen um die Aggressivität von H.________ schickte sich der Beschwerdeführer direkt im Anschluss an das angesprochene Telefonat an, H.________ persönlich zur Rede zu stellen. Damit ging der Versicherte objektiv betrachtet das Risiko einer dem angestrebten (weiteren) Wortwechsel folgenden tätlichen Auseinandersetzung mit ein, was zur Reduktion der Geldleistungen gestützt auf Art. 39 UVG in der bis Ende 2002 gültigen Fassung in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV genügt. Denn nach der Rechtsprechung ist eine Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei nicht nur bei der Teilnahme an einer eigentlichen tätlichen Auseinandersetzung gegeben. Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das objektiv gesehen bereits das Risiko einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen oder solche nach sich zu ziehen (RKUV 1991 Nr. U 120 S. 89 f. unten Erw. 3b). Nicht notwendig ist, dass der Versicherte selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben. Entscheidend ist allein, ob die versicherte Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen musste (BGE 99 V 11 Erw. 1 in fine; RKUV 1991 Nr. U 120 S. 90 Erw. 3b). Deshalb ist insbesondere auch unbedeutend, ob unmittelbar vor dem Gewaltakt (nochmals) ein Wortwechsel stattgefunden hat oder nicht und wie sich die Angelegenheit im Weiteren nach dem Eintreffen vor Ort im Einzelnen abgespielt hat. Die diesbezüglichen Vorbringen zielen daher an der Sache vorbei. Damit erweist sich die von der Vorinstanz bestätigte Kürzung der Geldleistungen als rechtens."

                               2.5.   Nella presente fattispecie dal verbale d'interrogatorio di RI 1 del 7 ottobre 2002 risulta quanto segue:

"  (...)

II 28 luglio 2002 mi trovavo a __________. Dopo aver parcheggiato, nei pressi della posta, mi sono incamminato verso il __________.

Passando davanti all'albergo __________ ho notato che, a un tavolo, sedevano il denunciato e la mia ex-convivente.

Mi trovavo a __________ in quanto dovevo incontrare un conoscente, non ero andato a __________ espressamente a cercare i due.

Sono entrato al bar dell'albergo dove ho bevuto un caffé e chiedevo alla barista se conosceva i due seduti al tavolo, intendevo il __________ e __________.

Prima di entrare li avevo salutati dalla vetrina, avevo deciso di entrare perché non accettavo che __________ spendeva i soldi con quell'uomo.

Sapevo che le figlie erano a casa da sole in quanto, prima di entrare, avevo telefonato a casa loro. Chiaramente non accettavo che la madre fosse in giro con un uomo incurante delle figlie a casa.

Era mia intenzione farle presente questo fatto. Infatti, senza avvicinarmi a loro tavolo, mi rivolgevo a __________ dicendole che i soldi finiscono e al __________ che per quanto riguardava la droga se la sarebbe vista con me.

Dopo aver detto ciò lui si é alzato facendomi segno di avvicinarmi. Ho immaginato che voleva iniziare una lite all'interno del bar. Ho deciso quindi di uscire. __________ mi ha raggiunto all'esterno, ho pure notato che in mano aveva un coltello preso dal piatto da dove stava mangiando. Questo coltello é poi caduto mentre si stava avvicinando, gli era scivolato di mano. Non mi ha comunque minacciato con lo stesso.

All'esterno é iniziato il diverbio e poco dopo siamo venuti alle mani. Ci siamo avvinghiati e siamo caduti per terra, io ero sotto.

Non sono riuscito a colpirlo con pugni o altro mi trovavo chiaramente in posizione sottomessa. Lui ne approfittava per colpirmi al volto e al corpo. Rialzandosi mi ha pure tirato un calcio che ho incassato sul braccio destro. __________, nel frattempo era uscita dal locale e incitava __________ a menarmi. Dopo la zuffa ci siamo pure insultati. (...)"

(Doc. 27)

                                         __________ il 30 agosto 2002 ha invece dichiarato:

"  (...)

In merito a questo astio di RI 1 nei miei confronti confermo che una sera al termine del mese di luglio u.s. mi trovavo a cena presso il ristorante dell'albergo __________ di __________. Ero in compagnia di __________.

A un certo punto, senza preavviso, é entrato RI 1 e si è diretto al nostro tavolo. Mi ha, senza motivo, aggredito verbalmente, pure __________ é stata insultata. Preciso che sono insulti molto pesanti e offensivi. Dopo essere brevemente uscito e quindi rientrato per insistere nell'atteggiamento aggressivo e offensivo, mi sono alzato e l'ho accompagnato all'esterno. __________ é rimasta al tavolo.

All'esterno insisteva negli insulti e mi opprimeva fisicamente. Per tentare di allontanarlo l'ho spinto lontano da me. A quel punto ha reagito violentemente colpendomi con uno schiaffo al viso. A questo punto, pure io, ho reagito e mi sono difeso come meglio credevo. Siamo infatti venuti alle mani e ci siamo reciprocamente colpiti con pugni e schiaffi. Siamo caduti per terra continuando nella lite. Dopo breve la "zuffa" si é spenta da sola. Ci siamo rialzati. Io sono rientrato nell'albergo mentre RI 1 si é allontanato. (...)" (Doc. 27)

                                         L'ex convivente dell'assicurato, __________, il 30 agosto 2002 si è in particolare così espressa:

"  (...)

La sera del 28.07.2002 io e __________ stavamo cenando all'__________ di __________ quando RI 1 è entrato nel ristorante. Ha iniziato ad insultarci invitando __________ a uscire. Noi cercavamo di ignorarlo e lui se ne andava fuori. Ritornava dentro al Ristorante e ricominciava ad insultarci. __________, esasperato da mesi di provocazioni reagiva e seguiva RI 1 che nel frattempo se la stava dando a gambe. All'esterno, lo raggiungeva e fra i due ne è nata una colluttazione a mani libere. È stata chiamata la polizia che è intervenuta. Sul momento il RI 1 non si è lamentato di niente in particolare. Solo nei giorni seguenti abbiamo saputo, da mia figlia, che il RI 1 aveva un braccio rotto. Quella di __________ è stata solo legittima difesa. Le continue angherie patite per mesi ad opera del RI 1 l'hanno esasperato al punto che quella sera, per la prima volta, ha reagito.

Chiedo che RI 1 interrompa immediatamente questa sua turbativa nei confronti miei, delle nostre figlie e di __________. Non può continuare ad avvelenarci l'esistenza.

So che il RI 1 dice in giro che __________ spaccia droga e che la fornisce alle mie figlie e che pure io la vendo. Da parte mia posso dire che sono vere e proprie calunnie." (Doc. 27)

                                         Il testimone __________, "il 15.3.2005 dinanzi al sosti­tuto procuratore pubblico, ha dichiarato di rammentarsi che "(...) quella sera ho visto entrare un signore dalla parte del ristorante e si è avvici­nato ad una coppia seduta ad un tavolo. Ho sentito delle frasi fra i due ma non saprei dire le parole in quanto uscivo ed entravo dalla cucina.

                                         Ad un certo punto ho visto che il signore seduto si è alzato ed è uscito per raggiungere l'altro. Ho visto il signore che prendeva il coltello che aveva mentre mangiava. Dopo sono usciti, e ho visto che si picchiava­no" (Al 25, verbale d'interrogatorio 15.3.2005, p. 1). Ha poi asserito che "(...) dopo i fatti ho visto il coltello che era di fuori. Ma non ho visto se nella lite è stato usato. Rammento solo che dicendo le parole "figlio di puttana" lo stesso è uscito con il coltello. Rammento che questo si­gnore ha subito rincorso l'altro che usciva", affermando inoltre di non aver "(...) visto chi ha iniziato", di aver "(...) visto che si picchiavano non so dire se fossero in piedi o per terra", di aver "(...) visto evidente­mente che si davano reciprocamente dei colpi" e di non ricordarsi "(...) se la signora che era con loro abbia incitato il suo accompagnatore a prendere il coltello, né (...) se la stessa sia uscita" (Al 25, verbale d'interrogatorio 15.3.2005, p. 1 e 2)." (sentenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del 10 gennaio 2006, Doc. 30)

Per costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/98; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene accertato che RI 1 il 28 luglio 2006 si è recato all'interno del locale pubblico ed ha pesantemente apostrofato la sua ex convivente e __________, scatenando la reazione di quest'ultimo.

                                         In simili condizioni, alla luce dei criteri qui sopra esposti, occorre ritenere che l'assicurato, viste anche le tensioni esistenti tra le parti e la precedente collutazione ("Prima di questo fatto, avvenuto la sera del 28 luglio, vi è stata un'altra occasione in cui ho avuto un diverbio con __________ presso l'albergo __________ di __________. Anche quella volta siamo venuti (alle mani) ed era intervenuta la Polizia comunale. Quella sera __________ si trovava presso questo albergo in attesa del __________ mentre le figlie si trovavano a casa da sole", Doc. 27. Vedi pure consid. 1.1 e 1.2)  ha adottato un comportamento che era potenzialmente atto a degenerare anche in uno scontro fisico, ciò che in realtà è purtroppo avvenuto subito dopo, all'esterno.

                                         Sono dunque realizzati i criteri posti dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 49 OAINF, visto che l'assicurato ha partecipato attivamente alla rissa (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

                                         Al riguardo va in particolare sottolineato che, in questo contesto, la rissa o baruffa non presuppone la partecipazione di almeno tre persone bensì semplicemente una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo e nello spazio (cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella causa 35.2001.73).

                                         In simili condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla CO 1 non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr. art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; STCA del 26 aprile 2002 nella causa G., 35.2002.7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2007 35.2007.35 — Swissrulings