Raccomandata
Incarto n. 35.2007.28 rs/DC
Lugano 19 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 novembre 2006 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 30 marzo 2004 RI 1 - dipendente della ditta __________ (dal 2006 __________), __________, in qualità di macchinista e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, mentre stava salendo una scaletta di cantiere sul posto di lavoro, è scivolato picchiando il ginocchio destro (cfr. doc. 1; A2).
A causa di tale sinistro egli ha riportato la contusione del ginocchio (cfr. doc. 1, 5).
Gli esami diagnostici esperiti hanno messo in luce una lacerazione del corno posteriore del menisco del ginocchio destro (cfr. doc. 17),
L’assicurato, il 27 maggio 2004, rispettivamente il 30 agosto 2004 è stato sottoposto a due interventi artroscopici (cfr. doc. 17, 33).
Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF resistente, con decisione formale del 30 agosto 2006 ha posto termine al versamento delle prestazioni d’indennità giornaliera a fare tempo dal 1° dicembre 2005, in quanto, tenuto conto delle sole conseguenze organiche d’infortunio, ha ritenuto l’assicurato pienamente capace al lavoro e non più bisognevole di cure.
D’altro canto, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità assicurativa per i disturbi di natura psichica di cui lo stesso è affetto (cfr. doc. 148).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 153), l’CO 1, dopo aver ottenuto una valutazione da parte del Dr. med. __________ della divisione di medicina assicurativa di __________ (cfr. doc. 155), il 14 novembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A2).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 febbraio 2007 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato il ripristino del versamento delle indennità giornaliere in misura completa a fare tempo dal 23 agosto 2005 (l’CO 1 dal 23 agosto 2005 al 30 novembre 2005 ha erogato indennità giornaliere per un grado di inabilità al lavoro del 50%; cfr. doc. 86), come pure il riconoscimento di un nesso di causalità adeguato tra la patologia psichiatrica e inabilitante di cui soffre e l’infortunio del marzo 2004. Inoltre egli ha chiesto il rinvio degli atti all’CO 1 perché proceda a esperire ulteriori indagini mediche e ispettive tese alla definizione delle prestazioni LAINF a seguito del sinistro del marzo 2004.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha addotto, in primo luogo, basandosi in particolare su un rapporto del luglio 2006 del Dr. med. __________, che l’origine del dolore al ginocchio destro non è stata sufficientemente indagata.
In secondo luogo, che l’evento traumatico del marzo 2004, alla luce delle modalità secondo le quali ha avuto luogo, debba essere classificato quale infortunio di media entità almeno di grado medio di tale categoria. Al riguardo l’assicurato ha precisato di aver subito un gravissimo spavento mentre stava pulendo i vagoni che aveva portato all’interno della trivella perforatrice sotto il nastro che trasportava il materiale inerte da scaricare nei vagoni. Egli ha spiegato che, alzando lo sguardo, ha visto che l’avvisatore luminoso che precedeva l’avvio della trivella stava lampeggiando - portando le cuffie insonorizzate non aveva sentito il sibilo dell’avvisatore sonoro -, conseguentemente, preso dal panico, è corso fuori dalla trivella e salendo una scala ha picchiato il ginocchio. A tale situazione di oggettiva paura si è aggiunta l’impressione che si sia trattata di una burla giocata alle sue spalle. Infine il ricorrente ha sottolineato che il Dr. med. __________, a differenza dello psichiatra fiduciario dell’CO 1, ha diagnosticato un grave stato depressivo con una reazione da disadattamento e sindrome somatoforme da dolore persistente con, come causa primaria, l’evento stressante dell’incidente del marzo 2004 (cfr. doc. I).
L’avv. RA 1, con scritto separato sempre del 26 febbraio 2007, ha chiesto altresì l’ammissione del suo patrocinato al beneficio dell’assistenza giudiziaria, in quanto il reddito di quest’ultimo, alla luce delle spese del medesimo, non gli permette di fare fronte alle spese legali (cfr. doc. II).
1.4. L’Istituto assicuratore resistente, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Con scritto del 30 marzo 2007 l’avv. CO 1 ha, in particolare, invitato questa Corte a ordinare una perizia medica sia in relazione all’aspetto organico, che a quello psichiatrico, a meno che il TCA non ritenga, da quest’ultimo profilo, dati i presupposti per entrare nel merito della questione giuridica di sapere se il nesso causale tra la problematica psichica e il sinistro del 2004 sia adeguato. Il rappresentante dell’assicurato ha pure chiesto a questo Tribunale, nel caso in cui dovesse decidere il rinvio dell’incarto all’assicuratore LAINF resistente per ulteriori accertamenti, di imporre che le indagini mediche vengano effettuate da specialisti esterni all’CO 1 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 4 aprile 2007 l’avv. RA 1 ha prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con annessa della documentazione (cfr. doc. IX; IX1-IX11).
1.7. L’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, l’11 aprile 2007, si è riconfermato in quanto esposto nella risposta di causa, contestando le obiezioni mosse dal ricorrente (cfr. doc. X).
Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza all’avv. __________ (cfr. doc. XI).
1.8. Pendente causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________, capo servizio di anestesiologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale è stato invitato a fornire alcuni chiarimenti in merito al suo referto del maggio 2006 e ad esprimersi circa la presenza o meno di una lesione del nervo infrapatellare destro e, se del caso, circa il nesso tra la stessa e i disturbi accusati dall’assicurato al ginocchio (cfr. doc. XII).
Il medico ha risposto il 15 ottobre 2007 (cfr. doc. XIII).
1.9. Le parti, alle quali è stato concesso di formulare delle osservazioni al riguardo, si sono espresse con scritti del 29, rispettivamente del 30 ottobre 2007 (cfr. doc. XV; XVI).
Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 2, mentre il doc. XVI è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII; XVIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a fare tempo dal 1° dicembre 2005 oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.5.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.6. L’assicurato ha fatto valere di avere subito un gravissimo spavento, in quanto mentre stava pulendo i vagoni per il trasporto del materiale residuo nella trivella perforatrice in corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando le cuffie insonorizzate, alzando lo sguardo, ha visto il segnale luminoso, indicante che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si è così precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli inerti in caduta e salendo una scaletta ha picchiato il ginocchio destro. Uscito dalla trivella si è seduto esausto e spaventato e ha atteso la fine del proprio turno dopo un paio di ore (cfr. doc. I, 68, 115).
Questa Corte è, quindi, chiamata dapprima a stabilire se lo spavento vissuto dal ricorrente configura o meno un infortunio.
2.6.1. Per costante giurisprudenza uno shock emozionale costituisce un infortunio quando, da un lato, risulta da un evento di grande violenza realizzatosi in presenza dell’assicurato, dall’altro, tale evento drammatico è atto a far sorgere una paura istantanea anche in persone meno idonee a sopportare certi shock nervosi. Tuttavia solo degli eventi straordinari atti a suscitare paura e comportanti degli shock psichici, anch’essi straordinari, adempiono la condizione del carattere straordinario dell’evento e sono, perciò, costitutivi di un infortunio (cfr. DTF 129 V 402 = RAMI 2003 pag. 269; DTF 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11; RAMI 2000 pag. 89).
Se l’esistenza di un evento traumatico viene ammessa, l’esame della causalità adeguata si effettua conformemente alla regola generale, secondo cui la causalità è adeguata se, secondo l’andamento ordinario delle cose e la generale esperienza della vita, un fatto è atto a produrre un risultato come quello che si è verificato, così che esso appaia favorito da tale fatto (cfr. DTF 125 V 461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).
Se al termine di questa valutazione, l’esistenza di un infortunio non è ammessa o la causalità adeguata deve essere negata, occorre allora vagliare, in caso di lesioni corporali, se queste costituiscono un evento traumatico. Nell’affermativa l’esame del nesso causale adeguato con i disturbi di ordine psichico consecutivi all’infortunio deve fondarsi, nel caso di un sinistro di gravità media, sui criteri enumerati nella DTF 115 V 140 (cfr. DTF 129 V 402= RAMI 2003 pag. 269; DTFA 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11).
Ad esempio il TFA, nel caso di un’assicurata che, mentre stava manovrando una pattumiera nel centro in cui lavorava, si era punta un pollice con l’ago di una siringa utilizzata per effettuare un’iniezione a una paziente sieropositiva, non ha riconosciuto quale infortunio il conseguente shock emozionale. Infatti tale evento non è stato considerato di grande violenza e atto a produrre una problematica psichica (cfr. DTF 129 V 402=RAMI 2003 pag. 269).
L’Alta Corte nemmeno ha riconosciuto quale infortunio l’avvenimento terrificante vissuto da un’assicurata che aveva trovato nel suo appartamento il cadavere del figlio vittima di omicidio, in quanto essa non era stata presente al momento del fatto (cfr. RAMI 2000 pag. 89).
Il TFA, in un caso in cui un’assicurata era stata vittima di una rapina a mano armata di sera tardi, quando stava chiudendo la sala giochi di cui era gerente, ha, invece, preso atto che le parti hanno tacitamente ammesso l’esistenza di un evento traumatizzante straordinario e il carattere infortunistico dell’evento (cfr. DTF 129 V 177=SVR 2003 UV N. 11).
In una sentenza pubblicata in RAMI 2005 U 545 pag. 212 la nostra Massima Istanza ha negato il carattere infortunistico, inteso come avvenimento terrificante, nel caso di un pilota il cui aereo, pieno di gente, è atterrato male su una pista ghiacciata.
Al riguardo cfr. anche RAMI 2005 U 542 pag. 144; RAMI 2004 U 497 pag. 153 = SVR 2004 UV Nr. 6; STFA U 193/06 del 20 ottobre 2006.
Infine con giudizio U 10/04 del 22 agosto 2005 pubblicato in RtiD I-2006 N. 67 pag. 265, il TFA, confermando una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso di un ferraiolo caduto da una scala in un cantiere e la cui causa della morte era da fare risalire per esclusione a un disturbo del sistema elettrico di conduzione, che non potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere l’esistenza di un evento terrificante straordinario nell’ipotesi in cui l’assicurato prima sia scivolato e poi sia intervenuto il disturbo al cuore.
La nostra Massima Istanza si è al riguardo così espressa:
" (…)
Questa Corte non ritiene così il caso in esame paragonabile a quelli summenzionati (consid. 6.2), per quanto riguarda la straordinarietà del fattore esterno. Per un operaio attivo abitualmente sui cantieri, la caduta da una scala, avvenuta nell'ambito della propria attività abituale e nelle circostanze suesposte, non costituisce, a ben vedere, un evento che eccede l'ambito di situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali (similmente, non configura, per un macchinista di treno, un fattore esterno straordinario l'improvvisa apparizione del segnale indicante l'obbligo di fermata incondizionata e l'impossibilità, dovuta allo spazio di frenata, di fermarsi in tempo [STFA 1956 pag. 81 segg.; Rumo-Jungo, op. cit., pag. 39]).
Secondo la generale esperienza della vita, sui cantieri accadono incidenti più o meno gravi con relativa frequenza, in quanto l'attività stessa viene svolta in condizioni particolari non prive di rischi. Gli operai lavorano infatti in condizioni di disagio a causa del terreno sconnesso, della presenza di buche, di impalcature, di strutture in fase di completazione, di macchinari in funzione, di materiale di scarto ecc. L'attività sul cantiere, seppur svolta nel rispetto delle usuali norme di sicurezza, è senz'altro esposta a un certo numero di rischi di cui anche la caduta da una scala (ad esempio in seguito ad una scivolata) può far parte. D'altro canto per gli operai vi è una certa qual abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose per la salute rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle eventuali conseguenze negative che potrebbero presentarsi. In concreto è il comportamento stesso dell'assicurato a confermare tale fatto. Come testimoniato dagli operai presenti, infatti, egli avrebbe potuto raggiungere la propria postazione operativa accedendo dall'edificio principale, più sicuro, mentre invece ha utilizzato una scala, adibita ad altri scopi, appoggiata ad un'impalcatura e vicina ad una fossa di scavo dell'altezza di 2m. Ciò dimostra che egli non ha ritenuto particolarmente rischioso l'utilizzo di quella scala, fatto che, sempre secondo la generale esperienza della vita, verrebbe valutato diversamente da chi sul cantiere non è abituato a lavorare.
Inoltre nelle concrete circostanze egli doveva senz'altro essere al corrente dell'esistenza della fossa di scavo sottostante la scala e contenente dell'acqua che, in caso di caduta avrebbe "contribuito a rendere più molle il terreno d'impatto" (cfr. verbale d'audizione 25 settembre 2003 del dott. L.________)."
2.6.2. Nella presente evenienza il TCA, alla luce della giurisprudenza appena menzionata, ritiene che non sia adempiuto il carattere straordinario del fattore esterno, e meglio non si sia verificato un evento di straordinaria violenza atto a causare uno shock psichico a sua volta straordinario.
Infatti per un operaio attivo quale macchinista presso il cantiere __________ che si occupava dei convogli all’interno della trivella, la vista, nel contesto della sua attività e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva l’avvio del nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie insonorizzate, e quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando, non costituisce un evento che eccede l’ambito di situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali.
Nella sentenza U 10/04 del 22 agosto 2005, qui sopra riprodotta, l’Alta Corte ha sottolineato che l'attività sul cantiere, seppur svolta nel rispetto delle usuali norme di sicurezza, è senz'altro esposta a un certo numero di rischi e che per gli operai vi è una certa qual abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose per la salute rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle eventuali conseguenze negative che potrebbero presentarsi.
Anche nel caso concreto il comportamento dell'assicurato conferma tale fatto. Il ricorrente, in effetti, ha indicato di aver avvisato la centrale dell’intenzione di pulire i vagoni al fine di essere avvisato allorquando il nastro si fosse posto in marcia (cfr. doc. I). Egli, dunque, era al corrente che la trivella, e conseguentemente il nastro, avrebbe potuto essere avviato, a prescindere dalla questione di sapere se nel caso in esame si sia trattato di uno scherzo, come sostenuto dall’insorgente (cfr. doc. I), o meno. L’assicurato ha, del resto, reagito prontamente, lasciando immediatamente la sua postazione. Secondo l’esperienza generale della vita, la valutazione sarebbe stata effettuata diversamente da chi non è abituato a lavorare sul cantiere.
Pertanto, dal profilo dello spavento subito, visti i criteri restrittivi posti dalla giurisprudenza federale, questa Corte constata l’inesistenza di un infortunio.
Da questo profilo egli non ha quindi diritto ad alcuna prestazione.
2.7. Questo Tribunale deve valutare se i disturbi di salute accusati dall’insorgente sono in un nesso di causalità naturale e adeguato con il sinistro del 30 marzo 2004
L’assicurato accusa dolori al ginocchio destro.
Al riguardo va ricordato che nel marzo 2004 egli, salendo una scaletta per uscire dalla trivella, ha picchiato tale ginocchio.
Nel mese di maggio e nel mese di agosto 2004 l’insorgente si è sottoposto a due artroscopie al ginocchio, effettuate dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, a causa della lesione del corno posteriore del menisco del ginocchio destro (cfr. consid. 1.1.; doc. 17, 33).
Nel mese di ottobre 2004 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, il quale ha indicato che il paziente presentava una situazione complessa al ginocchio destro con, a quel momento, essenzialmente una tendinite rotulea (cfr. doc. 38).
Il ricorrente, dal 2 al 24 dicembre 2004, è rimasto degente presso la Clinica di __________ di __________. Dal rapporto di uscita risulta che soggettivamente l’assicurato lamentava ancora dolori al ginocchio destro, prevalentemente in sede sovra e sottorotulea, accentuati dalla deambulazione e dal carico. Obiettivamente l’articolazione del ginocchio non risultava calda al tatto, né si apprezzavano segni di versamento articolare, ma dolori alla digitopressione in sede sovra e sottopatellare. La mobilità del ginocchio destro era pari a 120/0/0° con dolenza nelle fasi terminali del movimento di flessione ed estensione. Egli è stato ritenuto sempre inabile al 100% nella propria professione (cfr. doc. 46).
Il 14 aprile 2005, a seguito di una domanda dell’CO 1, ha avuto luogo una visita specialistica da parte del Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia presso l’__________ di __________.
Lo specialista, dopo aver constatato che nonostante i diversi trattamenti chirurgici e conservativi, l’assicurato presentava dolori alla faccia anteriore e antero-mediale del ginocchio destro che anamnesticamente sembravano essere sempre gli stessi dal marzo 2004, ha evidenziato che l’anamnesi e l’esame clinico non permettevano di confermare che la lesione meniscale fosse responsabile dei dolori anteriori.
Inoltre il Dr. __________ ha rilevato che il tendine rotuleo, trattato con onde di shock e cure conservative, a quel momento non mostrava una sintomatologia evocatrice. Anche la RM dava un segnale in quella regione negativo, nessun segno degenerativo particolare. Nemmeno erano visibili segni di osteonecrosi o di edema osseo.
Egli ha suggerito quale ulteriore possibile diagnosi responsabile, almeno di una parte dei dolori, una sindrome irritativa postraumatica del nervo infrapatellare e perciò ha proposto un esame presso un neurologo con la ricerca specifica di segni compatibili con una sindrome del nervo infrapatellare e/o del nervo safeno (cfr. doc. 68).
Il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il 3 maggio 2005, ha certificato che:
" (…)
L’attuale stato neurologico è risultato completamente nella norma e non vi sono indizi clinici per una radicolopatia lombare e di una neuropatia periferica agli arti inferiori. E’ risultato nella norma anche l’esame EMG dei muscoli vasto laterale destro, tibiale anteriore destro e gemello mediale destro, l’ipotrofia lieve del quadricipite destro è da inquadrare nell’ambito di un’atrofia da disuso. Non vi è una spiegazione neurologica dei dolori al ginocchio destro, i quali sono probabilmente di origine locale (…)” (Doc. 72).
Il 14 giugno 2005, il Dr. med. __________, dopo aver visionato il rapporto del Dr. med. __________, ha affermato di restare dell’opinione, nonostante la valutazione neurologica di assenza di una spiegazione neurologica dei dolori al ginocchio destro, che il paziente non presentava un’alterazione intraarticolare compatibile con la sintomatologia dolorosa, ma che la possibile causa era un trauma diretto del nervo safeno e/o del nervo infrapatellare, quindi di origine locale (cfr. doc. 75).
Il 19 agosto 2005 ha avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, medico di __________ supplente, ha indicato che i disturbi al ginocchio destro, ossia sensazione di bruciore e dolore con bloccaggio, lamentati dall’assicurato non erano oggettivabili e che non vi erano segni di amiatrofia dell’arto inferiore destro. Il medico ha specificato che, anche se si fosse trattato di un’irritazione del nervo infrapatellare, questo non avrebbe giustificato una completa inabilità lavorativa e neppure i dolori così importanti accusati dal paziente. Inoltre il Dr.med. __________ ha considerato esigibile una ripresa del lavoro in qualità di macchinista almeno nella misura del 50% a fare tempo dal 22 agosto 2005 (cfr. doc. 82).
Il Dr. med. __________, il 18 ottobre 2005, dopo aver visitato il ricorrente, ha così valutato il suo caso:
" (…)
Vista la sintomatologia evocata dal paziente e i dolori obiettivabili all’esame clinico, che non trovano una correlazione diretta e precisa con lo stato intraarticolare artroscopico messo in evidenza nel 2004 e all’artro-RM di gennaio 2005, non ho ulteriori proposte terapeutiche conservative o chirurgiche. Non ritrovo dei segni chiari correlati con segni oggettivi di una patologia di sofferenza intraarticolare, motivo per cui una indicazione ad un intervento chirurgico per ottenere un chiaro miglioramento globale della situazione, non può essere posta.
Basandomi sulla sintomatologia evocata e le manifestazioni soggettive che il paziente manifesta, ho difficoltà a credere in una capacità lavorativa. Basandomi semplicemente sui dati obiettivi allo status clinico (in particolar modo i segni patellari e a livello del portale antero-mediale), associati ai segni soprattutto dell’artro-RM del 2005 (che esclude una sofferenza particolare) ritengo che una capacità lavorativa del 50% sia indicata. Anche qui ci si ritrova in una chiara discrepanza tra i sintomi soggettivi e i segni obiettivi.” (Doc. 94).
Dal rapporto relativo alla visita del 21 novembre 2005 effettuata dal medico di __________ supplente, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, emerge che oggettivamente si trovava un ginocchio destro che non era gonfio con lieve diminuzione della mobilità per la flessione, ottima stabilità, nessun segno per una nuova lesione meniscale, nessun segno di risparmio della gamba destra. Egli ha sottolineato che i reperti soggettivi non potevano essere messi in correlazione comprensibile con i reperti oggettivabili e che per gli unici esiti dell’infortunio CO 1 del 30 marzo 2004 (senza tenere conto dello stato di depressione) il paziente era da ritenere abile nella misura del 100% dal 1° dicembre 2005 (cfr. doc. 103).
Il 15 dicembre 2005 l’assicurato è stato esaminato dal Dr. med. __________, responsabile in relazione alle lesioni al ginocchio e sportive del reparto di ortopedia della __________ di __________, e dal Dr. med. __________, medico assistente.
Lo stato del ginocchio destro è stato descritto dai medici __________ nel modo seguente:
" Inspektorisch gerade Beinachsen. Keine muskulären Atrophien. Keine ausprägte Schwellung oder Rötung. Im BFG deutliches Schmerz-/Schonhinken rechts. Zehegang schmerzbedingt nicht möglich, Fersengang möglich, Einbeinstand mühsam und unsicher. Palpatorisch kein intraartikulärer Erguss. Normale Patellaverschieblichkeit. Kein Anpressschmerz im femoropatellären Gleitlager. Gut lokalisierbare Druckdolenz im Bereich des medialen Standardzuganges von der Arthroskopie. Ebenfalls diffus bei stärkerem Druck auf das Lig. patellae. Knie-Beweglichkeit F/E 130-0-0°. Stabiler Bandapparat. Intakte Kreuzbänder. Negative Meniskuszeichen. Seitengleicher Oberschenkelumfang von 48 cmm 15 cm oberhalb des Kniegelenkspaltes. Normales Behaarungsmuster. Aktuell kein Hinweis auf dystrophe Reaktion.“
Inoltre essi hanno evidenziato che:
" Die Beschwerden des Patienten sind auch nach der Untersuchung für uns in ihrem Ausmass so nicht zu erklären. Morphologisch stellt sich lediglich eine kleine Unterflächenläsion des verbliebenen medialen Meniskus dar. Diese kann jedoch u.E. nicht für die Beschwerden des Patienten verantwortlich gemacht werden, welche vorwiegend infrapatellär lokalisiert sind. Ein gewisses Schmerzgeschehen dürfte sicher auch im vernarbten Hoffa-Fettkörper liegen. Jedoch ist das Beschwerdebild zu diffus, um hier direkt nochmals operativ arthroskopisch vorzugehen. Uebrige diagnostische Massnahmen wie lokale und intraartikuläre Infiltrationen sowie die probatorische Behandlung auf CRPS wurden bereits durch die Kollegen durchgeführt ohne Erfolg. Leider sehen wir hier keine weiteren Therapieoptionen, welche wir dem Patienten anbieten könnten. Wir empfehlen symptomatisches Vorgehen, um die Beschwerden des Patienten möglichst zu lindern. Beruflich müsste eine entsprechende Umgestaltung vorgenommen werden.“ (Doc. 112)
Il 7 febbraio 2006 l’assicurato ha consultato il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha indicato che non era presente alcun versamento, il movimento del ginocchio era libero e l’estensione forzata era indolore, non vi era nessun segno meniscale, mentre l’assicurato accusava dolori precisi tipo “elettrici” alla percussione parapatellare mediale inferiore. La sensibilità locale era normale e risultavano le cicatrici d’artroscopia.
Il Dr. med. __________ ha concluso asserendo di nutrire un forte sospetto di una lesione del nervo infrapatellare del ginocchio destro a seguito delle artroscopie (cfr. doc. 116).
Il Dr. med. __________, prendendo posizione, come richiestogli dall’CO 1, in merito alla valutazione del Dr. med. __________, ha rilevato che i dolori di tipo elettrico alla percussione parapatellare mediano inferiore descritti alla visita del Dr. med. __________ possono fare pensare a un’irritazione nel nervo infrapatellare destro, per esempio come ipotizzato dal Dr. med. __________ nell’ambito di una lesione del nervo durante l’artroscopia oppure da un’irritazione del nervo nell’ambito di una lesione locale dell’articolazione.
Egli ha proposto di discutere con i colleghi ortopedici la possibilità di un’artroscopia esplorativa oppure come prova ex juvantibus se un’anestesia mirata del nervo determinava la scomparsa della sintomatologia. Questa proposta è stata motivata con il fatto che dal lato elettrodiagnostico non è possibile evidenziare una lesione del nervo infrapatellare (ramo del nervo safeno) e nemmeno con altre diagnostiche non invasive è possibile evidenziare una lesione. Il medico ha in ogni caso escluso l’utilità di ripetere una visita neurologica (cfr. doc. 126, 120).
Conseguentemente il 29 maggio 2006 il Dr. med. __________, capo-servizio di anestesia presso l’Ospedale __________ di __________, ha proceduto all’esecuzione di un blocco del nervo infrapatellare a destra somministrando in sede sottocutanea della Lidocaina 1%. Il medico ha precisato che l’infiltrazione è stata seguita per circa due giorni da una relativa, non meglio definibile, riduzione dei dolori che si sono in seguito reintensificati. Il Dr. med. __________ ha ritenuto aspecifico l’esito del blocco eseguito e l’estensione del disturbo l’ha fatto dubitare sulla reale rilevanza della presunta disfunzione nervosa. Egli ha rinunciato all’esecuzione di ulteriori punzioni, siccome per il paziente sembravano rappresentare momenti di ulteriore importante sofferenza (cfr. doc. 138).
Il Dr. med. __________, il 17 luglio 2006, ha informato l’CO 1 che l’assicurato gli ha comunicato che dopo l’infiltrazione vi sarebbe stata la scomparsa completa e totale per due giorni dei dolori al ginocchio destro, con in seguito ricomparsa della sintomatologia. Il medico ha indicato che se effettivamente il dolore fosse scomparso del tutto per due giorni, allora si giustificherebbe una seconda opinione sul procedere in merito da uno specialista per le patologie del ginocchio, per esempio in Svizzera interna o francese (cfr. doc. 142).
Con decisione del 30 agosto 2006 l’assicuratore LAINF resistente ha stabilito che i disturbi ancora presenti che limitano la capacità al lavoro dell’assicurato e che richiedono una cura medica non sono riconducibili ai postumi organici dell’infortunio (cfr. doc. 148).
A seguito dell’opposizione interposta dall’insorgente, patrocinato dall’avv. RA 1, in cui ha indicato che l’aspetto somatico deve essere ulteriormente approfondito come suggerito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 153), l’CO 1 ha sottoposto il caso al Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, della divisione di medicina assicurativa di __________.
Il Dr. med. __________ si è così espresso:
" (…)
Obwohl sich nicht sämtliche Fachleute bezüglich Diagnosen geeinigt haben, ist di CO 1 zu Recht davon ausgegangen, dass Herr RI 1 ausreichend abgeklärt worden ist mit Ausschluss von relevanten und auch behandelbaren Knieveränderungen. Dass der Ramus infrapatellaris im Beschwerdebild eine gewisse Rolle spielen könnte, konnte zwar nicht mit letzter Gewissheit ausgeschlossen werden. Dies würde allerdings nur einen geringen Teil der Beschwerden erklären. Somit dürften weitere „Expertenrunden“ sich eher nachteilig als günstig für Herrn RI 1 auswirken, indem er weiterhin in den Glauben versetzt würde oder darin verbliebe, dass sein Knie massiv geschädigt sei und dass sein Problem bislang fehldiagnostiziert oder ignoriert worden sei.
Gemessen an den objektiven Befunden (dies setzen sich im Prinzip lediglich aus den zwangsläufigen Folgen der arthroskopischen Eingriffe mit Plica- und partiellem Meniskus-Resektion zusammen) kann das Knie problemlos einer alltäglichen Belastung standhalten, zum Beispiel in einem Beruf wie demjenigen des Maschinisten. Die CO 1lafranchi wird somit aus medizinischer Sicht gut daran tun an ihrer Verfügung festzuhalten und Herrn RI 1 klarzumachen, dass orthopädisch-traumatologisch in seinem Kniegelenk fast alles in Ordnung ist. Damit dürften ihm mögliche falsche Hoffnungen auf eine "Wunderheilung" genommen werden." (Doc. 155)
Il Dr. med. __________, invitato dal TCA pendente causa a fornire alcune delucidazioni in merito al suo referto del maggio 2006 e ad esprimersi circa la presenza o meno di una lesione del nervo infrapatellare destro e, se del caso, circa il nesso tra la stessa e i disturbi accusati dall’assicurato al ginocchio (cfr. doc. XII), il 15 ottobre 2007 ha asserito:
" (…)
Considero “aspecifico“ il risultato dell’avvenuto blocco diagnostico del nervo infra-patellare destro in quanto dalle indicazioni date dal paziente non è stato possibile rilevare modifiche dei disturbi riferibili in modo certo alla procedura eseguita. Egli ha infatti segnalato una parziale riduzione dei disturbi senza poterne precisare la localizzazione e l’essenza; inoltre la durata del soggettivo miglioramento (circa 2 giorni) non corrisponde alla durata d’azione del farmaco utilizzato per la procedura (durata prevedibili di 1-2 ore).
In generale riconsidera specifica la risposta a una procedura diagnostica, quando in essa si riconoscono le caratteristiche anatomiche delle strutture trattate, rispettivamente dei farmaci utilizzati. Una risposta favorevole (in termini di riduzione dei dolori) ma aspecifica (perché senza franca corrispondenza anatomica o farmacologia) può per esempio essere riconducibile a un effetto placebo.
Alla luce dei risultati riscontrati a seguito della punzione non si può affermare, ma neanche negare, l’effettiva presenza di una lesione del nervo infra-patellare destro. In realtà ritengo che non esistano metodi diagnostici che permettano di stabilire l’effettiva rilevanza della lesione nervosa eventualmente soggiacente, in quanto questa non può esesre “misurata” con metodi oggettivi. Per quanto uaj parte dei disturbio lamentati dal paziente possa effettivamente essere riferita a un danno del nervo infra-patellare (dolori continui brucianti a livello infra-patellare e nelle adiacenze), altri disturbi che completano il quadro clinico non si spiegano con la sola lesione del nervo (disturbo soggettivo della sensibilità su tutta la gamba sinistra, accentuazione dei dolori alla marcia soprattutto in discesa. Gonfiore recidivante della gamba). In questo senso, al di là dell’esito del blocco, ritengo che una lesione del nervo infrapatellare possa spiegare tutt’al più una parte ma non tutta la problematica del paziente.” (Doc. XIII)
2.8. Attentamente esaminata la documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene che i disturbi di cui soffre l’assicurato al ginocchio destro siano stati approfonditamente indagati dal profilo medico.
Per quanto riguarda l’aspetto ortopedico, sia gli specialisti ticinesi, che quelli __________ non hanno oggettivato un reperto organico suscettibile di giustificare i dolori accusati dall’insorgente al ginocchio destro.
Tale circostanza emerge con chiarezza dal rapporto del 18 aprile 2005 del Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia, il quale ha indicato che l’anamnesi e l’esame clinico non permettevano di confermare che la lesione meniscale fosse responsabile dei dolori anteriori, che il tendine rotuleo non mostrava una sintomatologia evocatrice, che anche la RM dava un segnale in quella regione negativo e che non era presente alcun segno degenerativo particolare. Nemmeno erano visibili segni di osteonecrosi o di edema osseo (cfr. doc. 68). Il Dr. med. __________, nel mese di ottobre 2005, ha ribadito che la sintomatologia evocata dal paziente e i dolori obiettivabili all’esame clinico non trovavano una correlazione diretta e precisa con lo stato intraarticolare artroscopico messo in evidenza nel 2004 e all’artro-RM di gennaio 2005 (cfr. doc. 94).
Il Dr. med. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia, dal canto suo nell’agosto 2005 ha attestato che i disturbi al ginocchio destro lamentati dall’assicurato, ossia sensazione di bruciore e dolore con bloccaggio, non erano oggettivabili e che non vi erano segni di amiatrofia dell’arto inferiore destro (cfr. doc. 82).
Dal referto del novembre 2005 del Dr. med. __________, specialista in chirurgia, risulta che oggettivamente si trovava un ginocchio destro che non era gonfio con lieve diminuzione della mobilità per la flessione, ottima stabilità, nessun segno per una nuova lesione meniscale, nessun segno di risparmio della gamba destra. Egli ha sottolineato che i reperti soggettivi non potevano essere messi in correlazione comprensibile con i reperti oggettivabili (cfr. doc. 103).
Gli specialisti della __________ di __________, nel dicembre 2005, hanno poi specificato che i disturbi lamentati dall’assicurato non potevano essere spiegati e che morfologicamente risultava soltanto una piccola lesione del menisco mediano rimasto, la quale non poteva essere responsabile dei dolori accusati dal ricorrente (cfr. doc. 112).
Nel febbraio 2006 il Dr. med. __________ ha, infine, indicato che non era presente alcun versamento, il movimento del ginocchio era libero e l’estensione forzata era indolore, non vi era nessun segno meniscale (cfr. doc. 116).
Anche l’esame neurologico effettuato dal Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, nel maggio 2005 è risultato nella norma (cfr. doc. 72).
In proposito va rilevato che quando il TCA si trova confrontato a un caso in cui i disturbi avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2004.74 del 1° marzo 2005, confermata dal TFA con sentenza U 130/05 dell’11 maggio 2006, del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il corsivo è del redattore).
In esito alle considerazioni che precedono, non si rivela necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. VII).
Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. I Dr. med. __________ e __________ hanno ipotizzato una lesione del nervo infrapatellare (cfr. doc. 75, 116).
Il Dr. med. __________ ne ha attribuito la causa alle artroscopie eseguite nel maggio e agosto 2004 posteriormente al sinistro del marzo 2004 (cfr. doc. 116).
Al riguardo giova evidenziare che l’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il cpv. 3 recita, da parte sua, che l'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica.
La portata di quest'ultima disposizione è precisata dall'art. 10 OAINF, a mente del quale l'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario da altre circostanze.
Adottando questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie. Pertanto, l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l'atto lesivo rientri necessariamente nella nozione d'infortunio o sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (DTF 118 V 286, consid. 3b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 58s.).
Nondimeno, la responsabilità è limitata ai danni alla salute che sono stati causati da provvedimenti terapeutici applicati in seguito ad un infortunio. L'assicuratore contro gli infortuni deve intervenire soltanto per quei danni che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con misure terapeutiche o provvedimenti diagnostici resisi necessari a seguito dell'infortunio assicurato. Per contro, non cadono nel campo di applicazione degli artt. 6 cpv. 3 LAINF e 10 OAINF, atti od omissioni in nesso di causalità con malattie e che quindi non appartengono alla cura medica ai sensi dell'art. 10 LAINF. L'assicuratore infortuni non deve rispondere delle conseguenze di un danno alla salute completamente estraneo all'infortunio assicurato, anche qualora queste conseguenze (ad esempio, un infarto cardiaco) avrebbero potuto essere evitate se solo il medico incaricato dall'assicuratore avesse tempestivamente posto la diagnosi (cfr. STFA del 2 maggio 2002 nella causa A., U 319/01, consid. 1 b,c nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
2.10. Dapprima è utile segnalare, visto che i medici che hanno esaminato l’assicurato hanno menzionato sia il nervo infrapatellare, che quello safeno, che il nervo infrapatellare è un ramo del nervo safeno (www.performed.it).
Su suggerimento del Dr. med. __________, il quale ha proposto un’anestesia del nervo per verificare se la sintomatologia scompariva (cfr. doc. 126), il Dr. med. __________, anestesista, il 18 maggio 2006 ha eseguito il blocco del nervo infrapatellare.
Quest’ultimo medico, dopo aver rilevato che lo stesso è stato seguito da una riduzione dei dolori per circa due giorni che poi si sono reintensificati, ha ritenuto aspecifico l’esito del blocco e, alla luce dell’estensione del disturbo, ha dubitato della reale rilevanza della presunta disfunzione nervosa. Il Dr. med. __________ ha peraltro rinunciato a effettuare ulteriori punzioni, poiché per l’assicurato sembravano rappresentare momenti di ulteriore importante sofferenza (cfr. doc. 138).
L’anestesista, espressamente interpellato da questa Corte, nell’ottobre 2007 ha specificato che la durata dei disturbi di due giorni indicata dall’insorgente non corrisponde alla durata d’azione del farmaco utilizzato, che è di una o due ore. Egli ha così definito aspecifico il risultato dell’avvenuto blocco, non essendo stato possibile dalle indicazioni del paziente rilevare modifiche dei disturbi riferibili in modo certo alla procedura eseguita.
Il Dr. med. __________ ha, poi, affermato che non si può affermare, ma neanche negare l’effettiva presenza di una lesione del nervo infrapatellare destro. Inoltre egli ha precisato di ritenere che non esistano metodi diagnostici che permettano di stabilire l’effettiva rilevanza della lesione nervosa eventualmente soggiacente, in quanto questa non può essere misurata con metodi oggettivi (cfr. doc. XIII).
Del resto già il Dr. med. __________, nel marzo 2006, aveva puntualizzato che non è possibile evidenziare un’eventuale lesione di tale nervo dal lato elettrodiagnostico e neppure con altre diagnostiche non invasive, quindi differenti da un’artroscopia esplorativa (cfr. doc. 126).
In simili condizioni, non potendo con tecniche diagnostiche non invasive accertare l’esistenza o meno di una lesione del nervo infrapatellare, non possono essere esperite ulteriori indagini mediche.
Nemmeno può, dunque, entrare in considerazione un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti all’assicuratore LAINF resistente.
L’affermazione del Dr. med. __________, di cui allo scritto del 17 luglio 2006, secondo la quale si giustificherebbe una seconda opinione da parte di uno specialista per le patologie del ginocchio (cfr. doc. 142), non è d’altronde di utilità alcuna ai fini della presente vertenza.
In primo luogo, se proponendo altri accertamenti da parte di uno specialista del ginocchio, il Dr. med. __________ si è riferito a un ortopedico, un’eventuale ulteriore indagine da parte di un tale specialista non apporterebbe elementi rilevanti. Già numerosi medici ortopedici sia ticinesi, che della Svizzera interna, hanno in effetti attestato non esservi un riscontro oggettivo dei disturbi accusati.
In secondo luogo, in relazione a un’eventuale lesione del nervo infrapatellare, è emerso che gli strumenti di indagine diagnostica oggi a disposizione non permettono di oggettivare la stessa.
Risulta, perciò, pure infondato quanto postulato dall’assicurato con scritto del 29 ottobre 2007, ossia di richiedere un nuovo parere al Dr. med. __________ (cfr. doc. XV).
Egli si è già espresso in merito a quanto attestato dal Dr. med. __________, auspicando soltanto, come visto, una seconda opinione da parte di uno specialista per le patologie del ginocchio (cfr. doc. 142).
Di conseguenza occorre concludere che non essendo stata dimostrata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), l’ipotizzata lesione al nervo infrapatellare, l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato deve essere negata già indipendentemente dalla questione di sapere se l’origine dell’eventuale lesione del nervo sia da fare risalire agli interventi artroscopici effettuati a seguito dell’infortunio del 2004 o a una lesione dell’articolazione (cfr. doc. 126).
2.11. Sulla base di tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte ritiene di potere condividere la decisione dell’assicuratore LAINF resistente secondo il quale, al più tardi a far tempo dal 1° dicembre 2005, il ricorrente - tenuto conto delle sole sequele organiche dell’infortunio del 30 marzo 2004 -, presentava una capacità lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure mediche.
2.12. Il TCA deve, quindi, valutare se i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento infortunistico del marzo 2004.
2.12.1. Nel rapporto medico compilato il 12 luglio 2005 per l’assicurazione invalidità il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome da dolore persistente secondario a patologia postraumatica e un disturbo da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (cfr.doc. 93).
Dal canto suo il Dr. med. __________, anch’egli spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico consulente dell’CO 1, ha visitato l’insorgente il 30 gennaio 2006. Quale diagnosi è stata posta un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche e una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di aspetti emozionali. Inoltre lo psichiatra ha così valutato lo stato dell’assicurato:
" (…)
I disturbi somato-psichici lamentati possono essere classificati da un punto di vista psichiatrico, secondo F68.0, come “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici”, in questo senso si tiene conto dell’ipotesi che esiste in lui un inconsapevole desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella propria sofferenza e ripagato per le frustrazioni e il torto subito sul posto di lavoro. Gli aspetti emozionali, come l’ansia, la preoccupazione, la tensione e la collera, rientrano nel quadro della sindrome da disadattamento, come già diagnosticato dallo psichiatra curante. Questa sindrome, secondo la scienza medica comunemente accettata, evolve in modo degressivo. La diagnosi deve essere modificata al più tardi dopo 2 anni, qualora permangano dei sintomi dopo questo arco di tempo. La nuova diagnosi, secondo l’ICD10, non è allora più in un rapporto causale naturale rilevante con l’infortunio in questione e la causalità, da un punto di vista psichiatrico, deve essere considerata estinta. Non sono invece presenti, a differenza di quanto evocato dal patrocinatore dell’assicurato, i criteri clinici per porre la diagnosi di “disturbo post-traumatico da stress” (F43.1). Infatti, non tutti i disturbi psichici conseguenti ad un trauma sono clinicamente dei disturbi post-traumatici da stress (post-traumatic-stress-disorders). Nel caso presente, l’infortunio non può essere oggettivamente paragonato a un’esperienza estrema e catastrofica con pericolo di vita oggettivo. Neppure si tratta di un trauma somatico grave che senza aiuto medico immediato avrebbe messo a repentaglio la vita. Infine non sono stati evidenziati gli altri criteri caratteristici ed irrinunciabili per porre la diagnosi di PTSD. (…)"
(Doc. 111)
Il Dr. med. __________, il 14 luglio 2006 ha ribadito la sua valutazione secondo cui il paziente soffre di una sindrome da dolore persistente secondario a una patologia postraumatica F45.4, in più è presente un disturbo da disadattamento con una reazione mista ansioso depressiva F43.22. Egli ha precisato di ritenere che da una patologia post-infortunistica si sia sviluppata una reazione psicologica di tipo da dolore persistente e ansioso-depressiva (cfr. doc. 143).
L’assicurato è poi stato inviato dal Dr. med. __________ dal Dr.med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per un secondo parere. Il Dr. med. __________ ha precisato di non condividere la diagnosi del Dr. med. __________, come pure le conclusioni di una non causalità. Egli ha rilevato un quadro psicopatologico complesso, caratterizzato da uno stato di disagio importante, inquadrabile in un grave stato depressivo, vista la presenza di tutti i sintomi primari, di diversi sintomi secondari, nonché di condotta sociale fortemente inibita instauratasi progressivamente su una reazione da disadattamento, da una sindrome da dolore somatoforme da dolore persistente e da ultimo da problemi correlati ad alcune circostanze psicosociali (cfr. doc. A3).
Il TCA ritiene, in ogni caso, di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se il sinistro del 2004 risulta essere perlomeno una concausa (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no, in quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito della casualità naturale, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).
2.12.2. Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzi tutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.
La dinamica del sinistro del 30 marzo 2004 e le lesioni riportate sono già state esposte ai consid. 2.6., 2.7.
Tutto ben considerato, secondo il TCA il citato evento traumatico va classificato fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri.
A mero titolo di raffronto, si osserva che il TFA con sentenza U 176/02 del 1° luglio 2003, pubblicata in RtiD I-2004 N. 66 pag. 202, ha confermato un giudizio di questa Corte in cui nel caso di un assicurato che, mentre aveva cercato di mettersi in salvo dopo il crollo all’interno di una galleria della piattaforma sovrastante, era rimasto ferito a un ginocchio (ferita perforante con lesione cartilaginea), il sinistro è stato classificato quale infortunio di media gravità all'interno della categoria media.
Questo Tribunale, in una sentenza del 27 giugno 2000 nella causa A., 35.2000.5 – confermata anch’essa dalla Corte federale con giudizio del 12 febbraio 2001, U 338/00 - ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in cui l'assicurato era rimasto parzialmente sepolto da terriccio e da un manufatto denominato "pozzo luce", staccatisi dalla parete dello scavo nel quale stava lavorando. All'assicurato erano state diagnosticate delle contusioni multiple, senza tuttavia alcuna lesione ossea.
Queste due fattispecie vanno considerate più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.4.).
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
Va preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
All’infortunio occorso al ricorrente va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare drammaticità.
In effetti l’assicurato si è accorto del segnale luminoso prima che la trivella cominciasse a mettersi in moto. Egli ha così potuto, reagendo prontamente, uscire dalla trivella senza gravi conseguenze.
A titolo di raffronto va nuovamente citata la sentenza U 176/02 del 1° luglio 2003, pubblicata in RtiD I-2004 N. 66 pag. 202. In quel caso, in cui a seguito del ribaltarsi dei binari era crollata la piattaforma sovrastante, il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche è stato considerato realizzato in modo particolarmente incisivo, visto che l'infortunio è avvenuto in una galleria posta a 30 metri da terra, la cui unica via d'uscita era un ascensore, che a causa della polvere mancava la visibilità e che altri operai sono rimasti feriti, uno molto gravemente - cosicché le conseguenze dell'infortunio per l'assicurato potevano anche essere ben peggiori.
Le circostanze concomitanti appena citate risultano nettamente più drammatiche di quelle della fattispecie sub judice.
Quelle riportate dal ricorrente - contusione del ginocchio destro e lacerazione del corno posteriore del menisco - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. a mero titolo esemplificativo, STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U 282/02, consid. 6.2.4, in cui un trauma cranio-cerebrale subito da un assicurato non è stato considerato una lesione grave; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa S., U 377/99 consid. 2b in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici).
Questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, visto che l’assicurato, in relazione ai soli postumi organici dell’infortunio assicurato, è stato ritenuto abile al lavoro in qualità di macchinista al 50% a fare tempo dal 22 agosto 2005 (cfr. doc. 82) e al 100% a decorrere dal 1° dicembre 2005 (cfr. doc. 103)
Al riguardo giova segnalare che in una STFA U 194/03 del 14 giugno 2004, nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse più abile, non è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano destra era abile.
Inoltre in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.
Neppure risulta adempiuto il criterio della persistenza dei dolori somatici. In effetti, nel caso in esame non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica in nesso di causalità con il sinistro del marzo 2004 è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.
Questa Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né di un trattamento medico errato, ricordato una volta ancora che vanno considerati unicamente i postumi somatici dell’infortunio assicurato.
A questo proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo gli interventi di artroscopia del maggio e dell’agosto 2004 (cfr. doc. 17, 33) e un periodo di degenza dal 2 al 24 dicembre 2004 presso la Clinica di __________ di __________ al fine di svolgere un programma terapeutico (cfr. doc. 46), il trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti e a un ciclo di fisioterapia nel gennaio 2005 (cfr. doc. 53). Nell’ottobre 2005 il Dr. med. __________ ha indicato di non avere ulteriori terapie da consigliare (cfr. doc. 94). Ciò è stato ribadito dai medici della __________ di __________ che hanno visitato l’assicurato nel dicembre 2005 (cfr. doc. 112).
E’ qui utile rilevare che in una sentenza U 339/01 del 22 maggio 2002 il TFA non ha considerato sufficiente una cura dei disturbi somatici della durata di oltre due anni e mezzo.
In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l’insorgente soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, pertanto, venir ammessa.
Non è, di conseguenza, censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato.
2.13. Deve essere infine esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.13.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.13.2. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dalle carte processuali si evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di due figli, __________ nato il 7 giugno 1993 e __________ nato il 14 giugno 1995 (cfr. doc. IX1).
Il reddito della famiglia dell’assicurato ammonta a circa fr. 5'100.-- netti mensili (cfr. doc. IX1; IX2).
Con tale reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 2'550.-- quale importo base mensile per se stesso, la moglie e i figli, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 1’250.-- al mese (cfr. doc. IX6).
Vanno altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei coniugi __________ e dei loro due figli che per il 2007 ammonta a circa fr. 583.-- mensili (cfr. doc. IX5), già dedotti i relativi sussidi per il 2007 i cui importi sono stati verificati da questa Corte direttamente presso l’Ufficio dell’assicurazione malattia (cfr. STCA 35.2005.88 del 20 marzo 2006 consid. 2.19.3), nonché le imposte stimate in circa fr. 120.-- al mese (cfr. doc. IX11).
Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 4’503.--.
L’insorgente presenta, pertanto, un’eccedenza mensile pari a fr. 597.--.
Va però tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’550.--, determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 382.--/637.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04.
Di conseguenza l’eccedenza mensile del ricorrente va ridotta a un importo di fr. 215.-- (fr. 597.-- - fr. 382.--) o perfino trasformarsi in un disavanzo di fr. 40.-- (fr. 597.-- - fr. 637.--).
In simili condizioni, il ricorrente, considerato che non risulta disporre di sostanza mobiliare e/o immobiliare (cfr. doc. IX1), deve essere ritenuto indigente, già a prescindere dalla questione di sapere se i costi per la frequentazione di una scuola privata da parte del figlio __________ per motivi psicosociali (cfr. doc. A4-A7; IX9) debbano rientrare o meno fra le spese riconosciute al fine della determinazione del diritto al gratuito patrocinio.
Va, altresì, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l’avv. RA 1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti