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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.02.2008 35.2007.122

21. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,944 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Dolore alla schiena quando,lavando i capelli nel lavandino,si è piegata per raccogliere l'asciugamano.Escluso infort.(non fattore causale est.,non sforzo manif.eccessivo, non movim.scombinato in circost.manif.insolite). Esclusa les.parificata(lombalgia,colpo della strega).Né part.rischio accresciuto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.122   DC/sc

Lugano 21 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 novembre 2007 emanata da

CO 1    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, di professione impiegata, sul formulario "Annuncio d'infortunio-bagatella LAINF" ha così descritto l'evento accorsogli il 29 novembre 2006:

"  Beim Haarewaschen am Waschbecken habe ich mich schnell gebückt und sofort einen starken stechenden Schmerz im Rücken Region Lendenwirbel verspürt. Danach ging ich zu Arbeit, da die Schmerzen immer schlimmer wurden bis ich mich nicht mehr bewegen konnte, ich am 19. Dezember 2006 zum Hausarzt gehen. Dr. __________ stellte eine Entzündung der Muskulatur der Wirbelsäule aufgrund eines Hexenschusses fest und verschrieb mir eine medikamentöse Therapie."

                                         In un certificato del 19 novembre 2007, il dottor __________, specialista FMH in medicina speciale, si è al riguardo così espresso:

"  Con la presente attesto di aver visitato la paziente a margine in data 19.12.2006.

Tre settimane prima, dopo un repertino movimento, avrebbe avvertito un dolore acuto in sede lombare.

All'esame clinico ho riscontrato un dolore paravertebrale lombare a destra riconducibile ad uno stiramento muscolare in questa sede." (Doc. F)

                                         Con decisione del 3 ottobre 2007 l'assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere il caso ritenendo che l'assicurata non ha subito un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA e nemmeno, dal profilo medico, si è in presenza di una lesione parificabile a infortunio secondo l'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. Doc. 6).

                                         Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha rilevato:

"  (...)

L'evento occorsomi è da considerare infortunio e di conseguenza deve essere da voi riconosciuto integralmente.

Il dolore che ho provato nell'infortunio è da ricondurre ad uno stiramento dei muscoli nella regione lombare ed è stato causato da un repentino piegamento (per raccogliere l'asciugamano da terra che inavvertitamente avevo fatto cadere)." (Doc. 7)

                               1.2.   Il 7 novembre 2007 la CO 1 ha respinto l'opposizione, con le seguenti argomentazioni:

"  (...)

Nel caso di specie, la presente istanza ha riesaminato l'intera documentazione disponibile dalla quale si evince che l'assicurata ha annunciato quanto successo a diversi mesi di distanza. Ma non solo. Sempre dalla lettura della descrizione di quanto successo non si desume la presenza di un avvenimento esterno straordinario, cioè di quella caratteristica essenziale per poter qualificare - in senso giuridico - una determinata fattispecie di infortunio sicché la decisione 3 ottobre 2007 merita d'essere tutelata. (...)" (Doc. 8)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (...)

Il 7 febbraio 2007 ho annunciato all'CO 1 di __________ (sede centrale dell'assicurazione infortunio del mio datore di lavoro) un infortunio-bagatella occorsomi alla fine di novembre 2006, non assentandomi dal lavoro pensavo di non dover annunciare tempestivamente l'infortunio. Mi sono fatta aiutare nella compilazione del formulario in lingua tedesca ma erroneamente è stato tradotto che lo stesso era dovuto ad un colpo della strega, mentre si trattava di uno stiramento muscolare trascurato per circa 3 settimane. (DOC. A)

In data 3 ottobre 2007 l'CO 1, riferendosi alla documentazione disponibile, mi ha comunicato che declinava la richiesta di assunzione delle prestazioni e ciò a causa dell'assenza di un avvenimento infortunistico nel senso giuridico del termine. (DOC B)

Il 25 ottobre 2007 ho presentato opposizione descrivendo che l'infortunio accorsomi era da ricondurre ad uno stiramento dei muscoli nella regione lombare ed è stato causato da un repentino piegamento (per raccogliere l'asciugamano da terra che inavvertitamente avevo fatto cadere). (DOC: C)

In data 7 novembre 2007 l'CO 1 ha respinto l'opposizione motivando che da quanto successo non si desumeva un avvenimento esterno straordinario. (DOC. D)

Secondo l'articolo 9 cpv. 2 dell'0rdinanza sull'Assicurazione contro gli infortuni l'evento accorsomi è da equiparare quale infortuno anche senza un fattore esterno straordinario e di conseguenza deve essere riconosciuto integralmente. (DOC: E)

Infatti il certificato medico del Dr. __________ di __________ del 19 novembre 2007 conferma lo stiramento muscolare nella zona lombare." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 17 dicembre 2007 l'assicuratore LAINF propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

La qui convenuta dissente circa l'argomentazione esposta dalla ricorrente. Infatti, non solo dalla descrizione di quanto successo si desume l'assenza di un qualsivoglia fattore esterno straordinario atto a "propiziare" quanto successo, ma pure, dalla lettura del certificato medico 19 novembre 2007 si desume come la signora RI 1 si sia recata dal medico il 19 dicembre 2006 e cioè ben 3 settimane dopo l'evento.

Sempre dalla lettura del certificato medico 19 novembre 2007 (doc. F) appare interessante constatare che il dr. med. __________; da un lato, indichi che la sua paziente "avrebbe avvertito un dolore acuto in sede lombare", dall'altro, specifichi come la signora RI 1 soffrisse di "un dolore paravertebrale lombare a destra riconducibile ad uno stiramento muscolare in questa sede". A questo punto appare pure pertinente prendere visione di quanto scritto in sede di Bagatellunfall-Meldung UVG (doc. 2): "... Dr. __________ stelle eine Entzündung der Muskulatur der Wirbelsäule aufgrund eines Hexenschusses fest ...".

Inspiegabilmente, trattasi di due diagnosi rispetto ad un'identica problematica. Pertanto, sulla base di queste stringate - ma chiare - succitate considerazioni parte convenuta ritiene che la propria valutazione meriti d'essere tutelata." (Doc. II)

                               1.5.   Il 9 gennaio 2008 l'assicurata ha fatto pervenire al TCA un certificato del 7 marzo 2007 del dottor __________ del seguente tenore:

"  Con la presente attesto che la paziente a margine necessita di massaggi e ginnastica per una sindrome lombo-vertebrale post-traumatica."

                                         La ricorrente sottolinea che, da questo certificato medico, si evince che "si tratta di un trauma per cui è da ritenersi un infortunio come gli articoli di legge prevedono" (cfr. Doc. V).

                                         L'CO 1 il 21 gennaio 2008 si è riconfermata nelle conclusioni della risposta di causa dopo avere sottolineato che il certificato medico non motiva più di tanto l'affermazione secondo cui la sua paziente soffra di una sindrome lombo-vertebrale post-traumatica" (cfr. Doc. VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se il 29 novembre 2006 RI 1 è rimasta o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o no parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella presente fattispecie dalla descrizione dell'evento fatta  dall'assicurata emerge che la ricorrente mentre si stava lavando i capelli nel lavandino, si è repentinamente piegata per raccogliere l'asciugamano che aveva inavvertitamente fatto cadere, sentendo immediatamente un forte dolore alla schiena (cfr. consid. 1.1).

                                         Da quanto appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del 15 ottobre 2004).

                                         D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                                         Al riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:

" 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierteu Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt ist wegen der erwähnten Pro­grammwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band V, Scha­den - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)

                                         Scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di valutare se il danno alla schiena di RI 1 sia o meno da imputare ad un movimento scoordinato o incongruo del corpo.

                                         Perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

                                         In una sentenza U 277/99 del 30 agosto 2001, il TFA ha negato che si era in presenza di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un sollevatore.

                                         L'Alta Corte si è in particolare così espressa:

"  (...)

e) Die Vorinstanz ist gestützt auf die zuletzt zitierten Aussagen des Versicherten zu Recht davon ausgegangen, dass dieser sich die Verletzung nicht beim Auffangen eines Paletts zuzog, sondern im Verlauf einer Armbewegung, die er in Richtung des Paletts ausführte. Unmittelbarer Auslöser der Verletzung war somit nicht eine übermässige Belastung, sondern die rasch ausgeführte, reflexartige Bewegung. Der ungewöhnliche äussere Faktor als ein Begriffsmerkmal des Unfalls wäre demzufolge zu bejahen, falls eine unkoordinierte Bewegung im vorstehend dargelegten Sinn (Erw. 3c)           vorläge. Dies ist jedoch nicht der Fall, fehlt es doch an einer den normalen, üblichen Bewegungsablauf störenden Programmwidrig-keit, welche zu einer übermässigen oder unphysiologischen Beanspruchung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen geführt hätte. Die vom Versicherten ausgeführte Abwehrbewegung mit dem rechten Arm ist als solche weder ungewöhnlich noch in besonderer, einem Ausgleiten oder einem Sturz vergleichbarer Weise geeignet, zu einer unphysiologischen Belastung einzelner Muskeln zu führen. Das Vorliegen eines ungewöhnlichen äusseren Faktors ist auch nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Bewegung reflexartig        ausgeführt wurde (Urteil N. vom 12. April 2000, U 110/99).

Das Ereignis vom 24. Januar 1996 ist daher nicht als Unfall zu qualifizieren."

                                         In un'altra sentenza U 236/04 del 10 gennaio 2005, l'Alta Corte è arrivata allo stesso risultato e si è così espressa:

"  (...)

2.2 Am 10. Dezember 2001 erklärte die Beschwerdeführerin auf dem «Fragebogen Berufskrankheit» zum erstmaligen Auftreten der Beschwerden an der rechten Hand, sie habe am 24. Oktober 2001 bei der Arbeit eine Kiste mit der rechten Hand vom Band nehmen wollen. Dann habe es einen «Knick» gegeben, gefolgt von  Schmerzen im rechten Handgelenk. Am 5. Mai 2002 äusserte sich die Versicherte gegenüber der Concordia erneut zum Vorfall. Sie hielt fest, dass sie den Korrekturharass genommen habe und ihn auf das Pult habe stellen wollen. «Dann machte das Handegelenk eine kleine Bewegung und es gab ein komisches Klick beim Handgelenk». Der Harass habe rund 4 bis 5 kg gewogen.

(...)

2.4 Das Ereignis vom 24. Oktober 2001 erfüllt den Unfallbegriff nicht, da es an einem ungewöhnlichen äusseren Faktor fehlt. Die schädigende Einwirkung auf die rechte Hand ereignete sich während eines alltäglichen Arbeitsvorgangs, als die Versicherte einen mehrere Kilogramm schweren Behälter ergriff, um ihn auf das Pult zu stellen. Eine von aussen beeinflusste, unkoordinierte Bewegung, die als «programmwidrig» bezeichnet werden müsste, liegt nicht vor.

Ebenso wenig kann von einem ganz ausserordentlichen Kraftaufwand beim Heben des Behälters gesprochen werden. (...)"

                                         In una sentenza 35.2000.67 del 6 novembre 2001 confermata dal TFA con sentenza U 1/02 il 12 luglio 2002 (): "è pacifico e incontroverso che la vicenda non possa essere qualificata come infortunio") il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio trattandosi di una segretaria, la quale, nel tentativo di evitare la caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in alto ad uno scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla sinistra procurandosi una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del sovraspinato.

                                         Il caso è comunque stato assunto a titolo di lesione parificata con la seguente motivazione:

"  In concreto, il perito incaricato dai primi giudici ha evidenziato, nel suo referto 28 agosto 2001, che l'episodio litigioso del 3 agosto 1998, che ha provocato la "rerottura" della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, aveva chiaramente liberato un'energia maggiore rispetto a quella che avrebbe altrimenti sprigionato un evento insignificante, quotidiano. Sulla scorta di questo parere, l'istanza precedente ha ritenuto adempiuti i presupposti per poter ammettere l'esistenza di una lesione parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF (lacerazioni dei tendini)."

                                         In un'altra sentenza 35.2004.80 del 14 febbraio 2005 il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio a proposito di un assicurato che, dopo essersi inginocchiato e piegato in avanti per prendere da uno scaffale un classificatore si è visto scivolare di mano il classificatore mentre si rialzava, per cui ha dovuto compiere un brusco movimento per riprendere l'oggetto in questione.

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza appena illustrata, ritiene che, anche nel caso concreto, il brusco movimento compiuto dall'assicurata per raccogliere l'asciugamano che le era caduto mentre si stava lavando i capelli non può essere qualificato di manifestamente insolito, fuori programma. Il criterio del movimento scoordinato non è dunque realizzato.

                                         A mente del TCA, non siamo dunque in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

                               2.8.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Esaminando l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f), il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).

                                         La Massima Istanza ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente elencati costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                                         In una sentenza U 96/05 del 20 maggio 2006 l'Alta Corte ha negato che fossero dati i presupposti per il versamento delle prestazioni LAINF nel caso di un'assicurata che si è procurata una frattura a un osso del piede mentre camminava velocemente portando dei libri pesanti 8,5 kg.

                                         Il Tribunale federale ha sviluppato in quell'occasione le seguenti considerazioni:

"  2.3 Dans un arrêt O. du 11 mai 2004, U 62/04, le Tribunal fédéral des assurances a tranché un litige concernant une assurée (alors âgée de 51 ans) qui avait subi une fracture de fatigue du 2ème métacarpien alors qu'elle était en train de marcher rapidement mais dans des conditions tout à fait normales. Comme rien ne permettait de retenir que son membre inférieur droit avait été sollicité de manière particulière ou qu'un phénomène extérieur était venu interférer dans le déroulement de la marche, la Cour de céans a nié l'existence d'un événement similaire à un accident. Elle a rappelé que la preuve qu'une lésion déterminée est ou non la conséquence d'une maladie ne revêt une importance que lorsque la condition du facteur extérieur est remplie. Dans cette hypothèse, l'assureur-accidents ne pourrait se soustraire à sa responsabilité que s'il rapportait la preuve que la lésion corporelle concernée est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Cela étant, quand bien même la fracture de l'assurée ne résultait pas, aux yeux des médecins consultés, d'une maladie au sens strictement médical du terme, il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de la jurisprudence et des dispositions réglementaires précitées, faute de cause dommageable extérieure.

3.

3.1Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que

l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195).

3.2 Les déclarations de l'assurée portant sur le déroulement de l'événement du 21 août 2002 ont quelque peu varié au cours de la procédure; si l'intéressée a constamment indiqué qu'elle « trottait » ou marchait rapidement ce jour-là, elle n'a en revanche invoqué le port d'une charge (des livres de cours pesant 8,5 kg) que devant le Tribunal cantonal des assurances. De leur côté, l'employeur et le médecin traitant ont donné des indications sensiblement contradictoires, le premier ayant annoncé que l'assurée marchait, tandis que le second a attesté qu'elle courait au moment où la douleur est apparue.

Les premiers juges ont retenu que l'assurée marchait rapidement pour aller prendre son bus, en étant chargée de livres de cours. La Cour de céans peut se rallier à cette constatation. En effet, cette seconde version n'est pas remise en cause par les deux assureurs sociaux en litige et correspond à un fait apparemment coutumier de l'assurée. De surcroît, la précision que l'assurée a apportée en procédure de recours (le port d'une charge) n'est pas à proprement dit contradictoire à ses premières déclarations mais constitue

un complément à celles-ci. Quant aux déclarations (partiellement

contradictoires) de l'employeur et du médecin, elles émanent de tiers et ne lient donc pas l'assurée.

4.

4.1 Sur la base des faits qu'elle a constatés, la juridiction cantonale de recours a considéré que les membres inférieurs de l'assurée ont été sollicités d'une manière plus élevée que la normale. Cela a généré un risque accru de lésion, si bien qu'il n'était pas décisif qu'un événement tel qu'une glissade, une torsion ou une chute, ne soit pas survenu. Selon les premiers juges, il suffit de constater que le fait de presser le pas autant que possible, en portant une charge qui empêche de courir, représente une cause extérieure conférant un caractère accidentel à l'événement dommageable.

4.2 La CNA conteste ce point de vue. Elle estime que le simple fait de

marcher rapidement en portant un poids de 8,5 kg (qui n'est pas une charge hors du commun), ne constitue pas un événement significatif permettant de considérer la fracture en cause comme une lésion assimilée à un accident. Selon la recourante, pareille circonstance ne représente pas, pour une personne âgée de vingt ans, un acte ordinaire de la vie spécifique impliquant une sollicitation du corps excédant le cadre de ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlable, d'autant que l'assurée était

habituée à marcher à une allure accélérée.

La CNA ajoute que l'atteinte à la santé est survenue en l'absence d'un phénomène extérieur, à l'instar d'une glissade, d'un mouvement brusque ou violent. Quant à la charge transportée, elle ne saurait être qualifiée de lourde. Dès lors, la CNA soutient qu'on ne se trouve pas en présence d'un événement similaire à un accident, mais que les circonstances du cas d'espèce sont semblables à celles de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt O., précité (U 62/04).

4.3 De son côté, l'intimée soutient derechef que la cause extérieure réside ici dans une sollicitation du corps plus élevée que la normale,

singulièrement par le fait de presser le pas, autant que faire se peut, en portant des livres de cours. Cela justifie, à son avis, que le cas d'espèce soit tranché différemment de l'affaire O., où cette assurée marchait certes rapidement, mais néanmoins dans des conditions normales.

5.

En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'ensemble des éléments qui ont

entraîné l'atteinte à la santé (la marche à vive allure en portant des livres de cours) constituent un facteur extérieur justifiant de retenir une lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), comme l'intimée le soutient.

Pour résoudre le présent litige, on peut s'inspirer de la solution de l'arrêt O. du 11 mai 2004, car les circonstances du présent cas sont analogues à celles de cette affaire-là, hormis le fait que A.________ portait une charge de 8,5 kg lorsqu'elle a subi une fracture de fatigue de l'astragale droit. En effet, l'effort que l'assurée a fourni durant son déplacement à pied en portant ses livres de cours n'a pas sollicité son corps dans une mesure qui a excédé ce qui est habituel chez une jeune personne, d'autant que l'intéressée a admis qu'elle marche souvent à vive allure pour se rendre à son travail. En d'autres termes, cet effort n'a pas dépassé ce qui est physiologiquement normal et maîtrisé du point de vue psychologique de la part d'une femme âgée

de vingt ans. La situation dans laquelle l'assurée a été confrontée est du reste tout à fait courante dans la vie quotidienne et ne présente en soi rien de très significatif.

Par ailleurs, l'assurée n'a pas accompli de mouvement susceptible de

constituer une cause extérieure. Ainsi qu'on l'a vu ci-avant, cela aurait pu découler d'un brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, d'un mouvement violent en étant lourdement chargé, ou encore d'un changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (cf. consid. 2.2 supra, in fine). En l'espèce, à défaut d'un mouvement brusque ou violent, la CNA a nié à juste titre l'existence d'un facteur extérieur et, par conséquent, sa responsabilité pour la fracture de fatigue de l'astragale droit. Son recours est bien fondé."

                               2.9.   Nel presente fattispecie, il medico curante, il 7 marzo 2007, ha attestato la necessità di massaggi e di ginnastica per una  "sindrome lombo-vertebrale post-traumatica" (cfr. Doc. 6).

                                         Il TFA si è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di "lombalgia" (o "lombaggine") possa essere qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.

                                         La nostra Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un lato, siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.

                                         Un'eccezione è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di  lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.

                                         Il TFA ha peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallänliche ..., p. 103 ss.).

                                         La lombalgia o lombaggine è definita quale "dolore in sede lombare che può essere provocato da numerose malattie. La lombalgia, frequente nell'adulto, può avere decorso acuto o cronico con modalità d'insorgenza e intensità variabili. La forma acuta è caratterizzata da fenomeni di blocco lombosacrale, di solito dopo uno sforzo in flessione." (cfr. "Medicina e salute". Ed. Federico Motta, Milano 2004, pag. 804).

                                         Ora, il TCA constata che, la lombalgia non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, per cui il danno alla salute dell'assicurata non può essere assunto dall'assicuratore convenuto neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

                                         La stessa conclusione vale per il "colpo della strega" (Hexenschuss) figurante nel formulario di annuncio d'infortunio bagatella del 7 febbraio 2007 (cfr. Doc. 1).

                                         Su questi temi A. Bühler ("Die unfallähnliche Körperschädigung in SZS 1996 pag. 8 seg. ha rilevato:

"  Beim Muskelriss (Ruptur) wird ein Muskel vollständig oder partiell ein­gerissen oder zerrissen, häufig am Übergang zur Sehne. Bei der Muskelzer­rung werden einzelne Muskelfasern zerrissen. Der totale Riss eines Mus­kels hat eine Eindellung mit Hämatom zur Folge. Namentlich beim Sport können (meist partielle) Muskelrisse auch ohne sinnfällige äussere Einwirkung infolge Koordinationsstörung, schlechter Dosierung der Kraft, Ver­krampfung, schlechtem Trainingszustand oder mangels vorgängiger Aufwärmungsübungen auftreten. Ein Unfall ist in solchen Fällen nicht gege­ben. Hingegen wird das für eine unfallähnliche Körperschädigung begriffs­vvesentliche Erfordernis eines plötzlichen, äusseren Ereignisses hier regel­mässig zu bejahen sein.          

Bei der sog. [Leistenzerrung] einer ungenauen medizinischen Sammeldia­gnose, liegt häufig ein Muskelriss oder eine Muskelzerrung oder eine Zer­rung des Sehnen-Band-Apparates vor, so dass eine der in Art. 9 Abs. 2 lit. d, e oder f UVV aufgeführten Listenverletzungen gegeben ist.

Das EVG hat sich eingehend mit der Frage befasst, ob das  unter der Dia­gnose einer Lumbago (Hexenschuss)  zusammengefasste klinische Bild als unfallähnliche Körperschädigung qualifiziert werden könne. Es hat die Frage grundsätzlich verneint weil der Nachweis von Verletzungen der Muskeln, Sehnen oder des Bandapparates der Wirbelsäule beim klinischen Bild der Lumbago medizinisch kaum je möglich ist und aus der Entste­hungsgeschichte der Bestimmung von Art. 9 UVV der Wille des Verord­nungsgebers hervorgeht, die Lumbago nicht in die Liste der unfallähnlichen ­Körperschädigungen aufzunehmen. Ein Vorbehalt wurde lediglich für atypische Lumbago-Fälle gemacht, bei welchen Muskelrisse oder zer­rungen, Sehnenrisse, Bandläsionen oder Luxationen der kleinen Wirbelge­lenke nachgewiesen werden können und die entsprechende Diagnose nicht einen blossen Nebenbefund darstellt. Diese Voraussetzungen sind nur in jenen seltenen Fällen gegeben, in welchen dem unter der Sammel­diagnose Lumbago zusammengefassten Befund sekundäre und untergeord­nete, der Diagnose einer der in Frage kommenden Listenverletzungen (Muskelriss oder -zerrung, Sehnenriss oder Bandläsion) hingegen die Be­deutung einer Hauptdiagnose zukommt. Den grundsätzlichen Ausschluss der Lumbago aus der Liste der unfallähnlichen Körperschädigungen hat das EVG überdies als gesetzes- und verfassungskonform qualifiziert.

Gleich verhält es sich beim sog. Dorso-Vertebralsyndrom. Ohne Nachweis von Muskelrissen oder -zerrungen liegt auch hier keine unfallähnli­che Körperschädigung vor.

Muskelverspannungen lassen sich nicht unter den Begriff der Muskelzer­rungen subsumieren." (cfr. SZS 1996 pag. 104-205)

                                         Contrariamente all'opinione della ricorrente, la circostanza che il medico curante abbia definito post-traumatica la sindrome lombo-vertebrale è in questo contesto irrilevante. Infatti la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio2000; A. Maurer Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175 s.).

                                         Infine il TCA constata che, soltanto in un certificato del 19 novembre 2007 il medico curante ha fatto riferimento ad uno "stiramento muscolare" mai evocato in precedenza (sulla necessità di comprovare l'esistenza di una lesione parificata,   cfr. STFA U 67/04 del 13 luglio 2004; STF U 184/06 del 27 settembre 2006).

                                         Anche volendo, per ipotesi, ammettere che la diagnosi corretta sia realmente quest'ultima e che quindi ci troviamo confrontati con una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF, l'esito della sentenza non cambierebbe.

                                         Infatti il movimento compiuto dell'assicurata (abbassarsi per raccogliere un asciugamano) non costituisce un evento presentante un particolare rischio accresciuto, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7 e DTF 129 V 471-472).

                                         Quello di abbassarsi per raccogliere un asciugamano costituisce un gesto abituale nella vita quotidiana (per una diversa soluzione nel caso di un assicurato che si è rialzato bruscamente, saltando da una sedia cfr. la STFA U 159/06 del 29 agosto 2006).

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.122 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.02.2008 35.2007.122 — Swissrulings