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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.03.2008 35.2007.120

17. März 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,885 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Assicurato vittima di caduta con sublussazione coccigea. Ammessa estinzione diritto a indennità giornaliera poiché stato di salute stabilizzato. Domanda di rendita invalidità irricevibile in assenza di decisione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.120   mm

Lugano 17 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2007 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 giugno 2005, RI 1, dipendente della Fondazione __________ in qualità di amministratore e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1, è scivolato sulle scale, ha battuto il sedere a terra e ha riportato una sublussazione coccigea (doc. 117, 118 e 119).

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 settembre 2007, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° settembre 2007 (doc. 13).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 9), CO 1, in data 30 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 7).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 29 novembre 2007, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% almeno.

                                         A sostegno della propria impugnativa, l’insorgente ritiene in particolare che al rapporto del dott. __________, su cui l’amministrazione ha fondato la propria decisione, non possa essere riconosciuto pieno valore probatorio, nella misura in cui egli si è distanziato dal parere del dott. __________, medico curante, senza fornire motivazioni di sorta (doc. I).

                               1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 28 gennaio 2008, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, nonché il richiamo dei suoi incarti dall’UAI e dalla Cassa malati __________ di __________ (doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 1° settembre 2007, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid. 4.1; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06 succitata, consid. 4.3 e riferimenti).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   È già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.5.   Dalle tavole processuali si evince che, al momento in cui l’amministrazione ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera (settembre 2007), le condizioni di salute di RI 1 erano da considerare ormai stabilizzate.

                                         Ciò risulta dalla certificazione 27 aprile 2007 del medico curante dell’assicurato, dott. __________, il quale si è così espresso, citiamo: “Tenuto conto che siamo a due anni dall’avvenuto infortunio con inabilità lavorativa continuativa, e non essendo previsto un notevole miglioramento dello stato salvo che con l’operazione suddetta, possiamo affermare di essere in una situazione stabile. Per il momento ho ancora prescritto da quattro a sei sedute c/o il Dr. med. __________, chiropratico. Oltre a questo purtroppo non possiamo offrire nulla. Vi prego quindi di convocare il paziente per definire il caso Lainf …” (doc. 26 - il corsivo è del redattore), nonché dal referto peritale 23 agosto 2007 del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 20, p. 5: “Secondo quanto affermato dal dr. __________, l’intervento proposto dovrebbe condurre a un miglioramento significativo dell’intensità dei disturbi risentiti. Nel caso in cui il signor RI 1 non dovesse sottoporsi all’intervento, così come attualmente, ritengo ragionevole considerare il ricorso a una terapia medicamentosa antalgica alla frequenza attuale di circa 2-3 pastiglie la settimana. Le sedute di terapia chiropratica effettuate presso il dr. __________ non avrebbero apportato nessun cambiamento sostanziale della sintomatologia. Sotto questo aspetto, in accordo con le considerazioni espresse dal dr. __________ il 27.4.2007, non ritengo esservi l’indicazione alla prosecuzione delle stesse.”).

                                         La terapia farmacologia antalgica, a cui ha fatto accenno il dott. __________, è stata prescritta con uno scopo meramente conservativo e, perciò, non impedisce l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         È vero che, in occasione della consultazione del 12 aprile 2007, il PD dott. __________, Primario di neurochirurgia e chirurgia vertebrale presso la __________ Klinik di __________, ha consigliato l’esecuzione di un intervento di resezione del coccige distale, intervento con elevate prospettive di successo e che comporta rischi esigui (cfr. doc. 27).

                                         Al riguardo il TCA constata che RI 1 si è rifiutato di sottoporsi all’operazione in questione (cfr. doc. 9, p. 3 e doc. I, p. 6) e, d’altra parte, che l’assicuratore infortuni convenuto non ha neppure preso in considerazione la possibilità di avviare la procedura prevista dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr., pure, l’art. 61 OAINF).

                                         In ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'amministrazione era dunque legittimata a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliere (e alla cura medica) a decorrere dal 1° settembre 2007, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

                                         Può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

                                         In queste condizioni, la decisione impugnata merita conferma, perlomeno nel suo esito.

                               2.6.   Con la propria impugnativa, l’assicurato ha preteso il riconoscimento di una rendita di invalidità del 50% almeno (doc. I, p. 7).

                                         Secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha indicato quanto segue, citiamo:

"  Oggetto di litigio nel presente caso è unicamente la sospensione delle indennità giornaliere a partire dal 01.09.2007.”

                                         (doc. 7, p. 3 - il corsivo è del redattore)

                                         In ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, questo Tribunale non è quindi legittimato a chinarsi sulla questione relativa al diritto alla rendita di invalidità, questione che dovrà essere oggetto di una decisione separata da parte dell’assicuratore LAINF convenuto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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