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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2008 35.2007.104

9. Juni 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,502 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Rinvio atti a amministrazione per complemento istruttorio volto ad accertare eziologia di edema osseo a livello condilo femorale mediale sx. con sviluppo di osteonecrosi, apparso successivamente a intervento artroscopico resosi necessario in ragione delle conseguenze di un infortunio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.104   mm

Lugano 9 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 26 settembre 2007 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 febbraio 2006, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, stava svolgendo dei lavori di giardinaggio presso la propria abitazione, quando, nel superare un avallamento del terreno, ha appoggiato male il piede, si è sbilanciato e ha lamentato una torsione del ginocchio sinistro (cfr. doc. 35).

                                         L’esame di risonanza magnetica del 9 marzo 2006 ha mostrato la presenza di una fissura sul versante inferiore del corno posteriore e parte intermedia del menisco mediale con sospetta lesione condrale di grado II a livello del condilo femorale mediale e probabilmente di grado I a livello del condilo femorale laterale (doc. 5).

                                         Il 28 marzo 2006, l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico con meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale, nonché lisciaggio e foraggio del condilo femorale mediale del ginocchio sinistro (doc. 12).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel prosieguo, nel corso del mese di luglio 2006, vi è stata una recrudescenza della sintomatologia algica a livello del ginocchio sinistro, insorta, senza che fosse successo qualcosa di particolare, mentre l’assicurato stava svolgendo un esercizio di fisioterapia per migliorare la flessione (cfr. doc. 27 e 35).

                                         L’artro-RMN del 24 luglio 2006 ha evidenziato, segnatamente, un forte edema osseo al condilo femorale mediale con leggere alterazioni condrali di grado II (doc. 34 e 35, p. 2).

                                         A RI 1 è stata prescritta l’assunzione di Miacalcic spray nasale (doc. 33).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 dicembre 2006, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 2 gennaio 2007, ritenendo che, a partire da tale data, i disturbi lamentati dall’assicurato non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’infortunio dell’11 febbraio 2006 (doc. 51).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dal datore di lavoro dell’assicurato (doc. 62) e dalla __________ (doc. 35 e 73), l’Istituto assicuratore, in data 26 settembre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 92).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 2007, RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondere le proprie prestazioni anche dopo il 1° gennaio 2007.

                                         A sostegno della propria pretesa, l’insorgente stigmatizza in particolare il fatto che il medio di fiducia dell’assicuratore, dott. __________, abbia, da una parte, riconosciuto l’eziologia traumatica della diagnosticata lesione condrale ma, dall’altra, negato l’esistenza di un nesso causale naturale con il sinistro del febbraio 2006, e, su quest’ultimo aspetto, richiama il parere che il chirurgo ortopedico dott. __________ ha espresso per conto della __________ (doc. I).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.6.   Nel corso del mese di dicembre 2007, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a prendere posizione sul contenuto dell’apprezzamento medico 19 settembre 2007 del dott. __________ (doc. VII).

                                         La sua risposta è pervenuta a questa Corte il 21 gennaio 2008 (doc. VIII + allegati).

                                         L’assicurato si è espresso in proposito il 22 gennaio 2008 (doc. X), mentre l’assicuratore LAINF lo ha fatto in data 20 marzo 2008 (doc. XIV + allegato).

                               1.7.   Il 4 aprile 2008, il TCA ha ricevuto un referto, datato 2 aprile 2008, del dott. __________ (doc. XVI + allegati) e lo ha quindi trasmesso alle parti per osservazioni (doc. XVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare il diritto alle prestazioni dopo il 1° gennaio 2007, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   L’art. 6 cpv. 3 LAINF recita che l'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica.

                                         La portata di quest'ultima disposizione è precisata dall'art. 10 OAINF, a mente del quale l'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario da altre circostanze.

                                         Adottando questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie. Pertanto, l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l'atto lesivo rientri necessariamente nella nozione d'infortunio o sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (DTF 118 V 286, consid. 3b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58s.).

                                         Nondimeno, la responsabilità è limitata ai danni alla salute che sono stati causati da provvedimenti terapeutici applicati in seguito ad un infortunio. L'assicuratore contro gli infortuni deve intervenire soltanto per quei danni che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con misure terapeutiche o provvedimenti diagnostici resisi necessari a seguito dell'infortunio assicurato.

                                         Per contro, non cadono nel campo di applicazione degli artt. 6 cpv. 3 LAINF e 10 OAINF, atti od omissioni in nesso di causalità con malattie e che quindi non appartengono alla cura medica ai sensi dell'art. 10 LAINF. L'assicuratore infortuni non deve rispondere delle conseguenze di un danno alla salute completamente estraneo all'infortunio assicurato, anche qualora queste conseguenze (ad esempio, un infarto cardiaco) avrebbero potuto essere evitate se solo il medico incaricato dall'assicuratore avesse tempestivamente posto la diagnosi (cfr. STFA U 319/01 del 2 maggio 2002, consid. 1 b,c, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

                               2.7.   Dalle tavole processuali si evince che l’amministrazione ha fondato la propria decisione di negare il diritto a prestazioni a far tempo dal 2 gennaio 2007, sul parere espresso dal proprio medico di circondario dott. __________, spec. FMH in reumatologia (cfr. doc. 51).

                                         In effetti, con apprezzamento medico del 15 dicembre 2006 (doc. 50), il medico di fiducia appena citato ha sostenuto che i disturbi ancora denunciati dall’assicurato a livello del ginocchio sinistro, non erano più legati alla lesione meniscale (“si era riscontrata un’ottima guarigione relativamente alla meniscectomia”), ma a un’affezione degenerativa (morbosa) della cartilagine (“un iter direi normale per quanto riguarda le patologie degenerative del ginocchio comportanti erosioni e condriti o rammollimento cartilagineo specialmente se queste sono in sede portante e a dimostrazione l’erosione era anche in sede laterale e non solo mediale.”).

                                         Preso atto della decisione di rifiuto emanata dall’Istituto assicuratore, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e autore dell’artroscopia del 28 marzo 2006 (cfr. doc. 12), ha contestato la valutazione del dott. __________, per il motivo che, a suo avviso, citiamo: “… i problemi cartilaginei del paziente sono di origine post-traumatica e non degenerativa, visto che anche a livello del piatto tibiale non vi era nessuna lesione a specchio come spesso succede nelle lesioni degenerative.” (doc. 58 - il corsivo è del redattore).

                                         Va segnalato che lo stesso chirurgo ortopedico, già nel corso del mese di novembre 2006, si era pronunciato a favore di un’eziologia traumatica della nota problematica cartilaginea (doc. 46: “Personalmente, visto anche alla luce degli eventi che si sono susseguiti, il paziente nel postoperatorio ha sviluppato un edema osseo molto importante, quello del condilo femorale mediale, personalmente conseguenza di una problematica postinfortunistica e postoperatoria. Dalla letteratura sono descritti, seppure rari, dei casi in cui il paziente può sviluppare degli edema (bone bruise) con eventuale sviluppo di un’osteonecrosi, nel caso specifico femorale.” - il corsivo è del redattore).

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, l’amministrazione ha interpellato, nell’ordine, il dott. __________ e il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________.

                                         Il medico di __________ si è in sostanza riconfermato nel proprio apprezzamento della fattispecie (cfr. doc. 76).

                                         Da parte sua, il dott. __________ ha definito inverosimile che entrambe le lesioni oggettivate grazie all’intervento artroscopico del marzo 2006 (rottura del corno posteriore del menisco mediale e lesione osteocondrale del condilo femorale mediale) sono insorte contemporaneamente e, segnatamente, in occasione del sinistro assicurato.

                                         Per contro, sempre secondo il sanitario di fiducia dell’assicuratore, il danno cartilagineo descritto dal dott. __________ parla piuttosto a favore di una lesione traumatica che non degenerativa. Il reperto evidenziato dalla RMN del 24 luglio 2006, interessante la quasi totalità del condilo femorale mediale, potrebbe sia essere conseguenza dell’operazione in ragione del danno cartilagineo, sia essere apparsa in relazione con l’intervento artroscopico al menisco (doc. 85, p. 4: “Es ist unwahrscheinlich, dass beide Läsionen welche arthroskopisch angegangen worden sind gleichzeitig und namentlich beim CO 1-versicherten Ereignis entstanden sind. Andererseits spricht der von Dr. __________ beschriebene Knorpeldefekt eher für eine traumatische Läsion als für eine degenerative. Die fast den gesamten medialen Femurkondylus umfassende Signalstörung (Ödem?) im MRI vom 24.7.2006 kann sowohl Folge des Eingriffes wegen des Knorpelschadens gewesen sein als auch im Zusammenhang mit der Meniskusoperation stehen. Einzelfälle mit dieser Komplikation sind beschrieben worden (al-Kaar M, J. Garcia, Fritschy D., Bonvin JC, Osteonécrose aseptique du condyle fémoral après meniscectomie par voie arthroscopique, J. Radiol. 283-288, 1997).“).

                                         Per concludere, egli si é riservato di essere più preciso non appena in possesso della videoregistrazione dell’operazione del 28 marzo 2006, nonché degli esiti del prospettato nuovo intervento al ginocchio sinistro (che ha effettivamente avuto luogo in data 15 giugno 2007 - doc. 86).

                                         Con apprezzamento del 19 settembre 2007, il dott. __________ ha fatto valere che il danno cartilagineo, il quale potrebbe avere, direttamente oppure indirettamente (in ragione delle misure terapeutiche nel frattempo disposte [foraggi]), provocato l’esteso edema osseo, non è insorto in occasione del sinistro assicurato, siccome, da una parte, il referto messo in luce dell’intervento del 28 marzo 2006 non è tipico per una frattura condrale fresca e, dall’altra, quest’ultima avrebbe dovuto determinare un notevole versamento ematico.

                                         Lo specialista si è quindi dichiarato d’accordo con il dott. __________ nella misura in cui può essere ammesso che l’alterazione osteocondrale in questione ha un’eziologia traumatica, tuttavia l’evento infortunistico dell’11 febbraio 2006 non può, con verosimiglianza preponderante, esserne considerata la causa (doc. 91, p. 3: “Ich bin mit Dr. __________ insofern einverstanden, dass es sich beim osteochondralen Defekt und namentlich beim Flake mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das Ereignis, welches der Versicherte am 11.2.2006 geschildert hat, als deren Ursache ausmachen. Somit lässt sich rechtfertigen, dass Folgen des Ereignisses nur befristet als Grund für eine Arbeitsunfähigkeit angesehen worden sind, wie im vorliegenden Falle bis Ende 2006.”).

                                         In corso di causa, questo Tribunale ha chiesto al dott. __________ un parere riguardo al contenuto del rapporto 19 settembre 2007 del dott. __________ (doc. VII).

                                         In data 10 gennaio 2008, lo specialista curante ha spiegato, a proposito della pretesa assenza di un versamento ematico, che vi sono diversi tipi di danni osteocartilaginei.

                                         Quello riportato da RI 1 un distacco della cartilagine senza interessamento dell’osso -, potrebbe anche non dare origine ad un massiccio versamento ematico.

                                         Egli ha quindi ribadito la tesi secondo cui il distacco della cartilagine refertato in occasione della prima artroscopia, è da imputare alla distorsione del ginocchio riportata nel febbraio 2006. Questa lesione osteocondrale ha prodotto un edema osseo, “confermato pure da una risonanza magnetica preoperatoria e più marcatamente in quella postoperatoria”, il quale, a sua volta, ha portato a una sofferenza osteocartilaginea e a una lesione osteonecrotica a livello condilare. L’osteonecrosi è dunque di natura traumatica (doc. VIII + allegati).

                                         Le considerazioni espresse dal dott. __________ sono state commentate criticamente dal dott. __________.

                                         Egli ha segnatamente rilevato che le radiografie preoperatorie non mostrano alcun edema osseo a livello del condilo femorale mediale. La reazione osteonecrotica, rispettivamente, l’edema osseo, sono visibili - per la prima volta - sulle immagini postoperatorie ed è pertanto verosimile siano pure insorte successivamente all’intervento.

                                         Per il medico fiduciario dell’CO 1 è di gran lunga più verosimile che l’osteonecrosi sia stata causata dall’intervento artroscopico del 28 marzo 2006 (lisciaggio con shaver della lesione osteocondrale e foraggi) che non da un evento accaduto alcune settimane prima, come ad esempio quello dell’11 febbraio 2006.

                                         Anche se il flake condrale può insorgere a seguito di un evento traumatico, il sinistro del febbraio 2006 non può essere ritenuto, con verosimiglianza preponderante, la causa di tale lesione (doc. XIV bis).

                                         Durante il mese di aprile 2008, a questa Corte è pervenuto un nuovo rapporto del dott. __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

"  Ora che la lesione del condilo e quindi di questo flake osteocartilagineo sia di origine traumatica siamo tutti d’accordo.

Il paziente ha sviluppato un edema, questo edema può essere di origine post-operatoria dopo artroscopia (sono conosciuti dei casi in letteratura dati dalla pressione della pompa che si usa durante l’intervento per immettere il liquido che consente l’artroscopia) oppure post-traumatico. Quindi il trauma successivo che il paziente ha avuto ha provocato questo edema su una zona che chiaramente era già toccata da un trauma e questo edema ha sviluppato conseguentemente un problema di osetonecrosi.”

                                         (doc. XVI)

                                         Fra la documentazione all’inserto figura pure una perizia, datata 22 ottobre 2007, che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha allestito, sulla base degli atti, per conto della __________.

                                         Questa la tesi sviluppata da questo sanitario:

"  Come riportato nella notifica d’infortunio LAINF datata 10.3.2007, il signor RI 1 risulta essere attivo professionalmente nella stessa ditta dall’11.4.1994. Nel febbraio del 2006 esso risultava di riflesso assicurato alla CO 1 da praticamente 12 anni, tra l’altro per gli infortuni professionali e non professionali.

Data per acquisita l’impossibilità che la lesione condrale descritta nel rapporto operatorio del 28.3.2006 risalga a oltre 12 anni prima, ritenuta per ammissione dello stesso dr. __________ (vedi decisione su opposizione del 26.9.2007) l’origine traumatica della lesione condrale, pur considerando l’ipotesi che essa possa eventualmente non venir riportata all’infortunio dell’11.2.2006, l’effettivo evento causale, professionale o non, sarebbe ciò malgrado avvenuto in un periodo di copertura assicurativa da parte della CO 1.”

                                         (doc. A 3)

                               2.8.   Il TCA osserva innanzitutto che, per motivi diversi, né la valutazione del dott. __________ (cfr. doc. 50 e 76), né quella del dott. __________ (doc. A 3), possono servire da valida base per il presente giudizio.

                                         In effetti, la tesi del medico di circondario dell’CO 1, il quale ha escluso che il noto distacco cartilagineo potesse avere un’origine traumatica, è stata smentita dal dott. __________ e, soprattutto, dal dott. __________, anch’egli medico alle dipendenze dell’amministrazione (cfr., su questo specifico aspetto, la valutazione 22.10.2007 del dott. __________, doc. A 3, p. 2: “Confermando la presa di posizione del dr. __________ sull’origine traumatica della lesione condrale riscontrata al condilo femorale mediale, il dr. __________, citato nella decisione su opposizione del 26.9.2007, discredita le considerazioni generiche espresse dal dr. __________ nell’apprezzamento medico del 15.12.2006 sulla natura degenerativa delle alterazioni degenerative riscontrate.” - il corsivo è del redattore).

                                         Parimenti insostenibile appare la teoria sviluppata dal chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. consid. 2.6. in fine), nella misura in cui, in materia di assicurazione contro gli infortuni, è indispensabile che l’assicurato definisca con precisione l’evento che ha causato il danno alla salute, evento che deve presentare tutte le caratteristiche di un infortunio ai sensi di legge.

                                         Del resto, il TFA ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute presentato dall’assicurato, per sostenere che deve esserci stato un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile (cfr. RAMI 1990 p. 46ss., consid. 2).

                                         Agli atti figurano inoltre le certificazioni del dott. __________, specialista che ha avuto in sua cura l’assicurato e, d’altro canto, i referti del dott. __________, medico fiduciario dell’CO 1.

                                         Questi due sanitari difendono delle tesi contrapposte circa l’eziologia del danno alla salute localizzato al ginocchio sinistro di RI 1 (ossia dell’esteso edema osseo a livello del condilo femorale mediale con successivo sviluppo di un’osteonecrosi).

                                         Per il dott. __________, l’edema in questione è da imputare o all’intervento artroscopico da lui eseguito il 28 marzo 2006 o a quanto accaduto durante una seduta di fisioterapia (cfr., al proposito, il consid. 1.2. di questo giudizio), edema che, a sua volta, ha dato origine a un problema di osteonecrosi (cfr. doc. XVI).

                                         Il dott. __________ sostiene che l’edema osseo, che era assente prima dell’artroscopia del marzo 2006, costituisce una conseguenza naturale della terapia posta in atto dal dott. __________ per porre rimedio al distacco cartilagineo (lisciaggio con shaver della lesione osteocondrale e foraggi), il quale, come tale, non è stato causato dal sinistro dell’11 febbraio 2006 (poiché, da una parte, il referto intraoperatorio non è tipico per una frattura condrale fresca e, dall’altra, quest’ultima avrebbe dovuto determinare un massiccio versamento ematico - cfr. doc. 91).

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la documentazione medica agli atti non consenta né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al ginocchio sinistro di cui l’assicurato ha sofferto, fossero, a partire dal 2 gennaio 2007, ancora di pertinenza dell’Istituto assicuratore convenuto.

                                         In particolare, occorre osservare come entrambi gli specialisti interessati abbiano formulato l’ipotesi che l’edema localizzato al condilo femorale mediale, possa essere stato causato dall’artroscopia del 28 marzo 2006, sottolineando peraltro che ciò rappresenta una complicazione di cui si trova traccia nella letteratura specialistica (cfr. doc. 85, p. 4: “Die fast den gesamten medialen Femurkondylus umfassende Signalstörung (Ödem?) im MRI vom 24.7.2006 kann sowohl Folge des Eingriffes wegen des Knorpelschadens gewesen sein als auch im Zusammenhang mit der Meniskusoperation stehen. Einzelfälle mit dieser Komplikation sind beschrieben worden (…).“ e doc. XVI: „Il paziente ha sviluppato un edema, questo edema può essere di origine post-operatoria dopo artroscopia (sono conosciuti dei casi in letteratura dati dalla pressione della pompa che si usa durante l’intervento per immettere il liquido che consente l’artroscopia) oppure …” - il corsivo è del redattore).

                                         Tale ipotesi merita senz’altro di essere verificata mediante l’esecuzione di un approfondimento peritale, nella misura in cui, qualora dovesse essere dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante, essa comporterebbe la responsabilità dell’assicuratore infortuni convenuto anche al di là del 1° gennaio 2007, in forza degli artt. 6 cpv. 3 LAINF e 10 OAINF.

                                         In effetti, il noto edema osseo costituirebbe un danno alla salute cagionato dalla cura medica resasi necessaria a seguito dell'infortunio assicurato (l’artroscopia del 28 marzo 2006, i cui costi sono peraltro stati presi a carico dall’amministrazione, è servita, in parte, a porre rimedio alla lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lesione che l’CO 1 ha riconosciuto quale conseguenza dell’evento traumatico dell’11 febbraio 2006).

                                         Quindi, in esito alle considerazioni che precedono, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché faccia allestire una perizia specialistica a proposito dell’eziologia dei disturbi localizzati al ginocchio sinistro di RI 1 e, sulla base delle risultanze della medesima, si pronunci nuovamente in merito al diritto a prestazioni a far tempo dal 2 gennaio 2007.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché proceda          conformemente a quanto disposto al considerando 2.8..

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.104 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2008 35.2007.104 — Swissrulings