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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2007 35.2007.1

3. Mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,807 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Rottura di un dente durante immersione. Il fattore esterno è considerato straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono obiettivamente definire quotidiane o abituali. Nozione medica di trauma diversa dalla nozione giuridica d'infortunio.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.1   DC/sc

Lugano 3 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 11 ottobre 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 maggio 2006  il datore di lavoro di RI 1, l'__________, ha annunciato all'CO 1, presso il  quale l'interessato è assicurato d'obbligo contro gli infortuni, la rottura di un dente avvenuta il 14 maggio 2006 durante un'immersione nel __________.

                                         L'evento è stato così descritto:

"  Kurzbeschreibung: Umkehr-Barotrauma unter Füllung eines Backenzahnes mit anschliessend abgesprugenem Teil vom Zahn. Beim Tauchgang (Maximaltiefe 39.5 m, Tauchzeit 30 Minuten) stellte sich in etwa 20 m Tiefe ein stechender, starker Zahnschmerz ein. Dieser wurde durch das Aufftauchen immer stärker. Das Auftauchen erfolgte daher sehr langsam und mit Pausen. Oberhalb von 5 metern liess stechende Schmerz.

Beteiligte Person(en)

Besteht ein Polizeirapport? Unbekannt." (cfr. doc. 1)

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha negato il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. 9).

                                         Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 11) - con la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2006, nella quale l'assicuratore ha in particolare rilevato:

"  (...)

4.

Massgebend zur Beurteilung des Sachverhaltes sind die Angaben, welche Herr RI 1 im Fra­gebogen vom 1. Juni 2006 machte. Den Sachverhalt schilderte er dabei wie folgt:

"                                     Beim sonntäglichen Tauchgang (Maximaltiefe 39.5 m, Gesamttauchzeit 30 Minuten, NullzeitTauchgang ohne erforderliche Dekompressions-Stopps) stellte sich in etwa 20 m Tiefe ein ste­chender, extrem starker Zahnschmerz ein. Dieser wurde durch weiteres Auftauchen immer stärker und ab 15 m Tiefe so stark, dass das Halten des Atemreglers im Mund nur noch unter Zuhilfenahme der Hände möglich war.

Das weitere Auftauchen erfolgte sehr langsam und mit Pausen. Oberhalb von 5 Metern liess der stechende Schmerz mit einem Schlag nach, jedoch befand sich ein Fremdkörper im Mund. Durch Husten wurde dieser in das Wasser befördert.

Eine erste Inspektion' mittels der Zunge und anschliessend eines Spiegels ergab, dass die Fül­lung des Backenzahnes noch vorhanden war, die äussere Zahnflanke jedoch teilweise abge­sprengt wurde."

Die Frage, ob etwas Besonderes passierte, beantwortete Herr RI 1 am 1. Juni 2006 wie folgt: "Unter stechenden und extrem starken Schmerzen beim Auftauchen sprang oberhalb von 5 Metern mit einem Schlag die Zahnflanke eines Backenzahnes (rechts unten) ab."

Nach dem ablehnenden Entscheid vom 8. Juni 2006 der CO 1 Zentralschweiz telefonierte der Einsprecher am 12. Juni 2006 der CO 1. Die CO 1-Mitarbeiterin erläuterte Herrn RI 1 den Unfallbegriff und erklärte ihm, dass ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zur Verletzung führen müsse, wie zum Beispiel ein verlorener Bleigurt, wodurch man dann deswegen unkontrolliert und in viel zu hohem Tempo nach oben schnelle. Im Gespräch erklärte die CO 1-Mitarbeiterin dem Einsprecher auch, dass der Hohlraum im Zahn körpereigen sei und der Druck unter Was­ser in der Natur der Sache liege.

5.

Herr RI 1 machte geltend, das Wort Bahrotrauma sage ja schon aus, dass es sich um einen Unfall handle. Die Schädigung ist zwar durch ein Bahrotrauma verursacht worden. Irgend etwas Aussergewöhnliches oder nicht Programmgemässes, ausser dem Auftreten von Zahnschmer­zen, ist beim Tauchgang nicht vorgefallen. Dabei war der einzige auf den Körper einwirkende äussere Faktor der Wasserdruck. Er ist nun aber eine völlig normale und entsprechend der Wassertiefe ständig vorliegende Naturgegebenheit. Es kam einzig auf die Druckdifferenz zwischen dem Umgebungsmedium Wasser und den kleinen Höhlen im Körperinnern an.

Der Umstand, dass die Schädigung als Bahrotrauma, also "traumatisch" bezeichnet wird, bedeu­tet nicht, dass ein ungewöhnlicher äusserer Faktor die Ursache dafür gewesen sein muss. Der von den Ärzten häufig verwendete Ausdruck "Trauma" ist nicht mit dem juristischen Unfallbeg­riff gemäss Art. 4 ATSG gleichzusetzen. In der medizinischen Terminologie wird unter „Trau­ma" jede Gewalteinwirkung verstanden, die klein oder gross, einmalig oder auch mehrmalig sein kann. Vom medizinischen Ausdruck "Trauma" kann demnach nicht ohne weiteres auf ei­nen Unfall im Sinne des Gesetzes geschlossen werden.

Ein Unfall im Sinne der gesetzlichen Definition ist nicht mit dem geforderten Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, so dass die CO 1 für den erlittenen Zahn­schaden nicht leistungspflichtig ist.

6.

Nach konstanter Rechtsprechung besteht kein Anlass, die Glaubwürdigkeit einer Aussage in Zweifel zu ziehen, die ein Versicherter noch unter dem Eindruck des tatsächlichen Geschehens abgegeben hat. Hinsichtlich des Beweiswertes einer solchen Auskunft ist festzustellen, dass die erste Aussage eines Versicherten erfahrungsgemäss zuverlässiger ist als eine abweichende spätere Sachdarstellung im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens, die bewusst oder unbewusst durch nachträgliche Überlegungen beeinflusst sein kann (BGE 121 V 47 Erw. 2a und 115 V 143 Erw. 8c; RKUV 1988 S. 363 Erw. 3b/aa).

Herr RI 1 schilderte den Sachverhalt in seinen Ausführungen vom 17. Mai 2006 bzw. 1. Juni 2006 sehr ausführlich. Insbesondere wird bei der Frage 3 konkret danach gefragt, ob die Tä­tigkeit (hier das Sporttauchen) unter normalen äusseren Bedingungen verlief. Bei Frage 4 wird nochmals explizit danach gefragt, ob etwas Besonderes passiert sei. Bis zum ablehnenden Ent­scheid vom 8. Juni 2006 machte der Einsprecher keine Angaben über irgendein programmwid­riges Ereignis. Erst nachträglich und nach Diskussion in Tauchkollegen-Kreisen meldete Herr RI 1, er habe beim Abstieg Probleme gehabt. Wie im oberen Absatz aufgeführt, kann auf die­se nachträglichen Präzisierungen nicht eingegangen werden.

Unter diesen Umständen braucht die Frage, ob der Kausalzusammenhang überhaupt gegeben wäre, nicht näher geprüft zu werden." (Doc. A)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"  Il 14 maggio 2006 ho avuto un infortunio non professionale durante una immersione nel __________. A causa di un così detto "BAROTRAUMA" si è bloccata una piccola bolla di aria in un dente la quale, espandendosi in risalita, ha provocato una frattura della parete distobuccale sul dente 37 (citato da rapporto dentistico).

Il trattamento ha avuto luogo nello studio di dott. __________, __________. A partire dal 15 maggio 2006 ci sono stati diversi sedute di trattamento il quale é terminato il 27 luglio 2006.

L'infortunio è stato immediatamente annunciato alla CO 1 il 17 maggio 2006, dopo avere avuto la conferma da parte dott. __________ sulla necessità di misure importanti (anche su livello finan­ziario) da eseguire.

II 24 maggio ho ricevuto risposta dalla CO 1. Mi è stato chiesto di compilare un questionario. Es­sendo un ingegnere civile (e non un avvocato o Assicuratore) non ho realizzato da subito la trappola nella quale sarei stato condotto con piena intenzione di alleggerirsi della responsabilità da parte della assicurazione. La domanda 3 del formulario chiedeva se si trattasse di "un'attività abitudina­ria" e dopo il punto interrogativo si chiedeva inoltre sulle "condizioni esterne normali". Alla prima parte della domanda ho risposto in tutta onestà che il fatto di andare sott'acqua sia una mia passio­ne e che faccio spesso. Alla seconda parte della stessa non ho dato sbadatamente nessuna risposta.

Oltre a questo a quanto sembra ho anche risposto con troppo poco dettaglio alla domanda 4 sul "fattore esterno straordinario". Come era strutturato il questionario per me (come ingegnere, non esperto in espressioni della materia) era tecnicamente sufficiente.

A causa di questa mancanza di informazioni e di un livello di conoscenza dell'Assicuratore ovvia­mente molto basso inerente la tematica delle attività sott'acqua, l'8 giugno 2006 è stata rifiutata da parte della CO 1 la mia richiesta di coprire i costi riguardante l'infortunio in oggetto.

A questo momento ho cominciato (meravigliandomi della pratica di decisione dell'Assicuratore mol­to spontanea e non basata sui fatti) di coinvolgere sia un'Avvocatessa sia ulteriori specialisti di medi­cina e della subacquea. Un riassunto di tutto l'incidente incluso tutti gli avvenimenti prima del risul­tato doloroso é stato mandato alla CO 1 in data 13 giugno 2006.

La risposta della CO 1 è tornata sotto forma di una decisione definitiva ("Verfügung") in data 26 giugno 2006 quale confermava la non presa a carico della CO 1 sulla copertura dei costi. I motivi descritti in questa comunicazione erano bizzarri e basati su speculazioni, dunque non comprensibili né da me come ingegnere, né dall'Avvocatessa coinvolta.

In seguito abbiamo inoltrato ricorso ("Einspruch gegen Verfügung") contro questa decisione in data 4 luglio 2006.

La CO 1 ha confermato di aver ricevuto la "Einsprache" in data 7 luglio 2006.

Con intervalli di ca. 4 settimane ho telefonato alla CO 1 per chiedere sullo stato attuale della prati­ca. L'ultima chiamata da parte mia è avvenuta il 6 ottobre 2006. Con mia sorpresa mi hanno comu­nicato che non era ancora stato fatto nient'altro che mandare la mia richiesta avanti alla commis­sione ("Einspruchskomission"), ma che però avrei ricevuto una risposta entro la settimana seguente.

Infatti, solamente 5 giorni dopo, in data 11 ottobre 2006, ho ricevuto la risposta ufficiale. Pratica­mente un copy-and-paste delle lettere precedenti. La decisione é stata confermata ancora una volta con riferimento alla possibilità prossima istanza presso il Tribunale delle Assicurazioni.

Voglio ribadire il mio disaccordo con la decisione dell'Assicuratore per infortuni non pro­fessionali. Il mio presente scritto deve essere inteso come impugnazione alla decisione del 11 ottobre 2006 (vedi allegato).

Purtroppo le mie conoscenze della lingua italiana sono un po' limitate, però intendevo esprimere i seguenti termini tedeschi:

      -      Anfechtung des Entscheids vom 11.10.2006 (impugnazione alla decisione)

      -      Beschwerde gegen Entscheid vom 11.10.2006 (reclamo/ ricorso contro la decisione)

      -      Rechtsbegehren (conclusione, richiesta di diritto).

In conclusione mi rimangano da dire due cose:

      1.)   Ovviamente essere onesto nel mio caso non è servito a molto. Inventarmi un bullone dentro uno yogurt o un classico sassolino dentro in un cibo dove non si dovrebbe sospettarlo era si­curamente più semplice. Perfino in internet girano liste sui cibi adatti o meno a tale scopo. Ma questa non era la mia intenzione e questa faccenda mi rende triste.

      2.)   Guardando il danno totale di CHF 1'183.10 e paragonandolo con il mio impiego personale (telefonate, lettere, spiegazioni, contatti con avvocati e medici ecc.) forse sarebbe stato me­glio non annunciare l'incidente del tutto. Però aggiungo che questo importo è chiaramente solamente la fattura del dentista, la perdita del mio tempo non ho neanche annunciato o calcolato.

La mia preoccupazione però è rivolta verso altri. Nel caso che un povero socio sub subisca un incidente baro-traumatico più grave (questo tipo di incidente può risultare in una embo­lia arteriale di gas che in 99 % dei casi è fatale) qualcuno si possa riferire a questa discutibile decisione presa nel mio caso. Questo vorrei si evitasse in ogni caso per le pesanti ripercus­sioni che andrebbero ad aggravare l'incidente, oltre la disgrazia umana." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 25 giugno 2007 l'CO 1 propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.5.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.6.   Il principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora stabilisce che in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, deve essere accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a).

                                         L'Alta Corte ha stabilito che occorre innanzitutto osservare che tale massima non assume valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato rende dichiarazioni contraddittorie in relazione alla descrizione dell'evento per il quale avanza pretese. Esso non dispensa il giudice dal disporre ulteriori misure di accertamento dei fatti. Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di osservare come il principio non sia applicabile se dall'istruzione della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (sentenza del 3 gennaio 2000 in re S., U 236/98, e riferimenti). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; RDAT - 2002 p. 497 seg.; A. Borella, "La giurisprudenza del Tribunale federale sulla nozione di infortunio" in Temi scelti diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basel. Genf. München, 2006 pag. 7 seg. (22-23)).

                               2.7.   In una sentenza del 10 novembre 2004 nella causa L. (U 203/04), pubblicata in RAMi 2005 pag. 120 seg. il TFA ha stabilito che se un sommozzatore durante un'immersione svoltasi in modo normale subisce gli effetti di una paralisi ad un braccio ciò non rientra nella nozione di infortunio. La pressione normale che l'acqua esercita sul corpo non è un fattore esterno straordinario.

                                         L'Alta Corte ha al riguardo in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

"  2.2 Im Urteil S. vom 13. Juli 1998 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erwogen, dass der normale Wasserdruck auf den Körper kein relevanter äusserer Faktor ist. Dies gilt auch für die Druckveränderung, die durch den normalen Bewegungsablauf des Tauchers beim Ab- und Auftauchen bewirkt wird. Die Veränderung (Zu- oder Abnahme) des Menge des Gases, das sich in Blut und Gewebe lösen lässt, ist ein körperinterner physiologischer Vorgang. Von einem äusseren Faktor kann erst dann gesprochen werden, wenn ein in der Aussenwelt auftretendes Ereignis den normalen Bewegungsvorgang des Tauchers, also das Verhältnis zwischen Körper und Aussenwelt gewissermassen "programmwidrig" beeinflusst und z.B. beim Auftauchen den Wasserdruck plötzlich stark abfallen lässt. Mit Maurer (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 176 f.) ist in einem solchen Fall der äussere Faktor infolge der eingetretenen Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher. In diesem Sinne ist denn auch der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen, wenn beim Ein- und Ausschleusen mit einem Senkkasten wegen eines Mangels an den Apparaturen oder unrichtiger Bedienung derselben eine allzu rasche Kompression oder Dekompression stattfindet (EVGE 1954 S. 249, 1938 S. 66 f.). Jedoch lässt sich nicht sagen, dass beim Tauchen in eine Tiefe, wie sie der Versicherte auf dem hier streitigen Tauchgang erreicht hat, der Wasserdruck generell einen ungewöhnlichen äusseren Faktor darstellt. Ungewöhnlichkeit kann erst angenommen werden, wenn eine Programmwidrigkeit den Auftauchvorgang beeinflusst und zufolge Fehlverhaltens des Tauchers den Druck zu schnell absinken lässt. Aus Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Auflage, Zürich 2003, S. 31, lässt sich nichts anderes ableiten. Namentlich wird dort entgegen der Behauptung der Helsana nicht gesagt, dass allzu rasche Dekompressionen generell den Unfallbegriff erfüllen würden. Vielmehr wird an dieser Stelle lediglich die Kasuistik des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zitiert.

2.3 Im Lichte dieser Rechtsprechung ist der Unfallbegriff vorliegend nicht erfüllt. Es ist kein ungewöhnlicher, äusserer Faktor wahrzunehmen. Der Versicherte hat einen routinemässigen Tauchgang unternommen und sich dabei normal verhalten. Das einzige, was von aussen auf ihn eingewirkt und die nachfolgende Lähmung verursacht haben kann, ist der sich verändernde Druck

des Wassers. Dieser wurde aber nicht durch irgend etwas "Programmwidriges" von ausserhalb beeinflusst. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Druckveränderungen, welchen der Versicherte beim gesamten Tauchgang ausgesetzt war, sich im üblichen Rahmen hielten. Auch ein Fehlverhalten des Versicherten bis zum Beginn der Lähmungserscheinungen ist nicht zu erkennen. Demnach ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass trotz des normalen

Ablaufs kurz vor Erreichen einer Tiefe von fünf Metern an einem Arm

Lähmungserscheinungen auftraten. Hernach stieg der Versicherte möglicherweise zu schnell an die Oberfläche. Die Aussagen seines Partners relativieren die von ihm selbst erst nachträglich erwähnte Panik indessen. Die Panik an sich wäre zudem nicht als äusserer Faktor und überdies als Folge, nicht als Auslöser des Dekompressionstrauma zu betrachten.

2.4 Was in der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin hiegegen vorgebracht wird, vermag zu keinem andern Ergebnis zu führen. Ob der Unfallbegriff erfüllt ist, ist eine Rechtsfrage (RKUV Nr. U 86 S. 50). Die Hinweise auf die medizinische Literatur zur Thematik von Dekompressionsunfällen hilft daher nicht weiter. Die dortigen Ausführungen ändern nichts daran, dass vorliegend der für den Unfallbegriff erforderliche ungewöhnliche äussere Faktor fehlt.

Entgegen den von der Beschwerdegegnerin zitierten Lehrmeinungen besteht kein Anlass, den sich mit dem Auf- bzw. Abtauchen verändernden Wasserdruck bereits für sich allein als ungewöhnlichen äusseren Faktor zu betrachten und damit von der Rechtsprechung gemäss dem erwähnten Urteil S. abzuweichen."

                               2.8.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato il 1° giugno 2006 ha così risposto ad alcune domande postegli dall'CO 1 (cfr. Doc. 3, Doc. 4 e Doc. 5):

"  (...)

3. :               " Handelte es sich um eine Ihnen gewohnte Tätigkeit?

                       Verlief sie unter normalen äussern Bedingungen?

risposta:      " Ich bin ein begeisterter Sporttaucher und gehe

ganzjährig in unseren heimischen Seen und Flüssen sowie in vielen internationalen Tauchdestinationen tauche."

4. :               " Passierte etwas Besonderes (Ausgleiten, Sturz usw.)?

risposta:      " Unter stechenden extrem starken Schmerzen beim

Auftauchen sprang oberhalb von 5 Metern mit einem Schlag die Zahnflanke eines Backenzahnes (rechts unten) ab."

                                         Il ricorrente, sebbene sul formulario fosse stato esplicitamente indicato cosa si intendesse con qualcosa di particolare ("Auspleiten, Sturz") non ha indicato nessun elemento atto a dimostrare che durante l'immersione sia registrato qualcosa di inabituale e di imprevedibile.

                                         Soltanto dopo che l'amministrazione ha emesso la sua decisione (l'8 giugno 2006, cfr. Doc. 6), l'assicurato ha indicato di avere effettuato la discesa troppo velocemente (cfr. Doc. 8).

                                         Questa versione dei fatti, peraltro facile da fornire, contrasta con quanto detto dall'assicurato in precedenza, che non aveva segnalato nessun avvenimento particolare.

                                         Occorre quindi attenersi alla prima versione dei fatti in applicazione dal principio della priorità delle dichiarazioni della prima ora.

                                         Di conseguenza, alla luce della recente giurisprudenza federale  qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.6), che ha illustrato i limiti entro i quali è possibile riconoscere ad un'immersione il carattere di infortunio, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione con la quale l'CO 1 ha negato il carattere infortunistico all'evento accaduto il 17 maggio 2006.

                                         Va peraltro rilevato che nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che in quel caso "hernach Stieg der Versicherte möglicherweise zu schnell an die Oberfläche".

                                         Infine va sottolineato che il solo fatto di avere subito un "Barotrauma" non è sufficiente per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. Infatti la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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