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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.11.2006 35.2006.9

15. November 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,137 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Fisioterapista vittima di un politrauma nel 04/1999. Valutazione del diritto rendita di invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.9   mm/td

Lugano 15 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 novembre 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 10 aprile 1999, RI 1 - dipendente della Clinica & Casa di cura __________ di __________ in qualità di fisioterapista - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________ (Italia).

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato fratture multiple, in particolare alla parte sinistra del corpo (cfr. doc. 6/38 e 6/41)

                                         Il caso è stato assunto dalla Cassa malati CO 1, la quale, per la copertura delle prestazioni di lunga durata, ha stipulato, in ossequio all’art. 70 cpv. 2 LAINF, un accordo di collaborazione con la CO 1, ciò che questo Tribunale ha già avuto modo di accertare nell'ambito di altre procedure (cfr., ad esempio, STCA del 7 giugno 1999 nella causa K., inc. 35.1997.10+25, tutelata dal TFA con pronunzia del 13 gennaio 2000, U 284/99).

                               1.2.   Il decorso post-infortunistico si è rivelato piuttosto problematico ed è stato contrassegnato da numerosi interventi operatori, così come risulta dall'abbondante documentazione medica all'inserto.

                                         Con sentenza del 3 dicembre 2004, nel frattempo cresciuta in giudicato, questa Corte ha tutelato l’agire dell’assicuratore LAINF, il quale aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° gennaio 2004 (doc. 4/30).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale del 2 giugno 2005, ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 55%.

                                         Per contro, l’amministrazione gli ha negato il diritto alla rendita di invalidità per il motivo che, esercitando l’attività di fisioterapista (limitatamente alle estremità), rispettivamente, quella di geometra o disegnatore tecnico, egli sarebbe in grado di conseguire un reddito pari almeno a quello che avrebbe realizzato senza l’infortunio (doc. 3/37).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 3/38), l’assicuratore LAINF, in data 10 novembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 3/40).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 25 gennaio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della CO 1 a riconoscergli una rendita di invalidità di un grado indefinito, argomentando in particolare che:

"  In via preliminare è opportuno rilevare che la presente vertenza ha unicamente per oggetto il riconoscimento di una rendita dì invalidità.

Il grado di indennità per menomazione dell'integrità del 55% è per contro stato accettato dall'assicurato.

Nel suo referto peritale del 10 ottobre 2003, il dott. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, si è così espresso circa la capacità lavorativa di RI 1:

"Il est donc peu probable qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur gauche (qui pourrait avoir lieu cet automne) l'assuré puisse intensifier son activité de façon significative et certainement exclu qu'il puisse jamais reprendre normalement son travail de physiothérapeute, d'autant plus que son état finira par s'aggraver au cours des années par l'apparition inéluctable d'altérations dégénératives aux membres supérieur et inférieur gauches, à l'épaule et, surtout, au coude où elles sont déjà en cours, ainsi qu'au genou.

Compte tenu de la stabilisation des troubles et de l'âge de seulement 31 ans, il est venu le moment d'évaluer l'opportunité d'accorder une rente d'invalidité ou d'octroyer des mesures re réintégration professionnelle. Ayant reçu une formation de géomètre et de physiothérapeute, l'assuré devrait être en mesure d'acquérir les connaissances nécessaires pour se recycler dans une activité adaptée à son état de santé et en mesure de lui consentir un revenu proche de celui auquel il pourrait prétendre comme physiothérapeute. La formation pourrait être orientée dans le domaine des professions libérales ou dans le secteur technique comme l'informatique. Normalement, c'est l'Al qui s'occupe de ce problème. Mais, d'après ce qui j'ai pu comprendre, la demande de prestations de Mr. RI 1 a déjà été refusée à deux reprises car l'accident est survenu alors qu'il n'avait pas encore travaillé en Suisse pendant une année complète. Le problème devra donc être resolu par d'autres voies, probablement par l'entremise de la CO 1 qui s'occupe des prestations de longue durée."

(perizia 10 ottobre 2003 del dott. __________, pag. 32 - 33).

Entrambe le parti concordano sul fatto che l'assicurato non possa più svolgere l'attività di fisioterapista.

Divergenze emergono invece circa la possibilità per il ricorrente di svolgere l'attività sostitutiva di geometra / disegnatore tecnico indicate dall'Ente assicuratore.

Innanzitutto, è bene rilevare che il dott. __________ si è limitato ad enunciare il principio senza esaminare e valutare quali limitazioni funzionali incontrerebbe l'assicurato nello svolgimento di tale attività.

Sul dossier medico si è pure chinato il dott. __________, il quale nel suo referto dell'11 febbraio 2004 ha rilevato che:

"Avec une reconversion professionnelle dans une activité semi-assise sans manutention lourde, le patient pourra certainement retrouver une pleine capacité de travail. Il a, semble-t-il, reçu une formation de géomètre et pourrait donc être facilement reconverti dans une profession du domaine du dessin technique, d'autant plus que ces professions ont tendance à s'informatiser de plus en plus. "

Il dott. __________ si limita, dal canto suo, a parlare di attività semi seduta senza sollevamento di pesi pesanti.

Anche questo medico non si è addentrato nella questione di verificare se vi siano degli impedimenti nell'esercizio dell'attività di disegnatore tecnico.

19.2

RI 1 ha conseguito il diploma di geometra in__________ nel lontano 1991 (doc B).

Da allora egli non ha mai svolto questa attività, né ha mai assolto l'esame di stato che lo abilita all'esercizio di questa professione.

Vi è poi da considerare che gli strumenti e le modalità di lavoro sono radicalmente mutati in questi 15 anni.

L'introduzione dell'informatica ha infatti rivoluzionato le dinamiche lavorative del geometra e del disegnatore tecnico.

Questi strumenti erano del tutto assenti 15 anni fa. Per cui RI 1 non é comunque in grado di utilizzarli senza un'adeguata riformazione professionale, che però non può venire concessa dall'AI, in quanto l'assicurato, al momento dell'infortunio, non aveva ancora pagato i contributi per almeno un anno intero (art. 36 cpv 1 LAI).

Inoltre, il danno alla salute gli impedisce di svolgere a tempo pieno e senza alcuna restrizione questa professione.

RI 1 non può infatti esercitare attività sul terreno (per esempio eseguire rilievi o seguire l'avanzamento dei lavori) e anche quella in ufficio é pregiudicata dal danno alla spalla. L'uso dei computer è infatti pregiudicato da una assenza di mobilità della spalla sinistra, da una diminuzione della forza globale degli arti superiori e dalla perdita della sensibilità e dell'agilità dei movimenti fini (perizia __________, pag. 10). Anche la spalla destra presenta una mobilità ridotta (perizia __________, pag. 14).

Né __________ né __________ hanno valutato gli impedimenti che l'assicurato incontrerebbe nell'esercizio dell'attività di geometra / disegnatore tecnico.

I due medici hanno genericamente parlato di riconversione in questa professione, senza approfondire l'aspetto funzionale.

In conclusione, RI 1 contesta recisamente di poter esercitare questa professione; in primo luogo perché non ha le conoscenze tecniche dopo 15 anni di attività in un altro settore, in secondo luogo perché l'esercizio di questa attività sarebbe largamente pregiudicato dal danno alla salute agli arti inferiori e superiori.

A tal fine il ricorrente postula una perizia giudiziaria volta ad accertare questi aspetti.

Si richiamano inoltre dalla __________ e dalla CO 1 i relativi incarti.

20.

20.1 Reddito senza invalidità

La CO 1 ha rilevato che il salario dichiarato al momento dell'infortunio era di Fr. 4'015.-- mensili, senza tener conto dei rincari intervenuti nel frattempo.

Sulla scorta di queste riflessioni, l'Ente assicuratore ha perciò fissato in Fr. 4'200.-- il reddito mensile quale fisioterapista.

Secondo la giurisprudenza del TFA per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale rendita (DTF 128 V 174 ss; Omlin, Die Invalidität in der Unfallversicherung, pag. 179).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, ad esaminare se, nel periodo successivo all'inizio di tale diritto, non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento.

In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio, inizialmente stabilito in ambito LAINF, è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1., 1600/01; STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., 1670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24).

Orbene, il salario mensile base a tempo pieno che l'assicurato percepiva al momento della nascita del diritto alla rendita (1. gennaio 2004) ammonta a Fr. 5'962,55 per 13 mensilità e non a Fr. 4'200.--!

Si allega a tal proposito il conteggio paga del mese di marzo 2004 (doc. C).

20.2 Reddito da invalido

Il ricorrente contesta di poter svolgere l'attività di geometra / disegnatore tecnico.

Per cui, sarebbe di per sé inutile approfondire questo capitolo.

Tuttavia, nel caso in cui, per denegatissima ipotesi, codesto Tribunale ritenesse quest'attività confacente allo stato di salute dell'assicurato, allora è opportuno evidenziare quanto segue.

L'Ente assicuratore ha stabilito il reddito da invalido utilizzando i dati statistici e più in particolare la Tabella TA7.

A mente della convenuta, il salario mensile oscillerebbe da Fr. 4'875.-- a Fr. 5'850.-.

Tuttavia, nel Cantone Ticino il TCA applica la Tabella TA13 e non la TA7 (sull'intera questione vedasi, a titolo esemplificativo, STCA 24 novembre 2004 in re G.A. 35.2004.40).

Inoltre, la CO 1 non ha operato alcuna riduzione percentuale del salario statistico, al fine di tenere conto dei vari elementi suscettibili di influire sul reddito del lavoro (sull'intera questione vedasi: Cattaneo; Novità e tendenze legislative e giurisprudenza nel campo delle assicurazioni sociali in RDAT 2001-II pag. 602 e seguenti).

Nel caso di specie, alla luce delle limitazioni funzionali e delle altre circostanze personali, si chiede una riduzione del reddito da invalido nella misura massima del 25%."

                                         (I)

                               1.5.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII)

                               1.6.   In replica (IX + allegato), rispettivamente, in duplica (XIII), RI 1 e la CO 1 si sono riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni.

                               1.7.   In data 28 agosto 2006, il ricorrente ha prodotto il referto relativo a un esame di RMN delle spalle eseguito il 18 agosto 2006 (cfr. XVII + allegato).

                               1.8.   Nel corso del mese di settembre 2006, il TCA ha interpellato l’Associazione __________ – Associazione __________ (XVIII).

                                         La risposta del Presidente è datata 26 settembre 2006 (XIX).

                                         Le parti hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni in proposito (XXII e XXIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a negare il diritto alla rendita di invalidità oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che per chiarire la questione riguardante l’esigibilità lavorativa, la CO 1 ha fatto capo alle valutazioni espresse dai suoi medici di fiducia, i dottori __________ e __________, entrambi specialisti FMH in chirurgia ortopedica (il secondo anche in chirurgia della mano).

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 14 maggio 2003, posto che le sequele infortunistiche impedivano all’assicurato di esercitare la sua abituale professione di fisioterapista in misura maggiore al 50%, il dott. __________ si è così espresso a proposito delle opportunità di valorizzare la sua residua capacità lavorativa:

"  Compte tenu de la stabilisation des troubles et de l'âge de seulement 31 ans, il est venu le moment d'évaluer l'opportunité d'accorder une rente d'invalidité ou d'octroyer des mesures de réintégration professionnelle. Ayant reçu une formation de géomètre et de physiothérapeute, l'assuré devrait être en mesure d'acquérir les connaissances nécessaires pour se recycler dans une activité adaptée à son état de santé et en mesure de lui consentir un revenu proche de celui auquel il pourrait prétendre comme physiothérapeute. La formation pourrait être orientée dans le domaine des professions libérales ou dans le secteur technique comme l'informatique. Normalement, c'est l'Al qui s'occupe de ce problème. Mais, d'après ce qui j'ai pu comprendre, la demande de prestations de Mr. RI 1 a déjà été refusée à deux reprises car l'accident est survenu alors qu'il n'avait pas encore travaillé en Suisse pendant une année complète. Le problème devra donc être resolu par d'autres voies, probablement par l'entremise de la CO 1 qui s'occupe des prestations de longue durée."

                                         (doc. 123)

                                         L’amministrazione ha consultato il dott. __________ nel corso del mese di novembre 2003, poiché preoccupata in merito alla, citiamo: “… mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de Monsieur RI 1, ceci en tenant compte de son âge (31 ans), des formations qu’il a déjà suivies et de son niveau d’études qui devraient lui permettre une réinsertion aisée vers des professions adaptées à son état de santé.”.

                                         Lo specialista appena citato è pertanto stato invitato a procedere a una lettura critica del referto peritale del dott. __________ (doc. 6/124).

                                         Il rapporto del dott. __________ è datato 11 febbraio 2004 ed è stato elaborato sulla base della documentazione a sua disposizione, quindi senza visitare personalmente l’assicurato.

                                         Queste le considerazioni espresse dal sanitario consultato dalla CO 1 a proposito dell’esigibilità lavorativa:

"  La question la plus importante reste naturellement l'évaluation de l'exigibilité professionnelle résiduelle du patient.

Les troubles dégénératifs post-traumatiques séquellaires du coude et du genou gauches représentent un handicap réel pour tous les efforts de manutention bimanuelle, notamment répétitifs, qui caractérisent généralement un travail de physiothérapeute. Cette "perte de rendement" dans son travail actuel de physiothérapeute est naturellement difficile à chiffrer sans une visite sur son lieu de travail. Une incapacité de travail permanente de 50% comme physiothérapeute me semble être un grand maximum.

En adaptant quelque peu son poste de travail de façon à réduire les efforts de manutention du MSG, on pourrait probablment diminuer significativement cette incapacité de travail résiduelle à environ 25%, mais cela reste très difficile à chiffrer. Je pense en particulier à la physiothérapie des extrémités (doigts, mains, pieds) plutôt que des grosses articulations ou du rachis. Cela demande moins d'effort des MS et peut aussi être fait en position assise. Dans le même ordre d'idée, il est probable que ce patient puisse même travailler à 100% comme physiothérapeute ou ergothérapeute dans un centre spécialisé de chirurgie de la main.

Avec une reconversion professionnelle dans une activité semi-assise sans manutention lourde, le patient pourra certainement retrouver une pleine capacité de travail. Il a, semble-t-il, reçu une formation de géomètre et pourrait donc être facilement reconverti dans une profession du domaine du dessin technique, d'autant plus que ces professions ont tendance à s'informatiser de plus en plus.

La ténacité avec laquelle le patient semble s'entretenir physiquement témoigne aussi des ressources psychologiques disponibles que l'on pourrait engager dans une telle reconversion professionnelle. A l'âge de 31 ans, il serait navrant de considérer l'octroi d'une rente AI, même partielle! Ce patient me semble être un excellent candidat pour une réinsertion professionnelle sans difficulté." (doc. 125)

                                         Quindi, con decisione formale del 2 giugno 2005, confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 3/40), l’amministrazione ha sostenuto che, nonostante i postumi infortunistici, RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l’attività di ergoterapista, rispettivamente, di fisioterapista, quest’ultima limitata però alla fisioterapia delle estremità (dita, mani e piedi).

                                         D’altro canto, visto che l’assicurato nel passato ha appreso il mestiere di geometra, la CO 1 ha giudicato esigibile una sua riconversione in una professione nell’ambito del disegno tecnico.

                                         Per quanto concerne l’aspetto economico, l’assicuratore convenuto ha fatto valere che l’insorgente potrebbe conseguire un reddito pari almeno a quello che avrebbe realizzato senza il danno alla salute (doc. 3/37).

                                         Con la propria impugnativa, l’insorgente contesta di poter esercitare la professione di geometra/disegnatore tecnico, sia perché gli fanno difetto le conoscenze tecniche, sia perché essa non è compatibile con il danno alla salute di cui è portatore     (cfr. I).

                               2.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato l’Associazione __________ – Associazione __________, allo scopo di sapere se, tenuto conto del mercato del lavoro in Ticino, “… è realistico ritenere che un fisioterapista, nell’ambito di uno studio privato oppure di un istituto di cura, possa occuparsi unicamente delle estremità (dita, mani e piedi) oppure no” e, d’altro canto, “… se un fisioterapista diplomato può accedere direttamente all’esercizio della professione di ergoterapista oppure se per quest’ultima attività è prevista una formazione distinta.” (XVIII).

                                         Queste le risposte che il Presidente del Comitato direttivo, __________, ha fornito al Tribunale in data 26 settembre 2006:

"  Innanzitutto la formazione di fisioterapista contempla la prevenzione, la cura e la riabilitazione di svariate patologie che fanno parte di vari campi specialistici della medicina ortopedica, reumatologica, pediatrica, cardiologica, ecc.

Se è quindi vero che il fisioterapista ha le capacità e le potenzialità per occuparsi delle estremità, è anche vero che il mercato e la situazione in ambito politico-sanitario in Ticino e in Svizzera, non permettono al fisioterapista di occuparsi unicamente delle estremità, in quanto non sussistono ed esistono strutture specializzate solo in quest'ambito (a parte una sola eccezione in Svizzera Romanda e Tedesca).

La formazione di fisioterapista, inglobata a partire da quest'anno all'interno delle Scuole Universitarie Professionali, presenta alcuni moduli in comune con la formazione in ergoterapia ma i due curricoli sono ben distinti e permettono l'ottenimento di un Bachelor completamente indipendente l'uno dall'altro. Se un fisioterapista volesse diventare ergoterapista, sarebbe costretto a intraprendere la totalità della formazione in ergoterapia."

                                         (XIX)

                                         Visto lo scritto del Presidente __________, il cui contenuto è peraltro rimasto incontestato (cfr. XXIII), si deve ritenere che le ipotesi occupazionali formulate dal dott. __________ (doc. 6/125), e riprese dall’assicuratore LAINF convenuto, non appaiono realistiche, vuoi perché il mercato del lavoro ticinese non conosce la figura del fisioterapista che si occupa esclusivamente delle estremità del corpo, vuoi perché a RI 1 manca la formazione necessaria per potere esercitare la professione di ergoterapista.

                                         In questo contesto, è utile ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il concetto di invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b e 1989 p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67 consid. 5c).

                                         La CO 1, supportata dal dott. __________ (il dott. __________, da parte sua, aveva parlato di una riformazione in una professione liberale o nel settore informatico, cfr. doc. 6/123), sostiene che l’assicurato potrebbe esercitare senza problemi un’attività nel campo del disegno tecnico oppure in quello dell’informatica.

                                         Chiamata a pronunciarsi in proposito, questa Corte constata che RI 1 ha conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto tecnico di Como nel lontano luglio 1991 (doc. B).

                                         D’altra parte, dagli atti all’inserto risulta pure che egli non ha mai esercitato la professione di geometra, poiché, ottenuto il diploma, ha immediatamente iniziato a frequentare la scuola per fisioterapisti, diplomandosi nel 1995. Dal 1997 in poi l’assicurato ha sempre svolto l’attività di fisioterapista (cfr. doc. 6/123, p. 5).

                                         Il TCA, grazie alle informazioni contenute nel sito internet dedicato all’orientamento scolastico e professionale (www.orientamento.ch), ha appurato che già solo a livello formativo, per il conseguimento dell'attestato federale di capacità quale disegnatore edile, quale disegnatore del genio civile, rispettivamente, quale geomatico (in precedenza, disegnatore catastale), l’accento è posto proprio sull’attività pratica presso un datore di lavoro.

                                         Nella concreta evenienza, in considerazione del lungo tempo trascorso dal conseguimento del diploma di geometra (ottenuto per di più all’estero) e, soprattutto, del fatto che il ricorrente ha nel frattempo svolto tutt’altra professione (ciò che gli ha di fatto impedito di stare al passo con i cambiamenti intervenuti nella professione di geometra negli ultimi 14 anni), questo Tribunale ritiene assai poco plausibile che egli possa avere accesso diretto all’esercizio di un’attività nel campo del disegno tecnico, senza preliminarmente seguire un’adeguata riformazione professionale.

                                         Un discorso analogo deve certamente valere anche per la (pretesa) possibilità di esercitare una professione nel campo dell’informatica, visto che l’assicurato non possiede al riguardo alcuna specifica formazione.

                                         Ora, è incontestato che RI 1 non ha diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità, quindi neppure a provvedimenti d'integrazione (cfr. la relativa documentazione presente nell’incarto prodotto dalla CO 1) e, d’altra parte, che la LAINF non prevede l'erogazione di simili misure (cfr. il titolo terzo relativo alle prestazioni; U. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes "Eingliederung vor Rente”, in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, San Gallo 2000, p. 19; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 199).

                                         Secondo l’assicuratore convenuto, nel caso di specie deve valere il principio secondo cui l’assicurato deve fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per attenuare le ripercussioni dell’infortunio subito e, soprattutto, che per valutare l’invalidità non si può tenere conto delle perdite di guadagno cagionate da fattori quali la formazione insufficiente, conoscenze linguistiche manchevoli, età, ecc. (cfr., ad esempio, XXIII).

                                         In proposito, il TCA osserva che, in base alla giurisprudenza federale, i fattori a cui ha fatto accenno la CO 1 non vanno considerati solo nella misura in cui impediscono all’assicurato di trovare concretamente un’occupazione (cfr. DTF 107 V 21 consid. 2c, giurisprudenza confermata dal TFA con una recente sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         Contrariamente a quanto pare credere l’amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, op. cit., p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p. 255s.).

                                         Del resto, per un caso analogo, vedi STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01 + 330/01:

"  Per quanto concerne poi il reddito da invalido l'assicuratore infortuni sostiene che si deve tener conto del fatto che l'assicurata potrebbe, dopo un'adeguata riformazione, fare la segretaria e percepire un guadagno da invalido addirittura superiore a quello da valido.

(…).

4.4 In concreto l'esame degli atti permette di affermare che la tesi della S. è priva di fondamento. In effetti non è contestato neppure dall'assicuratore infortuni che P._________, all'epoca decisiva della decisione in lite, non aveva diritto a provvedimenti reintegrativi a carico dell'AI, in quanto non assicurata ai sensi dell'art. 6 LAI (nel tenore vigente sino al 31 dicembre 2000 e applicabile in concreto). Con provvedimento cresciuto in giudicato del 18 dicembre 1996 l'AI aveva infatti statuito in tal senso.

In simili circostanze non è ammissibile computare, ai fini del calcolo dell'invalidità dell'insorgente, un reddito ipotetico da invalido che essa, all'epoca determinante, non avrebbe mai potuto conseguire, non potendosi avvalere dei provvedimenti integrativi necessari a formarsi adeguatamente.”

                                         (il corsivo è del redattore)

                                         In esito alle considerazioni che precedono, occorre concludere che per valutare il diritto alla rendita di invalidità di RI 1, non ci si può riferire alle attività ritenute, in modo errato, ragionevolmente esigibili dall’assicuratore LAINF convenuto.

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, la documentazione medica agli atti, dalla quale non emerge con sufficiente chiarezza quali sono gli impedimenti funzionali legati al danno alla salute di eziologia infortunistica e, quindi, quali caratteristiche debbano presentare le attività professionali che entrano ragionevolmente in considerazione per RI 1 (tenuto conto in proposito anche dei principi esposti al considerando 2.6. di questa pronunzia), non consente a questo Tribunale di decidere, con la necessaria cognizione di causa, circa il diritto alla rendita di invalidità.

                                         Ci si trova insomma di fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

                                         La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’amministrazione, affinché disponga ulteriori accertamenti specialistici e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci di nuovo in merito al diritto dell’insorgente a una rendita di invalidità.

                                         In questo contesto, la CO 1 dovrà segnatamente stabilire se RI 1, lavorando a tempo parziale alle dipendenze della Casa anziani __________ di __________, sfrutta al massimo la sua capacità di lavoro residua oppure se quest’ultima potrebbe essere maggiormente valorizzata esercitando un’eventuale attività sostitutiva idonea (su questo aspetto, cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270 consid. 4a e la STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01, consid. 2b).

                                         A questo proposito, si ricorda che, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, il TFA ha stabilito che il reddito da invalido va determinato in applicazione dei valori statistici nazionali (di principio, tabella TA1, in casi eccezionali, tabella TA7; per un caso di applicazione di quest’ultima tabella, cfr. la STFA del 16 ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03, consid. 6.2), a scapito di quelli regionali (cfr. la recente sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03).

                                         Sta poi all’amministrazione valutare se, e eventualmente in quale misura, il reddito statistico da invalido debba essere decurtato per tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 10 novembre 2005 è             annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per                  nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.7..

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.11.2006 35.2006.9 — Swissrulings