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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2007 35.2006.75

15. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,964 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Infortunio ai polsi. STCA 2004: estinzione diritto prestazioni corta durata. STCA 2006: annullata decisione di negare rendita invalidità e rinvio atti per nuovi accertamenti. Istanza revisione STCA 2004. Istanza prematura prima di conoscere esiti di complemento istruttorio ordinato con STCA 2006.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.75   mm/td

Lugano 15 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull’istanza del 3 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1   chiedente la revisione della sentenza emessa il 13 dicembre 2004 da questo Tribunale (inc. n. 35.2004.77) nella causa da lui promossa con il ricorso del 29 agosto 2004  

contro    

la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 emanata da  

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza del 13 dicembre 2004, questa Corte ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 mediante la quale l’CO 1 aveva posto termine alla cura medica e all’indennità giornaliera a decorrere dal 9 febbraio 2004.

                                         In quella sede, il TCA ha stabilito che le condizioni di salute dell’assicurato si erano nel frattempo stabilizzate, nel senso che ulteriori provvedimenti terapeutici non avrebbero più consentito di ottenere un notevole miglioramento, di modo che, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alle prestazioni di corta durata si era estinto.

                                         La sentenza appena citata è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.2.   In data 10 marzo 2005 l’Istituto assicuratore ha emanato una decisione formale, poi confermata in sede di opposizione (doc. 177), mediante la quale ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 20% e, d’altra parte, gli ha negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 176).

                                         Statuendo sull’impugnativa inoltrata da RI 1 il 3 agosto 2005, questo Tribunale, con sentenza del 19 ottobre 2006, preso atto delle risultanze della perizia giudiziaria allestita dalla Prof. dott. __________, ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato la causa all’amministrazione affinché procedesse a un complemento d’istruttoria con lo scopo, citiamo: “… di chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità lavorativa, in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a cui ha eventualmente diritto quest’ultimo, e meglio il diritto o meno a una rendita di invalidità, l’eventuale entità e, se del caso, l’adeguamento alle mutate circostanze (art. 17 LPGA).” (doc. 183, p. 23).

                                         In quell'occasione, il TCA ha inoltre precisato quanto segue:

"  Se dovesse emergere che lo stato dei polsi del ricorrente non si era stabilizzato antecedentemente al giugno 2004, va ricordato che con sentenza del 13 dicembre 2004 il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 con cui l’CO 1 ha ritenuto che le condizioni di salute dell’assicurato si erano stabilizzate a far tempo dal 9 febbraio 2004. La sentenza di questa Corte è passata in giudicato incontestata.

Si tratta dunque di un aspetto che risulta accertato mediante una sentenza giudiziaria definitiva e che pertanto potrebbe, se del caso, essere rimesso in discussione soltanto attraverso la via della domanda di revisione al TCA, rispettando le condizioni previste dagli art. 61 lett. i LPGA e 14 segg. LPTCA."

                                         (doc. 183, p. 23s.)

                               1.3.   Con istanza del 3 novembre 2006, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la revisione della sentenza del 13 dicembre 2004 di questo Tribunale, argomentando quanto segue:

"  II 15 settembre 2006 il perito ha presentato il proprio referto (doc. 2).

Il perito ha accertato che, a causa delle conseguenze dell'incidente subito, RI 1 non può certamente riprendere la sua attività lavorativa di steward nei treni. Il perito ha integralmente smentito le conclusioni del medico __________ CO 1 Dr. med. __________, che aveva ritenuto RI 1 abile al lavoro al 100 %.

Il perito ha chiarito che per RI 1 un'attività lavorativa pesante non è né possibile, né ragionevole. Sulla capacità di lavoro residua di RI 1 il perito non si è espresso. La Prof. Dr. __________ ritiene che siano necessari ulteriori esami medici.

Alla domanda no. 6 dell'CO 1 se vi fosse stato un peggioramento delle affezioni riconducibile all'incidente a far tempo dal 15 giugno 2004 (data della prima decisione su opposizione CO 1) e a far tempo dal 3 maggio 2005 (seconda decisione su opposizione CO 1), il perito ha scritto che per rispondere sarebbero necessari ulteriori accertamenti medici (doc. 2 alla pag. 5, in fondo).

4.2

Queste conclusioni stravolgono i fatti alla base della decisione del 13 dicembre 2004 di codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni. RI 1 non può essere considerato abile al lavoro al 100 %. Non è chiaro se la situazione dei suoi polsi sia stabilizzata.

Questi elementi costituiscono fatti nuovi ai sensi dell'art. 61 lett. i LPGA e art 14 lett. a LPTCA.

Da qui la necessità della presente istanza di revisione.

5.

L'art 15 LPTCA prevede che la domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova debba essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove.

Nel caso concreto le circostanze nuove sono costituite dal referto peritale del 15 settembre 2006 del perito, Prof. Dr. __________, __________, che si produce quale doc. 2.

Il termine di 90 giorni previsto per l'inoltro della domanda di revisione è senz'altro rispettato.

6.

Con decisione 19 ottobre 2006 codesto Tribunale ha accolto il ricorso di RI 1. Ha annullato la decisione su opposizione del 3 maggio 2005.

Codesto Tribunale ha ritenuto debba essere l'CO 1 a chiedere, possibilmente alla Prof. Dr. __________, di eseguire gli ulteriori accertamenti necessari per chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità lavorativa, in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a cui ha eventualmente diritto questo ultimo, e meglio il diritto o meno a una rendita di invalidità, l'eventuale entità e, se del caso, l'adeguamento alle mutate circostanze.

Le nuove risposte del perito a queste domande costituiranno verosimilmente altri nuovi fatti.

RI 1 trasmetterà a codesto Tribunale le nuove risposte del perito non appena le avrà ottenute."

(I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che la domanda di revisione venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   In data 4 dicembre 2006, l’istante ha in particolare chiesto la sospensione della procedura sub judice, facendo valere quanto segue:

"  1.   L'istanza di revisione del 23 novembre 2006 si è resa necessaria

alla luce della perizia del 15 settembre 2006 della Prof. Dr. __________ e della decisione del 19 ottobre 2006 di codesto Tribunale (inc. 35.2005.58).

2.   La perizia della Prof. Dr. __________ ha riconosciuto che è escluso che RI 1 possa riprendere la sua attività lavorativa di steward sui treni. Ha escluso che si possa ritenere RI 1 abile al lavoro nella misura del 100 %.

Per quanto riguarda lo stato dei polsi, il perito ha accertato che vi è stato un peggioramento soggettivo e che la questione necessita un accertamento medico (cfr. perizia, risposta alla domanda 6).

      Donde la necessità di eseguire la prova peritale.

3.   Pertanto, da una parte rimane aperto il problema del grado di abilità al lavoro di RI 1 e del suo diritto ad una eventuale rendita di invalidità, oggetto della procedura inc. 35.2005.58. Dall'altro è stato riaperto il problema a sapere quando e se lo stato dei polsi di RI 1 si fosse stabilizzato. Di conseguenza si è riaperta la questione relativa al versamento delle indennità giornaliere (inc. 35.2004.77).

4.   Nella sua risposta la legale dell'CO 1 riferisce tranquillamente che l'CO 1 ha unilateralmente sospeso l'esecuzione della decisione 19/20 ottobre 2006 di codesto Tribunale.

      Ciò non ha spiegazioni e non è accettabile.

5.   Con la sua decisione 19/20 ottobre 2006, codesto Tribunale Cantonale delle assicurazioni ha rinviato l'incarto all'CO 1 affinché ordinasse immediatamente nuove indagini mediche ai sensi della perizia giudiziaria. La parola immediatamente non lascia spazio a molte interpretazioni.

      L'CO 1 non vuole dare seguito a tale dispositivo.

6.   In realtà dalla perizia emerge una chiara indicazione sullo stato di RI 1. Tale indicazione ha portato codesto Tribunale ad accogliere il ricorso di RI 1. Emerge inoltre la necessità di indagini mediche per accertare lo stato dei polsi di RI 1.

  7.   Pertanto si giustifica la richiesta di sospendere la procedura di

revisione del 3 novembre 2006 ed il termine di dieci giorni per notificare nuove prove, fino a quando non sia stata effettuata dall'CO 1 la perizia ordinata da codesto Tribunale nella sua decisione 19/20 ottobre 2006." (V)

                                         L’assicuratore LAINF convenuto, da parte sua, ha formulato le seguenti considerazioni:

"  L’CO 1 chiede che il Tribunale abbia a esprimersi in merito alla domanda di sospensione della procedura formulata il 4.12.2006 dal ricorrente per il tramite dell’avv. __________. In questa sede l’Istituto si limita a ribadire che il ricorrente non era e non è legittimato a fare capo ai rimedi straordinari di diritto in assenza degli elementi necessari.

Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di sospensione della procedura dovesse venire accolta, l’CO 1, per il tramite __________ di __________, procederà immediatamente a disporre il complemento peritale prospettato presso la Prof. __________. Nella negativa l’CO 1 – alfine di evitare delle problematiche che nulla saprebbero apportare al fondo della vertenza – sarebbe grata al Tribunale se egli volesse esprimersi in merito al fatto di sapere se l’Istituto è o meno legittimato a sospendere l’esecuzione della sentenza 19.10.2006 nell’attesa che il Giudice abbia ad esprimersi sull’istanza di revisione 3.11.2006.

L’CO 1 resta in attesa dell’incarto nel caso il Tribunale fosse del parere che la sentenza 19.10.2006 debba essere immediatamente eseguita in quanto appare indispensabile trasmettere al perito gli atti.”

                                         (VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

                                         Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

                               2.3.   Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

                                         Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.

                                         Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                         Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli. Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1).

                               2.4.   Con la sentenza di cui é ora chiesta la revisione, questa Corte ha tutelato la decisione presa dall’Istituto assicuratore di porre termine al diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 9 febbraio 2004.

                                         In effetti, il TCA ha accertato che, alla luce della documentazione medica che allora figurava all’incarto, in particolare delle certificazioni dei medici di fiducia dell’CO 1 (cfr. doc. 131 e 161), le condizioni di salute dell’assicurato potevano essere considerate stabilizzate, nella misura in cui da ulteriori provvedimenti terapeutici - da lui peraltro rifiutati - non vi erano più da attendersi notevoli miglioramenti, donde l’estinzione, in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, del diritto alle prestazioni di corta durata.

                                         Questo Tribunale ha inoltre lasciato aperta la questione concernente la capacità lavorativa di RI 1, nella misura in cui il diritto all’indennità giornaliera era cessato già in ragione della stabilizzazione del suo stato di salute (doc. 175).

                                         Nell’ambito della procedura che ha avuto inizio con il ricorso del 3 agosto 2005 (allegato al doc. 183) e sfociata nella sentenza del 19 ottobre 2006 (doc. 183), il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento alla Prof. dott. __________, Primario della Clinica di chirurgia della mano dell’Ospedale cantonale di __________.

                                         Per quanto qui di interesse, rispondendo ai quesiti proposti dalle parti, l’esperta giudiziaria ha sostenuto che la fattispecie deve essere approfondita mediante un esame sonografico del nervo mediano bilateralmente, in ogni caso a livello del tunnel carpale e dell’avambraccio, e, eventualmente, mediante l’esecuzione di una RMN (cfr. perizia giudiziaria, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta).

                                         Pertanto, la dott.ssa __________ si è dichiarata impossibilitata, senza conoscere l’esito degli accertamenti proposti, a rispondere, in particolare, alla questione relativa alla possibilità di migliorare lo stato dei polsi mediante delle ulteriori misure terapeutiche, rispettivamente, a quella riguardante l’esigibilità lavorativa (cfr. perizia giudiziaria, risposta ai quesiti n. 4 e 5 di parte convenuta, nonché n. 5 e 6 di parte ricorrente).

                                         Con la sua domanda di revisione, RI 1 ha fatto valere che la perizia elaborata dalla Prof. dott. __________ avrebbe, citiamo: “stravolto i fatti alla base della decisione del 13 dicembre 2004 di codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni.”, poiché, da una parte, egli non può essere considerato abile al lavoro al 100% e, dall’altra, non è chiaro se la situazione dei suoi polsi si sia stabilizzata (I, p. 3).

                               2.5.   Conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3., per il TCA si tratta di esaminare se la relazione peritale della dott.ssa __________ contenga delle nuove circostanze di fatto che fanno apparire come oggettivamente errate oppure incomplete le basi su cui si fonda il suo giudizio del 13 dicembre 2004.

                                         Secondo questa Corte, la domanda di revisione presentata dall’assicurato deve essere ritenuta prematura.

                                         In effetti, la perizia elaborata dalla Prof. __________, che nelle intenzioni di RI 1 dovrebbe costituire il nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 14 lett. a LPTCA, nella misura in cui fa dipendere la risposta alla questione di sapere se lo stato di salute dell’assicurato è ancora suscettibile di notevoli miglioramenti, dall’esito di ulteriori provvedimenti diagnostici, non ha in realtà consentito di accertare l’esistenza di alcun fatto nuovo, che, qualora conosciuto, avrebbe indotto il TCA a decidere in modo diverso.

                                         Quindi, é soltanto al momento in cui si conosceranno le risultanze del complemento istruttorio ordinato da questa Corte con la sentenza del 19 ottobre 2006, che si potrà stabilire se sono dati i presupposti per procedere a una revisione del giudizio del 13 dicembre 2004 oppure no.

                                         In questo contesto, appare utile ricordare che, in base alla giurisprudenza federale, non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).

                                         In esito a quanto precede, l’istanza di revisione sub judice deve essere respinta.

                                         La questione, sollevata dall’CO 1 in data 12 dicembre 2006, riguardante la legittimazione di quest’ultimo a sospendere, pendente causa, l’esecuzione della sentenza del 19 ottobre 2006, viene pertanto a cadere.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’istanza di revisione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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