Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2007 35.2006.27

5. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,158 Wörter·~31 min·7

Zusammenfassung

Docente di disegno (con pensum del 50%) riporta fratture a sterno e a vertebra toracale. Stato di salute non stabilizzato e, perciò, dichiarata illegale estinzione diritto a prestazioni di corta durata. Assicurato riconosciuto abile al lavoro e dunque privato comunque del diritto all'indennità

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.27   mm/ll

Lugano 5 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2006 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2005 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 aprile 2004, RI 1 - docente di disegno presso il Centro professionale __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, nello scendere dalle scale di casa, è scivolato e ha riportato, segnatamente, la frattura dello sterno e della 6. vertebra toracale.

                                         La CO 1 ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         È utile segnalare che, già antecedentemente al sinistro in questione (per la precisione, a decorrere dal 1° aprile 2003), egli beneficiava di una mezza rendita AI assegnatagli per malattia.

                                         A causa di ciò, il suo datore di lavoro aveva ridotto la nomina a un grado di occupazione del 50%.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 16 giugno 2005, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata posto che dalla cura medica non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti delle condizioni di salute dell’assicurato (salvo poi accordare, in via eccezionale, un controllo radiologico, un ciclo di terapia d’onde d’urto e un trattamento con Sufrol) e ha assegnato a quest’ultimo un’indennità per menomazione all’integrità del 15%.

                                         A RI 1 è invece stato negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. Z 42).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. Z 46), la CO 1, in data 21 dicembre 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. Z 48).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 22 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli prestazioni di cura medica anche dopo il 1° luglio 2005, indennità giornaliere o una rendita di invalidità corrispondenti a una totale inabilità lavorativa (rapportata al 50% non coperto dall’AI), nonché un’IMI del 50%, argomentando in particolare che:

"  Giusta l'art. 19 e rel. LAINF "il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano esclusi eventuali provvedimenti di integrazione AI.

Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita".

Da ciò si deduce che fino a quando la situazione di salute dell'assicurato non possa considerarsi sufficientemente stabilizzata, e meglio sino all'esperimento e alla constatazione dell'esito di tutte le misure terapeutiche oggettivamente richieste e applicabili al caso di specie, sussiste di principio il diritto dell'assicurato a vedersi riconoscere la copertura delle misure sanitarie, rispettivamente dell'indennità giornaliera a copertura del pregiudizio economico consecutivo all'incapacità di guadagno.

Orbene in casu è evidente come - anche dal mero profilo medico - la situazione dell'assicurato non possa ritenersi stabilizzata, ne possa essere esclusa a priori la necessità di ulteriori interventi sanitari.

Il rapporto 16.2.2006 del Dr. med. __________ evidenzia infatti l'opportunità di procedere ad ulteriori indagini per valutare la concreta possibilità di un intervento di spondilodesi, allo scopo di palliare - almeno in parte - i disturbi accusati dall'assicurato.

Contrariamente al supposto del medico fiduciario, assunto a fondamento della querelata decisione, il diritto alle prestazioni sanitarie non può in specie ritenersi di principio esaurito a questo stadio, né la situazione medica reputarsi stabilizzata, in quanto - anche da un profilo puramente medico-scientifico - la necessità di un'ulteriore valutazione delle possibilità terapeutiche, e di un conseguente intervento di spondilodesi, inteso a stabilizzare, ridurre e in ogni caso scongiurare una progressiva esacerbazione di disturbi vertebrali accusati dall'assicurato, è a tutti gli effetti data.

(…).

11. In funzione dell'incapacità lavorativa direttamente connessa alle conseguenze dell'infortunio in parola (e relativa al grado di validità residua riconosciuta dall'AI), l'insorgente ha diritto di beneficiare delle corrispondenti prestazioni pecuniarie coperte dalla LAINF.

In questo senso, ritenuto quanto rilevato al punto precedente, va considerato in primo luogo il ripristino (con effetto retroattivo) dell'erogazione dell'indennità giornaliera riguardante il periodo in questione, unitamente a quello alla copertura delle spese sanitarie (non potendosi ancora ritenere la situazione di salute stabilizzata).

Se tale soluzione non fosse condivisa dall'assicuratore LAINF convenuto, deve giocoforza essere considerato il diritto dell'assicurato alla percezione di una rendita.

In questo senso va comunque osservato che, giusta l'art. 21 e rel. LAINF, anche dopo l'assegnazione di una rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese vanno altresì accordate se il beneficiario " è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possano impedire un notevole peggioramento".

Ora, è sufficientemente comprovato agli atti che nel caso in parola potrebbe essere consigliato un ulteriore intervento onde ovviare o perlomeno limitare i disturbi alla salute di cui soffre l'assicurato. D'altra parte, i rilievi operati dal medico fiduciario nulla dicono in merito all'opportunità di adeguate terapie per scongiurare un peggioramento della situazione.

In questo senso non possiamo che ribadire il carattere lacunoso e incompleto degli accertamenti operati in ordine alla concreta fattispecie, rispettivamente la fondatezza delle censure già sollevate in sede di opposizione.

Vale in proposito nuovamente ribadire che le annotazioni "... Permangono algie e impedimento funzionale alla elevazione-abduzione dei cingoli omero-scapolari con dolori che interessano o la sede sternale oppure la regione toracale (altezza T5-T7 con fulcro T6) a seconda dei movimenti eseguiti"

"Capacità lavorativa: il paziente quale docente di disegno incontra delle difficoltà ad adempiere in maniera esaustiva all'incarico..." (constatazioni peraltro eviden­ziate anche nel verbale 26.4.2005 dell'ispettore di questa Assicurazione), figurano sotto il capitolo "conclusioni" del rapporto 21.3.2005 del medico fiduciario e non si prestano in alcun modo ad essere interpretate come riferimento alla descrizione di uno stato soggettivo esposto dall'interessato.

Ciò - unitamente a quanto constatato dal Dr. med __________, rispettivamente a quanto potrà essere meglio evidenziato dalla perizia che qui espressamente si richiede - basta a confutare inequivocabilmente la tesi della pretesa insussisten­za di un'incapacità di guadagno connessa alle conseguenze dell'infortunio e a

fondare la richiesta di una conseguente riforma della decisione querelata, mediante l'erogazione all'assicurato delle prestazioni pecuniarie compensative (indennità giornaliera o rendita) conseguenti alla citata inabilità.

(…).

12. Come già rilevato in sede di opposizione, l'insorgente prende atto con soddisfazione del riconoscimento a suo favore, a norma degli art. 24 e 25 LAINF e art. 36 OAINF, del diritto a percepire di un'indennità per menomazione fisica conseguente all'infortunio subito.

Egli ritiene tuttavia di non poter condividere i parametri percentuali proposti a tal fine dall'assicuratore LAINF.

Al riguardo non possono qui che essere richiamate le considerazioni già esposte sopra in merito all'accertamento definitivo dello stato di salute dell'assicurato.

Si devono in proposito integralmente ribadire le censure proposte in ordine all'inadeguatezza di detta valutazione, con riferimento ai parametri previsti dalla Tabella, Allegato 3 dell'OAINF.

A tal fine, l'assicurato chiede espressamente una riconsiderazione dei parametri riconosciutigli, con l'ammissione a suo favore di un grado maggiore di menomazione all'integrità, che - in mancanza di dati più precisi - egli ritiene precauzionalmente di far valere in ragione di un 50%."

(doc. I)

                               1.4.   L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 1° giugno 2006, l’insorgente ha ribadito segnatamente la necessità che questa Corte ordini una perizia medica (doc. IV + allegati).

                                         L’amministrazione ha preso posizione in proposito il 19 giugno 2006 (doc. VIII).

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il Direttore del Centro professionale __________ di __________, il quale è stato invitato a prendere posizione riguardo al contenuto del rapporto ispettivo 26 aprile 2005 della CO 1 (doc. X).

                                         La sua risposta è datata 20 luglio 2006 (doc. XI).

                                         Le osservazioni dell’assicuratore infortuni sono pervenute il 22 agosto 2006 (doc. XIII), mentre l’assicurato è rimasto silente.

                               1.7.   Nel corso del dicembre 2006, l’avv. RA 1 ha comunicato che il 3 gennaio successivo RI 1 sarebbe stato visitato dal Prof. dott. __________, attivo presso la Clinica __________ di __________ (doc. XXIV + allegato).

                               1.8.   In data 29 gennaio (doc. XXV + allegati), 13 febbraio (doc. XXVIII + allegato) e 27 aprile 2007 (doc. XXXI + allegati), il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA dell’ulteriore documentazione, medica e non, in particolare i referti del Prof. __________ relativi alle consultazioni del 3 gennaio e del 6 marzo 2007, nonché il progetto di decisione 1° febbraio 2007 mediante il quale l’UAI ha riconosciuto una rendita intera di invalidità a contare dal 1° luglio 2006.

                                         Il 30 aprile 2007, l’avv. RA 1 ha informato questo Tribunale che il prospettato intervento operatorio era stato fissato per il 7 giugno 2007 (doc. XXXII + allegato).

                                         L’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni il 31 maggio 2007 (doc. XXXIV).

                               1.9.   In data 18 giugno 2007, il TCA ha preso contatto con il Prof. dott. __________ allo scopo di ottenere precisazioni in relazione al noto intervento chirurgico e alla capacità lavorativa dell’insorgente (doc. XXXV).

                                         Il referto allestito dallo specialista appena menzionato è pervenuto il 19 luglio 2007 (doc. XXXVII).

                                         L’assicuratore convenuto si è pronunciato in merito il 14 agosto 2007 (doc. XXXIX), mentre il ricorrente, da parte sua, lo ha fatto in data 17 agosto 2007 (doc. XL + allegati).

                                         Le osservazioni inoltrate dall’assicurato sono ancora state oggetto di una presa di posizione dell’amministrazione (doc. XLIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Questa Corte deve, in primo luogo, esaminare se l’assicuratore LAINF era legittimato a ritenere stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato dal mese di luglio 2005, oppure no.

                                         In effetti, da ciò dipende il passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a quello delle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         In una sentenza U 134/99 dell'8 novembre 2001, consid. 1b, il TFA ha precisato, riferendosi ad autorevole dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274), che se è vero che un provvedimento medico è da ritenere adeguato soltanto qualora possa contribuire a un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza, è altrettanto vero che la sufficiente verosimiglianza è data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo una remota possibilità di realizzazione del miglioramento.

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’amministrazione di dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal mese di luglio 2005, è stata fondata sulle risultanze della visita di controllo eseguita il 2 marzo 2005 dal dott. __________, spec. in chirurgia (cfr. doc. Z 42).

                                         In effetti, dal relativo referto datato 21 marzo 2005 risulta che, dopo avere diagnosticato degli esiti da infortunio del 12 aprile 2004 con ferita lacero-contusa al capo, guarita senza reliquati, frattura al terzo prossimale dello sterno, sfociata in delayed-union e consolidata con antecurvazione, frattura di T6 guarita con angolazione cifotica anteriore di 12°, trauma contusivo nella regione costale a sinistra, nonché lesioni dentarie nel frattempo sanate, il medico fiduciario della CO 1 ha affermato che, citiamo: “… ulteriori provvedimenti terapeutici non consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la definizione del caso.” (doc. ZM 17, p. 4).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 16 febbraio 2006, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         Secondo questo sanitario, l’assicurato presentava delle alterazioni statiche secondarie alla frattura del corpo vertebrale di T6, probabilmente anche di T5, e, tenuto conto della gravità degli impedimenti legati ai dolori, ha raccomandato l’esecuzione di un consulto presso uno specialista in chirurgia vertebrale allo scopo di, citiamo: “… valutare la possibilità di un intervento che corregga il difetto statico (penso a una spondilodesi).” (doc. C).

                                         Sulla scorta di tale valutazione, l’insorgente ha quindi contestato la decisione dell’amministrazione di ritenere ormai esauriti i provvedimenti terapeutici destinati a migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute (doc. I, p. 13: “Orbene in casu è evidente come, anche dal mero profilo medico – la situazione dell’assicurato non possa ritenersi stabilizzata, ne possa essere esclusa a priori la necessità di ulteriori interventi sanitari.”).

                                         Il TCA constata che, pendente causa, l’assicurato ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, Primario di chirurgia vertebrale presso la __________ Klinik di __________.

                                         In occasione della visita del 3 gennaio 2007, lo specialista ha diagnosticato uno stato dopo frattura di D6 con sindrome toracale cronica. D’altro canto, egli ha ritenuto indicato sottoporre il paziente a un nuovo esame TAC, prima di discutere circa l’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. XXV 2).

                                         Dal referto relativo alla consultazione del 6 marzo 2007 si evince che l’esame radiologico appena citato, eseguito nel frattempo, aveva confermato la presenza di una grave cifosi da ricondurre all’evento infortunistico del 12 aprile 2004. Emerge inoltre che il paziente aveva espresso la volontà di sottoporsi a un intervento correttivo, procedere che il Prof. __________ gli aveva del resto prospettato già durante la visita del 3 gennaio 2007 (doc. E 1).

                                         L’intervento operatorio di spondilodesi correttiva ha avuto luogo l’8 giugno 2007 (cfr. rapporto operatorio accluso al doc. XL).

                                         In data 18 giugno 2007 questa Corte ha posto alcuni quesiti al  Prof. dott. __________, il quale ha così risposto il 10 luglio 2007:

"1.  Können Sie bestätigen, dass Herr RI 1 am 7. Juni 2007 einem chirurgischen Eingriff in der __________ Klinik in __________ unterzogen wurde?

Herr RI 1 war vom 07.06.2007 - 21.06.2007 in der __________ Klinik __________ hospitalisiert. Er wurde am 08.06.2007 einer dorsalen Korrekturspondylodese unterzogen.

2. Wenn ja, um was für einen Eingriff handelte es sich?

Es handelte sich um eine Korrektur der vermehrten Wirbelsäulenkrümmung mit Stellungsverbesserung und Versteifung.

3. Wenn ja, können Sie bitte den Zweck des Eingriffs genau angeben?

                                  Durch die vermehrte Vorwärtskrümmung der Wirbelsäule entstanden Beschwerden, die den Patienten während des täglichen Lebens und in seiner Lebensqualität erheblich beeinträchtigten. Der Zweck des Eingriffs bestand in der Verbesserung der Balancierung der Wirbelsäule und damit eine Schmerzverminderung.

4. Können Sie bestätigen, dass der vorgenannte Eingriff zumindest nach dem Kriterium der überwiegenden Wahrscheinlichkeit - zu einer bedeutenden Verbesserung des Gesundheitszustandes des Versicherten führen wird, so dass man sagen kann, dass nicht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer solchen Verbesserung besteht?

    Bei dem durchgeführten Eingiff handelt es sich um einen ausgedehnten, relativ belastenden Eingriff für den Organismus. Eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit wäre demnach eine schlechte Indikation. Wir gehen davon aus, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schmerzen zurückgehen werden, die Stellung des Körpers verbessert wird und damit eine Verbesserung der Lebensqualität eintreten wird.

5. Bestand Ihrer Meinung nach die medizinische Indikation, sich dem besagten Eingriff zu unterziehen, wahrscheinlich bereits bei Abschluss des Falls seitens CO 1 (im Juli 2005) oder nicht?

                                  Wir haben den Patienten erstmals im Januar 2007 beurteilt. Die Stellugsveränderung der Wirbelsäule ist jedoch auf einen Treppensturz mit anschliessender Fraktur des 6. Brustwirbels zurückzuführen. Es ist deshalb anzunehmen, dass die Körperstellung bereits im Juli 2005 dem Zustand im Januar 2007 entsprach. Allerdings liegen mir keine Informationen vor ob zu diesem Zuitpunkt auch schon Beschwerden bestanden haben.

    (…)." (doc. XXXVII)

                               2.4.   Con le proprie osservazioni del 14 agosto 2007, l’amministrazione ha fatto valere che l’intervento in questione non sarebbe stato indicato da un profilo medico, posto che lo stesso è stato eseguito unicamente per esaudire un desiderio dell’assicurato.

                                         D’altro canto, la CO 1 contesta pure l’affermazione secondo cui l’operazione comporterà verosimilmente una riduzione dei dolori, siccome, a oltre un mese di distanza, lo specialista non é stato ancora in grado di attestare che le condizioni di salute sono nel frattempo effettivamente migliorate.

                                         Infine, sempre secondo l’assicuratore convenuto, “il fatto poi di dire che lo stato del 2007 corrisponde a quello del 2005 è una pura affermazione senza alcun suffragio probante; addirittura, il Dr. __________ dice chiaramente di non avere informazioni sull’insorgere dei disturbi, per cui palese è la contraddizione.” (doc. XXXIX).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene infondate le critiche sollevate dall’assicuratore infortuni convenuto nei confronti dell’apprezzamento espresso dal dott. __________.

                                         Non si può infatti sostenere in modo credibile per il Tribunale,  che un professionista del calibro del Prof. __________ si sia prestato a eseguire l’intervento chirurgico del 7 giugno 2007 solo per assecondare un capriccio del suo paziente  (per quanto riguarda il principio dell’economicità delle cure, cfr. l'art. 54 LAINF. Vedi pure, in un altro contesto, l'art. 56 LAMal e la relativa giurisprudenza, ad esempio DTF 133 V 37).

                                         Posto che si è trattato di un intervento di una certa rilevanza (in proposito, basti leggere il rapporto operatorio e visionare le radiografie post-operatorie - allegati al doc. XL), è verosimile che il ricorrente si sia deciso a sottoporvisi, non tanto per soddisfare un suo sfizio (ciò potrebbe essere vero per taluni interventi di chirurgia estetica), ma poiché indicato da un punto di vista medico, nel senso che da esso ci si poteva attendere un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute.

                                         È, del resto, in questo senso che va letta la risposta che il dott. __________ ha fornito al quesito n. 4 (doc. XXXVII): trattandosi appunto di un’operazione estesa e relativamente gravosa per l’organismo, qualora le aspettative di successo fossero state esigue, egli avrebbe rinunciato a intervenire chirurgicamente.

                                         L’amministrazione non può essere seguita nemmeno quando afferma che in realtà l’intervento non sarebbe servito a nulla poiché il Prof. __________, nel rispondere alle domande postegli dal TCA, non è stato in grado di certificarne il successo.

                                         Al riguardo, non può essere dimenticato che, nel caso di specie, decisivo è sapere se al momento in cui il diritto alle prestazioni di corta durata è stato dichiarato estinto (luglio 2005), lo stato di salute di RI 1 era effettivamente stabilizzato. D’altro canto, è noto all'assicurazione contro gli infortuni, che a un’operazione chirurgica quale quella a cui è stato sottoposto l’assicurato, fa seguito la fase riabilitativa (cfr., in proposito, il doc. XL 1). Non deve pertanto stupire se l’operatore, a distanza di poco più di un mese, non è stato ancora in grado di quantificare il miglioramento.

                                         D’altronde, il primo controllo post-operatorio è avvenuto il 14 agosto 2007 (doc. XL 2), posteriormente alla data in cui il dott. __________ ha allestito il rapporto per il TCA.

                                         In esito a quanto precede, occorre considerare accertato che l’operazione chirurgia dell’8 giugno 2007 rispondeva a una precisa indicazione medica e che, secondo tutta verosimiglianza, era suscettibile di migliorare notevolmente lo stato di salute dell’insorgente, nel senso di una riduzione dei dolori lamentati (cfr. doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 3: “Der Zweck des Eingriffs bestand in der Verbesserung der Balancierung der Wirbelsäule und dami teine Schmerzverminderung.“ e n. 4: „Wir gehen davon aus, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schmerzen zurückgehen werden, die Stellung des Körpers verbessert wird und damit eine Verbesserung der Lebensqualität eintreten wird.“).

                                         Siccome non vi è motivo di dubitare che l'indicazione medica a sottoporsi a un intervento di correzione della colonna toracale esistesse, in realtà, già nel mese di luglio 2005 - dal momento che RI 1, già a quell’epoca, presentava una problematica del tutto analoga a quella constatata in seguito (cfr. doc. XXXVII, risposta al quesito n. 5 e il rapporto 16.2.2006 del reumatologo dott. __________, il quale, in presenza di una sindrome dorsospondilogena, aveva già allora prospettato all’assicurato un’operazione di spondilodesi correttiva – doc. C) - il TCA deve concludere che la CO 1 ha proceduto prematuramente alla definizione della pratica.

                                         In altri termini - così come fatto pertinentemente valere in sede ricorsuale -, l'assicuratore LAINF convenuto non era legittimato a considerare stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente (esistendo ancora un significativo margine di miglioramento) e, dunque, neppure a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) per questo motivo.

                               2.5.   Dalle tavole processuali risulta che la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% sino al 30 giugno 2005 (doc. Z 40/1).

                                         Con la decisione formale del 16 giugno 2005, RI 1 è stato riconosciuto abile al lavoro nella sua abituale professione di insegnante, nei limiti della rendita versatagli dall’AI (cfr. doc. Z 42, p. 2) e, in tal modo, gli è stato negato il diritto alla rendita di invalidità.

                                         Ora, premesso che, per i motivi già diffusamente indicati al considerando 2.4., l’amministrazione non era legittimata a definire il diritto alle prestazioni di lunga durata, questo Tribunale deve ancora stabilire se il ricorrente era effettivamente abile al lavoro, nel qual caso egli non avrebbe diritto alle indennità giornaliere per il periodo posteriore al 30 giugno 2005.

                               2.6.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.7.   Risulta dagli atti di causa che, a causa di malattia, RI 1 in passato è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI e che di conseguenza il suo datore di lavoro aveva ridotto la nomina a un grado di occupazione del 50% (pari a 12 ore/settimana; cfr. doc. Z 36 e doc. I, p. 4).

                                         Emerge pure che, a detta dell’insorgente, in ragione dei postumi residuali dell’evento traumatico del 12 aprile 2004, egli incontra difficoltà a chinarsi e, quindi, a controllare i lavori svolti dagli allievi seduti ai banchi, nonché a sollevare le braccia e, pertanto, a scrivere alla lavagna:

"  B) Colloquio con sig. RI 1 – assicurato – docente __________ – il 26.04.2005

Da questo colloquio, verbale con allegati agli atti, si rileva che gli impedimenti causali con le lesioni post-traumatiche sono in sostanza due, ossia:

-   Disegno alla lavagna

    L’assicurato, su precisa domanda, è titubante è non sa indicare   una percentuale. Riteniamo tuttavia che non si tratta di un esercizio     continuo bensì dei veloci schizzi sull’arco della durata     dell’insegnamento.

    Risolvibile come: la scuola (confermato dal direttore nonché dal   docente stesso) dispone di un retroproiettore al quale si può fare capo per queste necessità. Dunque basta utilizzarlo risolvendo così                            la problematica.

-   Controllo lavoro allievi

    L’assicurato si lamenta che, dovendo passare a volte fra i banchi             per controllare il lavoro dei suoi allievi, trova delle difficoltà (dolori)           divendo chinarsi sul foglio di lavoro. Difficile ed evasivo anche in         questo contesto procedere ad una quantificazione.

    Risolvibile come: chiamando l’allievo alla propria cattedra e           controllando così il lavoro svolto. Ciò magari alternandosi con la       visita al banco e di persona. Se per un approccio al foglio di lavoro                                   il doversi chinare apporta dolori (schiena), può recarsi al banco                            degli allievi utilizzando una sedia portatile pieghevole oppure una                            sedia a rotelle, ev. possiamo essere di supporto fornendo a nostro                                   costo un adeguato mezzo ausiliario.

(…).”

                                         (doc. Z 36; cfr. pure il doc. C, p. 2)

                                         La questione della capacità lavorativa è stata oggetto di valutazione da parte del dott. __________, medico fiduciario.

                                         In occasione della visita di controllo del 2 marzo 2005, egli si era al riguardo così espresso:

"  (…).

il paziente quale docente di disegno incontra delle difficoltà ad adempiere in maniera esaustiva all’incarico. Ha pure accennato all’eventualità di un possibile pensionamento anticipato: attualmente ha 63 anni ed il pensionamento entrerebbe in vigore al 65.esimo.

Si ritiene quindi indispensabile una visita ispettorale per derimere questo aspetto valutando l’eventualità di un pre-pensionamento nel corso del corrente anno.”

                                         (doc. ZM 17)

                                         La visita ispettiva ha avuto luogo in data 26 aprile 2005 (doc. Z 36).

                                         Preso atto delle sue risultanze, che sono quelle che sono state poc’anzi riportate, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato in grado di riprendere l’attività di docente in ragione di 12 ore settimanali a far tempo dal 1° luglio 2005 (doc. ZM 18).

                                         Il medico di fiducia dell’amministrazione ha ancora avuto modo di pronunciarsi in merito nel quadro della procedura di opposizione:

"  (…).

A fronte della capacità lavorativa, naturalmente quando esaminai il paziente (come si evince dal rapporto peritale) richiesi una visita ispettorale in quanto il signor RI 1 riferiva che in veste di docente di disegno, dovendo illustrare disegni alla lavagna o comunque su grandi superfici, si trovava impedito nei movimenti di elevazione-abduzione di entrambe i cingoli omero-scapolari e, a seconda dei movimenti, i dolori si irradiavano allo sterno o in sede toracale media. La visita ispettorale, in presenza del paziente e del direttore della scuola, dimostrò ampiamente che queste limitazioni potevano essere ovviate con attitudini diverse per sopperire agli impedimenti funzionali soggettivi. In effetti si poteva risolvere ad esempio il disegno con l'uso delle spalle oltre i 120° si sarebbe potuto utilizzare un retroproiettore a disposizione della scuola mentre per il controllo dell'allievo, l'alunno si sarebbe portato alla cattedra dell'assicurato. Con questi accorgimenti le situazioni avrebbero trovato una soluzione confermata anche dal direttore, e a sua volta docente, della scuola stessa. Per altro v'è da menzionare che, già in epoca antecedenti i fatti, il signor RI 1 era occupato in ragione di dodici ore settimanali e questa misura, con le soluzioni prospettate, avrebbe potuto essere mantenuta. Non ho quindi mai espresso che il paziente fosse tuttora incapace al lavoro in misura completa.

Sempre nel contesto degli impedimenti ed esigibilità e dimostrato che gli impedimenti avrebbero potuto essere ovviati con gli accorgimenti precedentemente menzionati, non si è ritenuto necessario entrare in argomento sull'articolo 28 allegato 4 Oainf che prevede di eseguire la valutazione come se il paziente contasse una età media di 40-42 anni, poiché l'interessato supera l'età di cinquant'anni e secondo il libero mercato del lavoro. Proprio in questa proiezione, con gli accorgimenti menzionati, il paziente è sicuramente in grado di riprendere l'attività d'insegnamento di dodici ore settimanali.

Quanto riportato nel rapporto peritale del 21.3.2005 a pagina 2 è riferito unicamente all'anamnesi e non certamente ad una mia constatazione di inabilità lavorativa che è stata approfondita e valutata dopo la visita ispettorale (forse l'avvocato non è a conoscenza delle conclusioni di tale visita ispettorale).

(…)." (doc. ZM-20)

                                         Con il suo referto del 16 febbraio 2006, il dott. __________, privatamente consultato dall’insorgente, ha preferito astenersi dall’esprimere un parere a proposito della capacità lavorativa (doc. C, p. 2).

                                         In corso di causa, il TCA ha sottoposto al Direttore della __________ di __________ il rapporto ispettivo allestito il 26 aprile 2005 da un funzionario della CO 1 (doc. X).

                                         Questo il tenore della sua risposta del 20 luglio 2006:

"  (…).

Come da lei richiesto, ho preso atto del documento in oggetto e, per quanto mi riguarda direttamente (parte A del rapporto), confermo il contenuto.

Per la parte B, non sono evidentemente in grado di valutare gli effettivi disagi che il signor RI 1 ha nel gestire l’attività in aula.

Se per l’attività alla lavagna è possibile una soluzione con la scelta di altri supporti didattici, non è opportuno che, per il controllo del lavoro degli apprendisti e relative spiegazioni, un docente di disegno professionale sia limitato negli spostamenti in aula.

Oltretutto, risulterebbe penalizzante per l’apprendista dover ogni volta staccare il foglio da disegno dal suo banco per sottoporlo al docente.”

                                         (doc. XI)

                                         Interpellato in merito da questo Tribunale, il Prof. dott. __________ ha sostenuto che un’attività fisicamente non gravosa avrebbe potuto essere svolta per alcune ore la settimana nonostante i dolori e le limitazioni di carico, precisando che disegnare a scopo dimostrativo sul retroproiettore e controllare i lavori degli studenti recandosi al loro banco, non costituiscono delle mansioni gravose:

"  Wäre Herr RI 1 Ihrer Meinung nach und unter alleiniger Berücksichtigung der objektivierbaren Nachwirkungen des Unfalls vom 12. April 2004 in der Lage gewesen, seine Tätigkeit hinsichtlich des theoretischen Unterrichts des Tischlerberufs (12 Stunden/Woche) ab Juli 2005 wieder aufzunehmen oder nicht?

Sind Sie insbesondere der Ansicht, dass der Versicherte in der Lage wäre, Zeichnungen zu Demonstrationszwecken am Overhead-Projektor anzufertigen beziehungsweise die Arbeiten der Schüler an ihren Tischen zu überprüfen? Ich möchte Sie bitten, Ihre Antwort zu begründen.

Die genauen Beschwerden des Patienten im Jahr 2005 sind mir nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Stellungsveränderung bereits damals zu Schmerzen und Belastungseinschränkungen führten. Allerdings müsste eine körperlich nicht belastende Tätigkeit für einige Stunden in der Woche trotzdem durchführbar gewesen sein. Das Anfertigen von Zeichnungen und Kontrollen erscheint mir in diesem Zusammenhang als nicht belastende Arbeit.“

                                         (doc. XXXVII)

                                         Agli atti figurano infine diverse certificazioni del medico curante dell’assicurato, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, attestanti una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. ZM 10, 11 e 12).

                               2.8.   Tutto ben considerato, il TCA ritiene che la decisione dell’amministrazione di considerare RI 1 abile nella sua professione di docente a decorrere dal 1° luglio 2005, meriti conferma.

                                         Innanzitutto, va osservato che il dott. __________ ha di fatto confermato la valutazione della capacità lavorativa a suo tempo espressa dal dott. __________ (cfr. doc. ZM 18).

                                         Al riguardo, questa Corte sottolinea di avere reso edotto il citato specialista circa le mansioni il cui normale svolgimento è oggetto di controversia e, in ogni caso, che non vi è motivo per credere che il Prof. __________ non fosse al corrente, perlomeno nelle grandi linee, del genere di attività che incombe a un docente di disegno.

                                         D’altro canto, non si può negare che quella di insegnante, nella misura in cui di regola non implica il sollevamento e/o il trasporto di pesi, è un’attività lavorativa assai leggera da un profilo dell’impegno fisico, nell’esercizio della quale è possibile alternare a piacimento la posizione seduta a quella eretta.

                                         Da parte sua, il ricorrente fa valere che si trova impedito, in considerazione dell’insorgenza di dolori, ad assumere determinate posture, specificatamente a sollevare le braccia per scrivere alla lavagna e a chinarsi con il tronco per controllare/correggere i disegni degli allievi.

                                         In proposito, il TCA condivide il fatto che tali impedimenti non siano suscettibili di causare un’apprezzabile diminuzione del rendimento lavorativo dell’insorgente, e ciò nella misura in cui ad essi è possibile porre rimedio grazie a dei semplici accorgimenti.

                                         Per quanto riguarda i disegni dimostrativi, RI 1 potrebbe utilizzare, anziché la lavagna, un retroproiettore, peraltro già in dotazione alla __________ (cfr. doc. Z 36 e doc. XI). In tale modo, egli potrebbe lavorare nella posizione seduta e, regolando l’altezza della sedia, pure a livello del tavolo (ciò gli consentirebbe di evitare di elevare le braccia al di sopra dell’orizzontale, rispettivamente, di chinarsi in avanti con il tronco).

                                         Per quanto concerne invece la seconda limitazione evocata dall’insorgente, se, a detta del Direttore della __________, “… risulterebbe penalizzante per l’apprendista dover ogni volta staccare il foglio da disegno dal suo banco per sottoporlo al docente” (doc. XI), nulla impedisce al docente stesso di sedersi al posto dell’allievo per il tempo necessario al controllo/correzione del lavoro.

                                         In sede di osservazioni 17 agosto 2007, l’assicurato fa osservare che le 12 ore settimanali di lezione sono solo una parte del lavoro di un docente, al quale incombe pure di preparare le lezioni e di correggere i lavori degli allievi (doc. XL, p. 3).

                                         Al riguardo, questa Corte rileva che tali attività possono essere svolte presso il domicilio dell’insegnante, il quale è evidentemente libero di adattare i tempi e la posizione di esecuzione alle proprie necessità.

                                         RI 1 evidenzia inoltre il fatto che l’UAI lo ha posto al beneficio di una rendita intera di invalidità, riconoscendolo inabile al lavoro in qualsiasi professione a contare dal 12 aprile 2004. Egli richiama quindi la giurisprudenza federale in materia di coordinamento fra assicurazione per l'invalidità e assicurazione contro gli infortuni (doc. XL, p. 4s.).

                                         In proposito, il TCA si limita a segnalare che, con la DTF 131 V 362 (= RAMI 2006 U 567, p. 61ss.) – sentenza successiva a quella invocata dal ricorrente -, l’Alta Corte ha stabilito che l’assicuratore contro gli infortuni non è legittimato a opporsi a una decisione formale o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell’UAI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale oppure il grado di invalidità, e la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione per l’invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti.

                                         Sempre in questo contesto, va ribadito che, nel caso concreto, per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, ci si trova ancora in regione di prestazioni di corta durata, di modo che è in ogni caso prematuro accennare al coordinamento.

                                         Alla luce di quanto precede, questo Tribunale deve concludere che, a far tempo dal 1° luglio 2005, l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di insegnante, di modo che, a partire da tale data, è pure venuto meno il diritto all’indennità giornaliera.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata, fatta     salva la parte in cui è stata dichiarata ripristinata la piena                 capacità lavorativa dell’assicurato dal 1° luglio 2005 e, di        fatto, è stato posto termine al versamento dell’indennità         giornaliera.

                                         §§    La causa è rinviata all’amministrazione affinché si pronunci nuovamente sul diritto alla cura medica per il periodo                 posteriore al 1° luglio 2005.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’amministrazione verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2006.27 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2007 35.2006.27 — Swissrulings