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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.03.2006 35.2006.15

8. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·681 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Le pretese fatte valere da un assicurato risultano da un contratto d'assicurazione - stabili retto dalla LCA e quindi sono estranee alle assicurazioni sociali. Competente per il contenzioso è allora la giurisdizione civile ordinaria. L'istanza introdotta al TCA è, pertanto, irricevibile.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.15   DC/sc

Lugano 8 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull' "istanza" del 3 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

CO 1  

ritenuto,                          

                                     -   che, con un'istanza del 3 marzo 2006, RI 1 ha fatto valere una serie di pretese in relazione ad una polizza "__________ - assicurazioni stabili" (cfr. Doc. I, e Doc. A1-A3).

                                     -   che, secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

                                     -   che l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

                                     -   che, nella presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un contratto d'assicurazione - stabili - retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. 6.11 CGA - cfr. A2) - quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;

                                     -   che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

                                     -   che competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

                                     -   che, a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

                                     -   che, l'art. 3 della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 prevede che:

"  1Salvo che la legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a.   contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

b.   contro una persona giuridica, al giudice della sua sede;

c.   contro la Confederazione, al giudice nella città di Berna;

d.   contro istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.

2Il domicilio si determina secondo il Codice civile (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile."

                                         mentre l'art. 9 della stessa legge stabilisce che:

"  1Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di prese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.

2Il patto deve essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:

a.   i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telex, facsimile, posta elettronica, ecc.); e

b.   l'accordo orale delle parti, confermato per scritto.

3Il giudice designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito."

                                     -   che, secondo l'art. 6.10 delle CGA, "pretese risultanti dal presente contratto l'CO 1 può essere convenuta in giudizio al  foro del domicilio svizzero della persona assicurata, al luogo di situazione della cosa assicurata, sempre che lo stesso sia in Svizzera, e al foro della sede dell'CO 1";

                                     -   che dalle tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________ e che l'immobile è situato sul __________ sopra __________;

                                     -   che, di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il "ricorso" è irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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