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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 35.2005.92

24. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,561 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Dirigente di una ditta di impianti elettrici vittima trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesioni meniscali. Ammessa piena abilità lavorativa nell'originaria professione. Confermata estinzione diritto a indennità giornaliera.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.92   mm/td

Lugano 24 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 agosto 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 18 aprile 2004, RI 1, direttore della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, nel scendere le scale, è scivolato e, per evitare la caduta, ha effettuato un movimento di rotazione con il ginocchio sinistro che si è immediatamente bloccato con forti dolori.

                                         In occasione dell’artroscopia, diagnostica e curativa, del 22 aprile 2004, il dott. __________ ha constatato un’ampia lesione del menisco mediale (braccio d’anfora interrotto con lembo posteriore lussato), una grossa plica mediale, una sinovite villosa acuta con versamento, un ampio danno cartilagineo al condilo femorale laterale parte portante e solco intercondilico, nonché una condrocalcinosi (cfr. doc. 4).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 30 marzo 2005, ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 2 febbraio 2005, al 75% dal 14 febbraio 2005 e in misura completa a contare dal 1° marzo 2005 (doc. 42).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto di RI 1 (doc. 47), l’CO 1, in data 9 agosto 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 51).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 novembre 2005, l’assicurato, sempre patrocinato dal RA 1, ha chiesto che si proceda a una, citiamo: “equilibrata e consona valutazione dell’inabilità lavorativa dell’assicurato, confermandogli il diritto di rendita e indennità di menomazione”, argomentando:

"  L'assicurato è sempre stato in cura medica presso Dr. __________ il quale conferma, come rilevabile dalla documentazione medica allegata, una continua inabilità lavorativa al 75% che si protrae anche dopo il periodo di pensionamento, pertanto a nostro avviso da parte CO 1 sussiste un pregiudizio di parte valutando a proprio piacimento le percentuali d'inabilità lavorativa escludendole poi con il raggiungimento dell'età pensionabile.

Premettiamo che il signor RI 1 ha sempre svolto coscienziosamente il proprio lavoro nel corso della propria carriera lavorativa e che l'infortunio subito, anche se in procinto di pensionamento, non può e non deve essere sottovalutato o confermato arbitrariamente da parte della CO 1.

Rimane di fatto che il signor RI 1, prima del pensionamento e dopo il pensionamento era e risulta inabile al 75%.

Constatiamo che sempre più spesso in presenza di un infortunato che è prossimo al pensionamento la CO 1 tende di prassi a chiudere il caso.

Non dimentichiamo che siamo in presenza di persone che hanno spesso una vita intera a contribuire al miglioramento sociale attraverso il frutto del proprio lavoro e concludere l'iter lavorativo con la concretezza di aver subito un'ingiustizia sociale non può che nuocere nell'insieme a tutta la nostra dignitosa società."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Con la propria impugnativa, RI 1 ha segnatamente chiesto che gli venga riconosciuto il diritto all’indennità per menomazione all’integrità (cfr. I).

                                         Né con la decisione formale del 30 marzo 2005 (doc. 42), né con quella su opposizione del 9 agosto 2005 (doc. 51), l’assicuratore infortuni convenuto si è pronunciato in merito al diritto dell’assicurato all’IMI.

                                         Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

                                         Alla luce di quanto precede, la pretesa concernente l’IMI deve essere dichiarata irricevibile in questa sede.

                                         Nel merito

                                2.3   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro a decorrere dal 1° marzo 2005 e, di fatto, a negargli il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         In una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.

                               2.5.   Come già indicato al considerando precedente, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.6.   A causa dei disturbi insorti dopo il trauma distorsivo del 18 aprile 2004, RI 1, in data 21 aprile 2004, ha consultato d’urgenza il dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Vista la gravità della situazione, lo specialista ha predisposto, per il giorno seguente, l’esecuzione di un’artroscopia (doc. 2).

                                         Dal relativo rapporto operatorio si evince che il dott. __________ ha diagnosticato un’ampia lesione del menisco mediale (braccio d’anfora interrotto con lembo posteriore lussato), una grossa plica mediale, una sinovite villosa acuta con versamento, un ampio danno cartilagineo al condilo femorale laterale parte portante e solco intercondilico, nonché una condrocalcinosi e, sul versante terapeutico, ha praticato una meniscectomia mediale parziale, una resezione della plica, una sinovectomia parziale, nonché l’abrasione e la microfratturazione della zona condropatica a livello del condilo femorale laterale (doc. 4).

                                         In data 4 giugno 2004 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Il medico __________, oggettivata la presenza di un importante versamento intra-articolare, di una flessione/estensione limitata e di una dolenzia alla palpazione della cicatrice in corrispondenza del portale antero-mediale, ha previsto un decorso abbastanza lungo e, per quanto attiene al danno cartilagineo, ha ritenuto probabile la persistenza di sequele, a quel momento non ancora valutabili (doc. 5).

                                         Nel corso del mese di agosto 2004, l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, il quale ha ritenuto indicata l’esecuzione di una cura termale su base stazionaria (doc. 11).

                                         Durante il periodo 3-23 ottobre 2004 RI 1 ha in effetti soggiornato presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto a misure fisioterapiche attive e passive.

                                         All’entrata i sanitari hanno riscontrato una flessione/estensione di 130/0/0° a destra e di 100/0/0° a sinistra con dolore nella fase terminale del movimento di flessione, nessun segno di atrofia muscolare, nessun segno di instabilità, nonché dolore alla palpazione a livello del versamento infero-mediale della rotula e dell’emirima mediale.

                                         Alla dimissione, la flessione/estensione del ginocchio sinistro era migliorata (110/0/0°), persisteva invece ancora una dolenzia alla palpazione.

                                         Il ricorrente è stato dichiarato ulteriormente inabile al lavoro in misura completa (doc. 23).

                                         In occasione della visita di controllo del 26 novembre 2004, il dott. __________ ha osservato una flessione/estensione di 115/0/0°, un ginocchio stabile e minori disturbi a tutte le manovre.

                                         Tenuto conto della funzione ricoperta dall’assicurato in seno alla ditta __________, quella di direttore, il medico di fiducia dell’CO 1 l’ha dichiarato abile al lavoro in misura del 25% (percentuale corrispondente alla parte amministrativa; doc. 27).

                                         RI 1 è stato nuovamente sottoposto a visita di controllo da parte del dott. __________ in data 1° febbraio 2005.

                                         Questo lo status oggettivato dal medico __________ a livello del ginocchio sinistro:

"  Si presenta in __________ con ginocchiera. Sia con la ginocchiera che senza ginocchiera deambula senza zoppia, buon srotolamento dei piedi, riesce anche a camminare con passo abbastanza spedito, la marcia sulle punte è possibile senza particolari problemi, la marcia sui talloni è un po' difficoltosa in quanto provoca dolori anteriori al ginocchio sinistro, riesce a mettersi accovacciato anche se con qualche difficoltà.

Ginocchio senza versamento intra-articolare, stabile sul piano frontale e sul piano sagittale, segni meniscali negativi, dolori alla palpazione del polo inferiore della rotula come pure alla palpazione della cicatrice del portale d'entrata antero-mediale, flesso/estensione 130-0-0°.

Perimetro della coscia 10 cm sopra il ginocchio bilateralmente 47 cm, 15 cm sopra il ginocchio 52 cm."

                                         (doc. 36)

                                         Il dott. __________ si è così espresso a proposito della capacità lavorativa dell’assicurato:

"  Considerata l’attività lavorativa dell’assicurato in cui circa il 30% era costituita da attività amministrativa e il 70% da lavori di elettricista, complessivamente un’inabilità lavorativa non è più giustificata. Infatti vi sono lievi limitazioni funzionali soprattutto nel mettersi accovacciato, questo significa una lieve riduzione del rendimento nelle attività di elettricista che però possono essere compensate con l’esecuzione di compiti amministrativi.

L’assicurato è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 2.2.2005, questa abilità lavorativa deve essere rapidamente aumentata, vi sarà abilità lavorativa nella misura del 75% a partire dal 14.2.2005 e completa dal 1.3.2005. Per il momento è ancora troppo presto per stabilire se l’assicurato ha diritto all’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità."

                                         (doc. 36)

                                         In data 16 febbraio 2005, RI 1 ha interpellato il dott. __________, il quale, a fronte di, citiamo: “… una netta atrofia della muscolatura, la flessione arriva a fatica a 120/0/0°, non riesce a camminare molto e si sente andicappato”, ha sostenuto la persistenza di un’incapacità lavorativa del 25% (doc. 38: “Credo che l’inabilità dal 25% sia sicuramente giustificata.”).

                                         Con decisione del 30 marzo 2005, l’Istituto assicuratore convenuto ha formalizzato le disposizioni formulate dal dott. __________ a proposito della ripresa dell’abituale attività lavorativa (doc. 42).

                                         Unitamente al ricorso l’assicurato ha prodotto diversi rapporti allestiti dal suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale.

Con certificati del 28 giugno, rispettivamente, 26 agosto 2005, il dott. __________ ha attestato un'incapacità lavorativa del 75% (doc. A4eA 6).

Con quello datato 19 ottobre 2005, egli ha indicato di aver iniziato una cura di 3 iniezioni intra-articolari di "Ostenil" (doc. A 5).

Infine, con il referto datato 11 novembre 2005, il curante ha così descritto lo status da lui constatato in occasione del consulto del 3 novembre 2005, status sovrapponibile a quello oggettivato dal dott. __________ nel mese di febbraio 2005 (tranne per quanto concerne una certa atrofia muscolare alla misurazione delle cosce sopra al ginocchio):

"  Ginocchio senza versamento intra-articolare, stabile sul piano frontale e sul piano sagittale, flessione/estensione 130/0/0. Flessione dolorosa nella parte terminale, rumori al movimento del ginocchio nell'ambito di fenomeni degenerativi.

Dolori alla palpazione del polo inferiore della rotula come pure alla palpazione della cicatrice del portare d'entrata antero-mediale.

Non segni per lesione del legamento crociato, non segni per lesione dei legamenti collaterali. Dolenza alla palpazione e alla pressione sulla rotula.

Perimetro delle cosce, 10 cm sopra il ginocchio: 47 cm a dx e 45 cm a sx.

Rivedendo gli atti e le annotazioni della mia cartella clinica, rispettivamente, i rapporti del Dr. __________, confermo che lo stato del ginocchio sx negli ultimi mesi non é migliorato e non é peggiorato.

Il danno subito (trauma distorsivo con lesione a braccio d'anfora del menisco mediale e danno cartilagineo acuto della parte portante del condilo femorale laterale trattato con artroscopia) negli ultimi mesi é stabile e non vi sono miglioramenti da aspettarsi." (doc. A 2)

Le certificazioni del dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________, il quale ha avallato la valutazione del suo collega dott. __________:

"  Es geht um die Folgen des Unfalles vom 18.04.2004 (Knie links). Hinweis auf die __________ Untersuchungsberichte vom 26.11.2004 und 01.02.2005. Es besteht ein Status nach arthroskopischer Teil-Meniskektomie medial (bei Korbhenkel-Läsion) am 22.04.2004. Gleichzeitig erfolgte bei Chondropathie IV° am Condylus femoralis lateralis eine Abrasio und Mikrofrakturierung.

Aus den diversen Zeugnissen des Hausarztes ergeben sich keine neuen Erkenntnisse. Wie schon der __________ fand auch Herr Dr. __________ am 03.11.2005 ein stabiles und ergussfreies Kniegelenk mit freier Beweglichkeit (130-0-0°). Dass der Knorpelschaden "acuto" gewesen sei, hat auch der Chirurge Dr. __________ nie behauptet. Eine Chondropathie IV° kann gar nicht über Nacht entstehen. Vielmehr hat der Operateur in Akt 4 explizit festgehalten, dass dieser Befund "di vecchia data" ist. Auch die Meniskusl„sion an sich war nicht neu, höchstens die Einklemmung des Korbhenkels. Dazu passt auch die krankhafte Chondrokalzinose. Degenerative Veränderungen wurden schon im MRI vom 21.04.1999 beschrieben.

Strittig ist die zumutbare Arbeitsfähigkeit (Verfügung vom 30.03.2005). Wenn selbst der Chirurge Dr. __________ (Akt 38) eine Arbeitsfähigkeit von mindestens 75% als möglich erachtet, dann kann die isolierte hausärztliche Meinung einer Arbeitsunfähigkeit von 75% wohl kaum zutreffen? Dabei war schon die Stellungnahme des Operateurs eher subjektiv geprägt: "il paziente non se la sente di lavorare, credo che". Offenbar haben die betreuenden Ärzte nicht genügend von den unfallfremden Faktoren abstrahiert (fortgeschrittenes Alter, Pensionierung per 01.02.2005, krankhafte Rücken-Beschwerden). Eine leichte Muskelatrophie allein (vom __________ aber nicht beschrieben) wäre kein Grund für eine Arbeitsunfähigkeit. Das Fehlen eines Ergusses spricht eindeutig gegen ein entzündliches Reizknie. Basierend auf den objektiv günstigen klinischen Befunden des __________ (Orthopäde FMH) vom 01.02.2005 erachten wir die attestierten Arbeitsfähigkeiten bei der früheren Tätigkeit (sowohl administrativ als auch als "elettricista") ebenfalls als medizinisch plausibel und zumutbar. Wir teilen auch die Einschützung von Herrn Dr. __________, dass es noch zu früh ist, um einen allfälligen Integritätsschaden zu beurteilen. Im übrigen ist dies nicht Gegenstand des Prozesses." (doc. 52)

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Agli atti figurano, da un canto, i referti dei dottori __________ e __________, medici che, seppure con ruoli diversi, hanno entrambi avuto in loro cura RI 1 e, d'altro canto, i rapporti degli specialisti interpellati dall’CO 1, i dottori __________ e __________.

                                         Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

                                         Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________ (doc. 36) e confermata dal dott. __________ (doc. 52), specialisti, l’uno in chirurgia ortopedica, l’altro in chirurgia, entrambi con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica, secondo la quale, a decorrere dal 1° marzo 2005, il ricorrente era in grado di esercitare la sua abituale attività professionale (di direttore di una ditta di impianti elettrici), risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta dai medici curanti di quest’ultimo.

                                         In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Questo Tribunale ritiene utile evidenziare che, nell’assicurazione contro gli infortuni, la capacità lavorativa deve essere valutata in funzione dello stato di salute oggettivabile (facendo quindi astrazione da disturbi solo soggettivamente risentiti) e della natura delle mansioni che l’assicurato è normalmente chiamato a svolgere nell’ambito della sua abituale attività lavorativa.

                                         Nella concreta evenienza, in occasione della visita di controllo del 3 febbraio 2005, il medico __________ dell’CO 1 ha riscontrato uno stato oggettivo (perlomeno) soddisfacente.

                                         In effetti, il ginocchio sinistro non presentava né versamenti intra-articolari, né instabilità, né segni meniscali, e la sua mobilità era persino migliorata rispetto al passato con una flesso/estensione di 130/0/0°.

                                         La deambulazione, anche quella abbastanza spedita e quella sulle punte, è risultata priva di difficoltà.

                                         Qualche problema è invece stato osservato nella marcia sui talloni e nella posizione accovacciata (cfr. doc. 36, p. 2).

                                         Il TCA non ha motivo di dubitare della veridicità dei rilevamenti compiuti dal dott. __________, nella misura in cui essi risultano analoghi a quelli descritti dal medico curante dell’assicurato nel mese di novembre 2005 (cfr. doc. A 2, fatta eccezione per la misurazione del perimetro delle cosce, relativamente alla quale il dott. __________ ha riscontrato a sinistra una circonferenza minore di 2 cm rispetto a quella di destra).

                                         Inoltre, non vi è neppure ragione di dubitare dell’affermazione, fatta dal dott. __________, secondo cui le condizioni di salute dell’insorgente erano per certi versi migliorate (cfr. doc. 36, p. 2), affermazione avversata dal medico curante (cfr. doc. A 2).

                                         Ad esempio, la flesso/estensione del ginocchio sinistro è passata da 90/0/0° (il 4 giugno 2004 - doc. 5), a 115/0/0° (il 26 novembre 2004 - doc. 27) a, infine, 130/0/0° (= al ginocchio controlaterale, il 1° febbraio 2005 - doc. 36).

                                         Per quanto riguarda il tipo di attività esercitata dal ricorrente prima dell’infortunio occorsogli il 18 aprile 2004, fra gli atti di causa figura un rapporto, datato 12 gennaio 2005, frutto dell’audizione dell’assicurato da parte di un ispettore dell’CO 1.

                                         Da questo documento emerge che la ditta __________, della quale RI 1 era il direttore, contava all’epoca 7/8 dipendenti.

                                         Per un 20% del tempo di lavoro, egli svolgeva lavori di tipo amministrativo (allestimento di offerte, fatture, rapporti di lavoro, ecc., nonché direzione della ditta e delle maestranze).

                                         Un ulteriore 10% era da lui consacrato alle misurazioni sui cantieri.

                                         Per il restante 70% l’insorgente eseguiva l’usuale lavoro di un montatore elettricista (doc. 32).

                                         Il dott. __________ ha, da parte sua, attestato un’incapacità lavorativa del 75% (cfr. doc. A 4).

                                         A questa valutazione non può essere fatto riferimento, nella misura in cui essa si trova in contrasto con quella espressa da tutti gli altri sanitari che si sono interessati al caso sub judice (dott. __________: 25% di incapacità lavorativa, cfr. doc. 38; dottori __________ e __________: abilità lavorativa completa, cfr. doc. 36 e 52).

                                         A tale riguardo, occorre tenere presente che il TFA ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                               2.8.   Il dott. __________, diversamente dai medici di fiducia dell’assicuratore LAINF convenuto, il 16 febbraio 2005, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 25% (doc. 38).

                                         Anche volendo per ipotesi ritenere questa valutazione più convincente di quella dei medici dell'CO 1 (cfr. consid. 2.7) il risultato comunque non cambierebbe.

                                         In proposito il TCA osserva quanto segue.

                                         La questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1 nella sua abituale professione e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita d'invalidità, non deve essere necessariamente valutata facendo riferimento alla sua particolare attività presso la ditta __________, tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali (cfr. doc. 32, p. 2), quest’ultima azienda non esiste più poiché fallita.

                                         La decisione può pertanto essere presa in funzione dell’attività normalmente svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale del lavoro, facendo astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione dell'insorgente presso la __________ (cfr., per dei casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98 e la STCA del 17 aprile 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.134).

                                         L’istruttoria disposta dall’amministrazione ha evidenziato che, in seno alla ditta __________, il ricorrente svolgeva per il 70% del suo tempo di lavoro mansioni di montatore elettricista, ciò che naturalmente comportava l’assunzione di posizioni gravose per il ginocchio infortunato (ad esempio, la posizione accovacciata).

                                         Questa Corte é tuttavia del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, al direttore di una ditta di installazioni elettriche di medie dimensioni competano in prevalenza delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza.

                                         Un suo coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce generalmente l’eccezione.

                                         In queste condizioni, posto che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato andrebbe oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare funzione - d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro in modo tale da risparmiare l’arto inferiore sinistro, la decisione dell’CO 1 di negargli il diritto alla rendita di invalidità, va tutelata da questo Tribunale.

                                         Infatti, accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività professionale di direttore di una ditta di impianti elettrici, é giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.92 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 35.2005.92 — Swissrulings