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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2006 35.2005.89

2. August 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,452 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

Distorsione alla spalla spostando una cassa. Ricaduta negata. Assenza di sintomi ponte tra il sinistro del 2002 e disturbi notificati nel 2005. Inoltre secondo lo specialista che ha operato l'assicurata il nesso causale naturale tra i dolori del 2005 e l'infortunio è probabile ma non preponderante.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.89   RS/td

Lugano 2 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 luglio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 28 marzo 2002 RI 1 – ausiliaria di pulizie alle dipendenze del __________ di __________ e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 –, spostando una cassa, si è procurata una leggera distorsione alla spalla destra (cfr. doc. 55).

                                         Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore resistente, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Dopo aver effettuato un’infiltrazione di cortisone nel maggio 2002, l’evoluzione dello stato della spalla destra dell’assicurata è stata molto favorevole. Conseguentemente il caso è stato chiuso nel mese di giugno 2002 (cfr. doc. 54).

                               1.3.   Il 15 aprile 2005 all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del 28 marzo 2002, determinata da disturbi alla spalla destra. L’assicurata ha presentato un’inabilità lavorativa al 50% dal 12 al 15 aprile 2005 (cfr. doc. 52, 53).

                               1.4.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, CO 1, con decisione formale del 13 giugno 2005, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta, poiché non esisterebbe alcun nesso di causalità preponderante fra gli stessi e il sinistro del marzo 2002 (cfr. doc. 33).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, l’Istituto assicuratore resistente, il 29 luglio 2005, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, il 28 ottobre 2005, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:

"  3.

La ricorrente formula il presente ricorso, in quanto ritiene che le conclusioni della CO 1 non sono assolutamente giustificate e che non sussiste dubbio circa il fatto che vi sia un chiaro nesso causale naturale e adeguato tra l'evento assicurato del 28 marzo 2002 e l'ultimo evento del 15 aprile 2005.

Prove:     documenti, richiami documenti, in particolare gli incarti medici dal Dott. __________, dal Dott __________, dal Dott. __________, dalla CO 1, dal Dott. __________, perizia, testi, interrogatorio formale

4.

II Dr. __________ è giunto a una conclusione diversa, la quale non può certamente essere seguita.

In effetti, i disturbi di salute della ricorrente non sono assolutamente dovuti a malattia.

Il caso deve quindi necessariamente e integralmente essere posto a carico dell'assicurazione infortuni obbligatoria.

Prove:     documenti, richiami documenti, in particolare gli incarti medici dal Dott. __________, dal Dott __________, dal Dott. __________, dalla CO 1, dal Dott. __________, perizia, testi, interrogatorio formale

5.

A sostegno della tesi della ricorrente, il Dr. __________, medico generico dell'assicurata ha pure allestito, un certificato medico.

Egli conosce molto bene la paziente, avendola già in cura dal 20 maggio 1984.

In data 24 aprile 2002, la signora __________ si è rivolta al suo medico curante, a seguito di dolori alla spalla destra, dolori insorti dopo l'infortunio del 28 marzo 2002.

In seguito, e dopo alcune sedute di fisioterapia senza miglioramento, la paziente è stata curata dal Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica per questo infortunio, il quale conclude pure che il danno alla salute della ricorrente è tipicamente ed evidentemente da collegare all'infortunio.

Prove:     documenti, richiami documenti, in particolare gli incarti medici dal Dott. __________, dal Dott __________, dal Dott. __________, dalla CO 1, dal Dott. __________, perizia, testi, interrogatorio formale

6.

Nel febbraio - marzo 2003, su consiglio del Dr. __________, la paziente ha pure consultato il Dr. __________, FMH in reumatologia.

In aprile 2005, essa ha nuovamente incontrato il Dr. __________ per riacutizzazione dei dolori a livello della spalla destra, a seguito di un nuovo incidente.

Nel suo referto medico, il Dr. __________ conferma che la cura è stata conservativa, e meglio la paziente è stata curata con antiinfiammatori e con un'infiltrazione di cortisone.

II Dr. __________ ha espresso con assoluta chiarezza che segue la paziente dal febbraio 1993 e che prima dell'evento del 2002 la paziente non si è mai lamentata di qualsiasi problema a livello della spalla destra.

Dall'infortunio avvenuto nel 2002, la paziente ha sempre segnalato dei disturbi a livello della spalla destra.

Il Dr. __________, che tra l'altro segue la paziente da più di dieci anni e che l'ha curata per i due infortuni (oltre che per altri problemi), ritiene che i disturbi attuali a livello della spalla destra sono l'evidente conseguenza dell'infortunio del 2002!

Prove:     documenti, richiami documenti, in particolare gli incarti medici dal Dott. __________, dal Dott __________, dal Dott. __________, dalla CO 1, dal Dott. __________, perizia, testi, interrogatorio formale

7.

La paziente è stata di recente operata dal Dott. __________. Si allega pure il certificato medico del 26 ottobre 2005.

Prove: documenti, richiami documenti, in particolare gli incarti medici dal Dott. __________, dal Dott __________, dal Dott. __________, dalla CO 1, dal Dott. __________, perizia, testi, interrogatorio formale

8.

Come già esposto in precedenza, la CO 1 ha motivato la sua decisione basandosi sulla perizia del Dott. __________ e concludendo quindi erroneamente che i problemi lamentati dalla ricorrente non sono da mettere in relazione con l'incidente.

I documenti prodotti accertano invero che le conseguenze dello stato di salute della ricorrente sono da collegare all'infortunio e non ad una malattia.

CO 1 non ha esaminato correttamente ed in modo oggettivo le prove come richiesto dalla giurisprudenza.

Va rilevato inoltre che incombe agli organi preposti all'applicazione della legge e non al medico accertare, fondandosi sulle necessarie informazioni sanitarie, il rapporto causale adeguato con il danno della salute.

Il presente ricorso deve quindi senz'altro essere accolto. Sussidiariamente l'autorità preposta dovrà valutare la necessità di richiedere un'ulteriore perizia anche perché sulla base degli atti processuali non si può infatti semplicemente concludere che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato.

Prove:     documenti, richiami documenti, in particolare gli incarti medici dal Dott. __________, dal Dott. __________, dal Dott. __________, dalla CO 1, dal Dott. __________, perizia, testi, interrogatorio formale." (Doc. I)

                               1.6.   L’avv. RA 2, rappresentante de CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc III).

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in merito all’eziologia del danno alla salute presentato nel 2005 dall’assicurata alla spalla destra (cfr. doc. V).

                                         Lo scritto del 16 maggio 2006 del Dr. med. __________, il cui contenuto verrà discusso nel merito della vertenza, è pervenuto il 24 maggio 2006 (cfr. doc. VII).

                                         Questa Corte ha chiesto ulteriori chiarimenti allo specialista, il quale ha risposto il 16 giugno 2006 (cfr. doc. VIII; X).

                               1.8.   I doc. V, VII, VIII e X sono stati sottoposti alle parti per osservazioni (cfr. doc. XI).

                                         L’avv. RA 2 si è pronunciata in merito il 4 luglio 2006 (cfr. doc. XII), mentre l’avv. RA 1, il 10 luglio 2006, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. XIII).

                                         Il 12 luglio 2006 la patrocinatrice dell’assicurata ha in ogni caso trasmesso al TCA uno scritto di medesima data del Dr. med. __________, in cui questi ha precisato di non avere trattato la ricorrente per una problematica alla spalla destra nel mese di settembre 2001 - contrariamente a quanto allegato dal Dr. med. __________ nel suo rapporto del 16 maggio 2006 -, bensì per la prima volta nel mese di maggio 2002 e che fino all’evento del 2002 la stessa non ha mai presentato alcuna patologia a livello delle spalle (cfr. doc. XIV+bis).

                               1.9.   Il doc. XII è stato inviato per conoscenza alla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. XV).

                                         I doc. XIII e XIV+bis sono invece stati trasmessi per conoscenza alla rappresentate de CO 1 (cfr. doc. XVI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se CO 1 era o meno legittimata a negare il diritto alle prestazioni relativamente al danno alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta - datato 15 aprile 2005 - dell’infortunio del marzo 2002 (cfr. doc. 53).

                                         Più concretamente, occorre verificare se i suddetti disturbi alla spalla destra si trovano o meno in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del marzo 2002 assunto dall’assicuratore infortuni.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere dimostrata con un grado di probabilità preponderante, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. STFA del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05 consid. 3.2.; RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).

                                         La prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05, consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).

                                         Questi principi sono ancora stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, consid. 1.2.

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Secondo la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico, rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze tardive si intende, per contro, un danno alla salute ritenuto guarito che causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o psichiche, per cui si crea uno stato patologico differente (cfr. STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U281/03, consid. 3.3.).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiano, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che nel mese di maggio 2002 il datore di lavoro dell’assicurata ha annunciato un infortunio-bagattella occorso alla stessa il 28 marzo 2002.

                                         Dal relativo formulario emerge che il sinistro è stato così descritto:

"  Spostando una cassa la RI 1 si è procurata una leggera distorsione alla spalla destra" (Doc. 55).

                                         L’assicuratore LAINF resistente ha erogato le prestazioni del caso.

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il 9 settembre 2002, ha certificato, in relazione a quanto riportato dalla ricorrente a seguito del sinistro del marzo 2002, e meglio una distorsione acromioclavicolare destra grado I, in primo luogo, che l’evoluzione è stata molto favorevole dopo l’infiltrazione di cortisone del maggio 2002, in secondo luogo, che, visto che all’ultimo controllo del 18 giugno 2002 la paziente era asintomatica, il caso è stato chiuso, infine, che essa non presentava alcuna inabilità lavorativa (cfr. doc. 54).

                                         Il 15 aprile 2005 l’assicurata ha notificato all’Istituto assicuratore una ricaduta dell’evento traumatico del mese di marzo 2002 da ricondurre a disturbi alla spalla destra (cfr. doc. 53).

                                         Il medico fiduciario de CO 1, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha visitato l’assicurata il 9 maggio 2005.

                                         Il medico ha diagnosticato una “sindrome di attrito sotto-acromiale spalle bilaterali, a destra in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo nel 2002. Lievi disturbi condropatici ginocchio destro. Stato scopo contusione nel 2003” (cfr. doc. 41).

                                         Riguardo allo stato locale delle spalle il Dr. med. __________ ha constatato:

"  (…)

Cinto scapolare

Spalla sinistra tenuta sovente più alta rispetto alla destra, posizione tuttavia non costante. Trofismo tensione muscolare dei trapezi simmetrici. Nessuna ipotrofia muscolare focale all'insieme del cinto scapolare. Nessun referto infiammatorio locale in atto. Dolenzia palpatoria nella regione sotto-acromiale da ambo i lati, a destra più che a sinistra. Scroscii sotto-acromiali bilaterali al passaggio dell'orizzonte e in rotazione. Buono lo sviluppo della forza muscolare all'esame isometrico contrariato, senza chiaro indizio per un'insufficienza focale di rilievo della cuffia dei rotatori.

Funzione

Elevazione e abduzione da ambo i lati 170°, dolenti a destra nelle posizioni estreme. Rotazione esterna da ambo i lati 40°, rotazione interna Th3 a sinistra, Th5 a destra. Lift-off e Jobe-test sostenuti.

In posizione seduta nessuna contrattura muscolare alto-toracica e cervicale.

Funzione del rachide cervicale

Rotazione destra/sinistra 90-0-90°.

Latero-flessione destra/sinistra 30-0-30°.

Distanza mento-torace 0 su 22.

All'esame neurologico sommario nessun indizio per una componente radicolare o mielopatica irritativa, rispettivamente deficitaria. (…)"

(Doc. 41)

                                         Rispondendo a dei quesiti postigli dall’assicuratore LAINF relativi all’eziologia dei disturbi accusati dall’assicurata, lo specialista ha indicato:

"  (…)

1.      Possiamo considerare che il nesso di causalità con l'infortunio del 18.3.2002 esiste ancora ?

No. L'infiltrazione effettuata a suo tempo dal dr. __________ aveva in effetti condotto alla scomparsa completa della sintomatologia, con paziente asintomatica e conseguente chiusura del caso, peraltro senza inabilità lavorativa.

2.      Nel caso in cui i postumi dell'evento invocato sono la conseguenza di tale evento, può indicarci se malattie o infortuni precedenti possono aver giocato un ruolo importante ? All'occorenza, quali sono questi fattori e qual è la loro importanza ?

La sintomatologia algica accusa attualmente dalla signora RI 1 ad ambedue le spalle correla pienamente con la sindrome d'attrito sotto-acromiale riscontrabile all'esame clinico.

3.      Secondo lei, si tratta in questo caso di una ricaduta ? Nel caso affermativo, voglia precisarci il grado, le date esatte e la durata presumibile dell'inbilità lavorativa.

No. Non vi è nessun nesso causale preponderante tra gli attuali disturbi accusati dalla signora RI 1, peraltro ad ambedue le spalle, e l'evento infortunistico puntuale del 28.3.2002.              

4.      Quali sono le sue proposte terapeutiche ?

Nessuna misura terapeutica puntuale in relazione con i postumi infortunistici. Fisioterapia in atto focalizzata attualmente nella regione del rachide cervicale per quanto attiene ai disturbi di natura morbosa, non infortunistica.

5.      Lo stato di salute della paziente può ancora essere sensibilmente migliorato ?

La signora RI 1 non presenta nessun postumo infortunistico in relazione con l'evento puntuale del 23.3.2002. (…)"  (Doc. 41)

                                         Il Dr. med. __________, il 6 giugno 2005, ha attestato che la ricorrente presentava un conflitto sottoacromiale con una borsite visualizzata alla RM effettuata nel maggio 2005. Egli ha, inoltre, precisato che la paziente aveva subito un infortunio tre anni prima alla spalla destra con un intervallo libero e riacutizzazione dei dolori all’inizio di aprile 2005 con dolore e impotenza funzionale. Ha proposto una terapia conservativa all’inizio e un’artroscopia con sheeving in seguito (cfr. doc. 28).

                                         L’11 luglio 2005, il medesimo specialista, ha inoltre puntualizzato che:

"  (…)

La paziente mi ha consultato in aprile 2005 per riacutizzazione dei dolori a livello braccio destro. Da notare che l'avevo già vista per un infortunio a livello della spalla destra in maggio 2002 con clinicamente contusione della spalla destra e distorsione acromioclavicolare destra grado I.

La cura era stata conservativa con antinfiammatori e un'infiltrazione di cortisone. L'evoluzione è stata all'inizio favorevole con chiusura del caso il 18.6.02.

L'ho rivista nel maggio 2003 per riacutizzazione dei dolori a livello della spalla destra trattata conservativamente con antinfiammatori con una situazione relativamente stabile al controllo del 13.10.03 e del 17.11.03.

Da notare che seguo la paziente da febbraio 1993 per altri problemi e che prima dell'evento del 2002 la paziente non si è mai lamentata di qualsiasi problema a livello della spalla destra.

Invece, dall'infortunio del 2002, malgrado all'inizio una situazione soddisfacente, la paziente mi ha sempre segnalato dei disturbi residuali a livello della spalla destra.In conseguenza, tenendo conto dello stato di salute precedente, ritengo personalmente che i disturbi attuali a livello della spalla destra sono la conseguenza dell'infortunio del 2002." (Doc. 10)

                                         La ricorrente, il 10 ottobre 2005, è stata effettivamente sottoposta a un intervento artroscopico con acromioplastica anteriore alla spalla destra eseguito dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, come risulta dalla certificazione del medico stesso del 26 ottobre 2005 (cfr. doc. A4).

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie il certificato medico del 26 ottobre 2005 del Dr. med. __________ è posteriore all'emissione della decisione impugnata, così come l’intervento artroscopico che ha avuto luogo il 10 ottobre 2005.

                                         Tuttavia tale operazione e soprattutto quanto riscontrato dallo specialista in questa occasione possono permettere di acclarare l’eziologia dei disturbi accusati dall’assicurata a far tempo dal mese di aprile 2005.

                                         Queste circostanze sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

                                         Di conseguenza questo Tribunale, il 2 maggio 2006, ha interpellato il Dr. med. __________, al quale è stato chiesto se è corretto non riconoscere un’eziologia traumatica ai disturbi lamentati dall’assicurata alla spalla destra a decorrere dal mese di aprile 2005, come deciso da CO 1, oppure se tra il conflitto sottoacromiale della spalla destra e l’infortunio del mese di marzo 2002 esiste, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, una relazione di causalità naturale. Il medico è stato invitato a motivare la sua risposta (cfr. doc. V, VIII).

                                         Con scritti del 16 maggio e del 16 giugno 2006 il Dr. med. __________ ha evidenziato di avere visitato per la prima volta l’assicurata il 18 agosto 2005. Per quanto attiene all’esistenza di un nesso causale fra la problematica alla spalla destra accusata dalla medesima a decorrere dal mese di aprile 2005 e il sinistro del 2002, il 16 giugno 2006, egli ha indicato:

"  (…)

Viene riferito che "spostando una cassa l'assicurata si era procurata distorsione della spalla destra la cui evoluzione, dopo un'infiltrazione di cortisone, era stato molto favorevole".

A 3 anni, cioè nel 2005 il nuovo episodio porta ad un'apparizione di una sintomatologia dolorosa della spalla. I referti intra operatori mostrano una lesione parziale articolare del sopraspinato e un conflitto sottoacrominale.

La sintomatologia del conflitto sottoacrominale può essere sia di natura post-traumatica ma anche conseguenza di una variante anatomica dell'acromion.

Ritengo dunque che vi è un nesso causale probabile ma non preponderante tra la sintomatologia accusata dalla Signora __________ alla spalla destra dal mese di marzo 2002 e quella accusata dal mese di aprile 2005. " (Doc. X)

                                         Il 12 luglio 2006 il Dr. med. __________, in relazione al rapporto del 16 maggio 2006 del Dr. med. __________, ha specificato di non avere trattato la ricorrente, per una problematica alla spalla destra, nel mese di settembre 2001 contrariamente a quanto allegato dal collega -, bensì soltanto a partire dal mese maggio 2002 e che fino al sinistro del 2002 la stessa non ha mai presentato disturbi a livello delle spalle (cfr. doc. XIV+bis).

                               2.7.   CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica alla spalla destra annunciata dall’assicurata nel mese di aprile 2005, poiché, fondandosi sulle valutazioni del proprio medico fiduciario, Dr. med. __________, ha ritenuto che non esista alcun nesso di causalità preponderante tra i citati disturbi e l’evento traumatico del marzo 2002 (cfr. doc. 33, A1, 41).

                                         La ricorrente, dal canto suo, sulla base dei rapporti dei Dr. med. __________ e __________ del 12, rispettivamente dell’11 luglio 2005 (cfr. doc. 10 = doc. A2, A3), sostiene che i problemi alla spalla destra non siano provocati da malattia, bensì da infortunio (cfr. doc. 10; I).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

                                         Il TFA ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.8.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, secondo cui non esiste un nesso causale preponderante tra i disturbi accusati dall’assicurata alla spalla destra a far tempo dal mese di aprile 2005 e l’infortunio del marzo 2002 (cfr. doc. 41), può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica giudiziaria, all’interrogatorio formale, al richiamo degli incarti medici dai Dr. med. __________, __________, __________, __________ e all’audizione testi, i cui nominativi non sono stati peraltro precisati, richiesti dalla ricorrente (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il rapporto del 24 maggio 2005 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 41) non contiene, del resto, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurata e all’esame della paziente.

                                         In particolare il medico fiduciario de CO 1 ha sottolineato come l’infiltrazione di cortisone effettuata nel maggio 2002 dal Dr. med. __________ avesse condotto alla completa remissione della sintomatologia e alla conseguente chiusura del caso nel giugno 2002 (cfr. doc. 41).

                                         In effetti dalla documentazione medica agli atti non risulta che l’assicurata abbia presentato sintomi “ponte” tra il sinistro del 2002 e la problematica alla spalla destra notificata nel 2005.

                                         E’ vero che il Dr. med. __________, l’11 luglio 2005, ha attestato, come fatto valere dalla ricorrente in sede di opposizione (cfr. doc. 10), che a partire dall’infortunio del 2002 la paziente ha sempre segnalato dei disturbi residuali a livello della spalla destra.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale medico, nel medesimo rapporto, ha indicato che il caso relativo al sinistro del 2002 era stato chiuso il 18 giugno 2002 e di avere rivisto l’assicurata solo nel maggio del 2003 per una riacutizzazione dei dolori alla spalla, che è stata curata conservativamente con antinfiammatori e che ha presentato una situazione relativamente stabile ai controlli del 13 ottobre e 17 novembre 2004. Il Dr. med. __________ ha altresì puntualizzato che l’assicurata l’ha consultato nuovamente nel mese di aprile 2005 per una riacutizzazione dei dolori a livello del braccio destro (cfr. doc. A2).

                                         Secondo la giurisprudenza federale una ricaduta viene assunta da un istituto assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA del 9 dicembre 2004 nella causa M., U 344/03, consid. 3.2.2.; 3.3.).

                                         Il TFA, in una sentenza del 24 ottobre 2001 nella causa A., U 458/00, ha stabilito che l’assicuratore LAINF non era responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche STFA del 24 maggio 2004 nella causa S., U 296/03, consid. 2.1.1.).

                                         In un ulteriore giudizio del 20 ottobre 2004 nella causa M., U 281/03, l’Alta Corte, pur non potendo ammettere il nesso di casualità naturale per altri motivi, ha indicato che tra i disturbi cervicali fatti valere nel 2001 da un assicurato e l’incidente della circolazione di cui era rimasto vittima nel 1997, di primo acchito, poteva essere dedotta l’esistenza di una sintomatologia “ponte”. Il TFA ha, in particolare, rilevato:

"  (…) È infatti provato che l'assicurato, a partire dall'incidente, ha regolarmente indicato al proprio medico curante l'esistenza della problematica in esame e che quest'ultimo lo ha sottoposto alle cure del caso.

Al riguardo va precisato che il fatto che la notifica dei dolori non sia

avvenuta in occasione di ogni visita medica, non può comportare da solo, come ritenuto dal Tribunale cantonale, la negazione dell'esistenza di tale sintomatologia: concludere in tal senso appare eccessivamente formale.

In effetti, a mente di questa Corte non risulta in alcun modo dalle

dichiarazioni del prof. R.________ che, per essere riconosciuta quale

"sintomatologia ponte" tra infortunio e ricaduta, la presenza dei disturbi doveva essere ininterrotta. Dalle affermazioni dello specialista si deduce per contro che i sintomi devono essersi presentati perlomeno con una certa regolarità. Infatti egli ha espressamente affermato che il problema centrale era quello di stabilire se nel periodo dall'agosto 1997 al febbraio 2002 l'assicurato avesse presentato, eventualmente in forma attenuata, sintomi e/o segni compatibili con disturbi residui nel segmento cervicale.

Considerato poi che il ricorrente soffriva di diversi altri disturbi persistenti, anche importanti, non riguardanti l'infortunio, e che egli ha subito alcuni interventi chirurgici, è senz'altro verosimile che in alcuni momenti altre malattie fossero per il paziente del tutto prioritarie." (STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U 281/03)

                                         Nel caso di specie l’assenza di una sintomatologia ponte tra l’infortunio del marzo 2002 e l’annuncio di ricaduta dell’aprile 2005 che permetta di riconoscere un nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra annunciati nel 2005 e il sinistro del 2002 è dimostrata dal fatto che l’assicurata dopo la chiusura, nel mese di giugno 2002, del caso relativo all’evento traumatico del marzo 2002 non ha necessitato di particolari cure fino al mese di maggio 2003, così come dalla fine di novembre 2003 all’aprile 2005.

                                         Questa Corte osserva, inoltre, come l’apprezzamento del medico fiduciario de CO 1 trovi riscontro nelle certificazioni del Dr. med. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica, il quale ha operato l’assicurata nel mese di ottobre 2005, effettuando un’artroscopia con acromioplastica anteriore alla spalla destra (cfr. doc. A4).

                                         Il medico, rispondendo al TCA in merito all’eziologia dei disturbi accusati dalla ricorrente alla spalla destra (cfr. doc. V; VIII), ha evidenziato che la sintomatologia del conflitto sottoacromiale può essere sia di natura posttraumatica, che rappresentare una conseguenza di una variante anatomica dell’acromion. Egli ha indicato di ritenere, dunque, che vi è un nesso causale probabile ma non preponderante tra la sintomatologia accusata dall’assicurata alla spalla destra nel marzo 2002 e quella lamentata a fare tempo dal mese di aprile 2005 (cfr. doc. VII; X).

                                         La semplice probabilità di un nesso causale non è però sufficiente per ammettere una relazione di causalità naturale fra un infortunio e i disturbi susseguenti oggetto di un annuncio di ricaduta. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), soltanto qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della probabilità preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.

                                         Al riguardo giova rilevare che il TFA in una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa S., U 239/02, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha stabilito che in quel caso faceva difetto il requisito della causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute menzionato nell’annuncio di ricaduta, in quanto la verosimiglianza del rapporto causale fra l’evento traumatico del 1999 e le turbe dorsali notificate all’assicuratore LAINF nel 2001 andava qualificata come probabile, ma non come preponderante.

                                         Per un altro caso analogo cfr. STFA dell’11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02, consid. 4.

                                         E’ pure utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi accusati dall’interessato.

                                         Quanto affermato dal Dr. med. __________ non è, poi, tale da inficiare le valutazioni del Dr. med. __________ e del Dr. med __________.

                                         Da un lato, il Dr. med. __________ ritiene che i disturbi attuali alla spalla destra sono una conseguenza dell’infortunio del 2002 alla luce dello stato di salute precedente il sinistro del marzo 2002, ossia del fatto che, prima del citato evento traumatico, l’assicurata non si era mai lamentata di problemi a livello della spalla destra (cfr. doc. A2; XIVbis).

                                         In proposito va però segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         Dall’altro, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Nemmeno la certificazione del Dr. med. __________ è di ausilio alla ricorrente, in quanto, quale medico gastroenterologo, non è comunque da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa. Inoltre egli non ha in ogni caso menzionato alcunché in merito all’eziologia dei disturbi di cui soffre l’assicurata.

                                         Il sanitario ha unicamente precisato che l’assicurata, che dal 1984 è in sua osservazione per problemi gastroenterologici, il 24 aprile 2002 gli ha riferito di avere dolori alla spalla destra insorti a seguito di un infortunio verificatosi il 28 marzo 2002 e che era stata in trattamento presso il Dr. med. __________, che la stessa, su suo consiglio, nel febbraio-marzo 2003 ha consultato il Dr. med. __________, FMH in reumatologia e che essa, il 7 giugno 2005, l’ha informato di avere nuovamente consultato il Dr. med. __________ nell’aprile 2005 per il riacutizzarsi dei dolori alla spalla destra (cfr. doc. A3).

                                         Quanto riportato dal Dr. med __________ conferma peraltro che l’assicurata non ha presentato sintomi “ponte” fra l’infortunio del 2002 e l’annuncio di ricaduta del 2005

                               2.9.   In simili condizioni, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), un legame causale tra i disturbi alla spalla destra notificati dall’assicurata a CO 1 nel mese di aprile 2005, che hanno poi condotto all’artroscopia eseguita nel mese di ottobre 2005, e l’infortunio del marzo 2002 assunto dall’assicuratore LAINF, non può neppure essere riconosciuta la responsabilità de CO 1 relativamente a tale problematica.

                                         La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.89 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2006 35.2005.89 — Swissrulings