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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 35.2005.84

24. April 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,481 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

Nel maggio 2004 assicurata scivolata e caduta procurandosi una contusione al ginocchio. Da dicembre 2004 a ragione assicuratore LAINF ha ritenuto estinto il diritto a prestazioni: i disturbi al ginocchio non costituivano più una naturale consguenza del sinistro del 2004.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.84   rs/td

Lugano 24 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 8 luglio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 21 maggio 2004 RI 1 - dipendente del Centro anziani __________ di __________ e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, mentre stava aprendo la porta dell’istituto a una collega, è scivolata ed è caduta.

                                         Essa ha riportato una contusione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 4, 9).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente versato le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale del 25 novembre 2004, ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° dicembre 2004, facendo difetto, da tale data in poi, un nesso di causalità naturale tra i disturbi denunciati dall’assicurata al ginocchio sinistro e l’infortunio del maggio 2004 (cfr. doc. 19=doc. G).

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (cfr. doc. 26=doc. A), l’assicuratore LAINF, l’8 luglio 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 46=doc. I).

                                         Al riguardo va osservato che anche la cassa malati __________ ha inoltrato opposizione contro il provvedimento del 25 novembre 2004. Tuttavia la stessa ha ritirato tale opposizione il 16 dicembre 2004 (cfr. doc. 22; 28).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 12 ottobre 2005, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, a titolo principale, che la decisione su opposizione dell’CO 1 venga annullata per vizio di forma. A titolo subordinato, che il TCA ordini una perizia medica atta a definire la relazione causale tra il sinistro del 2004 e i disturbi lamentati dalla stessa e che l’Istituto assicuratore venga condannato ripristinare le prestazioni a suo favore a far tempo dal 1° dicembre 2004.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurata ha addotto:

"  (…)

A titolo preliminare, si osserva che la decisione in oggetto non indica la possibilità e il termine di ricorso. La ricorrente solleva dunque detto vizio di forma e chiede di annullarla.

Prove: doc.

IN FATTO E IN DIRITTO

1.

In data 21 maggio 2004, la ricorrente è scivolata su un piazzale bagnato davanti a casa procurandosi una contusione di una certa gravità al ginocchio sinistro.

Dalla diagnosi medica effettuata dal dott. __________ di __________ emerge un lieve versamento al ginocchio sinistro, un dolore rima mediale e femoro patellare.

Non avendo mai lamentato alcun disturbo al ginocchio sinistro prima di questo evento traumatico, se ne deduce che è l'infortunio la causa del dolore.

Prove: doc.: richiamo inc. CO 1: perizia

2.

In data 25 novembre 2004, la CO 1 comunicava alla ricorrente la sospensione delle proprie prestazioni dal 1° dicembre 2004, ritenendo estinta la relazione causale tra i disturbi lamentati al ginocchio sinistro e l'infortunio del 21 maggio 2004.

Questo in base al rapporto dell'8 novembre 2004 del dott. __________, medico __________, redatto dopo la visita del 29 ottobre 2004.

La CO 1 ha confermato la sua decisione su opposizione del 5 gennaio 2005, confermando in sostanza le argomentazioni della sua decisione iniziale.

Prove: c.s.

3.

In data 4 febbraio 2005, l'assicurazione di malattia collettiva __________ comunicava alla ricorrente di riconoscere l'incapacità al lavoro, considerata come malattia a partire dal 1 ° dicembre 2004.

Detta decisione era fondata sulla perizia medica effettuata dal dott. __________ che conclu­deva di considerare non proponibile la ripresa dell'attività lavorativa quale infermiera.

Prove: doc.; richiamo inc. __________; perizia

4.

In merito ai disturbi lamentati dalla ricorrente dopo l'infortunio e alle obiezioni sollevate dalla CO 1, indicativi appaiono i due certificati medici del 6 dicembre 1999 e del 18 maggio 2005 del dott. __________.

Nel primo, precedente all'evento in questione, si rilevano "alterazioni degenerative, con condropatia II.III, più accentuata in corrispondenza del compartimento anteriore e di quello mediale. Meniscopatia mediale, prevalentemente a carattere degenerativo".

Nel secondo, successivo all'infortunio del 21 maggio 2005, si attestano "segni di gonartrosi tri-compartimentale con danno osteo-cartilageneo particolarmente avanzato a livello del compartimento mediale. Lesione del corno posteriore del menisco mediale. Meniscopatia laterale, prevalentemente degenerativa. Piccolo corpo libero intraarticolare. Rottura pregressa del legamento crociato posteriore".

Prove: c.s.

5.

Anche soltanto paragonando questi due referti medici, si può concludere come all'origine dei disturbi lamentati dalla ricorrente dal 21 maggio 2004 vi sia l'infortunio subito.

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. Come precisato dalla giurisprudenza del TCA, vi deve essere un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute.

Il nesso di causalità naturale è dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe, verificato nello stesso modo. Non occorre invece che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute. E’ sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale e psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. Per contro il nesso di causalità adeguata, allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 127 V 102, 118 V 286 e 117 V 365).

La ricorrente non ha mai presentato dolori al ginocchio prima dell'infortunio in oggetto. Senza questo evento il danno alla salute non si sarebbe verificato o perlomeno non nello stesso modo." (Doc. I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   L’avv. RA 1, il 16 dicembre 2005, ha prodotto un certificato medico del 29 novembre 2005 del Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia (cfr. doc. IX+bis).

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha interpellato il Dr. med. __________ in merito all’eziologia del danno alla salute al ginocchio sinistro presentato ancora dall’assicurata nel mese di dicembre 2004 (cfr. doc. X).

                                         Lo scritto del Dr. med. __________, il cui contenuto verrà discusso nel merito della vertenza, è pervenuto il 9 febbraio 2006 (cfr. doc. XII).

                               1.7.   I doc. X e XII sono stati sottoposti alle parti per osservazioni (cfr. doc. XIII; XIV).

                                         L’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha preso posizione al riguardo il 24 febbraio 2006 (cfr. doc. XV).

                                         Dal canto suo l’CO 1 ha formulato le proprie osservazioni il 24 marzo 2006 e ha trasmesso un apprezzamento medico di medesima data 2006 del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. XVIII, XX).

                               1.8.   Il 3 aprile 2006 l’avv. RA 1 si è nuovamente espresso in relazione alla presente fattispecie, ribadendo il contenuto del ricorso. A tale scritto è stato accluso un certificato medico del 28 marzo 2006 del Dr. med. __________, medico generalista (cfr. doc. XXI+bis).

                               1.9.   Il doc. XXI+bis è stato inviato per conoscenza all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XXII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In sede di ricorso l’assicurata ha innanzitutto censurato l’omissione dell’indicazione del rimedio di diritto (cfr. doc. I).

                                         In una sentenza del 5 marzo 2001 nella causa T., pubblicata in RDAT II-2001 N. 53 il Tribunale federale, su questo tema ha rilevato:

"  Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale. Quando il diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il caso secondo la procedura amministrativa ticinese, l'autorità giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b , 121 II 72 consid. 2a/b , 117 Ia 297 consid. 2 , 421 consid. 2a; Borghi/Corti , loc. cit.). La giurisprudenza ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c , 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299 , 421 consid. 2a)." (RDAT II-2001 N. 53)

                                         L’art. 49 cpv. 3 LPGA prevede che le decisioni formali emesse dagli assicuratori sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e l’art. 52 cpv. 2 LPGA enuncia che le decisioni su opposizione contengono un’indicazione concernente i rimedi giuridici.

                                         Pertanto gli assicuratore LAINF devono indicare la possibilità di ricorrere al TCA contro le decisioni su opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione.

                                         In concreto l’CO 1 nella risposta di causa ha contestato il vizio formale sollevato dall’insorgente, invocando il fatto che a pagina 6 della decisione su opposizione è stato espressamente indicato il rimedio di diritto e il termine entro cui farlo valere (cfr. doc. III).

                                         Effettivamente tale asserzione trova conferma nella decisione su opposizione di cui agli atti dell’assicuratore infortuni convenuto (cfr. doc. 46).

                                         Per contro la copia della decisione su opposizione trasmessa al TCA dall’assicurata con il ricorso non contiene tale pagina 6 (cfr. doc. I).

                                         La questione di sapere se il provvedimento contestato dinanzi a questa Corte è stato o meno notificato alla ricorrente senza la pagina 6 può, nel caso di specie, restare aperta.

                                         Infatti l’assicurata, peraltro patrocinata da un legale, ha in ogni caso impugnato tempestivamente la decisione su opposizione dell’8 luglio 2005 dinanzi al TCA.

                                         Essa non ha, quindi, subito pregiudizio alcuno dall’omissione dell’indicazione del rimedio di diritto.

                                         Conseguentemente, in casu, non vi è motivo di sanzionare la mancata indicazione del rimedio giuridico (cfr. STFA del 23 aprile 2003 nella causa X., U 222/02).

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° dicembre 2004.

                                         Più concretamente, occorre verificare se i disturbi lamentati dall’assicurata al ginocchio sinistro dopo la fine del mese di novembre 2004 si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del maggio 2004 oppure no.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird."

                                         (STFA succitata)

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che nel mese di maggio 2004 il Centro anziani __________ ha annunciato che la sua dipendente RI 1 era stata vittima di un infortunio il 21 maggio 2004. L’assicurata mentre stava aprendo la porta dell’istituto a una collega è scivolata sul piazzale antistante ed è caduta, riportando una contusione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 4, 9).

                                         Il ginocchio sinistro è stato trattato conservativamente con antinfiammatori e fisioterapia (cfr. doc. 6).

                                         Al riguardo è utile evidenziare che anni prima del sinistro del 2004, e meglio il 6 dicembre 1999, era stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio sinistro dell’insorgente, la quale aveva messo in luce quanto segue:

"  REFERTO

Il corno posteriore del menisco mediale è diffusamente degenerato, appiattito e significativamente ridotto di volume. Corno anteriore a morfologia regolare. Vi è una degenerazione diffusa del corno anteriore del menisco laterale, i cui contorni appaiono integri.

I due legamenti crociati ed i due legamenti collaterali sono integri.

Vi è un moderato versamento intraarticolare. Segni per condropatia grado II-III lungo tutto la faccia laterale della rotula. Quest'ultima è lateralizzata di circa 5 mm.

Vi sono alterazioni degenerative a livello del compartimento mediale, con importante assottigliamento della cartilagine. Non vi è evidenza per ulcere cartilaginee lungo la convessità del condilo femorale esterno.

Menziono una piccola pseudo-cisti subcondrale nel compartimento centrale e piccoli focolai di alterazioni ossee subcondrali in corrispondenza del compartimento anteriore.

Non vi è evidenza per cisti di Baker.

CONCLUSIONI

alterazioni degenerative, con condropatia grado II-III, più accentuata in corrispondenza del compartimento anteriore e di quello mediale.

Meniscopatia mediale, prevalentemente a carattere degenerativo." (Doc. 40)

                                         Il 20 luglio 2004 ha avuto luogo una visita medica __________. Dal relativo referto allestito dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia generale, emerge che il sanitario, dopo un attento esame del ginocchio sinistro dell’assicurata, ha diagnosticato “ginocchio sinistro algico su base di una pangonartrosi sinistra preesistente e stato dopo contusione di tale ginocchio il 21 maggio 2004” (cfr. doc. 9).

                                         Il 29 ottobre 2004 il medico __________ ha constatato un ginocchio sinistro ancora gonfio con limitazione della capacità di flessione.

                                         Egli ha comunque dichiarato che la causalità tra i disturbi accusati dalla ricorrente e il sinistro del maggio 2004 era da considerare estinta (cfr. doc. 18).

                                         Il 10 dicembre 2004 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, al quale l’assicurata è stata inviata dal medico curante Dr. med. __________ (cfr. doc. B), ha certificato:

"  Oggettivamente si riscontra una gonartrosi sx a predominanza mediale su lieve varismo. La gonartrosi era ovviamente presente prima dell'infortunio, anche se asintomatica. E' sempre difficile dire se la sintomatologia attuale abbia ancora una relazione diretta con l'infortunio. Per riconoscere una causalità tra i disturbi lamentati attualmente dalla paziente e l'infortunio del 21.5.04, si dovrebbero dimostrare dei residui di una lesione traumatica. Dai referti oggettivi attuali, si può soltanto riconoscere una possibile lesione di causalità, che ciò non basta per l'assicurazione." (Doc. B)

                                         L’assicurata, il 18 maggio 2005, si è poi sottoposta a un’ulteriore RM al ginocchio sinistro su indicazione del Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e ortopedia (cfr. doc. 34).

                                         Dal relativo referto si evincono segnatamente:

"  (…)

Segni di gonartrosi tri-compartimentale con danno osteo-cartilagineo particolarmente avanzato a livello del compartimento mediale. Lesione del corno posteriore del menisco mediale.

Meniscopatia laterale, prevalentemente degenerativa. Piccolo corpo libero intra-articolare.

Rottura pregressa del legamento crociato posteriore." (Doc. 40)

                                         Il 25 maggio 2005 il Dr. med. __________, alla luce degli esiti dell’ultima RM ha indicato che “… i risultati parlano per un problema degenerativo” (cfr. doc. 38).

                                         A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione formale del 25 novembre 2004 con cui le è stato negato il diritto a ulteriori prestazioni dal mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 19, 26), l’CO 1 ha sottoposto il caso al medico __________ Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Il Dr. med. __________, il 28 giugno 2005, sulla base in particolare dei referti delle risonanze magnetiche del 1999 e del maggio 2005, ha così valutato l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurata al ginocchio sinistro:

"  (…)

La nuova documentazione medica messaci a disposizione conferma il fatto che il ginocchio sinistro presenta soltanto lesioni di tipo degenerativo, tra l'altro anche la lesione a livello del menisco mediale era già presente alla risonanza magnetica del 99.

Ritengo che dopo 5 mesi da un banale trauma contusivo sia più che corretto considerare la causalità estinta e lo status quo-sine raggiunto, infatti la gonartrosi continuerà a progredire, continuerà a fare sintomi di modo fluttante.

Una contusione su di un ginocchio sano guarisce al massimo in poche settimane.

Vista la patologia preesistente, la CO 1 ha riconosciuto le prestazioni per oltre 5 mesi, ma è corretto dopo questo lasso di tempo, considerare la causalità estinta.

Rilevo anche che nell'opposizione del 5.1.2005 si scrive: non avendo mai lamentato nessun disturbo al ginocchio prima dell'evento traumatico, se ne deduce per logica conseguenza che è l'infortunio la causa del dolore. Questa affermazione non corrisponde assolutamente al vero, infatti dagli atti si vede che l'assicurata è stata a più riprese visitata dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, a partire dal 1999 e già allora egli scriveva: "da 5 anni la paziente lamenta problemi al ginocchio."

Possiamo quindi considerare che sono almeno 10 anni che l'assicurata soffre di una gonartrosi al ginocchio sinistro." (Doc. 43)

                                         Con decisione su opposizione dell’8 luglio 2005 l’Istituto assicuratore convenuto ha confermato il rifiuto di erogare prestazioni assicurative per la problematica al ginocchio sinistro posteriormente alla fine del mese di novembre 2004 (cfr. doc. 46=doc. I).

                                         Pendente causa la ricorrente ha inviato al TCA un rapporto del 29 novembre 2005 del Dr. med. __________, da cui risulta che:

"  (…)

Vedevo per la prima volta la paziente l'1.12.1999 a causa di una gonalgia bilaterale, a sinistra maggiore di destra.

Aveva già consultato a suo tempo altri due ortopedici, i quali avrebbero anch'essi come il sottoscritto, diagnosticato una gonartrosi specialmente del compartimento mediale ed avevano proposto un'osteotomia di valgizzazione.

Visti quindi i disturbi ho fatto eseguire una RM del ginocchio sinistro la quale mi conferma la diagnosi di gonartrosi, specialmente del compartimento interno e retrorotuleo.

Ho rivisto la paziente a 2 riprese: il 15.12.1999 ed il 18.1.2000: la paziente avvertiva sempre una sintomatologia algica ma non così invalidante da porre un'indicazione chirurgica quale un'osteotomia o addirittura una protesi monocompartimentale.

Rivedevo quindi la paziente il 15.3.2005 per un dolore al ginocchio sinistro dopo una caduta nel mese di febbraio 2004 battendo sia il ginocchio sinistro che la spalla sinistra.

Fondamentalmente arrivavo alla conclusione di una gonartrosi traumatizzata al ginocchio sinistro e presenza di pseudo-paresi alla spalla sinistra su probabile impingement sub-acromiale. In diagnosi differenziale una rottura della cuffia dei rotatori della spalla sx di origine degenerativa.

In data 18.5.2005 faccio eseguire un'artroRM del ginocchio sinistro, la quale mi conferma una gonartrosi tricompartimentale con danno osteocartilagineo avanzato sempre del compartimento mediale.

Per quanto riguarda la spalla la paziente non ha voluto indagini ulteriori.

Siamo quindi personalmente confrontati con un problema di gonartrosi tricompartimentale più pronunciata al compartimento mediale, classico per una evoluzione di un problema artrosico al ginocchio sinistro.

Ho rivisto l'ultima volta la paziente il 25.5.2005 per spiegarle il risultato della risonanza magnetica e l'ho inviata alla CO 1 per una ev. valutazione per presa a carico o meno del caso.

Da allora non ho più rivisto la paziente presso la mia consultazione." (Doc. IXbis)

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie la valutazione medica del 29 novembre 2005 formulata dal Dr. med. __________ è posteriore all'emissione della decisione impugnata. Essa, tuttavia, è stata prodotta con l'intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurata dopo la fine del mese di novembre 2004.

                                         Il Dr. med. __________ ha del resto espressamente indicato di avere visitato l’ultima volta la ricorrente il 25 maggio 2005, ossia precedentemente all’8 luglio 2005. Tale documento è pertanto rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

                                         Il 22 dicembre 2005, questo Tribunale ha interpellato il Dr. med. __________, al quale è stato chiesto di precisare se riteneva corretta la decisione dell’CO 1 di non più riconoscere, a partire dal 1° dicembre 2004, un’eziologia traumatica ai disturbi lamentati dall’assicurata al ginocchio sinistro oppure se tra questi ultimi e l’evento traumatico del maggio 2004 esisteva ancora, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale (cfr. doc. X).

                                         Questa la risposta fornita dal succitato specialista il 9 febbraio 2006:

"  (…)

Come ho già spiegato a più riprese alla paziente e chiaramente anche dal suo avvocato, la signora soffriva già la prima volta che la visitai in data 1.12.99 di un’artrosi di tutti e tre i compartimenti (interno, esterno e retrorotuleo) del ginocchio sx.

Vi è quindi anche un danno cartilagineo e di conseguenza un'insufficienza e rottura del legamento crociato anteriore che spesso si trova in pazienti che soffrono di artrosi del ginocchio.

L'artrosi che la paziente presenta al momento attuale non può essere considerata come una conseguenza dell'infortunio del febbraio 2004 ma è un'evoluzione di questa malattia degenerativa infiammatoria che è l'artrosi e quindi personalmente non vi è nessun nesso di causalità tra l'evoluzione di questa artrosi appunto ed il trauma che la paziente ha subito.

Spesso vi può essere un aumento della sintomatologia artrosica dopo un trauma ma la causa principale dello sviluppo dell'artrosi non è l'infortunio.

L'unica problematica che potrebbe eventualmente essere di competenza della CO 1 è la lesione del menisco mediale che degenerato dall'artrosi in seguito al trauma distorsivo si potrebbe essere rotto e causare dei sintomi alla paziente.

Non credo però che un intervento di artroscopia di questo ginocchio possa risolvere i disturbi della paziente, visto il grave danno cartilagineo avanzato.

Penso che sia corretto non riconoscere più dagli inizi il mese di dicembre 2004 l'eziologia traumatica ed in conclusione non posso dimostrare con verosimiglianza un nesso di causalità tra l'infortunio del febbraio 2004 ed i disturbi che la paziente presenta ora.

Ritengo che la paziente avrebbe potuto sviluppare la stessa sintomatologia data dall'artrosi senza aver subito un trauma a questo ginocchio." (Doc. XII)

                                         Il Dr. med. __________, in merito all’apprezzamento sopra menzionato, il 24 marzo 2006 ha osservato:

"  (…) Il dott. __________ dice che l'unica problematica che potrebbe eventualmente essere di competenza della CO 1 è la lesione del menisco mediale che degenerato dall'artrosi in seguito al trauma distorsivo si potrebbe essere rotto e causare i sintomi della paziente.

Si trattava di mettere in chiaro questa affermazione del dott. __________, secondo il quale, malgrado egli non ritenga che la gonartrosi debba essere assunta dalla CO 1, la rottura del menisco mediale potrebbe essere di competenza CO 1.

A questa affermazione rispondo quanto segue: anche se ci fosse una lesione del menisco mediale ritengo che questa sia piuttosto irrilevante considerata la grave gonartrosi tricompartimentale presentata dalla paziente. Del resto anche il dott. __________ ritiene che un intervento di artroscopia per un eventuale intervento al menisco non potrebbe risolvere i disturbi della paziente.

Ricordo che il trauma in questione è avvenuto il 21.5.2004.

L'assicurata è stata vista in Agenzia a due riprese, in occasione della seconda visita medica effettuata il 29.10.2004 quando la fase acuta si era un po' risolta e quando quindi il ginocchio era meglio valutabile, i segni meniscali erano negativi.

La RM del ginocchio sinistro è stata effettuata il 18.5.2005, quindi 12 mesi dopo l'infortunio in parola.

Per la descrizione del menisco mediale il radiologo scrive: il corno posteriore del menisco mediale è rimodellato, rimpicciolito e presenta almeno due rotture orizzontali. Se valutiamo il referto della RM effettuata il 6.12.1999, si legge che il corno posteriore del menisco mediale è diffusamente degenerato, appiattito e significativamente ridotto di volume. Risulta quindi chiaro che già che il 6.12.1999, il menisco mediale era danneggiato." (Doc. XX=XVIII)

                               2.8.   L’CO 1 ha negato, a decorrere dal 1° dicembre 2004, delle ulteriori prestazioni assicurative in relazione all’evento traumatico del 21 maggio 2004, fondandosi sulle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________, i quali hanno ritenuto estinto, a far tempo da tale data, il nesso di causalità naturale tra la problematica accusata dall’assicurata al ginocchio sinistro e il menzionato infortunio (cfr. doc. 19, 18, 43, 46=I).

                                         La ricorrente, dal canto suo, contesta la tesi formulata dall’assicuratore LAINF convenuto, considerando che all’origine dei disturbi lamentati dalla stessa vi sia proprio il sinistro del maggio 2004 (cfr. doc. I).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

                                         Il TFA ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.9.   Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto, questa Corte ritiene che i disturbi di cui soffre l’assicurata al ginocchio sinistro siano stati approfonditamente indagati dal profilo medico.

                                         Pertanto non si rivela necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione, motivata e convincente, enunciata dai Dr. med. __________ e __________, secondo i quali la causalità naturale tra l’infortunio del 2004 e i disturbi accusati dall’assicurata al ginocchio sinistro è estinta a decorrere dal dicembre 2004.

                                         I medici __________ dell'CO 1 ritengono che l’affezione presentata dalla ricorrente sia connessa a problemi degenerativi di artrosi (cfr. consid. 2.7.).

                                         In particolare questo Tribunale osserva come l’apprezzamento dei medici __________ trovi riscontro nelle certificazioni dei sanitari privatamente consultati dalla ricorrente, ossia i Dr. med. __________ e __________, chirurghi ortopedici, per cui specialisti nel ramo medico che qui interessa (cfr. consid. 2.7.).

                                         Il Dr. med. __________ ha, infatti, precisato che la problematica di cui è affetta l’assicurata è un’evoluzione dell’artrosi, malattia degenerativa infiammatoria di cui l’insorgente soffre già dal 1999 e che non vi è nessun nesso di causalità tra l’evoluzione dell’artrosi e il trauma del 2004 (cfr. doc. XII; consid. 2.7.).

                                         L’indicazione fornita il 9 febbraio 2006 dal Dr. med. __________ al TCA, ossia che “… l’unica problematica che potrebbe eventualmente essere di competenza della CO 1 è la lesione del menisco mediale che degenerato dall’artrosi in seguito al trauma distorsivo si potrebbe essere rotto e causare dei sintomi alla paziente“ (cfr. doc. XII) non è del resto suscettibile di inficiare la conclusione che a partire dal 1° dicembre 2004 difettava una relazione di causalità naturale tra l’infortunio del 2004 e i disturbi accusati dalla ricorrente al ginocchio sinistro.

                                         In effetti lo specialista si è espresso in termini di semplice possibilità a proposito della natura traumatica della lesione del menisco mediale, ciò che non è comunque sufficiente per ammettere la responsabilità dell’assicuratore infortuni.

                                         Nel suo apprezzamento finale egli ha d’altronde sottolineato che “… non posso dimostrare con verosimiglianza un nesso di causalità tra l’infortunio del febbraio (recte: maggio) 2004 e i disturbi che la paziente presenta ora” (cfr. doc. XII).

                                         Anche il Dr. med. __________, che ha visitato l’assicurata nel mese di dicembre 2004, ha indicato, da un lato, che oggettivamente si riscontrava una gonartrosi sinistra, che era presente prima dell’infortunio, anche se asintomatica, dall’altro che dai referti oggettivi si poteva soltanto riconoscere un possibile nesso causale tra l’infortunio del maggio 2004 e i disturbi lamentati al ginocchio sinistro (cfr. doc. B; consid. 2.7.).

                                         Il Dr. med. __________ ha, inoltre, puntualizzato che, in ogni caso, un intervento di artroscopia non avrebbe potuto risolvere i disturbi dell’assicurata, visto il grave danno cartilagineo avanzato, e che data l’artrosi la ricorrente avrebbe potuto sviluppare la stessa sintomatologia anche senza aver subito un trauma al ginocchio (cfr. doc. XII; consid. 2.7.).

                                         Ciò è stato ribadito il 24 marzo 2006 dal Dr. med. __________, il quale ha specificato, in modo circostanziato e convincente, che anche se ci fosse una lesione traumatica del menisco, la stessa sarebbe irrilevante considerata la grave gonartrosi presentata dall’assicurata (cfr. doc. 47)

                                         La tesi dell’assicurata secondo cui i disturbi al ginocchio sinistro sono originati dall’evento traumatico del maggio 2004 non risulta, dunque, confortata da nessun certificato medico agli atti. Nemmeno è possibile giungere a una tale conclusione paragonando i due referti delle RM del 1999 e del 2005 al ginocchio sinistro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (cfr. doc. I).

                                         In proposito va rilevato, in primo luogo, che già la RM del 1999 aveva messo in luce delle alterazioni degenerative e una meniscopatia prevalentemente a carattere degenerativo (cfr. doc. 40; consid. 2.7.). In secondo luogo, che tra l’una e l’altra RM sono trascorsi sei anni, per cui è altamente verosimile che lo stato degenerativo sia evoluto provocando un peggioramento delle condizioni del ginocchio sinistro.

                                         All'assicurata neppure può essere di soccorso la circostanza asserita nell’impugnativa che prima dell’infortunio del 2004 non avrebbe mai presentato dolori al ginocchio (cfr. doc. I).

                                         A prescindere dal fatto che tale affermazione è stata smentita dalle attestazioni del Dr. med. __________, il quale ha indicato che già nel 1999 aveva visitato l’assicurata perché soffriva di un’artrosi del ginocchio sinistro (cfr. doc. XII), giova evidenziare che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         Per quanto riguarda il certificato del 28 marzo 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. XXIbis), va osservato che lo stesso è ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         Da una parte, quale medico generalista, non è comunque da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa. Dall’altra, egli non ha in ogni caso menzionato nulla circa l’eziologia della problematica di cui soffre l’assicurata.

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) - che i disturbi localizzati a livello del ginocchio sinistro, a decorrere dal mese di dicembre 2004, non costituivano più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 21 maggio 2004, ma che essi erano da attribuire al cosiddetto status quo sine (cfr. consid. 2.5.).

                                         La decisione su opposizione dell’8 luglio 2005 impugnata deve di conseguenza essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.84 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.04.2006 35.2005.84 — Swissrulings