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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.03.2006 35.2005.79

1. März 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,030 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Assicurato vittima nel febbraio 2001 di un trauma distorsivo al ginocchio. Caso chiuso nel marzo 2001. Annuncio di ricaduta nel mese di ottobre 2004, rifiutata dall'assicuratore per assenza di causalità naturale. Rinvio della causa all'amministrazione per nuovi accertamenti.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.79   mm/td

Lugano 1 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 giugno 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 10 febbraio 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di tecnico di servizio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro.

                                         Con certificato del 9 aprile 2001, il dott. __________ ha diagnosticato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e ha attestato una inabilità lavorativa del 100% fino al 25 febbraio 2001 e del 50% sino al 4 marzo 2001 (doc. 6).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha versato regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel corso del mese di ottobre 2004, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del febbraio 2001 (doc. 11).

                                         Il dott. __________, consultato l’8 settembre 2004, ha riferito di continui disturbi al ginocchio destro con fenomeni di bloccaggio e ha predisposto l’esecuzione di una RMN (doc. 13).

                                         Il citato esame strumentale è stato effettuato il 16 settembre 2004 e ha mostrato un’importante lesione con fessure soprattutto al versante inferiore del corno posteriore e alla parte intermedia del menisco mediale (doc. 14).

                                         In data 3 febbraio 2005, il dott. __________ ha comunicato all’CO 1 che, nel frattempo, l’assicurato si era rivolto nuovamente a lui per importanti disturbi al ginocchio sinistro (doc. 35).

                                         La risonanza magnetica del 15 febbraio 2005 ha posto in luce una forma smussata del menisco mediale con fessura al versante inferiore del corno posteriore e alla parte intermedia (doc. 37).

                               1.3.   Con decisione formale del 19 aprile 2005, l’Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati al ginocchio sinistro, ritenuti non trovarsi in nesso di causalità naturale con il sinistro del 10 febbraio 2001 (doc. 44).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 47) e dalla Cassa malati __________ (doc. 45, 51 e 55), l’CO 1, in data 24 giugno 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 57).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 16 settembre 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra l’infortunio assicurato e la ricaduta e che l’incarto venga retrocesso all’assicuratore infortuni per definire il diritto a prestazioni, argomentando:

"  Secondo i ricorrenti, infatti, al parere espresso nel caso concreto dal dottor __________ il 3 giugno 2005 (e non, come erroneamente indicato nella decisione impugnata il 6 aprile 2005), non può essere riconosciuta la qualifica di "giudizio", vale a dire di parere scientifico di natura tale da assurgere a valore probatorio nei termini della giurisprudenza sopra ricordata.

Il dottor __________, nel suo ricordato rapporto, si limita infatti a riordinare una serie di certificati e atti medici altrui. Di persona, il dottor __________ non ha effettuato un solo esame, né del paziente né del ginocchio infortunato. Egli giunge in particolare a concludere, peraltro in maniera francamente poco comprensibile, che non può essere stabilito un nesso causale almeno probabile tra l'evento del 10 febbraio 2001 e la patologia del menisco del signor RI 1. Sostanzialmente perché:

-   l'assicurato, dopo il sinistro del 10 febbraio 2001, lamentava problemi sul "lato laterale" del ginocchio, e non su quello "mediale";

-   l'esame del 15 febbraio 2005 confermerebbe una lesione del menisco mediale, ma non del menisco laterale che, così testualmente il dottor __________, "probabilmente non è mai stato leso".

(…)

4.3.

Come sempre in circostanze in cui si debba esercitare un apprezzamento - in questo caso medico - cogliere nel segno è operazione davvero improba. Il ricorrente non può certo, e neppure vuole, sostituirsi ai pareri degli specialisti competenti. Egli ritiene nondimeno che il parere espresso dal dottor __________ non possa avere la valenza probatoria che la CO 1 pretenda debba avere nel caso concreto.

È vero che i medici che hanno avuto in cura il signor RI 1 qualche confusione l'hanno pur fatta, fra ginocchio destro e ginocchio sinistro, cosa che non ha certo facilitato il compito di chi doveva decidere per la sussistenza o meno di una causalità naturale fra il sinistro del 2001 e il riacutizzarsi dei disturbi, poi ricondotti ad una accertata lesione, nel 2004. Non è men vero però che l'esame del Dottor __________ è stato almeno altrettanto superficiale, per non dir peggio, dando per accertate circostanze che tali non sono per nulla.

4.3.1.

In particolare, ha preteso il dottor __________ che il paziente si sarebbe lamentato di disturbi laterali e non mediali: dove sia andato il dottor __________ a prendere questa circostanza, non è dato sapere. L'assicurato, infatti, non ha mai fatto altro che riferire di disturbi al ginocchio sinistro, sia nei confronti dei medici curanti, che nei colloqui con i funzionari della CO 1. Egli, al riguardo dei suoi disturbi, è sempre stato chiaro, come peraltro attesta la nota di incarto CO 1 dell'8 novembre 2004, che riporta quanto segue:

" gli fa male il ginocchio sinistro. Ma finora, a quanto pare, gli hanno guardato solamente il ginocchio destro. Non capisce come mai, lui è sicuro che la RM eseguita in settembre è stata fatta al ginocchio sinistro. Aggiunge inoltre che al ginocchio destro non ha più nessun tipo di disturbo. È guarito."

Una affermazione, quella che precede, peraltro coerente con gli accertamenti clinici che riferiscono, genericamente, di dolori al ginocchio, senza specificare se mediale o laterale! Così, i rapporti dell'8, 16 settembre 2004, 15 e 23 febbraio 2005 della clinica ortopedica __________ di __________.

Una circostanza, comunque, confermata dallo stesso ricorrente davanti ai funzionari dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare, ai quali riferì quanto segue in data 13 aprile 2005:

" nel febbraio 2001 ho subito un incidente con la mia motoslitta, il quale ha interessato il ginocchio sinistro. (…) Verso la fine dell'estate 2004, stanco dei continui dolori e blocchi al ginocchio sinistro, mi sono di nuovo rivolto allo specialista - dr. __________ per discutere il procedere."

Insomma, nessun dolore "laterale" o "mediale", ma soltanto "dolori" al ginocchio!

4.3.2.

Afferma altresì il dottor __________ che i disturbi del ricorrente sarebbero da ricondurre ad un'affezione del menisco sinistro laterale: anche questa circostanza non si ritrova affatto negli atti medici formanti i documenti di questo incarto. Anche questa circostanza è una novità inspiegabile, nel rapporto del Dottor __________.

Infatti, il sinistro intervenuto nel 2001, ed al quale i ricorrenti pretendono di ricondurre le conseguenze cliniche e sintomatologiche denunciate nell'estate 2004, fu così definito nel certificato medico LAINF e firma del dott. __________:

" lesione meniscale ginocchio sx menisco mediale dopo trauma distorsivo in data 9 febbraio 2001"

Un'affezione perfettamente coerente con gli accertamenti effettuati nel febbraio 2005 presso la clinica ortopedica di __________, che tra l'altro riferiscono di quel che segue:

" gli accertamenti hanno confermato una lesione del menisco mediale. Nel gennaio del 2005 nuovi disturbi allo stesso ginocchio, la RM ha confermato una fessura del versante inferiore del corno posteriore della parte intermedia del menisco mediale."

Insomma, nessuno ha mai diagnosticato una lesione "laterale"!

4.3.3.

Se ne deve concludere, dunque, perlomeno, che le conclusioni a cui giunge il dottor __________ nel suo parere non sono attendibili.

Di conseguenza, esse non possono assurgere a prova dell'assenza di causalità naturale fra riacutizzazione dei disturbi al ginocchio sinistro nell'estate 2004 e l'infortunio del 2001.

(…)

4.4.

Giova comunque qui segnalare anche i pareri dei medici della cassa malati __________, pure assunti agli atti dell'incarto in discussione, giacché essi stessi sono pure funzionali tenuti ad una indiscutibile obiettività.

Il loro avviso è di segno opposto a quello del dottor __________. Così, in particolare, il responsabile del servizio medico fiduciario della __________, nel suo rapporto del 9 maggio 2005:

" visto la RM del 15 febbraio 2005 visto la DD dell'11 febbraio 2000 lo ritengo che esiste un nesso causale probabile per la ricaduta dell'8 settembre 2004."

(…)

4.5.

Così stando le cose, al ricorrente non resta che chiedere che, in previsione del giudizio relativo all'assunzione da parte dell'assicurazione LAINF delle conseguenze nel 2004 dell'infortunio da lui subito nel 2001, sia ordinata una nuova perizia giudiziaria completa, che dia conto della situazione oggettiva da lui presentata.

Auspica che questa perizia valuti, con maggiori obiettività di quanto non fatto dal dottor __________, la relazione tra l'affezione al ginocchio attualmente da lui presentata e l'infortunio da lui subito nel 2001."

                                         (I)

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   In data 15 novembre 2005, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione, medica e non, in parte già presente all’inserto (VII + allegati).

                                         L’Istituto assicuratore ha preso posizione al riguardo il 2 dicembre 2005 (IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore-infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.6.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se i disturbi localizzati al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta qui in discussione, costituivano o meno una conseguenza naturale del sinistro assicurato.

                                         Nessuno ha giustamente preteso che i disturbi che hanno interessato il ginocchio destro dell’assicurato, leso in occasione di un infortunio sugli sci occorsogli nel febbraio del 1992, assunto all’epoca dall’assicurazione militare (cfr. doc. 29, p. 2), debbano andare a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         L’CO 1 nega l’esistenza di un legame causale naturale riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto 3 giugno 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha ritenuto determinante la circostanza che, in occasione della prima consultazione dell’11 febbraio 2001, il dott. __________ avrebbe diagnosticato una problematica riguardante il menisco laterale del ginocchio sinistro, mentre che la RMN del 15 febbraio 2005 ha mostrato una lesione del menisco mediale sinistro, peraltro in presenza di un menisco laterale intatto:

"  La __________ assicurazioni interpone opposizione il 20.5.2005 con la seguente motivazione: esistono due problematiche ed una riguarda il menisco laterale, l'altra il menisco mediale. In questo senso l'apprezzamento medico del dott. __________ è eloquente.

rispondo come segue: È proprio per questo che bisogna rifiutare il caso, infatti, il dott. __________ nel rapporto di visita dell'11.2.2001 parla chiaramente di una sintomatologia laterale quindi eventualmente poteva esservi un problema al menisco laterale. In seguito a prescindere dal fatto che si è continuato a confondere tra ginocchio destro e ginocchio sinistro, e che finalmente ci si è accordati sul fatto che la patologia riguardava il ginocchio sinistro, si è sempre parlato di menisco mediale, anche la RMI evidenzia una lesione del menisco mediale e non del menisco laterale.

A questo punto l'assicurato nel 2001 aveva sviluppato una sintomatologia al compartimento laterale, vi era un sospetto per lesione del menisco, si preconizzava di effettuare indagini ulteriori ma poi il caso era stato momentaneamente chiuso, probabilmente non vi era nessuna lesione del menisco laterale.

Ora l'assicurato presenta di nuovo dolori mediali, la RMI del 15.2.2005 conferma la lesione del menisco mediale e conferma il fatto che il menisco laterale è intatto, quindi probabilmente non è mai stato leso. Non può essere stabilito un nesso causale almeno probabile tra l'evento del 10.2.2001 e la patologia del menisco mediale, in quanto, dopo il 10.2.2001 l'assicurato lamentava problemi sul lavoro laterale del ginocchio.

Vi è però il caso del 1989 dove vi era una patologia al menisco che è stata anche operata e questo sotto responsabilità della cassa malati in quanto in quel momento il signor RI 1 non era assicurato alla CO 1. Ora si riscontra di nuovo una lesione del menisco mediale che deve essere messa in relazione, al vecchio infortunio del 1989 che comunque va a carico della cassa malati, in quanto la clinica ci ha ben dimostrato, che l'infortunio del 2001 aveva provocato dolori sul lato laterale e non sul lato mediale. Tutte le cure per il menisco mediale del ginocchio sinistro, a meno che non avvenga un nuovo infortunio, vanno a carico della competente cassa malati."

                                         (doc. 53)

                                         La tesi difesa dall’Istituto assicuratore convenuto è contestata da RI 1, la cui posizione risulta supportata dalle certificazioni del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha sottolineato che il dott. __________, nel referto relativo alla visita dell’11 febbraio 2001, aveva formulato anche la diagnosi differenziale di menisco mediale, motivo per cui ha ritenuto probabile l’esistenza di un nesso di causalità tra l’infortunio assicurato e la ricaduta:

"  __________ alla visita dell’11.2.2001 parla di menisco lat. ginocchio sx DD menisco mediale in st. dopo sutura. Era prevista una visita dall’ortopedico che aveva in cura il pat. Dr. __________. In base alla documentazione questo controllo non è stato fatto.

La RMI del ginocchio sx del 15.2.2005 (senza mezzo di contrasto) mostra “Forma smussata del menisco mediale, con fessura versante inferiore corno posteriore e parte intermedia”. Controllo dal Dr. __________ del 23.2.2005 parla per una lesione del menisco mediale del ginocchio sx. Dr. __________ rifiuta il caso dicendo che si tratta del menisco laterale e che ora la RMI parla del menisco mediale.

In base al giudizio del Dr. __________ nella diagnosi c’era anche la discussione del menisco mediale, poi però non ulteriormente valutato.

Vista la RMI del 15.2.2005, vista la DD dell’11.2.2001, ritengo che esiste un nesso causale probabile per la ricaduta dell’8.9.2004."

                                         (doc. P)

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione enunciata dal dott. __________ non consenta di negare, con la necessaria tranquillità, l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 10 febbraio 2001 e i disturbi al ginocchio sinistro, oggetto di ricaduta.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. = RAMI 1999 U 356, p. 572).

                                         Ora, nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione sanitaria presente all’inserto, l’argomento - il solo - su cui il medico __________ dell’CO 1 ha costruito la propria tesi (cfr. consid. 2.7.), non appare convincente al punto da consentite a questa Corte di decidere, con piena cognizione di causa, sull’oggetto della lite.

                                         In proposito, il TCA rileva che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della consultazione dell’11 febbraio 2001, ha sì sospettato la presenza di una lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro, tuttavia, egli ha pure posto la diagnosi differenziale di menisco mediale, proponendo, dopo averne discusso con il collega dott. __________ (che già conosceva il paziente), l’esecuzione di un’artroscopia (cfr. doc. 7).

                                         D’altro canto, rispondendo a una richiesta di informazioni rivoltagli dall’Istituto assicuratore convenuto nel corso del mese di marzo 2004, il dott. __________, o chi per esso ha firmato il rapporto, ha dichiarato che l’assicurato era portatore di una, citiamo: “Lesione meniscale ginocchio sx menisco mediale dopo trauma distorsivo in data 09.02.01” (cfr. doc. 6 – il corsivo è del redattore).

                                         Quest’ultima circostanza non può essere liquidata come ha preteso fare l’assicuratore LAINF convenuto in risposta di causa, ovvero sostenendo essersi trattato di un, citiamo: “error calami dell’assistente del Dr. __________, visto anche il fatto che il ricorrente nel 1989 aveva subito una lesione al menisco mediale sinistro, di competenza della Cassa malati” (III, p. 4).

                                         In effetti, la medesima diagnosi di lesione del menisco mediale figura pure sulla prescrizione di fisioterapia del 14 febbraio 2001 (doc. S), rispettivamente, sulla nota d’onorario dell’Istituto di fisioterapia __________ del 13 marzo 2001 (doc. T).

                                         In esito a quanto precede, il TCA ritiene che l’CO 1 non abbia posto in atto tutto quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la fattispecie medica, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

                                         Questa Corte non può parimenti fondare il proprio giudizio sulle certificazioni allestite dal dott. __________.

                                         In primo luogo, quale specialista in medicina interna, egli non appare particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.

                                         In secondo luogo, se è vero che con il rapporto del 9 maggio 2005 il dott. __________ ha sostenuto la tesi dell’eziologia traumatica dei disturbi al ginocchio sinistro (doc. P), è altrettanto vero che, successivamente, in data 13 giugno 2005, egli ha affermato di non poter prendere posizione riguardo al nesso causale con l’avvenimento (doc. Q).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti.

                                         La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’CO 1, affinché chiarisca, dopo aver predisposto degli accertamenti specialistici più approfonditi, se i disturbi al ginocchio sinistro di cui ha sofferto RI 1, erano ancora imputabili all’infortunio del 10 febbraio 2001 oppure no.

                                         Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione del 24 giugno 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi   del considerando 2.8.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.79 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.03.2006 35.2005.79 — Swissrulings