Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.06.2006 35.2005.71

22. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,481 Wörter·~42 min·2

Zusammenfassung

Podologo esposto a lungo a raggi UV:cheratite,cataratta,maculopatia.Non più diritto a prestazioni di corta durata(stato stabilizzato),né a una rendita(abile al 100% come infermiere,attività abituale prima del sinistro.Dal raffronto dei redditi emerge comunque un'invalidità inferiore al 10%),né a IMI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.71   rs/td

Lugano 22 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 giugno 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 16 luglio 2001 RI 1 - all’epoca infermiere podologo presso la __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 -, in seguito all’esposizione prolungata ad una lampada a raggi UV durante l’espletamento della sua attività professionale, ha riportato una cheratite tossica (cfr. doc. A1, M2, M4).

                                         Susseguentemente l’assicurato ha sviluppato una cataratta bilaterale e una maculopatia retinica (cfr. doc. M10, D; M4).

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con decisione del 25 luglio 2002 l’Istituto assicuratore ha negato all’assicurato il diritto a ulteriori prestazioni, in quanto l’esistenza di un nesso causale naturale fra la cataratta diagnosticata il 16 gennaio 2002 e l’infortunio del 16 luglio 2001 era solo possibile (cfr. doc. A15).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1 (cfr. doc. A18, A22), la CO 1 ha predisposto una perizia presso la Clinica Oftalmologica dell’__________ __________ (cfr. doc. A29).

                                         Fondandosi sull’esito di tale perizia (cfr. doc. M10), l’assicuratore LAINF convenuto, con decisione su opposizione del 16 aprile 2004, ha accolto l’opposizione formulata dall’assicurato, considerando stabilita una relazione di causalità fra la cataratta bilaterale e il sinistro del mese di luglio 2001 (cfr. doc. A51).

                               1.3.   Con ulteriore decisione formale dell’8 ottobre 2004 la CO 1 ha chiuso il caso di RI 1, ritenendo che non fosse più necessaria alcuna cura medica. All’assicurato è stato negato il diritto sia a una rendita di invalidità, che a un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. doc. A61).

                                         L’interessato, sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato opposizione contro tale provvedimento (cfr. doc. A62).

                                         L’assicuratore LAINF convenuto, con decisione su opposizione del 22 giugno 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. F).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso dell’8 settembre 2005 il RA 1, per conto dell’assicurato, ha chiesto che vengano stabiliti i suoi diritti, nei confronti della CO 1, riguardo alle indennità perdita di guadagno, in particolare indennità per 720 giorni dalla data del sinistro, e all’indennità per menomazione dell’integrità.

                                         A sostegno delle proprie pretese l’assicurato ha addotto:

"  (…)

Con decisione su opposizione del 22 giugno 2005 la spettabile CO 1 compagnia di assicurazione in __________, respinge l'opposizione presentata dal ricorrente e intesa ad ottenere il giusto riconoscimento d'inabilità lavorativa.

In particolare, CO 1 non intende riconoscere una incapacità lavorativa, una rendita d'invalidità, rispettivamente una indennità per menomazione dell'integrità d'invalidità, rispettivamente una indennità per menomazione dell'integrità fisica, come invece richiesta dal ricorrente.

A sostegno della propria decisione del 22.06.2005, l'autorità di prime cure sostiene che "… a tale proposito, è bene precisare che tutto lascia presupporre che dai disturbi dell'assicurato non risulti un'invalidità significativa, ovvero almeno del 10% nell'attività di podologo. In realtà, in base alle dichiarazioni del suo ex datore di lavoro, il cambiamento di attività lavorativa intrapreso dall'assicurato non è stato motivato dalle pretese limitazioni fisiche conseguite ai postumi dell'infortunio del 16 luglio 2001, ma dalla volontà di cambiare attività…"

In second'ordine, la controparte, sostiene che "… i medici della clinica oftalmologica hanno espresso i loro dubbi circa l'esistenza di una relazione causa ad effetto tra la progressione della cataratta e l'infortunio incriminato. In ogni caso, l'opponente non è in grado di dimostrare l'esistenza di una menomazione durevole ed importante…" e addirittura, stante alla richiamata autorità di prime cure, "… il ricorrente non ha prodotto alcun documento medico a sostegno delle sue tesi.

L'assenza di una menomazione dell'integrità è un elemento che depone a sfavore della tesi dell'esistenza di una incapacità lavorativa…"

Dal punto di vista del ricorrente la decisione impugnata è invece da contestare per più ordini di motivo e in questa sede ricorsuale viene respinta in toto per le ragioni che dettagliatamente verranno spiegate nel seguente ricorso.

Premesso e accertato che il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro occorsogli in data 16 luglio 2001 la cui dinamica così viene riassunta:

il ricorrente stava svolgendo ordinariamente il suo lavoro di podologo, seduto al banco di lavoro. Alla sua sinistra vi era un cassetto contenente le lampade a raggi UV. L'esposizione prolungata di circa 4 (quattro) ore a predette lampade, oltre alla lampada a braccio posta sul tavolo da lavoro, hanno prodotto un danno agli occhi del ricorrente con relativa ustione anche della pelle a livello del viso, da cui si è poi resa necessaria l'ospedalizzazione.

Ne consegue che l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo cui non si riscontra l'esistenza di una relazione causa ad effetto, è del tutto infondata e pertanto contestata.

Contestata integralmente è anche l'asserzione secondo cui il ricorrente non avrebbe nel corso dell'intera fase di procedura, prodotto documento medico alcuno a sostegno della tesi dell'incapacità lavorativa e di transenna dell'esistenza di un danno permanente e dunque del diritto ad una legittima indennità per menomazione dell'integrità fisica.

Quale documentazione probatoria, nella presente sede ricorsuale si allega la valutazione medico specialistica effettuata in data 7 marzo 2002 dallo spettabile ospedale __________ di __________ (allegato doc. "B") e la documentazione medico specialistica del 4 dicembre 2004 redatta dal Prof. dr. med. __________ in __________ (allegato doc. "C").

Della richiamata documentazione e meglio il doc. "B" e il doc. "C", la CO 1 era debitamente in possesso. Errata e pertanto da rigettarsi appare dunque l'affermazione secondo la quale il ricorrente non ha prodotto doc. medica alcuna.

Pur cercando di evitare inutili citazioni specialistiche che Codesto Lodevole Tribunale d'appello - Tribunale cantonale delle assicurazioni, riscontra nell'annessa documentazione probatoria, non si può far meno di porre l'accento sulla visita specialistica effettuata in data 27 luglio 2005 presso l'Ospedale __________ di __________ e le conclusioni contenute nel conseguente rapporto del 10 agosto 2005.

In particolare, lo specialista capo clinica dr. med. __________, sostiene che "… dalla documentazione in nostra presenza, unitamente ai rilievi anamnestici e all'esame obiettivo, risulta che il signor RI 1 sia stato sottoposto ad un fototraumatismo da raggi ultravioletti nel 2001…".

Tuttavia, ciò che più conta è la certezza manifestata del capo clinica della struttura ospedaliera regionale, secondo la quale "… la relazione tra esposizione a raggi ultravioletti e il successivo sviluppo di lesioni a cornea, cristallino e retina sono ben documentati in letteratura.

L'evidenza osservabile e la storia clinica del paziente rendono assai probabile l'associazione tra danno subito e agente causale…" (allegato doc. "D").

Ne consegue pertanto, una smentita categorica e comprovata, da parte dell'Ospedale __________ di __________, che oltre ad avere ampia competenza in merito, conosce alla perfezione l'intero processo evolutivo e storico relativo al danno patito dal ricorrente, segnatamente per averlo più volte visitato, e soprattutto per averlo preso immediatamente a carico dopo l'infortunio.

A codesta Lodevole Corte, sulla scorta della documentazione specifica e tecnica prodotta, spetta dunque valutare l'esistenza di un nesso causale e dunque stabilire il principio dell'esistenza di un danno permanente per il ricorrente e dunque i relativi diritti d'indennità perdita di guadagno, rispettivamente di una indennità per menomazione dell'integrità.

Ben inteso, in sede di replica/duplica, il ricorrente presenterà una perizia attestante lo stato di menomazione permanente al momento attuale con prognosi tendente e in considerazione il carattere evolutivo della malattia: carattere evolutivo che è oggetto di esame anche da parte dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità presso il quale il ricorrente ha pendente una ordinaria domanda (allegato doc. "E"). (Doc. I)

                               1.5.   L’Istituto assicuratore, rappresentato dall’avv. RA 2, dopo aver ottenuto in via del tutto eccezionale una proroga del relativo termine, il 28 ottobre 2005 ha presentato la propria risposta di causa, con cui ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).

                               1.6.   Con scritto del 9 novembre 2005 il RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da annettere a quelli già allegati al ricorso e di riconfermarsi nelle allegazioni ricorsuali (cfr. doc. XI).

                               1.7.   L’avv. RA 2, il 29 novembre 2005, ha inviato una decisione del 21 novembre 2005 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, con cui è stato negato all’assicurato il diritto alla riformazione professionale, poiché il danno alla salute non costituisce una limitazione dello svolgimento dell’attività di infermiere appresa (cfr. doc. XIII + 4).

                               1.8.   L’assicurato, al quale è stato assegnato un termine per presentare osservazioni (cfr. doc. XIV), è rimasto silente.

                               1.9.   Pendente causa questa Corte ha effettuato una serie di accertamenti.

                                         Più specificatamente, ha chiesto al RA 1 se RI 1 aveva o meno interposto opposizione contro la decisione del 21 novembre 2005 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero e di indicare il nome del datore di lavoro presso il quale, come emerge dalla documentazione agli atti, lo stesso sarebbe stato attivo quale infermiere nel 2004 (cfr. doc. XV).

                                         Dopo un primo sollecito (cfr. doc. XX), il rappresentante dell’assicurato ha comunicato che questi non ha interposto opposizione contro la decisione del 21 novembre 2005 dell’AI e che avrebbe fornito in seguito l’ulteriore informazione auspicata dal TCA (cfr. doc. XXI).

                                         Nonostante un secondo sollecito (cfr. doc. XXIII), il RA 1 non ha dato seguito alla richiesta del Tribunale.

                                         Alla __________ il TCA ha chiesto di comunicare quale salario lordo RI 1 avrebbe potuto percepire nel 2004 se avesse continuato a lavorare presso la medesima, quale infermiere podologo, senza il danno alla salute (cfr. doc. XVI).

                                         Tale fondazione ha risposto il 25 gennaio 2006 (cfr. doc. XVIII).

                                         Inoltre il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI assicurati all’estero l’incarto AI completo del ricorrente (cfr. doc. XVII).

                                         L’incarto è pervenuto il 3 marzo 2006 da parte dell’UAI del Cantone Ticino (cfr. doc. XXVI + bis).

                             1.10.   Essendo emerso dalla documentazione all’incarto UAI che l’assicurato era attivo presso la __________ di __________ (cfr. doc. XXVIbis), questo Tribunale, il 15 marzo 2006, ha invitato tale società a dare alcuni ragguagli in relazione all’occupazione dell’assicurato presso la stessa (funzione, tempo di occupazione, salario, rendimento; doc. XXVII).

                                         Con scritto del 20 marzo 2006 la __________ ha fornito le informazioni richieste (cfr. doc. XXVIII).

                             1.11.   Gli accertamenti esperiti sono stati sottoposti per osservazioni alle parti, alle quali è pure stato assegnato un termine di dieci giorni per visionare l’incarto AI dell’assicurato e prendere posizione al riguardo (cfr. doc. XXIX; XXX).

                             1.12.   L’avv. RA 2 ha presentato le proprie osservazioni il 6 aprile 2006, le quali sono state trasmesse al RA 1 (cfr. doc. XXXIII; XXXIV).

                                         Il ricorrente, per contro, nonostante un sollecito (cfr. doc. XXXIV), è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è, in primo luogo, la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) dal mese di ottobre 2004, in quanto nessuna cura era più necessaria al fine di un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato.

                                         Nell’affermativa, questa Corte dovrà valutare l’eventuale diritto, da una parte, a una rendita di invalidità e, d’altra parte, a un’IMI.

                                         Il tema della causalità, per contro, è stato definitivamente risolto con decisione su opposizione del 16 aprile 2004 con cui l’assicuratore LAINF convenuto, accogliendo l’opposizione interposta dall’assicurato avverso la decisione del 25 luglio 2002 (cfr. doc. A15) sulla base del rapporto peritale della Clinica d’oftalmologia dell’__________ di __________ del marzo 2004, ha riconosciuto con grado di verosimiglianza preponderante un nesso di causalità tra l’infortunio subito dall’assicurato nel mese di luglio 2001 e i disturbi agli occhi accusati dallo stesso (cfr. doc. A51; IX).

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         A prescindere dall’applicabilità temporale dell'ALC (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell’Istituto assicuratore si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è alla CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione dell’eventuale diritto a prestazioni dell’assicurato.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali, dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 giugno 2005).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a decorrere dal giorno dell’infortunio (cfr. doc. I richiesta di indennità giornaliere dal giorno del sinistro), tornano applicabili per le pretese relative al periodo precedente l’entrata in vigore della LPGA le vecchie disposizioni della LAINF, mentre per quelle attinenti al lasso di tempo successivo al 31 dicembre 2002, le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. STFA dell’11 maggio 2006 nella causa D., U 130/05, consid. 2; RAMI 2005 no U 536 pag. 58).

                               2.5.   Dalle tavole processuali emerge che RI 1, il 16 luglio 2001, mentre stava lavorando quale podologo, è stato esposto per circa quattro ore a una lampada a raggi ultravioletti. Egli ha riportato irritazione, gonfiore e arrossamento a entrambi gli occhi (cfr. doc. A1; M2, M4).

                                         L’assicurato si è recato il giorno stesso presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________. Il Dr. med. __________, allora Capo Clinica del Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia, che l’ha visitato, ha constatato che il visus non era valutabile a causa di un’opacità corneale bilaterale. All’esame oftalmologico era presente un’importante iperemia congiuntivale con cheratopatia puntata. Il cristallino risultava trasparente, il fondo oculare non appariva esplorabile nei dettagli a causa delle condizioni corneali. Al ricorrente è stato prescritto l’utilizzo di una pomata e di un gel (cfr. doc. M2, M4).

                                         Il 16 gennaio 2002 il ricorrente si è nuovamente rivolto al Dr. med. __________ a causa di difficoltà visive in relazione sia a distanze lontane che vicine insorte nei mesi seguenti l’evento traumatico. All’esame oftalmologico risultava un visus dell’occhio destro di 0.5 senza correzione migliorabile a 1.0 parziale con correzione – 0.50 sfera – 1 cilindro per 90° e all’occhio sinistro di 0.4 senza correzione, migliorabile a 0.5 parziale con +0.75 sfera -1.75 cilindro ad asse 105°. E’ stata constatata un’opacità corticale anteriore del cristallino bilaterale centrale e al fondo oculare un rimaneggiamento pigmentario maculare bilaterale (cfr. doc. M4).

                                         Nel mese di giugno 2002 il ricorrente è stato esaminato dal Dott. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________ __________. La sintomatologia che egli presentava a quel momento era una persistente difficoltà di focalizzazione delle immagini specie da vicino e durante la lettura, intolleranza alle luci violente con susseguenti notevoli difficoltà alla guida notturna (cfr. doc. M7).

                                         La CO 1, nel mese di marzo 2003, ha incaricato la Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ di allestire una perizia (cfr. doc. A29).

                                         I Dr. med. __________ e __________, primario, rispettivamente assistente della menzionata Clinica, dopo aver visitato l’assicurato il 26 giugno e il 29 ottobre 2003, con rapporto del 28 marzo 2004 hanno indicato:

"  (…)

2    Diagnose

•   Anteriore und posteriore subkapsuläre präsenile Katarakt beidseits

•   Juvenile subcorticale Katarakt beidseits

•   Unkorrigierter myoper Astigmatismus beidseits

•   Keratokonjunktivitis sicca beidseits

•   Milde zentrale Pigmentepithelstörung beidseits, links > rechts.

4 Arbeitsunfähigkeit

4.1

Wie beurteilen Sie die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit (in welchen Funktionen, Ausmass und Dauer, evtl. Abstufung)?

Die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit wurde vom 16.7.2001 bis 5.8.2001 zu 100% bescheinigt.

Eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit liegt gegenwärtig nicht vor. Trotz der vorliegenden Katarakt wird beidseits sowohl in die Ferne wie in die Nähe eine volle Sehschärfe erreicht. Eine durch die Katarakt bedingte erhöhte Blendemp­findlichkeit oder verminderte Kontrastsehschärfe ist für die Arbeitsfähigkeit in der Regel ohne Belang.

Ob eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit sogar im ehemaligen Tätigkeitsbereich als Podologe gegeben wäre, muss offen bleiben.

4.2.

Sofern unfallfremde Faktoren vorliegen, hätten diese auch ohne Unfall zu einer Verminderung der Arbeitsfähigkeit geführt, gegebenenfalls in welchem Ausmass (in %) ?

Die im Zusammenhang mit der Alterssichtigkeit stehenden Beschwerden wären auch ohne Unfall in Erscheinung getreten. Diese haben in der Regel keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit, und könnten weitgehend mit entsprechender Brillenversorgung korrigiert oder zumindest verbessert werden.

5 Weitere Behandlung

Ist eine weitere Behandlung unfallbedingt notwendig und geeignet, den Gesund­heitszustand und die Arbeitsfähigkeit namhaft zu verbessern? Wenn ja, welche und wie lautet Ihre Prognose hinsichtlich des weiteren Heilungsverlaufs?

Unfallbedingt ist voraussichtlich keine weitere Behandlung notwendig. Aufgrund der erfolgten Untersuchungen kann nicht vorhergesagt werden, wie sich die Kata­rakt weiter entwickeln wird. Sollte das Ausmass der Trübung zunehmen, könnte es angezeigt sein, bei entsprechenden Beschwerden eine ein- oder beidseitige Ka­taraktoperation durchzuführen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann zu diesem Eingriff nicht geraten werden, da die Sehschärfe korrigiert beidseits 100% beträgt und die Blendung höchstens als mittelschwer eingestuft werden kann (zum Eingriff wird üblicherweise bei einer Visusminderung auf 50-80% und/oder schweren Blendungsbeschwerden geraten).

Ob eine Progression der Katarakt auf das Unfallereignis zurückzuführen wäre, bliebe selbst bei eindeutigem Kausalzusammenhang fraglich. Einerseits zeigen einige der in Anhang D aufgeführten Arbeiten, dass eine UV-induzierte Katarakt auch nach Sistieren der Bestrahlung progredient sein kann. Anderer­seits muss im allgemeinen damit gerechnet werden, dass mit zunehmendem Alter eine Katarakt unabhängig vom Unfallereignis auftreten kann." (Doc. M10)

                                         Il 4 dicembre 2004 il Dott. __________, attivo presso l’Unità oculistica __________ di __________ __________, riguardo allo stato di salute degli occhi del ricorrente ha concluso:

"  (…)

il paziente presenta una cataratta bilaterale ingravescente quale conseguenza dell'esposizione alle radiazioni UV a cui è stato involontariamente sottoposto per motivi professionali (così come da documentazione scientifica allegata), tanto più che all'atto del primo controllo post irradiazione presso il PS di una struttura sanitaria Svizzera i cristallini (come da referto) risultavano trasparenti.

PROGNOSI

La cataratta da cui è affetto il paziente ha carattere di ingravescenza: la prognosi visiva è riservata e dipendente da un intervento chirurgico al quale il paziente dovrà essere necessariamente essere sottoposto nel tempo." (Doc. C)

                                         L’assicurato, il 27 luglio 2005, si è nuovamente sottoposto a una visita presso l’Ospedale __________ di __________.

                                         Il Dr. med. __________, capo clinica del Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia, ha rilevato, sulla base della documentazione in suo possesso, unitamente ai rilievi anamnestici e all’esame obiettivo, che l’assicurato è stato sottoposto a fototraumatismo da raggi ultravioletti nel 2001. Alla iniziale cheratopatia diffusa è seguita la formazione di una cataratta di tipo corticale anteriore e posteriore, polare e una maculopatia retinica (cfr. doc. D).

                               2.6.   Prestazioni di corta durata

                            2.6.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

                                         In una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                            2.6.2.   Con la propria impugnativa l’assicurato censura la decisione su opposizione del giugno 2005 che ha confermato la decisione formale dell’8 ottobre 2004 con cui la CO 1 ha considerato stabilizzate le sue condizioni di salute. Egli ha al contrario sostenuto che la malattia sia ancora in evoluzione (cfr. doc. I).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione dei Dr. __________ e __________ della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ del marzo 2004 - basata sulle visite del giugno e ottobre 2003 - secondo cui non era più necessario alcun ulteriore trattamento che potesse migliorare lo stato di salute e la capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. M10), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Dalla trascrizione di un colloquio intercorso tra l’assicurato e la CO 1 il 25 ottobre 2001 si evince che il ricorrente già a quel momento non effettuava più alcun trattamento (cfr. doc. A4).

                                         Il 1° luglio 2002, inoltre, l’assicurato stesso ha comunicato all’assicuratore LAINF convenuto di non beneficiare di nessuna nuova cura medica, proseguendo i relativi controlli specialistici ai fini diagnostici e di responsabilità (cfr. doc. A13).

                                         E’ vero che gli specialisti __________ hanno lasciato aperta la possibilità di dover effettuare in futuro un intervento di cataratta mono o bioculare nel caso in cui aumentasse l’estensione dell’intorbidamento (cfr. doc. M10) e che il Dott. __________, il 4 dicembre 2004, ha indicato che il paziente dovrà necessariamente essere sottoposto a un intervento chirurgico nel tempo (cfr. doc. C).

                                         In proposito è comunque utile segnalare che il 7 settembre 2004 il ricorrente ha affermato alla CO 1 che, a quel momento, non era intenzionato a eseguire l’operazione (cfr. doc. A59).

                                         Tuttavia, al riguardo va osservato che l’Istituto assicuratore convenuto ha, in ogni caso, dichiarato la propria disponibilità a valutare l’assunzione dell’intervento citato (cfr. doc. F).

                                         In queste condizioni, la CO 1 era legittimata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, a dichiarare estinto, con il provvedimento dell’ottobre 2004, il diritto alle prestazioni di corta durata.

                                         Al seguente considerando, il TCA si chinerà sulla questione di sapere se e in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del mese di luglio 2001 incidono sulla capacità lucrativa dell’assicurato.

                                         Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato a decorrere dal mese di ottobre 2004, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione di una rendita di invalidità ai sensi degli articoli 18ss. LAINF.

                               2.7.   Diritto all’indennità giornaliera per il periodo 16 luglio 2001-7 ottobre 2004

                            2.7.1.   Così come già indicato al considerando 2.4., il diritto all’indennità giornaliera va esaminato, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni della LAINF e, a partire dal 1° gennaio 2003, alla luce delle disposizioni della LPGA.

                                         Tale questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui, nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle di incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                            2.7.2.   Il ricorrente pretende di avere diritto a indennità giornaliere a decorrere dalla data del sinistro, ossia dal 16 luglio 2001 (cfr. doc. I).

                                         In primo luogo, il TCA osserva che, giusta l’art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all’indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio, motivo per cui, nel caso di specie, esso non può avere inizio prima del 19 luglio 2001.

                                         In secondo luogo, questa Corte constata che il Dr. med. __________, il 16 luglio 2001, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% fino al 18 luglio 2001, decretandone la ripresa lavorativa totale a partire dal 19 luglio 2001 (cfr. doc. M2, M3).

                                         Anche in seguito allo sviluppo di cataratta riscontrata nel gennaio 2002, il medesimo medico non ha riscontrato un’inabilità al lavoro (cfr. doc. M4).

                                         Al riguardo va osservato che l’assicurato, oltre all’attività di podologo, svolgeva abitualmente dal 1999 l’occupazione di infermiere presso la __________ (cfr. doc. XXVIII).

                                         I medici della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________, nel mese di marzo 2004, hanno dichiarato, fondandosi sulle visite del giugno e ottobre 2003, che l’assicurato, nonostante la cataratta, non presentava un’incapacità lavorativa nella sua professione di infermiere. Hanno invece lasciato aperta la questione se a quel momento il ricorrente era pure abile al 100% nell’attività di podologo (cfr. doc. M10).

                                         Un’inabilità lavorativa chiara nemmeno risulta, del resto, dai rapporti dei medici consultati privatamente dall’assicurato.

                                         Solo la Dott.ssa __________ di __________ ha attestato che nel mese di luglio 2001 l’assicurato necessitava di ulteriore riposo, e meglio fino al 5 agosto 2001 (cfr. doc. A1).

                                         Tale certificazione non è però atta a inficiare la valutazione del Dr. med. __________, in quanto, da un lato, quale medico chirurgo, la dottoressa, non è comunque da ritenere particolarmente qualificata a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa.

                                         Dall’altro, neppure ha indicato se la necessità del riposo implicava un’inabilità al lavoro totale o parziale.

                                         In proposito è utile rilevare che non si comprende il motivo per il quale il ricorrente, se effettivamente dopo il 18 luglio 2001 non si riteneva ancora in grado di esercitare la sua attività non si è recato nuovamente presso il Servizio di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________ o perlomeno non ha consultato un medico oculista di sua scelta. Lo stesso dicasi per il periodo successivo alla visita del gennaio 2002.

                                         Va peraltro evidenziato, da un lato, che l’assicurato ha continuato a lavorare presso la __________ fino al 9 febbraio 2002 (cfr. inc. UAI doc. XXVIbis), dall’altro, che dalla lettera di disdetta del 30 gennaio 2002 con effetto dal 28 febbraio 2002 non risulta che il ricorrente si sia licenziato per motivi di salute (cfr. doc. A57).

                                         Ciò trova conferma anche nella dichiarazione dell’ex datore rilavoro, la __________, secondo cui il ricorrente “…aveva ripetuto a più riprese che l’attività non era come se l’aspettava e che non si divertiva più. (…) mai accennato al fatto che non fosse in grado di fare l’attività a causa dei problemi legati all’infortunio agli occhi” (cfr. doc. A56).

                                         Per quanto concerne l’asserzione che l’attività non sarebbe stata come l’assicurato se l’aspettava, va menzionata la circostanza che in effetti il ricorrente aveva iniziato a lavorare presso __________ proprio il giorno prima del sinistro, ossia il 15 luglio 2001 (cfr. doc. A56; incarto UAI doc. XXVIbis).

                                         In simili condizioni, occorre concludere, senza che si rivelino necessari ulteriori indagini (cfr. consid. 2.6.2.), che a ragione all’assicurato nel periodo dal 19 luglio 2001 al 7 ottobre 2004 non è stato riconosciuto il diritto a indennità giornaliere.

                               2.8.   Rendita di invalidità

                            2.8.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                            2.8.2.   Con la decisione formale dell’8 ottobre 2004, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato al ricorrente il diritto a una rendita di invalidità, in quanto svolgendo l’attività di infermiere egli non subisce alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. A61, F).

                                         Questa tesi è contestata dall’assicurato, il quale fa valere che i disturbi che ancora lo affliggono gli impediscono di effettuare parte delle sue funzioni professionali durante l’arco della giornata (cfr. doc. A62, I).

                                         Il TCA, al riguardo, rileva che l’assicurato, a prescindere dalla questione di sapere se quale podologo è o meno totalmente abile al lavoro – comunque, come esposto al consid. 2.7.2., per il periodo 19 luglio 2001 – 7 ottobre 2004 nessun medico l’ha mai ritenuto incapace al lavoro, è completamente abile come infermiere, sua attività abituale già prima dell’infortunio.

                                         In effetti il ricorrente, che ha conseguito il diploma di infermiere in __________, aggiornando la formazione a __________ nel 1993 con un corso triennale e ha effettuato il corso CRS di podologo (cfr. inc. UAI doc. XXVIbis), perlomeno dal 1999 all’agosto 2005, ha lavorato in Svizzera quale infermiere. In tale periodo egli è stato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. XXVIII).

                                         Interpellata al riguardo dal TCA (cfr. doc. XXVII) la citata società ha indicato:

"  1. Il Signor RI 1 è stato un nostro dipendente dal

    01.07.1999 al 19.08.2005.

2. Lavorava in qualità d'infermiere diplomato.

3. Il Signor RI 1 lavorava a tempo parziale (a dipendenza degli incarichi).

4. Nel 2004 ha guadagnato Frs. 11'835.-- (pari a 375 ore), se avesse lavorato al 100% il suo salario ammonterebbe a Frs. 62'490.-- circa.

5. Sì, il salario percepito corrispondeva al suo effettivo rendimento." (Doc. XXVIII)

                                         La totale capacità lavorativa dell’assicurato è stata del resto espressamente attestata dai medici della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ (cfr. doc. M10).

                                         Anche la Dott.ssa __________ ha affermato, nel mese di dicembre 2002, nell’”Allegato al rapporto medico” indirizzato all’UAI che “il paziente può svolgere attività infermieristiche che non lo sottopongano a stress visivi” (cfr. doc. XXVIbis).

                                         Come risulta da quanto dichiarato dalla __________ l’assicurato lavorava a tempo parziale a dipendenza degli incarichi (cfr. doc. XXVIII).

                                         L’assicurato, nonostante gli sia stata data la possibilità di esprimersi in merito agli accertamenti esperiti dal TCA (cfr. consid. 1.12.), mai ha asserito di svolgere l’attività a tempo parziale per motivi di salute.

                                         Inoltre il salario percepito corrispondeva al suo effettivo rendimento (cfr. doc. XXVIII).

                                         Di conseguenza l’assicurato, a seguito dell’infortunio del 2001, non ha subito limitazioni nella sua capacità lavorativa nella attività da lui abitualmente svolta di infermiere.

                                         Non vi è, pertanto, spazio alcuno per il riconoscimento di una rendita di invalidità.

                            2.8.3.   In ogni caso, anche volendo considerare che l’assicurato presenta una certa incapacità al lavoro come podologo, mentre sfrutta al massimo la sua restante abilità al lavoro nell’attività alternativa di infermiere, e volendo così determinare l’eventuale grado di invalidità procedendo al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.8.1), l’esito della vertenza non muterebbe.

                                         E’ vero che se fosse stato attivo al 100% come infermiere presso la __________, nel 2004, avrebbe guadagnato fr. 62'490.--annui (cfr. doc. XXVIII), mentre lavorando presso la __________ avrebbe percepito uno stipendio di fr. 70'980.-all’anno (cfr. doc. XVIII).

                                         Tuttavia il diritto alla rendita non deve essere necessariamente determinato facendo riferimento alla specifica attività svolta presso la __________.

                                         Più precisamente la decisione circa l’eventuale diritto all’assegnazione di una rendita d’invalidità può essere presa in funzione dell’attività normalmente svolta da un infermiere su di un mercato equilibrato del lavoro, facendo completamente astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione del ricorrente presso la __________ (cfr., in questo senso, STCA del 28 gennaio 2004 nella causa S., 35.2003.20, confermata dal TFA con sentenza del 24 febbraio 2005 U 80/04; STCA del 20 novembre 2000 nella causa P.-Q., inc. 35.2000.64, confermata dal TFA con sentenza del 31 maggio 2001, U 32/01; STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98).

                                         Va inoltre ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).

                                         Dal contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino emerge che lo stipendio di un infermiere che vanta cinque anni di esperienza con diploma estero riconosciuto (in casu 1999-2004) ammonta per il 2004 a fr. 68'459.85 (cfr. Classe 12).

                                         Il grado di invalidità, ottenuto raffrontando il reddito conseguito prima dell’infortunio quale podologo di fr. 70'980.-- e il reddito conseguibile successivamente all’evento traumatico da infermiere di fr. 68'459.85, è inferiore al 10%.

                                         Più precisamente corrisponde al 3.56%, che va arrotondato al 4% (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

                                         Considerato che ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’assicurato che non raggiunge almeno il 10% di invalidità a seguito dell’infortunio non ha diritto alla rendita di invalidità, in concreto rettamente l’assicuratore LAINF convenuto ha negato al ricorrente il diritto a una rendita.

                               2.9.   Indennità per menomazione all’integrità

                            2.9.1.   Le norme relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.9.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.9.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.9.4.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.9.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sulla base del rapporto medico del 28 marzo 2004 del Dr. med. __________ e __________, della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI, in quanto egli non presenta una menomazione importante e durevole dell’integrità fisica, mentale o psichica (cfr. doc. A61, F).

                                         Gli specialisti __________ hanno, in particolare, indicato che l’abbagliamento e la fotofobia non costituiscono una menomazione dell’integrità (doc. M10 pag. 12).

                                         L’assicurato con il ricorso ha chiesto un’IMI, senza precisarne l’entità, avendo subito a causa dell’infortunio agli occhi del mese di luglio 2001 una menomazione permanente (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________.

                                         In casu non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr. consid. 2.6.2.).

                                         In effetti la Tabella 11 relativa alle lesioni oculistiche prevede l’assegnazione di un’IMI del 5% in caso di abbagliamento, rispettivamente di fotofobia unicamente per i casi gravi.

                                         In concreto gli specialisti __________ hanno attestato che l’abbagliamento subito dall’assicurato a causa della prolungata esposizione a lampade con raggi ultravioletti è al massimo medio-grave (cfr. doc. M10 pag. 11).

                                         Inoltre la diminuzione della vista accusata dall’assicurato non è tale da giustificare un’IMI per la perdita parziale della vista (cfr. tabella 11)

                                         La Tabella 11 contempla un’IMI per la diminuzione della vista, unicamente se la perdita della stessa è considerevole. Un’IMI del 5% viene concessa allorché la visione residua unilaterale con correzione è dello 0.7.

                                         In concreto l’acuità visiva con correzione dell’assicurato riscontrata dagli specialisti __________ è per ciascun occhio, sia da vicino che da lontano, dell’1.0 (cfr. doc. M10 pag. 4).

                                         D’altro canto, il ricorrente ha sì preteso avere diritto ad un’IMI, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta e, del resto, fra gli atti di causa non figurano neppure pareri specialistici contenenti una valutazione della menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dai periti interpellati dall’Istituto assicuratore convenuto.

                                         In simili circostanze, all’assicurato non può essere erogata un’IMI.

                                         Va in ogni caso segnalato che qualora, nel futuro, dovesse insorgere un peggioramento in nesso di causalità con l’infortunio assicurato – il ricorrente sarebbe legittimato a domandare all’assicuratore di rivedere la propria posizione, come peraltro indicato dai medici della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ (cfr. doc. M10 pag. 12).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2005.71 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.06.2006 35.2005.71 — Swissrulings