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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2005 35.2005.66

12. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·599 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione tra le parti che è stata omologata dal TCA, in quanto confome alla situazione di fatto e di diritto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.66   dc/gm

Lugano 12 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 23 agosto 2005 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 maggio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che in data 28.9/3.10.2005 le parti hanno raggiunto un accordo transattivo del seguente tenore:

"     1.                                Con decisione del 26 aprile 2005 la convenuta ha rifiutato l'erogazione di un'indennità per menomazione dell'integrità per i postumi alla spalla destra conseguenti all'infortunio di cui alla pratica n. __________. Tale posizione è stata mantenuta in sede di decisione su opposizione del 24 maggio 2005.

2.  Il ricorrente ha per contro preteso un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il 15%.

3.  Visto la non convergenza in merito a tale pretesa, il ricorrente ha adito il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino.

4.  LCO 1 è d'accordo di annullare la propria decisione del 26 aprile 2005, come pure la decisione su opposizione del 24 maggio 2005. Essa emanerà pertanto una nuova decisione relativamente all'indennità per menomazione dell'integrità, riconoscendogliela nella misura del 10%.

5.  La ricorrente rinuncia alle maggiori pretese fatte valere nel suo gravame del 23 agosto 2005, ossia ad un'indennità per menomazione dell'integrità di almeno il 15%.

6.  Ciascuna parte sopporta le proprie spese, compensate le ripetibili.

7.  Con la conclusione di questa pattuizione, le parti si dichiarano completamente tacitate delle loro rispettive pretese. Le parti richiamano la ratifica della presente transazione ad opera del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino con contestuale stralcio dai ruoli della causa incarto n. 35.2005.66.

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

"   1                                               Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

  2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

  3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa B., K 29/05; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo