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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2005 35.2005.55

14. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·552 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Le pretese fatte valere da un assicurato risultano da un contratto di assicurazione"responsabilità civile" per autoveicoli e quindi sono estranee alle assicurazioni sociali.Competente per il contenzioso è allora la giurisdîzione civile ordinaria.Pertanto l'istanza introdotta al TCA è irricevibile.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.55   DC/sc

Lugano 14 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull' "istanza" del 23 luglio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1  

ritenuto,                       -   che, con un'istanza del 23 luglio 2005, RI 1, rappresentato dalla RA 1 ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli ulteriori prestazioni per le conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto il 14 febbraio 2004 (cfr. Doc. I);

                                     -   che in data 29 luglio 2005 la CO 1 ha precisato di essere l'assicuratore di responsabilità civile del conducente con il quale RI 1 ha avuto l'incidente della circolazione, per cui è proponibile l'azione civile ed è per contro esclusa la competenza del TCA (Doc. III);

                                     -   che al riguardo il patrocinatore di RI 1 non ha formulato nessuna osservazione (cfr. Doc. IV);

                                     -   che, secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

                                     -   che l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

                                     -   che, nella presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un contratto d'assicurazione "responsabilità civile" per autoveicoli - retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. A13 CGA cfr. VI) - quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;

                                     -   che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

                                     -   che competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

                                     -   che, a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

                                     -   che, secondo l'art. A12 delle CGA, per ogni litigio risultante dal contratto, la CO 1 riconosce all'avente diritto la scelta fra il Canton __________ (sede della Società) e quello del suo domicilio svizzero;

                                     -   che dalle tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________;

                                     -   che, di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il "ricorso" è irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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