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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2005 35.2005.40

9. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,069 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Vittima nel 04/2004 di una scivolata con rottura del tendine lungo del bicipite. Ammesso che l'assicurato aveva ritrovato piena capacità lavorativa dal 02/2005.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.40   mm/ss

Lugano 9 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione dell’8 aprile 2005 emanata da

CO 1 a rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 aprile 2004, RI 1, aiuto copritetto al beneficio delle indennità di disoccupazione, mentre scendeva dalla scale, è scivolato e, per evitare di cadere, si è aggrappato alla ringhiera con la mano sinistra, riportando la rottura del tendine lungo del bicipite del braccio.

                                         L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         Per completezza, va segnalato che, nel mese di luglio 2003, l’assicurato era rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando un trauma contusivo al rachide cervicale.

                                         L’assicuratore LAINF aveva dichiarato chiuso il caso a far tempo dal 18 febbraio 2004, per causalità naturale estinta (doc. 69, p. 4s. – inc. INSAI 2: "il dott. __________, medico __________, con rapporto 26.3.2004, ha indicato che i reperti messi in luce dal chiropratico sono in netto contrasto con i referti successivi all’infortunio sia per quanto concerne la colonna cervicale che la colonna lombare. Tale valutazione viene condivisa dal dott. __________, attivo presso la __________. Inoltre ev. affezioni non sarebbero (più) da ricondurre all’infortunio. In particolare l’assicurato presenta da anni una sindrome lombo vertebrale cronica su turbe statiche e delle modiche alterazioni degenerative, riacutizzata solo a distanza di mesi dall’infortuni").

                                         La relativa decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 13 gennaio 2005, l’Istituto assicuratore, tenuto conto delle sole sequele infortunistiche, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di ulteriori cure mediche, a contare dal 1° febbraio 2005 (doc. 60).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 62), l’assicuratore LAINF, in data 8 aprile 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 79).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 15 giugno 2005, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli prestazioni corrispondenti ad un’incapacità lavorativa del 50%, argomentando:

"  In conclusione, chiedo al Tribunale cantonale delle assicurazioni di accogliere il mio ricorso contro questa decisione. Ricordo che, in date ulteriori, sia il dott. __________ che il dott. __________ hanno riconfermato un'incapacità lavorativa al 50% per un periodo "indeterminato" (allego copie dei certificati). La loro posizione è stata confermata da una perizia eseguita dal dott. __________ dell'Ospedale __________ di __________ che mi ha visitato in data 21 febbraio 2005 (cf. rapporto).

Il mio bicipite sinistro ha subito una notevole diminuzione della forza in seguito alla rottura del sovraspinato e alla lesione di un tendine. La menomazione è visibile ad occhio nudo e non soltanto mi causa debolezza ma mi provoca dolori che risalgono sino alla spalla e alla nuca. I dolori sono relativamente frequenti e possono anche essere forti.

Contesto quindi la conclusione della CO 1 secondo la quale sono abile al 100% a partire dal 1 febbraio scorso e ribadisco i pareri dei tre medici sopraccitati che evocano un'incapacità al 50% permanente o perlomeno di una durata indeterminata. Chiedo al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di respingere le conclusioni della CO 1 e la sua decisione dell'8 aprile.

Il mio attuale stato fisico non è dovuto a problemi di salute fisica o psichica ma bensì ad infortuni, il secondo - quello del 21 aprile 2004 -- essendo a mio parere (non comprovato dai medici ma neppure escluso) una diretta conseguenza dell'incidente stradale del 18 luglio 2003. Allora fui vittima di un violentissimo tamponamento causato da una macchina che si è schiantata a grande velocità contro il mio veicolo, fermo ad un'intersezione. L'impatto è stato tale che ha causato la morte della conduttrice responsabile (è a disposizione il rapporto della polizia cantonale di __________ intervenuta sul luogo dell'incidente). Ringrazio il Tribunale di tenerne conto." (Doc. I)

                               1.4.   L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 21 aprile 2004, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                               2.4.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.5.   L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.5.1.   In caso di infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.5.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, l’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a dichiarare RI 1 totalmente abile al lavoro a partire dal 1° febbraio 2005.

                                         Non è invece contestata l’estinzione del diritto alle prestazioni di cura medica, né, tantomeno, il mancato riconoscimento di un’indennità per menomazione all’integrità.

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che, in data 21 aprile 2003, l’insorgente, trattenendosi a una ringhiera per evitare di cadere dalle scale, si è procurato la rottura del tendine lungo del bicipite del braccio sinistro, diagnosticata grazie all’esame ecografico dell’11 maggio 2004 (doc. 2).

                                         Il 13 maggio 2004, l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha constatato, all’esame clinico, una completa funzione della spalla sinistra senza segni per una lesione della cuffia rotatoria, nonché una rottura completa del capoluogo del bicipite.

                                         A quest’ultimo riguardo, egli ha escluso un approccio chirurgico (doc. 7).

                                         In data 4 giugno 2004, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, secondo il quale un intervento di reinserzione prossimale del bicipite nel capo lungo avrebbe un carattere prettamente estetico.

                                         Egli ha inoltre affermato che, citiamo: "sicuramente i disturbi di cui soffre il paziente con il tempo passeranno e quale danno residuale rimarrà una certa qual diminuzione della forza al braccio sinistro". (doc. 14).

                                         Il ricorrente ha ritrovato una capacità lavorativa del 50% a decorrere dal 17 luglio 2004 (doc. 17).

                                         In data 28 luglio 2004, RI 1 ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche.

                                         Dal relativo referto si evince che questo sanitario ha sottoposto l’assicurato a sonografia funzionale del braccio sinistro, esame che ha evidenziato, oltre alla già nota rottura totale del tendine lungo del bicipite, una rottura parziale intramurale del tendine del muscolo sovraspinato (lesione non presente in occasione della sonografia del gennaio 2004).

                                         Egli ha infine attestato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 26).

                                         Un nuovo consulto presso il dott. __________ ha avuto luogo il 7 ottobre 2004.

                                         In quell’occasione, egli ha refertato un problema all’abduzione con Painfull-Arc, e un test di Jobe dubbioso, nonché una mobilità della colonna cervicale ridotta minimamente per la rotazione bilaterale.

                                         Il dott. __________ ha inoltre sottolineato la difficoltà a distinguere l’incapacità lavorativa dovuta alla malattia da quella invece risultante dall’infortunio (doc. 40).

                                         L’artro-risonanza magnetica 24 novembre 2004 della spalla sinistra, ordinata dall’CO 1, ha messo in luce unicamente dei segni di tendinopatia del tendine del muscolo sovraspinato, senza segni per una rottura interessante tutto lo spessore (doc. 49).

                                         Sempre nel mese di novembre 2004, RI 1 si è sottoposto anche a un’artro-RMN della spalla destra, resasi necessaria in ragione della presenza di forti dolori, la quale ha evidenziato un’importante tendinite del tendine del muscolo sovraspinato con fissura parziale versante inferiore e borsite sottodeltoidea, una moderata tendinite del tendine del muscolo infraspinato e sottoscapolare, nonché un’importante tendinite d’inserzione con edema osseo del tubercolo maggiore (doc. 55).

                                         In data 3 gennaio 2005, ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Il fiduciario dell’CO 1 ha dichiarato l’insorgente totalmente abile a far tempo dal 7 gennaio 2005 (data che, in sede amministrativa, è stata posticipata al 1° febbraio 2005), sia nell’originaria attività di copritetto, sia in altre attività presenti sul mercato generale del lavoro, nonché non più bisognoso di cure mediche.

                                         All’assicurato è inoltre stato negato il diritto ad un’indennità per menomazione all’integrità fisica, posto che alla rottura prossimale del tendine del capo lungo del bicipite corrisponde una menomazione nettamente inferiore al tasso del 5% previsto dalla cifra 2 dell’Allegato 3 all’OAINF (doc. 59).

                                         Nell’ambito della procedura di opposizione, è stato versato agli atti un rapporto, datato 25 febbraio 2005, del dott. __________, Capo-Servizio di __________ presso l’Ospedale regionale di __________, il quale, rispondendo a delle domande postegli dall’assicurato, ha in particolare quantificato in un 50% la capacità lavorativa di quest’ultimo, con la possibilità di un miglioramento futuro.

                                         D’altra parte, il neurologo privatamente consultato da RI 1 ha indicato che una stabilizzazione dei disturbi è possibile, non escludendo però la persistenza di postumi permanenti (dolori agli arti superiori, cefalee e stato d’affaticamento o di precoce esaurimento di fronte al lavoro) (allegato al doc. 71).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FHM in chirurgia ortopedica presso la __________, al quale è stata sottoposta l’intera documentazione, clinica e radiologica.

                                         Il dott. __________, facendo capo a studi specialistici pubblicati proprio in materia di rottura del tendine del muscolo bicipite, ha sostenuto che tale patologia comporta una chiara ma esigua riduzione della forza di flessione a livello del gomito (10% circa), così come di quella di supinazione a livello dell’avambraccio (20% circa), che può comunque essere compensata in modo adeguato in un’attività quale quella di aiuto copritetto:

"  In mehreren Aufsätzen haben Klonz und Reilmann ihre Erfahrungen mit Bicepssehnenrupturen wiedergegeben (s. Beilagen). Die Autoren haben umfangreiche Daten gesichtet und die Verläufe und Ergebnisse an 77 konservativ und 164 operativ behandelten Rupturen zusammengetragen. Einen direkten Vergleich zwischen operativ und konservativ konnten sie nur bedingt ziehen. Immerhin: Die operative Behandlung bringe einen geringen aber nachweisbaren Kraftgewinn in der Grössenordnung von 5 bis 20 %. Somit sei die operative Behandlung jungen Patienten zu empfehlen, bei älteren Patienten müsse abgewogen werden zwischen Bedarf und Möglichkeiten. Zudem sei zu bedenken, dass Schmerz und Bewegungseinschränkung unabhängig von der gewählten Therapieform sei. Ursache dafür sei in der Regel zusätzliche Pathologie des subacromialen Raumes. Die Beweglichkeit unterscheide sich nicht durch die gewählte Therapieform "operativ/konservativ". Das kosmetische Resultat lasse sich indessen sehr gut durch eine Operation wieder herstellen.

Anhand von mehreren Studien wurde die Kraftminderung für die Ellbogenflexion ohne operative Behandlung in der Grössenordnung von 8 bis 16 %, diejenige der Vorderarmsupination auf 10 bis 21 % ermittelt (im Gegensatz/Vergleich dazu: Kraftminderung bei nicht operierter Ruptur der distalen Bicepssehne (d.h. beider Bicepssehnen) für Flexion um einen Drittel und für Supination um über 50 %). Insbesondere die Ausdauerkraft werde durch die Operation verbessert, die Kraft für Schulterabduktion aber eher verschlechtert.

Diese Zahlen spiegeln wider, was an Krafteinbusse nach einer Ruptur der proximalen langen Bicepssehne erwartet werden muss. Diesem Aspekt ist bei der Einstufung der Gebrauchbarkeit des Armes durchaus ausreichend und klar Rechnung getragen worden, das heisst es wurde davon ausgegangen, dass die Beugekraft im Ellbogen rund 10 und die Supinationskraft rund 20 % niedriger geworden sind.

Aus den bisherigen Ausführungen geht somit hervor, dass Herr RI 1 seine lange Bicepssehne an typischer Stelle gerissen hat. Das Ereignis, welchem die Ruptur der Sehne zugeschrieben wird hat zu keinen anderen Schäden an der Schulter geführt und somit beschränkt sich die Zuständigkeit der CO 1 ausschliesslich auf die Bicepssehnenruptur. Wie aus den Ausführungen und den beiliegenden Publikationen überdies deutlich hervorgeht, führt der Funktionsverlust der langen Bicepssehne zu einer eindeutigen aber geringen Einschränkung der Beugekraft im Ellbogen und der Supinationskraft im Vorderarm, zu einem Kraftverlust welcher aber noch in ausreichender Weise für eine Tätigkeit wie Hilfsdachdecker oder anderen von Dr. __________ beschriebenen Beschäftigungen kompensiert werden kann. Dies wird nicht zuletzt dadurch plausibel, dass man sich bei Herrn RI 1 entschlossen hat, die Bicepssehne nicht wieder operativ zu reinserieren; Ein invalidisierender Kraft- und Funktionsverlust würde selbstverständlich angesichts der möglichen operativen Behandlungsmethoden nicht akzeptiert." (doc. 77)

                               2.8.   Nella sua impugnativa, l’assicurato, con riferimento alle certificazioni rilasciate dai suoi medici curanti, fa valere che i disturbi da lui lamentati gli impedirebbero di svolgere la sua abituale professione (cfr. consid. 1.3.).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dagli specialisti interpellati dall’assicuratore LAINF convenuto, secondo cui RI 1 presenta una totale capacità lavorativa nella sua attività di aiuto copritetto (cfr. doc. 59 e 77), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Questa Corte osserva che la tesi secondo la quale la rottura prossimale del tendine del bicipite brachiale non pregiudica la ripresa di un’attività lavorativa, è senz’altro plausibile ed è avvalorata, oltre che dai risultati delle misurazioni eseguite dal medico __________ in occasione della visita di controllo del 3 gennaio 2005 (cfr. doc. 59, p. 3s.), anche dalla certificazione 5 giugno 2004 del chirurgo della mano dott. __________ (doc. 14: "Dal profilo funzionale concordo con quanto detto dal Dr. __________: non si può fare nulla. Sicuramente i disturbi di cui soffre il paziente con il tempo passeranno e quale danno residuale rimarrà una certa qual diminuzione della forza al braccio sinistro" – la sottolineatura è del redattore), rispettivamente, dalla letteratura medica allegata all’apprezzamento 31 marzo 2005 del dott. __________, dalla quale emerge che i postumi residuali successivi alla rottura del capo lungo del bicipite sono di gravità modesta, sia sul piano dei dolori che su quello della perdita di forza (doc. 74-76).

                                         Considerazioni analoghe si ritrovano pure sul sito internet www.laspalla.org del dott. F. Postacchini, Professore ordinario di ortopedia e traumatologia presso l’Università di Roma "La Sapienza", in cui si legge che, citiamo: "in pazienti con rottura del tendine (del bicipite, n.d.r.), quelli non operati non hanno dolori, recuperano una articolarità completa, ma talora non la piena forza dell’avambraccio in supinazione (movimento che si esegue volgendo il palmo della mano verso l’alto)".

                                         Oltre a ciò, nella concreta evenienza, occorre pure tenere in considerazione che interessato dall’infortunio del mese di aprile 2004, è stato il braccio adominante (ossia il braccio sinistro in un assicurato destrimane), aspetto che contribuisce a mitigare gli effetti negativi del danno alla salute sull’esigibilità lavorativa.

                                         Il TCA non ignora che il dott. __________, ancora nel mese di aprile 2005, ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% (cfr. doc. A 2).

                                         Tuttavia, alla sua certificazione non può essere riconosciuto un valore probante sufficiente.

                                         Il dott. __________, specialista in medicina generale e, pertanto, non particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa, si è infatti pronunciato a proposito della capacità lavorativa di RI 1 in maniera del tutto astratta, senza fornire la benché minima motivazione.

                                         Del resto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         L’insorgente ha pure fatto riferimento al referto 25 febbraio 2005 del dott. __________, neurologo, il quale ha valutato al 50% la sua capacità lavorativa residua (allegato al doc. 71).

                                         Secondo questo Tribunale, l’assicurato non ha verosimilmente consultato il citato specialista in neurologia in relazione alle sequele della rottura del tendine del bicipite, visto che tale patologia non è di pertinenza di questa branchia della medicina.

                                         È per contro probabile che il dott. __________ sia stato interpellato per i disturbi connessi all’affezione del rachide cervicale, problematica che non riguarda tuttavia più l’CO 1 (cfr. decisione su opposizione del 22 aprile 2004, cresciuta in giudicato incontestata; doc. 69 - inc. CO 1 2).

                                         In questo contesto, è utile rimarcare che, con scritto del 25 gennaio 2005, RI 1 aveva informato l’assicuratore convenuto di lamentare gravi problemi alla colonna cervicale con disturbi del sonno e della concentrazione, secondo lui ancora riconducibili all’incidente stradale del 18 luglio 2003, all’origine di una completa inabilità lavorativa, attestata dal dott. __________ (doc. 90 e allegato – inc. CO 1 2).

                                         In esito a quanto precede, la valutazione espressa dal dott. __________ non appare suscettibile di scalfire il valore probante dei rapporti dei dottori __________ e __________, nella misura in cui il neurologo ha preso in considerazione dei disturbi estranei al sinistro del 21 aprile 2004.

                                         La medesima conclusione si impone anche per i referti del dott. __________.

                                         È vero che, in data 28 luglio 2004, il sanitario aveva certificato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. A 3, già presente nell’incarto INSAI).

                                         Al riguardo, occorre rilevare che, successivamente, in occasione della consultazione del 7 ottobre 2004, lo stesso dott. __________ ha sì confermato un’incapacità del 50%, tuttavia egli ha pure osservato che, citiamo: "diventa difficile capire quanto questo 50% dipenda dalla malattia e quanto dall’infortunio, per cui consiglio una visita presso di voi" (doc. 40).

                                         Quando parla di "malattia", il reumatologo si riferisce alla problematica cervicale, la quale, nel mese di gennaio 2005, si trovava all’origine di un’incapacità lavorativa completa, secondo quanto attestato dal dott. __________ (doc. 90 e allegato – inc. INSAI 2).

                                         Inoltre, il 18 gennaio 2005, il dott. __________ - dopo aver precisato che alla nozione di "rottura transmurale parziale" corrisponde una minima riduzione del diametro del tendine senza interruzione della continuità, ossia grosso modo lo stesso reperto evidenziato dall’artro-RMN del 24 novembre 2004 - ha dichiarato di non essere intenzionato a discutere le conclusioni del medico di circondario dell’CO 1 (doc. 63).

                                         Sulla scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.40 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2005 35.2005.40 — Swissrulings