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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.09.2005 35.2005.30

7. September 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,507 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

assicurato, trasportando pneumatici su una scala, accusa un forte dolore. Diritto a prestazioni negato. Infortunio e lesione parificata a infortunio esclusi: non é dato il fattore esterno, né un movimento scoordinato o uno sforzo eccessivo. Valutazione anticipata prove: rifiuto testi e perizia

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.30   FS

Lugano 7 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 18 febbraio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, di professione apprendista meccanico presso la ditta __________, sul formulario relativo all’annuncio di infortunio LAINF ha indicato di aver subito, il 23 settembre 2004, una frattura al piede sinistro.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 7 gennaio 2005, ha rifiutato di assumere il caso, ritenendo che l'assicurato non ha subito un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA e nemmeno si è in presenza di una lesione parificabile a infortunio secondo l'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. G).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. H), l’assicuratore LAINF, il 18 febbraio 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

4.

In concreto, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato il 17.12.2004, deve essere ammesso che il signor RI 1 né nel mese di luglio 2004 né il 23.9.2004 è stato vittima di un infortunio o di un evento parificabile all’infortunio ai sensi della giurisprudenza in vigore.

L’esistenza di una frattura, a differenza di quanto preteso dall’assicurato, non basta per fare nascere il diritto alle prestazioni assicurative. Il fatto di sapere se si è in presenza di un infortunio è un quesito giuridico per cui quando si tratta di definire la natura di un’affezione l’opinione del medico non è decisiva (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1989, pag. 175; J.-L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 73). Tale prassi deve essere applicata mutatis mutandis anche per gli avvenimenti parificabili all’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF.

(…)” (cfr. doc. A)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

Conformemente all’art. 9 cpv. 2 OAINF le lesioni corporali determinate da fratture, sono equiparate ad infortunio anche se non dovute ad un fattore esterno straordinario, essendo per costante giurisprudenza unicamente l’elemento di estraneità sufficiente in tale contesto.

Nel caso concreto, determinante risulta pertanto che l’attività in questione ha, in effetti, ecceduto il quadro di quanto fisiologicamente controllabile per l’assicurato.

Lo sforzo, rispettivamente la sollecitazione fisica subita dal signor RI 1 è stata oltremodo esagerata. Nell’evento occorsogli nel mese di luglio 2004, così come dichiarato dall’assicurato stesso e riportato nel rapporto di visita medica del 22 dicembre 2004, la frattura del sesamoide laterale è avvenuta in una posizione di spinta del piede sinistro mentre il ricorrente, durante il lavoro, saliva delle scale caricando due gomme. L’apparizione di dolori è stata immediata.

L’evento sopra descritto ha così comportato una riduzione dell’abilità lavorativa del signor RI 1, come precedentemente descritta, e dolori costanti al piede sinistro.

Come detto, le visite mediche alle quali il signor RI 1 ha dovuto sottoporsi in seguito al forte dolore accusato alla pianta del piede sinistro durante un movimento per alzare il tallone il 23 settembre 2004, hanno confermato la frattura del sesamoide laterale dell’articolazione metacarpofalange del piede sinistro, e riconducibile all’evento occorso nel mese di luglio 2004.

Contrariamente a quanto concluso dalla CO 1, la circostanza sopra descritta non può certo rientrare nella sfera d’attività ordinaria del signor RI 1. Le mansioni specifiche di apprendista meccanico non comprendono il trasporto di ingenti pesi su delle scale, e l’evento non ha potuto essere, di tutta evidenza, controllato dall’assicurato.

Deve pertanto essere riconosciuta nella presente fattispecie l’esistenza di un fattore esterno determinante l’infortunio.

Essendo quindi tutte le condizioni imposte dall’art. 4 LPGA per la determinazione di un infortunio senz’altro ossequiate, ritenute pacifiche quelle mai espressamente contestate da parte della CO 1, si giustifica la corresponsione di prestazioni assicurative da parte di quest’ultimo Istituto.

(…).” (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta dell’8 giugno 2005 l’assicuratore LAINF ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha rilevato che:

"  (…)

4.2.

Come già largamente evidenziato nei fatti, il ricorrente di professione apprendista meccanico, sia durante l’episodio del luglio 2004, sia in quello del settembre 2004, ha accusato dolori al piede sinistro, nell’ambito del trasporto di pneumatici, rispettivamente ruote.

In particolare in merito all’episodio del 23 settembre 2004, il ricorrente ha dichiarato che “non è successo nulla di straordinario o di particolare” (doc. 10).

Di tutta evidenza, alla luce della chiara ed abbondante giurisprudenza sopra citata, il trasporto di pneumatici da parte di un apprendista meccanico rientra nei processi motori nell’ambito dell’abituale professione di garagista ed è da considerare un atto quotidiano e non quindi un evento assimilabile ad infortunio. (…)” (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 30 novembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che la fattispecie oggetto della presente vertenza si è verificata nel mese di luglio rispettivamente il 23 settembre 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                                         Al riguardo è in ogni caso utile evidenziare che con l’entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza vigente relativa alla definizione d’infortunio e alle sue singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria validità (cfr., STFA del 5 luglio 2004 nella causa F. U 123/04 consid. 1.2., pubblicata in RAMI 2004 U 530 pag. 576).

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se nel mese di luglio, rispettivamente, il 23 settembre 2004 RI 1 è rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.5.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.6.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                               2.7.   Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04).

                                         D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                                         Al riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:

" 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt - ist wegen der erwähnten Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band V, Schaden - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)

                               2.8.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta -, tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.9.   Nella presente evenienza l’assicurato ha così descritto l’evento occorsogli il 23 settembre 2004:

"  Mentre salivo le scale del magazzino per portare una gomma, ho appoggiato malamente il piede sinistro.” (cfr. doc. 1)

                                         Il Dr. med. __________, medico generalista, nel suo certificato del 26 novembre 2004 ha, in particolare, attestato che:

"  (…)

Circa all’inizio di luglio.

Contusione con meccanismo non chiaro alla pianta del piede sinistro con comparsa di dolori all’appoggio per alcune settimane; i dolori sono poi ripresi verso la metà di settembre per cui si era presentato al PS __________ il 23.09.2004 dove alla RX veniva messa in evidenza un’irregolarità dell’osso sesamoide mediale.

(…).” (cfr. doc. 6)

                                         Previa convocazione (cfr. doc. 8), il 17 dicembre 2004, l’assicurato è stato sentito da __________, consulente assicurativo dell’CO 1.

                                         In quell’occasione è stato steso e l’assicurato ha sottoscritto un rapporto nel quale, in particolare, si legge che:

"  (…)

Sentito in agenzia il signor RI 1 dichiara quanto segue:

Attività

Un anno di apprendista meccanico in genere e poi dal 1.8.2002 apprendista meccanico d’auto.

Fatto

Nel luglio 2004, non ricordo la data esatta, ho avuto i primi disturbi alla zona dell’alluce del piede sinistro. Quel giorno salivo le scale di legno con due pneumatici e mentre caricavo la punta del piede sinistro e facevo il movimento per alzare il tallone ho avvertito come una stilettata e un fortissimo dolore proprio nella zona del cuscinetto sotto l’alluce sinistro. Addirittura ho mollato le gomme e mi sono seduto per riprendermi. Avevo quasi pensato ad una distorsione. Calzavo scarpe di lavoro con punta di ferro.

Nessuna lesione esterna, nessun ematoma, nessun gonfiore.

Decorso

Nessun medico. Dopo qualche giorno il forte dolore era passato ma rimaneva un certo fastidio a dipendenza come caricavo il piede e che aumentava verso sera.

Il 23 settembre 2004 salendo dalla scala di sasso sotto l’officina con delle ruote – avevo fatto diversi viaggi per scaricare il camion – i disturbi sono ripresi in modo importante. Non è successo nulla di straordinario o di particolare. Il dolore era localizzato sempre allo stesso punto. Anche in questo caso nessun ematoma e nessun gonfiore. Ho deciso di recarmi al PS del __________. Rx. Inabile al 100% per una settimana con stampelle e medicazioni con voltaren. In seguito dal dott. __________.

Ho provato a lavorare al 50% ma peggioravo ancora e quindi il 22 ottobre ho smesso di nuovo. Dal 23 novembre di nuovo al 50%. Prendevo delle pastiglie e molto riposo restando sdraiato sul divano.

In seguito RM a __________ presso __________.

(…).” (cfr. doc. 10)

                                         Il PD Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo “Rapporto Visita” del 22 dicembre 2004 all’intenzione del Dr. med. __________, in particolare circa la diagnosi e l’anamnesi, si è così espresso:

"  (…)

DIAGNOSI: sospetto di fratura del sesamoide laterale.

ANAMNESI:

a luglio 2004 sul lavoro, in salita sulle scale caricando 2 gomme, ha accusato in una posizione di spinta del piede sinistro, cioè in iperestensione caricata metatarso-falangea I, un dolore tipo coltellata a livello plantare dell’alluce.

E’ quasi caduto a causa dei dolori, ma in seguito ha potuto continuare a camminare zoppicando e a muovere l’alluce senza troppo dolore.

Due giorni dopo ha ricominciato a lavorare normalmente, ma in seguito ha sempre accusato fastidio al carico. Ciò a tal punto che l’abilità lavorativa è passata dal 100% al 50% diverse volte e oggi il paziente è abile al lavoro al 50%.

L’attività sportiva come per esempio la corsa non è possibile senza dolori.

(…).” (cfr. doc. 11)

                                         Lo stesso specialista, visti i risulatati della TAC, nel suo ulteriore “Rapporto Visita” del 7 gennaio 2005 ha espresso la seguente diagnosi: “frattura del sesamoide laterale sinistro” (cfr. doc. 14).

                                         Nell’opposizione inoltrata contro la decisione del 7 gennaio 2005 con cui l’CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. G; consid. 1.2.) l’assicurato ha, tra l’altro, sostenuto che “(…) l’interpretazione delle diverse dichiarazioni e descrizioni di quanto accaduto al sottoscritto, non possono far passare in secondo piano il fatto che mi ritrovi con una frattura non causata da malattia bensì occorsami durante lo svolgimento del mio lavoro. (…).” (cfr. doc. H).

                                         Da quanto appena esposto si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                             2.10.   Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.7 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Scartata a priori l’ipotesi di un movimento scombinato (a parte il fatto che l’assicurato non ha mai sostenuto di essere incorso in un tale movimento, in ogni caso, tenuto conto della sua attività di apprendista meccanico d’auto in un’officina, il trasporto di pneumatici e ruote su una scala non può comunque essere qualificato di manifestamente insolito, fuori programma), si tratta di valutare se il danno al piede sinistro dell’assicurato sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         La giurisprudenza ammette l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04; DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

                                         Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

                                         Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc 35. 2003.3) il TCA, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         A quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:

"  (…)

La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

                                        Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

In casu, A. ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.

In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. 30).

Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. 30).

D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile 2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)

                                         In un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Per completezza e a titolo di raffronto è utile segnalare che la nostra Massima Istanza, nella decisione del 18 aprile 2005 nella causa S.C. (U 166/04), si è pronunciata sul caso di un’assicurata di 35 anni con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera che, in qualità di stagista fisioterapista da circa quattro mesi presso una casa anziani, ha dovuto sostenere un paziente per evitarne l’improvvisa caduta, riportando dei dolori alla zona cervicale. Il TFA ha considerato questa fattispecie un caso limite e ha riconosciuto che lo sforzo profuso dall’assicurata che pesava 57 Kg per sopportare il peso del paziente di 87 Kg ha ecceduto il quadro abituale della sua attività, in quanto, in primo luogo, l’assicurata non ha avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino per sostenere il paziente.

                                         In secondo luogo, che il peso del degente in questione eccedeva di gran lunga quello dell’assicurata. Infine un tale peso associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio del paziente, che si è lasciato completamente andare, ha richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento.

                                         In casu questa Corte osserva che il peso dei pneumatici e delle ruote trasportate dall’assicurato (nato nel 1985) non raggiunge sicuramente i 100 Kg.

                                         Compiti simili a quello di trasportare su scale pneumatici e/o ruote rientrano, d’altronde, fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata dall’assicurato, ovvero l’apprendista meccanico d’auto in un’officina.

                                         In esito ai considerandi che precedono, il TCA deve concludere che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

                                         Di conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

                             2.11.   Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.12.   Nel caso di specie l’assicurato ha dato atto che gli eventi del mese di luglio e del 23 settembre 2004 si sono verificati nell’ambito della propria attività abituale di apprendista meccanico d’auto.

                                         In particolare, l’assicurato ha dichiarato che:

"  (…)

Nel luglio 2004, non ricordo la data esatta, ho avuto i primi disturbi alla zona dell’alluce del piede sinistro. Quel giorno salivo le scale di legno con due pneumatici e mentre caricavo la punta del piede sinistro e facevo il movimento per alzare il tallone ho avvertito come una stilettata e un fortissimo dolore proprio nella zona del cuscinetto sotto l’alluce sinistro.

(…)

Il 23 settembre 2004 salendo dalla scala di sasso sotto l’officina con delle ruote – avevo fatto diversi viaggi per scaricare il camion – i disturbi sono ripresi in modo importante. Non è successo nulla di straordinario o di particolare. Il dolore era localizzato sempre allo stesso punto. Anche in questo caso nessun ematoma e nessun gonfiore.

(…).” (cfr. doc. 10)

                                         Ritenuto che il trasporto di pneumatici e ruote su una scala rientra nel novero dei procedimenti motori consueti della professione appresa dall’assicurato e che pertanto configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto, l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente deve essere negata.

                                         Di conseguenza il danno alla salute dell’assicurato non può essere assunto dall’INSAI neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

                             2.13.   Per quanto attiene alle prove e meglio: “documenti, testi, interrogatorio formale, perizia sullo stato di salute del signor RI 1, richiamo atti ed ogni altra ammessa.”, indicate dal legale dell’assicurato nel proprio ricorso (cfr. doc. I, pag. 2), il TCA rileva quanto segue.

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05; STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 3.1.1; STFA del 5 giugno 2003 nella causa C. e G., H 268/01 e H 269/01, consid. 5; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T. SA, H 218/01, consid. 4; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid, 4.1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

                                         Secondo questo TCA, la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della documentazione presente agli atti, di modo che l’audizione personale e la perizia sullo stato di salute dell’assicurato risultano superflue.

                                         Del resto il legale neppure indica quali documenti rispettivamente atti richiama e quali testi vorrebbe sentire.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti