Raccomandata
Incarto n. 35.2005.28 mm/ss
Lugano 11 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 febbraio 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 aprile 1993, RI 1 – all’epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-posatore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – ha riportato una sublussazione alla spalla destra.
Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha erogato regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 29 giugno 2000 – confermata in sede di opposizione (doc. 128) – l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2000 (doc. 120).
1.3. Nel corso del mese di luglio 2003, l'assicurato ha comunicato all'assicuratore LAINF che, nel frattempo, era suo avviso intervenuto un peggioramento a livello della spalla infortunata, con inabilità lavorativa completa certificata dal suo medico curante (cfr. doc. 144, 145, 147, 148 e 150).
In data 15 giugno 2004, RI 1 è stato sottoposto ad un intervento artroscopico alla spalla destra presso la Clinica __________ di __________ (doc. 198).
L’assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente all’annunciata ricaduta.
1.4. Con decisione formale del 30 dicembre 2004, l’CO 1 ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere a contare dal 10 gennaio 2005, data a partire dalla quale l’assicurato è stato considerato di nuovo completamente abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità in vigore (doc. 234).
A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 243 e 245), l'assicuratore infortuni, in data 16 febbraio 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 249).
1.5. Con tempestivo ricorso del 12 maggio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli l’inabilità lavorativa completa dal 10 gennaio 2005 e sino a definizione del caso, argomentando:
" (...) il signor RI 1 è inabile al lavoro al 100% dal 14.06.2004. Dal 10.01.2005 la CO 1 rifiuta le prestazioni di indennità giornaliera per l'inabilità attestata dal medico e che perdura anche attualmente. Dagli atti allegati si evince che la CO 1 ritiene il nostro assistito non più idoneo alla professione attuale. Si rifiuta di procedere ad una decisione di non idoneità ed alla revisione della rendita attuale di invalidità. Si ritiene opportuno sottoporre il nostro assistito ad una perizia medica per definire il caso. Non ci sembra, visto lo stato attuale del nostro assistito, che la decisione oggetto del presente ricorso sia corretta, considerando che il nostro assistito ha dovuto essere di nuovo operato e che l'inabilità lavorativa è sempre continuata al 100%. Abbiamo inoltrato domanda di AI. A sostegno della nostra presa di posizione alleghiamo tutto l'incarto a disposizione, per relativo esame. Si chiede pertanto il riconoscimento dell'inabilità lavorativa dal 10.01.2005 sino a definizione del caso."
(I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 29 giugno 2005, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione, in parte già presente all’inserto, in particolare il referto relativo alla consultazione dell’8 giugno 2005 presso la Clinica __________ di __________ (cfr. V e allegati).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il postulato aumento della rendita di invalidità si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il tasso dell'invalidità dell'assicurato a far tempo dal mese di gennaio 2005, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.5. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.6. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.7. Per rivedere una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.8. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.9. Con decisione formale del 29 giugno 2000, cresciuta in giudicato, l'Istituto assicuratore convenuto ha fissato al 30% il grado dell'invalidità presentata da RI 1.
Il tasso di invalidità in questione è stato stabilito in applicazione del metodo del raffronto dei redditi, confrontando quanto l’assicurato avrebbe guadagnato qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del 1993 con quanto invece potrebbe conseguire svolgendo un’attività adeguata alle sue condizioni di salute (cfr. doc. 120, p. 2).
Occorre rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, l'esigibilità lavorativa:
" Le considerazioni seguenti non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi (importante adiposità con sovrappeso di ben 22 kg, stancabilità, ipertensione, come pure degli elementi psico-sociali socio-economici {motivazione, situazione sul mercato di lavoro}).
L'assicurato potrebbe rimanere nel ramo professionale dedicandosi alla decorazione interna, senza la posa dei pavimenti.
Lo stesso vale per la vendita e consulenza clienti nelle varie imprese specializzate nella posa pavimenti/decorazione interna.
Altrimenti il signor RI 1 può accettare tutti i lavori che non richiedono dei movimenti ripetitivi e duraturi con il braccio destro sopra la testa (p. es. intonacatura di un soffitto).
Lo stesso vale per l'alzare dei pesi di oltre 25 kg (fino all'altezza dei fianchi), sopra l'altezza del petto fino a 5-7,5 kg, lavori con grossi trapani a percussione, martello pneumatico o con mazzotto/scalpello.
Può invece lavorare tutto il giorno in piedi, inginocchiato o accovacciato, senza pause supplementari.
Lo stesso vale per delle posizioni anche scomode con la schiena (con il tronco chinato in avanti).
Può spostarsi su del terreno sconnesso, salire le scale, anche a pioli.
Nessuna riserva, per quanto riguarda le esigenze da parte dell'equilibrio.
Può guidare normalmente la macchina; utilizzare degli attrezzi come cacciavite, martello normale.
L'assicurato può svolgere delle mansioni che richiedono anche una grande precisione da parte delle mani."
(doc. 98)
Sempre in questo ambito, è utile segnalare che gli specialisti della Clinica ortopedica universitaria __________ di __________, a margine del consulto del 25 ottobre 1999, avevano dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro per attività leggere (cfr. doc. 96).
2.10. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 30%.
Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel febbraio 2005 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
Nel corso del mese di luglio 2003, l'insorgente, per il tramite del suo medico curante, ha chiesto all'Istituto assicuratore convenuto di riesaminare lo stato della sua spalla destra, sostenendo che, nel frattempo, era subentrato un peggioramento, con riacutizzazione del dolore, deficit funzionale e limitazione della forza (doc. 142).
In data 26 agosto 2003, il datore di lavoro ha quindi annunciato all’CO 1 una ricaduta dell’infortunio del 29 aprile 1993 (doc. 147).
Il 21 novembre 2003 ha avuto luogo una visita medica di controllo, in occasione della quale il dott. __________ ha concluso che l’inabilità lavorativa attestata a decorrere dal mese di luglio 2003, non si giustificava e che pertanto l’assicurato continuava a figurare abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità del 30%:
" Siamo dunque a distanza di oltre 10 anni da una distorsione della spalla destra, risp. sublussazione con riposizione spontanea e successiva verifica di un'avulsione del bordo anteriore della glenoide, lesione trattata cruentemente (mediante trapianto cortico-spongioso autologo e refissazione della capsula, il 21.7.1994).
Uno stacco del labbro glenoidale anteriore fino alle ore 4 e lesione SLAP II erano l'indicazione per un ulteriore stabilizzazione del bordo glenoidale dell'ancora tendinea bicipitale (3 Mitek).
Per una limitazione funzionale residuale, risp. mansioni di posatore di pavimenti, l'assicurato è stato messo a beneficio di una rendita del 30% (+ IMI dell'8%), a decorrere dell'1.5.2000.
Per quanto riguarda l'esigibilità di lavoro, già in occasione dell'esame di chiusura in __________ (10.11.1999), abbiamo specificato che il signor RI 1 potrebbe rimanere nel ramo professionale, dedicandosi alla decorazione interna, alla vendita e consulenza clienti, senza la posa di pavimenti. Non trovando un altro posto di lavoro, l'assicurato ha continuato a lavorare sempre quale posatore, presso la medesima ditta, annunciando in luglio (senza che sia capitato qualche cosa di nuovo) una "ricaduta", abbandonando completamente il lavoro, fino a tutt'oggi.
Il signor RI 1 già fine dicembre 2002 è stato sottoposto ad un dettagliato esame clinico e strumentale (radiologico), senza che abbiamo riscontrato dal lato oggettivo un mutamento della funzione della spalla destra.
Nel frattempo, la CO 1 ha fatto esperire un esame di risonanza magnetica (9.10.2003), indagine che non ha evidenziato né un nuovo stacco a livello glenoidale né un'insufficienza della cuffia rotatoria.
Anche dal lato clinico e radiologico, i risultati oggettivi sono sovrapponibili ai pregressi esami, segnatamente per quanto riguarda la mobilità, trofismo muscolare, integrità della cuffia rotatoria e soprattutto la stabilità scapolo-omerale.
Anzi alla spalla sinistra è riscontrabile una maggiore "lassità", d'altronde accompagnata da un fenomeno d'importante schiocco intrarticolare a fine corsa della rotazione esterna in abduzione del braccio.
In sintesi, oggettivamente costatiamo addirittura un certo miglioramento, in quanto gli scrosci e lo scricchiolio intrarticolare ben percettibili nel 1999 sono praticamente scomparsi.
Alla luce di questi risultati, non cambia né l'esigibilità né il grado della menomazione dell'integrità.
Per sommi scrupoli (assicurato molto scettico), la CO 1 prevede un ulteriore controllo alla Clinica __________, alla quale verrà messa a disposizione la nuova documentazione.
Dal lato medico quindi un'incapacità lavorativa, attestata dal curante sin dal luglio 2003, nell'ambito dell'esigibilità che fa stato per la CO 1, non è giustificata.
Il signor RI 1, che viene informato in modo esaustivo circa gli attuali risultati clinici, continua ad essere abile al lavoro nella misura della rendita in vigore."
(doc. 165)
Nel prosieguo, l’insorgente è stato più volte visitato, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto, dai sanitari della Clinica __________ di __________ (doc. 185, 187 e 189).
In occasione della consultazione del 28 aprile 2004, gli specialisti __________, sospettando la presenza di un processo di cicatrizzazione alla faccia interna del muscolo deltoideo e non potendo escludere una lesione a livello della cuffia dei rotatori, hanno proposto l’esecuzione di un’operazione artroscopica alla spalla destra (cfr. doc. 189).
Questo intervento, al quale l’CO 1 ha accordato il proprio benestare (doc. 192), è stato eseguito il 15 giugno 2004, con diagnosi intraoperatoria di nuova lesione SLAP II e distacco del labbro anteriore (doc. 198 e 199).
A ciò hanno fatto seguito diversi cicli di fisioterapia ambulatoriale.
Un’ulteriore visita di controllo presso la Clinica __________ è avvenuta l’8 dicembre 2004.
Secondo i medici __________, a fronte di una residua dolorosità e di una mobilità leggermente ridotta, RI 1 deve evitare, come prima, di assumere posizioni estreme, quali la rotazione esterna e l’abduzione, nonché di svolgere attività gravose. Per quelle mansioni della sua abituale professione che sollecitano la spalla, egli continua a presentare un’inabilità lavorativa del 100%. Per contro, per delle attività nell’esecizio delle quali è possibile risparmiare la spalla destra, l’assicurato sarebbe abile in misura completa (doc. 229; cfr., pure, il doc. B 1, afferente alla recente consultazione dell’8 giugno 2005, in occasione della quale gli specialisti della __________ hanno ribadito la completa capacità lavorativa dell’assicurato in attività non gravose per la spalla).
Interpellato dall’assicuratore convenuto, il dott. __________, in data 22 dicembre 2004, ha dichiarato il ricorrente, in assenza di un peggioramento notevole intervenuto nello stato della spalla destra, di nuovo abile nella misura della rendita di invalidità in vigore (doc. 230).
Prendendo posizione sul contenuto dell’opposizione interposta dall’assicurato, lo stesso medico di circondario ha confermato la propria opinione riguardo all’esigibilità lavorativa:
" Sin dal 10.11.1999 (chiusura medica dell'infortunio del 27.4.1993), abbiamo specificato che il signor RI 1 potrebbe rimanere nel ramo professionale dedicandosi alla decorazione interna, risp. vendita e consulenza clienti, senza la posa dei pavimenti.
Purtroppo, l'assicurato non trovando un altro posto di lavoro, ha continuato a lavorare sempre quale posatore, presso la medesima ditta.
Questa valutazione combacia pure con l'apprezzamento medico a livello universitario (8.12.2004), nell'ambito dei mestieri che non comportano un importante carico della spalla operata.
Dal lato medico quindi, contrariamente a quanto evince dal rapporto dell'RA 1 del 27.1.2005, non è per niente una novità che l'assicurato non può più svolgere l'attività di posatore di pavimenti, anzi deve essere ribadita l'esigibilità di lavoro tuttora valida formulata nel 1999, come da ultime attestazioni mediche."
(doc. 246)
Fra gli atti di causa figurano inoltre alcune certificazioni del medico curante di RI 1, dott. __________ di __________ (__________), secondo le quali egli è da ritenere totalmente inabile nella professione di posatore di pavimenti (cfr. doc. 247 e A2).
2.11. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata.
Attentamente esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, il rapporto 8 dicembre 2004 della Clinica ortopedica universitaria __________ di __________ (doc. 229) e quelli 22 dicembre 2004, rispettivamente, 7 febbraio 2005, del dott. __________ (doc. 230 e 246) - secondo questa Corte, è plausibile che RI 1 sia in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa che rispetti gli impedimenti dettati dai sanitari interpellati dall'assicuratore LAINF convenuto, così come già era il caso al momento della costituzione della rendita di invalidità in vigore (cfr. consid. 2.9.).
In simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).
Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Del resto, dalle tavole processuali non emergono pareri medici divergenti.
Il dott. __________ ha sì certificato una totale incapacità lavorativa ma con riferimento all’abituale attività di posatore di pavimenti (cfr., ad esempio, il doc. 247), circostanza unanimamente ammessa sin dal 1999.
Con la propria impugnativa, l’insorgente pretende che l’CO 1 continui a riconoscergli indennità giornaliere corrispondenti ad una completa inabilità lavorativa, anche dopo il 9 gennaio 2005 (cfr. I).
L'assicurato dimentica tuttavia che, nella concreta evenienza, chiusa la ricaduta, ci si trova in regime di prestazioni di lunga durata.
Ora, per determinare il tasso di invalidità, è la legge stessa a prescrivere che occorre di principio riferirsi al reddito conseguibile in attività sostitutive ragionevolmente esigibili presenti sul mercato generale del lavoro (cfr. art. 16 LPGA).
Diverso è il discorso per le indennità giornaliere che costituiscono delle prestazioni di corta durata, stabilite in funzione del grado di capacità lavorativa dell'assicurato nella sua abituale professione. In quel contesto un cambiamento professionale può essere imposto soltanto a precise condizioni, fra le quali il riconoscimento di un periodo di adattamento (cfr., a questo proposito, la STFA del 1° ottobre 2003 nella causa B., U 301/02, consid. 2.2).
La tesi del ricorrente non può quindi essere condivisa.
In queste condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1999/2000, l'esigibilità lavorativa è rimasta esattamente la medesima - occorre concludere che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della rendita di invalidità.
Pertanto, nella misura in cui l’CO 1 si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 30% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti