Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2005 35.2005.22

7. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,874 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

assicurato, minatore per 25 anni circa, pretende prestazioni per una angioneurosi da strumenti vibranti. Valutazione delle prove. Negata l'esistenza di una malattia professionale

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.22   mm/ss

Lugano 7 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 gennaio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di luglio 2002, RI 1 - dipendente sino al 1995 (anno in cui è stato riconosciuto invalido per problemi alla schiena) della ditta __________ in qualità di minatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – ha chiesto a quest’ultimo di esaminare la propria responsabilità a titolo di malattia professionale in relazione ad un’angioneurosi da strumenti vibranti (cfr. doc. 1 e allegati).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 16 dicembre 2004, ha negato che l’assicurato sia portatore di una malattia professionale ai sensi di legge (doc. 49).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 50), l’Istituto assicuratore, in data 12 gennaio 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 52).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 12 aprile 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscere l’affezione di cui soffre quale malattia professionale, argomentando:

"  (…).

A mente invece dello scrivente patronato il documento probatorio annesso al presente ricorso, indirizzato a Codesto Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano e redatto dal dr. med. __________, specialista in medicina legale, sono invece dimostrati gli estremi per ritenere che il ricorrente sia affetto da una malattia di chiara origine professionale.

In concreto, lo specialista curante ritiene che il ricorrente, “ex minatore d’avanzamento in gallerie autostradali, ferroviarie ed elettriche dal 1970 al 1994 presso __________ con uso di martello pneumatico ad aria compressa, ed in particolare gli ultimi accertamenti presso la Clinica del Lavoro di __________ del 09.12.2004, ritengo ch’egli sia affetto da malattia da strumenti vibranti con componente vascolare ed osteoarticolare. (…)." (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che oggetto della lite è la questione a sapere se l’assicurato soffre di una malattia professionale in relazione a dei disturbi insorti antecedentemente al 1° gennaio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.

                                         Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.

                                         Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.

                                         Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).

                               2.4.   Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF stabilisce che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.

                                         La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

                                         La nostra Corte federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 183ss., ha, inoltre, precisato quanto segue:

"  (…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%]) Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000, worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d; RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."

                                         In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K. (U 35/02) l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:

"  2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge Beweisanforderungen gebunden.

2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im Einzelfall aus."

                               2.5.   Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che RI 1, durante il periodo 1970-1994, ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ in qualità di minatore, prevalentemente in gallerie e sbancamenti di roccia a cielo aperto.

                                         Questa attività è stata interrotta nel 1995, quando l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità da parte dell’AI per problemi alla schiena.

                                         Successivamente, 3/4 anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa (doc. 10), l’insorgente ha iniziato a denunciare dei disturbi alle estremità superiori ("le dita delle mani assumevano colore biancastro ed avvertivo dolore", cfr. doc. 2).

                                         Nel corso del mese di aprile 2002, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti presso la Clinica di medicina del lavoro di __________, i cui specialisti hanno diagnosticato una angioneurosi da strumenti vibranti, patologia qualificata quale malattia professionale (cfr. la documentazione acclusa al doc. 1).

                                         Dopo l’annuncio, l’Istituto assicuratore ha predisposto una serie di provvedimenti d’istruzione.

                                         In data 9 settembre e 10 dicembre 2002, l’assicurato è stato sentito da un ispettore dell’CO 1, allo scopo di raccogliere dati il più possibile completi riguardo all’attività da lui svolta nel passato utilizzando utensili vibranti (cfr. doc. 3 e 10).

                                         In data 30 dicembre 2002, la __________ dell’CO 1 ha richiesto al “__________” dello stesso Istituto una valutazione tecnica della sollecitazione subita dagli arti superiori a seguito dell’utilizzo di strumenti vibranti (doc. 16).

                                         Con il rapporto dell’11 febbraio 2003, l’ing. __________ è pervenuto alla conclusione che, nel caso di specie, il rischio per disturbi circolatori è ampiamente superiore al 50% per i 24 anni di esposizione, tenuto conto di un tempo di esposizione di “sole” 1,6 ore/giorno (doc. 17).

                                         Il 20 agosto, rispettivamente, il 12 settembre 2003, il ricorrente è stato periziato, su ordine dell’assicuratore infortuni convenuto, dalla dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia, nonché Primario di medicina interna presso l’Ospedale regionale di __________.

                                         Secondo questa specialista, che ha preliminarmente sottoposto RI 1 ad innumerevoli provvedimenti diagnostici (cfr. doc. 25, p. 2-3), egli non presenta una sintomatologia di Raynaud secondaria all’uso di strumenti vibranti, tenuto conto del tempo di latenza con il quale i disturbi si sono manifestati, del fatto che tali disturbi siano simmetrici a tutte le falangi, che appaiano soprattutto al mattino e che siano accompagnati da un irrigidimento:

"  Valutazione:

Si tratta di un paziente che dichiara di aver svolto un'azione di perforatore all'avanzamento in galleria autostradali, ferroviarie ed idroelettriche, lavorando sempre per la Ditta __________ di __________, quale operaio addetto alla demolizione di strutture murarie, quali viadotti, terrapieni, ecc. Egli dichiara di aver fatto uso di perforatore ad aria compressa e martello pneumatico per la durata di 5-6 ore al giorno.

Egli riferisce dall'inverno 2001, quindi a 6 anni dopo la sospensione dell'attività lavorativa per disturbi di tipo lombari, per i quali percepisce una rendita AI, la comparsa di sintomi caratterizzati da una dolenzia in particolare mattutina a piegare le dita a livello delle articolazioni interfalangeali prossimali. Una diminuzione del tatto a tutte le dita, in particolare II-III e IV presente tutto l'anno in modo continuativo. Al movimento segnala la comparsa di sensazioni formicolanti ma non elettrizzanti a tutte le dita e la presenza di una discolorazione ischemica e dolori di tipo urente, dall'articolazione carpo falangeale a tutte le dita all'esposizione al freddo con miglioramento dopo movimento delle dita o dopo aver messo le dita sotto le ascelle. I disturbi sono localizzati bilateralmente in modo simmetrico in questo paziente ambidestro (uso della sinistra per pala, picco e mazza). I disturbi sono molto minori ai pollici.

Il tempo di esposizione durante il periodo di attività professionale è stato sufficiente anche se probabilmente 5-6 ore al giorno di attività con strumenti vibranti sono da considerare una valutazione eccessiva per acquisire una sindrome di Raynaud da strumenti vibranti. E' atipico per questa sindrome la comparsa di tali disturbi 6 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa per disturbi di tipo lombari, per i quali il paziente è a beneficio di una rendita AI, che i disturbi siano assolutamente simmetrici a tutte le falangi e che i disturbi siano soprattutto mattutini. Atipico pure che sono accompagnati da un irrigidimento. Dolori e parestesie al movimento non corrispondono una sintomatologia di Raynaud. All'esposizione al test del freddo a 0 gradi a nessun dito è apparso una discolorazione di tipo ischemico, benché il paziente accusasse i disturbi sopradescritti. Gli esami di laboratorio non permettono al momento attuale di evidenziare una malattia auto-immune, eventualmente sottogiacente ad un Raynaud secondario di altra origine.

In conclusione al momento attuale quindi non possiamo concludere per la presenza di un Raynaud secondario all'uso di strumenti vibranti al di là dei dati anamnestici di ischemia da freddo non dimostrata dai test apparativi fino ad ora eseguiti.

Diagnosi

-        Malattia di Raynaud anamnestica, stato da uso di strumenti vibranti

-        FRCV: ipercolesterinemia

-        Patologia articolare metacarpo falangeale da meglio appurare."

                                         (doc. 25)

                                         Facendo capo ai dati anamnestici e all’apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e medicina del lavoro, ha sostenuto che è inverosimile che l’assicurato soffra di una malattia cagionata da vibrazioni:

"  Aufgrund der anamnestischen Schilderungen und Untersuchungen am Istituto di Medicina del Lavoro vom Frühling 2002 hat mit deutlicher Latenzzeit nach der Berufsaufgabe eine vorübergehende Durchblutungsstörung der Hände im Sinne einer Raynaud-Symptomatik vorgelegen, welche zur Zeit mit angiologischen Spezialuntersuchungen nicht mehr nachweisbar ist. Diese vorübergehende Störung hat somit zu Beginn der vollständigen Arbeitsunfähigkeit keine Rolle gespielt und weisbar. Insgesamt ist es aufgrund der Einschätzung der Angiologin Frau Dr. __________ nicht wahrscheinlich, dass ein Vibrationsschaden vorliegt."

                                         (doc. 29 – la sottolineatura é del redattore)

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha versato agli atti il rapporto 14 marzo 2004 del dott. __________, attivo presso il Dipartimento di medicina del lavoro degli __________, il cui tenore è il seguente:

"  Il lavoratore ha lavorato per 24 anni per l'Azienda __________ utilizzando strumenti vibranti, un periodo sufficientemente lungo, che anche sulla base dei dati della letteratura e dello Standard ISO 5349, può provocare in molti dei soggetti esposti l'insorgenza di vasculopatia degli arti superiori tipo fenomeno di Raynaud.

Sia della storia clinica che degli accertamenti ematochimici eseguiti si possono escludere altre cause responsabili dell'insorgenza della patologia vascolare.

Spesso questi lavoratori sottovalutano la presenza della sintomatologia vascolare, che spesso si interseca e si sovrappone con quella artralgica o neurologica.

L'accertamento con fotopletismografia da noi eseguita, evidenzia nel tracciato di base un appiattimento in 1° e 4° destro con appiattimento dopo prova termica (5' in acqua e ghiaccio ad una temperatura tra 10 e 12°) dei distretti 1°, 3°, 4°, 5° sx. L'accertamento diagnostico è gravato da una percentuale di sensibilità del 70%, ma da una più elevata specificità.

Ad ulteriore supporto della possibile relazione della patologia con l'esposizione, abbiamo un quadro radiologico degli arti superiori che evidenzia ai gomiti la presenza di sperone olecranico bilaterale, quadro caratteristico di osteoartropatia da vibrazioni.

Pertanto è verosimile considerare il signor RI 1 affetto da sindrome da vibrazione agli arti superiori (Hand Harm Vibration Syndrome) con manifestazioni vascolari ed osteoarticolari."

                                         (doc. 35)

                                         A seguito di questa certificazione, l’Istituto assicuratore – credendo, a torto, che RI 1 era stato nel frattempo sottoposto a dei nuovi accertamenti diagnostici - ha annullato la decisione formale rilasciata l’8 gennaio 2004 ed ha richiamato dal nosocomio __________ l’intera documentazione riguardante l’assicurato (doc. 38 e 44).

                                         In data 11 ottobre 2004, il medico del lavoro dott. __________ ha così preso posizione in merito al contenuto del rapporto allestito dal dott. __________:

"  3.  La motivazione datata 14.03.2004 del dott. __________ è ora a

    disposizione.

    In questa motivazione si rinvia nuovamente alla fotopletismografia delle mani. Dalla relazione non risulta però la data di questo esame. Si potrebbe pertanto credere che si tratta di un nuovo esame. Viene ora inoltre fatta valere non solo la presenza di una lesione da strumenti vibranti del sistema vasale delle mani ma anche un danno da strumenti vibranti nella regione delle articolazioni dei gomiti. Egli rinvia a radiogrammi come se si tratterebbe anche qui di un esame recente.

4. La relazione del dott. __________ risulta nei nostri atti in diverse copie. Dal documento dell'Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento, recante il n. 020261 si evince che l'esame dei vasi (fotopletismografia) è stato eseguito presso l'Istituto di Medicina del Lavoro, __________ in data 09.04.2002. Questo esame costituiva già la base per l'annuncio di una malattia professionale ed era già a disposizione della perita, dott.ssa __________.

    Anche i radiogrammi portano la data del 09.04.2002. Pertanto nella relazione attuale non ci si fonda su esami attuali ma vengono commentati unicamente degli esami effettuati in passato.

5. L'annuncio di una malattia professionale è stato effetto (recte:

effettuato) solo con la diagnosi di una lesione dei vasi dovuta a vibrazioni (angioneurosi). Al momento dell'abbandono dell'attività professionale non si era mai alla presenza di corrispondenti sintomi e giustamente non sono stati effettuati degli accertamenti angiologici. La comparsa di una lesione da vibrazioni con latenza dopo l'esposizione non può essere spiegata sotto l'aspetto fisiopatologico e non viene pertanto citata in nessuna delle corrispondenti opere sull'angiologia o sulla medicina del lavoro. Tale fatto viene pure citato dalla dott.ssa __________, oltre ai reperti normali durante l'esame molto preciso dei vasi, come motivo importante contro la presenza di una lesione da vibrazioni. In occasione dell'esame peritale, molto preciso, della dott.ssa __________ non è stato possibile constatare in agosto e in settembre del 2003 una simile lesione dei vasi. Il fatto che in occasione dell'esame dei vasi presso Istituto di Medicina del Lavoro in __________ del 09.04.2002, ossia a quell'epoca, si era alla presenza di un effettivo disturbo della funzione dei vasi delle mani (come osserva il dott. __________ nella sua relazione dei 14.03.2004, la specificità di questo esame supera lievemente il 70 %, ossia in ¼ delle persone esaminate possono esservi dei risultati falsamente positivi), è irrilevante per la valutazione di una malattia professionale per il fatto che sia in precedenza sia in seguito non è mai stata constatata la presenza di una lesione dei vasi e pertanto nel 2002 si sarebbe trattato al massimo di un disturbo transitorio della funzione che non avrebbe nulla a vedere con l'attività svolta in passato.

6. Il dott. __________ fa ora pure valere la presenza di una lesione da

    vibrazioni all'apparato motorio. Egli rinvia alle, apparentemente, tipiche alterazioni ad uncino visibili sui radiogrammi nella regione dell'articolazione del gomito (la presenza di sperone olecranico bilaterale). A tal proposito si deve osservare quanto segue:

a) Una lesione da vibrazioni all'apparato motorio delle estremità superiori premette obbligatoriamente dei disturbi corrispondenti. Al momento dell'abbandono dell'attività professionale, il dott. __________, reumatologo, ha proceduto ad approfondito esame reumatologico e osservato in particolare che nella regione delle estremità superiori non si è rilevato nulla di particolare. Dalla descrizione dettagliata dell'assicurato effettuata all'epoca dall'assicurato dei suoi disturbi da lui accusati risultano solo disturbi a livello della colonna vertebrale con irradiazione nelle gambe. Nella descrizione odierna dell'assicurato dei suoi disturbi si riscontrano dolori nella regione delle mani e delle dita. Nel caso di danni all'apparato motorio, braccia, dovuti a vibrazioni, sono interessati in particolare i gomiti, l'articolazione acromioclavicolare nonché l'articolazione radio-ulnare vicina al pugnetto. L'assicurato accusa attualmente quasi esclusivamente dolori nella regione delle mani e non nella regione delle articolazioni citate per cui il quadro dei disturbi non corrisponde ad un danno da vibrazioni.

b)  Sotto l'aspetto radiologico non si rilevano alterazioni specifiche che parlano a favore di un danno da vibrazioni. Le calcificazioni a livello dell'inserzione del tendine dei muscoli estensori nella regione dell'articolazione del gomito (alterazioni a forma di sperone come descritte dal dott. __________) si riscontrano spesso anche indipendentemente dall'esposizione professionale a vibrazioni. Nel gruppo d'età dell'assicurato si riscontrano pure spesso delle lievi alterazioni artrotiche, che di regola con questa importanza leggera sono asintomatiche, nella regione del capitello del radio. Infatti l'assicurato non ha mai dichiarato dei disturbi a livello dei gomiti."

                                         (doc. 46)

                                         Unitamente al ricorso, l’assicurato ha prodotto un nuovo referto del Dipartimento di medicina del lavoro degli __________, afferente ad ulteriori accertamenti eseguiti iI 9 dicembre 2004 (radiografie rachide cervicale, spalle, gomiti e polsi, nonché fotopletismografia).

                                         I medici esaminatori hanno nuovamente concluso per l’esistenza di una malattia da strumenti vibranti con componente vascolare ed osteoarticolare:

"  ACCERTAMENTI ESEGUITI

Esami strumentali

FOTOPLETISMOGRAFIA: risposta patologica al test da freddo.

RX RACHIDE CERVICALE: rettilineizzazione della fisiologica lordosi. Apparente fusione dei somi di C3-C4. Riduzione del tenore calcico. Note di cervicoartrosi e di uncoartrosi.

RX SPALLE: Note artrosiche delle articolazioni scapolo-omerali bilateralmente con sclerosi delle cavità glenoidee e del trochite omerale. A sinistra, a carico delle parti molli della testa omerale si riconoscono delle immagini radioopache di significato calcico da riferire a peritendinite calcarea.

RX GOMITI: Presenza di sperone olecranico bilateralmente. Sempre bilateralmente con reperto più evidente a sinistra a carico delle parti molli del condilo mediale dell'omero si riconoscono delle grossolane immagini di densità calcica; un'analoga immagine a sinistra è altresì apprezzabile a livello dell'epicondilo radiale.

RX POLSI: Iniziali manifestazioni artrosiche delle articolazioni carpo-metacarpiche del primo raggio.

DIAGNOSI: MALATTIA DA STRUMENTI VIBRANTI CON COMPONENTE VASCOLARE ED OSTEOARTICOLARE."

                                         (doc. B)

                                         Con certificazione del 16 marzo 2005, il dott. __________, specialista in medicina legale e del lavoro a __________, dopo avere avallato la valutazione dei sanitari __________, ha sostenuto che gli accertamenti effettuati presso l’Ospedale regionale di __________ "non sono stati così specifici come quelli effettuati – e ripetuti – presso la Clinica del Lavoro di __________ " (doc. A).

                                         In data 28 aprile 2005, il dott. __________ ha criticamente commentato quanto fatto valere dai medici privatamente consultati dal ricorrente, sottolineando, in particolare, come la dott.ssa __________ abbia sottoposto RI 1 a ben 8 diversi test della funzione circolatoria delle mani, mentre i sanitari italiani, da parte loro, hanno eseguito un solo test (la fotopletismografia) le cui risultanze non sono del resto state né puntualmente commentate, né tantomeno protocollate:

"  Die Spezialisten für Berufskrankheiten sind die entsprechenden Fachärzte für Arbeitsmedizin. In dieser Funktion haben die Arbeitsmediziner der CO 1 eine technische Abklärung der beruflichen Vibrationsbelastung durchführen lassen. Diese berufliche Vibrationsbelastung des Versicherten war erheblich und wäre geeignet, einen Vibrationsschaden zu verursachen. Dies ist unbestritten.

Nun stellt sich die Frage, ob überhaupt beim Versicherten ein vibrationsbedingter Gesundheitsschaden vorlag und es geht v.a. darum, herauszufinden, ob dieser auch zum Zeitpunkt der Berufsaufgabe mit Wahrscheinlich vorgelegen hat.

Wir sind in der guten Lage, dass wir zum Zeitpunkt langer dauernder Arbeitsunfähigkeiten und schliesslich der vollständigen Berufsaufgabe ausführliche Arzt- und Spitalberichte und ein rheumatologisches Gutachten haben. Es handelt sich um fünf ausführliche Arztberichte des __________ der __________, Dr. med. __________, Spezialarzt für orthopädische Chirurgie vom 14.06.94 bis 18.06.96, ein Spitalbericht der __________ vom 12.08.94 (Hospitalisation vom 18.07. - 12.08.94), ein Spitalbericht der Clinica __________ vom 01.04.96 (Hospitalisation vom 31.01. - 09.03.96) sowie um das rheumatologische Gutachten von Dr. med. __________, Spezialarzt für Physiotherapie, Rehabilitation und Rheumatologe __________ vom 15.09.97. In all diesen Berichten wurde ausführlich die Anamnese des Versicherten aufgenommen und der Bewegungsapparat untersucht. In keinem Bericht werden irgendwelche Beschwerden der oberen Extremitäten erwähnt und zwar weder Schmerzen, wie sie bei einem Vibrationsschaden der Gelenke zu erwarten waren, noch ein Weisswerden der Finger, welches bei einem Vibrationsschaden der Gefässe in eindrücklicher Weise von den jeweils Betroffenen geschildert wird. Explizit beschreibt Dr. __________, dass bezüglich der Gelenke der oberen Extremitäten die passive Mobilität unauffällig, der Faustschluss symmetrisch und normal und der Druck auf die Fingergrundgelenke (Gaenslen-Test) negativ waren. Auch wenn die erwähnten Untersuchungen wegen der damaligen Rückenproblematik (welche ja dann auch der Grund für die Invalidenrente war) durchgeführt wurden, waren mit Sicherheit erhebliche Beschwerden der oberen Extremitäten irgendeinmal den jeweils sehr genau untersuchenden Ärzten mitgeteilt worden oder sie waren diesen bei der Untersuchung aufgefallen. Damit fehlten zu diesem Zeitpunkt die klinischen Hinweise für einen Vibrationsschaden. Die entsprechenden Berichte sind diesem Kommentar beigelegt.

Dazu passt nun auch die sehr sorgfältige und ausgedehnteste Untersuchung bezüglich eines gefässbedingten Vibrationsschadens durch die leitende Ärztin der Angiologie des Ospedale Regionale di __________, Frau Dr. med. __________, welche den Versicherten am 20.08.03 und am 12.09.03 eingehendst untersucht hatte (CO 1-Akte 25).

Da ursprünglich nur ein Vibrationsschaden der Gefässe zur Diskussion stand, wurde folgerichtig von den Arbeitsärzten der CO 1 diejenige Facharztrichtung mit einem Gutachten beauftragt, welche die höchste Kompetenz in der Beurteilung von Gefässerkrankungen hat. Dies sind die Facharzte für Angiologie und in der Person und der Stellung am Ospedale Regionale di __________ ist Frau Dr. med. __________ in hohem Masse qualifiziert.

Sie hat keine Hinweise auf einen gefässbedingten Vibrationsschaden gefunden. Eine spezifischere Untersuchung gibt es heute nicht, da Frau Dr. __________ insgesamt acht verschiedene Funktionstests der Zirkulation der Hände durchgeführt hat und diese Tests im Anhang ihres Berichtes auch allesamt genau protokolliert aufgeführt hat.

Demgegenüber sind die Untersuchung der Clinica di Medicina del Lavoro in __________ vom 09.12.04 und der Brief von Dr. __________ vom 16.03.05 wenig umfassend gewesen und es hat lediglich ein Funktionstest (Fotoplethismographia) der Hände stattgefunden und dieser Test wurde jeweils weder genau kommentiert noch protokolliert ("pathologische Antwort beim Kältetest"). Verweis auf CO 1-Akte 1 und beigelegten Bericht des Istituti __________ vom 09.12.04. Zusätzlich geht aus den beiden Berichten nicht hervor, ob die untersuchenden Ärzte vom 9.4.2002 ein Dr. __________ und vom 9.12.2004 ein Dr. __________ Facharzte für Angiologie waren (Bezeichnung lediglich „il medico addetto" resp. „il medico esaminatore"). Üblicherweise werden auch in Italien die Facharzttitel aufgeführt, wenn sie vorhanden sind (wie z.B. Dr. __________, __________, welcher sich als Facharzt für Gerichts- und Arbeitsmedizin ausweist). Die Beurteilung von Frau Dr. __________ ist bezüglich des gefässbedingten Gesundheitsschadens umfassend, beruht auf einer allseitigen Untersuchung, die geklagten Beschwerden wurden berücksichtig, der Bericht wurde in Kenntnis der Vorakten und unter Berücksichtigung der Anamnese abgegeben und die Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge leuchtet ein und die Schlussfolgerungen sind begründet.

Bezüglich des zusätzlich geltend gemachten Vibrationsschadens im Bereiche der Gelenke der oberen Extremitäten kann ich nur nochmals auf meine Ausführungen in der ärztlichen Beurteilung vom 11.10.04 (CO 1-Akte 45) unter Punkt 6 und bei den Schlussfolgerungen unter Punkt 2 hinweisen sowie auf die verschiedenen Arzt und Spitalberichte, welche ich eingangs erwähnt habe (in der Beilage zu diesem Kommentar) und welche zum Zeitpunkt der Berufsaufgabe keine Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen erwähnen, welche bei einem Vibrationsschaden der Gelenke der oberen Extremität zu diesem Zeitpunkt hätten vorliegen müssen.

Eine erneute Begutachtung, wo auch immer, kann keine neuen Erkenntnisse bringen."

                                         (doc. 53)

                               2.7.   In primo luogo, questa Corte osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dall’Istituto assicuratore (cfr. III, p. 4) - nella concreta evenienza, ci si trova in presenza di un caso di applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAINF.

                                         In effetti, le malattie cagionate da vibrazioni, segnatamente gli effetti sulla circolazione periferica, sono comprese nell’elenco di cui alla cifra 2 dell’allegato 1 all’OAINF.

                                         D’altra parte, questa Corte ritiene che la valutazione dell’angiologa dott.ssa __________ (doc. 25) e del medico del lavoro dott. __________ (doc. 29, 46 e 53) - secondo cui RI 1 non è affetto da una sindrome di Raynaud (angioneurosi) e, anche nell’ipotesi in cui egli lo fosse stato (al momento dell’esecuzione degli accertamenti presso la Clinica di medicina del lavoro di __________ dell’aprile 2002), tale patologia non sarebbe comunque riconducibile, con un grado sufficiente di verosimiglianza, all’utilizzo di strumenti vibranti (cfr. doc. 25: “In conclusione, al momento attuale quindi non possiamo concludere per la presenza di un Raynaud secondario all’uso di strumenti vibranti al di là dei dati anamnestici di ischemia da freddo non dimostrata dai test apparativi fino ad ora eseguiti”) - possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

                                         Il TCA è dell'opinione che la tesi difesa dagli specialisti interpellati dall’assicuratore infortuni convenuto, sia corretta e che essa adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.

                                         In particolare, questa Corte osserva che la dott.ssa __________ - specialista proprio nella materia (angiologia) che qui interessa, nonché medico Primario presso l’Ospedale regionale di __________ -, in occasione delle consultazioni del 20 agosto e del 12 settembre 2003, ha sottoposto l’assicurato, in piena conoscenza dei suoi dati anamnestici (al medico è stata infatti trasmessa tutta la documentazione a disposizione, cfr. doc. 20 e 21), a molteplici test di valutazione della circolazione delle mani, i cui esiti sono peraltro stati messi a protocollo e allegati al referto peritale, e, d’altra parte, ha illustrato, con dovizia di argomenti, le ragioni che l’hanno portata a negare che l’insorgente soffra di una angioneurosi secondaria all’uso di strumenti vibranti (cfr. doc. 25 e allegati).

                                         In proposito, é pure importante sottolineare che gli argomenti ritenuti dalla dott.ssa __________ - ovvero il tempo di latenza, i disturbi simmetrici a tutte le falangi, la loro apparizione soprattutto al mattino e l’irrigidimento concomitante - sono esattamente gli stessi che, tempo prima, avevano determinato la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro, a dubitare dell’effettiva esistenza di una sindrome di Raynaud secondaria e, pertanto, a disporre l’esecuzione della valutazione peritale in questione (cfr. doc. 18: "Obwohl die Exposition für den Erwerb eines vibrationsbedingten Raynaud-Syndroms genügt, sprechen 4 Faktoren eher für das Vorliegen eines primären oder nicht-vibrationsbedingten Raynaud-Syndroms: 1. Der symetrische Befall der Finger beider Hände (je 4 Langfinge bds.), 2. Symptomatik bis zur proximalen Phalanx, 3. Auftreten der Beschwerden v.a. am Morgen zusammen mit Steifigkeit und Schmerzen bei der Bewegung und 4. Das späte Auftreten der Symptome, d.h. 3-4 Jahre nach Niederlegung der Arbeit wegen Rückenbeschwerden (IV-Rente)" – la sottolineatura é del redattore e doc. 20).

                                         Per quanto riguarda invece le certificazioni dei medici del Dipartimento di medicina del lavoro degli __________, il TCA deve constatare che – contrariamente a quanto fatto valere dal dott. __________ il 16 marzo 2005 (doc. A: "Poiché gli accertamenti medici effettuati per conto della CO 1 a __________ non sono stati così specifici come quelli effettuati – e ripetuti – presso la Clinica del lavoro di __________, …" – la sottolineatura è del redattore) – essi hanno sottoposto RI 1 ad un’unica prova (ossia una fotopletismografia dopo test da freddo; cfr. doc. 1 e B), prova che, del resto, è stata eseguita anche dalla dott.ssa __________, assieme a tante altre (cfr. doc. 25 e allegati).

                                         D’altro canto, non si può nemmeno ignorare che la conclusione a cui essi sono pervenuti in occasione dei consulti del 9 aprile 2002 e del 9 dicembre 2004 ("angioneurosi da strumenti vibranti", rispettivamente, "malattia da strumenti vibranti con componente vascolare ed osteoarticolare"), risulta completamente priva di motivazione.

                                         A seguito dell’emanazione della decisione formale dell’8 gennaio 2004, la perizia della dott.ssa __________ è stata sottoposta al dott. __________, medico attivo presso il citato nosocomio __________, per una presa di posizione (scritto 23.3.2004 dell’RA 1 all’CO 1, accluso al doc. 35).

                                         Il rapporto da lui allestito data del 14 marzo 2004 (referto accluso al doc. 35).

                                         Il dott. __________ ha motivato la diagnosi di "angioneurosi da strumenti vibranti" (peraltro ritenuta soltanto "possibile" o, tutt’al più, semplicemente "verosimile") con i trascorsi lavorativi del suo paziente, con l’esito della fotopletismografia, con il fatto che sovente la sintomatologia vascolare viene confusa dall’interessato con quella artralgica o neurologica, nonché con la circostanza che, in assenza di altre cause, quella professionale è l’unica che entra in linea di conto, ma ha completamente omesso di pronunciarsi in merito ai puntuali argomenti sviluppati (segnatamente) dall’esperta incaricata dall’CO 1.

                                         In proposito, questa Corte segnala che l’assicuratore LAINF stesso ha riconosciuto che l’esposizione subita dall’assicurato durante gli anni in cui ha lavorato in Svizzera, era idonea a provocare un’angioneurosi a livello delle mani (cfr., ad esempio, i doc. 17 e 29).

                                         Tuttavia, ciò non è stato considerato sufficiente per ammettere l’esistenza di una malattia professionale, poiché i disturbi denunciati dall’insorgente, vuoi per il momento in cui sono apparsi, vuoi per la loro specifica natura, sono stati giudicati (da ben tre diversi specialisti) incompatibili con una tale diagnosi (cfr. doc. 18, doc. 25 e doc. 29), prescindendo dal fatto che i test eseguiti dalla dott.ssa __________ non hanno consentito di oggettivare una sindrome di Raynaud.

                                         Inoltre, l’affermazione secondo la quale è frequente che un lavoratore confonda la sintomatologia legata al danno vascolare con quella artralgica o neurologica, non può giustificare, nella concreta evenienza, il lungo tempo di latenza (3/4 anni).

                                         Le tavole processuali dimostrano in effetti che RI 1, durante gli anni in cui ha svolto la professione di minatore e in quelli immediatamente successivi alla sua cessazione, non ha lamentato problemi di alcun genere agli arti superiori (cfr. doc. 10 e i rapporto acclusi al doc. 53, in particolare quello allestito nel settembre 1997 dal dott. __________ per conto dell’UAI, da cui si evince quanto segue: "Articolazioni periferiche: arti superiori: mobilità passiva delle articolazioni s.p. Gaenslen negativo, Gripping simmetrico e normale"), ragione per cui non si comprende come egli avrebbe potuto confondere le diverse sintomatologie.

                                         Per il resto, questo Tribunale ritiene poco convincente una diagnosi formulata per esclusione, soprattutto se si tiene conto dei numerosi fattori che parlano contro l’esistenza di un’angioneurosi secondaria.

                                         In conclusione, a mente del TCA, le certificazioni dei medici del Dipartimento di medicina del lavoro degli __________, non appaiono suscettibili di scalfire il valore probante dei rapporti allestiti dai sanitari interpellati dall’Istituto assicuratore convenuto.

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente è affetto da una malattia professionale giusta l’art. 9 LAINF.

                               2.8.   Nella certificazione 14 marzo 2004 del dott. __________ (referto accluso al doc. 35), rispettivamente, in quella datata 9 dicembre 2004 degli __________ (doc. B), si fa riferimento ad una malattia da strumenti vibranti di natura osteoarticolare, quando in precedenza vi era in discussione unicamente una problematica vascolare (cfr. doc. 1).

                                         Il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro, ha in più di un’occasione sostenuto che non si può parlare di un danno da vibrazioni all’apparato motorio delle estremità superiori (cfr. doc. 46 e 53).

                                         Al riguardo, al di là della questione a sapere se le alterazioni artrosiche oggettivate a livello degli arti superiori costituiscono o meno una conseguenza dell’attività professionale esercitata, questo Tribunale constata che esse sono attualmente asintomatiche, visto che i disturbi denunciati sono localizzati, per ammissione del ricorrente stesso, esclusivamente alle dita delle due mani (cfr. doc. 10: "I disturbi sono localizzati unicamente alle dita delle due mani ed in egual misura sia a destra che a sinistra") e, pertanto, né necessitano di cure mediche, né provocano inabilità lavorativa.

                                         Si tratta quindi di reperti irrilevanti da un profilo del diritto a prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2005 35.2005.22 — Swissrulings