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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2005 35.2005.2

10. Juni 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,340 Wörter·~47 min·2

Zusammenfassung

assicurato riceve sulla spalla/clavicola destra la componente di un assale. Inabilità lavorativa a distanza di 3 settimane circa dal sinistro. Valutazione delle prove. Negata causalità naturale fra disturbi alla spalla destra e infortunio. Negata pure l'assistenza giudiziaria

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.2   mm/ss

Lugano 10 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 febbraio 2004, la __________ ha annunciato all’CO 1 che al proprio dipendente, RI 1, il 16 luglio 2003, riparando un carrello ferroviario, era caduto sulla spalla/clavicola destra la componente di un assale (cfr. doc. 1).

                                         Il medico curante dell’assicurato – consultato, per la prima volta, il 25 gennaio 2004 (cfr. doc. 10) - ha attestato una completa inabilità lavorativa a far tempo dal 3 marzo 2004 (doc. 3).

                                         L’esame TAC eseguito in data 23 marzo 2004 ha evidenziato dei segni diretti di una certa irritazione dell’articolazione sterno-clavicolare a destra con un reperto per il resto normale (doc. 9).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 24 giugno 2004, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi localizzati alla spalla destra, i quali sono stati ritenuti di natura extra-traumatica (doc. 31).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 36), l’CO 1, in data 19 ottobre 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 41).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 gennaio 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge per i problemi alla spalla destra, argomentando:

"  6.   II nesso causale naturale tra l'evento assicurato e il danno

                                                  alla salute deve essere dato almeno secondo il criterio della probabilità preponderante. La preponderanza deve essere stabilita confrontando le possibili cause del danno. Su questo aspetto si sono espressi il Dr. __________ e l'osteopata __________.

7.   Nel suo referto 8 giugno 2004 il Dr. __________ dichiara di voler attendere l'esito della risonanza magnetica prima di pronunciarsi definitivamente sulla causalità. La TAC aveva evidenziato segni di irregolarità sulla faccia articolare della clavicola e altre irregolarità in altre zone, che non potevano tutte essere interpretate come fratture. La diagnosi era di "dolori all'articolazione sterno-clavicolare a destra in stato da contusione il 16.7.2003". Invero la diagnosi confermava implicitamente un nesso causale, facendo direttamente riferimento all'evento assicurato.

  In data 18 giugno 2004 il Dr. __________, visto l'esito della risonanza magnetica, ha fornito un'altra interpretazione dei fatti. Non avendo riscontrato le conseguenze da lui attese in base alla descrizione dell'incidente, egli ha concluso che le lesioni evidenziate dalla risonanza magnetica fossero di natura infiammatoria, forse causate dalla pratica sportiva dell'assicurato.

  In data 1 ottobre 2004 il Dr. __________ confermava la propria tesi, precisando che "la normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale contusione guarisce in poche settimane. Quindi di per sé la causalità tra l'infortunio e i dolori lamentati dall'assicurato si è estinta dopo alcune settimane".

  L'osteopata __________, nel suo referto 30 aprile 2004, evidenziava un'interruzione della linea ossea corticale della facies articularis sternalis della clavicola destra, segnalando una "congruenza articolare della sternocostoclavicolare dx alterata in modo irreversibile e permanente". Egli indicava il probabile svolgimento degli eventi, segnatamente il presumibile movimento istintivo dell'assicurato e le conseguenze dell'impatto con l'oggetto staccatosi dalla parte superiore del vagone. Per l'osteopata __________ è dato il nesso causale naturale.

8.   Per esprimere un corretto giudizio è necessario confrontare le due possibili cause del danno alla salute (infortunio o attività sportiva) secondo il criterio della probabilità preponderante.

  L'assicurato ha affermato di praticare il nuoto e la capoera, una danza-arte marziale di origine brasiliana. Quest'ultima mette in movimento soprattutto la parte inferiore del corpo; è escluso che essa possa essere all'origine del danno alla salute dell'assicurato. Lo stesso vale per il nuoto, che l'assicurato praticava senza agonismo 2 o 3 volte la settimana. Il nuoto sarebbe semmai lo sport più indicato per prevenire e/o curare problemi di natura fisica. In ogni caso l'assicurato non ha più compiuto sforzi dopo l'infortunio del 16 luglio 2003.

  Egli ha pure dichiarato al medico di avere frequentato in passato un centro fitness, dove venivano utilizzati i pesi; anche in questo caso non vi può essere nesso causale con il danno alla salute, da un lato perché l'attività è stata esercitata senza esagerazioni, come dimostra il fisico del ricorrente, ma soprattutto perché tale attività è cessata già nell'anno 2000.

  Per le ragioni esposte, non vi è ragione di credere che il danno alla salute sia stato causato dall'attività sportiva dell'assicurato.

  Altre possibili spiegazioni non sono emerse dall'istruttoria. Rimane unicamente l'infortunio del 16 luglio 2003. Verosimilmente il Dr. __________ si è raffigurato tale evento in modo non perfettamente corrispondente al reale andamento dei fatti. Egli parla di una "semplice banale contusione". In realtà è difficile valutare esattamente l'impatto dell'oggetto caduto sulla clavicola dell'assicurato; si trattava tuttavia di una componente del peso complessivo di ca. 100 Kg, la cui caduta è stata solo parzialmente attutita da un meccanismo di sicurezza. Senza dubbio l'impatto è stato ben più rilevante di una banale contusione. Sottostimando la forza d'urto dell'oggetto, il Dr. __________ ha ritenuto estinta la causalità tra l'infortunio e i dolori lamentati dall'assicurato già dopo alcune settimane dall'infortunio. In verità quest'ultima ipotesi non è mai stata presa in considerazione dal Dr. __________, che per primo ha visitato il ricorrente ed ha segnalato il caso come infortunio. Anche il referto dell'osteopata __________ sembra partire da una diversa valutazione dei dati di partenza, vale a dire della dinamica e della gravità dell'infortunio.

  In definitiva tutti i medici hanno constatato le lesioni, i dolori e l'incapacità lavorativa dell'assicurato. Qualche divergenza di opinione è emersa sull'interpretazione dei referti medici, ma nessuno ha saputo indicare un'altra causa la cui probabilità appaia preponderante rispetto all'infortunio del 16 luglio 2003.

9.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAINF le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. Per questo motivo la causalità naturale non sarebbe interrotta nemmeno da eventuali alterazioni morbose preesistenti, causate dall'attività sportiva dell'assicurato.

  In ogni caso si rileva come dall'istruttoria non siano emerse alterazioni preesistenti, né eventi posteriori all'intervento in grado di spiegare il danno alla salute patito dall'assicurato.

10.  Per le ragioni esposte, il nesso causale naturale tra l'evento assicurato e i disturbi annunciati è provato secondo il criterio della probabilità preponderante.

11. La causalità adeguata deve venir valutata dal giudice, e non da un medico, in quanto si tratta di un quesito giuridico. Secondo la giurisprudenza esiste un rapporto di causalità adeguata se, in base al corso ordinario delle cose e all'esperienza generale della vita, il fatto è di per sé idoneo a provocare un risultato del genere di quello che si è verificato di modo che il risultato appare come favorito dal fatto stesso (DTF 115 V 405 consid. 4a, 115 V 135 consid. 4a).

12. Nell'analisi del nesso causale naturale è stata evidenziata una certa difficoltà da parte dei medici nel definire con esattezza la fattispecie. Non appare tuttavia conforme al corso ordinario delle cose e all'esperienza generale di vita che a pochi mesi da un infortunio alla spalla destra, senza alcuna ragione accertata, si manifesti un danno alla salute alla medesima spalla, di origine ignota, ma comunque estranea al precedente infortunio.

      La scienza medica non è sempre esatta; tuttavia essa ha permesso di accertare dolori, lesioni e incapacità lavorativa dell'assicurato. Tali elementi sono stati accertati pochi mesi dopo un infortunio. Tra l'evento assicurato e la constatazione del danno alla salute non è stata accertata alcuna altra possibile causa. Non è infatti stata accertata alcuna attività sportiva o di altra natura, o alcun evento, che possa avere causato i dolori e le lesioni in esame. L'unica attività sportiva accertata era precedente all'infortunio, e comunque di natura tale da escludere un nesso causale con la presente fattispecie.

      Non vi è bisogno di ulteriori approfondimenti per affermare che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale di vita, tra il danno alla salute patito dall'assicurato e l'evento assicurato sussista un nesso causale adeguato."

                                         (I)

                               1.4.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

                               1.5.   In data 18 marzo 2005, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che l’infortunio in discussione è accaduto il 16 luglio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   L’oggetto della lite é la questione a sapere se l’assicuratore infortuni era o meno legittimato a negare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla destra, notificatigli dal ricorrente nel corso del mese di febbraio 2004.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che in data 16 luglio 2003, RI 1 stava riparando un carrello ferroviario, quando una componente gli è caduta sulla spalla destra (cfr. doc. 1).

                                         L’assicurato ha consultato, per la prima volta, il proprio medico curante, dott. __________, il 23 gennaio 2004.

                                         In quell’occasione, il dott. __________ ha constatato una dolenzia alla palpazione dell’articolazione sterno-clavicolare, riproducibile anche alla rotazione del braccio, ed ha diagnosticato un’artropatia sterno-clavicolare destra post-traumatica (doc. 10).

                                         L’insorgente è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro a far tempo dal 3 marzo 2004 (doc. 3).

                                         In data 23 marzo 2004, è stato eseguito un esame TAC dell’apertura toracica superiore presso l’Istituto radiologico __________ di __________.

                                         Il citato accertamento ha evidenziato, in particolare, delle strutture ossee intatte e normali, in assenza di fratture o lussazioni articolari, nonché una normale congruenza delle articolazioni acromio-clavicolare.

                                         Il radiologo ha concluso per la presenza di una certa irritazione dell’articolazione sterno-clavicolare destra (doc. 9).

                                         Il 6 aprile 2004, il ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, riferendosi alle immagini della TAC, ha affermato che da esse risulta unicamente una lieve apertura maggiore dell’apertura estrema clavicolare a destra, reperto che tuttavia non spiega la sintomatologia accusata.

                                         D’altro canto, il dott. __________ ha constatato una normale mobilità del cinto omero-scapolare, nonché l’assenza di una sublussabilità eccessiva dell’articolazione e di un’asimmetria (doc. 11).

                                         In data 19 aprile 2004, l’assicurato è stato sentito da un ispettore dell’CO 1.

                                         Dal relativo rapporto si evince, per quanto qui di interesse, che RI 1, dopo il sinistro, ha continuato ad accusare dei disturbi alla clavicola destra, che si manifestavano sotto sforzo, ai movimenti con le braccia sollevate in alto e quando doveva martellare con forza. Nel corso del mese di gennaio 2004, questi disturbi si sono esacerbati, con improvvisi cali di forza al braccio destro, donde la decisione di consultare il dott. __________ (doc. 14).

                                         Il 21 aprile 2004 l’assicurato è stato visitato dall’osteopata __________.

                                         Con il suo rapporto del 20 aprile 2004, l’osteopata ha sostenuto che dalle immagini della TAC del 23 marzo 2004 risulterebbe una frattura della “facies articularia sternalis” della clavicola destra, imputabile all’evento traumatico del mese di luglio 2003, responsabile della sintomatologia presentata dal ricorrente:

"  Nella TAC, immagine 5, si vede bene una frattura della facies articularis sternalis della clavicola destra.

Potrebbe essere confusa con una malformazione congenitale, ma se si guarda attentivamente si vede benissimo l'interruzione della linea ossea corticale segnando quindi la prova di una frattura.

In caso di malformazione congenitale la linea corticale non sarebbe interrotta.

Tra le fatture in traumatologia sottolineo che fra i più brutti tipi di fratture vi sono proprio quelle intra-articolari.

Guardando attentivamente, anche sulla ricostruzione tridimensionale della TAC, come pure sull'immagine 5, si vede l'impronta della facies articularis sternalis della clavicola dx sulla facies articularis dx del manubrio sternale.

Molto probabilmente il traumatismo inferto sul corpo dalla clavicola è andato a scaricarsi meccanicamente sulla estremità sternale della clavicola destra.

Quest'onda d'urto ha con ogni probabilità impattato l'articolazione sterno-costo-clavicolare dx sfondandola, sia in parte il manubrio sternale destro come pure l'estremità sternale della clavicola dx.

Non visibili e non esclusi eventuali danni alla 1a costola dx.

Non visibili e non esclusi eventuali danni molto probabili al discus articularis della sternocostoclavicolare dx.

Viene quasi spontaneo chiedersi come mai si è sfondata la sternocostoclavicolare dx e non si è invece rotto il corpo della clavicola, come avviene più comunemente quando si riceve un colpo dall'alto verso il basso, sulla clavicola.

Con ogni probabilità RI 1, un istante prima del traumatismo, ha alzato la spalla dx in un movimento di difesa istintivo piazzando così la clavicola dx quasi alla verticale, l'energia cinetica della massa in movimento che lo ha percosso ha potuto andare a scaricarsi sull'estremità sternale della clavicola destra sfondandola, senza invece spezzarla nel suo corpo osseo (punto di collisione), come più comunemente avviene.

Conclusione:

Congruenza articolare della sternocostoclavicolare dx alterata in modo irreversibile e permanente. L'articolazione sternocostoclavicolare è munita di disco articolare e di superfici articolari molto complesse ("in sella") e partecipa millimetricamente ad ogni movimento del braccio omolaterale.

I sintomi evocati da RI 1 sono compatibili con l'alterazione strutturale permanente della sua sternocostoclavicolare dx."

                                         (doc. 18)

                                         In data 21 maggio 2004 ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha disposto l’esecuzione di un’esame di risonanza magnetica, "per vedere se ci sono ancora segni da esiti di fratture soprattutto segni per lesioni ai legamenti e intrarticolari dell’articolazione sterno-clavicolare destra"

                                         (doc. 22).

                                         La RMN è stata effettuata il 3 giugno 2004, il cui esito é stato il seguente:

"  REFERTO: come nell'esame TAC del 23.03.2004 le strutture ossee appaiono intatte e non si rilevano fratture. Vi è unicamente una lieve asimmetria con minime irregolarità ai bordi della testa della clavicola destra con la presenza di piccole reazione osteofitiche. L'articolazione appare però ben centrata e non vi sono lussazioni o sublussazioni.

Come nell'esame precedente si rileva un ispessimento della membrana sinoviale dell'articolazione sterno-clavicolare a destra, che dopo iniezione endovenosa di mezzo di contrasto mostra un arricchimento abbastanza importante. Non si riconoscono però versamenti intra-articolari.

Nessuna alterazione dell'articolazione sterno-clavicolare sinistra e delle articolazioni sterno costali.

CONCLUSIONI: alterazioni infiammatorie (sinovite) della capsula articolare sterno-clavicolare destra, eventualmente di origine reattiva-meccanica."

                                         (doc. 29)

                                         Le risultanze del menzionato esame strumentale sono state così commentate dal dott. __________:

"  Risonanza magnetica del 3.6.2004: alterazioni infiammatorie (sinovite) della capsula articolare sterno-clavicolare destra, eventualmente di origine reattiva meccanica.

Rimanendo alla descrizione dell'incidente ci si poteva aspettare una lussazione dell'articolazione sterno-clavicolare o una frattura, sia del manubrio dello sterno che del terzo mediale della clavicola in corrispondenza con l'articolazione sterno-clavicolare.

Alla visita medica __________ del 21.5.2005 non vi erano segni d'instabilità.

La risonanza magnetica del 3.6.2005 non evidenzia segni per fratture o pregresse fratture.

Non vi è neppure una lussazione o una rottura dei legamenti sterno-clavicolari.

Vi è per contro una sinovite.

A questo punto posso asserire che, molto probabilmente le lesioni evidenziate nella risonanza magnetica sono di origine infiammatoria e non di origine post-traumatica, per cui non vi è causalità tra i sintomi lamentati dal paziente e l'infortunio del 16.7.2003.

Il caso quindi non è più di competenza CO 1. Ricordo che all'anamnesi l'assicurato dichiarava di fare molto sport (nuoto e pesi), l'esecuzione di tali esercizi potrebbe benissimo essere all'origine della sinovite all'articolazione sterno-clavicolare di destra."

                                         (doc. 30)

                                         Il medico di __________ dell’CO 1 ha ancora avuto modo di pronunciarsi circa l’eziologia dei disturbi localizzati alla spalla destra, prendendo posizione sugli argomenti sollevati dall’assicurato in sede di opposizione:

"  Nell'apprezzamento medico del 18.6.2004 scrivevo che il caso non era più di competenza CO 1. Ora, esaminando le date, l'infortunio risale al 16.7.2003.

E' chiaro che una contusione può aver provocato dei dolori all'articolazione sterno-costale.

L'annuncio alla CO 1 è avvenuto però il 12.2.2004. Prima consultazione dal medico curante il 23.1.2004.

Posso asserire che una contusione guarisce nel giro di poche settimane. In seguito i dolori lamentati dall'assicurato sono da imputare alla lesione di origine infiammatoria.

Nel primo apprezzamento medico scrivevo che il caso non è più di competenza della CO 1.

Si tratta effettivamente di una formulazione infelice.

Nel paragrafo precedente scrivevo che non vi era più causalità tra i sintomi lamentati dal paziente e l'infortunio del 16.7.2003.

La normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale contusione guarisce in poche settimane.

Quindi di per sé la causalità tra l'infortunio e i dolori lamentati dall'assicurato si è estinta dopo alcune settimane.

Non posso dire esattamente quando, in quanto ho visto per la prima volta l'assicurato l'8.6.2004, ma certamente ancora nel corso del 2003.

Per questo motivo la causalità era estinta prima dell'annuncio di ricaduta che di conseguenza non va accettata."

                                         (doc. 40)

                                         Posteriormente all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         All’esame clinico, egli ha individuato due problematiche: la prima, una minima sublussazione ventrale con dolore a livello dell’articolazione sterno-clavicolare che irradia verso il collo e la spalla destra, la seconda, interessante la muscolatura del braccio destro e che scende al gomito fino alla mano destra.

                                         Il dott. __________ ha proposto, in caso di persistenza dei disturbi all’arto superiore destro, una valutazione neurologica per escludere problemi a livello del rachide cervicale (doc. 46).

                                         Nel mese di dicembre 2004, l’assicurato ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in ortopedia presso la Clinica __________ di __________, il quale si è finalmente dichiarato impossibilitato ad esprimersi in maniera concludente a proposito dei persistenti dolori lamentati dal paziente, considerata l’assenza della pregressa documentazione.

                                         In ogni caso, questo sanitario, all’esame clinico oggettivo, non ha riscontrato nulla di patologico (cfr. doc. 48: "Aeusserlich unauffälliges Schulterrelief, freie Beweglichkeit der rechten und linken Schulter. Druckdolenzen werden über dem Sternoclaviculargelek rechts angegeben. Keine Krepitation. Unauffällige Sensibilität und Zirkulation").

                                         In corso di causa, l’assicuratore LAINF convenuto ha sottoposto l’intera documentazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________, il quale ha segnatamente preso posizione sul contenuto delle certificazioni dei dottori __________ e __________:

"  Medizinisch ist der Verlauf nach der geltend gemachten Prellung im Bereiche der Clavicula rechts jedenfalls eigenartig. So wurde ein Arzt gemäss Unfallschein erstmals am 20.01.2004 aufgesucht.

Eine Arbeitsunfähigkeit wurde sogar erst ab 03.03.2004 attestiert (bis 18.04.2004). Ein solcher Verlauf widerspricht allgemeiner Lebenserfahrung. Eine Prellung heilt normalerweise folgenlos innerhalb kurzer Zeit und führt nicht erst sekundär zu einer Verschlimmerung. Der Begriff "artropatia post-traumatica" entspricht einer rein zeitlichen Kausal-Zuordnung "post hoc". Damit wird nichts erklärt oder beweisen. Rein medizinisch erlauben die erhobenen Befunde nämlich keine zwingenden Rückschlüsse auf einen Unfall. Radiologisch kann eine Fraktur ausgeschlossen werden. Die gegenteilige Meinung eines Osteopathen (in der Schweiz keine anerkannte Medizinalperson) können wir nicht nachvollziehen. Die Röntgenuntersuchungen zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität. Eine Unfallkausalität dieses Befundes ist rein medizinisch höchsten möglich. Es gibt auch krankhafte aseptische Entzündungen in diesem Bereich unbekannter Genese.

Auch der Orthopäde Dr. __________ konnte am 09.11.2004 keine klare Diagnose stellen. "Sindrome algica sterno-clavicolare a dx dopo trauma" ist lediglich eine Umschreibung von Beschwerden.

Klinisch vermutete er im Bereiche des schmerzhaften SCG rechts höchsten eine "minima sublussazione" (radiologisch jedoch nicht verifizierbar). Die vermutlich muskulären Beschwerden im Arm wären damit aber nicht erklärt. Der zusätzliche Bericht von __________ (Praxis-Klinik __________) vom 05.01.2005 enthält lediglich Hypothesen. Das CT stand dort gar nicht zur Verfügung. Ausser einer lokalen Druckdolenz konnte klinisch nichts Pathologisches gefunden werden. Es bestand auch kein Krepitation dieses Gelenkes. Eines relevanten Befunden hatte auch der Orthopäde Dr. __________ am 06.04.2004 nicht feststellen können.

Auch ungeachtet von Versicherungsfragen ist der objektive klinische und radiologische Befund am SCG rechts gering und harmlos. Eine Operation deswegen ist so oder so kontra-indiziert. Wir sehen auch keinen ausreichenden orthopädischen Grund für eine erneute Arbeitsunfähigkeit ab 06.12.2004. Herr RI 1 hat schon vor der ersten Arztkonsultation während mehr als 6 Monaten bewiesen, dass er trotzdem voll arbeiten kann, ebenso wieder ab 19.04.2004."

                                         (doc. 54)

                               2.8.   In materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

                                         In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nella concreta evenienza, la diagnostica per immagini ha consentito di oggettivare soltanto la presenza di alterazioni infiammatorie (sinovite) a livello della capsula articolare sterno-clavicolare a destra (cfr. referto della TAC del 23.3.2004 [doc. 9] e quella della RMN del 3 giugno 2004 [doc. 29]).

                                         A questo punto, va segnalato che l’osteopata __________, consultato dall’assicurato nel mese di aprile 2004, ha sostenuto, interpretando le lastre della TAC del 23 marzo 2004, che il paziente sarebbe portatore di una frattura della “facies articularia sternalis” della clavicola destra, reperto che correlerebbe peraltro con la sintomatologia da lui lamentata (cfr. doc. 18).

                                         In proposito, il TCA ricorda che, proprio per verificare la fondatezza della tesi dell’osteopata, il medico di circondario dell’CO 1 ha ritenuto indicata l’esecuzione di una risonanza magnetica (doc. 22: "La TAC evidenzia segni d’irregolarità sulla faccia articolare della clavicola, comunque nella TAC si possono vedere altre irregolarità in altre zone e non possono tutte essere interpretate come fratture. (…). Sarà eseguita al più presto una risonanza magnetica per vedere se ci sono ancora segni da esiti di fratture soprattutto segni per lesioni ai legamenti e intrarticolari sterno-clavicolare di destra". Da notare come anche il dott. __________, analogamente quindi al fiduciario dell’assicuratore, abbia rilevato sulle immagini dell’esame TAC un’irregolarità ["Konturunterbrechung"] a livello del terzo mediale della clavicola - cfr. doc. 48).

                                         Ora, quest’ultimo accertamento ha confermato l’assenza di qualsiasi frattura a livello dell’articolazione sterno-clavicolare (doc. 29: "… come nell’esame TAC del 23.03.2004 le strutture ossee appaiono intatte e non si rilevano fratture"), contrariamente quindi all’opinione dell’osteopata __________.

                                         A mente di questa Corte, non vi é dubbio che alla valutazione del radiologo dott. __________ vada attribuito un valore probante maggiore rispetto a quella fornita da uno specialista in osteopatia, ragione per cui occorre concludere che in realtà l’assicurato non presenta alcuna frattura (cfr. doc. 30: "La risonanza magnetica del 3.6.2004 non evidenzia segni per fratture o pregresse fratture. Non vi è neppure una lussazione o una rottura del legamenti sterno-clavicolari" e doc. 54: "Radiologisch kann eine Fraktur ausgeschlossen werden. Die gegenteilige Meinung eines Osteopathen (in der Schweiz keine anerkannte Medizinalperson) können wir nicht nachvollziehen. Die Röntgenuntersuchungen zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität").

                                         Da parte sua, il dott. __________ ha posto la diagnosi di sindrome algica sterno-clavicolare a destra di natura post-traumatica

                                         (doc. 46), la stessa che era già stata formulata dal dott. __________ in occasione della visita di controllo del 21 maggio 2004

                                         (cfr. doc. 22: "Dolori all’articolazione sterno-clavicolare a destra in stato da contusione il 16.7.2003").

                                         Al riguardo, questo Tribunale osserva che tale diagnosi è riferita ai soli sintomi denunciati dal ricorrente ("dolore spiccato articolarmente sterno-clavicolare che irradia il collo e la spalla dx" e "disturbo muscolare del braccio dx che scende al gomito fino ad arrivare alla mano dx").

                                         In effetti, lo specialista in chirurgia ortopedica interpellato dall’assicurato, fatta eccezione per una minima sublussazione ventrale (reperto che non ha comunque trovato riscontro nelle indagini strumentali per immagini precedentemente poste in atto [cfr. doc. 9: "… non si riscontrano fratture o lussazioni articolari" e doc. 29: "L’articolazione appare però ben centrata e non vi sono lussazioni o sublussazioni"]), non ha potuto oggettivare alcuna alterazione strutturale, men che meno di natura traumatica, che correli con la sintomatologia presente a livello del braccio destro.

                                         Il contenuto del referto allestito il 5 gennaio 2005 dal dott. __________ non fornisce alcun elemento rilevante di valutazione.

                                         Infatti, egli si è limitato a proporre l’esecuzione di una TAC, rispettivamente, di una RMN dell’articolazione sterno-clavicolare, con lo scopo di escludere l’esistenza di una pseudoartrosi o di una sublussazione (cfr. doc. 48), ignorando (trattandosi almeno della risonanza magnetica del 3 giugno 2004) che tali accertamenti erano già stati eseguiti nel passato e che essi non avevano posto in luce le patologie da lui ipotizzate (cfr. doc. 9 e 29).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, occorre concludere che il solo reperto oggettivabile a livello dell’articolazione sterno-clavicolare destra, è un’affezione di tipo infiammatorio (sinovite).

                               2.9.   Al TCA non rimane che da esaminare se la diagnosticata sinovite costituisce una conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento infortunistico del luglio 2003.

                                         Gli specialisti consultati dall’Istituto assicuratore convenuto lo hanno negato, ritenendo che si tratti di una patologia di natura squisitamente morbosa.

                                         Secondo il dott. __________, la contusione riportata da RI 1 il 16 luglio 2003 può avere causato dei dolori nel corso delle prime settimane post-traumatiche.

                                         In ogni caso, i disturbi denunciati in coincidenza con l’annuncio di ricaduta del mese di marzo 2004 - in relazione ai quali l’assicurato pretende le prestazioni legali - erano riconducibili, non al trauma iniziale, ma alla diagnosticata affezione infiammatoria (doc. 40: "Posso asserire che una contusione guarisce nel giro di poche settimane. In seguito i dolori lamentati dall’assicurato sono da imputare alla lesione di origine infiammatoria. (…). La normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale contusione guarisce in poche settimane. Quindi di per sé la causalità tra l’infortunio e i dolori lamentati dall’assicurato si è estinta dopo alcune settimane. Non posso dire esattamente quando, in quanto ho visto per la prima volta l’assicurato l’8.6.2004, ma certamente ancora nel corso del 2003").

                                         Da parte sua, il dott. __________ ha esplicitamente negato che la sinovite si trovi, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 54: "Die Röntgenuntersuchungen zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität. Eine Unfallkausalität dieses Befundes ist rein medizinisch höchstens möglich. Es gibt auch krankhafte aseptische Entzündungen in diesem Bereich unbekannter Genese").

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del dott. __________, rispettivamente, quella del dott. __________, considerata anche l’assenza di opinioni contrarie espresse a questo preciso proposito dagli altri sanitari che si sono interessati al caso sub judice, possano validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         D'altra parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         In questo contesto, merita inoltre di essere evidenziato come il ricorrente abbia consultato un medico, per la prima volta, trascorsi 6 mesi circa dall’infortunio (il 24 gennaio 2004; cfr. doc. 10), mesi durante i quali egli è peraltro sempre stato in grado di svolgere la propria attività di operaio addetto alla manutenzione dei vagoni presso lo stabilimento industriale delle __________ di __________, quindi un lavoro gravoso per gli arti superiori (cfr. doc. 14), circostanza, sottolineata dall’ortopedico dott. __________ (doc. 48: "Unklar ist weiterhin, warum der Patient erst im Januar 2004 diesbezüglich einen Arzt konsultierte"), che depone piuttosto a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità naturale con il sinistro assicurato.

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 ha fatto valere che l’esistenza di un legame causale con l’infortunio del luglio 2003 sarebbe dimostrata dal fatto che quest’ultimo è, nell’anamnesi, l’unico evento ad avere interessato la spalla destra (cfr. I, p. 4s. "La scienza medica non è sempre esatta; tuttavia essa ha permesso di accertare dolori, lesioni e incapacità lavorativa. Tali elementi sono stati accertati pochi mesi dopo un infortunio. Tra l’evento assicurato e la constatazione del danno alla salute non è stata accertata alcuna altra possibile causa. Non è infatti stata accertata alcuna attività sportiva o di altra natura, o alcun evento, che possa avere causato i dolori e le lesioni in esame").

                                         Il TCA non può condividere il parere dell’insorgente, poiché il TFA ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.

                                         D’altro canto, va segnalato che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.

                                         In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il ricorrente, al momento della “ricaduta” del mese di marzo 2004, non presentava più alcun postumo dell'evento del 16 luglio 2003.

                             2.10.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

                          2.10.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

                          2.10.2.   In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.

                                         All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

                                         L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

"  4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.

4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).

4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."

                          2.10.3.   In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurato è divorziato e con un obbligo di mantenimento nei confronti dei suoi due figli, __________ e __________, attribuiti alla madre (XVIII, doc. B 1).

                                         La sua entrata finanziaria è costituita dal salario corrispostogli dalla __________, ammontante ad un importo mensile pari a fr. 3’949.50 (XVIII, doc. B 2).

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100.-- quale importo base mensile per persone che vivono sole.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).

                                         Vi è inoltre da computare l’assegno di mantenimento per i figli (fr. 600.--/mese, XVIII, doc. B 4), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________ a __________ (fr. 650.--/mese; XVIII, doc. B 1), i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 357.-- /mese; XVIII, doc. B 4) e le imposte (fr. 50.60/mese; XVIII, doc. B 10, tenuto conto di un moltiplicatore d’imposta comunale del 100%), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2'757.60.

                                         Ora, aggiungendo all'importo di base di fr. 2'757.60 il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 778.30 e fr. 502.50 al mese, ovvero tra fr. 9'339.60 e fr. 6’030.-- all’anno.

                                         In simili condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2005 35.2005.2 — Swissrulings