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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2005 35.2004.96

23. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,953 Wörter·~35 min·3

Zusammenfassung

incidente della circolazione (tamponamento sull'autostrada) con distorsione cervicale semplice. Disturbi psichici apparsi a distanza di circa 6 anni dal sinistro. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa, benché poco verosimile visto il lungo tempo di latenza)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.96   mm/ss

Lugano 23 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 1° settembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 22 dicembre 1995, RI 1 – all'epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto posatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto di un incidente della circolazione stradale, avvenuto sull’autostrada ___________, in territorio del Comune di __________.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale.

                               1.2.   Nel corso del mese di ottobre 2001, il datore di lavoro ha annunciato all’assicuratore LAINF il citato sinistro (cfr. doc. 1).

                                         L’esame di risonanza magnetica del 19 settembre 2001 ha messo in luce la presenza di un’importante ernia discale C5-C6 a destra (doc. 13)

                                         In data 18 gennaio 2002, RI 1 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di discectomia radicale nonché di decompressione e fissazione intersomatica, eseguito dal neurochirurgo dott. __________ (doc. 34).

                               1.3.   Con decisione formale del 31 gennaio 2002, l'CO 1 ha negato la propria responsabilità in relazione all’affezione localizzata al rachide cervicale, ritenuta estranea all’infortunio del mese di dicembre 1995 (cfr. doc. 37).

                                         Questa decisione è crescita in giudicato incontestata

                                         (cfr. doc. 49).

                               1.4.   Il 21 giugno 2004, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’assicuratore infortuni di determinarsi in merito alla patologica psichica di cui è portatore (cfr. doc. 54 e 55).

                                         Con decisione formale del 29 luglio 2004, l'CO 1 ha rifiutato di prendere a proprio carico i disturbi di natura psichica, i quali non costituirebbero una conseguenza adeguata dell’incidente della circolazione assicurato (cfr. doc. 58).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 61), l'assicuratore LAINF, in data 1° settembre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 63).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell'11 novembre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertata l'esistenza di un nesso causale, naturale ed adeguato, fra il sinistro del 22 dicembre 1995 ed i disturbi psichici di cui egli soffre, argomentando:

"  10.

Per quanto concerne l'esistenza di un nesso causale naturale fra l'incidente e il danno psichico, si rileva che prima del trauma l'assicurato non ha mai sofferto di disturbi psichici.

11.

Per stessa ammissione della CO 1, l'incidente di cui è stato protagonista l'assicurato dev'essere considerato di media entità. Per cui nel suo caso devono essere realizzati più criteri.

Dal rapporto di accertamento dei fatti allestito dalla __________ di __________ (doc. CO 1 23) si evince che la vettura guidata da __________ ha tamponato violentemente la vettura di __________, il quale ha così dichiarato nel verbale "un'autovettura che sopraggiungeva da tergo a forte velocità mi tamponava violentemente".

La dinamica dell'infortunio, che ha coinvolto più veicoli, è stata violenta. Per cui dev'essere riconosciuto il carattere impressionante dell'infortunio.

L'incidente del 1995 ha provocato una distorsione cervicale semplice, in seguito alla quale l'assicurato ha presentato dolori recidivanti nel segmento cervicale con irradiazione occipitale.

Nel 1999 si è manifestata una cervico-brachialgia in zona C6.

Nel 2001 vi è stata una netta accentuazione dei dolori e soprattutto della componente brachialgica C6 (doc. CO 1 14).

A tale proposito il dott. __________ evidenziava, nel suo scritto del 21 novembre 2001 (doc. CO 1 24), quanto segue:

"Questo paziente soffre di una cervicobrachialgia C6 dx in reclinazione cervicale con irradiazione suboccipitale dal 1999 dopo un incidente con distorsione cervicale 95 e peggioramento da giugno 2001, con esacerbazioni notturne dei dolori e deficit sensitivo-motorio del braccio dx con formicolio e diminuzione della sensibilità del pollice dx e debolezza del bicipite dx. Dolori irradianti dal collo alla spalla, al braccio laterale, all'avambraccio dorsale radiale fino al pollice dx".

Il 18 gennaio 2002 il paziente è stato operato dal dott. __________ presso l'__________ di __________.

In buona sostanza, a distanza di ben 9 anni (dal 1995 al 2004), vi sono dei dolori fisici persistenti.

Inoltre, l'evento traumatico ha provocato delle lesioni, il cui aggravamento progressivo ha condotto, dopo 6 anni, ad un intervento.

Nel frattempo sono state necessarie numerose sedute di fisioterapia.

Visto il lungo lasso di tempo trascorso è lecito parlare di un trattamento medico particolarmente lungo.

Da ultimo, a partire dal 2001, a seguito del peggioramento intervenuto nel 1999, il danno alla salute ha comportato una riduzione della capacità lavorativa.

Dal 7 luglio 2001 egli non è più abile al lavoro (lettera 30 novembre 2001 del dott. __________, doc. CO 1 25). L'incapacità lavorativa perdura da oltre 3 anni.

In conclusione, visto quanto sopra esposto, devono ritenersi adempiuti i seguenti criteri:

·         carattere particolarmente impressionante dell'incidente;

·         dolori fisici persistenti;

·         trattamento medico particolarmente lungo;

·         durata dell'incapacità lavorativa.

Ne discende che dev'essere riconosciuto il nesso causale adeguato fra l'incidente del 1995 e il danno psichico."

                                         (I)

                               1.6.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.7.   In corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti due valutazioni neuropsicologiche - la prima, datata 24 settembre 2001, la seconda, 24 luglio 2003 – della logopedista e neuropsicologa __________ (V bis e VI bis).

                                         L’Istituto assicuratore ha preso posizione in merito il 14 marzo 2005 (cfr. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che l’incidente della circolazione in discussione é accaduto nel 1995 ed i disturbi psichici, di cui è pretesa l’assunzione da parte dell’assicuratore infortuni convenuto, sono insorti anteriormente al 1° gennaio 2003, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                               2.7.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell’infortunio del 22 dicembre 1995.

                                         La questione riguardante l’eziologia dell’ernia cervicale operata durante il mese di gennaio 2002, non è più in discussione, essendo stata oggetto di una decisione formale cresciuta in giudicato (cfr. doc. 37 e 49).

                               2.8.   Fra gli atti presenti all'inserto figura il rapporto peritale 5 maggio 2004 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, elaborato per conto dell’Ufficio AI.

                                         Da questo documento risulta, segnatamente, che la patologia psichica di cui è affetto RI 1 si è conclamata posteriormente all’intervento chirurgico del mese di gennaio 2002 e, d’altra parte, che il relativo trattamento ha avuto inizio nel corso del mese di ottobre 2002 presso lo psichiatra dott. __________.

                                         Queste, per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal dott. __________ a proposito delle condizioni di salute psichica del ricorrente:

"  4. DIAGNOSI:

4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Disturbo di disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta (ICD10-F 43.25).

Sindrome somatoforme indifferenziata (ICD10-F 45.1).

Disturbo misto di personalità (IMO-F 61. 0).

4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Diabete mellito.

5. Valutazione e prognosi:

Siamo confrontati davanti un assicurato che presenta un'anamnesi individuale positiva per una sofferenza da mancato accudimento delle figure genitoriali, con un passato caratterizzato da una vita incentrata sul suo rendimento lavorativo, sia all'inizio nell'agricoltura, che in seguito da giovane adulto nella sua professione di piastrellista.

I meccanismi di difesa di tipo ossessivo e di controllo, si sono mostrati inefficaci in seguito all'incidente automobilistico, avvenuto nel 1995 e all'insorgenza di una sintomatologia algica e dispercettiva che si è mantenuta lieve, incapsulata, grazie alla messa in atto di meccanismi ancora di controllo per cui egli ha continuato a lavorare in modo regolare e assiduo.

Progressivamente si assiste ad un peggioramento del quadro clinico, e in seguito l'intervento chirurgico ha poi marcato purtroppo il decorso clinico ancora più aggravato che ha compromesso non soltanto la sintomatologia somatica, ma anche una ripercussione di tipo cognitiva e psichiatrica, che si è dimostrata resistente al trattamento psicofarmacologico effettuato dal collega dr. __________.

Siamo confrontati quindi con un assicurato che presenta una organizzazione di personalità semplice con una grossa predisposizione alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici, con un pensiero concreto e poco proclive alla elaborazione introspettiva, che nell'arco degli ultimi anni ha messo in evidenza una progressiva caduta dei meccanismi di difesa soprammenzionati. È presente una tendenza moderata alla regressione.

Nella mia valutazione clinica odierna, i dati obbiettivi contrastano in modo marcato con le lamentele soggettive dell'assicurato. A mio modo di vedere non si tratta di una simulazione, bensì di

un'accentuazione nell'ambito di un comportamento regressivo che egli ha messo in atto con la caduta dei meccanismi di difesa soprammenzionati."

                                         (doc. 54)

                                         In una sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"  (…)

4.3.1. Für die erstmals anfangs Oktober 1998 während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

4.3.2. Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         In concreto, l'esistenza di una problematica a livello psichico è stata diagnosticata, per la prima volta, nel corso dell’anno 2002 (cfr. doc. 54, p. 3), dunque a distanza di più di sei anni dall'evento traumatico assicurato.

                                         Secondo questo Tribunale - in considerazione del lungo tempo di latenza con cui sono stati diagnosticati i disturbi psichici presentati da RI 1 - andrebbe già negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento infortunistico del dicembre 1995, così come sottolineato anche dall’assicuratore LAINF convenuto nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 63, p. 4).

                                         La questione può tuttavia restare indecisa, facendo comunque difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

                               2.9.   Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.

                                         La dinamica dell'incidente della circolazione del 22 dicembre 1995 si evince dal rapporto di accertamento allestito dagli agenti della Polizia di Stato e, del resto, essa non è stata oggetto di discussione fra le parti:

"  Dai danni rilevati sui veicoli, dai rilievi effettuati, il sinistro può essersi così verificato.

La conducente del veicolo "D", percorre la tangenziale di __________ in carreggiata Est occupando la corsia di sorpasso. Giunta nei pressi del KM 260+700, andava a tamponare il veicolo "B", che si trovava fermo, incolonnato dietro ad altri veicoli occupanti la corsia di sorpasso. L'urto di media entità, si concretizzava tra la parte anteriore del veicolo "D", contro la parte posteriore destra del veicolo "B", il quale, a sua volta sospinto, andava ad infilarsi, collidendo, tra la fiancata destra del veicolo "C", posizionato in corsia di sorpasso e la fiancata sinistra di un autocarro occupante la corsia di marcia, allontanatosi dal luogo del sinistro.

Il veicolo "B" terminava la propria corsa, tamponando il veicolo "A", che si trovava in posizione statica tra la corsia di marcia e sorpasso, di fronte al veicolo "C".

Nell'occorso, la passeggera del veicolo "B" tale __________, riportava lesioni e ricoverata presso O. C. __________."

                                         (doc. 19)

                                         Per una maggiore comprensione, va precisato che, al momento del sinistro, l'insorgente viaggiava quale passeggero sull'autovettura condotta da sua figlia __________ (autovettura denominata "veicolo D" nel citato rapporto di constatazione).

                                         A seguito dell'incidente, RI 1 ha riportato – stando al rapporto 17 ottobre 2001 del Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale __________ – una distorsione cervicale semplice (cfr. doc. 14).

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso all'assicurato può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         In tale contesto, va ricordato che, conformemente ad un'ormai affermata giurisprudenza federale, tamponamenti, avvenuti ad esempio in prossimità di un semaforo o di un passaggio pedonale, costituiscono degli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, op. cit., p. 431ss.; P. Jäger, Darstellung und Kritik der neueren Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum adäquaten Kausalzusammenhang beim Schleudertrauma der Halswirbelsäule, in HAVE/REAS 4/2003, p. 296).

                                         Nel caso concreto, trattandosi di un incidente della circolazione avvenuto in autostrada, ad una velocità superiore rispetto a quella che viene normalmente tenuta su altri tipi di strada, all’infortunio occorso a RI 1 va riconosciuto un grado superiore di gravità.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

                                         In concreto – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, a mente del quale sarebbero quattro i criteri di rilievo realizzati nel caso di specie (carattere particolarmente impressionante dell'incidente, dolori fisici persistenti, trattamento medico particolarmente lungo e durata dell'incapacità lavorativa, cfr. I, p. 10s.) - non é in realtà possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

                                         L'incidente del 22 dicembre 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Al riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95).

                                         Va inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15, concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano, riportando una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.

                                         Il TFA, nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di questa Corte, osservando:

"  (…), pur essendo in presenza - in considerazione dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione alla coscia."

(STFA succitata, consid. 4.3)

                                         Quella riportata dal ricorrente – una distorsione cervicale semplice - non costituisce una lesione organica grave o particolarmente idonea a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, in cui il TFA ha espressamente negato la realizzazione di quest'ultimo criterio di rilievo, trattandosi di un assicurato che aveva riportato un trauma di accelerazione al rachide cervicale a causa di un incidente della circolazione stradale; cfr., sempre nello stesso senso, RAMI 2001 U 412, p. 79ss., consid. 2c; STFA del 26 novembre 2001 nella causa F., U 409/00, del 31 maggio 2001 nella causa W., U 190/00, nonché la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. 35.2000.20, confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01).

                                         Non emerge neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         Per quel che riguarda i restanti criteri, occorre osservare quanto segue.

                                         Dalle tavole processuali risulta che, rientrato in Svizzera dopo l'infortunio, RI 1 si è recato, il 13 marzo 1996, presso il dott. __________ a causa di un mal di testa (cfr. doc. 32).

                                         Nel prosieguo, ulteriori consultazioni sono avvenute presso il dott. __________: il 27 marzo 1996 per dei dolori muscolari generali ed il 4 novembre 1997 per un mal di stomaco e dei disturbi in sede lombare (cfr. doc. 31).

                                         Nel 1999 è insorta una cervico-brachialgia C6 a destra con irradiazione suboccipitale (cfr. doc. 24), disturbi per i quali l'assicurato è stato sottoposto a risonanza magnetica (il 26 marzo 1999, cfr. doc. 11). Grazie all’applicazione di provvedimenti conservativi, la sintomatologia è sensibilmente migliorata (cfr. doc. 14).

                                         Fino al mese di giugno 2001, il ricorrente è stato in grado di svolgere a tempo pieno la propria professione di piastrellista (doc. 14 e 16, p. 2).

                                         Nel corso dello stesso mese di giugno 2001, RI 1 ha accusato un’importante recrudescenza dei dolori cervico-brachiali, determinati dalla presenza di un'ernia discale C5-C6 a destra (cfr. doc. 13 e 14).

                                         Tale patologia è stata curata, dapprima, ancora conservativamente e, in seguito, mediante l'intervento operatorio del 18 gennaio 2002 (cfr. doc. 34).

                                         A decorrere dal 7 luglio 2001, l'insorgente è totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 25).

                                         Tenuto conto, da un canto, che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, si devono considerare esclusivamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità naturale (ed adeguata) con l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e 1993 U 166 p. 94 consid. 2c e riferimenti) e, d'altro canto, che è stato accertato, con decisione formale cresciuta in giudicato, che la problematica localizzata al rachide cervicale (la quale, secondo il Prof. dott. __________, spiegava "in modo esauriente il quadro clinico osservato", cfr. doc. 14) non costituiva una naturale conseguenza dell’evento assicurato (cfr. doc. 37), di modo che i dolori, le terapie e l'inabilità lavorativa ivi connessi non possono essere presi in considerazione, non risultano adempiuti neppure i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei dolori somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

                                         In conclusione, se ne deduce che l'infortunio del 22 dicembre 1995 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre RI 1: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

                                         In queste condizioni, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia negato la propria responsabilità al riguardo.

                             2.10.   In corso di causa, l’insorgente ha versato agli atti due valutazioni neuropsicologiche allestite da __________, neuropsicologa attiva presso la Clinica __________ di __________.

                                         Nel mese di settembre 2001, la citata neuropsicologa ha evidenziato dei disturbi di concentrazione e di attenzione, una lieve difficoltà nelle prassie ideomotorie, nonché una difficoltà per ritenere la consegna e monitorare l’azione.

                                         Questi disturbi, qualificati di medio-lieve gravità, sono stati giudicati compatibili con l’incidente subito nel dicembre 1995 (cfr. V bis).

                                         In occasione della seconda valutazione, eseguita nel mese di luglio 2003, la neuropsicologa __________ ha riscontrato un peggioramento rispetto al passato, con disturbi, soprattutto della memoria, di media gravità. Essa ha peraltro ribadito che i disturbi osservati sono compatibili con le conseguenze di un trauma cervicale o di un trauma cranico (cfr. VI bis).

                                         Al proposito, occorre in primo luogo rilevare che la giurisprudenza federale ha stabilito che, secondo le attuali conoscenze, la neuropsicologia non è di per sé stessa in grado di valutare in modo decisivo la questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere significativi nel quadro dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA del 9 gennaio 2001 nella causa R., U 148/00, consid. 2 c/cc).

                                         In secondo luogo, il TCA osserva che nella documentazione agli atti si fa accenno all’esistenza di difficoltà di ordine neuropsicologico, per la prima volta, nella prescrizione 27 agosto 2001 che il dott. __________, direttore sanitario della Clinica __________, aveva inoltrato alla Cassa malati __________ (cfr. allegato al doc. 8), quindi con un tempo di latenza superiore ai 5 anni (cfr., inoltre, il verbale relativo all’audizione del 27 novembre 2001 [doc. 16], in cui l’assicurato non ha fatto alcuna menzione a problemi di natura neuropsicologica).

                                         In una sentenza del 17 giugno 2003 nella causa M., U 358/02, il TFA ha affermato che la propria giurisprudenza in materia di traumi di accelerazione al rachide cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano tutti costantemente presenti (cfr. consid. 3.1).

                                         In un'altra pronunzia del 16 aprile 2003 nella causa X., U 256/02, la Corte federale ha precisato che qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza di più anni, non solo i medesimi devono essere qualificati come aspecifici per un trauma di accelerazione cervicale (o per un trauma cranio-cerebrale, n.d.r.), ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza stessa di un nesso di causalità naturale con l'infortunio.

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare l'Alta Corte ha così negato l'esistenza della causalità naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato l'apparizione di sintomi normalmente legati ad una tale lesione a distanza di circa sette anni dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva presentato esclusivamente dei problemi a livello del collo:

"  (…)

Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2 und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden (nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)."

                                         (STFA succitata, consid. 5.2)

                                         Nella concreta evenienza, le turbe neuropsicologiche accusate da RI 1 devono essere considerate atipiche per un trauma d'accelerazione al rachide cervicale (o per un trauma cranio-cerebrale; cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa X., U 256/02, succitata).

                                         Ciò implica l'inapplicabilità della giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss., relativa a disturbi alla salute non oggettivabili (secondo il TFA, quest'ultima torna difatti applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione).

                                         In una sentenza del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 5, il TFA ha sottolineato che:

"  Art und Ausmass der geklagten Beschwerden sowie die zeitliche Verteilung ihres Auftretens sprechen gegen einen Zusammenhang mit dem am 18. September 2000 erlittenen Auffahrunfall. Der erstbehandelnde Hausarzt Dr. med. U.________ stellte zwar die Diagnose einer Distorsion der HWS (vgl. dazu RKUV 1995 Nr. U 221 S. 112 und SVR 1995 UV Nr. 23 S. 67 Erw. 2). Bei der Untersuchung am Tag nach dem Unfall hatte die Beschwerdegegnerin indessen lediglich erwähnt, unmittelbar nach der Kollision etwas benommen gewesen zu sein und in der Nacht schlecht geschlafen zu haben. Röntgenologisch zeigte sich eine deutliche Streckhaltung der HWS sowie leichte degenerative Veränderungen an den Wirbelkörper-Vorderkanten. Sodann bestand eine Druckdolenz der Querfortsätze beidseits auf Höhe C4-C6 sowie Trigger-points paravertebral links und rechts auf Höhe C5 (Arztzeugnis UVG vom 26. Februar 2001). Erst mehr als drei Monate später begab sich die Versicherte wieder in hausärztliche Behandlung. Die Untersuchung vom 27. Dezember 2000 ergab ausser Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich links sowie einem druckdolenten Punkt paravertebral links auf der Höhe von C5 keine relevanten Befunde. Bei Distorsionen der HWS typischerweise auftretende Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen und Reizbarkeit wurden nicht geklagt (Schreiben Dr. med. U.________ vom 26. Februar 2001 an Dr. med. H.________). Das Gesamtbild der regelmässig bei einem Schleudertrauma der HWS ohne Kopfanprall beobachteten Symptomatik kann erstmals am 11. September 2002 gut zwei Jahre nach dem Unfall vom 18. September 2000 als voll in Erscheinung getreten gelten. Damals klagte die Versicherte gegenüber Dr. med. Z.________ vom Schmerz Zentrum B.________ über Schwindel, Schlafstörung, Tinnitus, Zittern und Konzentrationsschwächen sowie über konstante Nacken- und Kopfschmerzen mit Ausstrahlung in beide oberen Extremitäten (Berichte vom 18. September 2002 und 21. Mai 2003). Dieser Beschwerdekomplex lässt sich auf Grund der zweijährigen Latenzzeit nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den Auffahrunfall vom 18. September 2000 zurückführen (RKUV 2000 Nr. 359 S. 29 Erw. 5e und Nr. 391 S. 308 Erw. 2b; vgl. auch RKUV 1997 Nr. U 275 S. 191 unten). Die Akten sind in diesem Punkt spruchreif und es besteht entgegen der Vorinstanz kein Abklärungsbedarf."

                                         (STFA citata)

                                         In simili condizioni, l'esistenza di un nesso causale naturale va negata, siccome i disturbi neuropsicologici avvertiti dal ricorrente sono privi di sostrato organico.

                                         In effetti, in casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.96 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.03.2005 35.2004.96 — Swissrulings