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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2005 35.2004.75

4. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,385 Wörter·~47 min·2

Zusammenfassung

assicurata cade e riporta una frattura del calcagno destro. Esame del diritto alla rendita di invalidità (rifiuto della rendita per grado d'invalidità minimo: 1%)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.75   mm/td

Lugano 4 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 10 giugno 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 marzo 1996, RI 1 - all'epoca dipendente del Ristorante "__________" di __________ in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è caduta da una scaletta e si è procurata una frattura pluriframmentaria del calcagno destro.

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e le ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   A decorrere dal 2 giugno 2000, l'assicurata - che, nel frattempo (dall’inizio del mese di gennaio 1998), era entrata alle dipendenze della __________ in qualità di addetta al servizio ed alle pulizie presso il ristorante di __________ - è stata di nuovo dichiarata totalmente inabile al lavoro.

                               1.3.   Con decisione formale del 3 luglio 2000 – poi confermata in sede di opposizione l'assicuratore infortuni convenuto ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) a far tempo dal 31 dicembre 1997 ed ha inoltre riconosciuto a RI 1 un'indennità per menomazione all'integrità del 15% (cfr. doc. 32).

                               1.4.   Con sentenza del 18 ottobre 2002, questa Corte ha integralmente respinto il ricorso presentato dall’assicurata il 15 aprile 2002.

                                         Da una parte, il TCA ha constatato l’inesistenza di una relazione di causalità naturale, sia diretta che indiretta, fra il sinistro del marzo 1996 ed i disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, responsabili, per l’essenziale, dell’inabilità lavorativa presentata dall’assicurata a contare dal 2 giugno 2000 (cfr. STCA del 18.10.2002, inc. 35.2002.26, consid. 2.6.).

                                         D’altra parte, la CO 1 è stata invitata a pronunciarsi in merito all’eventuale diritto della ricorrente ad una rendita di invalidità, posteriormente al 31 dicembre 1997 (cfr. STCA del 18.10.2002, inc. 35.2002.26, consid. 2.7.).

                               1.5.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 5 settembre 2003, ha negato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che RI 1, esercitando un’attività sostitutiva a tempo pieno, sarebbe in grado di realizzare un guadagno persino superiore a quello che avrebbe conseguito qualora non fosse rimasta vittima dell’evento traumatico assicurato (cfr. doc. 95).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 96), la CO 1, in data 10 giugno 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 108).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2004, RI 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle una rendita di invalidità del 17.5% a partire dal 1° gennaio 1998, argomentando:

"  Per le sole conseguenze dell'infortunio, è assodato quindi il fatto che la ricorrente non può svolgere l'attività precedentemente esercitata (cameriera/ausiliaria di ristorante) ma può, a tempo pieno, esercitare una attività leggera in posizione prevalentemente seduta (seppur irrilevante ai fini della presente vertenza, per le conseguenze dei disturbi morbosi degenerativi alla schiena, la ricorrente non può nemmeno lavorare in posizione seduta ... ).

Da punto di vista amministrativo, la CO 1, già al momento della sospensione dell'indennità giornaliera e del riconoscimento dell'indennità per la menomazione dell'integrità (anno 1998), doveva trasporre le limitazioni fisiche in una ipotesi reddituale concreta e realistica e rapportare questo importo al salario conseguibile dalla ricorrente senza l'invalidità.

In questo contesto, non è oggetto di contestazione il salario "senza invalidità". L'importo di fr. 30'550.--, inclusivo della tredicesima mensilità, è il salario minimo contrattuale previsto dal CCL nel ramo della ristorazione, valuta 1998.

Sull'ipotesi reddituale "con invalidità", l'esame della CO 1 non è però conforme alla vigente giurisprudenza. In una sentenza pubblicata, il lodevole Tribunale Federale delle Assicurazioni (I 482/99 in re A.), sviluppando la questione dei salari medi da invalido riferiti su dati statistici, aveva definito in modo completo quali erano i parametri ai quali gli assicuratori LAINF e LAI dovevano attenersi nell'apprezzare il discapito della capacità lucrativa nel rapporto "prima e dopo l'evento invalidante".

La CO 1, per dimostrare "la bontà" delle proprie ragioni, segnala alla ricorrente due varianti di ipotesi reddituali da invalida (cfr. pag. 6 della decisione impugnata).

La prima variante, molto fantasiosa, cita dei redditi statistici medi senza indicarne la fonte, conseguibili in settori professionali non meglio precisati (si parla genericamente di "tabacco", "tessili", "carta/prodotti in carta", "prodotti in pelle/scarpe"), senza alcuna descrizione dell'attività (uomo/donna - seduto/in piedi - funzione), non parametrati all'orario di lavoro e, semplicisticamente, moltiplicati per 13 mensilità senza verificare i reali contenuti contrattuali (ad esempio, nel settore del tabacco la tredicesima mensilità non è contrattualmente prevista).

Questi redditi medi ipotizzati sono tarati "a titolo bonario" (CO 1 dixit) del 10% per renderli verosimili nel rispetto del mercato del lavoro del cantone Ticino. Ipotesi e tesi reddituali, a non averne dubbi, non utilizzabili.

La seconda variante, per paradosso, riconduce alla sentenza pubblicata dal lodevole Tribunale Federale delle Assicurazioni più volte richiamata dalla stessa ricorrente (I 482/99 in re A.). La CO 1, forse per eccesso di zelo, ha però viziato la valutazione "del reddito da invalida" con due libere, e non corrette, interpretazioni.

La citata giurisprudenza ha infatti determinato, per l'anno 1998, il salario ipotetico "ticinese" conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno (prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25%) in fr. 45'390.-- per gli uomini e in fr. 33'587.-- per le donne (fr. 2'799.-- al mese per dodici mensilità).

Di transenna, si rileva inoltre che nel cantone Ticino - valuta 1998 - il salario mensile mediano di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2'683.-- nel settore pubblico e privato (fr. 32'196.-- annui - TA13), mentre nel settore privato il salario mensile ammontava a fr. 2'672.-- (fr. 32'064.-- annui - TA14).

La CO 1, che espone un salario annuale pari a fr. 36'387.--, ha arbitrariamente moltiplicato per 13 mensilità il riferimento mensile di fr. 2'799.--. Ma tant'è.

Il riferimento reddituale "da invalida" di fr. 33'587.--, come detto, può essere ulteriormente ridotto del 25% per motivi particolari inerenti la persona.

La questione a sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (età, anni di servizio, nazionalità, tipo di permesso di dimora, il danno alla salute e il grado di occupazione).

Nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare, l'assicuratore LAINF - seppur in modo succinto - deve motivare il suo apprezzamento.

La CO 1 si è limitata, con motivazioni scarsamente plausibili,­l'applicazione di una qualsivoglia riduzione sui valori salariali ipotetici e realizzabili.

Ammettere, come ha fatto la CO 1 nella decisione su opposizione, una riduzione massima del 10% “a titolo bonario", non è certo assimilabile ad una valutazione attendibile, concreta e globale delle "limitazioni" personali (ha semmai la parvenza del risultato, annunciato a posteriori, di un calcolo aritmetico preventivo).

Alla ricorrente, 50enne, con chiare limitazioni fisiche (attività prevalentemente in posizione seduta), da anni occupata a tempo parziale (indicativamente, al 70%), modesta scolarità e senza una formazione professionale specifica, può essere ammessa la riduzione globale massimale del 25%.

Il reddito ipotetico annuale "da invalida" che ne deriva, corrisponde pertanto a fr. 25190.--.

Il rapporto tra il reddito che la ricorrente poteva - valuta 1998 - conseguire senza il danno alla salute (fr. 30'550.--) ed il reddito "da invalida" (fr. 25'190.--), determina in conclusione una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF del 17.5%"

                                         (I).

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., la nostra Corte federale ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme.

                                         Posto che il medesimo principio si applica anche in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr., ad esempio, STFA del 7 ottobre 2004 nella causa P., U 205/04, consid. 2.1), nel caso di specie, visto che l’eventuale diritto alla rendita di invalidità sarebbe insorto il 1° gennaio 1998, il relativo esame dovrà avvenire, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni della vLAINF e, successivamente, secondo le norme della LPGA.

                                         Tale questione ha comunque uno scarso significato pratico, nella misura in cui, secondo il TFA, le definizioni di incapacità al lavoro, d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, così come la determinazione del grado di invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un’attività lucrativa) corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza (cfr. RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4).

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante".

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve intercorrere un nesso causale (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STFA del 28 maggio 2004 nella causa C., U 240/02, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 18 cpv. 2 ultima frase LAINF e art. 16 LPGA; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità di impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido:

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Nella presente fattispecie, non è contestata la circostanza che l’assicurata - a fronte dei soli postumi residuali dell’evento traumatico del mese di marzo 1996 (fatta quindi astrazione dalla problematica dorsale, cfr. consid. 1.4.) - è in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività sostitutive, da svolgersi in posizione seduta, rispettivamente, in posizione prevalentemente seduta con possibilità di alzarsi di tanto in tanto (cfr. doc. 89, p. 3 e I, p. 3: “Per le sole conseguenze dell’infortunio, è assodato quindi il fatto che la ricorrente non può svolgere l’attività precedentemente esercitata (cameriera/ausiliaria di ristorante) ma può, a tempo pieno, esercitare una attività leggera in posizione prevalentemente seduta …”).

                                         Oggetto di discussione è, per contro, l’aspetto economico dell’invalidità.

                                         In effetti, secondo la CO 1, RI 1, nel 1998 (anno di decorrenza dell’eventuale rendita di invalidità), avrebbe potuto, esercitando un’attività adeguata a tempo pieno, realizzare un guadagno annuo (fr. 36'387.--, cfr. doc. 108, p. 6) addirittura superiore a quello che essa avrebbe percepito senza il danno alla salute, qualora avesse continuato a lavorare nel settore della ristorazione (fr. 30'550.--, cfr. doc. 108, p. 7).

                                         Inoltre, a mente dell’assicuratore infortuni convenuto, sul reddito statistico da invalido andrebbe tutt’al più applicata - “a titolo bonario” - una riduzione percentuale del 10% (cfr. doc. 108, p. 8).

                                         Da parte sua, la ricorrente non contesta il reddito da valido ritenuto dall’assicuratore LAINF (cfr. I, p. 4: “In questo contesto non è oggetto di contestazione il salario “senza invalidità””).

                                         Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, l’assicurata è dell’avviso che, in applicazione delle tabelle edite dall’Ufficio federale di statistica, esso si eleverebbe, per il 1998, a fr. 33'587.— (cfr. I, p. 4), sul quale operare una deduzione globale del 25% (cfr. I, p. 5).

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che la vertenza può venire risolta senza fare necessariamente riferimento al mercato generale del lavoro.

                                         In effetti, dalle tavole processuali emerge che sino all’infortunio, l’assicurata lavorava presso un esercizio pubblico del __________ quale aiuto-cucina, lavorando su chiamata, con un orario settimanale irregolare (cfr. doc. 2, doc. 17, p. 5: “Va ricordato che l’assicurata si è infortunata 3 mesi dopo aver iniziato un’attività di aiuto-cucina presso un ristorante, lavorando su richiesta, cioè a ore”).

                                         I conteggi di salario contenuti nell'incarto dimostrano che l’insorgente, nei tre mesi precedenti l’evento infortunistico (dicembre 1995 e gennaio-febbraio 1996), aveva lavorato una media di 30 ore circa la settimana.

                                         Nel frattempo, la ricorrente è stata licenziata dal Ristorante “__________”.

                                         A contare dall’inizio del mese di gennaio 1998 (per la precisione, dal 7 gennaio 1998), RI 1 è entrata alle dipendenze della __________, in qualità di addetta al servizio ed alle pulizie presso il ristorante annesso al negozio di __________ (cfr. doc. 46).

                                         Il suo pensum settimanale era in media di circa 30 ore (cfr. doc. 44: “Avevo creduto di capire che lavorava 3 ore al giorno nei confronti dell’orario normale di 8 ore e mezzo, cioè nella misura di ca. 35%. Invece, mi conferma che stava allora svolgendo un turno ridotto nei confronti di altri turni. Infatti, presso la __________ e come altri dipendenti del ristorante, viene pagata a ore secondo orari assai variabili a dipendenza delle necessità. Così, lavora a volte 25 ore ed altre 35 ore alla settimana con una media di ca. 30 ore settimanali, ciò che corrisponde più o meno al 70%. Non riempie quindi le condizioni necessarie per avere diritto a una rendita di invalidità AI anche solo di ¼” – la sottolineatura è del redattore).

                                         Nel corso del mese di giugno 2000, la ricorrente è di nuovo divenuta totalmente inabile al lavoro a causa – così come già accertato con la sentenza del 18 ottobre 2002 (STCA del 18.10.2002, consid. 2.5., p. 10) e riconosciuto, del resto, dalla stessa assicurata (doc. 66, p. 4: “Questi disturbi alla schiena (…) si sono riacutizzati durante l’anno 2000 ed hanno provocato l’inabilità lavorativa a partire dal 2 giugno 2000” – la sottolineatura é del redattore) – dei disturbi localizzati alla colonna lombo-sacrale, quindi in ragione di una patologia estranea all’infortunio assicurato.

                                         In esito a quanto precede, il TCA ritiene che, nonostante le sequele infortunistiche, RI 1 è in grado di svolgere, con lo stesso pensum, la medesima attività lavorativa esercitata prima del sinistro occorsole nel marzo 1996, ossia quella di ausiliaria nel settore della ristorazione, donde l’inesistenza di un’incapacità lavorativa e, in ultima analisi, di un’inabilità lucrativa (cfr., per dei casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98 e la STCA del 20 novembre 2000 nella causa P.-Q., inc. n. 35.2000.64, confermata dal TFA con la pronunzia del 31 maggio 2001, U 32/01).

                                         Questa conclusione è d’altronde avvalorata dalle considerazioni contenute nel referto 13 marzo 2003 del medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica:

"  Mi tocca rilevare che alla fine della sentenza del TCA del 18.10.02 viene ricordato che a far tempo dal gennaio 1998 e sino al giugno 2000 l’assicurata era potuta lavorare a tempo pieno presso il ristorante annesso al supermercato __________ di __________ in qualità di addetta al servizio ed alle pulizie, malgrado le controindicazioni di natura medica. Tale dato mi pare estremamente importante siccome avevo potuto dimostrare con la mia perizia del 10.01.01 che dal punto di vista oggettivo lo stato del piede destro era rimasto invariato sin dal mio controllo del 03.03.98. Mi pare così dimostrato che nello stato stabile in cui si trovava sin dalla primavera 1998 il piede destro non aveva impedito all’assicurata di lavorare fino alla cosiddetta ricaduta del 02.06.00 che avevo anche potuto dimostrare imputabile unicamente a delle patologie morbose lombari senza alcun rapporto con l’infortunio del 12.03.96.

Tenuto conto delle deformità significative residuali dell’avampiede in stato dopo tre interventi per alluce valgo e dita a martello e della forte tendenza da allora a camminare caricando maggiormente sul bordo esterno del piede al punto di avere provocato la formazione di un’importante callosità sotto la V testa metatarsale, non mi sembra azzardato affermare che seppure credibili i disturbi secondari alla frattura del calcagno, più precisamente in rapporto con l’artrosi secondaria sottotalare e mediotarsica, non hanno avuto un’influenza significativa sulla capacità lavorativa almeno fino al mio ultimo controllo del 09.01.01.

(…).

Quanto all’attività di donna delle pulizie ed addetta al servizio in un ristorante, mi risulta che l’assicurata ha dato prova di poter attuarla normalmente ben dopo il mio controllo del 09.01.01, nonostante la presenza di altri disturbi come quelli lombari che non tanto tempo fa, più precisamente il 06.07.02, il primario del servizio di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________, Dr. __________, particolarmente qualificato nel campo del piede, aveva ritenuto in primo piano in confronto a quelli del piede stesso.

Riferendosi alle sue constatazioni del 02.07.02 indica chiaramente all’ultimo paragrafo della sua valutazione indirizzata al Dr. __________ che in confronto con i disturbi lombari quelli post-traumatici del piede destro si trovano in secondo piano."

                                         (doc. 89)

                                         Già per questo motivo la decisione impugnata andrebbe confermata così come verrà qui di seguito dimostrato. Alla stessa soluzione si arriverebbe comunque anche considerando un altro settore professionale. RI 1 è infatti in grado, esercitando un’attività ragionevolmente esigibile tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato generale del lavoro, di realizzare un reddito perlomeno uguale a quello che avrebbe percepito qualora non fosse rimasta vittima del sinistro in discussione.

                               2.7.   Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, questo Tribunale considera assodato che la ricorrente, malgrado le sequele dell'infortunio del 12 marzo 1996, interessanti l’estremità inferiore destra, potrebbe esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lucrativa che rispetti gli impedimenti funzionali messi in luce, in particolare, dal dott. __________ (cfr. ad esempio, doc. 89, p. 3: “…, non vi sono pure dubbi che svolgendo un’attività sedentaria l’assicurata potrebbe lavorare a tempo pieno almeno per quanto concerne solo lo stato del piede destro senza neanche fare differenza fra i disturbi morbosi preesistenti e quelli secondari all’infortunio. Lo stesso discorso vale per un’attività un po’ meno sedentaria, cioè prevalentemente in posizione seduta con possibilità di alzarsi ogni tanto e fare qualche passo”).

                                         Come già indicato al consid. 2.5., questo aspetto non è del resto stato contestato dall’insorgente.

                               2.8.   Parimenti incontestato (cfr. I, p. 4) è il reddito da valido preso in considerazione dall’assicuratore convenuto (fr. 30'550.--), reddito che corrisponde al salario minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale per il settore alberghiero e della ristorazione (anno 1998).

                                         Il TCA ritiene, da parte sua, di poter aderire a questa valutazione.

                               2.9.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.

                                         Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Per alcuni anni, questi parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  (…)

3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

                                         La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

                                         La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

                                         Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:

"  (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)

                                         L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605).

                                         Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL:

"  (…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                             2.10.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. Vbis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

                                         Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

                                         Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

                                         Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"

                                         Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)."

                                         (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

                                         Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

                                         Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

                                         In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

                                         In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

                                         Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale" in CGRSS n° 33-2004 pag. 19 seg. (28-33).

                             2.11.   In concreto, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica.

                                         Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.10.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA14.

                                         Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 1998 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 2'672.--.

                                         Riportando questo dato su 41.9 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2005, p. 102), esso ammonta a fr. 2'798.92 mensili oppure a fr. 33'587.04 per l'intero anno (fr. 2'798.92 x 12 [e non x 13 come erroneamente indicato dalla CO 1], ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr., fra le tante, STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, nonché il tasso di occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle (tutto sommato modeste) sequele infortunistiche interessanti il retropiede destro, l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare un'attività sostitutiva confacente, senza scapito di rendimento alcuno.

                                         Il fatto che questa attività debba essere svolta (prevalentemente) in posizione seduta, non rappresenta di per sé nulla di straordinario. Sul mercato del lavoro esistono anzi delle attività che, per loro stessa natura, esigono il mantenimento della stazione seduta.

                                         Al momento determinante (cfr. STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3), RI 1 – cittadina svizzera - aveva l’età di 49 anni.

                                         D’altra parte, occorre considerare che, al momento in cui si è infortunata, RI 1 aveva appena iniziato a lavorare presso il Ristorante “__________” di __________ (da circa 4 mesi) peraltro con un orario di lavoro irregolare, e che, in precedenza, essa aveva svolto un’attività di donna delle pulizie a ore.

                                         Secondo questa Corte, le circostanze personali e professionali del caso giustificano una riduzione del reddito da invalido non superiore al 10%.

                                         Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 30'228.34.

                                         In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 30'228.34 al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 30'550.-- - risulta essere dell’1.05%, arrotondato all’1%, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

                                         Ora, secondo la giurisprudenza del TFA, in vigore prima della modifica legislativa che ha introdotto, a far tempo dal 1° luglio 2001, il limite del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF), un’invalidità minima - come è il caso nella presente fattispecie (1%) - non fonda il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. RAMI 1988 U 48, p. 230ss., in cui si trattava di un’invalidità del 5%).

                                         Nella misura in cui l'assicuratore convenuto ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.75 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2005 35.2004.75 — Swissrulings