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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.05.2005 35.2004.68

30. Mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,950 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

assicurato vittima di caduta dalla bicicletta con trauma cranico semplice. Persistenza di un complesso di disturbi, in particolare vertigini. Confermata chiusura del caso, tenuto conto dei soli postumi organici oggettivabili. Negata causalità adeguata in relazione ai disturbi psichici

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.68   mm/sc

Lugano 30 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 aprile 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 4 ottobre 2002, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di responsabile di reparto e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 –è stato urtato da un’autovettura mentre si trovava in sella alla propria bicicletta ed è caduto a terra.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato, stando al certificato 4 ottobre 2002 del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________, una frattura mutipla del naso con due ferite lacero-contuse e una lesione della mucosa della narice di sinistra (cfr. doc. 3).

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente versato le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro in misura del 50% dal 7 gennaio 2003, del 75% dal 10 febbraio 2003 e del 100% dal 5 maggio 2003.

                               1.2.   Con decisione formale del 30 aprile 2003, l’assicuratore infortuni ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro a contare dal 5 maggio 2003 e, d’altra parte, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi visivi da lui denunciati (cfr. doc. 53).

                                         Il citato provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato (cfr. doc. 61).

                               1.3.   In data 30 settembre 2003, l'CO 1 ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale - tenuto conto esclusivamente dei postumi infortunistici - l’assicurato è stato giudicato completamente abile al lavoro e non più bisognoso di ulteriori cure mediche o di ulteriori accertamenti specialistici (cfr. doc. 74).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 78), l’Istituto assicuratore, in data 20 aprile 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione.

                                         In particolare, l’CO 1 ha sostenuto che, fatta eccezione per i problemi internistici (ipertensione arteriosa e emorroidi) e per quelli visivi, RI 1 non presentava più alcuna sequela di natura organica. D’altro canto, sempre secondo l’assicuratore LAINF, la problematica psichica, alla quale deve essere ricondotta la sintomatologia da lui denunciata, non costituirebbe una conseguenza adeguata dell’evento traumatico dell’ottobre 2002 (cfr. doc. 89).

                               1.4.   Nel corso del mese di aprile 2004, l’assicurato ha di nuovo lamentato degli episodi di vertigini rotatorie parossistiche di breve durata, che l’hanno costretto a consultare il neurologo dott. __________ (doc. 91).

                                         Nel prosieguo, l’CO 1 ha predisposto l’esecuzione di una perizia specialistica per valutare la propria responsabilità in merito alle vertigini, affidandone il mandato al Prof. dott. __________, Primario della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________ (doc. 99).

                                         In ragione della rinuncia da parte del dott. __________, il mandato è finalmente stato affidato al Prof. dott. __________, Primario della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________ (IX).

                               1.5.   Il 20 luglio 2004 RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha presentato un ricorso cautelativo, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata (I, p. 3).

                                         Questi gli argomenti sviluppati dall’insorgente:

"  Il Sig. RI 1 ha più volte lamentato disturbi fisici che, pur non influendo sulla capacità lavorativa, hanno generato trattamenti e cure mediche importanti dovute ad una dichiarata sindrome di stress con sintomi di ansia, crisi di vertigini rotatorie, sensazione di affaticamento e di oppressione al capo che il curante, Dr. med. __________, fa risalire al trauma subito il 4 ottobre 2002.

Nonostante il Sig. RI 1 fosse in attesa di chiarire i suoi problemi di salute, la CO 1 ha emesso una decisione formale, il 30 settembre 2003, rifiutandosi di prendere a carico le prestazioni mediche; da parte nostra si presentò opposizione cautelativa, sempre in attesa dei chiarimenti medici necessari, e il 20 aprile è stata emessa la decisione formale, oggetto del presente ricorso.

In data 30 aprile 2004, il Dr. Med. __________ di __________ ha rilasciato un rapporto medico ponendo una diagnosi di vertigine posizionale benigna, dovuta al trauma cranico subito.

La documentazione è contenuta negli atti CO 1.

In possesso di questa documentazione, la CO 1 ha disposto una valutazione peritale presso il prof. Dr. Med. __________, Primario della Clinica Otorino-laringologica dell'Ospedale Universitario di __________.

Non ha voluto però ritirare la decisione su opposizione che, a nostro avviso, poteva essere ritirata ed eventualmente riproposta dopo la valutazione peritale.

In altri termini, in attesa della valutazione peritale, la situazione del ricorrente non è ancora chiarita. Si fa osservare che sono in discussione unicamente le spese di cura medica ed eventualmente di trattamenti fisioterapici. In assenza di chiarimenti sulla portata delle affezioni di cui il Sig. RI 1 soffre, non si possono escludere eventuali futuri aggravamenti, quindi responsabilità da parte dell'assicuratore.

Si fa osservare che più volte il Sig. RI 1 ha chiesto di essere sottoposto a visite mediche specialistiche, atte a chiarire il suo stato di salute. Egli ha dovuto provvedere da sè, il che ha comportato evidentemente dei tempi lunghi. A nostro avviso queste indagini potevano essere ordinate dalla CO 1 anche perché, come si è già detto, non vi era e non vi è alcuna incapacità lavorativa, ma si tratta unicamente di stabilire diagnosi e origine della stessa e le relative responsabilità dal profilo assicurativo”

                                         (I).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga dichiarata irricevibile, nella misura in cui la stessa ha quale oggetto un’affezione insorta posteriormente al rilascio della decisione su opposizione e in merito alla quali l’amministrazione non si è ancora espressa (III).

                               1.7.   In data 6 agosto 2004, l’assicurato ha formulato alcune osservazioni a proposito del contenuto della risposta di causa:

"  In possesso della risposta del 30 luglio 2004 al ricorso del 20 luglio presentato per conto del Sig. RI 1, riteniamo di presentare alcune osservazioni alla risposta stessa:

-                                                                              in effetti il ricorso è cautelativo; lo è per il semplice fatto che l'istruttoria dal profilo medico non è ancora conclusa. Il ricorrente dovrà sottoporsi ad un esame peritale presso il Prof. Dr. med. __________ di __________, al quale sono stati anche presentati i quesiti atti a chiarire se i disturbi di cui il Sig. RI 1 soffre, e che ha annunciato alla CO 1 da sempre, sono da ricondurre all'infortunio del 4 ottobre 2002 o meno.

-                                                                              Il Sig. RI 1 ha annunciato questi disturbi già in occasione della visita medica circondariale del 4 novembre 2002, ed in seguito lo ha sempre fatto come si può dedurre dai vari rapporti medici. Purtroppo, però, i disturbi lamentati non sono mai stati approfonditi. Le uniche iniziative sono state quelle di inviare un ispettore sul posto di lavoro.

Questo è stato un esercizio del tutto inutile. Il Sig. RI 1, dopo aver ripreso il suo lavoro, non lo ha mai interrotto.

Come si è già fatto osservare in sede di ricorso, il Sig. RI 1 non svolge mansioni fisicamente importanti: egli è responsabile di tre reparti all'interno di __________.

-                                                                              CO 1 non può rimproverare al ricorrente di aver atteso quasi 7 mesi la documentazione medica a sostegno delle proprie pretese. Il ricorrente ha dovuto preoccuparsi da solo di trovare gli Specialisti che potessero porre la diagnosi dei problemi che sono comparsi immediatamente dopo l'incidente del 4 ottobre 2002, perché la CO 1 li ha praticamente ignorati.

Il  ricorrente non può nemmeno prevedere quando compaiono le crisi di vertigini. Il fatto che l'ultima sia comparsa 5 giorni dopo aver ricevuto la decisione su opposizione non cambia la sostanza nulla. Semmai va rimproverato alla CO 1 di non aver eseguito tempestivamente gli approfondimenti specialistici necessari.

Ritenuto che non vi era perdita di guadagno ormai da due anni, riteniamo che si poteva tranquillamente attendere ancora l'esito dell'esame peritale previsto.

Per questi motivi la decisione su opposizione va annullata, ed una nuova decisione potrà eventualmente essere presa solo dopo la visita peritale prevista"

                                         (V).

                               1.8.   Nel corso del mese di novembre 2004, al TCA è pervenuta copia della perizia 9 novembre 2004 della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________ (XVII bis).

                               1.9.   Il 21 dicembre 2004, l’Istituto assicuratore convenuto ha informato questa Corte circa la propria decisione di assumere il costo delle terapie prospettate nel referto peritale, a titolo di ricaduta del sinistro assicurato (XXI).

                                         In data 3 gennaio 2005, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso per acquiescenza della controparte, con protesta di spese e ripetibili (XXIII).

                             1.10.   Chiamato da questo Tribunale ad esprimersi in merito al contenuto della comunicazione 3 gennaio 2005 dell’insorgente, in data 13 gennaio 2005, l’CO 1 ha dichiarato quanto segue, citiamo:

"  a mente dell’CO 1, così come risulta già dallo scritto 21.12.2004, visto che le vertigini che hanno indotto il medico di circondario a disporre la perizia sono insorte dopo il rilascio della decisione su opposizione si tratta di una ricaduta che formalmente deve essere esaminata in separata sede e non di acquiescenza. Visto che l’assicurato non pretende (più) delle prestazioni per delle altre affezioni il ricorso non ha più alcuna ragione di essere risp. è stata formulata una richiesta in merito alla quale l’amministrazione non ha mai preso posizione con una formale decisione”

                                         (XXV).

                                         Da parte sua, RI 1 ha rilevato quanto segue, citiamo:

"  In sostanza, è l’CO 1 che deve spiegare cosa intende fare. Se l’intenzione è quella di prendere a carico i disturbi lamentati dal ricorrente come conseguenza dell’incidente del 2002, oppure se non intende farlo. Nella prima ipotesi si tratta di acquiescenza al ricorso presentato, nella seconda dovrà essere codesto lod. Tribunale ad esprimersi.

Per quanto riguarda il ricorrente, se di acquiescenza si tratta, il ricorso non ha più ragione di essere, quindi vale quanto già comunicato il 3 gennaio 2005”

                                         (XXVII).

                                         L’assicuratore infortuni ha così replicato:

"  È la molteplicità della sintomatologia, non oggettivabile anche a detta  del curante, fatta valere dall'assicurato ancora in sede di opposizione risp. la diagnosi di sindrome da stress post-traumatica che non ha permesso all'CO 1, malgrado l'insorgenza a posteriori di una crisi di vertigini rotatorie che ha indotto il medico di circondario a predisporre una valutazione specialistica, di procedere al ritiro della decisione su opposizione così come preteso dal patrocinatore dell'assicurato. L'CO 1, prima di rilasciare l'impugnata decisione, ha concesso all'assicurato un lungo termine per produrre della documentazione a sostegno delle proprie pretese. L'assicurato si è limitato a produrre una valutazione del curante attestante, come già rilevato, una sindrome da stress post-traumatico. Il curante, ad eccezione di un consulto psichiatrico, non ha consigliato alcun esame supplementare. In sostanza l'CO 1, viste le conclusioni dell'esperto, prenderà a proprio carico le cure specifiche da lui prospettate a titolo di ricaduta. Si tratta fra l'altro esclusivamente di prestazioni per il futuro"

                                         (XXIX)

                                         Questa invece la duplica dell’assicurato:

"  (...)

Abbiamo chiesto al signor RI 1 di verificare presso i suoi fornitori di prestazioni l'ammontare delle fatture scoperte, tanto per dare una dimensione alla vertenza in atto. Le ricerche hanno confermato che CO 1 ha provveduto a pagare tutte le fatture, quindi non vi è nulla di tangibile da liquidare.

Nonostante questo rimane però una decisione su opposizione, oggetto del ricorso, con la quale CO 1 non intende più riconoscere prestazioni assicurative dopo il 30 settembre 2003, e che il ricorrente non può accettare che cresca in giudicato.

Dopo la perizia del Dr. med. __________ di __________ (per altro chiesta da CO 1) che ha inequivocabilmente dimostrato che i disturbi del ricorrente sono dovuti all'incidente del 4 ottobre 2002, CO 1 ha deciso di prendere a carico l'evento come infortunio; per contro non vi sono state "ricadute".

Questo, a mente del ricorrente, significa acquiescenza al ricorso o, se controparte preferisce, accondiscendenza, assenso, accettazione o quant'altro.

Se invece l'intenzione è quella di mantenere la decisione su opposizione lo si deve dire, perchè in questo caso il ricorso non può essere ritirato.

Si fa osservare che l'incidente subito dal ricorrente è stato particolarmente grave, quindi nessuno può escludere che ne tempo appaiono ulteriori problemi.

Se dal profilo costi assicurativi l'entità del danno, tutto sommato, è stata contenuta è perchè il signor RI 1 svolge compiti prevalentemente dirigenziali, quindi esenti da sforzi fisici, da ripetitività e altri fattori che avrebbe influito in ben altro modo.

Lasciare insoluto questo problema, con ogni evidenza costituisce un grave pregiudizio per possibili eventuali future ricadute.

Il ritiro del ricorso è quindi legato all'annullamento della decisione su opposizione. In altri termini ad acquiescenza della controparte”

                                         (XXXIII).

                             1.11.   In data 18 aprile 2005, le parti sono state citate dal Presidente del TCA per la discussione di causa (XXXVIII + allegati).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Per costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell’interessato (cfr. DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti).

                                         Di massima, il ritiro del gravame è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli della causa essendo puramente dichiarativa, ferma restando comunque la sua impugnabilità per vizio della volontà (cfr. DTF 109 V 237 consid. 3 e riferimenti).

                                         Nella concreta evenienza, la corrispondenza intercorsa posteriormente alla dichiarazione di ritiro del ricorso da parte del patrocinatore di RI 1 (cfr. XXV, XXVII, XXIX e XXXIII), dimostra che quella dichiarazione era in realtà condizionata all’annullamento della decisione su opposizione impugnata da parte dell’Istituto assicuratore convenuto.

                                         In queste condizioni, il ritiro dell’impugnativa è da considerare privo di effetti, ragione per la quale il TCA deve entrare nel merito della lite.

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che oggetto della lite è la questione a sapere se l’assicuratore infortuni era o meno legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a partire dal mese di settembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         In una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.4.1.   In caso di infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.4.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Nella concreta evenienza, in data 4 ottobre 2002, RI 1, in sella ad una bicicletta, é stato urtato da un’autovettura, terminando, dapprima, contro il parabrezza di quest’ultima e, in seguito, al suolo (cfr. doc. 13).

                                         L’assicurato è stato immediatamente trasportato presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, dove i sanitari hanno diagnosticato fratture multiple alle ossa nasali con due ferite lacero-contuse (cfr. doc. 3).

                                         Dopo aver ricevuto le cure del caso, egli è stato dimesso (doc. 12).

                                         Il 14 ottobre 2002 RI 1 è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura del naso da parte del dott. __________, spec. FMH in ORL presso l’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. 39 e 41).

                                         Dal certificato 8 novembre 2002 del dott. __________, risulta che, nel frattempo, l’assicurato aveva presentato degli episodi di vertigini associati a un po’ di nausea, una diminuzione della capacità visiva, nonché dolori in sede cervicale e occipitale (doc. 14).

                                         A causa delle cervicalgie, l’11 ottobre 2002, sono state effettuate delle radiografie del rachide cervicale che hanno fornito un esito completamente nella norma (doc. 9). Il 22 ottobre 2002, il medico curante ha prescritto un ciclo di fisioterapia (doc. 35).

                                         In data 28 ottobre 2002, l’insorgente ha invece consultato la dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, la quale ha ritenuto indicata l’esecuzione di una valutazione neurologica e neuroradiologica per escludere una patologia post-contusionale a livello occipitale (doc. 10).

                                         L’esame TAC cerebrale non ha evidenziato alcunché di patologico (doc. 11).

                                         In data 4 novembre 2002 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Il medico di circondario dell’CO 1 ha oggettivato, all’esame clinico, una lieve cervicalgia con buona mobilità della colonna cervicale e dolori alla fine dei movimenti estremi di flessione laterale e di rotazione, mentre l’assicurato, da parte sua, si lamentava di dolori cervico-cefalici, di vertigini e di disturbi visivi con restringimento del campo visivo (doc. 18).

                                         Il 9 dicembre 2002, RI 1 è stato di nuovo visitato dal dott. __________, il quale, a fronte di uno stato clinico soddisfacente a livello della colonna cervicale, lo ha dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 1° gennaio 2003 ed in misura completa dal 1° febbraio 2003 (doc. 26).

                                         In realtà, la ripresa completa dell’attività lavorativa è avvenuta più tardi del previsto (50% dal 7 gennaio 2003, 75% dal 10 febbraio 2003 [cfr. doc. 32] e 100% dal 5 maggio 2003 [cfr. doc. 49]).

                                         Nel corso del mese di gennaio 2003, il ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha sottolineato l’assenza di un danno alla salute oggettivabile ed ha, d’altra parte, affermato che i disturbi denunciati dal paziente, prevalentemente di natura soggettiva, erano ancora, “tutto sommato”, da ricondurre all’evento traumatico dell’ottobre 2002:

"  Il 4 ottobre 2002 questo paziente ha subito un trauma cranico cadendo in bicicletta e procurandosi ferite al naso, non vi è stata una commozione cerebrale. Un mese dopo il trauma aveva presentato vertigini rotatorie di breve durata recidivanti che quasi sicuramente erano dovute ad una vertigine posizionale benigna post traumatica, che nel frattempo si è completamente risolta. All’esame neurologico dettagliato non ho potuto altrimenti evidenziare reperti significativi. Il paziente lamenta ora soprattutto un disturbo visivo soggettivo mal definibile ed anche qualche difficoltà di concentrazione e sensazione di “testa pesante”. Credo che con gli stessi esami eseguiti, compresa una TAC cerebrale, siano state escluse rilevanti lesioni post traumatiche. Si tratta verosimilmente di disturbi prevalentemente soggettivi tutto sommato da mettere ancora in relazione al trauma subito ma senza lesioni organiche oggettivabili. Per quel che riguarda il disturbo visivo, pure in miglioramento, non ho una spiegazione neurologica, attendiamo ancora la rivalutazione prevista dalla Dr.ssa __________, spec. oftalmologia FMH. Da parte mia non ho previsto controlli, resto a disposizione per ridiscuterne al bisogno.”

                                         (doc. 36).

                                         In data 18 marzo 2003 l’assicurato è stato sentito da un ispettore dell’CO 1.

                                         In quell’occasione, così RI 1 ha descritto la sintomatologia da lui ancora presentata, caratterizzata soprattutto da problemi visivi:

"  Allo stato attuale delle cose vengono fatti valere non pochi problemi alla vista.

Durante il giorno riferisce regolari/continue strane sensazioni: apparizioni di zone bianche che limitano notevolmente sia il campo visivo che la vista vera e propria.

Con il calare della sera (buio) le difficoltà si amplificano al punto tale che non se la sente ancora di guidare.

Fortunatamente i giramenti di testa sono praticamente scomparsi. Anche i dolori a livello della colonna cervicale sono migliorati: permane un leggero fastidio comunque sopportabile.

Nello svolgimento della sua normale attività lavorativa riferisce per contro, già dopo qualche ora di lavoro, momenti di confusione e stanchezza mentale. Difficoltà alla concentrazione e, spesso e volentieri, annebbiamenti della vista.”

                                         (doc. 46).

                                         In occasione della visita di controllo del 14 aprile 2003, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro a contare dall’inizio del mese di maggio 2003 (doc. 52), valutazione che il fiduciario dell’CO 1 ha riconfermato in data 5 maggio 2003 (cfr. doc. 59: “il paziente afferma di avere ancora un po’ di disturbi alla testa quando deve lavorare per tutta la giornata. Preferirebbe lavorare ancora soltanto al 75%. Abbiamo avuto una lunga discussione con l’assicurato. Gli abbiamo spiegato che adesso, secondo il nostro apprezzamento, dovrebbe riprendere il lavoro in misura del 100% dal 5.05.03, a distanza di 6 mesi dall’infortunio” – la sottolineatura è del redattore).

                                         Con decisione formale del 30 aprile 2003, nel frattempo cresciuta in giudicato, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi visivi di cui soffriva RI 1 (doc. 53).

                                         Su suggerimento del dott. __________ (cfr. doc. 63), il 18 agosto 2003, ha avuto luogo un incontro fra un ispettore dell’CO 1 e un dirigente della __________, incontro che ha consentito di appurare che, nonostante la persistenza di qualche disturbo residuo (sensazione di oppressione alla testa e disturbi alla vista), l’assicurato era in grado di garantire un rendimento completo (cfr. doc. 65: “Allo stato attuale delle cose il rendimento del signor RI 1 è più che soddisfacente. Per quanto di sua conoscenza, anche sulla base dei risultati globali di produzione, non vi sono “elementi” che fanno pensare ad un minor rendimento. Quindi complessivamente il rendimento è completo”).

                                         Prendendo posizione su quanto l’assicurato aveva fatto valere dinanzi al dott. __________ il 18 agosto 2003 (cfr. doc. 68: “Il paziente afferma che così non funziona. Lavora tutta la giornata e alla sera è distrutto. Si chiede se non vi sia un trauma psicologico. Vorrebbe effettuare un esame neuropsicologico”), il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, con apprezzamento del 12 settembre 2003, ha indicato che, a fronte della situazione oggettivabile, il ricorrente deve essere ritenuto totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di ulteriori accertamenti o cure mediche (doc. 71).

                                         Nel mese di novembre 2003, RI 1 ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha da parte sua diagnosticato, per quanto qui di interesse, una sindrome da stress post-traumatica su stato dopo frattura del setto nasale e sindrome vestibolare post-traumatica (doc. 79).

                                         A decorrere dal mese di dicembre 2003, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna.

                                         Nel suo certificato del 10 gennaio 2004, egli ha affermato che il paziente soffriva di ansia, crisi di vertigine rotatoria, sensazione di affaticamento e di oppressione del capo, sintomatologia probabilmente imputabile ad una sindrome da stress post-traumatico.

                                         Dal profilo terapeutico, il nuovo curante ha quindi introdotto l’assunzione di un ansiolitico e di un antidepressivo (doc. 80).

                                         Nel mese di marzo 2004, il dott. __________ ha poi prescritto un ciclo di fisioterapia per il trattamento di una cefalea post-traumatica (doc. 87).

                                         In data 29 aprile 2004, l’insorgente ha nuovamente consultato il neurologo dott. __________, in ragione della riapparizione di episodi di vertigine rotatoria, che lo specialista ha interpretato quale “vertigine posizionale benigna” (doc. 91).

                                         In corso di causa, al TCA è pervenuta una perizia neuro-otologica, datata 9 novembre 2004, della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________.

                                         Secondo gli specialisti __________, RI 1 soffre - a conferma della diagnosi posta a suo tempo dal dott. __________ - di una “vertigine posizionale benigna”, disturbo che si trova, con buona verosimiglianza, in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 4 ottobre 2002 (XVII bis, risposta al quesiti n. 1, 2 e 4).

                                         A seguito di ciò, egli ha sviluppato una vertigine oscillatoria fobica, per la cura della quale i periti hanno prescritto una terapia anti-depressiva a base di Zoloft e consigliato d’intraprendere uno sport con il pallone per esercitare l’equilibrio. In caso d’insuccesso, deve essere presa in considerazione una terapia comportamentale (XVII bis, p. 6)

                                         Con scritto del 21 dicembre 2004 l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato a questa Corte la propria decisione di assumere le terapie prospettate nel referto peritale dell’Ospedale universitario di __________ (XXI).

                               2.6.   In materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

                                         In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         Per negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico (cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).

                                         Nella concreta evenienza, questa Corte, alla luce dell'abbondante documentazione medica riassunta al precedente considerando (cfr. i referti del dott. __________, spec. FMH in neurologia [doc. 36: “Si tratta verosimilmente di disturbi prevalentemente soggettivi tutto sommato da mettere ancora in relazione al trauma subito ma senza lesioni organiche oggettivabili” – la sottolineatura è del redattore], del dott. __________ [doc. 64: “Per ciò che concerne i disturbi soggettivi come oppressione sulla testa ecc. non è stato riscontrato alcun correlato organico, segnatamente il dr. __________, già il 3.2.2003 ha potuto confermare uno stato neurologico nei limiti della norma (…)” e dei sanitari della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________ [XVII bis]), constata che la sintomatologia di cui soffre RI 1 non ha potuto essere spiegata con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica.

                                         Tuttavia, prima di poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena menzionati, all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 4 ottobre 2002, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi di accelerazione alla colonna cervicale ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali.

                                         Al proposito, occorre sottolineare che con la giurisprudenza inaugurata con la sentenza S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., l'Alta Corte si è scostata dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo, quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali, cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b).

                                         In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Nella presente fattispecie, in occasione dell'infortunio dell’ottobre 2002, l'assicurato ha verosimilmente riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello), così come ha pertinentemente rilevato il neurologo dott. __________ nel suo referto del 3 febbraio 2003 (cfr. doc. 36: "Il 4 ottobre 2002 questo paziente ha subito un trauma cranico cadendo in bicicletta e procurandosi ferite al naso, non vi è stata una commozione cerebrale " - la sottolineatura è del redattore).

                                         Del resto, il TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24, cresciuta in giudicato, ha ricordato, da una parte, che il trauma cranico semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale e, d'altra parte, che per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr. XVII bis, p. 3: “Es trat keine Bewusstlosigkeit und keine Amnesie für das Trauma auf”).

                                         In caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

                                         Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

                                         Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

                                         Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta".

                                         La questione della causalità va pertanto risolta secondo le regole ordinarie, anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta".

                                         In questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - secondo questo Tribunale, va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

                                         Per completezza, va aggiunto che non si può sostenere che, in occasione dell’incidente stradale in discussione, RI 1 abbia lamentato un trauma d’accelerazione al rachide cervicale oppure una lesione equivalente.

                                         In primo luogo, in nessuno degli atti medici presenti all’inserto figura una tale diagnosi.

                                         In secondo luogo, non emerge neppure che l’assicurato abbia accusato disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale, immediatamente dopo l’infortunio.

                                         Nei referti del PS dell’Ospedale regionale di __________ non ve ne è menzione (doc. 3 e 12). D’altro canto, le radiografie del rachide cervicale, che il curante ha predisposto in ragione della presenza di dolori in sede cervicale ed occipitale (cfr. doc. 14), sono state effettuate soltanto in data 11 ottobre 2002, ossia a distanza di sette giorni dal trauma (cfr. doc. 9).

                                         In proposito, è utile segnalare che, in una sentenza del 12 agosto 1999 nella causa E., parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 359, p. 29ss., l’Alta Corte ha negato l'esistenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di latenza dopo un cosiddetto trauma di accelerazione - studi secondo i quali i disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di tempo dopo l'evento traumatico.

                               2.7.   Da alcune delle tavole processuali emerge l’esistenza di problemi a livello psichico (cfr. i rapporti dei dott. __________ e __________, nei quali si parla esplicitamente di una sindrome da stress post-traumatica [doc. 79 e 80] oppure la perizia 9.11.2004 della Clinica ORL di __________, in cui si fa riferimento alla presenza di vertigini oscillatorie fobiche, da trattare mediante l’assunzione di un anti-depressivo [XVII bis]).

                                         D’altra parte, in occasione dell’udienza del 18 aprile 2005, l’assicurato stesso ha fatto accenno all’esistenza di una fattura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (XXXVIII).

                                         Da parte sua, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se RI 1 soffra effettivamente di disturbi psichici e se essi costituiscano una naturale conseguenza dell’evento infortunistico assicurato, poiché, anche se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto – così come verrà meglio dimostrato qui di seguito – l’adeguatezza del nesso di causalità.

                               2.8.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.8.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.8.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.8.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.8.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.9.   Alla luce della dinamica dell’incidente della circolazione in cui RI 1 è rimasto coinvolto e del danno alla salute da lui riportato in quell’occasione (cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale, chiamato a classificare il sinistro in questione, ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio, all’interno della categoria media (cfr., per un caso analogo, la STFA dell’11 gennaio 2001 nella causa C., U 208/00, concernente un assicurato che, in sella al proprio scooter, nell’intento di superare una colonna di autovetture circolanti a passo d’uomo, é entrato in collisione con un’automobile che stava per iniziare una manovra di svolta a sinistra. A seguito dell’infortunio, l’assicurato, immediatamente trasportato in ospedale, ha riportato una frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro, nonché una contusione alla spalla sinistra).

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.8.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

                                         In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

                                         L’incidente del 4 ottobre 2002 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. la già menzionata STFA dell’11 gennaio 2001, in cui la Corte federale ha implicitamente giudicato irrealizzato questo criterio).

                                         Quelle riportate dal ricorrente – trauma cranico semplice, frattura del setto nasale e due ferite lacero-contuse - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b: "…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, consid. 2.11.).

                                         Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         La durata della cura medica non appare come anormalmente lunga, ricordato che vanno presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in relazione di causalità con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Dagli atti di causa emerge in effetti che, dopo le prime cure ricevute ambulatoriamente presso il PS dell’Ospedale regionale di __________ (doc. 3), in data 14 ottobre 2002, l’assicurato è stato sottoposto ad una riduzione chirurgica della frattura nasale (cfr. doc. 39). Il 21 ottobre 2002, i sanitari hanno quindi proceduto all’asportazione del gesso, constatando un buon allineamento osseocartilagineo (cfr. doc. 41).

                                         Nel periodo determinante, RI 1 si è sottoposto a tre cicli di fisioterapia su base ambulatoriale (il 22 ottobre 2002 [doc. 35], il 3 settembre 2003 [doc. 73] ed il 26 marzo 2004 [doc. 87]), il primo dei quali è stato anticipatamente interrotto (cfr. doc. 18, p. 1), nonché ad alcune sedute di agopuntura.

                                         D’altra parte, già in occasione della sua audizione del 18 marzo 2003, quindi trascorsi poco più di 5 mesi dall’infortunio, l’assicurato aveva dichiarato di non seguire più alcuna particolare terapia, a parte l’assunzione di un ansiolitico, nonché l’applicazione di una crema per il trattamento delle cicatrici e di un collirio per gli occhi (doc. 46).

                                         Infine, nel mese di giugno 2003, il dott. __________ ha confermato che l’insorgente non necessitava, citiamo: “né di ulteriori cure né di controlli medici” (doc. 64).

                                         D'altronde, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Il TCA non può ritenere adempiuto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato.

                                         Il ricorrente è infatti stato in grado di riprendere la propria attività lavorativa in misura del 50% dal 7 gennaio 2003, del 75% dal 10 febbraio 2003 (cfr. doc. 32) e del 100% dal 5 maggio 2003 (cfr. doc. 49).

                                         Quindi a distanza di soli sette mesi dall’evento infortunistico in parola, RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa.

                                         Del resto, nella sentenza pubblicata in RAMI 2001 U 442, p. 544ss., il TFA ha considerato insoddisfatto questo criterio di rilievo, trattandosi di un assicurato completamente inabile al lavoro durante circa 11 mesi e, in seguito, posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25%.

                                         Infine, si può rinunciare ad esaminare se il criterio della persistenza dei dolori somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso), ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., U 208/00).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 parrebbe soffrire: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

                             2.10.   In esito ai considerandi che precedono, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia deciso di porre termine alle proprie prestazioni a contare dal mese di settembre 2003.

                                         Questa Corte prende comunque atto del fatto che lo stesso assicuratore LAINF si è dichiarato disposto ad assumere il costo delle terapie proposte dagli specialisti della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________ (cfr. XXI, consid. 1.9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.05.2005 35.2004.68 — Swissrulings