Raccomandata
Incarto n. 35.2004.64 mm/td
Lugano 10 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di agosto 2003, la ditta __________ di __________, ha annunciato all'CO 1 un evento che ha visto protagonista il proprio dipendente, RI 1, magazziniere, il 9 agosto 2003:
" Saltando da un muretto si è ferito." (doc. 1)
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 6 novembre 2003, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al tallone destro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 11).
A seguito dell'opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 13 e 21), nonché dalla __________ (cfr. doc. 15), l'CO 1, in data 13 aprile 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 24).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 luglio 2004, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, argomentando:
" Giusta l'art. 4 LPGA "è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Nella fattispecie oggetto della vertenza risulta essere in buona sostanza la nozione di "straordinarietà" di cui alla summenzionata definizione legale d'infortunio. AI riguardo la dottrina (U. Kieser, ATSG-Kommentar, p. 61 e segg. ad. art.4) precisa che: (...). Massgebend ist mithin, ob das Ereignis das im jeweiligen Lebensbereich Alltägliche oder Übliche überschreitet (vgl. BGE 112 V 203). (...).".
Orbene nel caso concreto risulta chiaro che il fatto di saltare da un muro di oltre 1 metro, con conseguente risentimento al piede destro in fase di atterraggio in quanto eccessivamente sollecitato dal peso del corpo, non può essere certo considerato come un avvenimento usuale o rientrante nella normale quotidianità. Ciò come peraltro confermato in casi analoghi dalla giurisprudenza relativa al carattere straordinario dell'infortunio in caso di movimenti del corpo scoordinati o sforzi eccessivi (cfr. E. Murer - H.U.Stauffer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Schulthess, Zurigo, 1991, pag. 22, lett. dd)
Da ultimo va rilevato che, come peraltro sottolineato dalla resistente stessa, in presenza di lesioni le quali, in base all'esperienza, possono manifestarsi a seguito di un'attività normale e quotidiana in quanto riconducibili a problematiche di natura degenerativa, è necessario che gli elementi caratteristici dell'infortunio siano chiaramente riconoscibili e soprattutto che le cause dirette del danno corporale possano essere fatte risalire a delle circostanze concrete particolarmente manifeste.
Di conseguenza, pur volendo per denegata ipotesi riconoscere un carattere usuale al fatto di saltare da un muro, risulta comunque indubbio che in casu il ricorrente si è procurato le lesioni - imputabili integralmente e direttamente dall'atto - a causa dell'eccessiva sollecitazione sul piede destro e dunque in ultima analisi per infortunio e non certo per malattia.
In considerazione di quanto precede ed essendo nella fattispecie riunite le condizioni di cui alla suddetta definizione di infortunio, il caso deve quindi essere preso a carico dall'assicuratore infortuni, con conseguente erogazione delle relative prestazioni"
(I).
1.4. L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03, consid. 1.1).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che l'evento in discussione è avvenuto nel corso del mese di agosto 2003, tornano applicabili le norme della LPGA valide a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto in data 1° ottobre 2003, l'insorgente ha così descritto l'evento occorsogli il 9 agosto 2003:
" Il fatto del 9.8.2003 è successo così: in __________ (sopra __________) ho una casa di vacanza. Stavo giocando con i miei tre figli. Mentre mi spostavo in quella zona e mentre mi trovavo su un muretto sono saltato giù dallo stesso in modo normale. Sono saltato giù da tale muretto, alto circa m. 1,20 e sono atterrato su dell'erba. Sono finito sull'erba normalmente, ma ovviamente con tutto il peso del corpo. Nel momento in cui ho appoggiato il piede destro sul prato ho sentito un dolore, come da scossa al tallone del piede destro"
(doc. 10).
La nostra Corte federale ha già avuto modo di giudicare delle fattispeci che presentano delle similitudini con quella sub judice.
In una sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa R., U 17/02 - concernente un assicurato che, nell'effettuare un salto in piscina da un'altezza di sette metri, ha riportato una distorsione alla colonna cervicale a causa dell'impatto con l'acqua - il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in questione, argomentando:
" En l'espèce, l'événement du 1er août 2000 ne peut être retenu comme un accident au sens de la législation sur l'assurance-accidents. Si, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral des assurances a bien qualifié de cause extérieure la modification de la pression subie par le corps humain dans l'exercice de la plongée (arrêt R. du 7 février 1984, U 32/82 publié dans CNA 1984 n° 2, p. 3) ou en cas d'accélération de la pesanteur lors du brusque changement de la trajectoire d'un avion (arrêt non publié F. du 28 juin 2002, U 370/01), il a en revanche nié le caractère extraordinaire de ces facteurs extérieurs. Il en va de même d'une roulade effectuée au cours d'une leçon de gymnastique ayant entraîné des douleurs dans la nuque (arrêt non publié Winterthur du 28 juin 2002, U 98/01), des effets d'un tour en manège forain (RAMA 1996 n° U 253 p. 205 consid. 6a) ou d'un freinage d'urgence en voiture sans collision (arrêt non publié X du 3 août 2000, U 349/99), ayant conduit à une distorsion de la colonne cervicale. De même, l'exécution légèrement imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement dans l'exercice d'un sport ne constitue pas, selon la jurisprudence, un accident au sens de la loi (arrêts non publiés SWICA du 21 septembre 2001, U 134/00; S. du 1er avril 1998, U 304/97).
Dès lors, l'événement en cause, soit le choc ressenti par l'assuré en raison du mauvais positionnement de son corps lors de la pénétration dans l'eau à l'occasion d'un plongeon d'une hauteur de sept mètres, ne saurait être qualifié de facteur extraordinaire.
Au demeurant, la position incorrecte de l'assuré lors de l'impact de son corps dans l'eau ne saurait être considéré comme un mouvement non programmé au sens dégagé par la jurisprudence (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b, 1996 n° U 253 p. 204 consid. 4c, 1992 n° U 156 p. 260 consid. 3a), dès lors que celui-ci n'a pas effectué un mouvement désordonné et involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 176 sv), juste avant d'entrer dans l'eau, mais se trouvait, à ses dires, dans une position adéquate, les deux bras ramenés au-dessus de sa tête"
(STFA succitata, consid. 2).
Per contro, la stessa Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una sentenza del 1° luglio 2003 nella causa R., U 288/02 - citata dall'CO 1 in sede di decisione su opposizione del 13 aprile 2004 -, riguardante un assicurato che, nel saltare da un'altezza di un metro almeno, ha accusato uno choc violento delle due mascelle, ciò che ha causato lesioni a due denti:
" En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000 doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre, c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol, entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d' «anormalement élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires.
En conséquence, c'est à juste titre que l'instance judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier 2000"
(STFA succitata, consid. 2.2).
Nel caso di specie, si deve riconoscere che il danno alla salute riportato da RI 1 è stato causato da un fattore esterno, concretamente dal contatto del corpo con il suolo.
Tuttavia, con riferimento alla giurisprudenza federale citata e contrariamente a quanto preteso dall'insorgente (cfr. I, p. 3), occorre ritenere che quel 9 agosto del 2003, non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.
È vero che, nella menzionata pronunzia del 1° luglio 2003, il TFA ha ammesso la straordinarietà del fattore esterno, nondimeno non può sfuggire che, in quella fattispecie, la ricezione al suolo era stata imperfetta, ciò che aveva provocato lo choc delle mascelle ("Le facteur extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale" - la sottolineatura è del redattore).
Nel caso sub judice, invece, per ammissione dello stesso ricorrente, il tutto si è svolto in condizioni di assoluta normalità, in particolare la ricezione al suolo (cfr. doc. 10: "Sono finito sull'erba normalmente, …").
Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico ad un determinato evento.
2.8. A titolo abbondanziale va rilevato quanto segue.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.9. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal rapporto 9 settembre 2003 del dott. __________ (cfr. doc. 2) - si evince che l'assicurato presentava una contusione del tallone destro con borsite e tendinite d'accompagnamento.
Ora, il citato danno alla salute non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr., del resto, i doc. 7 e 22) e, dunque, non può essere assunto dall'CO 1 neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio. Va peraltro rilevato che l'assicurato non ha richiesto le prestazioni invocando l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti