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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2005 35.2004.60

23. Mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,503 Wörter·~1h 8min·1

Zusammenfassung

lesione del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare.Assicurato abile al 100% nella sua professione, che deve essere ritenuta leggera, come appurato dall'assicuratore tramite sopralluogo sul posto di lavoro.IMI del 10%, poi ridotta al 7.5% vista la preesistenza di uno stato degenerativo

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.60   cr/sc

Lugano 23 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 aprile 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 luglio 2000, RI 1 - alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di finitore al banco e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - giocando a pallavolo sulla spiaggia è caduto sulla spalla destra.

L'assicurato è stato sottoposto a due interventi chirurgici in data 1° febbraio 2001 e 8 maggio 2002 e a diverse sedute di fisioterapia.

                                         L'assicurato ha ripreso il lavoro al 50% a partire dal 7 ottobre 2002. Successivamente, egli è stato totalmente inabile al lavoro dal 1° dicembre 2002 al 27 gennaio 2003, ritrovando poi una piena capacità lavorativa a far tempo dal 28 gennaio 2003.

A partire dal 17 giugno 2003 l'assicurato è inabile al 25% (lavora tutto il giorno con un rendimento del 75%).

                               1.2.   Con due decisioni formali entrambe datate 27 febbraio 2004, l'assicuratore LAINF ha comunicato all'assicurato, da un lato, di sospendere, visto che ormai la situazione risultava stabilizzata, il versamento dell'indennità giornaliera e la copertura delle spese di cura a contare dal 25 febbraio 2004 (cfr. doc. 237) e, dall'altro, di assegnare un'indennità per menomazione dell'integrità netta del 7.5% (cfr. doc. 236).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 239 e 240), l'assicuratore infortuni, in data 14 aprile 2004, ha confermato il contenuto delle sue prime decisioni (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 5 luglio 2004, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'assicuratore LAINF venga condannato a corrispondergli una rendita d'invalidità del 25% e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (cfr. doc. I, p. 5.).

                                         Questi gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (...)

1.

In data 26 luglio 2000, il signor RI 1 è stato vittima di un infortunio: giocando a palla in spiaggia è caduto sulla spalla destra.

A seguito di tale infortunio il signor RI 1 è stato sottoposto a due interventi chirurgici il 1 febbraio 2001 (che non ha dato alcun esito) e l'8 maggio 2002.

Egli ha seguito diverse sedute di fisioterapia riprendendo a lavorare secondo diverse percentuali.

Dal 22 gennaio 2003 egli è stato ritenuto nuovamente abile al 100%.

Un accordo in merito a tale data era stato concordato con CO 1 nel marzo 2003.

In tale accordo era esplicitamente riservato "il diritto per il signor RI 1 di riannunciarsi qualora in futuro dovesse subentrare un sensibile peggioramento dello stato di salute a seguito delle conseguenze infortunistiche".

2.

Purtroppo, a partire dal mese di giugno 2003, il signor RI 1 è stato costretto a riannunciarsi alla CO 1.

In forza della visita eseguita il 3 giugno 2003 presso l'__________ di __________ (dott. __________) CO 1 lo ha riconosciuto inabile in misura del 25%  a contare dal 17 giugno 2003.

Con scritto 3 settembre 2003 CO 1 ha segnalato al signor RI 1 la propria intenzione di procedere ad una nuova valutazione sul posto di lavoro, alfine di verificare la possibilità di svolgere "una attività lavorativa più leggera".

Con scritto 30 settembre 2003 il sottoscritto patrocinatore sottolineava, all'indirizzo di CO 1, il peggioramento della situazione del signor RI 1 - che il 14 luglio 2003 aveva subito un ulteriore infortunio sul lavoro allorquando una cassa gli è caduta sul braccio destro acutizzando il dolore e la capacità di utilizzo del medesimo.

Un riesame dal profilo medico veniva espressamente richiesto.

L'__________ di __________ procedeva quindi ad una nuova visita del paziente.

Il referto rilasciato il 23 dicembre 2003 conclude evidenziando la necessità di adeguare il lavoro svolto dal signor RI 1 al suo effettivo stato di salute, asserendo che dal profilo chirurgico nessuna ulteriore terapia era prevedibile.

3.

Il signor RI 1 lavora presso la __________ di __________.

Il suo lavoro consiste nella rifinitura di pezzi di metallo. Le difficoltà sono connesse alla necessità di utilizzare tutto il giorno la spalla infortunata.

Nel corso della verifica effettuata il 21 gennaio 2004 presso la sede del datore di lavoro il signor RI 1 ha espresso il proprio convincimento del fatto che la sua capacità lavorativa non superi il 75% siccome dopo poco tempo di attività (di norma ca. 45 minuti di lavoro) i dolori alla spalla si acutizzano rendendo doloroso il proseguimento della stessa.

Tale circostanza è stata confermata dal signor __________, rappresentante del datore di lavoro, il quale ha precisato come il minor rendimento è stimabile attorno al 25%.

4.

Il signor RI 1 è poi stato convocato presso il medico di riferimento di CO 1.

Il dott. __________ ha quindi redatto la propria relazione il 26 febbraio 2004.

Nella medesima egli asserisce che il signor RI 1 non abbisogna più di cure specifiche avendo recuperato - a suo avviso - la sua piena capacità lavorativa. Egli viene ritenuto in grado di svolgere, in qualità di operaio "le mansioni descritte nei vari rapporti".

Il medico non spiega tuttavia per quale ragione il proprio superiore presso il datore di lavoro si è espresso in senso divergente.

5.

CO 1 ha quindi adottato due distinte decisioni, entrambe di data 27 febbraio 2004.

La prima fissa una indennità per menomazione all'integrità fisica pari a fr. 8'010.- in favore del signor RI 1.

La seconda chiude il caso interrompendo il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 25 febbraio 2004.

Contro tali decisioni, in data 26 marzo 2004, sono state formulate le rispettive opposizioni. La risoluzione sulle opposizioni data del 14 aprile 2004.

Tale è la decisione qui contestata.

6.

Sulla menomazione alla integrità fisica si ribadisce il fatto che non sussistono segnali né elementi atti a giustificare il fattore di riduzione adottato da CO 1.

La motivazione della riduzione fa espresso riferimento a non meglio precisati "fattori degenerativi preesistenti".

Tale circostanza è contestata e non è supportata da alcun rapporto medico.

Inoltre la quantificazione del tasso di menomazione al 10% è contestata.

L'utilizzo dell'arto in oggetto è seriamente compromesso per cui una quantificazione al 15% appare maggiormente consono alla situazione.

7.

Sulla cessazione delle indennità giornaliere si ribadisce che la capacità lavorativa del signor RI 1 - in seguito all'infortunio - appare sensibilmente compromessa.

In sede di contestazione ci si è quindi opposti alla chiusura del caso come proposto da CO 1 ossia con la pura e semplice cessazione delle indennità giornaliere, senza che - in sostituzione delle stesse - venga fissata una adeguata rendita di invalidità.

Se è verosimilmente vero che lo stato di salute del signor RI 1 non richiede ulteriori interventi medici (in quanto è impossibile prevedere dei miglioramenti) è altrettanto vero - e così ci dice anche il signor __________ - che la sua capacità lavorativa ne risente, al punto che la sua operatività è limitata al 75%.

Il datore di lavoro ha sin qui sopportato tale situazione mantenendo il posto di lavoro all'assicurato; è tuttavia evidente che non potrà farlo a tempo indeterminato.

Il riconoscimento di una rendita di invalidità al 25% è pertanto misura concreta necessaria a sanare la situazione.

Si osserverà pure che nel calcolo della rendita di invalidità dovranno essere considerati, come avveniva fino al gennaio 2003 i supplementi per ore straordinarie che facevano parte del contratto di lavoro originale, e che - a seguito dell'infortunio - più non potevano essere richieste. Si chiede quindi una verifica del conteggio, rispettivamente delle indennità giornaliere corrisposte a partire da giugno 2003, osservando come in precedenza le indennità erano state fissate tenendo conto di tale reddito speciale.

A conferma della situazione si chiede ancora una volta di sentire il signor __________ ed un accertamento medico che confermi l'impossibilità del signor RI 1 a svolgere a tempo pieno l'attuale professione." (Doc. I)

                               1.4.   L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         In particolare, l'CO 1 ha evidenziato quanto segue:

"  La presente procedura ha come oggetto la quantificazione dell'indennità per menomazione all'integrità. A giusta ragione, essendo lo stato di salute dell'assicurato oramai stabilizzato, nessuno contesta la sospensione del versamento dell'indennità giornaliera. L'CO 1 lascia a questo Tribunale valutare se in questa sede debba già venire valutata la richiesta tendente all'ottenimento di una rendita di invalidità." (Doc. III)

                               1.5.   In replica, il ricorrente ha nuovamente sottolineato la necessità di una verifica medica (cfr. doc. V).

Il doc. V è stato trasmesso all'assicuratore infortuni (cfr. doc. VI), per conoscenza.

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell'assicurato per quali motivi e in quali attività il signor RI 1 è impedito al 20-25%, come indicato nel rapporto CO 1 del 21 gennaio 2004 (cfr. doc. VII).

Con scritto 10 settembre 2004 il sig. __________ della __________ ha risposto:

"  (...)

Il lavoro di finitore al banco consiste nell'eliminare i difetti a vista su pezzi in metallo, con l'ausilio di macchinette smerigliatrici o piccolo martelletto ad aria compressa.

La posizione del braccio destro varia continuamente a seconda della posizione del difetto sul pezzo da pulire: ciò che provoca sovente dolori alla spalla.

Per quanto riguarda la percentuale di impedimento, non è facile definirla, in quanto i pezzi sono di varie forme e peso e anche i difetti possono essere in qualsiasi punto del pezzo.

La lavorazione può risultare talvolta anche molto difficoltosa.

Un impedimento del 20-25% dell'attività del Sig. RI 1 é quindi una stima che non posso definire in maniera precisa." (Doc. VIII)

                               1.7.   In data 4 novembre 2004 l’assicuratore infortuni ha osservato:

"  Ammesso che questo Tribunale volesse entrare nel merito dell'incapacità lucrativa oggetto dell'opposizione era, oltre al danno all'integrità, la sospensione del versamento dell'indennità giornaliera - lo scritto 10.9.2004 del datore di lavoro non permette di mettere in discussione la valutazione del dott. __________ stesa con piena conoscenza di causa visto che l'CO 1 __________ aveva provveduto a raccogliere una descrizione dettagliata dei compiti affidati all'assicurato. Si ricorda poi l'obbligo vigente per tutti gli assicurati di fare tutto quanto esigibile per diminuire le ripercussioni economiche di un danno alla salute e quindi, se necessario, anche di cambiare attività professionale." (Doc. X)

                               1.8.   L’assicurato, con scritto del 17 novembre 2004, ha rilevato:

"  Contrariamente a quanto sostiene la CO 1 nel suo scritto 4.11.2004 l'opposizione si riferiva alla decisione di interrompere le indennità giornaliere senza fissare parallelamente una rendita di incapacità lavorativa.

Non è possibile scindere le due questioni.

L'art. 19 LAINF non permette certo di distinguere i due aspetti. Cessati i provvedimenti medici che darebbero adito ad un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e interrompendo le indennità giornaliere, CO 1 - ricorrendo le condizioni come in concreto doveva fissare la rendita di invalidità.

Si ribadisce l'adempimento degli estremi per il riconoscimento della rendita." (Doc. XII)

                               1.9.   Con scritto del 22 ottobre 2004 l'assicuratore LAINF ha nuovamente osservato:

"  L'CO 1 si conferma integralmente nelle proprie conclusioni rinviando alla sentenza 3.9.2004 di questo Tribunale in re D. (incarto 35.2004.4) e sottolineando che "la maxime d'office ne décharge pas les parties du devoir de motiver leurs demandes; en effet selon le principe dit du grief l'autorité se borne à examiner les points incriminés et il appartient aux parties d'invoquer les faits à l'appui de leur conclusions et de motiver leurs griefs; les tribunaux administratifs sont soumis à la maxime d'office uniquement pour établir les faits et dire le droit dans le cadre limité de l'objet du litige; seuls les faits relevant de l'objet du litige doivent être déterminés" (DTF 117 V 263)." (Doc. XIV)

                             1.10.   In data 6 dicembre 2004 l’assicurato ha inviato uno scritto del seguente tenore:

"  (...)

1.

per quanto attiene alla menomazione della integrità si ribadisce che non vi è alcuna prova della degenerazione che CO 1 applica nel proprio conteggio. Sta certo a CO 1 di fornire una prova in tal senso. Ulteriormente si ritiene che il tasso di partenza del 10% sia eccessivamente ridotto rispetto all'effettivo danno subito dal signor RI 1. La quantificazione effettuata solo dal medico di fiducia di CO 1 è contestata; una verifica medica è stata richiesta;

2.

per quanto attiene alla richiesta di riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 25% e rendita conseguente, si constata che le osservazioni del signor __________ (responsabile per conto del datore di lavoro del settore di attività del signor RI 1) sono costanti e sono state ribadite a più riprese. Il signor RI 1 non è in grado di svolgere la sua attività in misura superiore al 75%. Una verifica medica è pure già stata richiesta.

Non si vede pertanto in merito a che cosa la citazione giurisprudenziale, formulata in astratto dalla rappresentante CO 1 con scritto 22.10.2004, possa risultare utile all'evasione della vertenza. (Doc. XVI)

                             1.11.   Il doc. XVI è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XVII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

In data 13 dicembre 2004 l’assicuratore convenuto ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. XVIII).

                             1.12.   In data 4 gennaio 2005 l’assicurato ha nuovamente rilevato:

"  Trasmetto copia del rapporto medico dell'__________ di __________ del 30 novembre 2004 ricevuto oggi.

Il signor RI 1 è stato ulteriormente visitato dagli specialisti del centro __________.

Le conclusioni degli specialisti confermano il fatto che l'attività attualmente svolta dal mio cliente non è compatibile con il suo stato di salute.

In questo senso i medici hanno chiesto a CO 1 di intervenire circa il posto di lavoro siccome quanto viene attualmente svolto continua a creare dolori e difficoltà.

Mi pare che il documento debba essere considerato come una ulteriore conferma dello stato di incapacità lavorativa parziale del signor RI 1." (Doc. XX)

                             1.13.   Con scritto del 17 gennaio 2005 l’assicuratore infortuni ha osservato:

"  Ci riferiamo al rapporto 30.11.2004 dell'__________.

Nel caso in cui l'assicurato intendesse sottoporsi a delle ulteriori cure egli viene pregato di annunciare una ricaduta. L'CO 1 si esprimerà nel merito, se del caso, rilasciando una formale decisione suscettibile di opposizione.

Per quanto riguarda il posto di lavoro, sempre che i medici di __________ siano stato edotti corret­tamente in merito alle mansioni da svolgere, l'CO 1 è sempre pronto, in collaborazione con i datori di lavoro, a trovare delle soluzioni per migliorare l'ergonomia delle singole funzioni fermo restando che, in concreto, la possibilità di alzare la sedia era già stata discussa. Per quanto riguarda la presente procedura l'CO 1 rileva che, a differenza di quanto preteso dal ricorrente, i medici dell'__________ non si sono espressi sulla capacità lavorativa ma si sono limitati a riprendere quanto asserito dall'assicurato." (Doc. XXII)

                             1.14.   In data 31 gennaio 2005 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito che l’__________ ha dato per acquisito il riconoscimento di un’inabilità lavorativa parziale del signor RI 1 e che, sulla base di tale circostanza, ha osservato che il lavoro ora svolto non è adeguato (cfr. doc. XXIV).

                                         Il doc. XXIV è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XXV), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

                             1.15.   Pendente causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurato di indicare quale salario annuo avrebbe potuto percepire nel 2004 l’assicurato senza il danno alla salute e quale salario annuo egli ha effettivamente percepito nel 2004 (cfr. doc. XXVI).

                                         Il datore di lavoro dell’assicurato ha inviato le proprie risposte al TCA in data 9 febbraio 2005 (cfr. doc. XXVII).

Il doc. XXVI e il doc. XXVII sono stati trasmessi alle parti (cfr. doc. XXVIII), per conoscenza.

                             1.16.   Con scritto del 15 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:

"  Vedo lo scritto 9 febbraio 2005 della __________.

Tre osservazioni:

Ÿ  indubbiamente la percentuale indicata del 2-3 % è riferibile ai mancati aumenti di stipendio di cui altri dipendenti hanno beneficiato negli ultimi anni e di cui il signor RI 1, complice il proprio stato, non è stato posto al beneficio;

Ÿ  da ricordare è tuttavia il fatto che il signor RI 1, prima dell'incidente, svolgeva regolarmente del lavoro straordinario che portava ad un sensibile aumento del proprio reddito. Allego copia delle schede di stipendio 2000 (gennaio / giugno) che indicano un reddito semestrale complessivo di fr. 31'305.-. Conteggi alla mano pertanto il minor reddito del signor RI 1 è sicuramente - e di gran lunga - maggiore rispetto a quanto indicato da __________. Sull'arco di un anno l'importo mancante è da ritenersi per lo meno pari a fr. 15'000.-. Il mancato conteggio delle ore straordinarie (che evidentemente più non possono essere svolte dal signor RI 1) è già stato segnalato in sede di ricorso (vedi pag. 4);

Ÿ da considerare è infine il fatto che il signor RI 1 sta svolgendo un lavoro non adeguato al proprio stato, che influisce negativamente sulla sua salute e che potrà solo ingenerare effetti negativi."

(Doc. XXIX)

                             1.17.   In data 22 febbraio 2005 il TCA ha quindi chiesto alla ditta __________ di fornire alcune precisazioni, in particolare:

"  (...)

a)   Prima dell’infortunio del 26 luglio 2000 il signor RI 1 svolgeva regolarmente delle ore di lavoro straordinario? In caso di risposta affermativa, vogliate indicarci quante ore mensili mediamente venivano compiute e con quale retribuzione.

b)   Se non fosse sopravvenuto l’infortunio citato, l’assicurato avrebbe verosimilmente continuato a svolgere regolarmente delle ore di lavoro straordinario anche negli anni seguenti?

c)   Quale sarebbe stato l’ammontare delle ore straordinarie che avrebbe verosimilmente svolto l’assicurato nel 2004? Quale sarebbe stata la relativa retribuzione?” (Doc. XXX)

Con scritto dell’11 marzo 2005 il datore di lavoro ha fornito le seguenti risposte:

"  (...)

a)   Il Signor RI 1 prima dell'infortunio del 26 luglio 2000 svolgeva regolarmente straordinari:

      -    ca. 40 ore al mese;

      -    retribuzione oraria lorda di fr. 19.-- + supplemento del 25% (straordinario).

b)   II Signor RI 1 se non avesse avuto l'infortunio avrebbe continuato a svolgere ore straordinarie solo per esigenze di produzione.

c)   Le ore straordinarie non possono essere quantificate in quanto sarebbero state svolte solo per esigenze di produzione.

                                                                         Retribuzione oraria lorda di fr. 19.44 + supplemento del 25% (straordinario)." (Doc. XXXII)

Viste le risposte fornite, il TCA ha chiesto alla ditta __________ di precisare se nel 2004 l’assicurato avrebbe continuato a svolgere regolarmente lavoro straordinario nella misura indicata dallo stesso datore di lavoro per il periodo precedente l’infortunio, o, nella negativa, di volerne indicare i motivi (cfr. doc. XXXIII).

In data 22 marzo 2005 la ditta __________ ha ulteriormente precisato:

"  (...)

Le ore straordinarie per l'anno 2004 sono diminuite fortemente rispetto all'anno 2000 in quanto è stato assunto del nuovo personale (8 persone) nel reparto finitura e sono stati ottimizzati i cicli produttivi.

Pertanto anche il Sig. RI 1 non ha più svolto ore straordinarie nella misura indicata per l'anno 2000.

Come già indicato nella nostra lettera del 09 febbraio u.s. al punto "a", il Sig. RI 1, senza il danno, avrebbe potuto percepire un salario lordo annuo compreso di straordinari, superiore del 2-3% al massimo." (Doc. XXXV)

                             1.18.   I doc. XXX-XXXV sono stati inviati alle parti (cfr. doc. XXXVI e doc. XXXVII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

In data 31 marzo 2005 l’assicuratore infortuni ha osservato:

"  A mente dell’CO 1 può restare aperto il fatto di sapere se l’assicurato, malgrado i postumi dell’infortunio, è ancora in grado di svolgere straordinari per circa 40 ore al mese, in quanto nel 2004, e cioè alla chiusura dell’infortunio, egli, in ogni caso, non avrebbe più svolto 40 ore straordinarie, tanto che il datore di lavoro ha ribadito che la perdita del 2-3% al massimo indicata è comprensiva degli straordinari.” (Doc. XXXVIII)

Il doc. XXXVIII è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XXXIX), per conoscenza.

                                         Con scritto del 6 aprile 2005 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che il lavoro straordinario non viene più richiesto al suo assistito a causa delle sue condizioni di salute, cosa che comporta una perdita notevole di reddito, ben superiore alla percentuale indicata dal datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. XL).

Il doc. XL è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XLI), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 aprile 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto dell’assicurato a eventuali prestazioni a seguito dell’infortunio occorsogli il 26 luglio 2000 al momento della chiusura del caso, ossia a far tempo dal 25 febbraio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.2.   Diritto alle prestazioni di corta durata

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                            2.2.2.   In concreto, con decisione del 27 febbraio 2004 l'assicuratore LAINF ha informato l'assicurato che egli è stato ritenuto abile al lavoro in misura completa nella sua abituale professione e che le sue condizioni di salute sono ormai da considerare stabilizzate, ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi è più da attendere un notevole miglioramento (cfr. doc. 237).

                                         Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il proprio fondamento nelle risultanze della visita medica circondariale eseguita dal dottor __________ il 25 febbraio 2004. Nel rapporto stilato in data 26 febbraio 2004 il medico ha affermato che il ricorrente non necessita di ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che lo stesso sia da ritenere abile al lavoro al 100% nella sua attività di operaio addetto alla rifinitura presso la ditta __________ a partire dal 25 febbraio 2004 (cfr. doc. 234).

                                         Dopo un attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene che, al momento in cui l'assicuratore infortuni ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (febbraio 2004), le condizioni di salute dell’assicurato erano da considerare ormai stabilizzate, circostanza quest’ultima del resto nemmeno contestata dall’assicurato. Egli, infatti, in sede ricorsuale, dopo avere riconosciuto che il suo stato di salute non richiede ulteriori interventi medici, non essendo possibile prevedere dei miglioramenti, ha contestato il fatto che l’assicuratore infortuni abbia posto termine alle indennità giornaliere senza che, in sostituzione delle stesse, venisse fissata un’adeguata rendita di invalidità (cfr. doc. I, pag. 4).

                                         Al seguente considerando (cfr. consid. 2.3.), il TCA esaminerà dunque la questione a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del luglio 2000 incidono sulla capacità lucrativa dell'assicurato. Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione, da parte dell'assicuratore LAINF, di una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18 seg. LAINF.

A tale riguardo e con riferimento a quanto esposto dall'CO 1 a pagina 2 della decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. A), il TCA rileva che, ritenute stabilizzate le condizioni di salute del signor RI 1 e dichiarato quest'ultimo totalmente abile al lavoro nella sua abituale professione, l'assicuratore convenuto ha di fatto negato all'assicurato anche il diritto a percepire una rendita d'invalidità, per cui RI 1 è legittimato a contestare anche questo aspetto. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'CO 1 si è pronunciato sull'IMI spettante all'assicurato (cfr. art. 24 cpv. 2 LAINF). Per un diverso caso cfr. la STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04.

                               2.3.   Rendita di invalidità

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                            2.3.2.   Dalle tavole processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di non assegnare al ricorrente una rendita di invalidità è stata presa basandosi, essenzialmente, sul rapporto del 26 febbraio 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 234).

                                         Queste, per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal medico a proposito dell’esigibilità lavorativa:

"  (...)

CONCLUSIONI

Siamo dunque confrontati con un assicurato 58enne, già portatore di alterazioni degenerative a livel­lo della spalla destra, segnatamente di notevole artrosi acromio-claveare e osteofitosi a livello dell'acromio, il quale 3 anni e 5 mesi fa, dopo una caduta sulla spalla destra in spiaggia, ha consul­tato un medico la prima volta solo 5 giorni dopo.

Gli esami successivamente esperiti hanno portato alla luce una lesione del tendine del sopraspinato nonché del sotto-scapolare, patologia trattata con sutura/reinserzione, utilizzando un'ancora di Mitek nonché con acromio-plastica (1.2.2002).

Un secondo intervento (8.5.2002) si è reso necessario per nuova deiscenza della porzione profonda del sopra-spinato (perforazione parziale della porzione craniale), procedendo pure ad una resezione AC, causa del conflitto sotto-acromiale.

In nessun momento invece è stata verificata un'instabilità o lesione dell'apparato capsulo-­legamentare/labbro glenoidale.

L'assicurato è stato esaminato in Agenzia a varie riprese e dichiarato abile al lavoro, in base ai referti oggettivi (il 2.10.2002) al 50% dal 7.10.2002 e al 100% dal 28.10.2002.

Successivamente l'operatore e il sottoscritto hanno avuto modo di riesaminare la funzione della spal­la destra, pure con ricontrollo spineco-tomografico, momento in cui si è sempre potuto confermare la cuffia rotatoria intatta, come pure in occasione dell'esame odierno.

I singoli risultati (mobilità, trofismo muscolare, forza bruta) sono sovrapponibili al precedente esame del 2.10.2002, senza segni tendinitici, epicondilitici, deficit neuro-vascolari, d'instabilità o rottura se­condaria (bicipite incluso).

Dal lato soggettivo persiste un lieve segno d'impingement a destra nonché (in modo incostante) dei dolori accusati in zona paravertebrale dorsale e cervicale, zona interscapolare e a livello della clavi­cola (vedi le foto).

Tali disturbi (di natura non invalidante) non possono essere messi in relazione né con l'affezione della spalla né sono suffragati dai referti oggettivi (nessuna miogelosi/contrattura muscolare).

Sulla scorta di tutti i dati oggettivi, l'assicurato è senz'altro in grado e viene ritenuto esigibile esple­tare le mansioni, dettagliatamente descritte nei vari rapporti, in qualità di operaio addetto alla rifinitura, della ditta __________, ossia del 100%, dal 25.2.2004.

Il tutto combacia pure con la valutazione dell'operatore (dicembre 2003), il quale ritiene solo am­missibile delle limitazioni per delle mansioni fisicamente pesanti.

Trattasi di un'attività (vedi la fotodocumentazione) leggera, svolta con dei macchinari del peso al massimo di 150 gr., rifinitura dei pezzi in posizione fisiologica (le braccia non sono da tenere in maggiore flessione o abduzione), dei pezzi del peso massimo di 4 kg, sempre appoggiati sulla super­ficie di lavoro.

Inoltre l'assicurato non deve esercitare una maggiore pressione con la mano e ha pure la possibilità di regolare l'altezza della sua posizione (sedia regolabile).

Ci sono pure delle possibilità di brevi pause (per bere un caffè), a mezzogiorno un'ora e mezzo libera di continuo). D'altronde l'assicurato non è sotto stress (costante) per ritmo di lavoro elevato, impo­sto dal datore di lavoro.

In sintesi la muscolatura della cuffia rotatoria durante questa attività lavorativa, complessivamente leggera, non viene sollecitata, mentre le lamentele dell'assicurato come perdita di forza alla mano destra, dei dolori insopportabili o l'insopportabilità delle vibrazioni dei macchinari non combaciano con i referti oggettivi­.

Il signor RI 1 allo stato attuale non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici.

L'assicurato viene informato in modo esaustivo circa le nostre conclusioni e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato d'infortunio.

In merito alla valutazione della menomazione dell'integrità, sarà più preciso il nostro servizio compe­tente." (Doc. 234)

                                         L'assicurato ha invece contestato la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto, rilevando che egli ha, nella sua professione, un rendimento ridotto del 25%, come confermato dal suo datore di lavoro (cfr. doc. I).

In data 22 dicembre 2003 l’assicurato era stato visitato dal PD Dr. __________, Primario della Clinica __________ dell’__________ di __________, il quale aveva attestato una incapacità lavorativa del 25%, così motivata:

"  (...)

Beurteilung und Procedere:

Symmetrische, freie Schulterbeweglichkeit glenohumeral. Klinisch intakte Rotatorenmanschette, jedoch massive Schmerzangabe bei passiver oder aktiver Flexion des Armes global über 90°.

Von chirurgischer Seite ist nicht zu erwarten, dass bei klinisch intakter Rotatorenmanschette eine Verbesserung der Situation erzielt werden kann. Eine Beeinträchtigung der Funktion der rechten Schulter für schwere körperliche Tätigkeit ist jedoch nachzuvollziehen. Wir sehen nun folgende Massnahmen vor: Wir bitten die Kollegen in __________ von der CO 1 um eine gründliche Abklärung der effektiven Arbeitsfähigkeit des Patienten und um eine eventuelle Arbeitszeitanpassung. Von chirurgischer Seite soll jedoch keine weitere Therapie stattfinden. Bis dahin haben wir eine weitere Arbeitsunfähigkeit von 25 % attestiert. Von unserer Seite her Therapieabschluss." (Doc. 229)

Successivamente, in data 21 gennaio 2004, un ispettore dell'CO 1 ha compiuto un sopralluogo presso la ditta __________ di __________, con lo scopo di chiarire quali mansioni era concretamente chiamato a svolgere l’assicurato.

                                         Questo il contenuto del relativo rapporto:

"  Valutazione attività lavorativa e problemi sul posto di lavoro presso la __________ a __________.

Rinviamo ai precedenti rapporti sull'attività lavorativa svolta dal signor RI 1 del 21.6.2001 e 30.10.2002.

Assistito per ca. 45 minuti all'attività del signor RI 1, addetto alla rifinitura di pezzi non passati al collaudo finale per delle imperfezioni.

Il problema principale non è quello di alzare dei pesi (il sig. __________, suo responsabile, gli affida regolarmente i pezzi più leggeri), bensì quello della posizione della spalla per tutto l'arco della giornata (foto 1 e 2).

Anche alzando la sedia di qualche centimetro non otterrebbe alcun beneficio in quanto la spalla rimane sempre in quella posizione (foto 2 e 3).

Problemi ai nervi/tendini della spalla dovuti anche alla vibrazione della molatrice.

Dolori quando deve forzare più del necessario su di un pezzo con una rifini­tura più importante da fare rispetto ad altri.

Riesce a lavorare meglio con i pezzi di piccole dimensioni piuttosto che con quelli più pesanti; i quali devono essere girati continuamente e sui quali bi­sogna esercitare una pressione per la rifinitura maggiore rispetto a quelli piccoli.

Difficoltà anche nel sollevarli e spostarli.

Il tempo di lavorazione di ogni singolo pezzo varia dalle dimensioni, dai di­fetti e dai punti da rifinire (foto 4 e 5). A dipendenza dell'ampiezza della rifi­nitura si deve cambiare la punta della molatrice (foto 6).

Il pezzo lavorato oggi ad esempio pesa all'incirca 300 grammi; mentre una cassetta pesa attorno ai 20 kg (foto 7).

Non ci sono delle imposizioni da parte dei superiori per i pezzi da lavorare sull'arco di una giornata.

Ritmo di lavoro adeguato ad ogni operaio.

Il signor RI 1 ritiene che il suo rendimento raggiunga a malapena il 75 %, deve continuamente stringere i denti.

Attualmente non prende più alcun medicamento (prima vioxx al bisogno, cerotti Flector).

Dopo 45 min di lavoro accuserebbe già dolori alla spalla lesionata.

Segnalato la zona in cui ha problemi alla spalla destra (lui è destrimano) e la limitazione nel movimento (foto 8-9-10).

Si lamenta infine che la ditta da gennaio 2003 non gli avrebbe più conteg­giato gli straordinari; la questione deve essere risolta con l'ufficio paghe.

Colloquio con il signor __________.

Ringrazio innanzitutto per aver avuto la possibilità di valutare il posto di la­voro con delle fotografie.

Conferma che il rendimento non è in ogni caso completo. Il minor rendimen­to è effettivamente stimato attorno al 20-25 %.

Naturalmente vengono sempre affidati dei piccoli pezzi da rifinire. Quando vi è la possibilità può lavorare alla macchina per la perforazione (v. rapporto del 30.10.2002); il lavoro non è comunque regolare su questo macchinario." (Doc. 230)

                                         La descrizione appena esposta è stata corredata da una documentazione fotografica che illustra l’attività di rifinitura di pezzi, di piccole dimensioni, non passati al collaudo finale per delle imperfezioni, svolta dall’assicurato.

                                         Dopo aver preso conoscenza della nuova documentazione, il dott. __________ ha ribadito l'opinione secondo cui l'assicurato, sulla scorta dei dati oggettivi, è senz’altro in grado di esercitare la sua professione, leggera, di operaio addetto alla rifinitura della ditta __________, al 100%, a partire dal 25 febbraio 2004 (cfr. doc. 234 già riprodotto).

Anche in seguito all’opposizione interposta dall’assicurato, il dott. __________, con apprezzamento medico del 2 aprile 2004, ha ribadito che il signor RI 1, per le dirette conseguenze infortunistiche, deve essere ritenuto abile al 100% per le mansioni specifiche affidategli presso la ditta __________. Egli ha infatti indicato:

"  (...)

Parimenti, per quanto riguarda l'esigibilità di lavoro, abbiamo esposto in modo dettagliato, per quale motivo l'assicurato, per le dirette conseguenze infortunistiche, deve essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 100%, per le mansioni specifiche, svolte presso la ditta __________ di __________.

Segnatamente abbiamo specificato (d'altronde a varie riprese), che la spalla non viene sollecitata sul lavoro per le specifiche funzioni del tendine del sopraspinato chirurgicamente riparato, valutazione pure basata sui referti clinici e strumentali oggettivi che combaciano anche con la valutazione ­dell'operatore (limitazione per delle attività fisiche gravose).

Per la capacità lavorativa indubbiamente sono determinanti i referti oggettivi e non delle indicazioni soggettive, soprattutto quando esse non combaciano con i reperti obiettivabili.

In questo contesto, l'affermazione del capo-reparto (signor __________) di un rendimento insufficiente (25%), dal lato medico-assicurativo non è imputabile all'infortunio del 2000, risp. risultato operato­rio finale della spalla destra.

Concretamente allo stato attuale è senz'altro esigibile che l'assicurato possa lavorare in ditta in mo­do normale con l'attrezzatura descritta, anche fotograficamente, mansioni d'altronde dal sottoscritto (a titolo di prova) effettuate già nel passato, proprio per valutare meglio le esigenze fisiche di questi processi lavorativi! (...)" (Doc. 241)

Istruendo la causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurato di precisare per quali motivi e in quali attività l’assicurato sarebbe impedito al 25%, come indicato nel rapporto CO 1 del 21 gennaio 2004 (cfr. doc. VII).

Al riguardo, il datore di lavoro ha specificato che il lavoro di finitore al banco consiste nell’eliminare i difetti a vista su pezzi in metallo, con l’ausilio di macchinette smerigliatrici o di un piccolo martelletto ad aria compressa. La posizione della spalla destra dell’assicurato varia continuamente a seconda del punto in cui si trova il difetto da pulire, provocando spesso dei dolori. Quanto alla percentuale di impedimento, il signor __________ ha osservato che una percentuale del 25% è una stima che non può essere definita con precisione, dato che i pezzi sono di varie forme e peso e i difetti possono trovarsi in qualsiasi punto del pezzo, rendendo la lavorazione talvolta molto difficoltosa (cfr. doc. VIII).

                                         A sostegno della propria tesi circa un’inabilità lavorativa del 25%, l’assicurato ha poi trasmesso al TCA, in data 4 gennaio 2005, un ulteriore rapporto medico dell’__________ di __________ redatto in seguito alla visita effettuata il 29 novembre 2004 (cfr. doc. XX).

                                         A mente del TCA da tale rapporto, contrariamente a quanto preteso dall’assicurato, non emerge che anche questi specialisti lo hanno ritenuto inabile al 25%. Essi hanno semplicemente constatato che l'assicurato è stato ritenuto abile al lavoro solo al 75%.

                                         Il rapporto medico indica infatti quanto segue:

"  (...)

Zwischenanamnese:

Erneute Zuweisung des Patienten durch den Hausarzt zur Standortbestimmung. Der Patient klagt über Schmerzen im Bereiche der rechten Schulter, welche gegen den Nacken ausstrahlen aber auch gegen den Vorderarm. Er ist zu 75 % arbeitsfähig geschrieben. Allerdings bereiten ihm die Arbeiten auf Brusthöhe deutlich mehr Beschwerden. Insgesamt sei die Arbeit zwar nicht schwer, aber die Position der Schulter oft auf einer ungünstigen Höhe.

Befunde:

Symmetrisches Schulterrelief. Leichte Druckdolenz in der Narbe und am Acromionrand. Exquisite Druckdolenz am AC-Gelenk rechts. Die LAG-Zeichen sind negativ. Speed-Test und Jergason-Test angedeutet positiv.

Röntgenbefund:

Schulter ap/axial/Neer: Gut zentriertes Schultergelenk. Deutlicher Enthesophyt (Osteophyt am Acromionrand). Ossikel im Bereich des ehemaligen AC-Gelenkes.

Beurteilung und Procedere:

Die Beschwerden rühren am ehesten von einer Irritation im ehemaligen AC-Gelenk her. Hier kann der Versuch einer Infiltration mit Steroiden durchgeführt werden, um die Symptome zu dämpfen. Allenfalls kann bei Persistenz der Beschwerden eine erneute AC­- Gelenksresektion durchgeführt werden, wobei die Prognose vorsichtig zu beurteilen ist.

Bezüglich der Arbeitsfähigkeit sollte man versuchen, über die CO 1 den Arbeitsplatz zu optimieren. lnsbesondere wäre zu evaluieren, ob es nicht möglich wäre, erhöht zu sitzen resp. die Arbeitsfläche etwas tiefer zu setzen, damit der Patient etwa auf Gürtelhöhe arbeiten kann. Wir haben keine weiteren Kontrollen vorgesehen. Bei Beschwerdepersistenz bitten wir um erneute Zuweisung."

(Doc. XXbis)

                            2.3.3.   Conformemente all’indicazione contenuta nel rapporto del 23 dicembre 2003 da parte del PD Dr. __________, primario della Clinica __________ dell’__________ di __________ che chiedeva ai colleghi dell’CO 1 di __________ di chiarire quale fosse la reale capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. I), in data 21 gennaio 2004 un ispettore dell'CO 1 ha compiuto un sopralluogo presso la ditta __________ di __________.

L’ispettore dell’CO 1, dopo avere assistito per circa 45 minuti all'attività del signor RI 1, nel rapporto del 21 gennaio 2004 ha descritto e comprovato con documentazione fotografica agli atti (cfr. doc. 231) il lavoro svolto dall'assicurato quale addetto alla rifinitura di pezzi, di piccole dimensioni, non passati al collaudo finale per delle imperfezioni, indicando che il problema principale non è quello di alzare dei pesi, visto che il sig. __________, suo responsabile, gli affida regolarmente i pezzi più piccoli e leggeri, bensì quello della posizione della spalla per tutto l'arco della giornata. L'ispettore ha osservato che non ci sono delle imposizioni da parte dei superiori per i pezzi da lavorare sull'arco di una giornata e che il ritmo di lavoro è adeguato ad ogni operaio (cfr. doc. 230).

Dalla descrizione del lavoro che il signor RI 1 è chiamato a svolgere fornita dall’ispettore dell’CO 1 e dalla documentazione fotografica che mostra i pezzi, di piccole dimensioni, che devono essere rifiniti dall’assicurato, il TCA deve concludere che l’attività esercitata dal ricorrente presso la ditta __________ è un’attività leggera.

Nel referto del 26 febbraio 2004 il dottor __________ ha poi evidenziato che sulla scorta di tutti i dati oggettivi, è senz'altro esigibile che l'assicurato espleti al 100% le mansioni di operaio addetto alla rifinitura.

Il dottor __________, d’accordo con l’ispettore che ha effettuato il sopralluogo, ha osservato di ritenere solo ammissibili delle limitazioni per delle mansioni fisicamente pesanti (cfr. consid. 2.3.2).

                                         Il TCA è dell'avviso che il referto del 26 febbraio 2004 del dottor. __________ (cfr. doc. F) possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (esame da parte di un perito neutro, cfr. doc. I).

                                         Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il rapporto del 26 febbraio 2004 del dottor __________ non contiene in effetti contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso e sulla scorta del rapporto stilato dall’ispettore dell’CO 1 in seguito al sopralluogo effettuato presso la ditta __________ al fine di valutare l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato nella sua attività, attività che giova ricordare deve essere ritenuta leggera.

                                         Gli impedimenti funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto superiore destro sono, del resto, quelli che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99 e STCA del 12 maggio 2004 nella causa A., 35.2003.88).

                                         Riguardo tali limitazioni funzionali, il TFA ha già avuto modo di rilevare che nonostante l'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale, gli assicurati presentanti impedimenti agli arti superiori possono comunque mettere a frutto la loro capacità lavorativa in attività sostitutive leggere.

                                         Al riguardo è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa F., U 69/86, il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:

"  (…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid. 3b)

                                         In una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"  (…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

                                         In una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

                                         In un’altra sentenza del 24 novembre 2004 nella causa A., inc. 35.2004.40, il TCA, tenuto conto di una serie di limitazioni riguardo al sollevamento di pesi e alla posizione assunta durante il lavoro, ha ritenuto completamente abile in attività leggere un assicurato, che in seguito ad una caduta aveva riportato una contusione alla spalla destra, con relativa lesione grado III del tendine del sovraspinato nonché lesione SLAP grado III (cfr. STCA succitata, consid. 2.7.).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha dichiarato l’assicurato - che presentava tendinopatia del muscolo sovraspinato senza segni per una rottura trasmurale, segni di borsite subacromio subdeltoidea, alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare, esiti dopo rottura del tendine del capo-lungo del muscolo bicipite in sede prossimale, nonché esiti dopo rottura del tendine del muscolo sottoscapolare - in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, che non comporti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e l’ingaggio dell’arto superiore sinistro in lavori da eseguire sopra l’orizzontale (STCA succitata, consid. 2.5.).

                                         Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene assodato che il ricorrente, malgrado le sequele dell'infortunio del 26 luglio 2000, interessanti l'arto superiore destro, può esercitare, come indicato dal dottor __________ nel referto del 26 febbraio 2004, sulla base anche del rapporto del 21 gennaio 2004 stilato dall’ispettore dell’CO 1 che ha compiuto un sopralluogo sul posto di lavoro, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua attività di rifinitore al banco presso la ditta __________, rispettando l’unico impedimento funzionale evidenziato dal dott. __________, consistente nell’evitare le mansioni fisicamente pesanti (cfr. doc. F).

                                         Va infine segnalato che il datore di lavoro, dopo l’infortunio, ha continuato a versare all’assicurato una retribuzione di poco inferiore al 100%. Rispondendo alla domanda del TCA relativa al salario annuo che avrebbe potuto percepire nel 2004 RI 1 senza il danno alla salute, la ditta __________ ha infatti indicato che egli avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, un importo del 2%-3% superiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto nel 2004. Inoltre il datore di lavoro non ha mai sostenuto che una parte dello stipendio corrisposto all’assicurato costituisca un salario sociale.

                                         In simili condizioni questo Tribunale ritiene che l'assicurato non subisca, a seguito delle affezioni in nesso di causalità naturale e adeguata con l'infortunio, una perdita di guadagno indennizzabile dall'assicuratore contro gli infortuni (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10% a seguito di infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità").

                               2.4.   Indennità per menomazione all'integrità

                            2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.4.4.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.4.5.   In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto, nella decisione su opposizione del 14 aprile 2004, ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 7.5%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato il 25 febbraio 2004 dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, il quale si è così espresso:

"  REFERTO

L'assicurato è portatore dei seguenti postumi infortunistici importanti e durevoli: stato dopo sutura/reinserzione del tendine del sopraspinato e infraspinato, in preesistente importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell'acromio (riparazione a due riprese), con un risultato oggettivo (mobilità, continuità della cuffia rotatoria, conservata, trofismo muscolare, forza bruta), molto soddisfacen­te.

VALUTAZIONE

Lordo 10%

Netto 7,5

ARGOMENTAZIONE

Tabella 1.2 del Volume indennità alla menomazione dell'integrità della CO 1, edizione 2000: periar­trosi omero-scapolare di lieve entità: 0%, di media entità: 10%.

Nel caso presente, i residui sono parificabili al massimo ad una periartrosi omero-scapolare di mode­rata-media entità (10%), di cui almeno un 25% sono dei fattori degenerativi preesistenti (a livello AC, acromio, tendine del sopraspinato).

Tasso netto: 10% - 2,5 % = 7,5 %." (Doc. D1)

                                         Con il proprio ricorso, l'assicurato pretende invece un'IMI del 15% (cfr. I, p. 4).

Nell’opposizione del 26 marzo 2004 (cfr. doc. B) e poi in sede ricorsuale l'assicurato ha osservato di non potere accettare la proposta dell'assicuratore LAINF di ridurre del 2.5% l'indennità per menomazione dell'indennità per presunti fattori degenerativi preesistenti. Nel successivo scritto del 6 dicembre 2004 l’assicurato ha inoltre contestato il tasso di partenza del 10% utilizzato dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni per una periartrosi omero-scapolare di media entità e ha ribadito la richiesta di un'IMI del 15% (cfr. doc. XVI).

                                         La tesi difesa dall’insorgente, secondo cui egli sarebbe portatore di una menomazione all'integrità fisica del 15%, si rivela infondata, come verrà esposto dettagliatamente di seguito.

                                         Il Dr. med. __________, nel rapporto di chiusura del 26 febbraio 2004, ha indicato, tenendo conto delle limitazioni funzionali globali della spalla destra - dovute a fattori infortunistici ed extra-infortunistici - che la flessione/estensione è di 125-0-45°, l'abduzione/adduzione di 125-0-45°e la rotazione esterna/interna di 45-0-50° (cfr. doc. F).

                                         Il TCA non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle considerazioni espresse dal medico __________. Pertanto, la valutazione dell'IMI effettuata dal medico fiduciario, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. D1), deve essere seguita, nella misura in cui l'assicurato è comunque in grado di alzare l'arto superiore destro al di là dell'orizzontale.

                                         Al ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato, il TCA segnala che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'INSAI prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore, potendo comunque alzarlo al di là dell'orizzontale (la funzione della spalla destra, infatti, in abduzione e adduzione, è di 125°, cfr. doc. F).

                                         Questo Tribunale rileva inoltre che un'indennità del 25% viene accordata, ad esempio, in presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una protesi con un pessimo risultato funzionale (tabella n. 5.2 edita dalla Divisione medica dell'INSAI).

                                         D'altro canto, la pretesa del ricorrente appare parimenti insostenibile alla luce del fatto che la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente bloccata (artrodesi), la corresponsione di un'IMI del 25%.

                                         A mente del TCA, le due menomazioni all'integrità citate sono più gravi rispetto a quella di cui è portatore l'assicurato.

                                         In tale contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

                                         In casu la funzione della spalla destra dell’assicurato è possibile sopra l’orizzontale, come rilevato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. F).

                                         A titolo comparativo va rilevato che il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.

                                         Per quanto attiene alla giurisprudenza cantonale, in una sentenza del 26 febbraio 2002 nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.) un assicurato, rimasto vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, è stato posto al beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è così espresso:

"  (…)

Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico __________, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157), meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale.

Al ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'CO 1 CO 1prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.

D'altro canto, però, non può essere ignorato che, per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc. 103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente riconosciuta anche dal medico __________ dell'CO 1 (cfr. XXV: "Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti di una periartropatia della spalla di media entità" - la sottolineatura è del redattore).

Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per, citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).

Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:

"                                     Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch 5 teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff. 1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise, eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder 121/2% usw. zu wählen."

(W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla Divisione medica dell'INSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").

D'altro canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'CO 1:

“(…)

… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der CO 1, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin der CO 1, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).

(…).

… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der Einschätzung des Integritätsschadens durch die CO 1, welche sich im Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die CO 1 verpflichtet wurde, eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten."

(DTF succitata, consid. 3a e 5).

Nel caso di specie, è stato accertato che la menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr. tabella CO 1 1.2).

Tutto ben considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.

Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio 2002 del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile", graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)

                                         In un’altra sentenza del 3 agosto 2004 nella causa D. (inc. 35.03.90), il TCA ha assegnato a un assicurato, che ha subito la lacerazione del sopraspinato, un’IMI del 12,5%, in quanto la spalla era mobile di circa 110°, ovvero di 20°sopra l’orizzontale.

                                         In particolare questa Corte ha rilevato:

"  (…)

Il Dr. med. X. ha indicato che sia l'elevazione, che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr. Fascicolo 3 - doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere che nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al beneficio di un'IMI del 12,5%.

Alla medesima conclusione si giunge peraltro anche considerando quanto certificato dal Dr. med. Y. Infatti, come precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 - doc. 85), va dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al di sopra dei 90°.

In simili condizioni, in applicazione di quanto indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.” (STCA succitata)

                                         Nel caso in esame la menomazione di cui è portatore il ricorrente, il quale può muovere la spalla perlomeno di 30° sopra l’orizzontale, è meno grave rispetto a quelle degli assicurati di cui alle sentenze sopra citate, indennizzate con un’indennità del 12,5%.

                                         Tutto ben considerato, ritenuto che la tabella 1.2. prevede un’IMI del 10% per una spalla la cui mobilità raggiunge i 30° sopra l’orizzontale, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.

                                         Tale percentuale corrisponde, d’altronde, all’indennità contemplata dalla medesima Tabella per una periartrosi omero-scapolare media, ritenuta al massimo presente nel caso concreto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. D1).

                                         Nell’ambito di un’altra vertenza (cfr. STCA del 30 agosto 2004 nella causa L., inc. 35.03.92) il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, specialista in chirurgia e fiduciario dell’assicuratore convenuto, in merito alla periartropatia. In particolare gli è stato chiesto quali sono le condizioni per cui una periartropatia possa essere ritenuta moderata, ri­spettivamente, grave.

                                         Il medico ha così risposto:

"  (…)

Angesichts der diagnostischen Unschärfe des Begriffes Periarthrosis humeroscapularis mangelt es konsequenterweise an einer verbindlichen Definition, was unter einer leichten, mässigen und schweren Form derselben zu verstehen sei. Deshalb die Anmerkung in Tab. 1.2, wonach bei der Beurteilung des Integritätsschadens der Periarthrosis von einer vergleichbaren Schwere beim Integritätsschaden der Omarthrose ausgegangen werden müsse. Als leichte Form einer Omarthrose (Arthrose des glenohumeralen Gelenkes, d.h. zwischen Oberarmkopf und Schul­tergelenkpfanne) kann eine beginnende Entrundung des Humeruskopfes mit minimer Verschmälerung des Gelenkspaltes und Osteophytenbildung bezeichnet werden, als mässige Form eine starke Verschmälerung des Gelenkspaltes mit deutlicher Entrundung des Humeruskopfes und ausgeprägter Osteophytenbildung sowie als schwere Form schliesslich die völlige Aufhe­bung des Gelenkspaltes und damit die Ankylose, d.h. die völlige Gelenksteife. Erfahrungsge­mäss korreliert diese radiologische Einteilung der Omarthrose in Schweregrade jedoch schlecht mit der Klinik, d.h. eine im  Röntgenbild schon fortgeschrittene Omarthrose führt nicht zwangs­läufig zu einer schweren schmerzhaften Einschränkung der Schulterfunktion und vice versa.

Letztlich wird die Kombination von Schmerz und Funktionseinschränkung den Ausschlag geben, ob bei der Schätzung des Integritätsschadens eine leichte, mässige oder schwere Form vorlie­ge. (…)" (STCA succitata consid. 2.6.5.)

                                         In casu dalla documentazione medica, emerge un’artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare (cfr. doc. D1). Non risultano, tuttavia, gli elementi per concludere che sia presente una periartrosi grave, per la quale la Tabella 1.1. prevede un’IMI del 25%. Pertanto, a seguito dell’infortunio del luglio 2000, non soffre di una periartrite grave, bensì al massimo media, come attestato dal Dr. med. __________ il 25 febbraio 2004 (cfr. doc. D1).

                                         Tutto ben considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, percentuale quest'ultima che, come spiegato di seguito, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAINF, deve poi essere ridotta.

                                         Infatti, secondo l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).

                                         L'applicazione di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2 LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr. DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i riferimenti ivi menzionati).

                                         Nel caso di specie, l’CO 1, fondandosi su quanto indicato dal dott. __________ nello scritto del 25 febbraio 2004 (cfr. doc. D1), ha ridotto il grado dell’IMI del 25% (cfr. doc. D e doc. A).

Circa la percentuale di riduzione dell'indennità per menomazione dell'integrità, il medico __________ ha precisato che l’assicurato presenta una periartrosi omero-scapolare di moderata-media entità, dovuta almeno per il 25% a fattori degenerativi preesistenti (a livello AC, acromio, tendine del sopraspinato). Egli ha infatti rilevato che l’assicurato è portatore di uno stato dopo sutura/reinserzione del tendine del sopraspinato e infraspinato, in preesistente importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell’acromio (riparazione a due riprese), con un risultato oggettivo molto soddisfacente (cfr. doc. D1).

Il TCA ritiene nel caso di specie di poter aderire alla valutazione del dott. __________, a mente del quale l'infortunio subito dall'assicurato ha comportato un peggioramento di una preesistente importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell’acromio (cfr. doc. D1).

Al riguardo, è utile evidenziare che il TCA, in una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01, ha affrontato la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidata al dott. R. Gambirasio, Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di Ginevra, il quale ha osservato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:

"  (…)

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par, la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie dégénérative de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans, l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux asymptomatique.

En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01)

                                         Pertanto, ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 2.5%, come proposto dal dott. __________ (cfr. doc. D1), portandola al 7,5%, dato che il danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.60 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2005 35.2004.60 — Swissrulings