Raccomandata
Incarto n. 35.2004.57 cr/sc
Lugano 11 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 agosto 2003, RI 1 - dipendente della ditta __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è scivolato mentre camminava su un sentiero di montagna.
Passato qualche giorno dalla data del sinistro, l'assicurato si è recato dal dott. __________, il quale, sospettando l'esistenza di una lesione meniscale, ha disposto una risonanza magnetica.
Questo esame, eseguito il 3 settembre 2003 presso l'__________ di __________, ha permesso di escludere una lesione meniscale oltre che legamentare (cfr. doc. 3).
In seguito, in data 7 novembre 2003 l'assicurato ha consultato il dott. __________, il quale ha diagnosticato un trauma distorsivo con stiramento del legamento collaterale mediale, attestando un'inabilità lavorativa dall'8 novembre 2003 al 21 dicembre 2003 e prescrivendo al paziente della fisioterapia (cfr. doc. 12).
In data 10 novembre 2003 il datore di lavoro dell’assicurato ha compilato l’Annuncio di infortunio LAINF, in seguito all’infortunio occorso il 16 agosto 2003, vista l’inabilità lavorativa dell’assicurato a partire dall’8 novembre 2003 (cfr. doc. 1).
1.2. Sentito il parere del __________, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 30 gennaio 2004 (cfr. doc. 15), ha negato il proprio obbligo contributivo, rilevando che dalla documentazione medico-amministrativa e dagli accertamenti disposti non è stato possibile provare un nesso causale adeguato fra i disturbi accusati dall'assicurato in novembre e dicembre 2003 e l'evento traumatico dell'agosto 2003.
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, rappresentato dal RA 1 di __________ (cfr. doc. 18), l'CO 1, in data 13 aprile 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 26).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 giugno 2004, l'assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato a riconoscere il proprio obbligo prestativo in relazione alle conseguenze dell'infortunio del 16 agosto 2003 (cfr. doc. I).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" In fatto e in diritto
A) Il 16 agosto 2003 RI 1, effettuando una gita in montagna, ha messo un piede in fallo, cadendo e torcendo la gamba sinistra. Ha sentito una fitta al ginocchio alla quale non ha prestato inizialmente molta attenzione. Persistendo però i dolori, il 21 agosto si è rivolto al dr. __________ in quale ha sospettato una lesione al menisco, disponendo una risonanza magnetica che è poi stata eseguita il 3 settembre 2003 all'__________ di __________. In seguito, RI 1 è stato inviato per un esame specialistico al dr. __________, effettuato il 7.11.2003, in seguito al quale lo specialista ha emesso la diagnosi di "trauma distorsivo con stiramento del legamento collaterale mediale (…)" e ha prescritto a RI 1 un periodo di riposo e un trattamento fisioterapico. In un rapporto intermedio alla CO 1 del 27 novembre 2003, il dr. __________ ribadiva la diagnosi di "trauma distorsivo ginocchio sinistro e di lesione del legamento collaterale mediale". RI 1 poteva poi riprendere il lavoro normalmente il 22 dicembre 2003.
B) Il 30 gennaio 2004, la CO 1 emetteva una decisione formale di rifiuto dell'erogazione di prestazioni assicurative, motivata come segue: "Dalla documentazione medica - amministrativa in nostro possesso e dagli accertamenti disposti non è stato possibile provare un nesso causale adeguato. Non si è in presenza né di conseguenze di un infortunio assicurato, né di una lesione corporale parificabile a un infortunio ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni".
C) Contro tale decisione RI 1, assistito dal nostro segretariato, ha inoltrato regolare e tempestiva opposizione, motivandola con i seguenti argomenti:
1. RI 1 non ha mai sofferto di disturbi precedenti al ginocchio e ha sempre potuto svolgere regolarmente il proprio lavoro, come ha del resto dichiarato alla CO 1 nel suo colloquio del 20.1.04.
2. I disturbi sono insorti unicamente in seguito all'incidente occorsogli il 16.8.2004, la cui descrizione corrisponde esattamente alla definizione di evento assicurato secondo l'art. 9.1 OAINF.
3. Nel rapporto della visita specialistica effettuata dal dr. __________ il 7.11.2003 viene descritta una situazione di gonalgia di lunga durata i cui disturbi hanno avuto inizio dopo l'incidente del 16 .8.2003 e indica chiaramente la causa di un "trauma distorsivo con stiramento del legamento collaterale mediale".
4. Nel suo rapporto intermedio del 5.12.2003, il dr. __________ conferma queste indicazioni, esprimendo la diagnosi di: "trauma distorsivo ginocchio sx" e di "lesione del legamento collaterale mediale".
5. Nel medesimo rapporto, il dottor __________ nega la presenza di fattori extra-traumatici per l'insorgere dei disturbi.
6. Per valutare correttamente questi rapporti medici, che risultano in contrasto con le constatazioni riportate dal referto della RM del dr. __________ del 3.9.2003 occorre considerare il fatto che il radiologo si esprime unicamente sulla base delle indicazioni dell'esame specifico, mentre la definizione del quadro clinico globale compete indubbiamente al medico specialista che visita il paziente. Quest'ultima premessa risulta infatti fondamentale per un inquadramento corretto e un'adeguata ponderazione di tutti i fattori.
D) Il 13 aprile 2004, la CO 1 ha respinto la nostra opposizione con la decisione oggetto del presente ricorso (allegata). I motivi di questa decisione sono illustrati dal considerando numero 2. In esso, la CO 1 reputa ininfluente il fatto che RI 1 non abbia mai lamentato alcun disturbo al ginocchio (in tutta la decisione su opposizione si parla del ginocchio destro, mentre la lesione in questione è avvenuta al ginocchio sinistro). Esso riporta per contro l'apprezzamento del __________ dr. __________ del 30.3.2004, secondo il quale determinante ai fini della determinazione della causalità non sarebbe l'esame clinico, bensì le lastre della risonanza magnetica. Tale parere sarebbe confermato anche dal dr. __________ della __________ della CO 1 di __________, secondo il quale una relazione causale fra i disturbi fatti valere e l'infortunio sarebbe inverosimile.
E) Tale conclusione appare a nostro avviso per lo meno discutibile. Non si comprende infatti più l'esigenza e nemmeno l'utilità di ricorrere a esami clinici, se poi la situazione può essere inquadrata correttamente unicamente sulla base di un unico esame. Il 26 aprile 2004 ci siamo pertanto rivolti di nuovo allo specialista dr. __________, manifestando le nostre perplessità e sottoponendogli concretamente i seguenti quesiti:
1. Può confermare la diagnosi emessa il 7.11.2003? ("trauma distorsivo con stiramento del legamento collaterale mediale").
2. Detto trauma distorsivo può non lasciare traccia riscontrabile in una RM?
3. Vi potrebbero essere altri aspetti legati all'incidente del 16 agosto 2003 suscettibili di essere all'origine dei disturbi patiti da RI 1, ma che non sono stati considerati dalla RM?
4. Può fornirci ulteriori considerazioni?
F) A tali quesiti, il dr. __________ ha risposto il 4 maggio 2004 con la lettera che ci permettiamo di allegare. Da essa, oltre alla conferma della diagnosi, ci permettiamo di riprendere alcuni passi che reputiamo di importanza particolare: "senz'altro che un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in una risonanza magnetica. Ammettendo che si tratta di una lesione parziale con forte stiramento del legamento collaterale (…) sulla risonanza magnetica del 3 settembre (…) non è possibile riscontrare segni che parlino per una lesione di questo legamento. Infatti non vi è stata una lesione legamentare ma un forte stiramento e conseguente dolore sul legamento collaterale mediale". Il tutto ha fatto sì che il paziente fino alla visita di novembre ha camminato mantenendo in leggera flessione il ginocchio, evitando l'iper estensione e la flessione oltre i 110° (…) come dimostrava l'ipertrofia del quadricipite, specialmente del muscolo vasto mediale. Inoltre, il dr. __________ mette in relazione i disturbi derivanti dalla condropatia della rotula, che precedentemente non aveva creato problemi, proprio con il fatto che RI 1 sia stato costretto a camminare con il ginocchio leggermente piegato, mettendo quindi sotto pressione l'articolazione patello-femorale.
G) Infine, al punto 4 della sua lettera, il dr. __________ si esprime sull'opportunità di basarsi unicamente sulla risonanza magnetica, illustrando i margini di errore di questo genere di esame e concludendo come la diagnosi di una distorsione al ginocchio debba basarsi su una buona anamnesi e una buona visita clinica. In questa sede precisiamo come RI 1 non sia mai stato visitato dal dr. __________ o da un altro medico della CO 1.
H) Le considerazioni del dr. __________ illustrano a nostro parere in modo molto chiaro l'esistenza di un nesso causale diretto ed adeguato tra i disturbi al ginocchio sinistro di RI 1 e il suo incidente del 16 agosto 2003." (Doc. I)
1.4. L’assicuratore LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 20 luglio 2004 l'assicurato, per il tramite del RA 1, ha osservato:
" (…)
Quale ulteriore mezzo di prova, ci permettiamo di produrre la lettera del medico curante, dr. med. __________, inviataci lo scorso 26 giugno. Come si può rilevare, il dr. __________ conferma la sua diagnosi del 7.11.2003, ribadendo come si trattasse "sicuramente di una lesione di tipo traumatico …".
Inoltre, il dr. __________ concorda con quanto già affermato dal dr. __________ nella presa di posizione prodotta in sede di ricorso, affermando che "la risonanza magnetica (…) non può mettere in evidenza piccoli microtraumi legamentari (…)". Esso aggiunge pure che i sintomi e le lamentele del paziente sono stati tali da prendere in considerazione seriamente una possibile lesione.
Dal canto suo, il dottor __________ aveva affermato che "senz'altro un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in una risonanza magnetica", illustrando poi al punto due della sua lettera citata il suo punto di vista.
Il dr. __________, __________ della CO 1, quindi chiaramente di parte, contesta invece questa affermazione, sostenendo che una lesione parziale del legamento collaterale suscettibile di creare i disturbi di cui ha sofferto il nostro assistito risulta ben visibile all'esame di risonanza magnetica. Egli non menziona però testi scientifici, né fornisce altre prove a sostegno di questa sua affermazione. Ciononostante, la CO 1 reputa l'assenza di un riscontro della lesione sulla RMI sufficiente per negare le prestazioni assicurative.
Da parte nostra, confortati dal parere unanime espresso dai due medici curanti il signor RI 1, restiamo del parere che in sede di visita clinica e con una buona anamnesi sia possibile giungere ad altre conclusioni comunque probanti. Nella fattispecie, che il signor RI 1 sia incorso in un infortunio che gli ha procurato una lesione, le cui conseguenze sono state molto ben descritte dal dr. __________ al punto 2 della sua lettera del 04.5.2004. Per questo motivo, ribadiamo le richieste espresse in sede di ricorso, ossia:
I. Il ricorso è accolto.
II. La decisione su opposizione della CO 1 del 13.4.2004 è annullata.
III. La CO 1 erogherà le prestazioni assicurative per le conseguenze dell'infortunio del 16 agosto 2003.
IV. Protestate spese e ripetibili.
Anche se non ci opporremmo all'erezione di una perizia in causa per dirimere la controversia tra i due pareri medici." (Doc. V)
1.6. Il doc. V è stato trasmesso all'assicuratore convenuto, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (cfr. doc. VI).
1.7. Pendente causa il TCA ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc. VII), il quale ha risposto in data 11 febbraio 2005 (cfr. doc. VIII).
1.8. Alle parti è stata concessa la facoltà di esprimersi in merito ai chiarimenti forniti dal medico (cfr. doc. IX).
Con scritto del 28 febbraio 2005, fatto riferimento alle conclusioni del 25 febbraio 2005 del dott. __________ e richiamato il fatto che in assenza di prove la decisione è sfavorevole alla parte che cerca di fare derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata, l’assicuratore LAINF si è riconfermato nelle proprie impugnative (cfr. doc. X).
Il ricorrente, per contro, è rimasto silente.
Il doc. X è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: 13 aprile 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto o meno dell'assicurato di ricevere le prestazioni assicurative in relazione all’evento, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l'assicuratore LAINF deve o meno riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per i disturbi patiti dall'assicurato a partire dal mese di novembre 2003.
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3. L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.4. Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che, il 16 agosto 2003, il ricorrente, mentre stava camminando su un sentiero di montagna, è scivolato ed è caduto a terra, battendo la gamba sinistra (cfr. doc. 2 e doc. 13).
Dopo alcuni giorni, visto il persistere dei dolori, l'assicurato si è recato dal dott. __________, medico chirurgo, il quale, sospettando l'esistenza di una lesione meniscale, ha predisposto l'esecuzione di una risonanza magnetica, eseguita in data 3 settembre 2003 presso l'__________ di __________ (cfr. doc. 3). Tale esame ha permesso di escludere la presenza di lesioni legamentari o meniscali, mettendo in evidenza la presenza di una piccola plica femoro-patellare mediana (cfr. doc. 3). Nel referto citato si legge infatti:
" Regolare intensità di segnale del midollo osseo dei capi articolari.
Facce articolari congruenti.
I legamenti collaterali e crociati risultano intatti.
Integri i menischi.
Vi è una piccola plica adiposa femoro-patellare mediana che si interpone nell’articolazione.
CONCLUSIONI:
- Piccola plica femoro-patellare mediana.
- RM del ginocchio sx senza lesioni legamentari o meniscali."
(Doc. 3)
Il 3 novembre 2003 il dott. __________, dopo aver riassunto le circostanze nelle quali si è verificato l’infortunio e gli accertamenti medici che sono seguiti (ispezione clinica del 21 agosto 2003; RM del ginocchio sinistro in data 3 settembre 2003; infiltrazione di xilocaina e Depot Medrol l'11 settembre 2003), ha informato l'assicuratore LAINF che l'assicurato sarebbe stato visitato dal dott. __________ presso l'__________ di __________ in data 7 novembre 2003 (cfr. doc. 4).
In occasione di questa visita il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica, ha certificato l'esistenza di un trauma distorsivo con stiramento del legamento collaterale mediale, ritenendo inoltre che l'assicurato soffra di una condropatia rotulea e reputando indicato lo svolgimento di fisioterapia. Egli ha inoltre rilevato che la RM a sua disposizione mostrava una plica patello-femorale mediale modicamente ipertrofica, senza segni di lesioni meniscali o legamentari (cfr. doc. 5a).
Con rapporto intermedio del 5 dicembre 2003 il dott. __________, posta la diagnosi di trauma distorsivo del ginocchio sinistro e lesione del legamento collaterale mediale, ha prescritto all'assicurato il proseguimento della fisioterapia, osservando che la ripresa lavorativa sarebbe stata fissata in occasione della successiva visita medica (cfr. doc. 7).
In data 21 dicembre 2003 lo specialista dell'__________ ha attestato una piena capacità lavorativa dell'assicurato a partire dal 22 dicembre 2003 (cfr. doc. 12).
Il 20 gennaio 2004 il ricorrente è stato ascoltato presso l'Ufficio dell'assicuratore LAINF. In tale occasione è stato redatto il seguente verbale di audizione:
" (…)
II fatto mi è capitato 16.8.2003 sul sentiero per recarmi a __________. Si tratta di un sentiero di montagna che parte da __________ e porta alla chiesa di __________. Quel giorno c'era una festa e mi stavo recando alla stessa.
Ad un certo momento ho messo un piede in fallo sul sentiero acciottolato, ho perso l'equilibrio e sono caduto a terra, battendo e torcendo la gamba sinistra. Ho sentito una fitta al ginocchio, lato interno e sul davanti sotto la rotula.
A botta calda non ho dato troppo peso all'accaduto, cosa peraltro che ho fatto anche nelle settimane successive.
Pensavo e speravo in una remissione spontanea dei disturbi. Invece non è stato il caso, malgrado mi sia curato empiricamente con pomate e impacchi di ghiaccio.
Il 21 agosto 2003 ho consultato il dr. __________ il quale sospettava una lesione meniscale.
Disponeva l'esecuzione di una risonanza magnetica, eseguita il 3.9.2003 all'__________ di __________.
Sulla base del risultato di questo esame, il dr. __________ mi mandava per__________.
Nel frattempo i dolori al ginocchio erano sempre presenti ma ho sempre tenuto duro e non ho smesso il lavoro di autista di bus per l'__________.
Il dr. __________ mi visitava per la prima volta il 7.11.2003 e mi ordinava della fisioterapia e riposo.
Ho eseguito s.e. 18 sedute presso lo studio __________ di __________, terapie che portavano ad un apprezzabile miglioramento dello stato del ginocchio.
In definitiva sono stato inabile al lavoro dall'8.11.2003 fino al 21.12.2003.
Dal 22.12.2003 lavoro in misura normale, sono guarito.
Prima del fatto del 16.8.2003 non ho mai avuto nessun problema al ginocchio sinistro. Ho sempre potuto svolgere il mio lavoro senza nessun problema.
I miei infortuni sono tutti noti alla CO 1. Nessuna malattia grave, mai stato operato.
Perdita di salario in caso di malattia garantita dal datore di lavoro.
Privatamente sono affiliato alla __________ di __________." (Doc. 13)
Con decisione formale del 30 gennaio 2004, l'assicuratore LAINF ha indicato di non potere erogare le prestazioni assicurative, ritenuto che dalla documentazione medico-amministrativa e dagli accertamenti disposti non è stato possibile provare l'esistenza di un nesso causale adeguato: non si è in presenza infatti né delle conseguenze di un infortunio assicurato, né di una lesione corporale parificabile a infortunio ai sensi dell'art. 9 OAINF (cfr. doc. 15).
Questa decisione si basa in particolare su un rapporto del 27 gennaio 2004 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e __________ dell'CO 1, il quale ha rilevato che l'assicurato non presenta nessuna lesione organica documentata e che dunque non vi è nesso di causalità fra l'inabilità dell'assicurato e l'infortunio del 16 agosto 2003 (cfr. doc. 14).
Vista l'opposizione interposta dall'assicurato, al fine di chiarire la fattispecie, l'assicuratore convenuto ha chiesto al dott. __________ di redigere un apprezzamento medico (cfr. doc. 22).
In data 30 marzo 2004 il __________ dell'CO 1 si è così espresso:
" Nella sua opposizione del 17.2.2004, il __________ signor __________ del RA 1, con 5 degli argomenti addotti, si basa unicamente sul principio del "post hoc, ergo propter hoc" facendo valere che l'assicurato non abbia accusato dei disturbi prima dell'infortunio, massima non applicabile nell'ambito della scienza medica.
L'ultimo argomento (punto 6), invece non ha niente a che vedere con l'operato del radiologo, risp. l'indicazione dell'esame.
In altre parole, pertinente per un giudizio definitivo, nel momento in cui si presume la presenza di una rottura/lesione legamentare, è unicamente la documentazione stessa (le lastre), che va valutata dal medico, indipendentemente dall'interpretazione fornita dal radiologo.
Nel caso concreto è oltremodo chiaro che si può escludere una lesione traumatica del legamento collaterale mediale, pure una rottura parziale, poiché in tale evenienza ben visibile in base a criteri morfologici, soprattutto nell'acquisizione T2.
In parole povere, nel caso specifico è proprio l'esame di risonanza magnetica che ci permette un giudizio definitivo in merito alla presenza o meno di una lesione strutturale, e non una visita del paziente.
Alla luce di questi dati, la decisione del 30.1.2004 deve essere integralmente confermata, in assenza di nuovi fattori medici oggettivi." (Doc. 23)
L'assicuratore LAINF ha inoltre sottoposto il caso alla __________ di __________, che, con rapporto medico datato 7 aprile 2004 redatto dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia, ha rilevato quanto segue:
" Nach Studium von Akten und Röntgenbildern (MRI Knie links 03.09.2003) können wir die kreisärztlichen Beurteilungen vom 27.01.2004 und 30.03.2004 bestätigen. Es sind keine Verletzungen objektivierbar, weder an Bändern noch an Menisken. Die kleine "Plica femoro-patellare" ist eine Normvariante ohne Krankheitswert. Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Bagatellunfall vom 16.08.2003 und den unspezifischen Knie-Beschwerden (ohne Substrat), die erst ab 08.11.2003 zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben, ist also medizinisch unwahrscheinlich. Auch der Orthopäde Dr. __________ konnte keine fundierte Diagnose stellen." (Doc. 25)
L'assicurato, in disaccordo con quanto deciso dall'assicuratore LAINF, ha posto al dott. __________ le seguenti domande:
" (…)
1. Può confermare la diagnosi emessa il 7.11.2003? ("trauma distorsivo con stiramento del legamento collaterale mediale").
2. Detto trauma distorsivo può non lasciare traccia riscontrabile in una RM?
3. Vi potrebbero essere altri aspetti legati all'incidente del 16 agosto 2003 suscettibili di essere all'origine dei disturbi patiti da RI 1, ma che non sono stati considerati dalla RM?
4. Può fornirci ulteriori considerazioni?" (Doc. I)
Con scritto datato 4 maggio 2004 lo specialista ha fornito le seguenti risposte:
" (…)
1. Confermo la diagnosi emessa il 7 novembre 2003 e precisamente quella di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con stiramento del legamento collaterale mediale.
2. Senz'altro che un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in una risonanza magnetica. Ammettendo che si tratta di una lesione parziale con forte stiramento del legamento collaterale mediale che clinicamente al momento della visita era molto sensibile nella sua inserzione femorale, sulla risonanza magnetica del 3 settembre e precisamente fatta due settimane dopo il trauma distorsivo, non è possibile riscontrare segni che parlino per una lesione di questo legamento. Infatti non vi è stata una lesione legamentare ma un forte stiramento e conseguente dolore sul legamento collaterale mediale. Il tutto ha fatto sì che il paziente fino alla visita di novembre, ha camminato mantenendo in leggera flessione il ginocchio evitando l'iper estensione e la flessione oltre i 110°. Passivamente si riusciva però ad estendere e flettere il ginocchio sebbene negli ultimi gradi di estensione e nei gradi oltre i 110° di flessione, accusava sempre dolore sull'inserzione del legamento collaterale mediale a livello dell'epicondilo femorale mediale. Il fatto di aver camminato per quasi 3 mesi con il ginocchio leggermente piegato lo dimostrava anche l'ipotrofia del quadricipite specialmente del muscolo vasto mediale.
3. Non vi sono altri aspetti legati all'incidente del 16 agosto 2003 suscettibili di essere all'origine dei disturbi e che non sono stati considerati dalla risonanza magnetica. Si può solo segnalare che il paziente è sofferente di una condropatia di I° della rotula che però nel passato non gli aveva dato fastidio ma che è venuta alla luce con il fatto che il paziente camminava con il ginocchio leggermente piegato e quindi metteva sotto pressione l'articolazione patello-femorale.
4. Mi sembra strano che la CO 1 abbia rifiutato il caso solo sulla base della risonanza magnetica. Non sono a conoscenza se il __________ Dr. __________, abbia mai visitato il paziente. Leggendo il capoverso no. 2 degli atti della CO 1 che ho in visione dove scrive che il Dr. __________ "ha ribadito che determinante ai fini della causalità non è l'esame clinico, bensì la risonanza magnetica" mi sorge il dubbio che non abbia mai visto il paziente ma si sia basato solo sul risultato della RM. Vorrei ricordare al Dr. __________ che la risonanza magnetica non dà sempre delle certezze e cioè vi sono dei falsi positivi e falsi negativi. Sono in percentuali piccole però esistono e sono da tenere in considerazione. Dal canto mio come ortopedico ho fatto parecchie volte delle diagnosi di rottura legamentare al ginocchio senza ricorrere alla risonanza magnetica. Devo anche dire che ho avuto delle risonanze magnetiche con evidenti rotture del legamento crociato anteriore che però dal lato clinico i pazienti non presentavano delle instabilità così manifeste da dover ricorrere ad un intervento chirurgico sebbene la risonanza magnetica parlava per una rottura completa, pertanto l'esame clinico ha prevalso su quello diagnostico per immagini.
Vorrei concludere ricordando che per la diagnosi di una distorsione del ginocchio non vanno sempre effettuate la risonanza magnetica o altre indagini sofisticate ma il tutto si basa su una buona anamnesi e una buona visita clinica." (Doc. A2)
In data 26 giugno 2004 il dott. __________, rispondendo alle domande del rappresentante dell'assicurato, ha osservato:
" (…)
Ad 1) Confermo la mia diagnosi clinica emessa il 07.11.2003. Trattavasi sicuramente di una lesione di tipo traumatico dovuta a scivolamento con lesione delle parti molli ed eventualmente lesione meniscale che poi non è stata confermata dalla Risonanza Magnetica.
Il meccanismo e il luogo e la persona sono tali che dovevo per forza pensare a questa possibilità.
Ad 2) La Risonanza Magnetica mette in evidenza lesioni più o meno vaste più o meno importanti ma non può mettere in evidenza piccoli microtraumi legamentari come diciamo meccanismo doloroso a livello biochimico. I sintomi e le lamentele del paziente sono stati tali da prendere in considerazione seriamente una possibile lesione.
Ad 3) Come detto sopra una lesione iniziale condropatica cartillagenosa delle superficie articolari è difficilmente visibile alla Risonanza Magnetica come pure una lesione discreta del legamento collaterale mediano probabilmente esistente.
Ad 4) Il paziente è stato reale nella sua esposizione dei fatti, il trauma è avvenuto, la quantificazione di questo trauma è molto soggettiva come pure è soggettiva la tolleranza al dolore di modo che pur avendo un reperto RM molto povero il paziente può aver avuto dolori piuttosto importanti e degni di essere curati." (Doc. Vbis)
Con scritto del 6 luglio 2004 il dott. __________ ha fornito il seguente apprezzamento medico:
" Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, anche una lesione parziale del legamento collaterale mediale di un ginocchio, soprattutto di natura invalidante e causante un'inabilità lavorativa addirittura del 100%, ancora 3 mesi dopo l'infortunio, risulta ben visibile mediante esame di risonanza magnetica, soprattutto nell'acquisizione T2, anche per delle settimane, dopo l'evento traumatico.
Fino a che punto la condropatia rotulea o un ev. impingement della plica patellare siano all'origine dei disturbi accusati dal signor RI 1, non deve essere chiarito dal lato infortunistico.
Siamo d'accordo con il dott. __________ che tante volte basta l'esame clinico per diagnosticare una lesione del legamento collaterale mediale.
Ma tante volte, l'esame clinico non è sufficiente per una diagnosi precisa.
In questo contesto vanno solo ricordati tutti quei casi, dove clinicamente si sospetta una lesione meniscale, mentre l'indagine spineco-tomografica evidenzia una lesione del legamento collaterale mediale (o viceversa)!
In sintesi, anche con la nuova missiva del 4.5.2004, il dott. __________ non presenta dei nuovi fattori o argomenti medico-scientifici, tali da invalidare il contenuto della decisione del 30.1.2004." (Doc. IIIbis)
Al fine di chiarire la fattispecie e di appurare in particolare se uno stiramento legamentare possa o meno essere oggettivabile tramite gli attuali mezzi diagnostici, il TCA ha interpellato il dott. __________ e gli ha posto i seguenti quesiti:
"1. Uno stiramento legamentare è o meno oggettivabile mediante gli attuali mezzi diagnostici?
2. Nella negativa, voglia indicare con precisione i motivi.
3. Per quali motivi escluderebbe che i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro siano imputabili ad un'infiammazione legamentare?" (Doc. VII)
Con scritto dell’11 febbraio 2005 lo specialista ha risposto:
" (...)
1. Uno stiramento legamentare se non vi sono interruzioni della continuità legamentare, può essere eventualmente oggettivabile con un'ecografia fatta immediatamente dopo il trauma se vi è la presenza di un edema perilegamentare, altrimenti se non vi sono rotture legamentari, la risonanza magnetica non può evidenziare uno stiramento legamentare.
2. Vedi sopra.
3. I disturbi lamentati dall'assicurato non sono imputabili ad un'infiammazione legamentare per il fatto che una persona giovane non può avere un'infiammazione legamentare ma tutte le affezioni a livello dei legamenti collaterali di un ginocchio sono dovute a traumi, di solito distorsivi. Nel caso concreto il paziente causa questo dolore, ha deambulato a lungo mantenendo in leggera flessione il ginocchio evitando l'iperestensione e quindi al momento di cercare di estendere il ginocchio, il legamento collaterale interno che per qualche tempo era rimasto rilassato in posizione flessa del ginocchio, veniva messo sotto tensione e quindi gli provocava un aumento di dolore cosa che produceva un circolo vizioso chiuso e costringeva il paziente a mantenere nuovamente piegato il ginocchio." (Doc. VIII)
Il dott. __________, presa visione degli accertamenti effettuati dal TCA, ha osservato:
" Bagatellunfall vom 16.08.2003
Im Schreiben vom 11.02.2005 hat der Orthopädische Dr. __________ auf die Fragen des Gerichts vom 01.01.2005 geantwortet.
Er bestätigt, dass eine Bänderzerrung durch die aktuellen diagnostischen Mittel nicht objektivierbar ist, insbesondere nicht durch das MRI vom 03.09.2003 (also bereits 18 Tage nach Unfall).
Er bestätigt auch das Fehlen einer Entzündung des medialen Seitenbandes am linken Knie.
Versicherungsmedizinische Stellungnahme
Die nachträgliche Hypothese einer Zerrung des medialen Seitenbandes beruht einzig auf der Patientenangabe einer Druckdolenz im Bereiche der femoralen Insertion dieses Bandes. Objektiv war das Kniegelenk am 07.11.2003 ohne Erguss und frei beweglich. Auf welche Fakten Herr Dr. __________ dies Annahme stützt, dass der Patient seit dem Unfall das Knie leicht flektiert gehalten habe, können wir nicht nachvollziehen. Im übrigen verweisen wir auf die kreisärztliche Beurteilung vom 06.07.2004.
Der Fall ist längst abgeschlossen (volle Arbeitsfähigkeit seit 22.12.2003). Bei Beschwerdefreiheit würde eine heutige körperliche Untersuchung keine Rückschlüsse mehr erlauben. Einzig ein konventionelles Röntgenbild ab könnte als Spätfolge einer Seitenband-Zerrung jetzt evtl. eine lokale Verkalkung zeigen (sogenannter Stieda-Pellegrini-Schatten)." (Doc. X1)
2.5. In concreto, il dott. __________ ha diagnosticato un “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con stiramento del legamento collaterale mediale”.
Il TFA ha già avuto modo di stabilire cosa debba intendersi per “lesione dei legamenti” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 112 pag. 373 l’Alta Corte ha indicato che sono considerate “lesioni dei legamenti” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF non solo la rottura dei legamenti, ma anche lo stiramento e la dilatazione degli stessi.
In un’altra sentenza del 6 agosto 2003 nella causa B., U 235/02, il TFA ha ancora rilevato che, contrariamente a quanto disposto in relazione alle “lacerazioni dei tendini” di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e che comprendono solo le lacerazioni o le rotture totali dei tendini, nel concetto di “lesioni dei legamenti” utilizzato dal legislatore all’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF rientrano anche i fenomeni di lacerazioni, di stiramento e di dilatazione dei legamenti.
La definizione di legamento è “formazione di tessuto connettivo fibroso che ha la funzione di tenere fra loro unite due o più strutture anatomiche o di mantenere nella posizione che gli è propria un organo, ovvero di concorrere a delimitare aperture o cavità nelle quali si trovano altre formazioni anatomiche” (cfr. Enciclopedia della medicina De Agostini, Ed. Istituto Geografico De Agostini SpA, Novara, 1993, pag. 529).
Per distorsione s’intende la sollecitazione di un’articolazione oltre il limite della normale articolarità, tale da provocare un eccessivo stiramento delle componenti capsulo-legamentose, con conseguente danno parziale o totale di capsula, legamenti, tendini o menischi intraarticolari. Le distorsioni sono stiramenti e in alcuni casi lacerazioni dei legamenti, che avvengono a causa di un eccessivo esercizio fisico, di un brusco cambiamento di velocità o di direzione durante un movimento intensivo, o a seguito di un impatto o di una caduta. Lo stiramento è in genere causato da una brusca e violenta contrazione muscolare, come quando avviene di scivolare, sollevare un oggetto pesante, saltare. La distorsione causa un immediato e acuto dolore, seguito da gonfiore. I sintomi sono tanto più accentuati quanto più la distorsione è grave. La differenza fra uno strappo muscolare e uno stiramento è la seguente: lo strappo altro non è che la rottura della continuità delle fibre muscolari, mentre lo stiramento è solo un eccessivo allungamento delle fibre stesse. La differenza diagnostica si gioca nell’imaging, ossia nell’ecografia o al massimo nella risonanza magnetica. (cfr. www.orthopedie.com).
La diagnosi della distorsione è sintomatica, tuttavia in caso di lesioni legamentose del ginocchio importantissimo strumento di diagnosi è la risonanza magnetica nucleare. Bisogna infatti considerare che nel caso di lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio la diagnosi si basa sull’esame clinico eseguito dallo specialista, tenendo conto dell’anamnesi, ossia delle informazioni fornite dal paziente. L’esame radiografico è indispensabile per depistare eventuali lesioni ossee. Per valutare per contro le lesioni legamentose, meniscali o cartilaginee, l’esame di scelta è la risonanza magnetica nucleare.
Le distorsioni si dividono in distorsioni di primo grado, nelle quali vi è uno stiramento delle strutture capsulo-legamentose senza lacerazioni o rotture; distorsioni di secondo grado, nelle quali si ha uno stiramento e la parziale rottura delle strutture capsulo-legamentose e le distorsioni di terzo grado, nelle quali si assiste alla lacerazione sub-totale o rottura delle strutture capsulo-legamentose, con instabilità articolare. I sintomi possono essere di diversa entità: lievi, se i legamenti sono stati stirati troppo o sono leggermente lacerati, la zona non è molto gonfia e può sostenere il carico; moderati, se i legamenti sono lacerati ma non completamente, l’articolazione è dolente e sensibile al tatto e può essere mossa a fatica; gravi, se vi è la lacerazione di uno o più legamenti, l’area è molto gonfia, dolente ed è impossibile caricare l’articolazione (cfr. Gruppo di lavoro ortopedia basato sulle prove di efficacia (G.L.O.B.E.), Il Pensiero Scientifico Editore, 2003).
2.6. Nel caso di specie, l’assicuratore infortuni ha negato il proprio obbligo contributivo sulla base del parere espresso dai suoi medici fiduciari, a mente dei quali l’esame di risonanza magnetica ha permesso di escludere la presenza di lesioni ai legamenti del ginocchio dell’assicurato.
Il dott. __________ ha infatti categoricamente escluso quanto sostenuto dal dott. __________ (ovvero che un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in una risonanza magnetica), con i suoi apprezzamenti del 30 marzo 2004 (cfr. doc. 23; consid. 2.4.) e del 6 luglio 2004 (cfr. doc. III bis; consid. 2.4.).
Parimenti, il dott. __________, della __________ di __________, ha rilevato che una relazione causale fra i disturbi fatti valere dall’assicurato e l’infortunio dell’agosto 2003 sarebbe inverosimile, dato che dall’esame di risonanza magnetica non vi erano delle lesioni oggettivabili, mentre la piccola plica femoro-patellare mediana evidenziata dalla RM non sarebbe altro che una “Normvariante ohne Krankheitswert” (cfr. doc. 25; consid. 2.4.).
Le valutazioni espresse dai fiduciari dell’CO 1 sono state smentite dal dott. __________, il quale ha esaurientemente e convincentemente spiegato i motivi per i quali una risonanza magnetica non può mostrare un semplice stiramento del legamento del ginocchio, senza che vi sia stata una rottura legamentare. Egli ha infatti chiarito che la risonanza magnetica nucleare costituisce lo strumento atto ad escludere la presenza di lesioni legamentose, meniscali o cartilaginee.
Il dott. __________ ha spiegato che la risonanza magnetica del 3 settembre 2003 non poteva mostrare una lesione del legamento del ginocchio (come vorrebbe il dottor __________) dato che non vi era stata una lesione legamentare, ma solo un forte stiramento, con conseguente dolore sul legamento collaterale mediale (cfr. doc. A2). Egli ha poi precisato che, se non vi sono rotture legamentari (come nel caso di specie), uno stiramento legamentare non può essere evidenziato da una risonanza magnetica (cfr. doc. VIII).
Lo specialista interpellato dal TCA ha pure rilevato che i disturbi lamentati fin da subito dal paziente, nato nel __________, non potevano essere imputabili ad un’infiammazione legamentare, dato che una persona giovane non può avere una simile infiammazione. Egli ha evidenziato che in una persona giovane tutte le affezioni a livello dei legamenti collaterali del ginocchio sono dovute a traumi, di solito distorsivi (cfr. doc. VIII).
Lo specialista ha spiegato che l’assicurato, a causa del dolore risentito, ha deambulato a lungo mantenendo in leggera flessione il ginocchio, evitando l’iperestensione, con la conseguenza che nel momento in cui cercava di estendere il ginocchio veniva messo sotto tensione il legamento collaterale interno, che per qualche tempo era rimasto rilassato in posizione flessa, provocando un aumento del dolore che costringeva nuovamente l’assicurato a tenere il ginocchio piegato (cfr. doc. VIII).
Sulla scorta di quanto sopra, questo Tribunale non può quindi aderire alla valutazione espressa dal fiduciario dell’CO 1, dott. __________ (cfr. doc. 23 e III bis), a mente del quale i disturbi soggettivamente risentiti dall’assicurato al ginocchio sinistro non hanno trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, visto che l’esame di risonanza magnetica del 3 settembre 2003 ha escluso l’esistenza di lesioni legamentari o meniscali (che sarebbero state, a suo modo di vedere, ben visibili in base a criteri morfologici, soprattutto nell’acquisizione T2), evidenziando unicamente la presenza di una piccola plica femoro-patellare mediana (cfr. doc. 3). Il TCA fa propria la valutazione espressa in maniera chiara, precisa e dettagliata dal dott. __________, a mente del quale i dolori risentiti dall’assicurato al ginocchio sinistro subito dopo la caduta del 16 agosto 2003 e che si sono poi sviluppati in maniera costante nei mesi seguenti sono stati causati dallo stiramento del legamento del ginocchio cagionato da tale caduta.
Visto quanto precede, lo scrivente TCA considera provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del 16 agosto 2003 ha provocato il diagnosticato stiramento del legamento del ginocchio, perlomeno quale fattore scatenante.
È così dato l'evento esterno.
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in casu, senz'altro soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell’CO 1.
L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
In queste condizioni, non appare necessario procedere agli atti istruttori ipotizzati dal ricorrente (perizia medica giudiziaria, cfr. doc. V), posto che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'CO 1.
§§ È accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico dell'CO 1.
§§§ L'incarto è retrocesso all'CO 1 affinché decida in merito alle prestazioni di cui l'assicurato ha diritto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti