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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2005 35.2004.54

13. April 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,679 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

distorsione della caviglia sinistra. Ammesso nesso di causalità, naturale ed adeguata, fra l'infortunio e la ricaduta insorta circa 7 mesi più tardi. Riconosciuto un valore probante maggiore alle certificazioni del medico curante rispetto a quelle del medico di fiducia dell'assicuratore

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.54   mm/td

Lugano 13 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

  con redattore:

  Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 marzo 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 1° maggio 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di venditore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante una partita di calcio.

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente versato le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a decorrere dal 21 maggio 2003 (cfr. doc. 4). La cura medica è stata dichiarata chiusa a contare dal 25 giugno 2003 (cfr. doc. 9).

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 2003, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta del sinistro assicurato, con inabilità lavorativa totale durante il periodo 12-21 dicembre 2003 (cfr. doc. 10 e 11), determinata dall’apparizione di dolore al carico e alla palpazione in sede inframalleolare mediale e laterale (cfr. doc. 12).

                               1.3.   Con decisione formale del 5 febbraio 2004, l’assicuratore infortuni ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla caviglia sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2003 (cfr. doc. 19).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 22 + allegati), l’CO 1, in data 23 marzo 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 25).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 16 giugno 2004, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni a dipendenza dei disturbi localizzati alla caviglia sinistra, argomentando:

"  La decisione della CO 1 viene contestata mediante il presente ricorso in quanto del tutto insostenibile.

Ciò per i seguenti motivi:

a.   La verifica dell'esistenza del nesso causale naturale è stata effettuata unicamente sulla scorta degli accertamenti radiologici predisposti dal medico di circondario della CO 1.

L'esame messo in atto ha tuttavia una portata limitata e non è assolutamente in grado di rilevare eventuali lesioni capsulo-legamentose con i possibili esiti cicatriziali, e le cartilagini articolari (possibili traumi cartilaginei)".

Prova ne è che la successiva artro-RMI alla caviglia sinistra, di cui si allega il referto, ha confermato integralmente quanto sostenuto dal Dr. __________, evidenziando in modo incontestabile delle alterazioni cicatriziali a livello del legamento fibulo-talare anteriore.

Il referto dell'artro-RMI, attestante l'origine post-traumatica dei disturbi, sarebbe quindi già di per sé sufficiente per sconfessare la decisione su opposizione della CO 1 e per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità naturale tra la lesione alla caviglia e l'incidente del 1. maggio 2003.

Nel caso ciò non bastasse, si chiede che venga esperita un'ulteriore perizia medica che verifichi tale circostanza.

b.   Il fatto che prima dell'infortunio l'assicurato era privo di disturbi

non ha, da solo, rilevanza determinante nella procedura in oggetto.

La CO 1 tralascia tuttavia di menzionare come dal momento dell'infortunio alla ripresa dell'attività sportiva niente è intervenuto che possa aver creato un ulteriore danno all'articolazione e come i sintomi riscontrati immediatamente dopo l'incidente del 1. maggio siano stati gli stessi venuti alla luce nel mese di settembre 2003.

Non si può quindi in alcun modo negare che ciò rappresenta un altro elemento a suffragio del nesso di causalità naturale tra quanto successo il 1. maggio 203 e le affezioni alla caviglia sinistra.

c.   La CO 1 interviene sì in prima battuta come organo

      amministrativo incaricato di eseguire la legge. Non v'è comunque

chi non veda un conflitto d'interesse tra la sua posizione di organo giudicante e quella di entità cui devono essere addebitate le varie prestazioni mediche.

Questo per dire come il parere di un medico CO 1 non possa avere un'attendibilità maggiore rispetto al parere del Dr. __________, esperto in medicina dello sport, la cui obiettività non deve essere messa in discussione unicamente sulla base del rapporto di fiducia instaurato con il proprio paziente.

Nella sua decisione la CO 1 sostiene che "…apprezzando le prove, deve essere riconosciuto pieno valore probatorio ai giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui questi giungono a risultati convincenti e nessun indizio concreto depone contro la loro attendibilità".

Nella presente fattispecie, purtroppo, il giudizio del medico CO 1 non è per nulla convincente e agli atti esistono non solo indizi, bensì prove, che depongono contro la sua attendibilità.

Al proposito basti segnalare il parere del Dr. __________, che si chiede venga sentito quale teste, e il referto dell'artro-RMI menzionato in precedenza.

Sulla scorta di tutto quanto suesposto si ritiene quindi che siano dati non solo i presupposti del nesso causale naturale, ma anche quelli del nesso causale adeguato."

                                         (I)

                               1.5.   L’assicuratore LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III + allegato).

                               1.6.   In data 13 gennaio 2005, il TCA ha interpellato il dott. __________, affinché si pronunciasse in merito ad alcune affermazioni contenute nel rapporto 6 luglio 2004 del dott. __________ (V).

                                         La risposta del dott. __________ è datata 2 febbraio 2005 (VII + allegato).

                                         Il 7 febbraio 2005, questa Corte ha ripreso contatto con il dott. __________, ritenuto che la sua prima risposta appariva incompleta (VIII).

                                         Il suo nuovo referto è pervenuto il 28 febbraio 2005 (IX).

                                         L’CO 1 ha preso posizione al riguardo il 2 marzo 2005 (XI), mentre l’assicurato, da parte sua, lo ha fatto in data 8 marzo 2005 (XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 marzo 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che l’infortunio assicurato ha avuto luogo il 1° maggio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.6.   Il 1° maggio 2003, RI 1 ha subito, nell’ambito di una partita di calcio, una distorsione alla caviglia sinistra.

                                         Recatosi nei giorni seguenti presso il dott. __________, spec. FMH in medicina generale e dello sport, quest’ultimo, all’esame clinico, ha diagnosticato una lesione dei legamenti laterali della caviglia sinistra e, perciò, prescritto della fisioterapia.

                                         L’assicurato ha presentato una totale inabilità al lavoro sino al 20 maggio 2003 (cfr. doc. 4).

                                         La cura medica è stata dichiarata chiusa dal medico curante a contare dal 25 giugno 2003 (cfr. doc. 9).

                                         Nel mese di dicembre 2003, RI 1 ha annunciato una ricaduta dell’evento infortunistico assicurato a fronte di un diffuso dolore al carico e alla palpazione in sede inframalleolare mediale e laterale (cfr. doc. 11 e 12).

                                         Egli non è stato in grado di lavorare dall’8 al 21 dicembre 2003 (cfr. doc. 10).

                                         Con rapporto del 9 dicembre 2003, il dott. __________ ha riferito che i disturbi alla caviglia sinistra erano riapparsi in coincidenza con la ripresa dell’attività sportiva, quindi già a partire dal mese di settembre 2003, ed ha chiesto all’CO 1 il benestare per l’esecuzione di un’artro-risonanza magnetica “… al fine di escludere esiti post-traumatici, in particolare a carico delle cartilagini articolari” (doc. 13).

                                         Da notare che la radiografia convenzionale eseguita il 16 dicembre 2003 non aveva mostrato alcunché di patologico (cfr. doc. 14).

                                         In data 20 gennaio 2004, su richiesta del medico __________ dell’CO 1, l’insorgente è stato sottoposto ad un esame radiologico dinamico biplanare della caviglia destra e sinistra. Questo accertamento ha consentito di escludere, in particolare, la presenza di una lassità dei legamenti malleolari esterni (cfr. doc. 17).

                                         Il 3 febbraio 2004, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha negato l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi alla caviglia sinistra annunciati nel dicembre 2003 ed il sinistro assicurato, in assenza di una lesione strutturale oggettivabile, specificatamente di una instabilità legamentare (cfr. doc. 18).

                                         Da parte sua, con certificazione del 25 febbraio 2004, il medico curante del ricorrente sostiene che esiste un nesso causale naturale, facendo riferimento ai dati anamnestici (“… il paziente fino al momento del trauma ha regolarmente giocato a calcio senza alcun problema. Successivamente all’infortunio, un miglioramento transitorio era intercorso durante l’estate, ma ciò unicamente per il fatto che il signor RI 1 non aveva più praticato alcuna attività fisica. Alla ripresa degli allenamenti i dolori si sono puntualmente ripresentati e sono progressivamente peggiorati. (…). Già la storia clinica mostra quindi un chiaro nesso con la distorsione del maggio 2003”).

                                         Egli rimprovera inoltre all’assicuratore convenuto di avere fondato la propria decisione di rifiuto sul solo referto dell’esame radiologico del 20 gennaio 2004, sottolineando al riguardo che “… in una radiografia non vengono rappresentate le lesioni capsulo-legamentose con i possibili esiti cicatriziali e le cartilagini articolari (possibili traumi cartilaginei)” (doc. 20).

                                         Le considerazioni espresse dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal medico __________ dell’CO 1, il quale ha ricordato di avere appositamente ordinato l’esecuzione di un esame radiologico con prese tenute sia sul piano sagittale che frontale, proprio allo scopo di escludere una lesione capsulo-legamentare rilevante:

"  Il dott. med. __________ sostiene che il medico __________, in base al nostro esame radiologico non sia in grado di valutare se l'assicurato presenta delle lesioni capsulo-legamentose ecc. ecc..

Probabilmente il suddetto medico e tanto meno l'assicurato (vedi il contenuto dell'opposizione) hanno realizzato che il sottoscritto ha disposto - precisamente per chiarire la causalità della presunta ricaduta - un esame radiologico dinamico biplantare, della caviglia destra e sinistra (prese tenute sia nel piano sagittale sia frontale), in modo tale da poter escludere una lesione capsulo-legamentare clinicamente rilevante, segnatamente del legamento peroneo-astragalico anteriore e peroneo-calcaneare a sinistra.

In presenza di una perfetta stabilità conservata, dal punto di vista traumatologico non sono indicati ulteriori accertamenti (del tipo RMN).

La motivazione che l'assicurato prima dell'infortunio non aveva accusato dei problemi, risp. il principio del "post hoc, ergo propter hoc" non è applicabile nella scienza medica, soprattutto in caso di ricaduta.

In sintesi, né l'assicurato né il curante (dott. __________) documentano delle lesioni strutturali post-traumatiche, tanto meno di natura invalidante, alla caviglia sinistra, riconducibile all'evento dell'1.5.2003, per cui deve essere integralmente confermata la decisione del 5.2.2004."

                                         (doc. 23)

                                         Unitamente al ricorso, RI 1 ha prodotto il referto relativo all’esame di artro-risonanza magnetica della caviglia sinistra, a cui si è sottoposto in data 2 aprile 2004, dal quale è risultata la presenza di alterazioni cicatriziali a livello del legamento fibulo-talare anteriore, per probabile rottura pregressa (cfr. doc. A 3).

                                         Nuovamente interpellato dall’assicuratore, il dott. __________, il 6 luglio 2004, ha affermato che il reperto messo in luce dall’artro-RM del 2 aprile 2004, la cui effettiva presenza egli ha peraltro contestato, confermerebbe la sua tesi, nel senso che esso non appare suscettibile di giustificare i disturbi ancora denunciati dall’insorgente:

"  Con il nostro apprezzamento medico del 13.3.2004 abbiamo esposto i nostri motivi medici oggettivi, in base ai quali era da riconfermare il rifiuto della ricaduta del dicembre 2003 (con inabilità lavorati­va del 100%), segnatamente negando una lesione capsulo-legamentare clinicamente rilevante, a livello del legamento peroneo-astragalico anteriore o peroneo calcaneare a sinistra.

Pure con l'effettuazione dell'artro-RM della caviglia sinistra del 2.4.2004, la nostra presa di posizione viene integralmente confermata.

In sostanza abbiamo a che fare con la richiesta dell'assicurato di riconoscimento di un periodo d'inabilità lavorativa completa dal 12 al 22.12.2003 nonché della richiesta di un esame d'artro-RM per presentare delle lesioni post-traumatiche, accessibili ad ulteriori trattamenti medici.

Con I'artro-RM della caviglia sinistra, effettuato il 5.4.2004, non sono state evidenziati nuovi fattori, in quanto la struttura del legamento peronoe-astragalico anteriore regolare, senza alcun segno di di­scontinuità.

Non possiamo neanche riconoscere un "leggero ispessimento dei legamento fibulo-talare anteriore", tuttavia fattore ininfluente, poiché quasi in ognuno dei calciatori (come il signor RI 1), sono visi­bili dei segni cicatriziali di pregressi traumi distorsivi delle caviglie.

In altre parole il referto dell'artro-RMI non fa che confermare l'esito dell'esame radiologico dinamico biplanare, disposto da parte della CO 1 ossia d'assenza di alcuna insufficienza legamentare.

Questo significa che pure I'artro-RM richiesta da parte del dott. __________ non ci spiega in nessun modo i dolori (a quanto pare tuttora) importanti dell'assicurato e non dà alcuna ulteriore informazione in merito alla cura "post-traumatica".

In sintesi, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________ nella sua missiva del 28.4.2004, an­che se si ammettessero delle "alterazioni cicatriziali a livello del legamento fibulo-talare anteriore", essi non confermano l'origine post-traumatica dei disturbi, soprattutto in assenza d'instabilità lega­mentare!

In conclusione, anche con la nuova documentazione prodotta da parte del ricorrente, non vengono presentati dei nuovi fattori medico-scientifici atti invalidare il rifiuto del 5.2.2004."

                                         (III bis)

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Agli atti figurano, da un canto, i referti del dott. __________, medico che ha avuto in sua cura RI 1 - e, d'altro canto, del medico __________ dell'CO 1, il dott. __________.

                                         Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

                                         Ora, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.), resta il fatto che l'opinione espressa dal dott. __________, al quale questa Corte ha peraltro chiesto ulteriori precisazioni in corso di causa (cfr. consid. 1.6.), risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta dal medico di fiducia dell'CO 1.

                                         In primo luogo, questo Tribunale osserva che, in occasione della prima consultazione del 5 maggio 2003, il dott. __________ aveva constatato, all’esame clinico, una dolenzia alla caviglia sinistra, in sede laterale, e diagnosticato una lesione dei legamenti laterali (cfr. doc. 4).

                                         Con il referto del 25 febbraio 2004, a fronte del rifiuto opposto dall’CO 1 all’assunzione del costo della richiesta artro-risonanza magnetica, egli aveva ipotizzato la presenza di, citiamo: “lesioni capsulo-legamentose con i possibili esiti cicatriziali e le cartilagini articolari (possibili traumi cartilaginei)” (doc. 20).

                                         Ora, l’artro-RM eseguita il 2 aprile 2004 ha posto in luce delle alterazioni cicatriziali, giudicate dal radiologo compatibili con una pregressa rottura da trauma distorsivo (cfr. IX: “Secondo la mia esperienza, e al contrario di quanto succede nelle patologie dei tendini, i rimaneggiamenti cicatriziali dei legamenti della caviglia sono generalmente dovuti a uno o più pregressi traumi distorsivi. In mancanza degli stessi l’aspetto legamentario non presenta abitualmente tali alterazioni, o quantomeno in modo così evidente. Mi sono permesso di chiedere informazioni al radiologo che ha repertato la RMI, dr. __________, più competente di me in quanto possiede una grande esperienza nell’analisi radiologica di tali patologie e mi ha confermato quanto detto sopra”), a livello del legamento fibulo-talare anteriore (cfr. doc. A 3), ossia proprio nella stessa regione del piede sinistro in cui il dott. __________ aveva riscontrato quei disturbi in relazione ai quali l’Istituto assicuratore convenuto ha inizialmente ammesso la propria responsabilità (cfr., al riguardo, VII: “… all’occasione della prima visita a me eseguita il 05.05.2003 la caviglia si presentava estremamente dolente in corrispondenza del legamento fibulo-talare anteriore completamente con un trauma acuto, dove la RMI ha successivamente dimostrato delle alterazioni cicatriziali compatibili con gli esiti della distorsione”).

                                         In secondo luogo, occorre considerare il fatto che, nella evenienza concreta, esistono dei sintomi che attestano una relazione di continuità fra il trauma distorsivo del 1° maggio 2003 e la ricaduta annunciata nel mese di dicembre 2003.

                                         Dalle tavole processuali emerge in effetti che i disturbi alla caviglia sinistra erano sì regrediti durante la pausa estiva, ma erano poi puntualmente riapparsi in concomitanza con la ripresa dell’attività sportiva, disturbi che sono progressivamente peggiorati sino al punto di costringere l’assicurato ad interrompere la propria attività lavorativa a far tempo dall’8 dicembre 2003 (cfr. referto 19 dicembre 2003 del dott. __________, allestito ad un’epoca non sospetta, ossia prima dell’emanazione della decisione formale di rifiuto da parte dell’CO 1: “Durante l’estate il paziente non aveva più accusato disturbi, ma alla ripresa dell’attività sportiva nel mese di settembre la caviglia ha ricominciato a dolere e i sintomi sono progressivamente peggiorati”).

                                         Questa Corte non può seguire l’assicuratore convenuto allorquando sostiene che il caso sub judice sarebbe analogo a quello di cui alla STCA del 21 maggio 2002 nella causa W., inc. 35.2002.24 (cfr. XI).

                                         In realtà, nella fattispecie evocata dall’CO 1 - riguardante un assicurato, per anni attivo quale portiere di calcio, al quale era stata diagnosticata una frattura dell’osso scafoide del polso sinistro -, il TCA aveva negato l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni, per il motivo che l’interessato stesso non era stato in grado di ricordare un trauma particolare che potesse aver provocato un tale danno alla salute.

                                         Nel caso di specie, la situazione è manifestamente diversa, nella misura in cui esiste un evento ben definito, peraltro riconosciuto dall’CO 1 quale infortunio ai sensi di legge, a partire dal quale RI 1 ha iniziato ad accusare problemi alla caviglia sinistra (cfr. doc. 20: “… mi permetto di precisare che il paziente fino al momento del trauma ha regolarmente giocato a calcio senza alcun problema”).

                                         In simili condizioni, il TCA ritiene provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - che i disturbi alla caviglia sinistra, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 7 gennaio 2004, costituiscono una conseguenza naturale (ed adeguata, cfr., al proposito, la dottrina e la giurisprudenza evocate al consid. 2.5. in fine) dell'infortunio del 1° maggio 2003.

                                         La causa va retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si esprima, all’occorrenza mediante l’emanazione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza dei disturbi di cui RI 1 ha sofferto all'estremità inferiore sinistra.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    È accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio del 1° maggio 2003 ed i disturbi alla caviglia sinistra lamentati da RI 1, così come ai considerandi.

                                         §§§ La causa é rinviata all'CO 1 affinché abbia ad esprimersi,                            se del caso, mediante l’emissione di una nuova decisione                                   formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza dei disturbi di                  cui l’assicurato ha sofferto all'estremità inferiore sinistra.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2005 35.2004.54 — Swissrulings