Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2005 35.2004.44

17. Februar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,389 Wörter·~1h 7min·1

Zusammenfassung

contusione alla spalla.Pendente causa non più chieste prestazioni LAINF di corta durata:diritto comunque estinto visto lo stato stabilizzato.Prescindendo se rendita oggetto della lite o no,diniego del diritto.IMI 10% ridotta a metà per preesistente stato degenerativo.Rifusione spese peritali negata

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.44   rs/sc

Lugano 17 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 4 luglio 2002 RI 1 – all’epoca dipendente della __________ SA di __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – mentre stava camminando è inciampato su un bullone ed è caduto, riportando un trauma contusivo alla spalla sinistra (cfr. doc. 1 e 2).

                                         La risonanza magnetica della spalla sinistra eseguita l’11 settembre 2002 ha messo in luce un’artrosi nell’articolazione acromio-clavicolare, una borsite sottodeltoidea con tendinite del sovraspinato e delle fibre craniali dell’infraspinato e con possibile lesione parziale sul versante esterno, oltre a una probabile lesione del labbro anteriore tra le ore 7.00 e le 9.00 (cfr. doc. 12).

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale dell’8 ottobre 2003, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a far tempo dal 15 ottobre 2003 e ha ritenuto RI 1 abile al lavoro al 100% nella sua normale attività (cfr. doc. 88).

                                         Con ulteriore decisione formale del 10 ottobre 2003 l’assicuratore infortuni ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 5% (cfr. doc. 89).

                                         L’assicurato ha effettivamente ripreso l’attività lavorativa in misura completa dal 15 ottobre 2003 (cfr. doc. 90), poi interrotta l’11 novembre 2003 (cfr. doc. 94).

                                         Egli ha nuovamente lavorato al 100% dal 1° dicembre 2003 al 7 marzo 2004, ad eccezione del periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2004 in cui è stato assente per malattia (cfr. doc. 110; III).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 di __________, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 90), l’CO 1, il 23 febbraio 2004, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento, indicando, tuttavia, di provvedere, a mero titolo volontario e impregiudicate le valutazioni mediche agli atti, al versamento dell’indennità giornaliera dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. D1).

                               1.4.   RI 1, l’8 marzo 2004, è rimasto vittima di un nuovo infortunio che ha riacutizzato i disturbi alla spalla sinistra. L’CO 1 ha assunto il caso erogando delle indennità giornaliere e facendosi carico dei costi delle cure (cfr. doc. III).

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione del 23 febbraio 2004 l’assicurato, sempre patrocinato dall’RA 1, ha interposto, il 24 maggio 2004, un tempestivo ricorso, con cui ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli la continuazione della cura medica e il versamento delle indennità giornaliere per il periodo in cui è stato ancora inabile in misura parziale o completa, che l’IMI sia fissata alla conclusione della cura medica - prudenzialmente egli ha postulato il riconoscimento di un’IMI del 25% - e che le spese peritali gli siano rifuse (cfr. doc. I).

                                         A motivazione del ricorso l’assicurato ha argomentato:

"  (...)

A giudizio del signor RI 1, la decisione CO 1, a nostro giudizio, non può crescere in giudicato, senza che venga fatta chiarezza sui discordanti pareri medici.

Appaiono infatti, poco convincenti le discordanti valutazioni 22 marzo 2004 e 14 aprile 2004 effettuate su richiesta della CO 1 dall'__________ di __________ che qui alleghiamo (doc. B e doc. C).

In particolare, il signor RI 1 non riesce a comprendere come mai nel mese di marzo i Dottori __________ e __________ abbiano riscontrato che l'articolazione della spalla fosse evidentemente irritata da un impigment subracromiale, oltre a tutta una serie di problematiche, preannunciando una nuova convocazione a visita del paziente (oggi ricorrente), dopo l'analisi della risonanza magnetica, nel mentre ad aprile con brevi e succinte constatazioni, che si basano esclusivamente sulla citata risonanza magnetica, sono giunti alla conclusione che il ricorrente è assolutamente abile al lavoro.

Sembra quasi che i medici abbiano disquisito di due persone diverse.

Da ciò deriva la necessità di fare chiarezza.

Si presenta all'uopo il rapporto medico del Dr. __________ (doc. D), di __________, che ha evidenziato l'enorme discordanza tra i disturbi lamentati dall'assicurato e le ormai classiche ottimistiche conclusioni del Dr. __________.

Il Dr. __________ chiede espressamente che il signor RI 1 venga sottoposto ad ulteriori accertamenti, atti a definire quali sono  effettivamente le condizioni dell'arto infortunato, in funzione della determinazione della capacità lavorativa e quindi al guadagno, rispettivamente dell'IMI.

Si riconfermano in questa sede le richieste d'opposizione, nel senso che la cura medica possa continuare e che l'IMI venga determinata più avanti.

Prudenzialmente si postula il riconoscimento di un'IMI del 25%, considerato che la tabella 1.2 prevede che per una periartrosi omero-scapolare di grave entità l'IMI deve essere del 25%. Si contesta, inoltre la riduzione del 50% effettuata dal Dr. __________ sul tasso lordo da lui determinato peraltro in misura insufficiente.

La stessa capacità lavorativa non è ritornata ad essere completa.

Come risulta dagli atti CO 1, sono stati annunciati periodi d'incapacità lavorativa completa oppure parziale, seppur non riconosciuti dalla convenuta.

In particolare il signor RI 1 ha dovuto essere trasferito in un diverso reparto, in quanto non più in grado di svolgere le pesanti mansioni in cui era destinato prima dell'infortunio.

Il signor RI 1 proprio perchè non più efficiente come un tempo, ha ricevuto la disdetta da parte del datore di lavoro e non ritiene corretto che venga giudicato dall'ente assicurativo idoneo ad eseguire un lavoro, che per lo stesso datore di lavoro invece, non è più in grado di offrire con il precedente rendimento.

Premesso quanto sopra, la CO 1 non aveva titolo con la decisione del 8 ottobre e 10 dicembre 2003 di dichiarare conclusa la cura medica, rispettivamente di riconoscere un'IMI soltanto del 5%."

(Doc. I)

                               1.6.   L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato, in quanto ricevibile, un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.7.   Il 18 giugno 2004 l’RA 1, oltre a richiedere di visionare la documentazione introdotta dall’CO 1, ha trasmesso al TCA un documento da cui risultano le mansioni svolte dall’assicurato presso la __________ SA nel periodo dal 16 agosto al 22 dicembre 2003 e non le attività lavorative svolte prima dell’infortunio subito il 4 luglio 2002 da RI 1, come invece sostenuto dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc. E; V).

                                         Il TCA, il 21 giugno 2004, ha assegnato al patrocinatore dell’assicurato 10 giorni per visionare l’incarto (cfr. doc. VI).

                               1.8.   L’RA 1, sempre per conto dell’assicurato, il 7 luglio 2004, ha chiesto:

"  (...)

in via principale la sospensione della procedura e, in ogni caso:

1. che gli atti vengano ritornati alla CO 1, affinché concluda l'istruttoria, in funzione della quantificazione dell'incapacità al guadagno e della concessione di una rendita di invalidità;

2. il riconoscimento di un'IMI comunque superiore al 5% determinato dalla CO 1. Prudenzialmente è stata richiesta un'IMI del 25%;

3. si protestano le spese peritali e le ripetibili." (Doc. VIII, pag. 2)

                                         Il rappresentante del ricorrente, a sostegno della richiesta, ha indicato:

"  (...)

abbiamo conferito con il signor RI 1, che ci ha confermato (e ciò costituisce per noi una novità) di aver percepito le indennità ancora in sospeso e riguardanti i periodi di inabilità al lavoro in un primo tempo non riconosciuti dalla CO 1.

Essendo subentrato anche un secondo infortunio, le cui conseguenze riguardano anche la spalla sinistra, su cui si fonda il presente contenzioso, viene relativizzato e in parte ridimensionato l'ulteriore aspetto legato alla continuazione della cura medica, ugualmente sollevato con il ricorso 24 maggio 2004.

Si è venuta quindi a creare una situazione assai complessa e che potrà essere chiarita, a nostro modo di vedere, soltanto quando si saranno esaurite le sequele relative al secondo infortunio.

Per questo, si chiede in via principale la sospensione della procedura, che sarà riattivata, una volta conclusa la cura medica, relativa all'ultimo infortunio registrato dalla CO 1 con il no. 10.48.216.04.4/48.

Riassumendo:

la decisione 8 ottobre 2003 è stata in parte superata, visto che la stessa CO 1 ha ripreso il versamento dell'indennità giornaliera, garantendo la copertura delle spese di cura, successivamente al 15.10.2003.

Rimane ancora contestata l'asserzione (contenuta in quella decisione) secondo cui "la sua normale attività può essere quindi svolta in misura completa".

Esiste, infatti, una chiara contraddizione tra il doc. 28 e il doc. E.

Il primo costituisce il rapporto della visita ispettiva del 23 ottobre 2001 ed è il documento su cui la CO 1 poggia la propria presa di posizione riguardo l'esigibilità lavorativa del signor RI 1.

Il ricorrente, così come conferma anche il Dr. __________, non è invece in grado di svolgere in misura completa la sua normale attività, come risulta dal doc. E.

Il tasso di IMI del 5% è ugualmente contestato, come risulta dal ricorso, in quanto la periartrosi omero scapolare di cui soffre il ricorrente, sulla base della tabella 1.2 del Volume indennità alla Menomazione dell'integrità della CO 1, edizione 2000, prevede un tasso del 25% per i casi più gravi ed è questa la richiesta di causa. (...)" (Doc. VIII)

                               1.9.   Il 13 luglio 2004 l’CO 1 ha osservato:

"  Prendiamo atto del fatto che il ricorrente non vanta più, a carico dell'infortunio 1.7.2002, delle prestazioni a titolo di indennità giornaliera e/o spese di cura. Con il ricorso l'assicurato aveva poi chiesto, al termine della cura medica, il riconoscimento di un'indennità per menomazione all'integrità del 25%. Nessuna pretesa invece a titolo di rendita di invalidità. A mente dell'CO 1, su tale punto, l'impugnata decisione su opposizione è cresciuta in giudicato (DTF 119 V 347). Alla chiusura dell'infortunio 21.4.2004 l'CO 1 provvederà a riesaminare la situazione così come pure se, per quanto riguarda il danno all'integrità, è subentrato o meno un peggioramento. Per completezza si evince ancora che le dichiarazioni rilasciate dalla ditta il 3.6.2004 sono in contrasto con quanto dichiarato dalla ditta stessa in precedenza. In ogni caso l'asserito cambiamento di reparto non ha comportato alcuna diminuzione di salario.

In merito alla richiesta tendente alla sospensione della causa l'CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale." (Doc. X)

                             1.10.   Con decreto del 22 luglio 2004 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla sospensione della causa (cfr. doc. XI).

                             1.11.   Il 22 luglio 2004 l’RA 1 ha ancora precisato:

"  (...)

Con il ricorso 24 maggio 2004 si postulava la continuazione della cura medica e il versamento delle indennità giornaliere in favore del signor RI 1.

Evidentemente, ciò comportava che la problematica relativa alla rendita di invalidità si sarebbe presentata successivamente, appunto, dopo la chiusura della cura medica.

Si contestava in quell'occasione la decisione 8 ottobre 2003, con cui la CO 1 aveva dichiarato abile al lavoro in misura completa il signor RI 1 con decorrenza 15 ottobre 2003.

Con ulteriore decisione 10 ottobre 2003 la CO 1 aveva assegnato un’IMI, anch'essa contestata dal ricorrente.

Nell'argomentare le motivazioni che concorrevano a sostenere la tesi della mancata conclusione della cura medica, già nel ricorso era stato evidenziato che: "in particolare il signor RI 1 ha dovuto essere trasferito in un diverso reparto, in quanto non più in grado di svolgere le pesanti funzioni a cui era destinato prima dell'infortunio".

Con le osservazioni 7 luglio 2004, abbiamo indicato che un nuovo infortunio aveva comportato il riconoscimento dell'indennità giornaliera richiesta per determinati periodi e di conseguenza ed evidentemente che il ricorrente non ne vantava più l'erogazione.

Ancora e in grassetto però si contestava l'asserzione contenuta nella decisione 8 ottobre 2003, secondo cui, a giudizio della RA 2, il signor RI 1 sarebbe stato in grado di riprendere la sua normale attività in misura completa e si sottolineava la contraddizione fra il doc. 8 e il doc. E.

Sorprende perciò che l'avvocato RA 2 sostenga oggi che sarebbe cresciuta in giudicato l'impugnata decisione su opposizione riguardo la mancata assegnazione di una rendita di invalidità.

Come detto, invece, con il ricorso si contestava la chiusura stessa della cura medica, mentre, con le osservazioni del 7 luglio, si ribadiva che era in corso ancora una cura medica relativa ad un infortunio che ha interessato anche la spalla sinistra (parte colpita anche dall'infortunio oggetto di questa procedura) e si osservava che la CO 1 si sarebbe dovuta ancora pronunciare, dopo un'apposita istruttoria, sull'incapacità al guadagno.

Si chiedeva, infine, espressamente una rendita di invalidità.

Premesso quanto sopra, è assolutamente fantasiosa e infondata la tesi della convenuta riguardo la crescita in giudicato della mancata concessione della rendita di invalidità e si ribadiscono le richieste indicate in calce allo scritto 7 luglio 2004." (Doc. XIII)

                             1.12.   Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza all’CO 1 con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni (cfr. doc. XIV).

                                         L’Istituto assicuratore convenuto è rimasto silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto il 4 luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire se e a quali prestazioni assicurative ha diritto l’assicurato a seguito dell’infortunio del 4 luglio 2002 si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto dell’assicurato a eventuali prestazioni a seguito dell’infortunio occorsogli il 4 luglio 2002 al momento della chiusura del caso, ossia a far tempo dal 1° dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Diritto alle prestazioni di corta durata

                            2.3.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                            2.3.2.   L’assicurato, nell’opposizione e nell’atto ricorsale (cfr. doc. 90, I), ha postulato la continuazione dell’erogazione di prestazioni di corta durata (cure e indennità giornaliere), che l’CO 1 ha sospeso a decorrere, tenendo conto del versamento volontario delle indennità giornaliere dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. I), dal 1° dicembre 2003.

                                         Con scritto del 7 luglio 2004 egli ha, poi, precisato che essendo intervenuto un ulteriore infortunio, il 7 marzo 2004, che ha riguardato anche la spalla sinistra e a seguito del quale l’assicuratore LAINF ha corrisposto delle prestazioni di corta durata, la decisione formale dell’8 ottobre 2003, che aveva posto termine all’erogazione delle prestazioni di corta durata per l’infortunio del luglio 2002 è stata supertata e rimangono pendenti unicamente le ulteriori contestazioni (cfr. doc. VIII).

                                         Il TCA, da una parte, prende atto che l’assicurato non rivendica più prestazioni di corta durata connesse all’evento traumatico del luglio 2002, dall’altra, rileva comunque che in ogni caso tale diritto si è estinto secondo i tempi indicati dall’CO 1.

                                         Infatti dalla documentazione medica agli atti risulta che le condizioni di salute dell’assicurato, relativamente ai postumi dell’infortunio del luglio 2002, nel mese di dicembre 2003 erano ormai stabilizzate.

                                         In particolare già dal rapporto del 2 luglio 2003 dei medici dell’__________ di __________, e meglio della Clinica __________ di chirurgia ortopedica, dove l’assicurato il 13 marzo 2003 si era sottoposto a un’artroscopia della spalla destra sinistra a cura del primario PD Dr. __________ (cfr. doc. 42), si evince quanto segue:

"  (...)

Im Vergleich zur letzten Konsultation durch konsequente physiotherapeutische Beübung deutliche Besserung der Schulterfunktion links. Wir empfehlen, die Physiotherapie fortzusetzen. Des weiteren empfehlen wir noch eine vierwöchige AUF und dann in Absprache mit dem Hausarzt ein Beginn mit 50%iger Arbeitsfähigkeit als Lagerist. Wir schliessen die Behandlung mit dem heutigen Tage ab und haben mit Herrn RI 1 eine Jahreskontrolle vereinbart." (Doc. 60)

                                         In occasione della visita medica di __________ del 1° settembre 2003 il medico __________ dell’CO 1, Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, non tenendo conto dei fattori costituzionali-morbosi (età biologica avanzata, periartropatia omero-scapolare a destra, rachialgia, sindrome del tunnel carpale a sinistra), nè dei fattori socio-economici (scolarità, motivazione, situazione sul mercato di lavoro), bensì solo dei postumi infortunistici, ha riscontrato che l’assicurato non necessitava più di ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che lo stesso era abile al lavoro nella misura massima possibile (cfr. doc. 76).

                                         Inoltre il Dr. __________ e il PD Dr. __________, fondandosi sulla risonanza magnetica del mese di novembre 2003 (cfr. doc. 103) hanno indicato che:

"  (...)

In den MR-Aufnahmen vom November 2003 der linken Schulter zeigen sich keine Hinweise für Re-Ruptur. Ganz im Gegenteil ist eine angeheilte Supra- und Infraspinatussehne bei korrekt liegenden transossäser Nähten darstellbar. Das ausgezeichnete Muskelsignal hinter den sagittalen Schnitten spricht für eine intakt Funktion und regelmässigen Gebrauch der RM links. Wir sehen deshalb von einer weiteren Intervention an diesem Schultergelenk ab und empfehlen die Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit." (Doc. 114)

                                         Tale valutazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata (cfr. consid.1.5.), non è poi in contraddizione con quanto attestato dai medici dell’__________ il 16 marzo 2004.

                                         In effetti durante tale visita i sanitari non disponevano dei referti della RM del novembre 2003. Essi si sono limitati ad attestare quanto dichiarato dall’assicurato, quindi i disturbi soggettivamente accusati da quest’ultimo (cfr. doc. 113).

                                         Al riguardo è rilevante sottolineare che a quel momento l’assicurato soffriva anche dei postumi del secondo infortunio, occorsogli l’8 marzo 2004 (cfr. consid. 1.4.).

                                         Del resto pure dalla perizia di parte, allestita nel mese di dicembre 2003 per conto dell’assicurato dal Dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia di __________, risulta che lo stato di salute dell’insorgente era ormai stabilizzato, per cui non era più suscettibile di miglioramento. In effetti il medico ha precisato che i postumi erano di tipo permanente (cfr. doc. 106).

                                         Con il ricorso l’assicurato ha trasmesso la valutazione medica del 19 aprile 2004 del Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie il rapporto del 19 aprile 2004 del Dr. __________ è stato allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso, tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare lo stato di salute dell'assicurato in relazione all'infortunio del 4 luglio 2002 e, quindi, precedente all'emanazione del provvedimento contestato. In effetti il medico fa riferimento all’apprezzamento del Dr. med. __________ del 1° settembre 2003. Pertanto tale referto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

                                         Anche il rapporto del Dr. med. __________, però, non è tale da sovvertire le conclusioni dell’CO 1 dal profilo delle prestazioni di corta durata. Infatti, in primo luogo, egli, da un lato, ha riconosciuto che l’assicurato soffre di alterazioni degenerative preesistenti all’evento traumatico del luglio 2002, dall’altro, ha indicato che le conclusioni del Dr. med. __________ non concordano con i disturbi soggettivamente lamentati dal ricorrente – che egli conferma parzialmente - e che perciò si rende necessaria una valutazione peritale neutrale, al fine di valutare l’entità della limitazione presentata dall’assicurato alla spalla sinistra.

                                         In secondo luogo, il Dr. med. __________ ha sì precisato che i dolori e la limitazione funzionale presentati necessitano di ulteriori trattamenti fisioterapici. Il medico, tuttavia, ha considerato complessivamente i disturbi dell’assicurato, senza distinguere la componente traumatica dovuta all’infortunio del luglio 2002, da quella traumatica del sinistro del marzo 2004 e infine da quella morbosa. Lo stesso ha, per contro, proprio puntualizzato che la problematica di cui soffre l’assicurato è in parte probabilmente esacerbata dall’infortunio dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. D).

                                         In simili condizioni questa Corte deve concludere che l’CO 1, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, era legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni di corta durata a decorrere dal mese di dicembre 2003, senza che si riveli, peraltro, necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         Non risultano, d’altronde, agli atti attestati medici recanti nuove proposte terapeutiche volte a ulteriormente migliorare le condizioni di salute dell’assicurato relativamente unicamente all’infortunio del 4 luglio 2002. Come visto, il Dr. med. __________ ha indicato la necessita di procedere con ulteriori trattamenti fisioterapici, considerando lo stato di salute globale dell’insorgente.

                                         Il ricorrente, inoltre, ha ripreso l’attività lavorativa al 100% il 1° dicembre 2003 e, ad eccezione di un’assenza a causa di malattia dal 16 gennaio al 15 febbraio 2004, ha lavorato fino a quando ha subito il secondo infortunio, l’8 marzo 2004 (cfr. consid. 1.2., 1.4.).

                                         L’CO 1, del resto, si è mostrato persino generoso nella misura in cui ha proceduto a versare all’assicurato delle indennità giornaliere anche per il lasso di tempo dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. D1, VIII).

                               2.4.   Prestazioni di lunga durata

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03.

                                         Nell'evenienza concreta oggetto della lite, per quanto riguarda le prestazioni di lunga durata previste dalla LAINF, è certamente il grado della menomazione dell’integrità.

                                         Per quanto attiene al diritto a una rendita di invalidità, che è stato negato dall’CO 1 con la decisione formale del mese di ottobre 2003 e con la decisione su opposizione del 23 febbraio 2004 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.), l’RA 1, per conto dell’assicurato, nel ricorso da una parte, ha evidenziato che il Dr. med. __________ ha postulato che il ricorrente venga sottoposto a ulteriori accertamenti, atti a definire quali sono le condizioni dell’arto infortunato, in funzione della determinazione della capacità lavorativa e quindi del guadagno, rispettivamente dell’IMI, dall’altra, oltre a chiedere la rifusione delle spese peritali, ha riconfermato le richieste dell’opposizione, nel senso che la cura medica possa continuare e che l’IMI venga determinata in seguito (cfr. doc. I).

                                         Dal petitum del ricorso non risulta, per contro, che sia stato postulato che anche una rendita di invalidità venga stabilita successivamente (cfr. doc. I pag. 4).

                                         Nello scritto del 7 luglio 2004, invece, il rappresentante dell’insorgente ha espressamente postulato che gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché concluda l’istruttoria, in funzione della quantificazione dell’incapacità al guadagno e della concessione di una rendita di invalidità (cfr. doc. VIII).

                                         Il 22 luglio 2004, rispondendo all’Istituto assicuratore convenuto, secondo il quale, visto che l’assicurato con il ricorso non ha preteso una rendita di invalidità, la decisione su opposizione è cresciuta in giudicato su questo punto (cfr. doc. X), l’RA 1 ha puntualizzato che, avendo postulato in sede ricorsuale la continuazione della cura medica e il versamento di indennità giornaliere, la problematica relativa alla rendita di invalidità si sarebbe presentata successivamente, dopo la chiusura della cura medica (cfr. doc. XIII).

                                         In proposito il TCA, però, ribadisce che l’assicurato, con il ricorso, ha specificatamente domandato di determinare l’IMI in seguito, postulandone prudenzialmente il riconoscimento al 25%, mentre nulla ha indicato relativamente a una rendita di invalidità (cfr. doc. I).

                                         In casu, comunque, la questione di sapere se il diritto a una rendita di invalidità è o meno oggetto della presente vertenza può restare aperta.

                                         Infatti il diritto a una rendita va in ogni caso negato nel merito, come verrà meglio dimostrato in seguito.

                               2.5.   Rendita di invalidità

                            2.5.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                            2.5.2.   Dalle tavole processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di non assegnare al ricorrente una rendita di invalidità è stata presa basandosi, essenzialmente, sul rapporto del 1° settembre 2003 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 76; 88).

                                         Queste, per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal medico a proposito dell’esigibilità lavorativa:

"  (...)

Le seguenti considerazioni non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi (età biologica avanzata, periartropatia omero-scapolare a destra, rachialgia, sindrome del tunnel carpale a sinistra) nè dei fattori socio-economici (scolarità, motivazione, situazione sul mercato di lavoro).

Rispettando le limitazioni sotto-menzionate, l'assicurato può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento del 100% senza necessità di pause supplementari.

Il signor RI 1 può sollevare e portare dei pesi fino a 25 kg, fino all'altezza dei fianchi, impiegando la mano destra e la sinistra.

Può alzare dei pesi sopra l'altezza del petto fino a 5 kg, qualora non si tratti di un'attività duratura.

Anche delle mansioni leggere, ma da svolgere esclusivamente sopra la testa (p.e. pennellatura di un soffitto con la mano sinistra) non è più da prendere in considerazione per l'assicurato.

Essendo il signor RI 1 destrimano potrebbe comunque svolgere ugualmente una tale attività.

Non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda l'agibilità delle mani e la precisione dei movimenti delle dita.

L'assicurato può salire le scale, anche a pioli (non a carico di ulteriori pesi).

L'assicurato può lavorare tutto il giorno in piedi, in posizione inginocchiata, accovacciata o con il tronco chinato, anche in modo duraturo.

Può spostarsi per lunghi tragitti, anche per delle ore, camminare su del terreno accidentato.

Può stare normalmente in equilibrio.

Non sono più idonee delle attività come uso di picco e pala, grandi trapani a percussione e martello pneumatico." (Doc. 76)

                                         Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento, motivato e convincente, del Dr. med. __________, enunciato il 1° settembre 2003.

                                         Non si rivela, pertanto, necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il rapporto del 1° settembre 2003 del Dr. med. __________, il quale per valutare il caso si è fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici, non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione, come visto, in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         L’apprezzamento medico del 15 dicembre 2003 del Dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia di __________ (cfr. doc. 106), non è, d’altronde, tale da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.

                                         Va, dapprima, osservato che a proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha rilevato:

"  dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF 125 V 353)

(…)

  c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können. Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)

                                         Al riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.

                                         Il Dott. __________, in primo luogo, nel suo giudizio riguardo alla mobilità attiva ha considerato quale limitazione unicamente il dolore, per cui un elemento soggettivo. In secondo luogo, il medico ha tenuto conto di tutti i fattori che influenzano lo stato di salute dell’assicurato. Egli non ha, infatti, proceduto a particolari distinzioni: in particolare non ha menzionato le alterazioni degenerative preesistenti all’infortunio del luglio 2002, peraltro riconosciute anche dal Dr. med. __________ a cui l’assicurato si è rivolto personalmente per una visita (cfr. doc. D; consid. 2.3.2.).

                                         Pertanto, il Dott. __________ per valutare l’esigibilità lavorativa del ricorrente, non si è riferito unicamente ai postumi dell’evento traumatico in questione, bensì ha indiscutibilmente preso in considerazione anche lo stato della spalla sinistra extra-infortunistico. Il suo apprezzamento non è, di conseguenza, determinante ai fini della presente vertenza.

                                         Riguardo alle condizioni extra-infortunistische della spalla sinistra, va evidenziato che l’ecografia a tale spalla del 16 luglio 2002, effettuata presso Casa di cura __________ di __________, ha messo in luce:

"  L'esame ecografico eseguito comparativamente rileva a sx.a carico del t.del sopraspinoso alterazioni tendinosiche degenerative da verosimile rottura parziale in esiti fibro cicatriziali; alterazioni tendinosiche sono pure presenti in sede inserzionale del t.sottospinoso.

Si rileva altresì tendine del capo lungo del bicipite omerale un poco ispessito, tumefatto ad ecostruttura disomogeneamente iperecogena con distensione fluida della guaina come da tenovaginite del cibo.

Minima distensione fluida della borsa s.a.d." (Doc. 5)

                                         Il Dr. med. __________, del Servizio di radiologia della Clinica __________ di __________, esaminando il referto della RM della spalla sinistra effettuata l’11 settembre 2002, ha poi concluso:

"  Artrosi nell'articolazione acromio-clavicolare. Borsite sottodeltoidea con tendinite del sovraspinato e delle fibre craniali dell'infraspinato e con possibile lesione parziale sul versante esterno. Probabile lesione del labbro anteriore tra le ore 7.00 e 9.00.

Secondo me si tratta più di alterazioni degenerative che traumatiche." (Doc. 12)

                                         Dall’ulteriore ecografia alla spalla sinistra, eseguita il 7 gennaio 2003 sempre presso la Casa di cura __________ di __________, è risultato:

"  Al controllo si confermano  le alterazioni tendinosico degenerative a carico del t.del sovraspinoso in esiti fibrocicatriziali per rottura parziale.

Segni tendinosici sono pure presenti a carico del t.sottospinoso.

Concomitano segni di periartrite calcifica.

Il t.del clbo presenta distensione fluida della guaina per segni di tenosinovite.

Modesta distensione fluida della borsa sottoacromiale." (Doc. 36)

                                         Inoltre il PD Dr. __________, primario della Clinica __________ di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________, nel rapporto relativo all’intervento di artroscopia del 13 marzo 2003 alla spalla sinistra, ha indicato:

"  Indikation

Klinisch besteht das Bild eines Impingementsyndroms Stadium II ohne formelle Insuffizienz der Manschette. Im MR ausgedehnte Signalalterationen mit möglicher umschriebener transmuraler Ruptur im Supraspinatusbereich. Acromion-Typ III," (Doc. 42)

                                         Infine relativamente alla circostanza che il Dott. __________ ha indicato che l’insorgente presenta un’invalidità permanente di un grado pari al 18% (cfr. doc. 106), va osservato che non spetta al medico valutare il grado di incapacità lucrativa di un assicurato.

                            2.5.3.   Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato prima dell’infortunio del 4 luglio 2002, presso la __________ SA, lavorava quale operaio/magazziniere per lavori di preparazione/spedizione di matasse/baderne di fili metallici.

                                         Da un rapporto del 23 ottobre 2001, redatto da un ispettore dell’CO 1, che si era recato presso gli uffici della __________ SA, si evince, in generale, che lo svolgimento di tale attività non implica nessun lavoro manuale diretto, visto che tutti i prodotti vengono spostati con appositi carrelli sollevatori e/o argani. Questa occupazione è divisa tra lavori di preparazione/imballaggio (50%) e lavori di movimentazione/carico e scarico con appositi sollevatori e/o muletti (50%). E’ stato inoltre indicato che questo tipo di attività non richiede uno sforzo fisico diretto (cfr. doc. 28).

                                         Dal rapporto del 9 settembre 2003 risulta, poi, in particolare, che il ricorrente precedentemente all’evento traumatico del luglio 2002, era effettivamente occupato al 50% in lavori di movimentazione (interna e carico-scarico camion) con sollevatori e/o muletti e al 50% in lavori di preparazione e imballaggio delle singole matasse, movimentazione delle singole matasse con appositi mezzi d’esercizio quali paranco, carro ponte e sollevatori diversi (cfr. doc. 84).

                                         Il Dr. med. __________, basandosi sulla sua valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato del 1° settembre 2003, che tiene conto dei soli fattori infortunistici e delle mansioni espletate presso la __________ SA (cfr. doc. 76), ha indicato, il 16 settembre 2003, che il medesimo può ancora svolgere la sua professione abituale di magazziniere (cfr. doc. 82).

                                         Quanto affermato dall’assicurato nello scritto del 18 giugno 2004, facendo riferimento a una dichiarazione della __________ SA del 3 giugno 2004 (cfr. doc. E), ossia che a seguito dei postumi dell’infortunio non è più stato in grado di eseguire un buon numero delle attività svolte prima (cfr. doc. V), non può scalfire il valore probante delle certificazioni espresse dal Dr. med. __________.

                                         Dalla dichiarazione dell’ex datore di lavoro emerge infatti:

"  Con la presente si dichiara che il Signor RI 1, nato il 07.01.1950, era stato assegnato per il periodo che va dal 16.08.2003 al 22.12.2003 quale addetto al magazzino 2.

Nello specifico, il Signor RI 1 avrebbe dovuto svolgere le seguenti mansioni:

-   Lettura e comprensione delle bolle di lavorazione

-   Identificazione prodotti

-   Identificazione imballi

-   Smontaggio rocche per uso interno

-   Prelievo e registrazione campioni da analizzare

-   Imballaggio e pesatura: matassoni, matasse, rocche, fusti baderne

-   Carico e scarico camion

-   Utilizzo carrelli sollevatori

Si dichiara inoltre che i lavori sopra indicati richiedono dalla persona addetta una certa fisicità.

Il Signor RI 1 per motivi di salute non ha potuto svolgere detta attività per cui è stato assegnato ad altro reparto." (Doc. E)

                                         In tale atto sono state, dunque, elencate le mansioni esercitate dall’assicurato quando ha ripreso il lavoro dopo l’infortunio del luglio 2002.

                                         La __________ SA ha poi puntualizzato che l’insorgente non ha potuto svolgere detta attività per motivi di salute.

                                         Per “motivi di salute” l’ex datore di lavoro ha inteso i disturbi di salute accusati dal ricorrente in senso lato e non solo le conseguenze infortunistiche, visto che l’indicazione è generica e non è stata aggiunta nessuna particolare specificazione.

                                         Nel caso concreto, come già esposto, non va, tuttavia, considerata la componente costituzionale-morbosa.

                                         Inoltre va ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).

                                         Conseguentemente, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) che l’assicurato, in considerazione dei soli postumi dell’infortunio del 4 luglio 2002, su un mercato equilibrato del lavoro, potrebbe esercitare – senza impedimenti di sorta – l’attività di operaio/magazziniere con appositi mezzi d’esercizio, svolta per numerosi anni (cfr. doc. 104).

                                         La decisione dell’CO 1 di negare il diritto a una rendita di invalidità non presta, pertanto, il fianco a critiche.

                                         Va, peraltro, rilevato che anche se si volesse considerare che l’assicurato non è più in grado di esercitare la sua originaria professione, ciò non comporterebbe un discapito economico per il medesimo, come giustamente indicato dall’CO 1 nella decisione su opposizione (cfr. doc. D1).

                                         Infatti quanto da lui guadagnato come magazziniere corrisponde al reddito che avrebbe potuto conseguire in attività leggere adeguate in Ticino.

                                         Al riguardo è utile osservare che il reddito da valido va determinato nel modo più concreto possibile, per cui di regola ci si riferisce all’ultimo salario percepito prima che subentrasse il danno alla salute (cfr. STFA del 5 gennaio 2005 nella causa UFAS c/ L., I 280/04, consid. 2.3.).

                                         Nel caso concreto l’assicuratore LAINF ha fatto riferimento allo stipendio dell’assicurato al momento della chiusura dell’infortunio, ossia del 2003, in quanto il ricorrente non ha subito decurtazioni della retribuzione mensile dopo l’infortunio, che al contrario è stata normalmente adeguata alla fine dell’anno (cfr. doc. III; 1; 110).

                               2.6.   Indennità per menomazione all’integrità

                            2.6.1.   Le norme relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.6.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.6.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.6.4.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.6.5.   Nel caso di specie l’assicuratore LAINF ha assegnato all’insorgente, in relazione all’evento traumatico del 4 luglio 2002, un’indennità per menomazione all’integrità del 5%, facendo riferimento all’apprezzamento enunciato dal Dr. med. __________ in occasione della visita medica __________ del 1° settembre 2002, secondo cui:

"  REPERTO

L'assicurato è portatore dei seguenti postumi infortunistici importanti e durevoli: attrito sottoacromiale a sinistra da artrosi acromio-claveare,osteofitosi subacromiali con usura della cuffia rotatoria cronica, resasi sintomatica dopo caduta, risp. rivelazione di una lesione tangenziale al sopra - ed infraspinato nonché perforazione transmurale al sopraspinato, affezione necessitante una reinserzione transossea, senza insufficienza secondaria.

Oggettivamente recupero con buona mobilità, senza note di secondaria insufficienza a sinistra (braccio adominante).

VALUTAZIONE

LORDO 10%, NETTO 5%.

ARGOMENTAZIONE

Tabella 1.2 del Volume Indennità alla menomazione dell'integrità della Suva, edizione 2000: periartrosi omero-scapolare di lieve entità: 0%, periartrosi omero-scapolare di media entità: 10%.

Nel caso presente abbiamo a che fare con una periatrosi omero-scapolare di (al massimo) media entità, di cui almeno il 50% è di natura degenerativa/preesistente, per cui è indispensabile una riduzione almeno del 50%. Ne risulta un tasso netto del 5%."

(Doc. 77)

                                         L’assicurato, nell’opposizione (cfr. doc. 90), fondandosi sulla certificazione del 5 novembre 2003 del Dr. med. __________, responsabile per la sezione di ortopedia e traumatologia della Casa di cura __________ di __________ (I), il quale ha indicato che lo stesso presenta una ”grave limitazione funzionale della scapolo omerale sinistra con importante sintomatologia algica” (cfr. doc. 91), ha postulato l’assegnazione di un’IMI del 20%.

                                         Nel ricorso l’insorgente ha invece chiesto un’IMI del 25%, in considerazione del fatto che la tabella 1.2 prevede che per una periartrosi omero-scapolare di grave entità l’IMI deve essere del 25%.

                                         Egli ha, inoltre, contestato la riduzione del 50% effettuata dal Dr. __________ sul tasso lordo da lui determinato – secondo l’assicurato, in misura insufficiente (cfr. doc. I).

                                         La tesi difesa dall’insorgente, secondo cui egli sarebbe portatore di una menomazione all'integrità fisica del 20-25%, si rivela infondata, come verrà esposto dettagliatamente di seguito.

                                         Il Dr. med. __________, nel rapporto __________ del 1. settembre 2003, ha indicato, tenendo conto delle limitazioni funzionali globali della spalla sinistra – dovute a fattori infortunistici ed extra-infortunistici -, che la flessione/estensione è di 130-0-40°, l'abduzione/adduzione di 125-0-40°e la rotazione esterna/interna di 40-0-40°.

                                         Il medico __________ ha precisato che, perlomeno quando il paziente è distratto, si riesce a mobilizzare il braccio sopra l'orizzontale. Facendo astrazione dei fattori costituzionali-morbosi, egli ha poi rilevato, che l’assicurato può sollevare e portare dei pesi fino a 25 Kg utilizzando la mano destra e la sinistra fino all’altezza dei fianchi e che può alzare dei pesi sopra l’altezza del petto fino a 5Kg qualora non si tratti di un’attività duratura, mentre non può più svolgere lavori, anche leggeri, esclusivamente sopra la testa (cfr. doc. 76).

                                         Il TCA non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle considerazioni espresse dal medico __________ e quindi per scostarsi dalle stesse.

                                         Il Dott. __________, a cui fa riferimento il ricorrente (cfr. doc. 90), il 5 novembre 2003, ha del resto unicamente indicato che questi presenta una grave limitazione funzionale della scapolo omerale sinistra (cfr. doc. 91), senza tuttavia meglio precisare il raggio di mobilità della spalla e senza distinguere la componente infortunistica da quella morbosa.

                                         Il Dott. __________, dal canto suo, nel rapporto del 15 dicembre 2003, ha precisato che l’assicurato non può svolgere un’attività in cui debba elevare l’arto sinistro oltre i 90°, che egli non può sollevare pesi, anche leggeri, al di sopra dell’altezza delle spalle (cfr. doc. 106). Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 2.5.2.), anche tale specialista non ha distinto le limitazioni funzionali della spalla dovute a fattori extra-infortunistici.

                                         Al fine di determinare il grado dell’IMI a cui ha diritto l’assicurato in ragione della menomazione duratura di cui è portatore a seguito dell’evento traumatico del 4 luglio 2002, va considerato che un'indennità del 25% viene accordata in presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una protesi con un pessimo risultato funzionale (cfr. tabella n. 5.2 edita dalla Divisione medica dell'INSAI).

                                         Inoltre la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente bloccata (artrodesi), la corresponsione di una IMI del 25%, come indicato anche dal Dr. med. __________ nell’apprezzamento medico del 13 febbraio 2004 (cfr. doc. 108).

                                         A mente di questa Corte, le menomazioni all'integrità appena citate sono più gravi rispetto a quella di cui è portatore l'assicurato.

                                         In tale contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

                                         In casu la funzione della spalla sinistra dell’assicurato è possibile sopra l’orizzontale, come rilevato dal Dr. med. __________, il quale ha precisato che l’assicurato può alzare dei pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg qualora non si tratti di un’attività duratura (cfr. doc. 76).

                                         Considerato, poi, che il medico ha indicato un grado di flessione/estensione 130-0-40° e di abduzione/adduzione di 125-0-40°, tenendo conto anche dei fattori costituzionali-morbosi, la sola componente infortunistica permette all’assicurato anche di muovere la spalla in modo più ampio, pari a una graduazione più elevata di quella menzionata.

                                         A titolo comparativo va rilevato che il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.

                                         Per quanto attiene alla giurisprudenza cantonale, in una sentenza del 26 febbraio 2002 nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.) un assicurato, rimasto vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, è stato posto al beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è così espresso:

"  (…)

Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico __________, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157), meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale.

Al ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'INSAI CO 1prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.

D'altro canto, però, non può essere ignorato che, per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc. 103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente riconosciuta anche dal medico __________ dell'CO 1 (cfr. XXV: "Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti di una periartropatia della spalla di media entità" - la sottolineatura è del redattore).

Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per, citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).

Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:

"                                     Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch 5 teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff. 1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise, eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder 121/2% usw. zu wählen."

(W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla Divisione medica dell'NSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").

D'altro canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'CO 1:

“(…)

… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).

(…).

… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der Einschätzung des Integritätsschadens durch die SUVA, welche sich im Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde, eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten."

(DTF succitata, consid. 3a e 5).

Nel caso di specie, è stato accertato che la menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr. tabella CO 11.2).

Tutto ben considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.

Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio 2002 del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile", graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)

                                         In un’altra sentenza del 3 agosto 2004 nella causa D. (35.03.90), il TCA ha assegnato a un assicurato, che ha subito la lacerazione del sopraspinato, un’IMI del 12,5%, in quanto la spalla era mobile di circa 110°, ovvero di 20°sopra l’orizzontale.

                                         In particolare questa Corte ha rilevato:

"  (…)

Il Dr. med. X. ha indicato che sia l'elevazione, che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr. Fascicolo 3 - doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere che nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al beneficio di un'IMI del 12,5%.

Alla medesima conclusione si giunge peraltro anche considerando quanto certificato dal Dr. med. __________. Infatti, come precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 - doc. 85), va dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al di sopra dei 90°.

In simili condizioni, in applicazione di quanto indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.” (STCA succitata)

                                         Nel caso in esame la menomazione di cui è portatore il ricorrente, il quale può muovere la spalla perlomeno di 30° sopra l’orizzontale, è meno grave rispetto a quelle degli assicurati di cui alle sentenze sopra citate, indennizzate con un’indennità del 12,5%.

                                         Tutto ben considerato, ritenuto che la tabella 1.2. prevede un’IMI del 10% per una spalla la cui mobilità raggiunge i 30° sopra l’orizzontale, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%.

                                         Tale percentuale corrisponde, d’altronde, all’indennità contemplata dalla medesima Tabella per una periartrosi omero-scapolare media, ritenuta al massimo presente nel caso concreto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 77).

                                         Nell’ambito di un’altra vertenza (cfr. STCA del 30 agosto 2004 nella causa L., 35.03.92) il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, specialista in chirurgia e fiduciario dell’assicuratore convenuto, in merito alla periartropatia. In particolare gli è stato chiesto quali sono le condizioni per cui una periartropatia possa essere ritenuta moderata, ri­spettivamente, grave.

                                         Il medico ha così risposto:

"  (…)

Angesichts der diagnostischen Unschärfe des Begriffes Periarthrosis humeroscapularis mangelt es konsequenterweise an einer verbindlichen Definition, was unter einer leichten, mässigen und schweren Form derselben zu verstehen sei. Deshalb die Anmerkung in Tab. 1.2, wonach bei der Beurteilung des Integritätsschadens der Periarthrosis von einer vergleichbaren Schwere beim Integritätsschaden der Omarthrose ausgegangen werden müsse. Als leichte Form einer Omarthrose (Arthrose des glenohumeralen Gelenkes, d.h. zwischen Oberarmkopf und Schul­tergelenkpfanne) kann eine beginnende Entrundung des Humeruskopfes mit minimer Verschmälerung des Gelenkspaltes und Osteophytenbildung bezeichnet werden, als mässige Form eine starke Verschmälerung des Gelenkspaltes mit deutlicher Entrundung des Humeruskopfes und ausgeprägter Osteophytenbildung sowie als schwere Form schliesslich die völlige Aufhe­bung des Gelenkspaltes und damit die Ankylose, d.h. die völlige Gelenksteife. Erfahrungsge­mäss korreliert diese radiologische Einteilung der Omarthrose in Schweregrade jedoch schlecht mit der Klinik, d.h. eine im  Röntgenbild schon fortgeschrittene Omarthrose führt nicht zwangs­läufig zu einer schweren schmerzhaften Einschränkung der Schulterfunktion und vice versa.

Letztlich wird die Kombination von Schmerz und Funktionseinschränkung den Ausschlag geben, ob bei der Schätzung des Integritätsschadens eine leichte, mässige oder schwere Form vorlie­ge. (…)" (STCA succitata consid. 2.6.5.)

                                         In casu dalla documentazione medica, e meglio dal referto della RM dell’11 settembre 2002, emerge un’artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare (cfr. doc. 12). Non risultano, tuttavia, gli elementi per concludere che sia presente una periartrosi grave, per la quale la Tabella 1.1. prevede un’IMI del 25%. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’assicurato, a seguito dell’infortunio del luglio 2002, non soffre di una periartrite grave, bensì al massimo media, come attestato dal Dr. med. __________ il 1. settembre 2002 (cfr. doc. 77).

                                         A più forte ragione dunque si giustifica l’assegnazione all’assicurato di un’IMI del 10%, percentuale quest'ultima che, come spiegato nel seguente considerando, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAINF, deve poi essere ridotta.

                            2.6.6.   Secondo l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).

                                         L'applicazione di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2 LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr. DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i riferimenti ivi menzionati).

                                         Nel caso di specie l’CO 1, fondandosi su quanto indicato dal Dr. med. __________ il 1. settembre 2004 (cfr. doc. 77), ha ridotto il grado dell’IMI del 50% (cfr. doc. 89; I).

                                         Il medico __________ ha, in particolare, indicato che il 50% della periartrosi omero-scapolare di media entità è di natura degenerativa preesistente (cfr. doc. 77).

                                         Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.2.), già la risonanza magnetica dell’11 settembre 2002 aveva messo in luce delle alterazioni artrosiche che il Dr. med. __________ ha considerato più di natura degenerativa che traumatica (cfr. doc. 12).

                                         Le ecografie alla spalla sinistra effettuate il 16 luglio 2002 e il 7 gennaio 2003 presso la Casa di cura __________ di __________ hanno poi permesso di riscontrare delle alterazioni tendinosico degenerative a carico del tendine sovraspinoso in esiti fibrocicatriziali per rottura parziale, come delle alterazioni tendinosiche in sede inserzionale del tendine sottospinoso (cfr. doc. 36, 5).

                                         Anche il Dr. med. __________, interpellato privatamente dall’assicurato nel mese di aprile 2004, ha riconosciuto che l’assicurato soffre di alterazioni degenerative preesistenti all’evento traumatico del luglio 2002 (cfr. doc. D).

Il TCA ritiene nel caso di specie di poter aderire alla valutazione del Dr. med. __________, a mente del quale la problematica di cui soffre il ricorrente alla spalla sinistra è per metà di natura degenerativa preesistente.

Al riguardo è utile evidenziare che il TCA, in una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01, ha affrontato la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidata al dott. __________, Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di __________, il quale ha osservato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori:

"  (…)

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par, la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie dégénérative de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans, l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux asymptomatique.

En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01)

                                         Pertanto, ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 50%, come proposto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 77), portandola al 5%, dato che il danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.

                                         La decisione impugnata è da confermare anche dal profilo della assegnazione di un’IMI del 5%.

                               2.7.   Nel ricorso l'assicurato ha postulato la rifusione delle spese peritali sostenute (cfr. doc. I; VIII).

                                         In primo luogo va rilevato che l’assicurato non ha diritto a ripetibili in quanto soccombente.

                                         In secondo luogo, per quanto riguarda i costi a cui il ricorrente ha dovuto far fronte per l’allestimento della perizia di parte del 15 dicembre 2003 del Dott. __________ (cfr. doc. 106) e del rapporto medico del 19 aprile 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. D), occorre segnalare che, a prescindere dalla questione della tempestività o meno della richiesta ricorsuale di rimborso per quanto riguarda il referto del Dott. __________ – visto che esso è stato allegato nella procedura di opposizione, prima che l’CO 1 emettesse la decisione su opposizione del 23 febbraio 2004, entrambi i costi non possono in ogni caso essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Al riguardo è utile rilevare che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

                                         In una sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione, grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare, precisando segnatamente che:

"  (…) si deve ritenere che l'interessato, per tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione, che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre 1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -, sia giunto alle medesime conclusioni dell'CO 1 in merito alla sopravvenuta stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa dell'assicurato." (STFA succitata, consid. 4c)

                                         Inoltre in una sentenza del 21 ottobre 2003 nella causa M. (U 282/00), pubblicata in RAMI 2004 U 503 pag. 186 segg. Il TFA ha stabilito che conformemente al principio generale del diritto processuale, secondo il quale una parte indipendentemente da un’eventuale vincita della causa deve assumersi le spese che ha causato inutilmente o in modo colposo (RCC 1989 p. 290 cons. 3), le spese di una perizia commissionata dall’assicurato stesso devono essere assunte dall'INSAI, anche se è la parte vincente in causa, se è possibile accertare il fatto medico in modo concludente solo in base al risultato dell’analisi presentato nella procedura cantonale di ricorso e conseguentemente all’assicuratore-infortuni deve essere imputato di aver violato l’obbligo, nel quadro del principio inquisitorio, di accertare i fatti in modo sufficiente dal punto di vista legale.

                                         Questa giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

                                         Nella concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO 1 per accertare le condizioni di salute dell’assicurato, la sua esigibilità lavorativa e l’entità della menomazione all’integrità, l’ha sottoposto alla visita del medico __________, che del resto ha controllato il ricorrente a più riprese a partire dal mese di settembre 2002 (cfr. doc. 10; 14; 22; 76; 77).

                                         Inoltre l’assicuratore LAINF convenuto ha predisposto, a partire dal mese di gennaio 2003, delle visite presso il PD Dr. __________, il quale, il 13 marzo 2003, ha pure proceduto a un’artroscopia della spalla sinistra dell’insorgente. L’ultimo controllo ha avuto luogo il 14 aprile 2004 (cfr. doc. 32; 42; 45; 52; 60; 113; 114).

                                         La perizia eseguita dal Dott. __________ e l’apprezzamento medico del Dr. med. __________ non hanno condotto a nuovi risultati. La situazione, a livello dell’ulteriore necessità o meno di cure mediche, dell'esigibilità lavorativ

35.2004.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2005 35.2004.44 — Swissrulings