Raccomandata
Incarto n. 35.2004.3 mm/gm
Lugano 26 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 13 gennaio 2004 interposto da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2003 emanata da
__________
rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 30 gennaio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. Doc. _);
vista la lettera 25 febbraio 2004 della Cassa malati __________del seguente tenore:
" Nonostante la __________ fosse legittimata tramite procura del Signor __________ a presentare il ricorso del 13.01.2004 e nonostante tale ricorso fosse stato tempestivo, considerate le disposizioni della Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 38, applicabile anche ai termini stabiliti per mesi (vedi ATSG-Kommentar, Ueli Kieser, N 11 zu Art. 38 ATSG) la __________, a seguito di una rivalutazione degli atti medici, ritira il proprio ricorso del 13.01.2004. Chiediamo quindi lo stralcio della causa, poiché priva d'oggetto." (cfr. Doc. _)
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo