Raccomandata
Incarto n. 35.2004.29 dc/gm
Lugano 24 maggio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 aprile 2004 interposto da
RICO1 rappr. da: RAPP1
contro
la decisione del 12 gennaio 2004 emanata da
CON1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 10 maggio 2004 con cui il Tribunale ha sospeso la causa (cfr. Doc. VI);
visto lo scritto 19 maggio 2004 del patrocinatore dell'assicurata del seguente tenore:
" Con riferimento allo scritto 11.05.2004 con il quale la CON1 (qui prodotto) riconosce pienamente l'errore commesso, e procede al versamento dell'importo degli arretrati come richiesta dalla ricorrente, Vi comunico di ritirare il ricorso presentato il 29.04.2004 divenuto privo d'oggetto per acquiescenza di controparte." (cfr. doc. VIII e VIII1/2)
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese;
§ la CON1 verserà alla parte ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo