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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2004 35.2004.16

18. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,630 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

la sospensione dei termini si applica pure al termine di ricorso di 3 mesi in ambito LAINF.Frattura del femore. Diniego del diritto all'IMI,poiché una gamba è più corta di al massimo 1,2cm senza alterazioni morfologiche o funzionali e non vi è una coxartrosi media,bensì solo minimi segni incipienti

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.16   rs/fe

Lugano 18 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 24 novembre 2003 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 3 febbraio 1999 RI 1 - dipendente quale direttore e responsabile tecnico della __________ di __________ - è scivolato mentre stava spingendo la vettura della ditta che si era fermata.

                                         A causa di tale evento egli ha riportato la frattura del femore sinistro (cfr. doc. 7; 1).

                                         Il caso è stato assunto dall'CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. 74), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 5 settembre 2003, ha negato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc. 77).

                                         A seguito dell'opposizione interposta da RI 1 personalmente (cfr. doc. 78; 81), l'assicuratore LAINF convenuto, il 24 novembre 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Con ricorso dell'8 marzo 2004, l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato a corrispondergli un'IMI del 10% (cfr. doc. I).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l'insorgente ha addotto:

"  (…)

MOTIVI

1.

La CO 1, con la decisione qui impugnata, ha negato esistano le condizioni per accordare un'indennità con riferimento ai postumi della frattura subita dal qui ricorrente il 3 febbraio 1999. In particolare la CO 1 sostiene che il danno presentato dall'assicurato non è importante ai sensi dell'OAINF essendo il raccorciamento della gamba al massimo di 1,2 cm e quindi inferiore al minimo indennizzabile (cfr. decisione su opposizione, pag. 3, punto 2).

2.

La Tabella 2 delle Comunicazioni della __________ della CO 1 prevede che in caso di raccorciamento della gamba sino ad un massimo di 2 cm senza ulteriori disturbi funzionali o morfologici quali disagi nella rotazione o nella deambulazione, non vi sia spazio per la corresponsione di un'indennità.

3.

Nel caso concreto, come attesta il certificato medico rilasciato in data odierna dal Dr. __________, l'assicurato è afflitto da importanti problematiche alla gamba sinistra che lo limitano sia per quanto riguarda la flessione che per la rotazione e l'adduzione. Egli soffre anche di dolori legati all'uso della gamba.

Ne consegue che sono date le premesse per l'accordo di un'indennità per menomazione all'integrità fisica, poiché viene meno una delle due condizioni cumulative previste per la sua esclusione (raccorciamento al di sotto dei 2 cm senza disturbi funzionali o morfologici).

Si ritiene pertanto che si possa applicare per analogia quanto stabilito per raccorciamenti di 3/4 cm che comportano un'IMI nella misura del 10 %." (Doc. I)

                               1.4.   L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato, in via principale, che il ricorso venga dichiarato tardivo e, in via subordinata, una sua integrale reiezione nel merito.

                                         Circa gli argomenti sollevati dall'Istituto assicuratore convenuto si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   Il 29 marzo 2004 l'avv. RA 1 ha visionato gli atti dell'incarto (cfr. doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In sede di risposta di causa, l'CO 1 ha innanzitutto chiesto al TCA di verificare la tempestività del ricorso in considerazione del fatto che, a suo avviso, la deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma pure il suo capoverso 2, di modo che la norma prevista dall'art. 38 cpv. 4 LPGA non tornerebbe applicabile all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. III, pag. 2).

                            2.2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA) sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8, p. 820).

                                         In concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 24 novembre 2003, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro applicabili.

                            2.2.2.   L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).

                                         In una sentenza del 26 gennaio 2004 nella causa M., inc. 35.2003.72 - statuendo su un'eccezione di intempestività sollevata dal medesimo assicuratore LAINF questa Corte ha stabilito che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF.

                                         Queste le considerazioni espresse dal TCA in quella sede:

"  Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).

Da parte sua, l'art. 106 LAINF recita che - in deroga all'art. 60 LPGA - per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.

2.1.3. La legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.

Invece, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).

2.1.4. Secondo il TCA il testo dell'art. 106 LAINF è chiaro.

Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase vLAINF, l'articolo in questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni.

Qualora il legislatore avesse realmente voluto escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in conformità a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA" - la sottolineatura è del redattore).

L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).

Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli art. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).

Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le vertenze riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 41).

Non vi sono invece motivi altrettanto comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei termini.

D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'CO 1, si giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.

In effetti, al termine per impugnare le decisioni LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.

La posizione di questa Corte è peraltro condivisa da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene quanto segue:

"                                     Die in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über den Fristenstillstand geht zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl 1994 V 948), welcher der regelung von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den sozialversicherungsrechtlichen Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen insbesondere in Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen zu beachten sind (vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich als erforderlich, ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch für letztere Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige Rechtsprechung liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen geltenden Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche Rechtsprechung angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden kann."

(cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406 - la sottolineatura è del redattore)

A ciò va aggiunto che se è vero che nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv. 4).

2.1.5. In esito a quanto precede, occorre concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'CO 1, le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF." (STCA succitata)

                                         Questo Tribunale non vede ragioni per rimettere in discussione la conclusione a cui è pervenuto nella pronunzia del 26 gennaio 2004, confermata con la STCA del 14 luglio 2004 nella causa A. (35.2004.19).

                            2.2.3.   Nella concreta evenienza, la decisione su opposizione impugnata è stata notificata all'assicurato il 25 novembre 2003 (cfr. III1).

                                         Il termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere il 26 novembre 2003 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto conto della sospensione durante il periodo 18 dicembre 2003-1° gennaio 2004 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), il ricorso dell'assicurato, consegnato alla posta l'8 marzo 2004 (cfr. busta di intimazione allegata a doc. I), è pertanto tempestivo.

                                         Nel merito

                               2.3.   Come sopra esposto, il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali, dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 24 novembre 2003).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto all'indennità per menomazione all'integrità al momento della chiusura del caso, ossia nel mese di settembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.4.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'assicurato ha o meno diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dell'infortunio del 3 febbraio 1999 e, nell'affermativa, di quale entità.

                                         Le norme relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza non hanno subito alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

                                2.5   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.6.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                               2.7.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                               2.8.   L'CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.9.   Nell'evenienza concreta a seguito dell'evento traumatico del 3 febbraio 1999 l'assicurato ha riportato la frattura del femore sinistro (cfr. doc. 6).

                                         L'insorgente è stato immediatamente ricoverato presso l'Ospedale __________ di __________, dove il medesimo giorno è stato sottoposto a un intervento di riduzione cruenta e osteosintesi femore prossimale sinistro con lama placca 95, effettuato dal Dr. med. __________, capo-clinica del reparto di ortopedia-traumatologia e dal Dr. med. __________, primario del medesimo reparto (cfr. doc. 6).

                                         Il 5 maggio 1999 ha avuto luogo una visita medica __________. Dal relativo rapporto del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, risulta:

"  (…)

L'assicurato sta abbastanza bene. Attualmente carica la gamba sinistra con 30 kg.

Oggettivamente l'assicurato può caricare la gamba sinistra almeno

30 kg e cammina con due stampelle americane senza zoppicare.

Non esistono dolori alla compressione assiale e alla rotazione esterna/interna dell'anca sinistra. Non segni di risparmio della gamba sinistra.

Clinicamente la frattura è in via di guarigione completa.

Il paziente deve continuare a camminare molto per rinforzare la muscolatura.

Ha un nuovo appuntamento dal dr. __________ all'Ospedale __________ di __________ il 20 maggio 1999." (Doc. 12)

                                         L'assicurato è stato visto in consulto dai Dr. med. __________ e __________ il 23 giugno 1999, i quali hanno constatato un raccorciamento dell'arto inferiore sinistro di 1 cm, una mobilità passiva indolore all'anca con una F/E di 100/0/0 e una rotazione interna/rotazione esterna di 10/0/20. I referti radiologici hanno, inoltre, rivelato il cedimento dell'impianto sotto forma di una rottura della lama-placca con conseguente varizzazione del femore prossimale. Pertanto essi hanno proposto al ricorrente un nuovo intervento con rimozione del materiale e osteotomia di valgizzazione con lama-placca 110 gradi (cfr. doc. 16).

                                         Il 24 novembre 1999 il Dr. med. __________, dopo aver visitato l'assicurato il 18 novembre 1999 e aver constatato che questi riusciva a camminare in carico totale senza l'ausilio delle stampelle, tuttavia con un'importante zoppia tipo Duchenne a sinistra, ha sostenuto che il prospettato intervento era sempre indicato (cfr. doc. 32).

                                         L'assicurato è stato, quindi, operato il 17 marzo 2000 dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 42).

                                         Il Dr. __________ ha controllato l'assicurato il 17 aprile 2000, il 21 giugno 2000, il 24 agosto 2000, il 4 ottobre 2000, il 22 febbraio 2001 e il 7 maggio 2001, riscontrando vieppiù un miglioramento della situazione dell'anca sinistra con un consolidamento della frattura (cfr. doc. 44; 52, 56, 63, 66, 67).

                                         Dal rapporto medico del 7 maggio 2001 emerge:

"  (…)

Controllo:

Sta molto bene, non sente più niente all'anca sinistra.

Si muove bene e non ha dolori.

Esame clinico:

Lieve zoppia a sinistra, in punta dei piedi e sui talloni senza cedimento.

Anca sinistra: flessione/estensione 120-0-0, rotazione all'interno/esterno 30-0-30, abduzio­ne/adduzione 30-0-30.

Radiologicamente l'osteotomia è consolidata, altrimenti la situazione rimane invariata.

Consiglio per il procedere:

Chiudiamo per il momento il caso, controllo al bisogno." (Doc. 67)

                                         L'11 luglio 2002 il Dr. med. __________ ha nuovamente visitato l'insorgente, valutando così la sua situazione a livello dell'anca sinistra:

"  (…)

Il paziente non accusa dolori, l'unica cosa che lo disturba un po' è che non riesce ad eseguire una rotazione all'esterno completo ed una flessione completa.

Esame clinico:

Deambulazione fluida senza zoppia, nessun Duchenne e Trendelenburg.

Flessione/estensione anca sinistra 120-0-0, rotazione all'interno/esterno 10-0-20, abduzio­ne/adduzione 20-0-20.

Radiografie;

In consolidazione, materiale osteosintetico in sede, minimi incipienti segni di una coxartrosi." (Doc. 69)

                                         L'assicurato è stato ancora controllato dallo specialista il 6 maggio 2003. Dal relativo referto si evince:

"  (…)

Sono passati 3 anni. Sta bene per quanto riguarda l'anca sinistra, non fa male ma a volte tira un po'.

Fa fatica nell'eseguire la rotazione.

Esame clinico:

Anca sinistra: flessione/estensione 120-0-0, rotazione all'interno/esterno 20-0-30, abduzione/adduzione 30-0-30

Radiografie:

Stato dopo osteotomia femore a sinistra con lieve accorciamento della gamba sinistra." (Doc. 70)

                                         Il medico __________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha esaminato lo stato di salute del ricorrente il 7 luglio 2003, su richiesta di quest'ultimo ai fini di una valutazione della menomazione dell'integrità fisica:

"  (…)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Globalmente all'anca sinistra va bene, non lamenta nessun dolore.

Ogni tanto incontra difficoltà per la salita, meno anche in discesa.

La distanza di marcia è ridotta, riesce a camminare per 4-5 km, ma deve mettere un'imbottitura per compensare un accorciamento della gamba sinistra.

Ha notato questo accorciamento a causa del mal di schiena; adesso i dolori sono spariti.

È abile al lavoro nella misura completa.

STATO LOCALE

Alla deambulazione non notiamo accenno di zoppia.

Riesce a stare sulla gamba sinistra con un segno di Trendelenburg positivo.

Flessione/estensione 130-0-0°, rotazione interna/esterna 20-0-30°, abduzione/adduzione 30-0-30°.

Il bacino cade a sinistra (circa 1 cm).

Esame radiologico del 6.5.2003: accorciamento del collo del femore e della gamba sinistra.

Un'artrosi non è evidenziabile.

DIAGNOSI

    -      Esiti dopo osteotomia femore sinistro con lieve accorciamento della gamba sinistra in stato dopo coxa vara dopo osteosintesi con una lama placca 95 e 4 viti in una frattura pertrocante­rica laterale del femore sinistro.

VALUTAZIONE

L'assicurato sta bene, attualmente non accusa nessun dolore anche se deve usare una suoletta di 8 mm per correggere l'accorciamento della gamba sinistra.

Clinicamente la situazione è calma, solo l'intra-rotazione è lievemente ridotta, ma tutti i movimenti sono ancora nella norma.

Procedere medico

Nessuna cura è indicata o da proporre.

Procedere amministrativo e professionale

Secondo lo stato attuale e i disturbi dell'assicurato, non sussistono i presupposti per un'indennità per menomazione all'integrità." (Doc. 74)

                                         Sulla base di tale referto l'CO 1 ha rifiutato all'assicurato il versamento di un'IMI (cfr. consid. 1.2.; doc. 77; A1).

                                         Il 28 ottobre 2003 il Dr. med. __________ ha indicato:

"  (…)

Il paziente accusa disturbi come già descritti nel controllo del mese di maggio. Ha problemi nelle rotazioni, a volte sente tirare leggermente la muscolatura laterale. A fine corsa della flessione si sente bloccato.

Clinicamente l'anca sinistra mette in evidenza una flessione/estensione di 120-0-0, rotazione all'interno/esterno 20-0-30, una abduzione/adduzione 30-0-30." (Doc. 80)

                                         Il Dr. med. __________, il 17 novembre 2003, prendendo posizione in merito alla certificazione dello specialista consultato dall'assicurato, ha osservato:

"  (…)

Anche da parte nostra è stato constatato un accorciamento della gamba sinistra di 1 cm.

Secondo la tabella 2.2 dell'OAINF unicamente un accorciamento di

3-4 cm dà diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità.

Inoltre l'assicurato presenta una buona funzione dell'anca e quindi da questo lato non sussistono i presupposti per un'indennità per menomazione all'integrità.

Gli altri punti fatti valere dal signor RI 1 nella sua lettera del 31.10.2003 non sono elencati nell'OAINF." (cfr. doc. 84)

                                         Allegato all'atto ricorsuale l'insorgente ha trasmesso al TCA una certificazione del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004, in cui lo specialista ha attestato:

"  (…)

L'accorciamento della gamba è inferiore al minimo indennizzabile secondo le disposizioni della LAINF.

Personalmente sono dell'avviso che, il paziente, presenta comunque una problematica rima­nente alla gamba sinistra con una mobilità limitata sia per. quanto concerne la flessione come anche le rotazioni e l'ab/adduzione. Oltre ad avere dei movimenti limitati nel loro raggio, accusa anche un dolore a fine corsa delle rotazioni che aumenta con il carico della gamba.

In questo senso mi chiedo se non ci fosse lo spazio per menomazione dell'integrità fisica, per una funzione lesa a livello dell'anca sinistra." (Doc. A2)

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie il rapporto medico dell'8 marzo 2004 del Dr. med. __________ è stato allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso, tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare le condizioni dell'anca sinistra dell'assicurato in relazione all'infortunio del 3 febbraio 1999, ai fini della valutazione di un'eventuale IMI, quindi, precedentemente all'emanazione del provvedimento contestato. Pertanto tale referto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

                             2.10.   L'CO 1, basandosi sulla valutazione del medico di circondario, Dr. med. __________, ha ritenuto che l'assicurato non presenti nessuna menomazione importante da indennizzare (cfr. doc. 77; A1).

                                         Con il proprio ricorso, l'assicurato ha contestato le conclusioni dell'Istituto assicuratore convenuto, sostenendo, con particolare riferimento all'apprezzamento medico del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004 (cfr. doc. A2; consid. 2.9.), che gli debba essere accordata un'IMI del 10% in applicazione della Tabella 2, in quanto, benché il raccorciamento della gamba sinistra sia inferiore ai 2 cm, egli è afflitto da importanti problematiche a tale arto che lo limitano sia nella flessione, che nella rotazione e adduzione. Egli soffre anche di dolori legati all'uso di questa gamba (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

                                         In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è inoltre che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Va, pure, evidenziato che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

                             2.11.   Attentamente esaminata la documentazione medica presente all'inserto, questa Corte non può fare proprie censure sollevate dall'assicurato.

                                         La valutazione espressa dal medico __________ dell'CO 1 può infatti validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

                                         Come esposto sopra, secondo il Dr. med. __________, che per valutare il caso si è fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici, il ricorrente non presenta una menomazione importante dell'integrità fisica, in quanto l'accorciamento della gamba sinistra è di solo 1 cm e per il resto l'anca presenta una buona funzione (cfr. doc. 74; 84).

                                         Il rapporto del 7 luglio 2003 del Dr. med. __________ e la sua presa di posizione del 17 novembre 2003 (cfr. doc. 84) rispetto a quanto certificato dal Dr. med. __________ il 28 ottobre 2003 (cfr. doc. 80) non contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto, come visto, ad un esame approfondito del caso.

                                         La valutazione espressa dal Dr. med. __________, del resto, non si contrappone sostanzialmente a quanto apprezzato anche dal Dr. med. __________, perlomeno fino al mese di maggio 2003, ossia precedentemente all'emanazione da parte dell'CO 1 della decisione formale di diniego dell'IMI (cfr. doc. 74; 52; 56; 63, 66; 67; 69; 70; 77; consid. 2.9.).

                                         Infatti il Dr. med. __________, che ha in cura il ricorrente dal 1999 e che ha eseguito, il 17 marzo 2000, l'intervento di asportazione del materiale d'osteosintesi e osteotomia del femore sinistro (cfr. doc. 35; 42), dal 2000 al 2003 ha sempre attestato un progressivo miglioramento dello stato dell'anca sinistra dell'assicurato (cfr. doc. 44; 52; 56; 63; 66; 67; consid. 2.9.).

                                         In particolare, il 7 maggio 2001, il medico ha chiuso il caso, disponendo dei controlli annuali, poiché l'insorgente stava molto bene e non sentiva più niente all'anca, si muoveva bene e non aveva dolori. Restava soltanto una lieve zoppia a sinistra. La flessione/estensione era di 120-0-0, la rotazione all'interno/esterno 30-0-30 e l'abduzione/adduzione 30-0-30. Dai referti radiologici risultava, altresì, che l'osteotomia era consolidata (cfr. doc. 67; consid. 2.9.).

                                         In occasione della visita del luglio 2002, il Dr. med. __________ ha certificato che l'assicurato non accusava dolori, ma non riusciva a eseguire una rotazione all'esterno completo e una flessione completa, la deambulazione risultava però fluida senza zoppia, i gradi della flessione/estensione erano invariati, mentre quelli della rotazione e abduzione/adduzione erano diminuiti a 10-0-20, rispettivamente 20-0-20 (cfr. doc. 69, consid. 2.9.).

                                         In ogni caso la situazione si è ristabilita entro l'anno successivo. Il 6 maggio 2003 lo specialista ha in effetti soltanto attestato che l'assicurato faceva fatica a eseguire la rotazione, ma i gradi della flessione/estensione erano di 120-0-0, della rotazione 20-0-30 e dell'abduzione/adduzione 30-0-30. Inoltre l'anca sinistra non faceva male (cfr. doc. 70; consid. 2.9.).

                                         Giova segnalare che il Dr. med. __________, il 4 ottobre 2000, ha espressamente indicato che la funzione di 120° era buona (cfr. doc. 63; doc. 2.9.).

                                         Queste valutazioni, dunque, come già menzionato, concordano con quanto rilevato dal Dr. med. __________, il 7 luglio 2003, con la sola differenza della gradazione della flessione/estensione stimata da quest'ultimo a 130-0-0°.

                                         Anche il medico __________ ha poi evidenziato che l'intra-rotazione era lievemente ridotta, precisando però che tutti i movimenti erano ancora nella norma (cfr. doc. 74, consid. 2.9.).

                                         Il 17 novembre 2003 il Dr. med. __________ ha pure ribadito che l'assicurato presentava una buona funzione dell'anca (cfr. doc. 84; consid. 2.9.).

                                         Dal rapporto della visita medica __________ del 7 luglio 2003 si evince, inoltre, che lo stesso assicurato ha dichiarato al medico __________ che globalmente l'anca sinistra andava bene e di non lamentare nessun dolore. Aveva solo qualche difficoltà per la salita, meno in discesa, la distanza di marcia era ridotta, riusciva a camminare per 4-5 Km, ma mettendo un'imbottitura per compensare un accorciamento della gamba sinistra (cfr. doc. 74; consid. 2.9.).

                                         Il ricorrente, d'altronde, mai ha contestato quanto indicato in tale referto.

                                         Il Dr. med. __________, nel mese di ottobre 2003, successivamente alla decisione formale dell'CO 1 del 5 settembre 2003, ha poi indicato quanto già rilevato nel corso del mese di maggio 2003, aggiungendo unicamente che a fine corsa della flessione l'assicurato si sente bloccato (cfr. doc. 70; 80).

                                         Soltanto con il certificato dell'8 marzo 2004, posteriore all'emissione della decisione su opposizione impugnata, il Dr. med. __________ ha attestato, oltre a una limitazione della mobilità sia per la flessione, che per la rotazione e l'ab/adduzione, che il ricorrente accusava anche un dolore a fine corsa delle rotazioni che aumentava con il carico della gamba. Il medico è rimasto tuttavia vago, non precisando i gradi dei movimenti (cfr. doc. A2; consid. 2.9.).

                                         Precedentemente, inoltre, come appena esposto, egli aveva sempre escluso che l'assicurato lamentasse dei dolori (cfr. doc. 67, 69, 70, consid. 2.9.).

                                         Pertanto il referto più recente del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004 è in contraddizione con i suoi apprezzamenti precedenti del caso. Il medico neppure ha motivato tale cambiamento di opinione.

                                         Considerando, poi, che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.), quanto certificato dal Dr. med. __________ l'8 marzo 2004 (cfr. doc. A2) non è suscettibile di scalfire il valore probante della valutazione del Dr. med. __________.

                                         In simili condizioni questa Corte deve concludere che l'assicurato, quali postumi residuali dell'evento traumatico del 3 febbraio 1999, presenta un raccorciamento della gamba sinistra di tutt'al più 1,2 cm, come sostiene il ricorrente (cfr. doc. 81). Per il resto la situazione dell'anca sinistra è nella norma, perciò non vi sono altre alterazioni morfologiche o funzionali.

                                         Applicando la Tabella 2.2., che prevede che un raccorciamento di 2 cm al massimo di un arto inferiore in assenza di altre alterazioni morfologiche o funzionali non dà diritto a un'IMI, al ricorrente va, di conseguenza, rifiutata l'indennità per menomazione all'integrità fisica.

                                         Neppure la Tabella 5.2. è di ausilio nella fattispecie. Infatti essa enuncia che non è riconosciuta un'IMI per artrosi lieve, mentre per una coxartrosi media è assegnata un'IMI dal 10 al 30%.

                                         In casu il Dr. med. __________, facendo riferimento a un esame radiologico del 6 maggio 2003, ha indicato che un'artrosi non era evidenziabile (cfr. doc. 74, consid. 2.9.) e, dal canto suo, il Dr. med. __________ l'11 luglio 2002 ha riscontrato minimi incipienti segni di una coxartrosi (cfr. doc. 69; consid. 2.9.). In seguito egli non ha più accennato a tale disturbo.

                                         All'insorgente, pertanto, non può essere attribuita un'IMI per artrosi, non presentando, in ogni caso, una coxartrosi media.

                                         Giova, infine, ricordare che i disturbi accusati soggettivamente sono esclusi dalla valutazione della menomazione all'integrità (cfr. consid. 2.6.; 2.10.).

                                         Il TFA in una sentenza del 28 giugno 2002 nella causa C. (U14/02) ha confermato un giudizio del TCA del 12 dicembre 2001 (35.2001.71), con il quale questa Corte ha negato a un assicurato il riconoscimento del diritto a un'indennità di menomazione dell'integrità, in quanto i disturbi soggettivamente risentiti a una gamba non avevano trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo.

                                         Tener conto dei disturbi soggettivamente risentiti non permetterebbe più una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all'integrità.

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che correttamente l'CO 1 ha negato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità.

                                         La decisione su opposizione del 24 novembre 2003 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2004 35.2004.16 — Swissrulings