Raccomandata
Incarto n. 35.2004.109 mm/td
Lugano 7 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 giugno 2002, RI 1 –dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di meccanico di utensili e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolato sulle scale di casa ed ha riportato la frattura della testa dell’omero sinistro.
Il caso è stato assunto dall’assicuratore infortuni, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’11 agosto 2004, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° maggio 2004 ed un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (cfr. doc. 110).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 112), l’assicuratore LAINF, in data 21 settembre 2004, ha confermato il contenuto della decisione formale (cfr. doc. 120).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 dicembre 2004, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che la causa venga retrocessa all’amministrazione affinché proceda a nuovi accertamenti e renda una nuova decisione e, in via subordinata, che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli una rendita di invalidità del 50% ed un’IMI di entità indeterminata ma almeno del 30%.
L’insorgente, in primo luogo, rimprovera all’Istituto assicuratore di avere accertato la fattispecie in modo incompleto ed errato:
" 12. L'invalidità - così come l'incapacità al lavoro - si determina inizialmente sulla base di accertamenti medici, atti a stabilire l'esatta entità del pregiudizio fisico subito dall'assicurato a seguito dell'infortunio (KIESER, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad Artr. 7 LPGA n. 8). Si tratta di accertamenti di fatto che l'assicurazione deve intraprendere d'ufficio (principio inquisitorio - Art. 43 LPGA).
L'assicurazione deve provvedere a chiarire in maniera completa ed in ogni momento tutti gli elementi di fatto determinanti per la valutazione dell'invalidità.
Come si è detto ai punti precedenti, l'esame delle conseguenze post-traumatiche del ricorrente, riassunte nei rapporti del medico di circondario, sono state incomplete e non hanno preso in considerazione le segnalazioni del Dr. __________.
Di conseguenza, la decisione impugnata si fonda su accertamenti di fatto insufficienti ed errati.
In particolare va rilevato che, già subito dopo l'incidente, il ricorrente si era rivolto privatamente al predetto specialista, il quale aveva consigliato di procedere a determinati accertamenti specifici.
Il parere del Dr. __________ non è stato preso in considerazione dall'assicurato, che ha invece disposto alcune visite mediche presso l'Ospedale universitario di __________.
In definitiva, risulta che per conto della CO 1 non è mai stata effettuata una risonanza magnetica intra-articolare completa ed efficace, di modo che il ricorrente si è dovuto rivolgere nuovamente ad __________ per poter ottenere tale indispensabile esame.
(…)
13. L'esame effettuato il 19 ottobre 2004 ha riscontrato delle conseguenze dell'infortunio che la decisione impugnata non aveva preso in considerazione, sebbene certamente rilevanti al fine di determinare la reale entità della menomazione fisica e quindi l'invalidità da attribuire al ricorrente. La questione è stata prontamente e dettagliatamente segnalata all'assicurazione, alla quale è stato chiesto di procedere ad una riconsiderazione della decisione giusta l'art. 52 LPGA.
La presa di posizione dell'assicurazione appare certamente insufficiente, in quanto laconicamente e astrattamente pretende che "le affezioni messe in evidenza dal Dr. __________ non sarebbero riconducibili all'infortunio del 19.6.2002" (doc. Y).
In realtà la lesione della cuffia è stata riscontrata solo di recente, per il motivo che finora non si era proceduto al necessario esame specifico.
D'altronde e contrariamente a quanto affermato dalla CO 1, tutto lascia intendere che tale lesione sia per forza da ricondurre all'infortunio oggetto della decisione qui impugnata.
(…)
14. La giurisprudenza in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA ha stabilito che qualora nell'ambito della procedura di ricorso la fattispecie risulti insufficientemente chiarita, l'autorità chiamata a decidere deve ordinare l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto all'assicurazione, affinché proceda agli accertamenti necessari (KIESER, op. cit., ad art. 61 LPGA n. 55).
Il ricorrente chiede quindi in via principale che venga pronunciato l'annullamento della decisione impugnata e che l'incarto sia rinviato alla CO 1, affinché completi le informazioni mediche raccolte con le risultanze degli esami in corso disposti dal Dr. __________ e su questa base emetta una nuova decisione.
Qualora invece, il Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni volesse procedere direttamente all'accertamento della fattispecie, si chiede che la pronuncia della decisione sia subordinata all'ottenimento dei risultati che emergeranno dagli esami in corso."
(I)
Per quanto concerne invece la determinazione della perdita di guadagno, l’assicurato ha osservato quanto segue:
" La decisione impugnata parte dal presupposto che l'attività attualmente svolta dal ricorrente non possa più rientrare nel novero delle attività concretamente da lui esigibili ai sensi della LAINF e della LPGA.
A sostegno di questa argomentazione, la CO 1 non ha tuttavia portato alcuna valutazione concreta. I rapporti del medico __________, chiamato ad esprimere una valutazione sull'idoneità lavorativa del ricorrente (docc. I e M), non stabiliscono che il ricorrente non possa o non debba continuare la sua attuale attività, seppure in maniera ridotta.
Tali rapporti proponevano dapprima delle misure tecniche atte a facilitare il lavoro all'assicurato. Nel secondo rapporto, lo stesso medico ha invece semplicemente definito il tipo di attività che il ricorrente, dati i problemi fisici post-incidente, è ancora in grado di svolgere.
Non vi è tuttavia alcuna valutazione che stabilisca che l'attuale lavoro del ricorrente non sarebbe consono, con i dovuti adattamenti e con una riduzione del carico lavorativo, alla nuova situazione fisica del ricorrente. In altre parole, non è stato verificato se e come gli astratti parametri di mobilità indicati dal medico della CO 1 siano rispettati dal lavoratore nell'ambito della sua attuale attività.
La decisione impugnata ha quindi arbitrariamente evitato di eseguire il computo dell'invalidità secondo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
In realtà il signor RI 1 è in grado di svolgere il proprio lavoro con pieno profitto nella misura del 50%.
Tale circostanza è confermata dall'incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 6 LPGA che gli è stata attestata fin'ora nella misura del 50%.
Si produce inoltre con il presente ricorso una dichiarazione del datore di lavoro (doc. Z), che conferma tra l'altro come il signor RI 1 "è in grado di svolgere bene il suo lavoro e rimane un elemento prezioso per la nostra società [__________]"; e "l'esperienza maturata negli anni e l'abilità al lavoro del signor RI 1 sono molto apprezzate dal responsabile di produzione e dalla direzione".
Evidentemente, nell'esercizio delle sue incombenze, il ricorrente risente dei problemi alla spalla e la sua resa non è più quella di prima. Tuttavia, gli elementi raccolti danno atto del fatto che il ricorrente, seppur impiegato al 50%, rappresenta una forza lavoro valida e utile al suo datore di lavoro, per l'esperienza maturata, le sue conoscenze del settore e l'abilità al lavoro.
(…)
17. D'altro canto, il ricorrente è intenzionato a continuare la propria attività di meccanico (rettificatore) di utensili, ambito nel quale, nel corso degli anni e con importanti sforzi, ha ottenuto una buona specializzazione (cfr. docc. B-F) e qualifiche riconosciute.
Egli è consapevole di dover ridurre il carico di lavoro in conseguenza dell'infortunio occorsogli, ma non per questo sente di dover rinunciare ad un lavoro che gli dà soddisfazione, nel quale ha investito la sua carriera e per il quale ottiene tutt'ora costanti riconoscimenti di apprezzamento da parte del datore di lavoro e dei colleghi.
(…)
18. Per questi motivi e con particolare considerazione dell'esperienza maturata dal ricorrente nel suo attuale lavoro, della volontà dei datore di lavoro di continuare il rapporto di impiego, in contrapposizione alle evidenti difficoltà che un uomo nelle condizioni e dell'età del ricorrente avrebbe a reperire un differente impiego (necessariamente non qualificato), e pur sussistendo il pregiudizio fisico scaturito dall'incidente, si deve ritenere che la capacità lavorativa residua sia interamente e convenientemente sfruttata dal ricorrente nell'ambito del suo attuale impiego.
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza indicata precedentemente, la determinazione del reddito da invalido deve avvenire in rapporto alla attuale e concreta situazione professionale e salariale dei ricorrente.
Ne consegue, essendo egli secondo le attestazioni mediche capace al lavoro nella misura del 50%, che - con la riserva di cui ai punti 13 e 14 che precedono - il grado di incapacità lucrativa del signor RI 1 deve essere stabilito per l'appunto al 50% e non al 30%, come ha erroneamente sancito la decisione qui impugnata.
(…)
19. Tuttavia e anche qualora codesta lodevole Autorità fosse dell'opinione che il calcolo dell'invalidità si debba compiere attraverso un raffronto con i dati statistici, così come indicato nella decisione qui impugnata, il grado di invalidità da quest'ultima stabilito andrebbe comunque rivisto.
In effetti, la CO 1 afferma di aver proceduto ad una valutazione del mercato generale del lavoro, confrontando a titolo di paragone dei dati raccolti dalla CO 1 presso alcune ditte ticinesi, presso le quali si svolge un'attività più idonea ai postumi dell'infortunio (cfr. decisione impugnata pt. 2).
Tale modo di procedere è contestato. In primo luogo, le ditte campione che sono servite da paragone (contemplate al doc. 109 dell'incarto CO 1) sono attive in settori che non corrispondono alla formazione del ricorrente. Secondariamente, la descrizione del lavoro e le condizioni salariali ivi contenute sono state allestite da CO 1 e vengono pertanto formalmente contestate. Non vi è quindi alcuna indicazione che porti a credere che gli impieghi decritti siano confacenti al ricorrente, per formazione, età, predisposizione e condizioni di salute.
Ad ogni modo il ricorrente non rispetta assolutamente le caratteristiche richieste per gli impieghi descritti. Basti considerare che il primo "lavoro esigibile" della lista corrisponde ad un posto per la professione di impiegata, con funzione di venditrice; il terzo quello di operaia e gli ultimi due sono impieghi quale operaio di fabbrica e operaio montatore, il cui grado di impegno fisico sarebbe comunque ancora da verificare in rapporto alle condizioni post-infortunistiche del ricorrente.
Niente lascia infine presagire che queste ditte siano effettivamente alla ricerca di un lavoratore e tanto meno che sarebbero disposte ad assumere una persona parzialmente inabile di 45 anni, con due figli a carico e senza alcuna esperienza nelle attività da loro svolte.
Non viene quindi considerato che le chanches per il ricorrente di ottenere i lavori indicati da CO 1 - così come altri analoghi - sono in concreto estremamente scarse, considerata (anche) la riconosciuta difficile situazione congiunturale del mercato dei lavoro, nel quale il signor RI 1 sarebbe giocoforza confrontato con la concorrenze di persone più giovani (quindi meno costose e con maggiori garanzie di resa fisica).
Invero e nella denegata ipotesi che si debba procedere ad una valutazione statistica, per stabilire il reddito ipotetico da invalido del ricorrente, l'assicurazione deve applicare in parametri determinanti stabiliti dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 e decisione del TFA n. 755/03 del 10 maggio 2004 in re F).
(…)
20. Si richiamano qui di seguito le tabelle aggiornate al 2002 sulla struttura dei salari svizzeri (in tedesco: LSE) emanate dall'Ufficio federale di statistica.
Dal profilo regionale fa stato la tabella per il settore privato (TA1) riguardante il Ticino (doc. AA; Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2002, Ufficio federale di statistica, pag. 43).
Stante la sua formazione e le concrete possibilità di impiego il signor RI 1 rientra nella categoria di parametro n. 4 (lavori non qualificati
semplici e ripetitivi) relativa agli uomini. Il settore da prendere in considerazione corrisponde -- in una sorta di approssimazione di massima - all'insieme dei lavori d'impresa e di lavorazione (n. 15-37).
Il valore medio (Zentralwert) di salario mensile riconosciuto secondo questi parametri ammonta a fr. 3'915.-, che corrisponde ad un salario annuo (computato su 12 mensilità) di fr. 46'980.-. Tenuto conto dell'adeguamento nominale dei salari (1.4 % per il 2003 e 0.5 % per il 2004), si giunge ad un salario di riferimento di 47'875.90.
Tale importo deve necessariamente essere ridotto nella misura più ampia possibile, in considerazione dell'età avanzata (in rapporto soprattutto alle esigenze normalmente richieste nel settore dell'impresa di fabbricazione), della lunga durata di affiliazione del ricorrente al settore della meccanica di utensili, delle condizioni fisiche dell'assicurato dopo l'infortunio (una parziale incapacità lavorativa è ipotizzabile anche in un nuovo impiego), nonché - più in generale - delle condizioni generali del mercato del lavoro in Ticino e del fatto che il salario iniziale in una nuova azienda è notoriamente inferiore rispetto a quello di una persona impiegata da più anni.
Di conseguenza occorre riconoscere una riduzione del 25 %.
Si ha così un guadagno annuo ipotetico da invalido di fr. 35'906.90.
Riassumendo, visto il guadagno senza infortunio ammontante a
fr. 68'034.-, si giunge ad una perdita di ca. il 48% e pertanto l'incapacità lucrativa (grado di invalidità) deve essere fissata al 50%.
(…)."
(I)
Queste infine le considerazioni formulate a sostegno della pretesa ricorsuale riguardante l’indennità per menomazione all’integrità fisica:
" Si chiede quindi che anche l'indennità per menomazione dell'integrità sia riconsiderata, in particolare con riferimento all'esito dei nuovi esami medici che si è chiesto di considerare nella valutazione del grado di invalidità. Anche in punto al danno all'integrità si chiede quindi l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto all'assicurazione, affinché decida nuovamente, sulla base degli accertamenti richiesti.
In via subordinata e in considerazione dei referti e degli esami medici del Dr. __________, si chiede che venga riconosciuta una diminuzione dell'integrità fisica di almeno il 15%."
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 4 febbraio 2005, RI 1 ha chiesto che vengano richiamate le cartelle cliniche della Clinica __________ e dell’Ospedale regionale di __________, l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________, __________, nonché di __________, responsabile del personale presso la ditta __________, l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria e di un esame del mercato del lavoro di riferimento (cfr. V).
1.6. In corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 1° febbraio 2005, del dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’__________ (VII + allegato).
L’Istituto assicuratore ha preso posizione in merito il 22 aprile 2005 (XI).
La replica di RI 1 data del 9 maggio 2005 (XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella concreta evenienza, visto che oggetto della lite sono delle prestazioni (rendita di invalidità e IMI) il cui diritto è insorto posteriormente al 31 dicembre 2002, tornato applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Preliminarmente alla valutazione dell’invalidità e della menomazione all’integrità fisica, questa Corte deve esaminare se i reperti evidenziati dalla artro-risonanza magnetica del 19 ottobre 2004, in particolare la lesione SLAP II con distacco del labbro glenoidale antero-superiore di forma estesa (cfr. doc. 123), è o meno di competenza dell’Istituto assicuratore convenuto.
2.3.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di agosto 2003, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha suggerito l’esecuzione di un’artro-RMN della spalla destra, di un controllo neurologico, nonché di una scintigrafia ossea trifasica (cfr. doc. 66).
Su ordine del medico di circondario dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, l’assicurato, in data 13 novembre 2003, è stato sottoposto ad un esame di RMN della spalla sinistra presso il Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale regionale di __________.
In realtà, l’esame da effettuare sarebbe stato un’artro-RMN, tuttavia dal relativo referto risulta che, citiamo: “il paziente rifiuta la continuazione dell’iniezione del MdC dopo alcuni tentativi, ragione per cui viene eseguita una risonanza magnetica della spalla senza iniezione intra articolare di Gadolinio” (la sottolineatura è del redattore).
L’accertamento ha comunque posto in luce delle alterazioni degenerative dell’articolazione acromio-claveare, dei moderati segni di borsite subacromio-subdeltoidea, dei segni di tendinopatia del muscolo sovraspinato con assottigliamento e alterazione del segnale senza segni per una rottura transmurale, nonché un discreto edema a livello del tubercolo maggiore senza segni per una mancata consolidazione (doc. 78).
L’artro-RMN proposta dal dott. __________ in occasione della consultazione del 19 agosto 2003, è stata eseguita il 19 ottobre 2004 presso il Servizio di radiologia della __________ di __________ ed ha evidenziato, citiamo:
" Sospetta rottura dell’intervallo nella porzione caudale.
Lesione dello SLAP di secondo grado e stacco parziale del labbro glenoidale anteriore tra le ore 9 e 12.
Rottura al legamento gleno-omerale medio."
(referto accluso al doc. 123)
Nel commentare le citate risultanze, il dott. __________ ha sostenuto che l’artro-RMN del 19 ottobre 2004 non ha mostrato nuove alterazioni di origine infortunistica, e ciò con riferimento agli esiti dell’artroscopia dell’8 aprile 2003 ed a quelli della RMN del 13 novembre 2003:
" L'assicurato a seguito dell'infortunio del 19.6.2002 non aveva presentato nessun segno d'instabilità, d'insufficienza della cuffia rotatoria o reazione algodistrofica.
Ancora l'8.4.2003 artroscopicamente a livello dell'intervallo dei rotatori viene riscontrato un ispessimento capsulare ma nessuna rottura e nessuna lesione a livello del labbro glenoidale o dell'ancora del bicipite brachiale.
Ancora all'esame di risonanza magnetica del 13.11.2003 non viene accertata nessuna lesione del cercine glenoidale e nessuna rottura a livello della cuffia rotatoria.
Probabilmente l'esito dell'artrolisi motorizzata a tale livello è stato motivo di sospettare la rottura all'intervallo nella porzione caudale all'artro-RM della spalla sinistra del 19.10.2004.
I criteri morfologici dell'esame non ci permettono di diagnosticare una chiara lesione SLAP II, ma anche se fosse così trattasi di un fattore degenerativo, subentrato dopo il novembre 2003 e quindi non in relazione con l'infortunio di nostro pertinenza.
Per questo motivo, l'artro-RM del 19.10.2004 non evidenzia dei nuovi fattori infortunistici, in relazione diretta con l'evento del 19.6.2002, per cui l'assicurato non abbisogna di nuove cure specifiche, né cambia il grado dell'invalidità/della menomazione dell'integrità."
(doc. 124)
Un parere analogo è stato del resto espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la __________ dell’CO 1, il quale, esaminate le immagini relative all’artro-RMN del 19 ottobre 2004, ha inoltre messo in dubbio che da esse risulti effettivamente una lesione SLAP:
" Sie wollen eine Klarung der Situation an der linken Schulter des Patienten insbesondere, ob eine SLAP-Läsion Grad II vorliege.
Antwort: Aufgrund der MRT vom 19.10.2004 erscheint mir das vordere Labrum eigentlich intakt, eine sichere SLAP-Läsion kann ich nicht ausmachen. Die lange Bicepssehne ist bis zu ihrem Ursprung am Dach der Glenoidalpfanne vorhanden und intakt. Auch dies spricht eigentlich gegen eine SLAP-Läsion. Ob trotzdem eine geringfügige SLAP-Lasion vorliegt kann ich nicht mit Sicherheit sagen, auch nicht ganz ausschliessen.
Jedenfalls ist auch auf den MRT's vom 12.11.2003 (__________) der Labrumrand intakt und keine SLAP-Lasion zu sehen.
Im Prinzip ist nun aber die Diagnose einer SLAP-Lasion arthroskopisch zu stellen, denn die MRT trifft regelmassig nicht sicherer Resultate hierüber. Und da ist nun zu sagen, dass Prof. __________ am 8.4.2003 im __________ eine Arthroskopie durchgefuhrt hat mit dem Zweck der intra- und periartikularen Arthrolyse wegen der residuellen Schultersteife. Er hat insbesondere ein intaktes Rotatorenintervall gesehen und auch die übrigen intraartikularen Strukturen - dazu gehört das Labrum glenoidale - unauffallig gefunden, also ohne Hinweis auf SLAP-Lasion. Prof. __________ ist nun aber einer der erfahrensten Schulterarthroskopeure der Schweiz und es erscheint mit deshalb ausgeschlossen, dass er eine SLAP-Lasion übersehen hatte. Somit kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass mindestens bis zum Datum der Arthroskopie mit Arthrolyse weder eine Intervalliäsion noch eine SLAP-Läsion vorlagen.
Sollte sich nun später eine solche allenfalls doch noch eingestellt haben, dann wäre sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ais unfallfremd zu erachten, als eigenständiger degenerativer Prozess, oder allenfalls durch ein anderes Ereignis, das bislang unbekannt ist. Sowohl Dr. __________ wie auch Dr. __________, die den Patienten und die MRT vom 13.10.2004 gesehen haben, haben die früheren Akten und MRT-Tomographien entweder nicht gesehen oder dann nicht berücksichtigt, eine allfällige Differenz dazu nicht erkiärt.
Zusammenfassend bin ich also aufgrund der vorliegenden Akten und Röntgenaufnahmen klar der Auffassung, dass
a) nicht sicher eine SLAP-Läsion der linken Schulter vorliegt
b) falls doch, diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
unfallfremd wäre."
(doc. 133)
Nella sua certificazione del 1° febbraio 2005, il dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’__________, ha indicato che il referto dell’artro-RMN della spalla sinistra “parla per una lesione SLAP II con distacco del labbro glenoidale antero-superiore di forma estesa” (doc. accluso a VII).
Egli non si è tuttavia espresso a proposito dell’eziologia di questo reperto.
2.3.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del dott. __________, rispettivamente, quella del dott. __________, possano validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha inoltre deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).
La nostra Corte federale ha, infine, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo Tribunale – a prescindere dalla questione a sapere se l’artro-RMN del 19 ottobre 2004 mostri o meno effettivamente una lesione SLAP di II. grado con distacco parziale del labbro glenoidale anteriore – ritiene altamente plausibile che tale reperto non costituirebbe comunque una naturale conseguenza dell’evento traumatico del 19 giugno 2002.
In questo ordine di idee, è d’importanza decisiva il fatto che tale lesione non sia stata rilevata dal Prof. dott. __________, in occasione dell’intervento artroscopico dell’8 aprile 2003 (cfr. doc. 50: “Es besteht eine eher geringgradige Kapsulitis bei narbig verdickter Kapsel. Insbesondere sind das Rotatorenintervall und die vordere Kapsel betroffen. (…). Die übrigen intraartikulären Strukturen sind unaufällig” – la sottolineatura è del redattore).
Da una parte, il Prof. __________ è unanimemente considerato uno dei massimi esperti in Svizzera per quanto concerne proprio la chirurgia della spalla, al quale anche il TCA, nel passato, ha fatto capo con soddisfazione.
D’altra parte, l’artroscopia resta l’indagine di scelta per la visualizzazione e la messa in evidenza anche di piccolissime lesioni a livello delle strutture della spalla (cfr. B.R. Simmen, Die Schulter in der Orthopädie, Eular Verlag 1994, p. 45).
In esito a quanto precede, occorre concludere che la nota lesione dello SLAP con distacco del labbro glenoidale anteriore, qualora fosse effettivamente presente, è insorta posteriormente al mese di aprile 2003.
RI 1 non ha mai preteso di essere rimasto vittima di un nuovo infortunio.
La riacutizzazione dei dolori alla spalla sinistra che ha determinato una totale inabilità lavorativa a far tempo dal 24 maggio 2005 (cfr. doc. 99), si è manifestata durante il normale svolgimento dell’attività professionale, senza che fosse accaduto nulla di particolare (cfr. doc. 98 e 125).
Quindi, nell’ipotesi in cui l’assicurato si fosse procurato il danno in questione in quell’occasione, esso non potrebbe venire assunto dall’CO 1, neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, facendo manifestamente difetto il fattore esterno (cfr., al proposito, la DTF 129 V 466, in cui il TFA ha precisato in concetto di “fattore esterno”).
È pertanto a torto che il ricorrente rimprovera all’assicuratore infortuni convenuto di avere proceduto ad un esame delle conseguenze post-traumatiche incompleto e senza tenere conto delle indicazioni fornite dal dott. __________ (cfr. I, p. 10), nella misura in cui, come visto, la lesione SLAP con distacco parziale del labbro glenoidale anteriore (sempre qualora fosse presente) non può essere fatta risalire, con un sufficiente grado di verosimiglianza, all’infortunio del 19 giugno 2002.
2.4. Rendita di invalidità
2.4.1. Definizione dell'invalidità
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. Con la propria impugnativa, RI 1 pretende innanzitutto che il grado di invalidità venga stabilito, non già riferendosi al mercato generale del lavoro, ma basandosi sulla sua situazione lavorativa e salariale concreta presso la ditta __________ (cfr. I, p. 15: “…, in applicazione della giurisprudenza indicata precedentemente, la determinazione del reddito da invalido deve avvenire in rapporto alla attuale e concreta situazione professionale e salariale del ricorrente. Ne consegue, essendo egli secondo le attestazioni mediche capace al lavoro nella misura del 50%, che – con la riserva di cui ai punti 13 e 14 che precedono – il grado di incapacità lucrativa del signor RI 1 deve essere stabilito per l’appunto al 50% e non al 30%, come ha erroneamente sancito la decisione qui impugnata”).
Il TCA non può condividere l’opinione dell’insorgente.
Occorre infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, la perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01; D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 616).
Questi concetti sono ancora stati ribaditi dalla nostra Corte federale, ad esempio, in una sentenza del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02, consid. 4.1.:
" (…).
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."
Nel presente caso, l'assicurato è in grado, esercitando delle attività sostitutive confacenti, di realizzare un reddito superiore a quello da lui concretamente percepito presso il suo attuale datore di lavoro, lavorando in misura del 50%.
Il grado di invalidità deve quindi essere determinato applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi, secondo le modalità evocate al considerando 2.4.1..
2.4.4. Il TCA constata che l’assicurato non contesta di essere in grado, nonostante i postumi infortunistici residuali, di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività leggera a lui confacente (cfr. I, p. 16-17).
Tale circostanza risulta del resto dal rapporto 29 dicembre 2003 del dott. __________, rapporto basato sulle risultanze della visita medica di controllo del 21 ottobre 2003 (cfr. doc. 82: “Il signor RI 1 può lavorare sull’arco di tutta la giornata, senza pause supplementari, con un rendimento del 100%, qualora rispettate le seguenti limitazioni: sono da evitare dei lavori da svolgere con ambedue le mani all’altezza della testa o sopra il capo, l’alzare pesi oltre l’altezza della vita che superano i 30 kg, fino a 10 kg fra l’altezza della vita fino al petto (incluso). L’assicurato invece può lavorare tutto il giorno in piedi, in posizione inginocchiata, con il tronco chinato in avanti, anche in modo duraturo.
Può camminare per lunghi tragitti, su del terreno accidentato, salire le scale, anche a pioli. Nessuna limitazione per quanto riguarda la forza bruta della mano destra o sinistra, dell’agilità delle mani o precisione dei movimenti delle dita. Può utilizzare normalmente cacciavite, chiave inglese, trapano o un martello (assicurato destrimano!). Può stare in equilibrio e guidare l’automobile normalmente”).
Questa Corte non vede ragioni per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dal medico __________ dell’CO 1.
D’altronde, le limitazioni descritte dal dott. __________ sono quelle che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).
D’altro canto, a mente del TCA, occorre ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67 consid. 5c).
Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per RI 1. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 123 V 96 consid. 4c, DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA del 10 settembre 1998 nella causa S. inedita).
Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione.
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01).
Riguardo alla possibilità per l'assicurato di reperire un'attività adeguata alle sue condizioni di salute è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:
" (…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."
(STFA succitata, consid. 3b)
In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
In un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)."
(STFA succitata, consid. 4.7)
Infine, in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Questa Corte rileva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che, da un lato, l'assicurato non può più svolgere a tempo pieno la sua originaria professione di meccanico rettificatore di utensili, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività a lui confacenti.
2.4.5. Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto (cfr. doc. 102), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del mese di giugno 2002, un importo annuo di fr. 68'034.55.
Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
2.4.6. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.
Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Per alcuni anni, questi parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata)
La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, in RDAT II-2001 p. 604-605).
Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL:
" (…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.4.7. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»."
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)."
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".
In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
2.4.8. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio il venditore presso il __________, il sorvegliante presso la __________ di __________, il controllore presso la __________ __________ di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________ ed il montatore di quadri elettrici presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari a fr. 47'439.-- (cfr. doc. 103).
L'assicurato ha contestato l'utilizzazione di questi dati (cfr. consid. 1.3).
Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
Nondimeno, con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni ha omesso di fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
Di conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI 2004 p. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2; STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel sito internet dell'Alta Corte).
In una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C. (U 42/04) l'Alta Corte ha peraltro ancora rilevato:
" 4.3 La CNA a comparé le revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le
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