Raccomandata
Incarto n. 35.2004.106 rs/td
Lugano 6 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, dipendente della __________ di __________, il 28 luglio 2004, sul formulario relativo all’annuncio di infortunio LAINF ha indicato di aver riportato, il 15 luglio 2004, uno strappo al braccio sinistro (cfr. doc. 002).
L’CO 1, l’11 agosto 2004, ha poi ricevuto il certificato del 10 agosto 2004 del Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato, il 15 luglio 2004, mentre alzava una lavatrice ha stortato il gomito sinistro, accusando dei “dolori da “strappo” inserzione epicondilo laterale gomito sinistro” (cfr. doc. 003).
Il medico curante citato ha, d’altra parte, certificato una totale inabilità lavorativa a far tempo dal 19 luglio al 2 agosto 2004 (cfr. doc. 001).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale dell’8 settembre 2004, ha rifiutato di assumere il caso, ritenendo che l’assicurato non ha subito un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e che nemmeno si è in presenza di una lesione parificabile a infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 OAINF o di una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF (cfr. doc. 007).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 008), l’CO 1, il 20 dicembre 2004, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20 dicembre 2004, RI 1, rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscere la propria responsabilità per l’evento del 15 luglio 2004 che deve essere qualificato quale infortunio professionale o, in via subordinata, quale lesione corporale parificata a infortunio.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, in particolare, ha addotto:
" I fatti:
In data 15 luglio 2004, il ricorrente - nell'esercizio della propria professione - ha risentito dei disturbi al gomito sinistro nel riafferrare una lavatrice che, nel scivolare da un carrello di trasporto merci, stava per cadere dalle scale.
La CO 1, dapprima con la decisione formale del giorno 8 settembre 2004 e di seguito con la decisione su opposizione del 30 novembre 2004, nega la propria responsabilità assicurativa reputando la dinamica dell'evento infortunistico non conforme all'art. 9 cpv. 1 OAINF (straordinarietà dell'evento) così come all'art. 9 cpv. 2 OAINF (lesioni corporali equiparabili ad infortunio).
Il ricorrente, per i motivi di seguito evidenziati, non ritiene corretta questa interpretazione.
I motivi:
In base all'art. 9 cpv. 1 OAINF "E' considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce un corpo umano dovuta ad un fattore esterno straordinario".
Il ricorrente, in data 15 luglio 2004, doveva consegnare una lavatrice del peso di 110 kg in un appartamento ubicato ai piani superiori di una palazzina. La lavatrice era stata caricata su un carrello di trasporto a due ruote, con maniglie di presa posteriori rialzate e piano di appoggio merce reclinato verso il trasportatore. Trattasi, in buona sostanza, di quel carrello merci professionale a due ruote, universalmente utilizzato per i trasporti di merce (magazzini, distribuzione casse di bibite, trasloco, trasporto merce confezionata e/o di struttura cubica). Un carrello di trasporto, giova forse rammentarlo, che "trattiene" (= non lascia cadere) la merce caricata nella posizione statica (= da fermo).
In assenza di un ascensore, il ricorrente ha quindi trasportato la lavatrice ben collocata sul carrello testé descritto, salendo le scale a ritroso e sollevando - scalino dopo scalino - il carico. Giunto sul primo pianerottolo delle scale, a causa di una manovra verosimilmente sbagliata, il ricorrente - con prontezza di riflessi - ha riafferrato la lavatrice che stava per cadere dalle scale.
La descrizione puntigliosa del tipo di carrello di trasporto utilizzato ha la pretesa di dimostrare che, nell'evento infortunistico del 15.7.2004, l'elemento della "straordinarietà" ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF è comprovato. Senza banalizzare l'essenza della vertenza assicurativa posta in essere, sostenere - come vorrebbe la CO 1 - la "normalità" (= non straordinarietà) della caduta di una lavatrice da un carrello professionale di trasporto, significa mettere in discussione il motivo unico per il quale questi carrelli professionali di trasporto a due ruote sono stati ideati, costruiti e universalmente utilizzati: meglio detto, la merce da questi carrelli professionali, nella normalità delle cose, non cade mai a terra risp. non scivola dal piano di trasporto del carrello. La (re)azione di trattenimento della lavatrice, per non lasciarla cadere, ne è la naturale ed istintiva conseguenza.
Con questa dinamica dei fatti, il ricorrente si è procurato uno strappo all'epicondilo laterale sinistro. La diagnosi accertata è quindi compatibile con il descritto evento infortunistico: la violenta e repentina forza di trazione sul gomito sinistro (rammentiamo, lavatrice di 110 kg, ritenuto che il resto del corpo del ricorrente era "trattenuto" dal carrello, a sua volta "fermo" a causa del peso della lavatrice seppur in movimento di caduta) è conseguenza unica e straordinaria della lesione riscontrata. La stessa lesione, dato questo imprescindibile dal punto di vista medico, è stata guarita in tempi adeguati (= inabilità lavorativa di due settimane).
Il riferimento, richiamato dalla CO 1, alla sentenza dell'Alta Corte classificata in U 360/02 non è pertanto compatibile, nemmeno per analogia, all'infortunio subito dal ricorrente (sia nella dinamica dei fatti, sia nella diagnosi accertata).
In via subordinata, nella denegata ipotesi che la dinamica dei fatti non permetta di riconoscere la responsabilità assicurativa della CO 1 in base all'art. 9 cpv. 1 OAINF in assenza di un fattore esterno straordinario, la diagnosi attestata (strappo dell'epicondilo laterale sinistro che ha provocato un'inabilità lavorativa di due settimane) può essere nondimeno equiparata ad un infortunio conformemente all'art. 9 cpv. 2 OAINF." (Doc. I)
1.4. L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 debba o meno essere tenuto a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza dei disturbi al gomito sinistro annunciatigli nel luglio 2004 a titolo di infortunio ai sensi di legge oppure di lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 30 novembre 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che la fattispecie oggetto della presente vertenza si è verificata il 15 luglio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Al riguardo è in ogni caso utile evidenziare che con l’entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza vigente relativa alla definizione d’infortunio e alle sue singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria validità (cfr., STFA del 5 luglio 2004 nella causa F. U 123/04 consid. 1.2., pubblicata in RAMI 2004 U 530 pag. 576).
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.7. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04).
D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
Al riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:
" 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt ist wegen der erwähnten Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band V, Schaden - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)
2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta -, tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9. Nella presente evenienza dalla descrizione dell'evento fatta dall’assicurato nel formulario relativo all’annuncio di infortunio del 28 luglio 2004 e dalla risposta del 15 agosto 2004 ai quesiti postigli dall’CO 1 emerge che egli mentre stava trasportando una lavatrice, per evitare che la stessa, che aveva iniziato a scivolare dal carrello di trasporto, cadesse, l’ha afferrata e sollevata, accusando subito uno ”strappo” al braccio sinistro (cfr. doc. 002, 004).
Anche dal certificato medico LAINF del 10 agosto 2004, compilato dal Dr. med. __________, risulta che l’assicurato mentre alzava una lavatrice ha stortato il gomito sinistro (cfr. doc. 003).
Nell’opposizione inoltrata contro la decisione dell’8 settembre 2004 con cui l’CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. 007; consid. 1.2.) l’assicurato ha indicato che, nel trasportare una lavatrice da un cliente, ha afferrato, trattenuto la stessa che scivolava dal carrello (cfr. doc. 008).
Nell’atto ricorsuale è stato, poi, precisato che, in assenza di un ascensore, l’insorgente stava trasportando sulle scale, a ritroso, la lavatrice ben collocata su di un carrello, sollevando scalino dopo scalino il carico. Giunto sul primo pianerottolo l’assicurato con prontezza di riflessi ha riafferrato la lavatrice che stava per cadere dalle scale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In concreto, dunque, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone, né con oggetti. L’assicurato, infatti, arrivato sul primo pianerottolo, ha afferrato e alzato la lavatrice per riposizionarla correttamente ed evitare così che cadesse.
Diverso sarebbe stato il caso se l’assicurato avesse dovuto sostenere la lavatrice in completa caduta, nel senso di averne dovuto sopportare il peso, segnatamente, stando in posizione meno elevata rispetto alla stessa, ad esempio trovandosi di qualche scalino più in basso. In altri termini se la lavatrice gli fosse caduta addosso. In questo caso, infatti, si sarebbe registrato l’intervento di un fattore esterno dovuto all’interazione tra la lavatrice in caduta e il corpo dell’assicurato (al riguardo cfr. STFA del 18 aprile 2005 nella causa C., U 166/04, consid. 4.1.).
2.10. Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Così come esposto al considerando 2.7., perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Scweizeriasches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 176s.).
In una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa J. (U 277/99) il TFA ha negato che si era in presenza di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un sollevatore.
L'Alta Corte si è in particolare così espressa:
" (...)
e) Die Vorinstanz ist gestützt auf die zuletzt zitierten Aussagen des Versicherten zu Recht davon ausgegangen, dass dieser sich die Verletzung nicht beim Auffangen eines Paletts zuzog, sondern im Verlauf einer Armbewegung, die er in Richtung des Paletts ausführte. Unmittelbarer Auslöser der Verletzung war somit nicht eine übermässige Belastung, sondern die rasch ausgeführte, reflexartige Bewegung. Der ungewöhnliche äussere Faktor als ein Begriffsmerkmal des Unfalls wäre demzufolge zu bejahen, falls eine unkoordinierte Bewegung im vorstehend dargelegten Sinn (Erw. 3c) vorläge. Dies ist jedoch nicht der Fall, fehlt es doch an einer den normalen, üblichen Bewegungsablauf störenden Programmwidrig-keit, welche zu einer übermässigen oder unphysiologischen Beanspruchung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen geführt hätte. Die vom Versicherten ausgeführte Abwehrbewegung mit dem rechten Arm ist als solche weder ungewöhnlich noch in besonderer, einem Ausgleiten oder einem Sturz vergleichbarer Weise geeignet, zu einer unphysiologischen Belastung einzelner Muskeln zu führen. Das Vorliegen eines ungewöhnlichen äusseren Faktors ist auch nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Bewegung reflexartig ausgeführt wurde (Urteil N. vom 12. April 2000, U 110/99).
Das Ereignis vom 24. Januar 1996 ist daher nicht als Unfall zu qualifizieren."
In un'altra sentenza del 10 gennaio 2005 nella causa H. (U 236/04), l'Alta Corte è arrivata allo stesso risultato e si è così espressa:
" (...)
2.2 Am 10. Dezember 2001 erklärte die Beschwerdeführerin auf dem «Fragebogen Berufskrankheit» zum erstmaligen Auftreten der Beschwerden an der rechten Hand, sie habe am 24. Oktober 2001 bei der Arbeit eine Kiste mit der rechten Hand vom Band nehmen wollen. Dann habe es einen «Knick» gegeben, gefolgt von Schmerzen im rechten Handgelenk. Am 5. Mai 2002 äusserte sich die Versicherte gegenüber der Concordia erneut zum Vorfall. Sie hielt fest, dass sie den Korrekturharass genommen habe und ihn auf das Pult habe stellen wollen. «Dann machte das Handegelenk eine kleine Bewegung und es gab ein komisches Klick beim Handgelenk». Der Harass habe rund 4 bis 5 kg gewogen.
(...)
2.4 Das Ereignis vom 24. Oktober 2001 erfüllt den Unfallbegriff nicht, da es an einem ungewöhnlichen äusseren Faktor fehlt. Die schädigende Einwirkung auf die rechte Hand ereignete sich während eines alltäglichen Arbeitsvorgangs, als die Versicherte einen mehrere Kilogramm schweren Behälter ergriff, um ihn auf das Pult zu stellen. Eine von aussen beeinflusste, unkoordinierte Bewegung, die als «programmwidrig» bezeichnet werden müsste, liegt nicht vor.
Ebenso wenig kann von einem ganz ausserordentlichen Kraftaufwand beim Heben des Behälters gesprochen werden. (...)"
In una sentenza del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., 35.2000.67 (confermata dal TFA il 12 luglio 2002 (U 1/02): "è pacifico e incontroverso che la vicenda non possa essere qualificata come infortunio") il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di una segretaria, la quale, nel tentativo di evitare la caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in alto ad uno scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla sinistra procurandosi una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del sovraspinato.
Nel caso in esame può restare aperta la questione di sapere se l’assicurato, quando ha afferrato e sollevato la lavatrice per evitarne la caduta, ha compiuto o meno un brusco movimento.
Infatti l’atto intrapreso dal ricorrente non può comunque essere qualificato di manifestamente insolito, fuori programma.
Tenuto conto della professione svolta dall’assicurato quale assistente tecnico della __________, nota ditta di lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, questo Tribunale ritiene che per il ricorrente il trasporto su scale di una lavatrice posta su di un carrello risulta un atto ordinario. Nemmeno si rivela imprevedibile la circostanza che un apparecchio possa scivolare, visto che il ricorrente mai ha menzionato né in relazione al trasporto specifico del 15 luglio 2004, né in generale - che le lavatrici vengono fissate al carrello in modo talmente sicuro che un loro spostamento può essere dovuto unicamente a un difetto dell’eventuale sistema di agganciamento.
Pure la conseguente azione di riposizionamento non può, quindi, essere definita insolita.
Inoltre la straordinarietà di un movimento non va riconosciuta nemmeno se lo stesso è avvenuto senza riflettere, incondizionatamente e automaticamente (cfr. STFA del 30 agosto 2001 nella causa J. U 277/99, citata al consid. 2.10.).
Il criterio del movimento scoordinato non è, dunque, realizzato.
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04; DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc 35. 2003.3) il TCA, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo.
A quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:
" (…)
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
In casu, A. ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.
In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. 30).
Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. 30).
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile 2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)
In un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.
Per completezza e a titolo di raffronto è utile segnalare che la nostra Massima Istanza nella STFA del 18 aprile 2005 nella causa S.C., U 166/04, già menzionata sopra (cfr. consid. 2.9.), si è pronunciata sul caso di un’assicurata di 35 anni con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera che, in qualità di stagista fisioterapista da circa quattro mesi presso una casa anziani, ha dovuto sostenere un paziente per evitarne l’improvvisa caduta, riportando dei dolori alla zona cervicale. Il TFA ha considerato questa fattispecie un caso limite e ha riconosciuto che lo sforzo profuso dall’assicurata che pesava 57 Kg per sopportare il peso del paziente di 87 Kg ha ecceduto il quadro abituale della sua attività, in quanto, in primo luogo, l’assicurata non ha avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino per sostenere il paziente.
In secondo luogo, che il peso del degente in questione eccedeva di gran lunga quello dell’assicurata. Infine un tale peso associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio del paziente, che si è lasciato completamente andare, ha richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento.
In casu questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lavatrice in questione aveva il peso indicato dal ricorrente di 110 Kg (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato per un momento dall'insorgente - nato nel 1964 e apparentemente in buona costituzione fisica -, quando per evitare la caduta della lavatrice l’ha afferrata e sollevata, era inferiore a 110 Kg.
La lavatrice, infatti, allorché è stata alzata dal ricorrente, stava sì scivolando, ma non era caduta, per cui la stessa si trovava ancora sul piano del carrello; da ciò deriva che l’assicurato, potendo fare perno sulla parte della lavatrice ancora sul carrello, ha sollevato e risistemato nell’adeguata posizione un peso ben minore di 110 Kg.
Nel ricorso (cfr. consid. 1.3) è stato peraltro specificato, da un lato, che il piano di appoggio del carrello era reclinato verso il trasportatore. Pertanto la macchina da lavare poteva comunque muoversi unicamente verso i lati del carrello.
Dall’altro, che l’assicurato, nel momento in cui ha afferrato e alzato la lavatrice, era giunto sul primo pianerottolo.
Conseguentemente la componente di accelerazione innescata dallo scivolamento della lavatrice dalla parte laterale del carrello era, nel caso di specie, ridotta, trovandosi la lavatrice in posizione ravvicinata alla terra e l’apparecchio in posizione piana.
Compiti simili a quello di sollevare per un momento da un lato una lavatrice rientrano, d’altronde, fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata dall’assicurato, ovvero l’assistente tecnico per la __________.
In esito ai considerandi che precedono, il TCA deve concludere che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.11. Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.12. Nel caso di specie dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal certificato LAINF del 10 agosto 2004 redatto dal Dr. med. __________ - si evince che l'assicurato ha presentato "dolori da “strappo” inserzione epicondilo laterale gomito sinistro" (cfr. doc. 003).
Al riguardo va osservato, in primo luogo, che dalle tavole processuali non risulta comprovato alcun tipo di strappo o di lacerazione muscolare o dei tendini.
Il Dr. med. __________ medesimo ha, peraltro, unicamente indicato che i dolori erano di tipo da strappo, e non che si fosse in presenza di uno strappo.
In secondo luogo, quanto riscontrato dal medico citato, e meglio “dolori da “strappo” inserzione epicondilo laterale gomito sinistro”, corrisponde piuttosto alla diagnosi di epicondilite dell’omero o gomito del tennista, che si definisce come un’infiammazione cronica dell’inserzione prossimale dei muscoli estensori dell’avambraccio (cfr. La nuova enciclopedia medica – Garzanti, 1992, pag. 1163-1164).
L’inserzione a un segmento scheletrico o al derma di un muscolo è assicurata dai tendini, che sono l’estremità connettivale fibrosa di un muscolo (cfr. La nuova enciclopedia medica – Garzanti, pag. 1240-1241).
L’epicondilite è quindi una tendinopatia inserzionale (cfr. siti internet: www.saluteok.it; www.sportmedicina.com).
L’infiammazione dei tendini, come tale, non rientra nella lista esaustiva delle diagnosi di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. consid. 2.11.), che nemmeno è suscettibile di interpretazione, per analogia, in via estensiva (cfr. STFA del 6 agosto 2003 nella causa X. Assicurazioni, U 235/02, consid. 1.2.; DTF 114 V 302 consid. 3d).
Va, del resto, osservato che solo le lacerazioni vere e proprie dei tendini, alle quali sono assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singole fasce di fibre tendinee, costituiscono delle lesioni parificate a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF, ad esclusione invece dello stiramento dei tendini (cfr. STFA del 6 agosto 2003 nella causa X. Assicurazioni, U 235/02, consid. 1.2. e 2.1.- 2.2.).
L’epicondilite non può, pertanto, essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Di conseguenza il danno alla salute dell’assicurato non può essere assunto dall’CO 1 neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti