Raccomandata
Incarto n. 35.2003.81 mm/gm
Lugano 30 agosto 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 27 novembre 2003 interposto da
RI1 rappr. da: RA1
contro
la decisione su opposizione del 27 agosto 2003 emanata dalla
CO1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 novembre 2003 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 26 agosto 2004 del patrocinatore dell'assicurata del seguente tenore:
" Nella procedura sopra menzionata, nella mia qualità di patrocinatore della signora RI1 di __________, vi comunico che fra le parti è intervenuto un accordo, in virtù del quale la CO1, con decisione formale del 25 agosto 2004, ha annullato la propria decisione 3 marzo 2003 e la decisione su opposizione del 27 agosto 2003, e al contempo riconosciuto il nuovo grado di invalidità della mia mandante; allego alla presente, per migliore comprensione, un esemplare di detta nuova decisione.
A questo punto, essendo stato raggiunto l'obiettivo perseguito con il ricorso qui in oggetto, questo può essere stralciato; conformemente al punto 4 della convenzione eventuali spese o spese di codesto Tribunale dovranno essere messe a carico della CO1, mentre la mia mandante, che si è vista riconosciuta un'adeguata indennità per spese legali, rinuncia alle ripetibili." (cfr. Doc. XXI);
considerato che l'avv. RA1, con scritto del 30 agosto 2004, ha pure ritirato l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. XXII);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo