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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2004 35.2003.72

26. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,039 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.72   mm/DC/tf

Lugano 26 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2003 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 26 giugno 2003 emanata da

__________

rappr. da: __________,       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione dell'11 settembre 1990, l'__________ ha messo __________ al beneficio, a decorrere dal 1° settembre 1989, di una rendita di invalidità del 50%, a causa di una malattia professionale (eczema cronico al dicromato di potassio).

                               1.2.   In data 15 ottobre 1996, l'assicurato ha chiesto all'__________ di essere sottoposto ad una visita specialistica di controllo, al fine di ottenere una revisione della sua rendita di invalidità.

                                         In quest'ottica, egli é rimasto degente presso la __________ durante il periodo 20 gennaio-9 febbraio 1997.

                               1.3.   Fondandosi sul parere espresso dalla propria Divisione di medicina del lavoro, l’Istituto assicuratore, mediante decisione del 26 marzo 1997 - successivamente confermata con decisione su opposizione del 5 agosto 1997 - ha comunicato all’assicurato di non poter procedere all’auspicato aumento della rendita, siccome, citiamo: “...non risulta essere intervenuto un peggioramento dell’affezione professionale rispetto alla fissazione della rendita” (doc. _).

                               1.4.   Con sentenza del 17 luglio 1998 (doc. _), questa Corte ha respinto il ricorso presentato da __________.

                                         Il TCA ha in effetti accertato che, contrariamente a quanto preteso dall'assicurato, le sue condizioni di salute non erano notevolmente peggiorate nel periodo compreso fra il momento della fissazione della rendita di invalidità (1990) e quello in cui è stata emanata la decisione su opposizione riguardante la revisione (agosto 1997).

                               1.5.   Dopo l'intimazione della summenzionata pronunzia - cresciuta in giudicato incontestata - l'assicurato ha più volte sostenuto, nei riguardi dell'assicuratore LAINF, che il suo stato di salute si sarebbe aggravato, già a far tempo dal 1995, producendo ogni volta nuove certificazioni mediche (cfr., ad esempio, lo scritto 14.9.1998 [doc. _]: "Si invia il presente certificato medico inteso a far conoscere a codesto Istituto che le mie condizioni fisiche non accennano a migliorare" - lo scritto 4.11.1998 [doc. _]: "in riferimento all'oggetto si invia certificato medico e richiesta di ricovero ospedaliero per meglio far conoscere a codesto Istituto che le mie condizioni fisiche continuano a peggiorare", nonché lo scritto 26.11.1998 [doc. _]: "Colla presente faccio seguito alla richiesta inoltrata a codesto Istituto il 26.01.1995 intesa a ottenere l'aumento del tasso di rendita dovuto al peggioramento delle condizioni fisiche a causa delle frequenti ricadute e doloroso prurito. Si allega cartella clinica e certificato medico curante").

                                         In data 25 febbraio 2003, __________ ha di nuovo invitato l'Istituto assicuratore a riconoscergli, in via di revisione, una rendita di invalidità corrispondente ad una completa incapacità di guadagno (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con decisione formale del 28 aprile 2003, l'__________ ha comunicato all'assicurato che, in virtù degli articoli 17 cpv. 1 LPGA e 22 LAINF, la rendita di invalidità a suo tempo assegnatagli non può più essere rivista, avendo egli compiuto 65 anni nel corso del mese di novembre 2002 (cfr. doc. _).

                                         L'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), è stata respinta dall'assicuratore LAINF in data 26 giugno 2003 (cfr. doc. _).

                               1.7.   Con ricorso del 27 ottobre 2003, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che il TCA accerti la sua totale incapacità lucrativa a far tempo dal 1° gennaio 1995 e che, di conseguenza, condanni l'__________ a versargli una corrispondente rendita di invalidità (sempre a partire dal 1° gennaio 1995; cfr. I, p. 7), argomentando:

"  (…).

Va comunque formulata una premessa essenziale affinché la vicenda venga riportata in un contesto semplificato visto che l'esame dell'incarto a prima vista può far concludere che ci si trovi con una pratica di estrema complessità.

Ma così non è, in quanto da una parte abbiamo il decorso di un'affezione che a fasi alterne però ad un peggioramento complessivo, dall'altra abbiamo un ente, la __________, che continua a negare il suo dovere di dover riconoscere al Signor __________ un'invalidità al 100%.

L'esame della documentazione porta a questa costatazione: dal 1961 il signor __________ combatte con una malattia che praticamente gli ha impedito di svolgere un'attività lavorativa regolare per tutto il periodo durante il quale una persona può realizzarsi professionalmente.

Se osserviamo il decorso della malattia e l'impossibilità per lo stesso di poter impostare una propria carriera professionale non si può far altro che costatare di fatto un'inabilità al 100% da quando insorsero i primi sintomi.

Tutti gli enti assicurativi coinvolti, per motivi che sfuggono al ricorrente, cercarono sempre di limitare al massimo le proprie responsabilità.

Inoltre alcune particolari situazioni nel contesto della tipica situazione dell'emigrato che ritornato in patria, si trovi in una situazione di estremo rigore; la stessa AVS accordò al ricorrente una rendita a dir poco insignificante (v. Doc. _ Decisione AVS).

Quindi va con estrema fermezza puntualizzata una chiara ma semplice richiesta che deve una volta per tutte fare chiarezza sullo stato di salute e sulla causalità dell'affezione stessa sull'incapacità di poter svolgere un'attività lavorativa; ciò può solo avvenire mediante una perizia medica che deve essere svolta presso un istituto riconosciuto (quindi in Svizzera) e secondariamente in una struttura dove l'aspetto linguistico non costituisca un ostacolo (quindi in Ticino).

Inoltre la stessa perizia non deve limitarsi a valutare lo stato di salute attuale ma deve valutare soprattutto le conseguenze su di uno stato di salute che si trascina  da 42 anni!!

L'aspetto medico, che è stato più volte oggetto di analisi, certificati medici e referti peritali, va quindi chiarito in maniera chiara ed esaustiva anche perché proprio nel contesto se ammettere o meno l'esistenza di un caso di revisione che sussiste già dal 1995 va evidentemente esperito quest'accertamento.

In effetti la revisione va ammessa se viene accertato, come sarà sicuramente il caso, che il peggioramento era già intervenuto ben prima del limite dei 65 anni di cui all'art. 22 LAINF.

A questo proposito si rilevano i seguenti referti che la dicono lunga sullo stato continuo di una patologia che causa un'inabilità al 100% già dai primi sintomi della malattia, in particolare:

-   referto 25 settembre 1989 dr. med. __________ della stessa

    __________ (Doc. _)

-   referto della __________klinik __________ (Doc. _)

-   referto 2 luglio 1997 del dott. __________, __________ (Doc. _)

-   diversi certificati medici che l'assicurato ha prodotto negli ultimi mesi (Doc. _)

Tutte le perizie fanno stato di miglioramenti in corso di cura ma che sono sempre di breve durata; è quindi chiaro come l'affezione sia di natura cronica e le stesse perizie fino ad oggi esperite e in tempi diversi, non hanno mai valutato l'aspetto complessivo, ovvero il ripetersi sull'arco di settimane dello stesso fenomeno con conseguenze gravi nel senso di un'incapacità di far fronte ad un'attività lavorativa.

Quindi il requisito essenziale del mutamento di una situazione anteriore va valutato nel complesso e non solo prendendo una situazione antecedente; il peggioramento va esaminato tenendo conto di un decorso continuo e di una situazione che sull'arco di una vita professionale ha portato a questa grave incapacità lavorativa.

Vero è che l'art. 22 LAINF sancisce il principio che la rendita non può essere rivista dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62 anni.

Tuttavia l'assicurato, che ha compiuti i 65 anni in data 18 novembre 2002 ha formulato già diverse richieste prima di questa data, ovvero già dal 1998 (v. Decisione impugnata Doc. _ pagina 3).

La domanda va giudicata non basandosi sul momento della sua formulazione presso la __________ stessa ma tenendo conto del fatto che ci si basa su un'affezione che perdura e quindi il peggioramento è intervenuto in parte anche dopo l'ultima sentenza del Vs. Tribunale del 17 luglio 1998.

Allegati quali doc. _. una serie di certificati medici che comprovano che il peggioramento è il frutto di un continuo e perdurante aggravamento di quest'affezione dermatologica negli anni 1999-2000.

Secondo la vigente dottrina (STF 119 V 475) una decisione può sempre essere rivista in presenza di fatti nuovi o di nuovi mezzi di prova suscettibili di modificare sostanzialmente l'apprezzamento giuridico della fattispecie.

Il signor __________ è dal 1998 che fa valere un grave peggioramento dell'affezione (Eczema diffuso inabilitante) che lo colpisce.

La singolarità del caso risiede nel fatto che ad ogni trattamento corrisponde un sensibile miglioramento seguito da repentini ma dolorosi peggioramenti; si tratta ovviamente di una tipica forma di malattia cronica che nella sostanza crea una situazione dal punto di vista della capacità lavorativa di totale inabilità.

Ora è comunque assai difficile potersi esprimere sulla fattispecie senza che non vi sia una visita e un referto peritale completo.

Il peggioramento è il frutto di un continuo acutizzarsi di uno stato patologico che perdura nel tempo con fasi alterne.

Lo stato di invalidità è totale in quanto l'assicurato comunque dal 1995 non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.

Di conseguenza al Signor __________ deve essere accordata una rendita d'invalidità corrispondente al 100% (e non 50%) dal 1.1.1995.

Determinante per la valutazione del diritto per il ricorrente di chiedere una revisione della rendita in applicazione dell'art. 22 LAINF è stabilire il decorso nel contesto temporale negli anni precedenti il raggiungimento del 65esimo anno di età.

Il peggioramento del suo stato di salute è stato un continuo crescendo di fenomeni debilitanti che hanno portato sempre più ad uno stato di invalidità totale, in quanto per il ricorrente confrontato con frequenti fenomeni di riacutizzarsi di questi eczema diventava sempre più difficile svolgere un'attività lavorativa.

Ora bisogna considerare che se la natura dell'affezione e la sua fredda catalogazione scientifica lasciano apparire una ripetizione continua della stessa patologia, va invece rilevato il fatto che questo peggioramento di per sé costituisce una modifica sostanziale del suo stato di salute, sufficiente per giustificare una riapertura del caso.

E ciò deve avvenire nel 2003 e oltrepassato il termine di cui all'art. 22 LAINF perché il tutto è giustificato da una patologia che è continua, cronica" (I).

                               1.8.   L'__________, in risposta, ha postulato, in via principale, che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, una sua integrale reiezione nel merito.

                                         Circa gli argomenti sollevati dall'Istituto assicuratore convenuto si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   In sede di risposta di causa, l'__________ ha innanzitutto chiesto al TCA di verificare la tempestività del ricorso in considerazione del fatto che, a suo avviso, la deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma pure il suo capoverso 2, di modo che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA non tornerebbero applicabili all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. III, p. 2).

                            2.1.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA) sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8, p. 820).

                                         In concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 26 giugno 2003, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro applicabili.

                            2.1.2.   Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

                                         L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).

                                         Da parte sua, l'art. 106 LAINF recita che - in deroga all'art. 60 LPGA - per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.

                            2.1.3.   La legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.

                                         Invece, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).

                            2.1.4.   Secondo il TCA il testo dell'art. 106 LAINF è chiaro.

                                         Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase vLAINF, l'articolo in questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni.

                                         Qualora il legislatore avesse realmente voluto escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in conformità a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA" - la sottolineatura è del redattore).

                                         L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).

                                         Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli artt. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).

                                         Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le vertenze riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 41).

                                         Non vi sono invece motivi altrettanto comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei termini.

                                         D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'__________, si giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.

                                         In effetti, al termine per impugnare le decisioni LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) - torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.

                                         La posizione di questa Corte è peraltro condivisa da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene quanto segue:

"  Die in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über den Fristenstillstand geht zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl 1994 V 948), welcher der regelung von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den sozialversicherungsrechtlichen Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen insbesondere in Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen zu beachten sind (vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich als erforderlich, ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch für letztere Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige Rechtsprechung liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen geltenden Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche Rechtsprechung angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden kann"

                                         (cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406 - la sottolineatura è del redattore).

                                         A ciò va aggiunto che se è vero che nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv. 4).

                            2.1.5.   In esito a quanto precede, occorre concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'__________, le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF.

                                         Nella concreta evenienza, l'impugnata decisione su opposizione è stata intimata a __________ in data 30 giugno 2003 (cfr. doc. _).

                                         Il termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere il 1° luglio 2003 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) e - tenuto conto della sospensione durante il periodo 15 luglio-15 agosto 2003 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) - il ricorso dell'assicurato, consegnato alla posta il 27 ottobre 2003 (cfr. I), risulta pertanto essere ampiamente tempestivo.

                               2.2.   Nel ricorso, __________ chiede che il Tribunale accerti che, in ragione di un progressivo peggioramento dello stato di salute, la sua capacità lavorativa (e lucrativa) è divenuta inesistente già a far tempo dal 1° gennaio 1995, postulando perciò un aumento della rendita di invalidità, dal 50 al 100%, a contare appunto dall'inizio del 1995 (cfr. I, p. 6: "Il peggioramento è il frutto di un continuo acutizzarsi di uno stato patologico che perdura nel tempo con fasi alterne. Lo stato di invalidità è totale in quanto l'assicurato comunque dal 1995 non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Di conseguenza al Signor __________ deve essere accordata una rendita di invalidità corrispondente al 100% (e non 50%) dal 1.1.1995").

                                         Ora, con pronunzia cresciuta in giudicato del 17 luglio 1998, questa Corte ha già escluso che, perlomeno sino al mese di agosto 1997, le condizioni di salute del ricorrente avevano subito un aggravamento tale da giustificare un aumento del grado dell'invalidità:

"  La documentazione versata agli atti dimostra invece che la situazione attuale non é che la “fotocopia” di quella esistente al momento in cui l'__________ ha stabilito il grado d’invalidità: __________ presenta infatti sempre un’affezione cronica che, ora come allora, ha un carattere recidivante, nel senso che, in assenza di cure specifiche, si assiste a delle esacerbazioni di natura invalidante. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, nulla può mutare il fatto che, solo qualche tempo dopo la dimissione dalla __________ klinik di __________, vi sarebbe stata una ricaduta: ciò non é infatti che l’espressione del carattere recidivante dell’affezione, situazione questa che si trascina ormai da oltre un trentennio (cfr., ad es., doc. _)"

                                         (doc. _).

                                         Siccome il TCA, in virtù del principio "ne bis in idem", non può essere chiamato a statuire nuovamente sul medesimo oggetto, nella misura in cui vi si chiede che il grado di invalidità venga aumentato a far tempo dal 1° gennaio 1995, il ricorso dell'assicurato deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Così come ha pertinentemente osservato l'assicuratore LAINF in sede di risposta di causa (cfr. III, p. 2, pto. 1), a disposizione del ricorrente rimangono soltanto i rimedi straordinari di diritto, specificatamente la via della revisione giusta gli artt. 14 seg. LPTCA.

                                         Nessun motivo di revisione della sentenza del 17 luglio 1998 è stato fatto valere nell'ambito della presente procedura.

                                         Nel merito

                               2.3.   Con la sentenza del 17 luglio 1998, il TCA ha limitato il proprio esame alla situazione esistente fino alla data di emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, quindi fino al mese di agosto 1997.

                                         In questa sede, deve pertanto essere verificato se dopo tale data il grado di invalidità dell'insorgente è o meno notevolmente mutato.

                                         A proposito della tesi, sostenuta dall'__________ con la decisione formale del 28 aprile 2003 (cfr. doc. _, secondo cui una revisione della rendita non sarebbe in concreto più possibile a causa del fatto che l'assicurato ha nel frattempo raggiunto i 65 anni questa Corte si limita ad osservare che - anteriormente al mese di novembre 2002 (mese in cui __________ ha compiuto i 65 anni) - egli ha in diverse occasioni domandato, in maniera più o meno esplicita, la revisione della sua rendita di invalidità (cfr. consid. 1.5.).

                                         Ora, essendo determinante il momento in cui l'assicurato presenta la domanda di revisione (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 116: "Si l'assuré présente une demande de révision peu avant ce terme, l'assureur doit mettre en oeuvre la procédure, lors même que la décision de révision sera rendue seulement après que l'assuré aura atteint l'âge limite" e III, p. 2 pto. 2), la succitata tesi, qualora fosse stata riproposta in sede di decisione su opposizione, sarebbe stata dichiarata infondata.

                               2.4.   Secondo l'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (cfr., su questo aspetto, STFA del 31 dicembre 1991 nella causa V.,  U 81/91).

                                         Il legislatore ha ripreso tale norma all'art. 17 cpv. 1 LPGA, giusta il quale se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Da parte sua, l'art. 22 LAINF (nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003) recita che, in deroga all'art. 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

                                         Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

                               2.5.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                               2.6.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

                               2.7.   Per rivedere una rendita d'invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                               2.8.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

                               2.9.   Il TCA ritiene che l'abbondante documentazione medica versata agli atti dall'assicurato, attentamente vagliata, non consenta di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quella a cui questa Corte era pervenuta con il giudizio del 17 luglio 1998, ossia che le condizioni di salute del ricorrente non si sono notevolmente aggravate con l'andare del tempo.

                                         Infatti, essa testimonia di un decorso patologico cronico, caratterizzato da periodi di remissione (in coincidenza con le cure mediche prestategli) alternati a periodi di riacutizzazione della nota affezione dermatologica, un eczema diffuso da allergia al dicromato di potassio.

                                         Del resto, questa situazione è stata riconosciuta dall'assicurato stesso, il quale, con scritto del 25 febbraio 2003 indirizzato all'__________, affermava quanto segue, citiamo:

"  (…).

Mi è doveroso comunicarvi che, nonostante i diversi ricoveri ospedalieri e tutte le cure prescrittemi, costantemente assistito dallo specialista, l'accenno al miglioramento continua a rivelarsi di brevissima durata.

Questa realtà, ben documentata mediante cartelle cliniche, relazioni dello stato della dermopatologia e cure prescritte dallo specialista, periodicamente trasmesse a codesto Istituto, dura da oltre otto anni.

Mi si consenta, pertanto, di insistere affinché mi venga legittimamente riconosciuta, ahimé, l'inabilità al cento per cento.

(…)"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         Il tenore di questa lettera smentisce quanto sostenuto in sede di ricorso, ovvero il fatto che, dopo il 1998, l'insorgente avrebbe lamentato un peggioramento della sua malattia (cfr. I, p. 5: "Allegati quali doc. _ una serie di certificati medici che comprovano che il peggioramento è il frutto di un continuo e perdurante aggravamento di quest'affezione dermatologica negli anni 1999-2000").

                                         I documenti ai quali l'assicurato fa accenno, prodotti sub doc. _, sono delle certificazioni del suo medico curante, dott. __________, dermatologo, e coprono il periodo che va dal settembre 1999 all'aprile 2000.

                                         Queste certificazioni, che peraltro  figuravano già nell'incarto __________, fanno stato di una situazione - delle manifestazioni eritemato-xerotiche interessanti più parti del corpo - analoga a quella già descritta, ad esempio, in occasione del ricovero dell'assicurato presso la __________ sklinik di __________ nel mese di gennaio 1997 (cfr. doc. _: "… Hauttyp III bis IV, Dermographismus ruber. Hyperkeratotisch teils rhagadiforme konfluierende papulöse erythematöse Hautveränderungen der Streckseiten Unterschenkel sowie der Oberschenkelstreckseiten und der Kniebeugen. Periumbilikal grösserer konfluierender ekzematöser Herd. Hyperkeratotisch rhagadiforme erythematöse papulöse Hautveränderungen der Hände dorsal betont. Geringgradige erythrosquamöse Hautveränderungen der dorsalen Flächen der Füsse ...”).

                                         Anche l'allestimento di una perizia medica giudiziaria, richiesta dall'assicurato, secondo questa Corte, non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In simili condizioni, non sono dati gli estremi per procedere alla revisione della rendita di invalidità assegnata a __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui è stato chiesto che il grado di invalidità venisse aumentato a far tempo dal 1° gennaio 1995, il ricorso è irricevibile.

                                         Per il resto, il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2003.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2004 35.2003.72 — Swissrulings