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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2003 35.2003.32

22. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,322 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.32   mm

Lugano 22 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2003 di

 __________     rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 14 maggio 2003 emanata da

__________

rappr. da: __________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 18 ottobre 1995, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di ausiliario presso il ristorante "__________" di __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - ha riportato una ferita da taglio al IV. dito della mano destra.

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         La cura medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 27 ottobre 1995 (cfr. doc. _).

                                         __________ ha ripreso la propria attività lavorativa a decorrere dal 30 ottobre 1995 (cfr. doc. _).

                               1.2.   Nel corso del mese di maggio 1996, alla __________ è stata annunciata una ricaduta dell'evento infortunistico assicurato, con incapacità lavorativa totale a contare dal 23 maggio 1996 (cfr. doc. _).

                                         Il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha fatto stato di una esostosi cartilaginea al dorso della falange distale del IV. dito a destra (cfr. doc. _) ed eseguito, in data 24 maggio 1996, la sua asportazione seguita dalla tendolisi degli estensori (cfr. doc. _).

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.

                                         A far tempo dal 24 giugno 1996, l'assicurato è stato giudicato in grado di riprendere il proprio lavoro e non più bisognoso di ulteriori cure mediche (cfr. doc. _).

                               1.3.   Una seconda ricaduta è stata notificata alla _________ il 13 aprile 2000 (cfr. doc. _).

                                         In data 20 marzo 2000, __________ è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di ricostruzione dell'estensione con effetto di tenodesi, ricostruzione del legamento spirale obliquo secondo Littler con artrodesi temporanea della aifd (doc. _).

                                         Il dott. __________ ha certificato una completa inabilità lavorativa dal 19 marzo 2000 e per circa 2 mesi (doc. _).

                                         In realtà, l'assicurato ha ricominciato a lavorare soltanto il 3 luglio 2000 (doc. _).

                                         Questa ricaduta è stata anch'essa assunta dall'assicuratore infortuni (doc. _).

                               1.4.   Dalle tavole processuali emerge che __________, pur lavorando a tempo pieno, ha continuato a lamentare dei disturbi a livello dell'arto superiore destro (cfr. certificato 23.3.2001 del dott. __________).

                                         Sentito il parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. _), con decisione formale del 4 maggio 2001, la __________, ritenute stabilizzate le condizioni di salute dell'assicurato, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 31 maggio 2001, e, d'altro canto, gli ha riconosciuto un'indennità per menomazione all'integrità dell'8% (cfr. doc. _).

                                         Contro questa decisione, __________, patrocinato dal Sindacato __________, ha interposto opposizione (doc. _).

                               1.5.   In data 20 luglio 2001, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato alla __________ una nuova ricaduta dell'infortunio del 18 ottobre 1995, con inabilità lavorativa del 50% a partire dal 17 luglio 2001 (cfr. doc. _).

                                         Con certificato del 17 ottobre 2001, il medico curante di __________ ha riferito di una situazione tendente al peggioramento, con dolori alla mano ed al braccio destro, nonché diminuzione della forza e della resistenza (cfr. doc. _).

                               1.6.   Il 3 ottobre 2002, l'assicuratore LAINF ha emanato una seconda decisione formale - in sostituzione di quella datata 4 maggio 2001 - mediante la quale ha limitato il proprio obbligo prestativo al 30 ottobre 1995, ragione per la quale le prestazioni corrisposte a partire da tale data (compreso l'IMI) lo sarebbero state indebitamente (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione presentata dall'assicurato (doc. _), la __________, in data 14 maggio 2003, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della decisione formale del 3 ottobre 2002 (cfr. doc. _).

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 15 maggio 2003, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto il ripristino delle prestazioni di corta durata fino a conclusione della cura medica, momento in cui dovranno essere quantificate rendita di invalidità ed indennità per menomazione all'integrità (cfr. I, p. 7).

                                         Questi gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

Come detto, il caso era stato assunto dalla __________ ben otto anni orsono e al momento della decisione 3 ottobre 2002 erano trascorsi 7 anni da quando la __________ avrebbe avuto facilmente agio di analizzare la cartella clinica che l'Ospedale __________ aveva emesso in data 18 ottobre 1995, o la stessa convenuta avrebbe potuto prenderne possesso, ponendo in essere l'ordinaria diligenza.

Va sottolineato che alla presunta chiusura della cura medica, il 4 maggio 2000, la __________ aveva emesso una decisione riguardante la menomazione all'integrità fisica, con un riconoscimento di un'IMI dell'8% (doc. _).

Nessuna presa di posizione era stata assunta riguardo la rendita di invalidità.

Con opposizione 30 maggio 2001, il ricorrente aveva postulato il riconoscimento di un'IMI del 15% e una rendita di invalidità del 20% (doc. _), in corrispondenza ad un'analoga incapacità al guadagno.

È evidente che al momento della decisione 3 ottobre 2002 non era ancora cresciuta in giudicato la precedente, ma unicamente per quel che concerne l'IMI e la rendita d'invalidità.

Al contrario, era già cresciuta ampiamente ingiudicato l'assunzione del caso, da parte della __________, che aveva erogato prestazioni per anni.

Va precisato di transenna che non sono dati nemmeno gli estremi per una revisione, visto che la __________ non ha emesso l'ultima decisione qui impugnata sulla base di elementi nuovi, sconosciuti al momento in cui aveva assunto il caso.

In mancanza di nuovi mezzi di prova o fatti nuovi (si discute di aspetti ben conosciuti fin dal 1995), la decisione del 3 ottobre 2002 della ________ non può assolutamente essere confermata dalle autorità giudiziarie competenti, mentre deve essere riformata la decisione su opposizione del 14 maggio 2003.

Va precisato, come appare anche dalla decisione su opposizione, che il caso di infortunio è stato riaperto il 20 luglio 2001. Non sono dati nemmeno gli estremi per sospendere le prestazioni di indennità giornaliera e la cura medica a tutt'oggi non è ancora terminata.

… Il dr. __________ nella propria perizia, che la convenuta metterà certo a disposizione del lodevole TCA, aveva peraltro già ammesso che sarebbe stato impossibile, a distanza di tempo, ritornare su una questione così fondamentale, come il riconoscimento stesso del caso di infortunio.

Naturalmente, non essendo il dr. __________ un giurista, ha proposto di rimettere tutto in discussione, ponendo in essere una valutazione che la __________ avrebbe eventualmente dovuto esprimere ben sette anni prima.

In definitiva, per i motivi sopra indicati, il caso di infortunio non può essere rifiutato oggi dall'assicurazione LAINF qui convenuta.

È evidente, in ogni caso, che un eventuale mancato riconoscimento del rapporto di causalità tra l'evento e i danni subiti dal signor __________ sarebbe stato contestato dal ricorrente anche nel 1995.

Il 14 ottobre 2002, il dr. __________ ha comunque precisato con uno scritto indirizzato alla __________ (doc. _), che il signor __________ non si è ferito con una lama regolare da taglio, ma pulendo la cappa di aspirazione e più precisamente con la griglia metallica ivi situata.

L'oggetto, quindi, non aveva superficie regolare, ma presentava delle punte.

Una lesione puntiforme, che raggiunga la profondità del tessuto, potrebbe verosimilmente anche non ledere il tendine, come è avvenuto nella fattispecie.

Tuttavia, evidentemente, le prestazioni sono in ogni caso dovute dall'assicurazione LAINF.

Di conseguenza, si contesta l'affermazione della convenuta, secondo la quale la ferita non poteva in nessun modo raggiungere il piano osseo sottostante, provocando una lesione periostale, con tutte le conseguenze che oggi ben conosciamo e che sono sofferte dal ricorrente.

Secondo la valutazione dei medici __________ nel 1995, che disponevano della cartella clinica e della stessa documentazione visionata dal dr. __________, il caso era da assumere come infortunio e così è stato.

Detta valutazione non è oggi condivisa dal dr. __________, che pone in essere una valutazione diversa della stessa fattispecie.

Non sono però assolutamente dati gli estremi per una revisione della decisione di assunzione del caso.

La tumefazione dolorosa è stata riconosciuta come conseguenza dell'infortunio ben otto anni fa, tra l'altro giustamente. Non ci sono quindi motivi medici e soprattutto giuridici perché la __________ possa oggi rifiutare il caso con effetto retroattivo." (I)

                               1.8.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VI).

                               1.9.   In replica, l'assicurato si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VIII).

                             1.10.   Con scritto del 3 settembre 2003, l'assicuratore LAINF convenuto ha chiesto di essere ammesso a duplicare (XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In una sentenza pubblicata in DTF 118 V 182ss., il TFA ha esaminato la questione a sapere se, nell'ambito della decisione su opposizione, l'assicuratore LAINF ha il diritto di modificare la decisione formale contestata a detrimento dell'assicurato (cosiddetta reformatio in pejus).

                                         La nostra Corte federale ha ammesso la legittimità di tale procedere, ma ha tuttavia precisato che l'assicuratore è preliminarmente tenuto ad avvertire l'assicurato della sua intenzione, dandogli la possibilità di esprimersi e di ritirare l'opposizione:

"  (…)

b) Le but de la procédure d'opposition de l'art. 105 LAA est d'obliger l'assureur-accidents à revoir sa décision de plus près - parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée (arrêt non publié F. du 27 septembre 1991; à propos de la nouvelle LAM: message du 27 juin 1990, FF 1990 III 245, commentaire des art. 94 à 98 du projet; texte définitif: FF 1992 III 880) - et il peut apparaître à cette occasion que la décision primitive était certes erronée mais en faveur de l'assuré et non à son détriment. Cependant, il serait contraire au principe de la légalité auquel sont soumis les assureurs-accidents qui appliquent la LAA, au même titre que toutes les institutions qui participent à la gestion des assurances sociales (cf. GREBER, Le principe de la légalité considéré en droit suisse de la sécurité sociale in Le droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 252; v. aussi RAMA 1988 No U 38 p. 106 consid. 2b), d'interdire à l'assureur de corriger sa décision dans un sens défavorable à l'assuré qui a fait opposition. Comme le fait observer avec raison ZIMMERLI, c'est d'abord à l'administration qu'il incombe d'appliquer correctement le droit et il est donc normal que celle-ci puisse, sous réserve de disposition légale contraire, modifier une décision illégale même au détriment de l'administré. Il peut en revanche sembler légitime de limiter le droit de l'autorité judiciaire de procéder à une reformatio in peius, voire de le lui interdire totalement (Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes in Mélanges Henri Zwahlen, pp. 512 et 519, § 3.2.1).

L'argumentation principale du premier juge ne peut ainsi pas être suivie.

c) On ne saurait davantage se rallier à l'avis de l'OFAS, qui voudrait subordonner la reformatio in peius d'une décision frappée d'opposition aux mêmes conditions que la révocation ou la modification de ladite décision dans le cadre d'une procédure de reconsidération. Bien qu'elles visent en partie le même but, les deux institutions diffèrent sur plusieurs points. En particulier, le réexamen par l'administration d'une décision frappée d'opposition est obligatoire, tandis que la reconsidération dépend de son bon vouloir (voir à ce dernier propos: ATF 117 V 12 consid. 2a, 116 V 62 consid. 3a et les arrêts cités). Par ailleurs, les conditions strictes auxquelles la jurisprudence subordonne la reconsidération de décisions administratives entrées en force et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen judiciaire sur le fond s'expliquent par le souci d'assurer la sécurité du droit: une fois entrée en force, une décision ne doit pouvoir être révoquée ou modifiée, par la voie de la révision ou par celle de la reconsidération, que pour des raisons impérieuses. L'exigence de la sécurité du droit ne joue pas dans le cas d'une décision non encore entrée en force, parce que soumise à réexamen dans le cadre d'une procédure d'opposition.

d) Avant de procéder à une reformatio in peius, l'assureur-accidents, comme tout autre organe administratif en semblable occurrence, doit cependant avertir l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de s'exprimer. Peu importe que cette obligation soit ou non expressément prévue par la loi; elle résulte de toute manière de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 117 Ia 268 consid. 4b, 117 V 158 consid. 3b, 116 Ia 458 et les références).

De même faut-il admettre que faute d'une règle légale contraire (comme en droit fiscal par exemple), il doit être loisible à l'assuré placé devant le risque d'une reformatio in peius de la décision à laquelle il a fait opposition de retirer celle-ci, afin d'obvier à la menace d'une aggravation de sa situation (ATF 116 V 167 consid. 3, a contrario). Ceci est une conséquence logique du principe de disposition qui constitue, dans ce contexte, le pendant du principe de la légalité et permet d'en atténuer la rigueur pour l'administré (ZIMMERLI, loc.cit., p. 525; par analogie: ATF 107 V 248). En revanche, il n'existe aucune règle de droit fédéral qui oblige l'assureur-accidents à informer l'assuré qu'il lui est possible de retirer son opposition pour éviter une reformatio in peius. Une semblable obligation ne peut, en particulier, être déduite de l'art. 4 Cst. (MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 1992 II 435."

                                         (DTF succitata, consid. 2b), c) e d)).

                                         Questa giurisprudenza federale è stata codificata all'art. 12 OPGA, secondo il quale l'assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell'opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell'opponente (cpv. 1).

                                         Il capoverso 2 recita, da parte sua, che se intende modificare la decisione a sfavore dell'opponente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione.

                                         La LPGA (e la relativa ordinanza) - entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - non sono comunque applicabili al caso di specie, situandosi il momento determinante (mese di maggio 2001), prima della sua entrata in vigore.

                               2.3.   In concreto, inizialmente, la __________ ha riconosciuto la propria responsabilita, versando all'assicurato le prestazioni di legge, e ciò in relazione al caso iniziale ed alle prime due ricadute (9 maggio 1996 e 13 aprile 2000).

                                         Alla chiusura della seconda ricaduta, l'assicuratore infortuni convenuto ha proceduto alla definizione del caso.

                                         Con decisione formale del 4 maggio 2001, esso ha quindi posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 31 maggio 2001 (cura medica ed indennità giornaliere), ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da attendersi dei sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute di __________.

                                         D'altro canto, l'assicurato è stato posto al beneficio di un'indennità per menomazione all'integrità dell'8%, corrispondente ad un capitale di fr. 7'776.-- (cfr. doc. _).

                                         In data 30 maggio 2001, l'assicurato si è opposto alla summenzionata decisione formale, pretendendo, prudenzialmente, il versamento di una rendita di invalidità del 20% ed un'IMI del 15% (cfr. doc. _).

                                         Nel frattempo, per la precisione nel corso del mese di luglio 2001, __________ ha annunciato alla __________ una terza ricaduta dell'evento traumatico assicurato, con inabilità lavorativa del 50% a decorrere dal 17 luglio 2001 (doc. _).

                                         In questo contesto, l'assicuratore infortuni ha risottoposto l'intera pratica al dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.

                                         Con rapporto del 26 luglio 2002 (cfr. doc. _), il medico fiduciario è pervenuto alla conclusione che le prime due ricadute erano state erroneamente assunte, nella misura in cui il nesso di causalità naturale con l'infortunio del 18 ottobre 1995 andava ritenuto estinto già a decorrere dal 30 ottobre 1995 (in coincidenza con la chiusura del caso iniziale).

                                         In data 3 ottobre 2002, la __________ ha quindi emanato una seconda decisione formale in sostituzione di quella datata 4 maggio 2001 (cfr. doc. _, p. 2: "La presente decisione, a seguito dei nuovi elementi emersi, che si sono rivelati determinanti, sostituisce ed annulla quella del 04.05.2001 (mai cresciuta in giudicato) …") - mediante la quale ha posto termine al proprio obbligo contributivo a contare dal 31 ottobre 1995, in ragione dell'estinzione della causalità naturale.

                                         A seguito dell'opposizione presentata dall'assicurato, la __________ ha confermato la decisione formale del 3 ottobre 2002 (cfr. doc. _).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata che, con la decisione del 3 ottobre 2002, la __________ ha di fatto proceduto ad una reformatio in pejus di quella datata 4 maggio 2001.

                                         In effetti, con la sua prima decisione, l'assicuratore LAINF aveva definito il caso per il 31 maggio 2001 ed assegnato a __________ un'indennità per menomazione all'integrità, ammettendo implicitamente la sussistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata) fra l'infortunio assicurato ed i disturbi lamentati a livello dell'arto superiore destro.

                                         Per contro, con la decisione formale del 3 ottobre 2002, la __________ ha dichiarato definitivamente estinto il nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico del 18 ottobre 1995, addirittura con effetto retroattivo al 31 ottobre 1995, con la conseguenza che da tale data è pure cessato il diritto alle prestazioni spettanti al ricorrente.

                                         In ossequio alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2.), la __________ avrebbe dovuto, anziché emanare la decisione formale del 3 ottobre 2002, informare l'assicurato circa la possibilità che la censurata decisione del 4 maggio 2001 avrebbe potuto essere modificata a suo sfavore (concretamente, cessazione del diritto a prestazioni a partire dal 31 ottobre 1995) e concedergli un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria opposizione, in modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus.

                                         Qualora __________ avesse deciso di mantenere l'opposizione, l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione.

                                         In esito alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, la __________ ha violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della decisione impugnata, cfr., al proposito, DTF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a e riferimenti ivi citati) - la decisione su opposizione del 14 maggio 2003 va annullata e la causa retrocessa all'amministrazione affinché conceda a __________ un adeguato termine di riflessione per decidere se mantenere oppure ritirare l'opposizione a suo tempo interposta avverso la decisione formale del 4 maggio 2001, tenuto conto dell'intenzione manifestata dalla __________ di modificare quest'ultima a suo sfavore.

                                         Nel caso in cui l'assicurato dovesse confermare la propria opposizione, l'assicuratore LAINF sarà tenuto ad emanare - senza indugio - una decisione su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione su opposizione, la causa è rinviata alla __________ affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà all'assicurato l'importo di

                                         fr. 700.-- (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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