Raccomandata
Incarto n. 35.2003.27 mm/sc
Lugano 16 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2003 di
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 27 gennaio 2003 emanata da
__________
rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 agosto 1998, il Servizio del personale della __________, ha annunciato alla __________ un evento che ha visto protagonista, il 27 aprile 1998, il proprio dipendente, __________, addetto alla consegna dei pasti con un grado di occupazione del 15% (6 ore alla settimana), evento che è così stato descritto:
" Il signor __________ che si trovava alla guida della sua __________ targata "TI __________" ha frenato di colpo e l’infortunato non ha potuto evitare lo scontro. Il sig. __________ stava effettuando il giro per la consegna dei pasti." (doc. _)
Accertamenti successivamente predisposti - specificatamente l'esame di risonanza magnetica del 27 luglio 1998 - hanno evidenziato, in particolare, una rottura complessa del menisco mediale e di quello laterale del ginocchio sinistro (cfr. doc. _), lesioni che hanno necessitato di un trattamento chirurgico (cfr. doc. _).
La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
Essa ha segnatamente corrisposto indennità giornaliere corrispondenti ad una totale inabilità lavorativa durante il periodo 23 luglio-31 ottobre 1998 (cfr. doc. _).
Con scritto del 18 dicembre 1998, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato l’estinzione del proprio obbligo contributivo, difettando una relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati e l’evento traumatico dell’aprile 1998 (cfr. doc. _).
1.2. Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del 1999, __________ ha nuovamente accusato dei disturbi all’arto inferiore sinistro.
Con decisione formale del 19 aprile 2001, la __________ ha confermato l’estinzione, a decorrere dal 10 dicembre 1998, del nesso di causalità naturale con l’infortunio del 27 aprile 1998 (cfr. doc. _).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. _), l’assicuratore infortuni, in data 27 gennaio 2003, ha sostanzialmente confermato la sua prima decisione.
Da notare comunque che, con la decisione su opposizione, la __________ - a titolo principale - ha ritenuto indimostrato il fatto che l’assicurato fosse effettivamente rimasto vittima di un infortunio professionale, tenuto conto, da un canto, che dal rapporto 28 settembre 1998 del Servizio di PS dell’Ospedale __________, si evince che __________, il 27 aprile 1998, aveva riportato delle ustioni di II° grado alla gamba sinistra durante una seduta di fisioterapia e, d’altro canto, che egli ha consultato l’ortopedico dott. __________ oltre tre mesi dopo il presunto incidente della circolazione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23 aprile 2003, __________, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli ulteriori prestazioni a contare dal 10 dicembre 1998 (I, p. 7).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
Ad. 1 Come indicato il Signor __________ era, al momento dell'infortunio, in attività lucrativa per il __________. Non vi sono infatti elementi che possano escludere questa affermazione.
Anche la notifica di infortunio da parte del __________, datore di lavoro, ne è una prova.
Il ritardo nelle consultazioni non è elemento di accertamento del trauma subito.
Nella situazione medica in cui si trovava il Signor __________ la presa di coscienza di un trauma può essere posticipata nel tempo.
In molti credono che "i dolori passeranno" trattandosi di una semplice "botta" e si rendono conto, con il passare del tempo, del danno effettivo.
Questa situazione non può essere presa in considerazione e rinfacciata al qui ricorrente.
Anche le affermazioni sulla credibilità dell'assicurato non possono essere parametro di giudizio.
Non esistono infatti agli atti rapporti o constatazioni che inficino le affermazioni del ricorrente.
Risulta infatti da oggi accertato, anche dalla Compagnia di Assicurazioni, e non da ultimo dagli accertamenti nei fatti esposti prima, che l'infortunio è avvenuto e che è stato constatato anche dal Datore di lavoro che su sua carta (timbro) ha presentato la notifica di infortunio menzionando il ginocchio sinistro e la rottura del menisco.
Non possono quindi essere valide e giuridicamente accettabili le supposizioni esposte nella decisione impugnata.
Ad. 2 Dimostrato dai fatti e dagli atti l'infortunio professionale
Si deve disquisire sul problema più sottile e difficile quale può essere il nesso causale adeguato e diretto.
La prima osservazione a giudizio di questo Lodevole Tribunale è il perché la Compagnia di assicurazioni tenti di definire i fatti come quasi non avvenuti e comunque non professionali.
Questo evidentemente per rompere a monte un nesso causale che scaturisce dai fatti autonomamente.
Ora, se non vi è infortunio e se questo non è professionale, il nesso causale non può neanche esistere.
Per contro l'infortunio è stato provato come la sua appartenenza ad infortunio professionale, di conseguenza esiste anche un nesso causale.
L'infortunio, come visto, è stato più grave di quanto si possa rilevare dai referti medici e dalle perizie.
Ora, riconoscendo lo stato di salute del ricorrente, stato precedente al suo infortunio del 27 aprile 1998, ed il fatto che egli comunque lavorava (seppure parzialmente) per il __________ e lo stato dopo l'infortunio, fa di principio nascere il nesso causale. Sta alla Compagnia assicuratrice provare, al di là di ogni dubbio, la rottura del nesso causale.
Qualche volta i fatti sono più significativi delle perizie quantunque chiare e precise.
Il qui ricorrente ha avuto innegabili e rilevanti conseguenze fisiche dopo l'infortunio in oggetto, conseguenze che nessuna perizia afferma che ci sarebbero state comunque.
A questo proposito il sottoscritto legale intervenendo a bocce ferme, non può rivedere gli eventi o le domande peritali.
Il nesso causale è quindi certo anche se si potrebbe disquisire su quanto esso abbia inciso o abbia potuto scatenare situazioni medico-fisiche precedenti.
Anche i medici, pur nella loro capacità ed onestà professionale, non possono giudicare da un profilo di mero diritto il grado scatenante di un ultimo infortunio sugli eventi in nesso causale.
Il presente ricorso intende devolvere a questa Lodevole Camera un giudizio articolato sui fatti e sulle conseguenze degli stessi da un profilo completo del diritto.
La richiesta, basata anche sulle contestazioni ad alcuni fatti contenute nella decisione impugnata, è proprio quella di rivalutare la negazione del nesso causale con le relative conseguenze giuridiche." (I)
1.4. L'assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In data 17 giugno 2003, __________ ha versato agli atti ulteriore documentazione, destinata, nelle sue intenzioni, a dimostrare che l'incidente della circolazione del 27 aprile 1998 è realmente accaduto (cfr. IX + allegati).
1.6. In corso di causa, il TCA ha acquisito agli atti l'incarto n. __________, __________ c/ __________, sfociato nella sentenza del 21 gennaio 2000 ed ha concesso alle parti facoltà di presentare delle osservazioni al riguardo (cfr. XI).
La __________ ha preso posizione l'8 luglio 2003 (XII), mentre l'assicurato è, da parte sua, rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Con la decisione impugnata, la __________ ha sollevato dei dubbi circa l'effettiva sopravvenienza dell'incidente della circolazione stradale del 27 aprile 1998.
Posto che, lavorando in ragione di sole 6 ore alla settimana, __________ era assicurato unicamente contro gli infortuni professionali, l'assicuratore LAINF ha negato la copertura assicurativa, in quanto il danno alla salute lamentato dall'assicurato risulterebbe, non già da un incidente occorsogli durante il giro per la consegna dei pasti, da un infortunio non professionale (ustioni all'arto inferiore sinistro riportate nel corso di una seduta di fisioterapia):
" (…).
Dal rapporto dell'Ospedale __________, prima istituzione consultata, risulta che il signor __________ vi si è rivolto per dolori risultanti dalla fisioterapia. Il trattamento si è concluso il 15 luglio 1998.
L'assicurato ha consultato il Dr. __________ solo in data 23 luglio 1998 (si veda fattura del 21.10.98), cioè oltre 3 mesi dopo il presunto infortunio della circolazione.
Inoltre il 15 maggio 1998 l'assicurato ha rivendicato presso un altro assicuratore LAINF, responsabile per un infortunio del 1987, un peggioramento del suo stato (senza far cenno ad un qualsiasi infortunio della circolazione e ad una nuova lesione).
Di conseguenza, se i disturbi sono dovuti ad uno scorretto trattamento fisioterapico, la Compagnia non è responsabile, in quanto ci si trova in presenza di un evento non professionale.
Dato che sono disponibili soltanto le dichiarazioni dell'assicurato e che tali dichiarazioni sono poco credibili, è necessario constatare che non esistono prove giuridicamente soddisfacenti che l'assicurato sia stato vittima di un infortunio professionale comportante delle lesioni. Per tale ragione la Compagnia non è tenuta ad intervenire." (doc. _)
Da parte sua, il TCA ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino questo specifico aspetto, giacché - anche ammettendo che __________ è effettivamente rimasto vittima di un infortunio professionale (incidente della circolazione) il 27 aprile 1998 - la querelata decisione della __________ andrebbe comunque confermata.
In effetti - così come verrà meglio dimostrato nei considerandi seguenti - i disturbi accusati dall'assicurato all’arto inferiore sinistro, oggetto della "ricaduta" del mese di giugno 1999, non sono più riconducibili all'evento del 27 aprile 1998, donde l'estinzione della responsabilità della __________.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Lo scrivente TCA, nel recente passato, ha già avuto modo di occuparsi di __________, specificatamente nella procedura, dipendente dal suo ricorso del 7 luglio 1999, che lo vedeva opposto a __________ (inc. n. __________).
In quella causa, si è trattato di stabilire se i disturbi accusati dall'assicurato all'arto inferiore sinistro, oggetto di una ricaduta annunciata nel corso del mese di maggio 1998, costituivano ancora una naturale conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 20 agosto 1987 (allorquando __________ era caduto in avanti per avere inciampato in una sorta di scalino formatosi perché la cabina di un lift si era arrestata un poco più in alto rispetto al livello del terreno).
Con pronunzia del 21 gennaio 2000, questa Corte ha integralmente respinto il ricorso dell'assicurato, facendo propria, in sostanza, la valutazione espressa dai due sanitari interpellati dall'assicuratore LAINF, ossia il dott. __________, medico-chirurgo, ed il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a mente dei quali i reliquati oggettivabili a livello della gamba sinistra andavano fatti risalire ad un infortunio avvenuto nel lontano 1962, quando ancora __________ risiedeva in Italia (cfr. XV - inc. __________).
Questi i passaggi più interessanti tratti dal referto peritale 30 dicembre 1996 allestito dal dott. __________:
"· esiti d'infortunio nel 1962 allorquando il paziente subì un trauma all'arto inferiore sinistro con frattura biossea, trattata cruentemente mediante plurimi interventi. La guarigione è avvenuta con netta deviazione della gamba sinistra in valgo associata a paresi del nervo fibularis;
· esiti di asserito trauma alla caviglia nel 1980 di cui non siamo in possesso di atti medici. Il paziente, a quell'epoca, non era alle dipendenze di __________. Sui radiogrammi di quel mentre, secondo quanto documenta la perizia medica del collega Dott. __________, si osservava un'artrosi post-traumatica con presenza di maggiore trasparenza, ogivale, in sede malleolare esterna. Questo documento depone per un iniziale processo degenerativo della caviglia sinistra su base dei netti disturbi di staticità da ricondurre agli esiti dell'incidente del 1962;
· esiti di asserito infortunio in data 20 agosto 1987 nel quale il paziente avrebbe subito una contusione al ginocchio sinistro e ai metatarsi del piede sinistro. Dagli atti medici di quell'epoca si evince che essenzialmente si trattò di una contusione dei metatarsi sede di precedente problematica congenita. Il caso fu assunto in maniera largheggiante e chiuso, con il ripristino dello stato quo ante, a partire dal 16.4.1990.
CAUSALITÀ:
Alla luce di quanto testé indicato, si nega quindi qualsivoglia causalità probabile, preponderante o sicura fra l'evento del 20.8.1987 e la sintomatologia accusata dal paziente. Purtroppo lo stato dell'arto inferiore sinistro è da ricondurre in misura preponderante con gli esiti del grave infortunio del 1962 interessante l'arto medesimo.
Le ulteriori prese di posizione da parte del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità possono essere delucidatorie confermando quanto sopra.
Non nego che la situazione sociale e globale dell'interessato sia assai precaria nondimeno questo ci esime dall'eseguire una valutazione obbiettiva della situazione."
(doc. _ la sottolineatura è del redattore).
Queste, invece, le conclusioni riguardanti l'eziologia dei disturbi alla gamba sinistra - analoghe a quelle ritenute dal collega __________ - a cui è pervenuto il dott. __________ in occasione della visita peritale del 5 marzo 1997:
" (…).
5.1. Aux termes de la vraisemblance prépondérante, et en considérant l'état préexistant présenté par l'assuré (en particulier conséquences accident de 1962), existe-il un rapport de causalité naturelle entre le diagnostic posé et l'accident du 20.8.87?
Non.
En heurtant son genou et son membre inférieur gauche contre le fond de l'ascenseur, Monsieur __________ s'est fait une contusion de son membre inférieur gauche qui présentait déjà à cette date les séquelles sévères de l'accident de 1962 retenu sous point no. 4.
Cette situation a été documentée dans le rapport du 6 octobre 1987 du Dr. __________.
5.2. L'accident du 20.8.1987 a-t-il causé une aggravation durable ou passagère de l'état de la santé de l'assuré?
Il est possible qu'il y ait eu une aggravation passagère de la situation, mais certainement pas durable et même si l'on doublerait, étant donné les antécédents, le temps de récupération, il faut quand même signaler que la __________ a déjà été généreuse en acceptant de prendre en charge le traitement en 1990 en s'alignant aux propos de l'expertise du Dr. __________.
5.3. Quand est-ce que le status quo ante/sine a été atteint?
Avec la date de clôture du dossier par le Dr. __________, c'est-à-dire le 18 novembre 1987.
Afin de ne pas compliquer ce dossier déjà chargé, je vous propose d'accepter l'argumentation de l'expertise du Dr. __________ et de considérer ce dossier comme clos avec la date du 16 avril 1999.
A partir de cette date, il faudra au moins accepter la condition du status quo sine." (doc. _)
In data 27 aprile 1998, __________ è dunque rimasto vittima di un incidente della circolazione (cfr. al riguardo il consid. 2.2), nel quale ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
Il 27 luglio 1998, ha avuto luogo un esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro presso il Servizio di radiologia della Clinica __________, accertamento che ha permesso di evidenziare una rottura complessa a carico di entrambi i menischi, un'avanzata condropatia a livello patellare, soprattutto faccetta laterale ed una gonartrosi a carico del compartimento mediale con possibile genua vara (cfr. doc. _).
Il 18 agosto 1998, egli è quindi stato sottoposto, da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ad un intervento artroscopico del ginocchio sinistro con resezione di parte del corno posteriore del menisco mediale, artrotomia antero-laterale, nonché resezione di una lesione a manico di cestello del corno anteriore del menisco mediale (cfr. doc. _).
Il medico curante ha attestato un'inabilità lavorativa totale dal 23 luglio al 4 novembre 1998.
Il 5 novembre 1998, __________ è quindi stato giudicato in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno (cfr. doc. _).
La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo, sino al 10 dicembre 1998, data dalla quale il nesso di causalità naturale con l'evento traumatico dell'aprile 1998 è stato dichiarato estinto (doc. _).
Dagli atti all'inserto emerge inoltre che, in sede di procedura di opposizione, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, al quale ha chiesto di allestire una perizia di parte.
Questo specialista, al quale è stata messa a disposizione l'intera documentazione, ha visitato __________ in data 24 settembre 2001 (da notare che il dott. __________, in altre circostanze, aveva già avuto modo di visitare l'assicurato, il 12 dicembre 1997).
Per l'essenziale, in occasione della visita del settembre 2001, lo specialista di fiducia del ricorrente ha constatato uno stato perfettamente sovrapponibile a quello che lui stesso (ed il dott. __________) aveva osservato nel 1997, dunque prima che __________ rimanesse vittima dell'infortunio qui in discussione (cfr. doc. _, p. 6: "Pure sovrapponibile all'esame clinico di inizio '97 e fine '97, risulta lo stato attuale del 24.09.01. Sotto riserva di un esame clinico molto difficile, particolarmente a livello della schiena e della caviglia, lo stato attuale è perfettamente sovrapponibile a quello di inizio 1997, quindi prima dei 2 infortuni subiti").
Ciò smentisce quanto sostenuto dall'assicurato in sede di ricorso (cfr. I, p. 6: "Il qui ricorrente ha avuto innegabili e rilevanti conseguenze fisiche dopo l'infortunio in oggetto, conseguenze che nessuna perizia afferma che ci sarebbero state comunque" - la sottolineatura è del redattore).
Rispondendo ai quesiti postigli dall'avv. __________, il dott. __________ ha affermato che i disturbi ancora accusati dall'insorgente non sono più riconducibili all'evento traumatico del 27 aprile 1998 (cfr. quesito n. 3), che egli ha già raggiunto lo status quo ante/sine (cfr. quesito n. 5) e che non presenta alcuna inabilità lavorativa, né necessita di ulteriori cure mediche, in relazione all'infortunio assicurato (cfr. quesiti n. 4 e 9).
A mente dello stesso dott. __________, __________ è portatore di una menomazione all'integrità fisica del 33 e 1/3%, attribuibile all'infortunio occorsogli nel 1962 (cfr. risposta al quesito n. 10).
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Tutto ben considerato, in casu, occorre ritenere che l'apprezzamento puntualmente motivato e convincente - espresso dallo specialista consultato dall'assicurato medesimo, dott. __________, Primario presso il Reparto di ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA giudica di particolare importanza il fatto che il dott. __________ abbia avuto la possibilità di visitare __________ in epoca precedente e successiva all'evento infortunistico dell'aprile 1998, circostanza che gli ha consentito di concludere, con piena cognizione di causa, che lo stato post-infortunistico combacia perfettamente con quello osservato nel 1997.
Del resto, le sue conclusioni - reperti oggettivabili riconducibili al pregresso infortunio del 1962 (ed evento del 27 aprile 1998 responsabile soltanto di un aggravamento transitorio) - trovano conferma nella restante documentazione medica presente all'inserto, segnatamente nelle certificazioni dei dott. __________ e __________.
È vero che il dott. __________ ha attribuito all'infortunio del 27 aprile 1998 una dinamica completamente diversa (cfr. doc. _, p. 2: "Il 27.04.1998 subisce poi un secondo infortunio: circolando in motorino ad una velocità di circa 10-20 km/h, per evitare un pedone, entra in collisione con il marciapiede prendendo un colpo a livello del ginocchio sinistro e della schiena") rispetto a quella descritta dal ricorrente, ad esempio nella dichiarazione di sinistro notificata alla __________ (cfr. doc. _: "il signor __________ con una __________ (TI __________) ha frenato di colpo ad un semaforo ed io non ho potuto evitare il tamponamento, prendendo così un colpo alla gamba sinistra").
Nondimeno, tale circostanza non è suscettibile di infirmare il valore probante della perizia di parte allestita dal dott. __________, nella misura in cui le sue conclusioni si basano, principalmente, sulla constatazione di uno stato post-infortunistico identico a quello precedente al trauma.
Priva di fondamento appare l'affermazione ricorsuale secondo cui la semplice dimostrazione della sopravvenienza di un infortunio implica automaticamente il riconoscimento del nesso di causalità fra quest'ultimo evento ed i disturbi lamentati dall'assicurato (cfr. I, p. 6).
In realtà, il fatto che l'assicurato sia rimasto vittima di un infortunio non comporta, ipso facto, l'ammissione della causalità naturale, soprattutto in casi come quello sub judice, dove l'eziologia traumatica è stata negata a distanza dall'evento assicurato.
In esito ai considerandi che precedono, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che i disturbi lamentati da __________ dopo la chiusura del caso da parte della __________ (dicembre 1998), non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 27 aprile 1998.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti