Raccomandata
Incarto n. 35.2003.21 mm/sc
Lugano 4 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 25 febbraio 2003 del TFA nella causa promossa con ricorso del 23 aprile 1999 (inc. 35.1999.00045) da
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione del 22 gennaio 1999 emanata da
__________
rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 agosto 1995, __________ - all'epoca attiva presso il Night Club __________ quale artista e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, accaduto in territorio del Comune di __________, a seguito del quale ha riportato un grave politrauma.
La responsabilità è stata riconosciuta dalla __________.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 3 novembre 1998, sostanzialmente confermata in sede di opposizione, l'assicuratore infortuni ha, da un lato, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° luglio 1997 e, dall'altro, ha negato il diritto ad una rendita di invalidità giacché, esercitando a tempo ridotto (75%) un'attività d'ufficio, _____________ potrebbe realizzare un reddito addirittura superiore a quello che essa avrebbe percepito senza l'infortunio. Infine, la ___________ ha rifiutato di prendere a proprio carico i costi per la correzione chirurgica delle cicatrici, poiché medicalmente non indicata.
1.3. Statuendo sul ricorso presentato dall’assicurata, il TCA, con sentenza del 27 agosto 2001, ha condannato la __________ ad assumere i costi della psicoterapia di cui necessitava l'assicurata e retrocesso gli atti all'assicuratore LAINF affinché ricalcolasse il grado dell'invalidità presentata da __________. Per contro, questa Corte ha respinto la richiesta tendente all'assunzione dei costi per la cura dei disturbi gastrici, non essendo provato il nesso di causalità fra questi ultimi e l'evento traumatico dell'agosto 1995 (cfr. LXIV - inc. 35.1999.45).
1.4. Contro la suddetta pronunzia cantonale, ambedue le parti hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al TFA.
1.5. Con sentenza del 25 febbraio 2003, il TFA ha parzialmente accolto il gravame di __________ nel senso che, annullata la pronunzia cantonale, ha rinviato la causa al TCA affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e renda un nuovo giudizio sul diritto alla rendita di invalidità dell'interessata e sull'assunzione dei costi di cura dei disturbi gastrici.
Queste per quanto qui di interesse - le ragioni alla base del giudizio federale:
" (…).
2.2 __________ sostiene che la Corte cantonale ha commesso denegata giustizia, retrocedendo gli atti all'assicuratore infortuni, invece di stabilire direttamente il grado di invalidità in base agli elementi - sufficienti - a sua disposizione.
Secondo la giurisprudenza è costitutivo di violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. il fatto, per un'autorità amministrativa o giudiziaria, di non trattare e non evadere un'istanza di sua competenza. Un tale comportamento è definito dalla giurisprudenza diniego di giustizia formale. L'art. 29 cpv. 1 Cost. è però violato anche qualora l'autorità competente, pur dimostrandosi disposta a rendere un giudizio, non procede nei termini che appaiono adeguati tenuto conto della natura della causa e dell'insieme delle circostanze. In quest'ultima ipotesi l'autorità si rende rea di ritardata giustizia.
Per le parti è irrilevante il motivo che ha determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo per loro è che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 seg. consid. 3a e b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c, 107 Ib 164 consid. 3b, 103 V 1985 consid. 3c).
2.3 Nel proprio giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni, preso atto che la __________ aveva omesso di verificare se vi fossero circostanze atte a giustificare una riduzione del reddito da invalido di fr. 23'663.--, dedotto dai dati forniti dalle statistiche salariali, come previsto dalla giurisprudenza federale, ha rinviato gli atti all'assicurazione affinché statuisse su questo tema, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Secondo la giurisprudenza di regola non si procede al rinvio se è possibile statuire senza eseguire ulteriori accertamenti rilevanti, in quanto così facendo la procedura diviene più lunga e maggiormente onerosa. Un rinvio entra invece in linea di conto se l'amministrazione non è entrata nel merito di una richiesta oppure l'ha respinta senza esaminarla nel merito, in caso di difficili decisioni fondate sull'apprezzamento oppure se la fattispecie rilevante non è stata chiarita a sufficienza (SVR 1995 ALV no. 27 pag. 69 consid. 4).
2.4 La censura sollevata dall'assicurata è fondata. In effetti da un attento esame degli atti dell'incarto emerge che la Corte cantonale disponeva, al momento della pronuncia del giudizio impugnato, dei dati necessari - consistenti nella limitazione addebitabile al danno alla salute, negli anni di servizio, nella nazionalità e nel tipo di permesso di dimora, nel grado di occupazione (DTF 126 V 75) - per fissare non solo l'ammontare del reddito da invalido, ma anche per statuire sul principio e sulla misura della riduzione, pari al massimo al 25%, da apportare a questa entrata e quindi per statuire sul grado di invalidità e sull'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata. Malgrado infatti si tratti di una decisione fondata sull'apprezzamento dell'amministrazione, che non va sostituito senza valido motivo con quello del Tribunale (cfr. DTF 126 V 75 segg.), essa non può essere considerata complessa ai sensi della succitata giurisprudenza.
Statuendo nel merito il Tribunale avrebbe quindi evitato di protrarre oltremodo una procedura in atto già dal 1995.
Visto quanto sopra si deve concludere che il rinvio degli atti decretato dal tribunale cantonale non è conforme al diritto federale.
(…).
3.2 In concreto la Corte cantonale ha concluso che i costi per la cura dei problemi digestivi di cui soffre l'assicurata non possono essere posti a carico della __________, non essendo provato, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, il nesso di causalità naturale; secondo la prima istanza su questo punto la perizia giudiziaria da lei disposta non sarebbe infatti fedefacente.
La ricorrente dal canto suo sostiene che i disturbi gastrici sono anche di origine psicosomatica e, quindi, vista la gravità dell'infortunio, in nesso causale con esso. Se così non fosse, la Corte cantonale avrebbe comunque dovuto procedere ad ulteriori accertamenti, non avendo la perizia eseguita dalla __________ chiarito la causa dei disturbi gastrici.
3.3 Dagli atti emerge che il dottor __________, gastroenterologo, incaricato dalla __________ di stabilire la causa dei disturbi gastrici, ha escluso, dopo aver visitato l'assicurata ed esaminato gli atti medici in suo possesso, l'esistenza di emobilia e pancreatite cronica a suo tempo diagnosticate dal curante e da lui ricondotte all'infortunio, precisando tuttavia che l'eziologia dei disturbi gastrici non era ancora chiara e che da un punto di vista statistico risultava altamente verosimile che si trattasse di una dispepsia funzionale non ulcerosa. In tali circostanze egli ha indicato di ritenere opportuno l'esperimento di un esame medico specialistico gastroenterologico mirato, che includesse la ripetizione di un'ultrasonografia così come di una tomografia al computer e di altri esami specifici.
Nella perizia giudiziaria i medici della __________ hanno fatto proprie le conclusioni del dottor __________, evidenziando che i disturbi gastrici - di natura organica, psichica o mista non esistevano prima dell'incidente e che esso appariva quale causa probabile.
3.4 Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).
In una recente sentenza, pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg., questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragione che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati).
In relazione alle attestazioni del medico curante questa Corte ha già ripetutamente decretato che il giudice, secondo la generale esperienza della vita, può ritenere che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli attesta a suo favore. Infine va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.
3.5 Come indicato dal Tribunale cantonale per quanto riguarda i disturbi gastrici ed in particolare la loro origine, rispettivamente il nesso causale naturale con l'incidente, la perizia della __________ ed il referto del dottor __________, su cui essa si fonda, non possono essere considerati affidabili - e quindi avere valenza di prova ai sensi della succitata giurisprudenza - in quanto incompleti. Tale fatto discende già dalla sola dichiarazione degli esperti, secondo cui, per chiarire la natura dei disturbi, è opportuno esperire ulteriori esami medici.
In simili circostanze, poiché i punti litigiosi, in particolare la causa dei disturbi gastrici dell'assicurata, non sono stati oggetto di uno studio sufficientemente approfondito, il Tribunale cantonale poteva e doveva scostarsi dalle conclusioni della perizia giudiziaria. In tali condizioni la Corte cantonale non doveva tuttavia limitarsi a negare l'esistenza di un nesso causale naturale tra infortunio e disturbi gastrici. In effetti essa avrebbe potuto giungere ad una conclusione fondata unicamente tramite la completazione degli atti medici per mezzo dell'esperimento degli esami indicati dai periti, soprattutto se si considera che il danno alla salute non esisteva prima dell'infortunio, che l'assicurata ha subito una frattura del diaframma a sinistra con innalzamento di stomaco e milza nell'area toracica, che è fatto notorio che i disturbi gastrici possono avere carattere pure psicosomatico, che, in concreto, il nesso di causalità naturale dei disturbi di questa natura è stato riconosciuto e, infine, che il medico curante ha indicato l'infortunio quale causa dei disturbi gastrici.
Pure su questo punto il ricorso di __________ è quindi fondato e gli atti devono essere retrocessi al tribunale cantonale affinché proceda ad un complemento istruttorio e meglio a far eseguire gli esami medici indicati dal dottor __________, alfine di stabilire se la natura dei disturbi gastrici sia fisica o psichica, rispettivamente se sia dato il nesso di causalità naturale, e quindi se le spese di cura vadano o meno assunte dalla __________ "
(STFA succitata).
Per contro, il ricorso interposto dall'assicuratore infortuni è stato integralmente respinto.
1.6. Riprendendo l’istruttoria, questa Corte, con ordinanza del 3 aprile 2003 (III), ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott. __________, spec. FMH in gastroenterologia.
1.7. In data 10 luglio 2003, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale (XI + allegati), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per osservazioni (XII).
1.8. __________ ha preso posizione in data 16 luglio 2003 (XIII). La __________ ha, da parte sua, formulato le proprie osservazioni il 22 agosto 2003 (XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 gennaio 1999), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Alla luce della sentenza 25 febbraio 2003 della Corte federale, due sono gli aspetti sui quali il TCA è nuovamente chiamato a statuire.
Da un canto, occorre esaminare se i disturbi gastrici lamentati dalla ricorrente costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio assicurato e, nell'affermativa, se i costi d'accertamento vanno posti a carico dell'assicuratore LAINF.
D'altro canto, questa Corte deve stabilire se, ed eventualmente in quale misura, il reddito da invalido deve essere ridotto in virtù della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75.
2.4. Disturbi gastrici
2.4.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4.3. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
- infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
- infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
- infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
- se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
- in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
- la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
- la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.4.4. Nel caso di specie, il TCA, con la sua sentenza del 27 agosto 2001, aveva giudicato realizzate le condizioni per potersi discostare dalla valutazione espressa dai periti giudiziari della __________ e aveva quindi ritenuto non dimostrata, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi gastrici e l'infortunio assicurato (cfr. STCA del 27.8.2001, consid. 2.2.4., p. 22s.).
Da parte sua, il TFA ha confermato che la perizia giudiziaria, per quanto concerne l'eziologia dei disturbi digestivi lamentati da __________, andava considerata inaffidabile.
Esso ha pertanto ordinato al TCA di procedere all'erezione di una nuova perizia medica, "… alfine di stabilire se la natura dei disturbi gastrici sia fisica o psichica, rispettivamente se sia dato il nesso di causalità naturale, …" (cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 3.5. in fine).
2.4.5. Questa Corte, in data 3 aprile 2003, ha così ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del PD dott. __________, spec. FMH in gastroenterologia (cfr. III).
Per quanto qui di interesse, il perito giudiziario ha affermato che la ricorrente soffre di una dispepsia non ulcerosa, accompagnata da inappetenza, ansia ed incubi, patologia che deve essere attribuita, con probabilità preponderante, all'evento traumatico del 16 agosto 1995.
Secondo il prof. __________, la diagnosticata malattia di reflusso gastroesofageale non costituisce invece una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato (cfr. XI, risposta al quesito n. 4).
Rispondendo al quesito n. 2, egli ha precisato che la dispepsia non ulcerosa contrariamente ai disturbi a livello digestivo - è di natura psichica (cfr. XI, p. 3).
2.4.6. Tutto ben considerato, questa Corte non vede ragioni - ragioni che del resto neppure le parti sono state in grado di evidenziare (cfr. XIII e XIV + allegato) - che le impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é pervenuto il PD dott. __________. In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi citate): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
A proposito degli altri disturbi psichici accusati dalla ricorrente, va ricordato che lo scrivente Tribunale, già con la sua prima pronunzia, ne aveva riconosciuto l'eziologia traumatica, e ciò fondandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria della __________ (cfr. consid. 2.2.4., p. 21 in fine).
In quella stessa sede, questa Corte aveva pure già accertato l'adeguatezza del nesso di causalità fra le turbe psichiche e l'infortunio assicurato (cfr. consid. 2.2.5.2.), aspetto che non è stato rimesso in discussione dinanzi al TFA (cfr., del resto, il ricorso della __________ al TFA, p. 5 [LXVII]).
Questo deve dunque valere anche per la dispepsia non ulcerosa.
Alla luce di quanto precede, occorre quindi concludere che __________ è portatrice di una dispepsia non ulcerosa, affezione di natura psichica che si trova in un nesso di causalità, naturale ed adeguato, con l'evento infortunistico dell'agosto 1995.
2.4.7. Rispondendo ai quesiti n. 5 e 6, l'esperto designato dal TCA ha indicato che gli accertamenti predisposti nel passato dal medico curante dell'insorgente, dott. __________, erano "necessari ed adeguati" e che per la cura della diagnosticata dispepsia non ulcerosa è medicalmente indicato che __________ si sottoponga ad una psicoterapia (cfr. XI, p. 4).
Che i costi della psicoterapia debbano venire assunti dalla __________, il TCA lo aveva già stabilito con il proprio giudizio del 27 agosto 2001 (cfr. consid. 2.3.2.: "In siffatte condizioni i costi della psicoterapia di cui necessita l'insorgente devono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni in forza dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, giusta il quale, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno).
Su questo specifico aspetto l'assicuratore LAINF non ha sollevato obiezioni di sorta, di modo che, su questo punto, la STCA del 27 agosto 2001, è cresciuta in giudicato (cfr., del resto, la STFA 25.2.2003, consid. 3.1: "Non è invece più litigiosa la questione circa l'assunzione dei costi da parte della __________ della psicoterapia di cui necessita l'assicurata. La Corte cantonale ha infatti ammesso la richiesta, che non è stata contestata dall'assicuratore infortuni").
A mente del TCA, i costi generati dagli accertamenti prescritti dal dott. __________, siccome necessari ed adeguati (cfr. XI, p. 4), devono anch'essi andare a carico dell'assicuratore LAINF convenuto in forza dell'art. 10 cpv. 1 LAINF.
2.5. Rendita di invalidità
2.5.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 25 ottobre 2002 nella causa P., U 283/01, consid. 4.4.). Ci si discosterà da
questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3. Con il giudizio di rinvio del 25 febbraio 2003, la Corte federale ha esplicitamente confermato che, malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico dell'agosto 1995, __________ è ancora in grado di esercitare, nella misura del 70%, un'attività leggera da svolgere in posizione prevalentemente seduta che non comporti il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 4.6 e 4.7).
Parimenti, il TFA ha ratificato sia il reddito da valido (fr. 46'800.--; cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 4.1 e 4.2) sia quello da invalido (fr. 23'663.--, ossia il 70% di fr. 33'804.--; cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 4.6 e 4.7), ritenuti dal TCA nella sua sentenza del 27 agosto 2001.
Quelli summenzionati costituiscono dei punti fermi che non possono essere rimessi in discussione in questa sede (per quanto concerne il carattere vincolante di una decisione di rinvio del TFA, vedi la RAMI 1999 U 331, p. 126 e la giurisprudenza ivi menzionata. Per quanto riguarda la determinazione dei redditi da raffrontare, cfr. tuttavia la DTF 128 V 174).
Del resto, essi, giacché contestati, sono stati avallati dalla Corte federale al termine di una approfondita valutazione. D'altro canto, il TFA ha ordinato allo scrivente Tribunale unicamente di pronunciarsi sulla riduzione percentuale da apportare al reddito da invalido presumibilmente realizzabile dall'assicurata (cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 5).
Allo scrivente Tribunale non rimane che da esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del reddito da invalido scaturito dall'applicazione dei dati salariali statistici. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Dalle tavole processuali emerge che, a mente dell'insorgente, le circostanze del caso concreto (impedimenti fisici, lavoro parziale e tipo di permesso) giustificano una riduzione di almeno il 20% del reddito da invalido (cfr. ricorso 28.11.2001 al TFA, p. 11s.).
Da parte sua, la __________ ha invece espresso il parere secondo cui non sono date le premesse per procedere ad ulteriori decurtazioni del reddito da invalido, oltre a quella determinata dall'incapacità lavorativa medicalmente accertata (cfr. ricorso 1.10.2001 al TFA, p. 14s.).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che __________ presenta una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute, circostanza questa notoriamente atta ad incidere sul livello di retribuzione.
D'altro canto, si deve pure tenere conto del suo statuto di straniera e del fatto che essa è completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario".
Tutto ben considerato, a mente dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificano una riduzione massima del reddito da invalido del 20%.
In conclusione, il grado di invalidità della ricorrente - determinato confrontando i fr. 18'930.-- (fr. 23'663.-- decurtati del 20%) al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 46'800.-- risulta essere del 59.55% (cfr., al riguardo, la DTF 127 V 129, in cui il TFA ha stabilito che il tasso di invalidità scaturito da un raffronto dei redditi non può essere in seguito arrotondato).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti