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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 35.2003.13

16. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,495 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.13   mm/cd

Lugano 16 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2003 di

__________

contro  

la decisione del 27 gennaio 2003 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 23 maggio 1966, __________ - all'epoca alle dipendenze dello __________ in qualità di tecnico edile ed assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'Autostrada __________, all'altezza di __________.

                                         A causa di questo sinistro, l'assicurato ha riportato - stando a quanto risulta dagli atti all'inserto - un trauma cranico con commotio cerebri, traumi alla colonna cervicale, al gomito destro (con frattura dell'olecrano) ed alla mano sinistra (con frattura del IV metacarpo) nonché ferite ed ematomi multipli al capo, volto, arti superiori e inferiori (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore convenuto, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel prosieguo, l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente a tre ricadute annunciategli dall'assicurato (1977, 1982 e 1994).

                               1.3.   Nel corso del mese di ottobre 2002, il dott. __________ ha comunicato all'assicuratore LAINF di essere stato consultato da __________ per dei disturbi localizzati al rachide cervicale, necessitanti di misure fisioterapiche, ed ha postulato che il proprio paziente venisse convocato dal medico di circondario per una visita di controllo (cfr. doc. _).

                               1.4.   Sentito preliminarmente il parere del dott. __________, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 13 novembre 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo riguardo ai disturbi alla cervicale, non ritenuti essere una naturale conseguenza dell'infortunio del maggio 1966 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 27 gennaio 2003, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 13 febbraio 2003, __________ ha chiesto che l'impugnata decisione su opposizione venga annullata, osservando quanto segue:

"  (…).

Riassumendo brevemente, la __________ in data 13.12.02 ha respinto la richiesta del dr. __________ di riconoscere la cura fïsioterapeutica prescrittami in relazione all'incidente automobilistico del 23.3.1966. Alla mia opposizione del 25.11.02 corredata dei documenti da _ a _, la __________ ribadisce la posizione negativa con lo scritto del 27.1.03.

In merito, qui di seguito, mi permetto di rilevare le dimenticanze e inesattezze di tale scritto.

- Nel rapporto si dice : "L'assicurato ha dichiarato di essere entrato in collisione con un veicolo che aveva invaso la sua corsia di marcia." Non sono tanto io che lo dichiaro quanto il rapporto della polizia stradale (vedi doc. _). Si tratto di un gravissimo incidente con scontro frontale sull'autostrada. L'auto investitrice, superato lo spartitraffico, mi investì in pieno. A quel tempo l'autostrada non aveva i guardrail centrali nella striscia di separazione fra le due direzioni di marcia. Nell'urto l'auto uscì di carreggiata capovolgendosi. lo fui ricoverato all'ospedale di __________, il mio compagno di viaggio morì sul colpo.

- Sempre dal rapporto __________: "... e di aver riportato la frattura alla mano sinistra, la frattura del braccio destro e livello di gomito nonché delle ferite alla fronte."

Il rapporto medico dell'ospedale di __________ (vedi doc._) recita:

1. Trauma cranico e stato commotivo

2. Trauma colonna cervicale

3. Trauma gomito destro con frattura olecrano e ferite penetranti

     multiple

4. Trauma mano sinistra (fratture complesse 4° metacarpo)

5. Ferite ed ematomi multipli: capo, volto, arti superiori ed inferiori.

Orbene, il trauma cranico e quello alla colonna cervicale nello scritto __________ è diventato : "delle ferite alla fronte".

- Dell'esame radiografico (vedi doc. _) eseguito subito dopo l'incidente, sempre all'ospedale di __________, nel rapporto __________ non c'è traccia.

- Ma, e soprattutto, quello che la __________ non menziona è che in occasione della prima ricaduta nel 1977 sono stato sottoposto ad una visita medica presso l'__________ (vedi doc. _) in seguito alla quale, riconosciuta la correlazione fra l'infortunio e i disturbi al collo e al braccio destro, la __________ riconosce le prestazioni assicurative (vedi doc. _).

- Per le susseguenti ricadute nel 1982 e 1994 (vedi doc. _) la __________ ha sempre riconosciuto le necessarie cure e non è quindi esatto dire come specificato nel rapporto __________ "I primi notevoli disturbi alla colonna cervicale sono stati annunciati 36 anni dopo l'infortunio".

- Alla presente allego inoltre fotocopia della lettera che il dr. __________ ha inviato all'__________ in data 4.10.02 annunciando il caso (vedi doc. _) nonché la replica che il dottore fa al rapporto __________ del

27.1.03 (vedi doc. _)" (I).

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                               1.7.   In replica, l'assicurato ha ancora precisato quanto segue:

"  (…)

In data 5.11.2002 dopo che il dr. __________ aveva annunciato il caso alla __________ (vedi doc. _) si é presentato a casa mia il Sig. __________, ispettore della __________, per informazioni in merito.

In quella occasione il Sig. __________ disse che tutta la documentazione relativa al mio caso era irreperibile, probabilmente distrutta; faceva eccezione una ricevuta di pagamento datata 23 maggio 1966, ricevuta che anch'io posseggo ed allego in fotocopia (doc. _).

Sempre secondo il Sig. __________, la mancanza di tali documenti non é nella prassi normale seguita dalla __________ poiché nei casi più gravi, con susseguenti ricadute, la documentazione viene conservata oltre il limite dei dieci anni, di regola fino alla morte dell'assicurato.

Nel caso specifico mancava anche quella di età inferiore ai dieci anni (vedi ricaduta 1994 doc. _).

In occasione di quella visita consegnai al Sig. __________ copie dei documenti in mio possesso (doc. da _ a _).

Orbene, se la __________ avesse conservato la documentazione completa compresi i rapporti medici, avrebbe avuto modo di constatare come tutte le cure richieste e riconosciute erano per la mobilitazione della testa e del braccio destro, così come già specificato nel mio scritto del 25.11.2002.

Cade pertanto l'affermazione al punto 2 della risposta __________ del 3.3.2003 "peraltro gli atti non indicano per quale danno alla salute".

Per quanto concerne la presunta mancanza, nello scritto del dr. __________. di un nesso causale fra l'incidente ed i disturbi (vedi doc. _) mi permetto di osservare che dopo la visita medica presso l'__________ a __________ (vedi doc. _) per tutte le susseguenti ricadute tale nesso era riconosciuto e non più messo in causa d'altra parte il dr. __________, sempre nel documento _, dice testualmente "dolori cervicali probabilmente provenienti da un incidente stradale subito nel 1966".

Nella replica del dr. __________ (vedi doc. _) il dottore specifica nuovamente l'origine post­traumatica dei disturbi alla colonna cervicale, ma questo solo perché sollecitato dalla presa di posizione della __________ e non certamente per simpatia e relazioni di fiducia nei miei confronti.

Concludendo, ritengo che la documentazione prodotta dimostri in maniera assoluta come i disturbi accusati siano la diretta dipendenza dell'incidente automobilistico e che non si tratti come detto al punto 4 nella risposta della __________ del 3.3.2003 "l'assicurato ha lamentato unicamente una contusione".

Quanto poi all'affermazione : "il dr. __________ ha poi evidenziato che una semplice radiografia non basta per diagnosticare una rottura del disco" occorre notare che nel 1966 non esisteva il TAC e la radiografia era l'unica possibilità di diagnosi.

Dei documenti cito in particolare:

•     visita presso il medico di circondario dell'________  e riconoscimento del nesso causale (doc. _)

•     riconoscimento delle successive ricadute (doc. _)

•     certificato medico del dr. __________ (doc. _).

Osservo infine che tutte le prestazioni richieste dai medici curanti sono a tutt'oggi delle terapie intervallate da anni" (VI).

                               1.8.   Queste le considerazioni espresse dall'__________ in sede di duplica:

"  (…).

Il fatto che gli atti siano stati distrutti significa che le conseguenze dell'infortunio non sono state così gravi come pretende oggi il ricorrente. È molto probabile che l'indennità versata nel 1968 concerne il braccio che a suo tempo è stato fratturato. In ogni caso gli atti non mettono in luce l'esistenza di fratture o altre lesioni significative a livello della colonna cervicale né tanto meno che l'________ in occasione delle ricadute abbia versato (a torto o a ragione) delle prestazioni per la colonna cervicale. Il fatto che al momento dell'infortunio l'assicurato aveva 32 anni e non aveva mai lamentato dei problemi alla colonna cervicale non permette di fare risalire le affezioni oggi constatate all'infortunio. Come noto il principio "post hoc, ergo propter hoc" non è un mezzo di prova (DTF 119 V 241).

La sottoscritta è consapevole che le prestazioni in gioco non sono molto importanti dal lato finanziario. L'__________ non può però disattendere il principio della causalità. Per altro, non si tratta dell'unico caso in cui vengono richieste solo delle prestazioni per delle cure intervallate per cui, facendo le somme, l'__________ non può permettersi di ignorare il risultato" (VIII).

                               1.9.   In data 27 marzo, rispettivamente, 2 aprile 2003, il ricorrente e l'assicuratore convenuto si sono essenzialmente riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni (cfr. X e XII).

                                         Il 7 aprile 2003, __________ ha formulato ulteriori osservazioni, riprendendo quanto già fatto valere in precedenza (cfr. XIV).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2003), nel presente caso sarebbero quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Sennonché, dato che l'infortunio in discussione è sopravvenuto nel 1966, in virtù dell'art. 118 cpv. 1 LAINF - disposizione (non modificata dall'entrata in vigore della LPGA) giusta la quale le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente - applicabile torna ad essere la LAMI, in vigore fino al 31 dicembre 1983.

                                         In ogni caso, la questione concernente il diritto applicabile, nel caso di specie, non ha alcun significato pratico, nella misura in cui il TCA è chiamato unicamente a valutare se i disturbi fatti valere da __________ nel corso del mese di luglio 2002, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico assicurato.

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   In data 23 maggio 1966, __________ è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada in territorio del Comune di __________, a seguito del quale egli ha riportato, stando alla certificazione del Prof. __________, allora Primario dell'Ospedale civile di __________, un trauma cranico con commotio cerebri, traumi alla colonna cervicale, al gomito destro (con frattura dell'olecrano) ed alla mano sinistra (con frattura del IV metacarpo) nonché ferite ed ematomi multipli al capo, volto, arti superiori e inferiori (cfr. doc. _).

                                         Nel corso della degenza presso il succitato nosocomio, l'insorgente è stato sottoposto ad accertamenti radiologici convenzionali, segnatamente, a livello del capo e del rachide cervicale, che hanno consentito di semplicemente sospettare la presenza di una lesione discale in C5/C6 (cfr. rapporto del radiologo __________, accluso al doc. _).

                                         Dalle tavole processuali è possibile desumere che, nel prosieguo, __________ ha annunciato all'Istituto assicuratore convenuto tre ricadute dell'infortunio del maggio 1966, per la precisione nel gennaio 1977, nel marzo 1982 e, infine, nel novembre 1994 (cfr. doc. _).

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità riguardo a tutte e tre le ricadute annunciategli.

                                         Nel mese di ottobre 2002, il medico curante dell'assicurato, dott. __________, generalista, ha trasmesso all'__________ il seguente scritto:

"  (…).

Il 26.07.02, il paziente sopraccitato mi ha consultato per dei dolori cervicali, probabilmente provenienti da un incidente stradale subito nel 1966.

Clinicamente si notava una limitazione importante in tutte le direzioni, dei dolori a livello dei processi spinosi come pure a livello della muscolatura paravertebrale cervicale bilateralmente.

La radiografia mostra una rigidità, artrosi su tutto il tratto cervicale, sospette saldature tra C5/C6 e C6/C7 con discopatia e disco-artrosi a questo livello, molto pronunciato a livello C6/C7.

In seguito a 18 sedute di fisioterapia con terapia manuale e applicazioni ha migliorato lievemente la sintomatologia.

Il paziente necessita sicuramente pure in futuro di diverse sedute di fisioterapia onde evitare di bloccare completamente la colonna cervicale.

Vorrei dunque chiedervi di convocare il paziente dal vostro medico circondariale per stabilire il procedere"

                                         (doc. _).

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 13 novembre 2002, l'__________ ha interpellato il proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale, precisando che, in assenza dei "tipici sintomi di ponte", i disturbi accusati da __________ andavano considerati di natura morbosa ("si tratta di invecchiamento normale", cfr. doc. _).

                                         Il dott. __________ ha ancora avuto modo di ribadire la propria opinione in data 16 gennaio 2003:

"  (…).

Fino al 1977 la situazione era calma (11 anni dopo un incidente stradale!).

Annuncio di ricaduta nel 1977 probabilmente per problemi alla spalla ed al braccio .

Veniva fatta della fisioterapia.

Seconda ricaduta (non si sa per che cosa): pure in questo caso veniva eseguita nuovamente della fisioterapia (una volta).

Ulteriore ricaduta nel 1994 pure con fisioterapia.

Tutte queste ricadute venivano accettate amministrativamente.

Il 4.10.2002 lettera del dr.__________: annuncia una ricaduta per limitazione importante della colonna cervicale in tutte le direzioni, dolori a livello dei processi spinosi come pure a livello della muscolatura paravertebrale cervicale bilateralmente. Ritiene che si nota un certo miglioramento dopo 18 sedute di fisioterapia, però in futuro necessiterà sicuramente di più terapie per evitare di bloccare completamente la colonna cervicale.

VALUTAZIONE

In totale, in 36 anni, l'assicurato ha annunciato 4 ricadute.

All'epoca queste ricadute sono state accettate per via amministrativa, si trattava sempre solo di fisioterapia.

I dati sono un po' scarsi, però, probabilmente le ricadute riguardavano la spalla e il braccio destro.

Ultimamente, a 36 anni dall'infortunio, è stata annunciata una ricaduta per problemi alla colonna cervicale.

I sintomi sono classici per una cervicalgia aspecifica.

In questo caso mancano completamente i tipici sintomi di ponte.

Secondo l'esperienza della vita, anche senza un trauma, si possono accusare dolori alla colonna cervicale.

I primi notevoli dolori alla colonna cervicale sono anche subentrati quasi 36 anni dopo l'infortunio.

Inoltre all'epoca non sono state riscontrate lesioni alla colonna cervicale (una rottura del disco non è diagnosticabile tramite una semplice radiografia).

Una diminuzione dello spazio C5/C6 parla a favore di una discopatia preesistente.

Una causalità tra l'infortunio e i dolori attuali, come pure i nuovi dolori alla colonna cervicale, è possibile ma non probabile"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         Unitamente all'atto di ricorso, __________ ha prodotto un secondo certificato, datato 10 febbraio 2003, del dott. __________, il quale ha qualificato come "molto probabile" il fatto che la sintomatologia accusata dal suo paziente sia di origine post-traumatica:

"  Il signor __________ del __________di __________, all'età di 32 anni non ha sofferto di nessun sintomo degenerativo a livello della colonna cervicale ed è dunque molto probabile che la riduzione dello spazio C5/C6 sia di origine post-traumatica come suggerito dal radiologo nel suo referto del 1966 e che non sia di origine degenerativa.

Attualmente vi è un importante rigidità della colonna cervicale e una importante artrosi radiologica a questo livello. Clinicamente non presenta da nessuna altra parte del corpo una tale diminuzione della mobilità articolare.

Precedentemente ha fatto valere tre ricadute di quell'infortunio che la __________ non ha mai contestato. Inoltre è pure stato visto in precedenza dal medico della __________ e non è mai stata messa in dubbio l'origine post-traumatica della sintomatologia.

Visto quanto sopra è dunque molto probabile che la sintomatologia sia di origine post-traumatica"

                                         (doc. _).

                               2.5.   Dopo avere attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione, motivata e convincente, enunciata dal dott. __________, medico di circondario dell'__________ - secondo il quale non è stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la natura traumatica dei disturbi lamentati da __________ al rachide cervicale, oggetto dell'annuncio di ricaduta dell'ottobre 2002.

                                         E' vero che l'apprezzamento del dott. __________ del 16 gennaio 2003 contiene alcune imprecisioni - da un canto, non è vero che le tre precedenti ricadute furono assunte dall'__________ amministrativamente, poiché, perlomeno per quella annunciata nel 1977, l'assicurato venne visitato dal medico di circondario (cfr. doc. _), d'altro canto, nel 1994, __________ presentò pure un breve periodo di parziale incapacità lavorativa (cfr. doc. _) -, tuttavia esse concernono dei punti secondari e, pertanto, non appaiono tali da inficiare la validità dell'apprezzamento da lui espresso.

                                         Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora stabilito che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Realizzate queste condizioni, le perizie amministrative hanno pieno valore probatorio, anche quando esse sono state allestite unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Questa giurisprudenza va relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica - ciò che non è evidentemente qui il caso - nel senso che questa perizia, di principio, deve essere allestita sulla base di una consultazione personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).

                                         Infine, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Questa Corte constata che il medico curante dell'insorgente ha difeso una tesi opposta a quella del medico di fiducia dell'__________.

                                         Nondimeno, alla sua certificazione 10 febbraio 2003 (cfr. doc. _) non può essere riconosciuto quel valore probante necessario per derimere il caso sub judice.

                                         In primo luogo, nella misura in cui il dottor __________ sostiene che il reperto messo in luce grazie alla radiografia eseguita, all'epoca, presso l'Ospedale di __________ (riduzione dello spazio C5/C6) è conseguenza dell'incidente della circolazione del 23 maggio 1966, poiché, precedentemente, __________ non avrebbe mai "… sofferto di nessun sintomo degenerativo a livello della colonna cervicale", questo apprezzamento non è determinante. Infatti la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto di essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA del 3 aprile 1997 nella causa V., inedita; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         In secondo luogo, dal rapporto relativo all'esame radiologico della colonna cervicale del 1966, non è possibile desumere, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che l'assicurato era effettivamente portatore di una lesione discale. Il medico-radiologo, in effetti, non era andato oltre l'esprimere il semplice sospetto che il disco intervertebrale C5-C6 potesse presentare una frattura (cfr. rapporto del dott. _________, accluso al doc. _: "Non segni di fratture vertebrali. Sospetta frattura del disco in C5/C6: lo spazio è ridotto e corrisponde all'apice di una cifosi, con rigidità del tratto sovrastante. Non disponendosi di un radiogramma effettuato prima del trauma, da confrontare col reperto odierno, il reperto non può essere denunciato con certezza" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Del resto, ammesso ma non concesso che la prima ricaduta abbia davvero interessato la colonna cervicale (ciò che comunque non emerge dalle tavole processuali), il fatto che essa sia stata annunciata a distanza di ben 11 anni dall'evento infortunistico, depone indubbiamente a favore dell'assenza di un danno rilevante a quel livello.

                                         Non potendo ritenere accertato che, in occasione dell'infortunio del maggio 1966, il ricorrente ha riportato un danno strutturale al rachide cervicale, occorre fare riferimento alla dottrina medica dominante, conformemente alla quale traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt’al più, di provocare un peggioramento temporaneo ma, in ogni caso, non un aggravamento direzionale (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45, contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, appunto la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).

                                         In terzo luogo, il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto, negli anni 1977, 1982 e 1994, abbia assunto delle ricadute dell'infortunio assicurato, non significa che esso debba, ipso facto, ammettere la propria responsabilità anche per l'ultima ricaduta annunciatagli.

                                         In effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                                         In questo contesto, é pure utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo, e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2003.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 35.2003.13 — Swissrulings