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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.02.2003 35.2002.79

21. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,688 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2002.79   mm

Lugano 21 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 13 agosto 2002 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di ottobre 2001, la __________, Succursale di __________, ha annunciato all'__________ un evento che ha visto protagonista la propria dipendente, __________, Drug Development Director, il 20 settembre 2001, durante il volo __________, evento che è così stato descritto:

"  Durante il volo, l'aereo è sceso bruscamente di quota a causa di 2 vuoti d'aria e forte turbolenza. La turbolenza ed i vuoti d'aria insieme con la brusca perdita di quota mi hanno colta mentre dormivo completamente rilassata e con il risveglio improvviso mi hanno portata ad un brusco spostamento in avanti da posizione supina."

(doc. _)

                                         Accertamenti successivamente predisposti - specificatamente l'esame di risonanza magnetica del 2 ottobre 2001 - hanno mostrato una protusione discale diffusa a livello C6-C7, più marcata in sede mediana posteriore, con un restringimento del canale cervicale, al limite della compressione midollare ed un restringimento, probabilmente di origine mista (discale/ossea) dei forami di coniugazione delle due radici C7 (doc. _).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 21 maggio 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al rachide cervicale, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'__________, in data 13 agosto 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 ottobre 2002, __________, sempre patrocinata dalla __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscere le prestazioni di legge relativamente ai disturbi da lei lamentati, osservando:

"  (…).

Viste le motivazioni addotte nelle querelata decisione, si tratta in questo caso di disquisire sull'elemento della straordinarietà del fattore esterno.

Si produce a tale proposito la dichiarazione resa il 10.10.2002 dal Prof. __________, medico chirurgo, che al momento dei fatti si trovava sul sedile a fianco della ricorrente (Doc. _).

Riferisce il testimone: "(…) Subito dopo la cena, sorvolando l'oceano, forti turbolenze e due vuoti d'aria hanno provocato una forte vibrazione dell'aereo durata a lungo. La Dr.ssa __________, che dormiva con il sedile completamente reclinato e con la cintura di sicurezza allacciata dal momento del decollo, a causa delle forti vibrazioni dell'aereo, si è svegliata di soprassalto portandosi dalla posizione sdraiata alla posizione seduta per poi ricadere all'indietro sul sedile reclinato con un movimento brusco e con la muscolatura completamente rilasciata".

-        È dunque da ammettere che durante il volo ed in particolare al momento dell'evento, vi furono delle turbolenze e due vuoti d'aria.

   Dall'inchiesta esperita dalla __________, emerge che l'equipaggio non riportò nel rapporto di volo questi eventi. Questo non significa che i medesimi non vi siano stati: l'equipaggio è difatti tenuto a riferire le situazioni di particolare pericolo e quelle che possono avere provocato danni alle strutture dell'aereo, ma non automaticamente di vuoti d'aria che non abbiano, apparentemente, provocato danni o lesioni ai passeggeri.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, può essere ritenuta come straordinaria anche una causa esterna "più o meno straordinaria", come da definizione a suo tempo esistente nella LAMI.

In un'abituale situazione di volo, si può ammettere che una turbolenza e un normale vuoto d'aria non dovrebbero causare lesioni a persone sedute ed allacciate con le cinture di sicurezza. Diversa è la situazione di persone che siano in piedi e che in dette occasioni possono cadere, inciampare, essere magari proiettate contro il soffitto dell'aereo e riportarne dei traumi.

Altrettanto diversa è la situazione di chi dorme, sdraiata sul sedile come su un letto, magari in una posizione "strana"; si sveglia di soprassalto e si mette in posizione seduta; neppure si rende conto di quanto sta accadendo, che subisce un vuoto d'aria, ricadendo di botto all'indietro (si può calcolare per ca. 90 cm) a corpo morto ("con la muscolatura completamente rilasciata"): va in tal caso riconosciuto che si tratta di una situazione sufficientemente straordinaria ed atta a provocare lesioni come quelle riportate dalla ricorrente.

Prosegue il Prof. __________: "All'arrivo dell'aereo a __________, la dottoressa __________ lamentava un forte dolore alla colonna cervicale per cui le ho dato una compressa di Aulin. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la dottoressa mi ha telefonato per riportare delle parestesie alle dita della mano destra (…)"

-        La ricorrente percepì dunque, praticamente da subito, dolori alla colonna cervicale e da sempre ha attribuito quei dolori all'evento descritto.

… A seguito dei primi accertamenti medici del dr. __________ e dopo la RMI eseguita alla Clinica __________, il Dr. __________, specialista in neurologia, specificò che l'interessata aveva sviluppato una sindrome cervicobrachiale destra, massimo in corrispondenza C7, scatenata verosimilmente da un trauma minore, avvenuto viaggiando in aereo, durante un vuoto d'aria (cfr. atti __________, rapporto 09.10.2001).

Al momento dei fatti, la ricorrente aveva un età di 46 anni e si trovava in ottimo stato di salute. Non ha significativi precedenti di nessun genere e mai aveva lamentato problematiche alla colonna cervicale (cfr. atti __________).

In chiusura del rapporto 19.12.2001, lo stesso Dr. __________, evidentemente attribuendo la patologia ad un infortunio, scriveva: "Mi attendo una presa a carico di queste prestazioni dalla __________, nel caso in cui l'assicurazione infortuni non intendesse prendere a carico le cure in questione, richiedo una valutazione specialistica indipendente".

Il fatto di dormire in aereo, su un sedile completamente reclinato (come può esserlo nella classe businnes nella quale viaggiava la ricorrente), di svegliarsi di soprassalto, sollevando il busto sino alla posizione seduta, ed in quel momento ricadere a causa di un vuoto d'aria, a corpo morto è atto a produrre le problematiche in esame. Si evidenzia che in virtù della posizione completamente reclinata del sedile, la testa della ricorrente deve essere ricaduta all'indietro per una novantina di centimetri, prima di impattare "a corpo morto" col sedile medesimo e subendo un nuovo contraccolpo nel momento in cui cessò il vuoto d'aria.

Per provocare un infortunio, non occorre necessariamente un evento straordinario eclatante: si tratta anzi sovente di fattori di poco conto.Basti pensare ai colpi di frusta, cagionati anche da lievi tamponamenti tra autoveicoli. Proprio in quest'ottica, la casistica chiarisce che chi subisce il colpo di frusta è spesso un passeggero che al momento dell'urto (pur anche di minima importanza) si trovava in posizione "strana", soprattutto con la testa rivolta lateralmente. Un po’ come all'opponente che sin dall'inizio ha dichiarato che era sdraiata in una posizione "strana", dormiva e non poté reagire come altrimenti avrebbe fatto, subendo il contraccolpo molto più di quanto sarebbe altrimenti accaduto.

In questi sensi si pronuncia del resto il Dr. __________ che considera verosimile attribuire il tutto ad un "trauma minore avvenuto viaggiando in aereo durante un vuoto d'aria".

Non vi sono del resto motivi di natura medica, quali fattori preesistenti, che possano altrimenti giustificare la patologia la situazione venutasi a creare.

… Allo stato consideriamo comprovato che alla base della patologia denunciata dalla ricorrente, di per sé non contestata dalla _______, si trova certamente un'azione repentina (la caduta "a corpo morto" sul sedile completamente reclinato, da un'altezza valutabile in una novantina di centimetri), indiscutibilmente involontaria, lesiva del corpo umano (vedi atti medici), dovuta ad un fattore straordinario (turbolenze e vuoto d'aria durante un volo in aereo) e sufficientemente straordinario (vedi quanto trattato al punto 3). Le lesioni sono altresì in rapporto di causa naturale ed adeguato  con l'evento straordinario (vedi rapporti Dr. __________)." (I)

                               1.4.   L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione a sapere se __________ è rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e riferimenti; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).

                                         Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   In concreto, il datore di lavoro di __________, nel compilare l'annuncio di infortunio del 5 ottobre 2001, ha così descritto l'evento occorsole il 21 settembre 2001:

"  Durante il volo, l'aereo è sceso bruscamente di quota a causa di 2 vuoti d'aria e forte turbolenza. La turbolenza ed i vuoti d'aria insieme con la brusca perdita di quota mi hanno colta mentre dormivo completamente rilassata e con il risveglio improvviso mi hanno portata ad un brusco spostamento in avanti da posizione supina."

(doc. _)

                                         Il 18 ottobre 2001, l'assicurata è stata sentita da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto.

                                         Questo, in particolare, il contenuto del verbale steso in quell'occasione:

"  Avevo acquistato un biglietto d'aereo alla __________ per andata e ritorno da __________. Conclusi gli impegni con un giorno di anticipo il biglietto che contemplava la trasferta con la compagnia __________ venne cambiato pagando il relativo supplemento con un biglietto di ritorno con la __________ (possiede ricevuta per il supplemento).

Il 21.9.01, mentre erano sull'oceano, lei si era sdraiata e stava dormendo profondamente. Accanto a lei sedeva il collega Prof. __________, consulente chirurgo della ditta.

Ad un certo momento si sveglia di soprassalto a causa delle urla di spavento ed istintivamente solleva il tronco, ma nello stesso momento l'aereo subisce una repentina perdita di quota. Le viene detto che si trattava del secondo evento di questo genere che si era verificato, ma lei del primo non se ne era accorta.

Il giorno seguente avverte i primo dolori al collo o meglio a livello della scapola sin. Ne parla con il Prof. __________ che le dice che stava riposando in posizione piuttosto strana e che la perdita di quota del velivolo o il movimento istintivo nel sollevarsi perché svegliata di soprassalto può averle causato il problema al collo. (…)" (doc. _)

                                         Sempre a proposito della dinamica dell'evento del settembre 2001, occorre rilevare che con il proprio gravame, l'assicurata ha prodotto una dichiarazione, datata 10 ottobre 2002, del Prof. __________, dalla quale di evince quanto segue:

"  Durante il volo della __________ del 20.09.02 da __________ a __________ mi trovavo seduto accanto alla Dr.ssa __________, nella classe businnes, dopo un soggiorno di lavoro in __________.

A causa di quanto successo negli USA in data 11 settembre, l'aereo non ha seguito la solita rotta __________ ma ha attraversato direttamente il __________ e l'oceano Atlantico.

Subito dopo la cena, sorvolando l'oceano, forti turbolenze e due vuoti d'aria hanno provocato una forte vibrazione dell'aereo durata a lungo.

La Dr.ssa __________, che dormiva con il sedile completamente reclinato e con la cintura di sicurezza allacciata dal momento del decollo, a causa delle forti vibrazioni si è svegliata di soprassalto portandosi dalla posizione sdraiata alla posizione seduta per poi ricadere all'indietro sul sedile reclinato con un movimento brusco e con la muscolatura completamente rilasciata.

All'arrivo dell'aereo a __________, la dottoressa __________ lamentava un forte dolore alla colonna cervicale per cui le ho dato una compressa di Aulin.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la dottoressa mi ha telefonato per riportare delle parestesie alle dita della mano destra.

Le ho consigliato di praticare una radiografia della colonna cervicale e di sottoporsi ad una visita da parte di un ortopedico e di un neurologo. In caso di persistenza delle parestesie, le ho consigliato di sottoporsi ad una TAC." (doc. _)

                                         Dalle tavole processuali emerge poi che __________ ha consultato, dapprima, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _) e, successivamente, il dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _).

                                         L'esame di risonanza magnetica a cui l'assicurata è stata sottoposta in data 2 ottobre 2001, ha mostrato l'esistenza di una patologia discale a livello di C6-C7 (cfr. doc. _).

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che la circostanza secondo cui, dopo avere compiuto un movimento repentino per sollevarsi con il tronco dalla posizione sdraiata, la ricorrente, a causa di una perdita di quota del velivolo provocata da un vuoto d'aria, sarebbe ricaduta all'indietro sul sedile, figura - per la prima volta - nell'opposizione del 30 luglio 2002 (cfr. doc._ , p. 1: "Durante il volo di rientro, si era sdraiata e dormiva profondamente ("in una posizione strana", come riferisce il prof.__________, che l'accompagnava nel viaggio), quando si svegliò di soprassalto sentendo le urla di spavento. Istintivamente sollevò il tronco; nello stesso momento l'aereo subì una repentina perdita di quota e ricadde sul sedile" la sottolineatura è del redattore).

                                         A torto, quindi, l'__________ sostiene che tale circostanza sarebbe stata menzionata soltanto in sede di ricorso (cfr. III, p. 2: "L'assicurata non ha mai dichiarato di essere poi ricaduta all'indietro con un movimento brusco né tanto meno di aver risentito dei dolori già all'arrivo a __________ ").

                                         In realtà, unitamente all'atto di ricorso, __________ ha semplicemente prodotto una dichiarazione del dott. __________, suo compagno di viaggio, a conferma della dinamica descritta con l'opposizione (cfr. doc. _).

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene comunque di potersi esimere dal decidere in merito all'applicabilità del principio della priorità delle "dichiarazioni della prima ora", secondo il quale a queste ultime va, di regola, attribuita una maggiore rilevanza rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c e RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa), e, pertanto, riguardo pure al valore probante da attribuire alla dichiarazione 10 ottobre 2002 del Prof. __________, giacché - pur considerando come accertato il fatto che, oltre ad essersi spostata dalla posizione sdraiata a quella seduta, l'insorgente é pure ricaduta all'indietro sul sedile - ciò non è ancora sufficiente per ammettere che essa sia rimasta vittima di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF.

                                         __________ ravvede nelle forze messe in gioco dall'improvvisa perdita di quota dell'aereoplano, le quali hanno provocato una sua ricaduta all'indietro, a "corpo morto", contro il sedile il cui schienale era stato precedentemente reclinato, il fattore esterno straordinario (cfr. I).

                                         Da parte sua, lo scrivente Tribunale condivide soltanto parzialmente la tesi difesa dalla ricorrente.

                                         In effetti, se, da un canto, può essere considerato soddisfatto il requisito dell'influsso meccanico dovuto ad un fattore esterno, appunto le forze generate in coincidenza con la repentina perdita di quota del velivolo, d'altro canto, fa manifestamente difetto il carattere straordinario di questo stesso fattore esterno.

                                         Così come pertinentemente osservato dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. _, p. 3s.), la persona che viaggia in aereo deve sempre contare sul fatto che il velivolo incontri delle turbolenze e/o dei vuoti d'aria e che, pertanto, possa perdere improvvisamente di quota. Non a caso ai viaggiatori viene normalmente consigliato di mantenere allacciata la cintura di sicurezza anche durante il volo (oltre che in fase di decollo e di atterraggio).

                                         In questo contesto, è senz'altro utile evidenziare come la stessa compagnia aerea, su richiesta dell'__________, abbia esplicitamente dichiarato che, durante il volo __________ -__________ del 21 settembre 2001, "non sono stati registrati incidenti particolari …" e che sul relativo rapporto "… non c'è nessuna indicazione su delle turbolenze o dei vuoti d'aria …" (cfr. doc. _).

                                         Ora, tale circostanza avvalora la tesi secondo cui, quel 21 settembre del 2001, sul volo incriminato, in realtà, non accadde nulla di straordinario, ossia - per riprendere la stessa formulazione utilizzata dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.) - nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.

                                         Ricordato, una volta ancora, che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, un'assunzione, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dei disturbi accusati dall'assicurata al rachide cervicale, non può entrare in considerazione.

                                         Infine, a proposito dell'affermazione secondo cui anche il dott. __________ avrebbe attribuito il danno alla salute lamentato da __________ ad un evento di chiara natura traumatica (cfr. I, p. 4 e doc. _, p. 2), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).

                               2.8.   Va rilevato che il TFA ha già avuto modo di negare che l’ernia del disco possa essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid. 2c; STFA del 14 febbraio 2000 nella causa B., consid. 5, U 238/99), di modo che, anche da questo profilo, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto non può essere ritenuta impegnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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