Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.04.2003 35.2002.76

2. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,275 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2002.76   mm/cd

Lugano 2 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2002 di

__________

rappr. da: studio legale __________  

contro  

la decisione del 14 agosto 2002 emanata da

__________

rappr. da: __________ rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 giugno 2000, __________ è caduta all'indietro mentre stava pattinando con i roller ed ha battuto a terra, in particolare, la testa.

                                         A causa del suddetto sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura della base cranica a destra con otorragia e pneumatocefalo, un'ematoma epidurale nella regione temporoparietale, una commotio cerebri ed una paresi del nervo facciale a destra (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         __________ ha potuto riprendere la propria attività lavorativa a far tempo dal 7 agosto 2000 (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con decisione formale del 29 maggio 2002, l'assicuratore LAINF ha dichiarato stabilizzate le condizioni di salute dell'assicurata, ponendo perciò termine alle prestazioni di corta durata, e le ha riconosciuto un'indennità per menomazione all'integrità del 5% (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), la __________ ha ribadito, in sostanza, il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 15 ottobre 2002, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, che le venga riconosciuta una incapacità lavorativa e lucrativa non superiore al 50% e, in via subordinata, l'allestimento di una perizia giudiziaria (cfr. I, p. 7s.).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

5.   Nella decisione impugnata si legge che "ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAINF il diritto all'indennità giornaliera si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa (....). Ora l'assicurata nel caso concreto ha ripristinato la sua completa capacità lavorativa dal 7.08. 2000". In seguito la compagnia assicurativa ha poi dichiarato che quanto affermato dalla qui ricorrente nella sua opposizione non trova alcun minimo motivato riscon­tro, né agli atti, né in quanto esposto in sede di opposizione: nella decisione qui impugna­ta si sostiene infatti che "l'assicurata stessa ha svolto le sue varie attività a partire dal 7.08.2000 sino a giugno 2002 senza conseguenze evidenziate e comprovate". Alla luce di quanto precede, bisognerà dunque stabilire da un lato se, sulla base degli elementi istrut­tori, i disturbi dell'assicurata le permettano o meno di disporre di una piena capacità la­vorativa e di guadagno e, dall'altro, se, nel caso in cui gli elementi istruttori non dovesse­ro essere sufficienti, possa esserle riconosciuto il diritto ad una nuova perizia.

(…).

6.   Giusta l'art. 18 LAINF, se l'assicurato rimane invalido almeno al 10% a seguito di un infortunio, ha diritto alla rendita d'invalidità. È considerato invalido colui che "è presu­mibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un perio­do rilevante. Il grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido". Di conseguenza, per poter determinare il grado d'invalidità, bisognerà valutare il reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe ottenere e­sercitando l'attività che si può ragionevolmente aspettare da lui.

                                Come già precisato, la __________, nel motivare la propria decisione, rileva che, a partire dal 7 agosto 2000, la qui ricorrente ha ripreso la sua attività a tempo pieno senza conseguenze evidenziate e comprovate.

                                Nulla di più falso: la stessa autorità ha infatti nel contempo precisato che il perito (dr. med. __________) aveva constato - nelle proprie conclusioni - una permanente ipoacusia de­stra lieve e un tinnito, così come pure delle cefalee ricorrenti.

                                Ma vi è di più: la compagnia assicurativa ha ritenuto che la ricorrente non avrebbe segna­lato i motivi che le impediscono di svolgere in maniera ottimale i due lavori - ossia quel­lo di contabile e quello d'insegnante - contemporaneamente. Tale affermazione, la quale sfiora il limite dell'arroganza, non può essere accettata dalla signora __________; ella ha al contrario circostanziato le sue affermazioni con tanto di certificato medico. Contraria­mente a quanto sostenuto dalla spett. __________, i motivi per i quali la signora __________ ha dovuto rinunciare a svolgere i due lavori, ritenuto come le ripetute cefalee ed i disturbi alla concentrazione non le permettono di continuare a svolgerli contemporane­amente, risulta chiaramente dal certificato del dr. __________, medico curante da diversi anni della signora __________. In data 28 giugno 2002, chiamato a pronunciarsi sulla situazione della signora __________, il dr. med. __________ ha infatti dichiarato che l'assicurata "...non è più in grado di assumere il compito di docente per l'anno prossi­mo...". A proposito degli accertamenti alla base della decisione qui contestata, inoltre, e­gli ha avuto modo di segnalare che "...una definizione del caso da parte dell'assicurazione La __________, come proposto dal medico fiduciario dr. __________, con il riconoscimento di una percentuale irrisoria di danno residuo ha oltremodo offeso la sen­sibilità della paziente, non tenendo in debito conto la buona volontà dimostrata dalla stessa nel portare a termine con molta fatica l'impegno assunto come docente...". Con­cludendo il medico curante ha quindi ritenuto indispensabile "...ricorrere ad un nuovo accertamento psico fìsico, tramite un esame specialistico...".

                                Il voler ignorare tale evidente circostanza o, peggio, il tentare di mettere in dubbio la ve­ridicità delle dichiarazioni di un medico riconosciuto, oltre che lesivo dei diritti dell'assicurata, rappresenta un'affermazione del tutto inaccettabile e meritevole di ferma censura.

                                L'assicurata, ma questo è un altro discorso, ha semmai semplicemente dimostrato la sua buona volontà, cercando invano di ricominciare fin da subito a svolgere entrambe le pro­fessioni, compresa quella di docente per l'anno scolastico 2001/2002, nonostante le grandi difficoltà incontrate a causa delle conseguenze dell'incidente del 6 giugno 2000. Tutto questo non è stato considerato: anzi è addirittura stato usato a pretesto per tentare di dimostrare come, a seguito della sua stessa attitudine, l'assicurata sia in grado di as­sumersi gli stessi impegni professionali che caratterizzavano la sua vita nel periodo

ante­cedente l'incidente del 6 giugno 2000. La verità è però che la signora __________, la quale ha cercato fin dall'inizio di ridurre al minimo le conseguenze della caduta con i roller ed ha immediatamente ricominciato - sebbene tra mille problemi - a svolgere le due profes­sioni contemporaneamente, si è unicamente data da fare, sebbene abbia poi dovuto desi­stere, per non pesare sull'assicurazione. Avesse chiunque un simile atteggiamento, ne troverebbe giovamento anche la controparte, la quale non ha invece trovato nulla di me­glio da fare se non penalizzare la sua assicurata che, in verità, meglio avrebbe fatto a ri­chiedere da subito ciò che in tutta evidenza le spetta. Alla luce di questi evidenti fatti, il richiamo dell'assicurazione all'obbligo di limitare il danno da parte dell'assicurata, la quale dovrebbe fare tutto quanto ragionevolmente da lei si possa pretendere per attenuare il danno, appare, oltre di cattivo gusto, del tutto fuori luogo.

                                Attualmente la signora __________ svolge unicamente la professione di contabile in misura del 50%. I continui disturbi di salute l'hanno costretta ad abbandonare una delle due atti­vità precedentemente svolte, optando unicamente per l'attività di contabile. L'assicurata non è comunque più in grado di svolgere la sua attuale professione oltre la misura del 50%, a causa dei numerosi disturbi di salute dei quali soffre e che sono pure stati accerta­ti dal dr. med. __________: si noti che questa impossibilità è del tutto indipendente per rap­porto alla professione che la signora __________ ha deciso di continuare a svolgere: si fosse sempre e solo occupata dell'attività di contabile, avrebbe comunque subito una riduzione della sua capacità di lavoro a seguito dell'infortunio. La signora _________ ritiene che - vi­sto quanto precede - si imponga il riconoscimento di una capacità lavorativa e di una ca­pacità di guadagno unicamente nella misura del 50%, visti i disturbi di salute di cui sof­fre e ritenuto come il dispendio di forze procurato da un'attività in misura completa (an­che quella di contabile al 100%) non sia nemmeno ipotizzabile.

(…).

7.   Il dr. __________, presso il quale la paziente è in cura da alcuni anni, ha esplicitamente dichiarato che è necessario un nuovo accertamento psico-fisico per poter definire le residue limitazioni funzionali presenti nella signora __________. Orbene, la __________ ha ritenuto non necessario tale ulteriore accertamento, limitandosi a sostenere che gli elementi in suo possesso sono più che sufficienti. Indipendentemente dal fatto a sapere in che misura debba essere riconosciuta all'assicurata un'incapacità lavorativa, resta il fatto, evidente anche al profano, che esiste una chiara incongruenza tra il certificato del dr. med. __________ e le conclusioni del medico dell'assicurazione.

                                Un nuovo esame medico e la conseguente rivalutazione del caso sulla base delle risul­tanze che ne scaturirebbero, non può di conseguenza essere così sbrigativamente negato.

(…)" (I).

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 agosto 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   In concreto, il TCA è chiamato ad esaminare se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a dichiarare __________ totalmente abile al lavoro e, pertanto, a negarle il diritto ad una rendita di invalidità.

                               2.4.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                                         Va ancora osservato che, in una sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 366, p. 92s., il TFA ha stabilito che in caso di danno alla salute presente soltanto durante un lasso di tempo limitato, il grado d’incapacità lavorativa non si valuta secondo la limitazione esistente in un'attività sostitutiva, bensì in base a quella accertata nell'originaria professione. Diverso è invece il discorso qualora lo stato di salute sia stabile e, quindi, gli impedimenti lamentati dall'assicurato ormai permanenti. In tal caso, può essere preteso che egli sfrutti la sua residua capacità lavorativa in altre attività.

                               2.5.   In concreto, dalle tavole processuali emerge che __________, il 6 giugno 2000, ha battuto la testa per terra, riportando - così come risulta dal certificato medico del 19 giugno 2000 stilato dai sanitari dell'Ospedale regionale di __________, dove essa è rimasta degente sino al 17 giugno - una frattura della base cranica a destra con otorragia e pneumatocefalo, un'ematoma epidurale nella regione temporoparietale, una commotio cerebri ed una paresi del nervo facciale a destra (cfr. doc. _).

                                         Dimessa dal succitato nosocomio, l'assicurata è entrata in cura dal dott. __________, generalista. Essa ha peraltro pure consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia, rispettivamente, il dott. __________, spec. FMH __________.

                                         Il neurologo, in occasione della visita del 12 luglio 2000, ha constatato un decorso molto favorevole della paresi facciale a destra, prevedendo, a breve termine, un recupero completo (cfr. doc. _).

                                         Il dott. __________, con certificato dell'11 gennaio 2002, ha invece attestato la presenza di una minima ipoacusia percettiva con tinnito associato all'orecchio destro (cfr. doc. _).

                                         Da parte sua, il dott. __________ ha certificato una capacità lavorativa completa a contare dal 7 agosto 2000 (cfr. doc. _).

                                         D'altro canto, con certificato del 21 dicembre 2001, il medico curante ha riferito di un decorso favorevole, con soltanto delle residue cefalee. Egli ha confermato l'esistenza di una piena abilità lavorativa ed ha escluso la persistenza di postumi infortunistici permanenti (cfr. doc. _).

                                         In data 23 marzo 2002, __________ è stata sottoposta ad una visita di controllo da parte del dott. __________, spec. in chirurgia.

                                         Dal relativo rapporto, datato 2 aprile 2002, si evince che l'assicurata stessa aveva riferito al medico di fiducia della __________ di soffrire di, citiamo: "… tinnito a destra, lieve diminuzione della capacità uditiva a destra, saltuarie cefalee, sensazione di pesantezza all'emiviso destro nel territorio del nervo facciale senza deficit motorico evidenziabile" (doc. _, p. 2).

                                         Dal canto suo, il dott. __________ ha fatto stato - a titolo di postumi residuali dell'evento traumatico del giugno 2000 - della persistenza di una ipoacusia destra lieve e tinnito, di cefalee ricorrenti, nonché di una sensazione soggettiva di ipoestesia senza effettivo deficit motorico, postumi che hanno giustificato il riconoscimento di un'IMI del 5% (cfr. doc. _, p. 3 e 4).

                                         Fondandosi sul contenuto del referto allestito dal dott. __________, la __________, con decisione formale del 29 maggio 2002, ha dichiarato chiusa la cura medica (nella misura in cui dalla medesima non vi era più da attendersi un notevole miglioramento dello stato di salute) e, d'altro canto, ha posto __________ al beneficio di un'IMI del 5% (cfr. doc. _).

                                         In sede di opposizione, l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 28 giugno 2002, del suo medico curante, il dott. __________, il cui contenuto è il seguente:

"  (…)

Attesto di avere in mia cura la sopraccitata paziente dal 20.06.00 per sequele di incidente con roller occorso il 6.6.00.

La paziente ha ripreso l'attività lavorativa in misura totale dal 07.08.00 per far fronte all'impegno preso come docente nella misura di ca. il 50%. Durante l'anno scolastico 2001/2002 ha sofferto di numerosi disturbi legati alla concentrazione e ad una facile esauribilità che le hanno comportato un dispendio di forze notevole a danno della professione primaria di contabile in un'attività propria.

Tali sintomi sono sicuramente riconducibili al pregresso infortunio del 06.06.00.

Nonostante tali limitazioni funzionali ha concluso l'anno scolastico e per gli stessi motivi non è più in grado di assumere il compito di docente per l'anno prossimo.

Una definizione del caso da parte dell'assicurazione La __________, come proposto dal medico fiduciario dr. __________, con il riconoscimento di una percentuale irrisoria di danno residuo ha oltremodo offeso la sensibilità della paziente, non tenendo in debito conto la buona volontà dimostrata dalla stessa nel portare a termine con molta fatica l'impegno assunto come docente.

Come medico di famiglia della paziente, ritengo sia indispensabile ricorrere ad un nuovo accertamento psico-fisico tramite un esame specialistico per meglio definire le residue limitazioni funzionali presenti nella signora __________ "

                                         (certificato 28.6.2002, accluso al doc. _).

                               2.6.   Con il proprio gravame, __________ ha chiesto che il TCA le riconosca un'incapacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa, non superiore al 50%, facendo essenzialmente riferimento al contenuto del certificato 28 giugno 2002 del dott. __________.

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto come la pretesa di un'incapacità lavorativa (rispettivamente, lucrativa) del 50% appaia, già di primo acchito, infondata.

                                         Anche volendo ammettere - per pura ipotesi di lavoro - che l'assicurata, terminato l'anno scolastico 2001/2002, non sia più stata in grado di proseguire con l'insegnamento, come certificato dal suo medico curante (cfr. certificato del 28.6.2002, accluso al doc. _: "Nonostante tali limitazioni funzionali ha concluso l'anno scolastico e per gli stessi motivi non è più in grado di assumere il compito di docente per l'anno prossimo" - la sottolineatura è .del redattore), ciò non giustificherebbe ancora il riconoscimento di una inabilità lavorativa del 50%.

                                         Dagli atti di causa risulta infatti che - per sua stessa ammissione - __________ esercitava l'attività di docente (presso la Scuola professionale commerciale di __________) soltanto nella misura di circa il 10%.

                                         Per il rimanente 90% del tempo, essa lavorava presso lo Studio contabile __________ (70%) e presso il __________ (20%):

"  Scuola professionale commerciale, __________a

3 ore di '45 minuti alla settimana

(non sono assicurata contro gli infortuni non professionali) → docente cantonale

__________

20% → 8 ore alla settimana

__________

rimanente ~ il 70%

(…)"

                                         (doc. _).

                                         Del resto, dall'annuncio di infortunio del 15 giugno 2000, compilato dalla __________, risulta che presso la __________ la ricorrente svolgeva l'attività di contabile ("Buchhalterin") in ragione di 8 ore alla settimana (20%, cfr. doc. _).

                                         Anche dall'annuncio di infortunio sottoscritto dallo Studio contabile __________, si evince che l'attività ivi esercitata dall'assicurata era quella di contabile (cfr. doc. _).

                                         Da quanto precede, se ne deduce che a __________ potrebbe essere riconosciuta, tutt'al più, una incapacità lavorativa del 10%, riferita all'attività di docente.

                               2.7.   Tutto ben considerato e attentamente valutato l'insieme della documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene inverosimile che, a fronte dei soli postumi residuali dell'evento traumatico del 6 giugno 2000, l'insorgente non sia più in grado di esercitare l'attività di docente a tempo parziale.

                                         In effetti, occorre considerare, in primo luogo, che __________ ha potuto portare regolarmente a termine gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 (cfr., al riguardo, il doc. _, in cui il dott. __________ ha attestato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 7 agosto 2000, ed il doc. _).

                                         In secondo luogo, la circostanza che l'assicurata avrebbe sofferto di "numerosi disturbi legati alla concentrazione e di una facile stancabilità", tali da non più permettere una ripresa dell'attività di docente per l'anno scolastico 2002/2003, risulta unicamente dal certificato 28 giugno 2002, stilato dal dott. __________ posteriormente all'emanazione della decisione formale da parte della __________ (certificato del 28.6.2002 accluso al doc. _).

                                         In precedenza, mai nessun sanitario aveva fatto accenno all'esistenza di problemi di carattere neuropsicologico.

                                         Il dott. __________, neurologo, era stato consultato da __________ esclusivamente in relazione alla paresi facciale a destra (cfr. doc. _).

                                         Lo stesso medico curante della ricorrente, ancora il 21 dicembre 2001 (cfr. doc. _), aveva certificato un decorso favorevole ed una capacità lavorativa integra, evidenziando unicamente la sussistenza di cefalee residue, trattate con l'assunzione di analgetici (al bisogno).

                                         Del resto, in occasione della visita fiduciaria del 23 marzo 2002, l'assicurata medesima non aveva affatto riferito al dott. __________ di soffrire di disturbi neuropsicologici, rispettivamente, di presentare delle difficoltà nell'esercizio delle proprie attività professionali, segnatamente di quella di insegnante (cfr. doc. _, p. 2: "Disturbi soggettivi: riferisce il tinnito a destra, lieve diminuzione della capacità uditiva a destra, saltuarie cefalee, sensazione di pesantezza all'emiviso destro nel territorio del nervo facciale senza deficit motorico evidenziabile. (…). Capacità lavorativa: nel frattempo la paziente ha ripreso il lavoro in misura completa").

                                         D'altra parte, il semplice fatto che lo stesso medico fiduciario della __________ abbia riconosciuto la sussistenza di talune sequele infortunistiche, non soccorre la ricorrente, nella misura in cui ciò non significa ancora che esse debbano necessariamente incidere sulla sua capacità lavorativa.

                                         In terzo luogo, a proposito del valore probante della certificazione del dott. __________, va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Riguardo al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In ogni caso, ammesso ma non concesso che __________ non fosse effettivamente più stata in grado di insegnare, in virtù della giurisprudenza evocata al considerando 2.4. in fine, essa avrebbe comunque dovuto sfruttare la sua residua capacità lavorativa in altre attività.

                               2.8.   In sede di ricorso, l'assicurata ha sostenuto di presentare una incapacità lavorativa del 50% a prescindere dall'attività esercitata: "si noti che questa impossibilità è del tutto indipendente per rapporto alla professione che la signora __________ ha deciso di continuare a svolgere: si fosse sempre e solo occupata dell'attività di contabile, avrebbe comunque subito una riduzione della sua capacità di lavoro a seguito dell'infortunio" (cfr. I, p. 6).

                                         Lo scrivente TCA non può condividere la tesi difesa dall'insorgente.

                                         Si tratta, infatti, di una semplice dichiarazione di parte che non appare supportata da nessuna certificazione medica.

                                         D'altronde, anche il medico curante di __________, in data 28 giugno 2002, ha fatto valere che la sua paziente si troverebbe impedita a riprendere la specifica attività di docente (cfr. certificato del 28.6.2002 accluso al doc. _).

                                         In simili condizioni, è a ragione che la __________, nonostante la sussistenza di taluni postumi infortunistici, ha dichiarato l'assicurata totalmente abile al lavoro.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.76 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.04.2003 35.2002.76 — Swissrulings