RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00046 mm/sn
Lugano 18 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
Contro
la decisione del 25 marzo 2002 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 aprile 2001, la __________ ha ricevuto il certificato 30 marzo 2001 del dott. __________, ai termini del quale la sua paziente, __________, in data 7 marzo 2001, nello spostare un mobile-bar, aveva riportato uno strappo muscolare lombare (doc. _).
Il suddetto medico curante ha, d'altra parte, certificato una totale inabilità lavorativa a far tempo dal 7 marzo 2001.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 2 luglio 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo sostenendo, da un lato, che i disturbi al rachide lombare non erano da porre in relazione ad un infortunio e, dall’altro, che essi non costituivano lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio (doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dal datore di lavoro di __________ (cfr. doc. _), la __________, in data 25 marzo 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 giugno 2002, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscere il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi lamentati a livello lombare (I, p. 7).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
2. Come già indicato sopra, nella sua decisione 02.07.2001 e nella decisione su opposizione 25.03.2002, la __________ invoca l'assenza di un fattore esterno straordinario, necessario a configurare gli estremi dell'esistenza di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF.
In realtà tuttavia, i fatti sono avvenuti in maniera differente di quanto affermato da controparte e la versione della signora __________ potrà essere confermata dalla collega __________ la quale era presente il giorno dell'infortunio. La stessa è stata poi incaricata dall'amministratrice signora __________ di compilare l'annuncio di infortunio LAINF (doc. _): la signora __________ non è di lingua madre italiana ma ceca, e la signora __________ ha potuto constatare che i fatti alla base dell'infortunio sono stati espressi male.
Nel corso del pomeriggio del 7 marzo 2001 la ricorrente stava effettuando le pulizie dell'esercizio pubblico di cui e gerente, aiutata come già detto dalla collega __________. Intenzione delle due donne era quello, fra l'altro, di pulire tutto il pavimento del locale, compreso l'area sottostante la pedana del bar. Al fine di sollevare questa pedana, era necessario smuovere di qualche millimetro il bancone del bar, che la incastrava.
Nel compiere questo lavoro, la signora __________ e scivolata sul pavimento bagnato e, a seguito di un movimento brusco per la perdita dell'equilibrio, ha sentito un forte dolore alla schiena. È poi vero che, come riporta la collega sul formulario d'annuncio d'infortunio (doc. _, punto 6), scaricando della merce essa ha peggiorato la situazione. La collega ha chiaramente omesso di indicare l'evento iniziale che ha causato la lesione alla schiena (ossia lo scivolamento), poi peggiorata con l'alzare le casse di bibite.
(…)
3. Il tentativo di smuovere il pesante bancone del bar ed il conseguente scivolamento sul pavimento umido appena lavato, è quindi la causa iniziale del danno alla salute è configura sicuramente un'azione repentina, involontaria dovuta ad un fattore esterno straordinario. È a quel punto che si è verificata la lesione principale che ha causato il danno alla salute della signora __________.
Il peggioramento della situazione è poi stato causato da una sollecitazione ulteriore e manifestamente eccessiva dei muscoli lombari. Considerato la prima lacerazione del muscolo causata dallo scivolamento, anche il solo fatto di alzare una cassa di bibite è diventato uno sforzo manifestamente eccessivo per la ricorrente.
Il danno alla salute lamentato dall'assicurata a seguito dello scivolamento e dello spostamento del bancone del bar configura dunque un infortunio. Ulteriore prova che esso non deriva dalle presunte alterazioni morbose preesistenti (cfr: decisione su opposizione, punto 3), è il fatto che trascorso il tempo necessario alla guarigione dallo stiramento muscolare, la signora __________ non ha tuttora più alcun disturbo alla schiena.
L'assenza attuale di ogni disturbo dimostra che alla base dei dolori sofferti dalla signora __________ nei mesi seguenti il 7 marzo 2001, erano dovuti unicamente all'evento infortunistico descritto e non certamente a malattia.
(…)
4. Ma anche volendo prescindere dalla descrizione dei fatti sopra indicata, osserviamo che proprio il tipo di lesione provocata costituisce di per sé un caso di infortunio. Di questo aspetto d'altronde, la decisione impugnata non fa minimo cenno.
Dagli allegati certificati medici del medico curante Dr. Med. __________, specialista FMH in chirurgia (certificati prodotti precedentemente anche alla convenuta) si evince che a seguito dei fatti sopra descritti, la signora __________ ha riportato uno strappo muscolare lombare (cfr. doc. _).
In data 9 marzo 2001, ossia due giorni dopo l'infortunio, il medico curante ha immediatamente diagnosticato alla ricorrente una lesione di tipo muscolare e non un danno alla struttura ossea.
Qualche tempo più tardi nel corso del mese di aprile, quando i dolori non erano più così acuti e un trattamento di fisioterapia era quindi possibile, il Dr. Med. __________ prescriveva alla ricorrente un "ciclo di 9 sedute di impacchi, maneggi e ultrasuoni alla colonna lombare... per strappo muscolare lombare" (cfr. doc. _).
Un mese più tardi, nel corso del mese di maggio, l'assicuratore ha ritenuto necessario sottoporre la ricorrente ad una radiografia della colonna lombare presso la Clinica __________.
Si precisa che in quella occasione nessuna visita particolare o esame medico e stato eseguito. La signora __________ è stata unicamente sottoposta a radiografia ma non a visita medica ed il referto presentato dal Dr. Med. __________ si basa dunque unicamente sulla lastra effettuata.
Il breve certificato (doc. _) stilato dal Dr. Med. __________ (la cui specializzazione non è peraltro indicata) parla di "iperlordosi della colonna lombare e anche una lieve scoliosi con sinistra convessità sul tratto distale. Spazi intersomatici ben conservati ma alterazioni da trazione nell'angolo antero-superiore di L2 e L3 e angolo antero-inferiore di L5. Faccette articolari con sclerosi da stress tra L4 e SI. Presenza di piccole erniazioni di Schmorl al limitante superiore di L4 ma modificazione tipo Scheuermann più prominente a livello TH10-T111. Non esiti da frattura apprezzabile. Articolazioni sacro-iliache nella norma. Calcificazione nello scavo pelvico dal lato destro".
Il referto si conclude con l'affermazione che "non vi sono lesioni posttraumatiche apprezzabili su queste lastre standard. Alterazioni descritte sono di origine ortostatica" (cfr. doc. _, sottolineature nostre).
Come emerge chiaramente dal suddetto referto, con la radiografia effettuata è stato unicamente esaminato l'aspetto osseo della colonna lombare e delle articolazioni, ma non quello muscolare.
Come indica giustamente il Dr. Med. __________ nel suo certificato 13 luglio 2001 (doc. _), la signora __________ "indipendentemente dal referto radiologico che descrive una situazione ossea, ha riportato uno strappo muscolare alla fascia lombare destra, dovuto al fatto che nello spostare un mobile assai pesante, é scivolata. La radiografia non prende in considerazione la lesione fasciale muscolare, ma descrive solo lo stato di una colonna ossea. Si tratta di lacerazione fasciale superficiale".
È dunque ininfluente il fatto che, come solleva controparte, radiologicamente non vi sono alterazioni degenerative sufficienti che giustifichino l'infortunio. Il referto del medico di fiducia dell'assicuratore non ha infatti tenuto in debita considerazione il reale danno alla salute diagnosticato immediatamente dal Dr. _______ (cfr. doc. _) e confermato da lui stesso a più riprese (cfr. doc. _), anche prima del referto del Dr. Med. __________.
(…)
5. Alla luce di quanto sopra, non si possono negare le prestazioni assicurative a favore della ricorrente unicamente sulla base del referto radiologico del Dr. Med. __________ (doc. _), ignorando senza motivo quanto diagnosticato ed espresso dal medico curante. Ricordiamo infatti nuovamente che il Dr. Med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha diagnosticato una lesione fasciale muscolare ed in particolare uno strappo muscolare, una lacerazione fasciale superficiale (doc. _).
L'art. 9 cpv. 2 OAINF elenca delle lesioni corporali che vengono equiparate ad infortunio anche se non dovute a un fattore esterno straordinario. Si tratta appunto, fra le altre, delle lacerazioni muscolari (lett. d) e degli stiramenti muscolari (lett. e).
Contrariamente a quanto afferma l'assicuratore, occorre prescindere dall'esistenza di un fattore esterno straordinario in quanto le lesioni subite dalla signora __________ configurano sicuramente un'eccezione prevista dall'art. 9 cpv. 2 OAINF. Il caso della ricorrente deve quindi essere assimilato ad un infortunio.
Alla luce di quanto sopra esposto, le __________ devono pertanto essere tenute ad assumere il caso della ricorrente, garantendo la copertura assicurativa per le spese mediche e farmaceutiche, nonché per la perdita di guadagno subita dalla stessa per il periodo dal 7 marzo 2001 al 30 giugno 2001 (dal 07.03.01 al 15.05.01 al 100%; dal 16.05.01 al 30.06.01 al 50%).
(…)." (I)
1.4. L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto se "… la lesione muscolare di cui avrebbe sofferto la signora __________ ha o meno potuto essere oggettivata grazie all'uno o all'altro degli esami strumentali attualmente a disposizione. In caso di risposta negativa, voglia spiegarci come è giunto a porre la diagnosi di "strappo muscolare" (V).
La risposta del dott. __________ è pervenuta il 12 settembre 2002 (VII).
La __________ ha preso posizione il 18 settembre 2002 (cfr. IX), mentre __________, da parte sua, è rimasta silente.
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se la __________ debba o meno essere tenuta a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del danno alla salute lamentato da __________.
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.3. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.4. In primo luogo, questa Corte deve esaminare se, in data 7 marzo 2001, __________ è o meno rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge.
La dinamica dell’evento del marzo 2001 é stata descritta, per la prima volta, nel certificato 30 marzo 2001 del medico curante dell’assicurata, il dottor __________:
" Nello spostare mobile-bar, ha riportato uno strappo muscolare lombare" (doc. _).
Analoga dinamica si ritrova nell'annuncio di infortunio LAINF del 2 aprile 2001, compilato dal datore di lavoro di __________:
" Spostando il bancone per le pulizie e scarico merce ha peggiorato la situazione"(doc. _).
Sentita da un ispettore della __________ il 23 aprile 2001, l’assicurata ha ulteriormente ribadito la prima versione dei fatti:
" Dinamica dell'infortunio:
Mentre spostava un bancone ha risentito uno strappo muscolare, poi, successivamente, ha alzato una cassa.
Mai nessun problema prima del 7.3.2001" (doc. _).
In sede di opposizione alla decisione formale del 2 luglio 2001, mediante la quale la __________ aveva negato il proprio obbligo contributivo, __________, rappresentata dal proprio datore di lavoro, la __________, ha affermato - e ciò per la prima volta - che le cose non erano andate precisamente come risulta dal questionario di infortunio del 2 aprile 2001, rispettivamente, dal rapporto ispettivo del 23 aprile 2001. L’assicurata ha, in effetti, sostenuto che, nello spostare il bancone del bar unitamente ad una collega, essa sarebbe "… chiaramente e palesemente scivolata, perdendo l'equilibrio verso destra producendosi un danno al dorso" (doc. _, p. 2).
L'insorgente ha altresì indicato la presenza di una testimone oculare, circostanza che, del resto, già emergeva dall'annuncio di infortunio del 2 aprile 2001 (cfr. doc. _).
In data 23 agosto 2001, l'ispettore della __________ ha quindi proceduto a sentire __________, dirigente della __________.
Queste le sue dichiarazioni:
" Nel spingere un bancone del bar insieme con la signora __________, è scivolata ed ha picchiato la schiena contro il pavimento.
Successivamente, non è riuscita a spostare la cassa di bibite" (doc. _).
Infine, così è stato descritto l'evento del 7 maggio 2001 in sede di ricorso 21 giugno 2002:
" (…)
Nel corso del pomeriggio del 7 marzo 2001 la ricorrente stava effettuando le pulizie dell'esercizio pubblico di cui è gerente, aiutata come già detto dalla collega __________. Intenzione delle due donne era quella, fra l'altro, di pulire tutto il pavimento del locale, compresa l'area sottostante la pedana del bar. Al fine di sollevare questa pedana, era necessario smuovere di qualche millimetro il bancone del bar, che la incastrava.
Nel compiere questo lavoro, la signora __________ è scivolata sul pavimento bagnato e, a seguito di un movimento brusco per la perdita dell'equilibrio, ha sentito un forte dolore alla schiena.
È poi vero che, come riporta la collega sull'annuncio di infortunio (doc. _), scaricando della merce essa ha peggiorato la situazione." (I, p. 3 - la sottolineatura è del redattore).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189), in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono.
Tutto ben considerato, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi evocati, reputa di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche) indicazioni contenute nel certificato medico del 30 marzo 2001 (doc. _), nel questionario di infortunio del 2 aprile 2001 (doc. _), rispettivamente, nel rapporto ispettivo del 23 aprile 2001 (doc. _), quest’ultimo, peraltro, controfirmato dall’assicurata stessa in segno di approvazione. In questi documenti non vi è nessun riferimento allo scivolamento di cui sarebbe rimasta vittima l'assicurata.
A tali dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto fatto valere in sede di opposizione, dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della natura negativa della decisione emanata dall’assicuratore LAINF convenuto.
La testimonianza di __________ (cfr. doc. _) non può essere di soccorso alla ricorrente, nella misura in cui le sue dichiarazioni non appaiono credibili. Al TCA non è sfuggito che essa ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente diversa da quella esposta dall'assicurata medesima con l'opposizione e, in seguito, con il ricorso. Contrariamente ad __________, __________ non ha in effetti mai preteso di avere battuto la schiena contro il pavimento.
2.5. Nel caso di specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Così come dimostrato al considerando 2.4., può già sin d’ora essere scartata l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati.
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
A mente di questa Corte, nelle operazioni tendenti a smuovere di qualche millimetro il bancone del bar unitamente ad una collega (cfr. I, p. 3), rispettivamente, a spostare una cassa di bibite, non sono ravvisabili degli sforzi manifestamente eccessivi ai sensi della giurisprudenza.
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da __________, ovvero la gerente di un esercizio pubblico di modeste dimensioni.
In esito ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
2.6. Non rimane che verificare se, in occasione dell'evento del mese di marzo 2001, l'assicurata ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, medico curante di __________, ha posto la diagnosi di "strappo muscolare alla fascia lombare destra" (cfr., ad es., doc. _).
L'indagine radiologica effettuata il 15 maggio 2001 presso il Servizio di radiologia della __________, ha permesso di escludere la presenza di qualsiasi lesione post-traumatica (cfr. doc. _).
Da parte sua, la ____________ ha negato l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, fondandosi sull'apprezzamento enunciato dal dott. __________, suo medico di fiducia (cfr. III, p. 2s.).
Questo, segnatamente, il contenuto del referto del 29 luglio 2002:
" (…).
La diagnosi posta dal Dott. __________ non può essere ammessa quale lesione parificabile ad infortunio ai sensi dell'articolo 9.2 e questo per le seguenti motivazioni, estratte dalle pubblicazioni della Divisione della medicina infortunistica Suva alle quali, come conosciuto, ali assicuratori Lainf fanno capo nell'ambito della interpretazione ed applicazione della materia infortunistica.
Si premette, intanto che, ciò che nella Svizzera italiana viene definito con strappo muscolare corrisponde a ciò che, nel resto della Svizzera, viene normalmente definita come lombaggine o lombalgia (l'argomentazione che segue conterrà pertanto la definizione di lombalgia o lombaggine e non di strappo). Il fatto che, sia nel caso della lombalgia, sia in quello di una ernia discale, non venga considerata una lesione parificabile ai postumi d'infortunio secondo l'articolo 9.2 Oainf è stato espresso chiaramente dal TFA nella sua sentenza del 17.4.1990 in re __________. Dal profilo medico si deve ricordare a tal proposito che la lombalgia acuta, (o ciò che è la stessa cosa sindrome acuta lombovertebrale, rispettivamente lombaggine, rispettivamente torcicollo acuto alla colonna cervicale), secondo le conoscenze attuali sicure si basa, in larga misura, su alterazioni degenerative del segmento di movimento (del disco intervertebrale o delle articolazioni intervertebrali oppure di entrambe) o su un disturbo funzionale del segmento di movimento, disfunzione segmentale (classificazione internazionale FIMM). Sia nella lombaggine come pure nel torcicollo, la disfunzione segmentale è sempre accompagnata da un indurimento muscolare o da una, meno appariscente, contrattura dei muscoli paravertebrali, talvolta anche in quelli periferici appartenenti al segmento e, naturalmente, con l'evidente disturbo nella funzione e nel movimento (cosiddetto blocco funzionale). La disfunzione segmentale nasce, secondo quanto attualmente si sa, di riflesso a causa di un circolo vizioso in unione con recettori meccanici e nozirecettori irritati in via secondaria: nell'elemento disturbato nella sua funzione vengono irritati i recettori meccanici e i nozirecettori della capsula articolare, del fuso muscolare segmentale e dei legamenti. La cellula motoria del corno posteriore è attivata più facilmente. Ogni struttura del corpo che è in relazione con questo segmento può essere all'origine di ulteriori attivazioni facilitate: per esempio intestini malati, punti d'irritazione nella pelle, centri cerebrali, organi d'equilibrio. Se la soglia dello stimolo viene oltrepassata, si ha un aumento del tono dei muscoli segmentali. La contrattura dei muscoli paravertebrali, dovuta al riflesso, fissa la disfunzione segmentale. I recettori muscolari così irritati aumentato l'attivazione più rapida delle cellule del corno posteriore ai sensi di un circolo vizioso. Il passaggio interneuronale a segmenti vicini attiva in seguito più facilmente la muscolatura paravertebrale vicina, ciò che porta alla disfunzione di altri segmenti con aumento del tono della muscolatura periferica autoctona nonché segmentale. La lombaggine acuta della colonna lombare nonché il torcicollo acuto della colonna cervicale rappresentano gli esempi classici di questi disturbi della funzione nel segmento vertebrale di movimento ai sensi di una disfunzione segmentale. In questi quadri clinici acuti che si fondano su un disturbo della funzione non si ha mai, come già ricordato, uno strappo muscolare con lesioni micro o macroanatomiche di singole fibre muscolari bensì una contrattura muscolare simile ad uno spasmo o ad un crampo nella muscolatura periferica (crampo al polpaccio, alla pianta del piede). A causa di ciò non si ha neppure una lussazione (lussazione articolare) o una lesione legamentare delle articolazioni intervertebrali.
La causa di questa disfunzione segmentale può derivare da diversi disturbi micromeccanici e neurofisiologici, spesso dovuta ad un movimento scoordinato della muscolatura segmentale a causa di una innervazione errata, cambiamento del tono o della viscosità, così come (nella letteratura si citano ulteriormente) da una disfunzione segmentale intra-discale con stimolo dei recettori nell'anulus fibrosus, da una protrusione, all'occasione da un prolasso del nucleo polposo con conseguente compressione radicolare, dall'incastramento di villi nodulari o meniscoidi nell'articolazione dell'arco vertebrale, da spondilartrosi, occasionalmente da una legamentosi.
A quanto noto, anche lo spasmo muscolare periferico compare per lo più in seguito ad una funzione o ad un movimento scoordinato; anch'esso si fonda su un circolo vizioso riflessivo di breve durata dei fasci nervosi afferenti ed efferenti.
Per quanto riguarda la diagnosi di "strappo muscolare a livello della colonna vertebrale" si deve ricordare come la stessa non si presenta e non può essere praticamente mai constatata nella regione della muscolatura della schiena ad eccezione, forse, nei casi dell'azione diretta di una forza massiccia. Nel caso della contrattura muscolare obiettivabile alla colonna vertebrale, si tratta sempre del quadro clinico nell'ambito di una disfunzione segmentale, alla base della quale non vi è né uno stiramento muscolare, né una lussazione articolare, né una rottura di un tendine.
Per questa ragione gli assicuratori Lainf non possono assumere alla stregua di una lesione parificabile ai postumi d'infortunio sulla base dell'articolo 9.2 Oainf tutti i disturbi alla schiena, derivanti da una disfunzione segmentale, annunciati con diverse diagnosi"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, allo scopo di sapere se il preteso strappo muscolare aveva potuto essere da lui in qualche modo oggettivato (cfr. V).
Qui di seguito la risposta fornita dal curante:
" (…)
In fatto di lesioni o traumi è da tenere presente che la gravità degli effetti non sempre è proporzionale alla quantità di energia con cui la violenza meccanica si è estrinsecata. Si danno infatti casi di precipitazioni da grande altezza, di investimento da veicoli, ecc., nei quali si ha la produzione di lesioni di poco conto; e si danno, al contrario, casi di urti leggeri, di movimenti sbagliati, di scivolate minime, che provocano effetti notevoli.
Nel caso della signora __________ è bastato spostare un mobile e si è manifestato uno strappo muscolare alla fascia lombare destra in corrispondenza della fascia ileo-lombare laddove i legamenti ileo-lombari dei fasci del muscolo quadrato dei lombi vanno alla fascia posteriore delle apofisi trasverse delle vertebre lombari. Il dolore è propagato lungo il ramo anteriore del XII nervo toracico e lungo i rami anteriori dei tre primi nervi lombari.
Per strappo muscolare alla fascia lombare destra si intende una trazione con eventuale strappamento di piccoli vasi in sede fasciale laddove essa si attacca all'osso. Il sintomo fondamentale è il dolore sia spontaneo sia alla compressione in tale sede. È naturale che il dolore viene provocato pure con i movimenti di torsione in tale zona. La diagnosi viene posta clinicamente, perché nella maggior parte dei casi radiologicamente il danno dei tessuti molli non si vedono. Anche l'ecografia su tali lesioni da strappo a livello osseo non danno delle positività sicure. Anche la TAC dà referti dubbi nelle sedi lombari delle fasce muscolari in sede di attacco alle ossa. Ci si accontenta dell'esame clinico che localizza assai bene il punto doloroso.
Anche tale tipo di lesione, anche se minima, ha una durata persistente, e guarisce a poco a poco nel tempo, con una cicatrizzazione spontanea, nonostante medicamenti e fisioterapie."
(VII).
A questo punto, occorre rilevare che il TFA, nel passato, si è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di "lombalgia" (o "lombaggine") possa essere qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.
La nostra Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.
Un'eccezione è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.
Il TFA ha peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 103ss.).
Nel caso di specie, il dott. __________ ha confermato di avere constatato, all'esame clinico, essenzialmente una sintomatologia algica a livello lombare (una lombalgia, appunto), ma di non avere potuto oggettivare in alcun modo il preteso strappo muscolare.
Ora, alla luce delle considerazioni espresse dal dott. __________, medico-chirurgo con alle spalle un'ampia esperienza in materia di medicina infortunistica, nonché della succitata giurisprudenza federale, la quale esige che la presenza, ad esempio, di uno strappo muscolare venga dimostrata, ricordato ancora che spetta all'assicurato rendere verosimile l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi di una lesione parificata ad infortunio (cfr. DTF 116 V 136, consid. 4b, 114 V 306, consid. 5b), il TCA ritiene che ____________ non abbia riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti