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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2002 35.2002.43

27. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,010 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00043   mm

Lugano 27 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 19 marzo 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 luglio 2000, __________ - dipendente dell'Impresa di pittura __________ in qualità di pittore qualificato e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - è scivolato da una scala ed ha riportato un trauma distorsivo al polso destro.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 12 novembre 2001, l'Istituto assicuratore ha dichiarato __________ non più bisognoso di cure mediche, nonché abile al lavoro al 25% a partire dal 24 settembre 2001, al 50% dall'8 ottobre 2001 e al 100% dal 22 ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 19 marzo 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 5 giugno 2002, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli indennità giornaliere corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa dal 25 settembre 2001 (dedotto il periodo di indennizzo parziale fino al 22 ottobre 2001), nonché delle ulteriori cure mediche, osservando, in particolare, quanto segue:

"  (…)

Poiché non concordo con la posizione assunta dalla _______, intendo adire a questo tribunale affinché esamini la situazione. In modo particolare, come si evince dalla perizia medico-legale che accludo, accuso una "ridotta motilità del polso destro nella flesso estensione" (posto che è stato operato) e una "difficoltà nella presa di forza".

Anche la ripresa del lavoro che ho tentato di effettuare il 20 agosto, ha avuto esito negativo in quanto si sono accentuati i dolori ed è ricomparso un forte gonfiore tanto che ho dovuto nuovamente ricorrere alle cure del pronto soccorso (il polso è stato nuovamente steccato).

Osservo che precedentemente all'infortunio non ho mai avuto mancanza di forza al polso destro e che quindi i postumi che accuso sono da ricondurre indubbiamente all'infortunio che mi è accaduto nel 2000." (I)

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In data 19 luglio 2002, il TCA ha ricevuto dell'ulteriore documentazione, che, in buona parte, già figurava fra gli atti di causa (cfr. B 1-8).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se è a torto o a ragione che l'Istituto assicuratore convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 22 ottobre 2001.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                               2.4.   In data 7 luglio 2000, __________ è rimasto vittima di un trauma distorsivo al polso destro.

                                         Nel corso dell'ottobre 2000, di fronte ad una persistente sintomatologia dolorosa, l'assicurato ha consultato il dott__________, medico aggiunto in chirurgia della mano presso l'Ospedale regionale di __________ (), il quale ha diagnosticato una sindrome del tunnel carpale a destra e proposto un intervento di decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra (cfr. doc. _).

                                         La suddetta operazione chirurgica - i cui costi sono stati assunti dall'__________ - ha effettivamente avuto luogo il 23 gennaio 2001 presso l'__________ (cfr. doc. _).

                                         In data 7 febbraio 2001, l'assicurato è stato nuovamente visitato dal dott. __________, il quale ha dichiarato chiusa la cura medica e giudicato __________ totalmente abile al lavoro a contare dal 19 febbraio 2001 (cfr. doc. _).

                                         In realtà, il tentativo di ripresa lavorativa non ha avuto esito positivo. Il medico di circondario dell'__________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita di controllo del 21 marzo 2001 - constatata la presenza di gonfiore e di una diminuita funzionalità della mano destra - ha prescritto dell'ergoterapia e dichiarato il ricorrente ulteriormente inabile al lavoro (cfr. doc. _).

                                         Su ordine del dott. __________, il 18 luglio 2001, __________ è stato esaminato presso il Dipartimento di chirurgia della mano dell'Ospedale __________. Dal relativo referto emerge che gli specialisti dell'__________ hanno constatato un'assenza di correlazione fra i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato e lo status oggettivo (cfr. doc. _: "Die vom Patienten beschriebenen massiven subjektiven Beschwerden können klinisch objektiv absolut nicht nachvollzogen werden. Insbesondere die sehr deutlichen Arbeitsspuren an den Händen bds., insbesondere aber an der angeblich stark schmerzgeplagten rechten Hand lassen den Patienten in höchstem Masse unglaubwürdig erscheinen"). Essi hanno inoltre dichiarato l'insorgente in grado di riprendere la propria attività lavorativa (cfr. doc. _: "Unseres Erachtens spricht nichts gegen eine Wiederaufnahme einer manuellen Beschäftigung bis zu einem Beschäftigungsgrad von 100%").

                                         In data 21 settembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del medico di circondario dell'__________. A fronte di dati clinici completamente nella norma, il dott. __________ ha stabilito una ripresa graduale dell'attività lavorativa, al 25% a partire dal 24 settembre 2001, al 50% dall'8 ottobre 2001 ed al 100% dal 22 ottobre 2001 (cfr. doc. _), procedere che l'Istituto assicuratore ha finalmente formalizzato con la decisione del 12 novembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         In sede di opposizione, __________ ha segnatamente prodotto il certificato 24 gennaio 2002 del dott. __________, spec. in medicina fisica e riabilitazione a __________, il quale ha ritenuto possibile che l'assicurato non sia più in grado di svolgere le sue abituali mansioni e suggerito l'esecuzione di ulteriori accertamenti (ripetizione EMG e ENG + nuovo parere ortopedico presso un centro specializzato nella chirurgia, cfr. doc. _).

                                         Con rapporto del 5 febbraio 2002, il dottor __________ ha ribadito la tesi secondo la quale il ricorrente è totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche (cfr. doc. _).

                                         In data 8 marzo 2002, ha avuto luogo una nuova visita medica circondariale, sempre a cura del dott. __________.

                                         Il medico di fiducia dell'__________ ha fatto stato - una volta ancora - di un referto senza patologia. __________ è così stato dichiarato abile al lavoro in misura completa. Ulteriori accertamenti sono stati giudicati superflui (cfr. doc. _).

                               2.5.   Con il proprio gravame, __________ sostiene di avere diritto ad ulteriori prestazioni di corta durata (indennità giornaliere + prestazioni sanitarie) posteriormente alla chiusura del caso da parte dell'Istituto assicuratore convenuto (22 ottobre 2001).

                                         A suo dire, le suddette pretese troverebbero fondamento nella relazione medico-legale 30 maggio 2002 del dott. __________, spec. in medicina del lavoro nonché in medicina legale e delle assicurazioni a __________.

                                         Queste le conclusioni a cui è pervenuto il succitato sanitario:

"  (…)

Si conclude per esiti di valido traumatismo contusivo distorsivo del polso dx con lesione del nervo mediano a livello del tunnel del carpo operato, ma con residuata alterazione di imbrigliamento del nervo stesso e conseguenti tenovaginaliti ripetute e recidive, particolarmente sotto sforzo.

Inoltre sono presenti parestesie, netta ipostenia nella presa e limitazione articolare del polso dx nella misura del 50% su tutti i piani. Detto stato di cose è da imputarsi in una probabile errata tecnica dello stesso intervento effettuato con imperizia, imprudenza e negligenza.

Lo stato attuale è da valutarsi in un deficit della capacità lavorativa nella misura del 40% (quaranta).

La lesione è da ritenersi comunque stabilizzata. Nessun altro rimedio terapeutico potrà essere di giovamento. La possibilità di un nuovo reintervento, è molto aleatoria, in quanto non si potrà garantire all'infortunato __________, alcun eventuale effettivo miglioramento."

                                         (doc. _)

                                         Il TCA può esimersi dal pronunciarsi in merito alla fondatezza della valutazione enunciata dallo specialista privatamente consultato dall'assicurato, in particolare circa l'effettiva esistenza di una incapacità lavorativa del 40% imputabile alle sequele dell'intervento operatorio del 23 gennaio 2001, poiché - anche nell'ipotesi in cui si dovesse considerare corretta la tesi difesa dal dottor __________ - la decisione dell'assicuratore LAINF convenuto di porre termine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 22 ottobre 2001, risulterebbe comunque legittima.

                                         In effetti, in casu, gli accertamenti predisposti dall'__________ (cfr. consid. 2.4.) hanno consentito di accertare che, al più tardi a partire dal momento in cui è stato dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute di __________.

                                         Del resto, anche il dott. __________ - interpellato dallo stesso assicurato - ha esplicitamente affermato che, citiamo: "La lesione è da ritenersi comunque stabilizzata. Nessun altro rimedio terapeutico potrà essere di giovamento. La possibilità di un nuovo reintervento, è molto aleatoria, in quanto non si potrà garantire all'infortunato __________, alcun eventuale effettivo miglioramento" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Anche la documentazione medica prodotta dall'assicurato nel corso del mese di luglio 2002 (cfr. doc. _) non è suscettibile di modificare l'esito del presente giudizio. In effetti - a prescindere dal fatto che alcuni dei referti versati agli atti riguardano accertamenti interessanti il rachide cervicale dai restanti non si evince che, a livello dell'arto superiore destro, la situazione non sarebbe ormai stabilizzata.

                                         Se ne deduce che l'obbligo contributivo dell'Istituto assicuratore convenuto si è esaurito in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, cioé nella misura in cui dalla cura medica non vi era più da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.3.).

                                         Come pertinentemente osservato in sede di risposta di causa (cfr. III, p. 2), all'__________ è riservata la competenza di decidere in merito ad un'eventuale rendita di invalidità, così come in merito ad un'eventuale indennità per menomazione all'integrità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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