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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2002 35.2002.37

8. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·899 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00037   mm

Lugano 8 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2002 di

__________,

rappr. da: avv. __________,  

contro  

__________,

  in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto che,                -   con sentenza del 6 novembre 2001, intimata alle parti il 21 novembre 2001, il TCA ha integralmente confermato la decisione del 18 dicembre 2000 della __________ (già __________), mediante la quale a __________ è stata segnatamente riconosciuta un'indennità per menomazione all'integrità del 15%;

                                     -   la suddetta pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata;

                                     -   con scritto del 9 gennaio 2002, l'avv. __________, patrocinatore dell'assicurato, ha sollecitato il versamento dell'IMI, più interessi di mora del 5% a partire dal 13 novembre 1992 (cfr. doc. _);

                                     -   in data 15 marzo 2002, l'assicuratore LAINF ha informato l'avv. Marazzi di avere proceduto al pagamento della succitata prestazione e, d'altro canto, di rifiutare la corresponsione di interessi moratori siccome non previsti dalla legge (cfr. doc. _);

                                     -   il 22 marzo 2002, il rappresentante dell'assicurato ha chiesto alla _________ di volere emanare una decisione formale riguardante il diritto agli interessi di mora (cfr. doc. _);

                                     -   con lettera del 16 maggio 2002, l'assicuratore infortuni si è rifiutato di emanare la richiesta decisione formale, precisando di non vedere "… come possa essere possibile emettere una decisione formale LAINF per una materia, appunto quella degli interessi, che non è assolutamente prevista da tale legge" (doc. _);

                                     -   __________, con ricorso del 24 maggio 2002, ha impugnato la comunicazione 15 marzo 2002 della __________, chiedendo la sua condanna al versamento di interessi moratori del 5% a far tempo dal 13 novembre 1992 (cfr. I, p. 3);

                                     -   in risposta, l'assicuratore LAINF ha postulato, in ordine, che il gravame venga dichiarato irricevibile e, nel merito, che esso venga integralmente respinto (cfr. III);

                                     -   a norma dell'art. 99 cpv. 1 LAINF, le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall'interessato vanno notificate per scritto. Il cpv. 2 recita, da parte sua, che le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;

                                     -   giusta l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale;

                                     -   eccezion fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2 LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ 1997, p. 452ss.);

                                     -   con il proprio ricorso del 24 maggio 2002, __________ non ha assolutamente fatto valere di essere vittima di una denegata/ritardata giustizia da parte della __________, formulando pretese che rilevano dal merito della vertenza (cfr. I, p. 3: "Con il presente gravame, l'istante chiede pertanto che siano riconosciuti gli interessi a far tempo dalla data del sinistro, sull'indennità per menomazione dell'integrità, visto che la stessa è la conseguenze diretta dell'incidente della circolazione, avvenuto nel 1992");

                                     -   in casu, l'atto di cui si chiede l'annullamento non può evidentemente essere considerato quale decisione formale ex art. 99 LAINF: il ricorso interposto contro di esso deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile;

                                     -   di conseguenza, gli atti vanno ritornati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo - senza alcun indugio - una decisione formale giusta l'art. 99 LAINF riguardante il diritto agli interessi di mora sull'indennità per menomazione all'integrità, avverso la quale l'assicurato avrà facoltà di interporre opposizione ai sensi dell'art. 105 LAINF.

                                         A questo proposito, è utile sottolineare che le motivazioni addotte con lo scritto del 16 maggio 2002 (cfr. doc. _), non giustificano affatto il rifiuto di emanare una decisione formale;

                                     -   a titolo abbondanziale si ricorda comunque che, per costante giurisprudenza (DTF 119 V 131ss.; 117 V 351; 113 V 50 consid. 2a), in materia di assicurazioni sociali, non sono dovuti interessi di mora salvo disposizioni legali contrarie (inesistenti nella LAINF, cfr. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt am Main 1994, p. 394). Eccezioni a questo principio sono ammesse segnatamente in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi dell’amministrazione. La corresponsione di interessi di mora deve avvenire a titolo eccezionale e solo in evenienze isolate che particolarmente urtano il senso del diritto (cfr. STFA del 2 aprile 1998 in re B., K 125/97, e giurisprudenza ivi menzionata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                         § Gli atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo - senza indugio - una decisione formale.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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