RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00033 mm
Lugano 17 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 11 febbraio 2002 emanata da
__________ a, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 settembre 2001, __________, allrounder presso la __________, ha annunciato alla __________, che lo assicura contro gli infortuni in base alla LAINF, la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Durante la cena, masticando un pezzo di pane dove probabilmente si trovava un oggetto estraneo, vetro, sassolino o altro" (doc. _).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti amministrativi, la __________ ha rifiutato il proprio obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione personalmente interposta dall'assicurato - con decisione su opposizione dell'11 febbraio 2002.
1.3. Con tempestivo ricorso del 5 maggio 2002, __________ ha chiesto che la __________ venga condannata ad assumere il caso annunciato nel settembre 2001, facendo valere quanto segue:
" (…)
- con l'annuncio di infortunio del 17 settembre 2001 e il questionario del 20 settembre 2001 ho comunicato la rottura del dente avvenuta mentre masticavo un pezzo di pane.
- L'oggetto estraneo che si trovava nel pane e complice della rottura del dente, visto che non mi è stato possibile recuperarlo, poteva essere come descritto un vetro, un sassolino o altro.
- Al momento che ho masticato l'oggetto estraneo che si trovava nel pane, un male al dente in causa, mi ha avvertito che qualcosa di particolare era successo. Tastando con la lingua ho constatato che il dente in causa era rotto. A partire da quel momento, il male non mi ha più permesso di continuare la masticazione. Per questo l'urgenza di avere un appuntamento dal medico-dentista il giorno dopo l'accaduto.
- Prima di questa situazione potevo masticare senza nessun dolore qualsiasi alimento. Di conseguenza non è pensabile che un dente, forse curato in precedenza, non abbia sopportato la sollecitazione di masticazione di un pezzo di pane bianco. La rottura è dovuta all'attività masticatoria di un oggetto estraneo che si trovava nel pane.
- __________ evidenzia la possibilità che la rottura del dente è imputabile alla masticazione di un pezzo di dente rotto o stucco, visto quanto sopra descritto, questo non è possibile. È vero che l'oggetto estraneo non è stato possibile recuperarlo, rimane solo il dubbio se era vetro, sasso o altro, ma certamente un oggetto estraneo nel pane." (I)
1.4. In risposta, la __________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. L'assicurato, in replica, si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 9 cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a e147 consid. 2a). Questo il testo legale:
" E' considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali:
" - l'involontarietà;
- la repentinità;
- il danno alla salute (fisica o psichica);
- un fattore causale esterno;
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).
Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
2.4. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; RAMI 1993 K 921 p. 157ss., consid 2a).
2.5. Il TFA ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).
2.6. In concreto, l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio-bagatella LAINF del 12 settembre 2001, ha dichiarato quanto segue:
" Durante la cena, masticando un pezzo di pane, dove probabilmente si trovava un oggetto estraneo, vetro, sassolino o altro.” (doc. _)
In seguito, interrogato dall’assicuratore LAINF convenuto in merito alla natura del corpo estraneo, egli ha così risposto:
"1) Durante la masticazione c'è stato qualche cosa di straordinario? Se sì, cosa? (per favore descrivere in modo dettagliato la causa del danno ai denti).
Stavo masticando un pezzo di pane, quando improvvisamente sento qualche cosa di duro tra i denti e un male. Con la lingua sento che qualche cosa è successo al dente e posso constatare che si è rotto.
2) Cosa ha mangiato? Cosa c'era sul piatto?
Un piatto di spaghetti e pane.
3) Ha potuto esaminare l'oggetto che ha causato il danno ai denti? Magari si trova ancora in suo possesso?
L'oggetto causa del danno è stato ingerito." (doc. _).
Con l'atto di opposizione del 23 gennaio 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, con il proprio ricorso del 5 maggio 2002 (cfr. I), __________ ha, sostanzialmente, ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare compilando il summenzionato "questionario per danno ai denti".
2.7. La questione contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati.
Il ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF, così come nel rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dalla __________ - ha dichiarato che la frattura del dente è stata causata da un corpo estraneo, contenuto nel cibo che stava per ingerire, probabilmente un pezzetto di vetro, un sassolino o quant'altro.
Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 K 613 p. 21; 1984 K 600 p. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00).
È, però, doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
Nel caso di specie, l'assicurato, semplicemente, suppone che ad avere provocato il danno al dente sia stato un vetro, un sassolino oppure un altro corpo duro, ciò che non é tuttavia stato in grado di accertare direttamente.
Ciò non basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario.
Il TFA, infatti, in un caso analogo a quello ora sub judice, in cui un'assicurata aveva sostenuto di aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo, ha negato l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa (STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
Parimenti, in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna prova al riguardo, il
TFA ha escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA del 21 novembre 1990 nella causa T.). Questo principio era già stato applicato dal TFA in precedenza in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
Si deve, dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi.
Non essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid 5b; 116 V 136ss consid 4b).
2.8. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti